TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/11/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione effetti civili) iscritta al RG. n. 1219/2025 e promossa da
(c.f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 VE (TV), il 29/05/1969 con l'avv. ALESSANDRO ZANETTI
e
RI BO (c.f. ), nata a [...], il C.F._2 22/02/1969 con l'avv. ALESSIA BEGHETTO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 28/02/2025, i coniugi e Parte_1 RI BO hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Con sentenza n. 456/2025 (dep. 10/04/2025) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 31/10/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
*** *** ***
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi alla prima udienza nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30/05/1998 tra Parte_1 e RI BO, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di LF VE (TV) dell'anno 1998, al n. 35, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30/05/1998 da nato a [...], il Parte_1 29/05/1969 e RI BO, nata a [...], il [...], trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LF VE (TV) dell'anno 1998 al n. 35, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“Ai sensi dell'art. 5 co. 8 L. n. 898/1970, disporsi un assegno di mantenimento una tantum rateizzato in favore della moglie pari ad € 90.000,00 (diconsi Euro novantamila/00).
L'assegno verrà corrisposto dal marito ratealmente con le seguenti modalità:
• € 20.000,00 (Euro ventimila/00) entro 5 giorni dal momento del trasferimento della sig.ra ER nella nuova abitazione che avverrà entro 30 giorni dal deposito del ricorso per separazione;
• € 20.000,00 (Euro ventimila/00) entro 5 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
• € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) in rate mensili da € 650,00 (Euro seicentocinquanta) l'una da versarsi entro l'ultimo giorno del mese a partire dal mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
• dichiarare compensate le spese legali.”
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 31 ottobre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione effetti civili) iscritta al RG. n. 1219/2025 e promossa da
(c.f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 VE (TV), il 29/05/1969 con l'avv. ALESSANDRO ZANETTI
e
RI BO (c.f. ), nata a [...], il C.F._2 22/02/1969 con l'avv. ALESSIA BEGHETTO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 28/02/2025, i coniugi e Parte_1 RI BO hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Con sentenza n. 456/2025 (dep. 10/04/2025) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 31/10/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
*** *** ***
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi alla prima udienza nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30/05/1998 tra Parte_1 e RI BO, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di LF VE (TV) dell'anno 1998, al n. 35, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30/05/1998 da nato a [...], il Parte_1 29/05/1969 e RI BO, nata a [...], il [...], trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LF VE (TV) dell'anno 1998 al n. 35, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“Ai sensi dell'art. 5 co. 8 L. n. 898/1970, disporsi un assegno di mantenimento una tantum rateizzato in favore della moglie pari ad € 90.000,00 (diconsi Euro novantamila/00).
L'assegno verrà corrisposto dal marito ratealmente con le seguenti modalità:
• € 20.000,00 (Euro ventimila/00) entro 5 giorni dal momento del trasferimento della sig.ra ER nella nuova abitazione che avverrà entro 30 giorni dal deposito del ricorso per separazione;
• € 20.000,00 (Euro ventimila/00) entro 5 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
• € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) in rate mensili da € 650,00 (Euro seicentocinquanta) l'una da versarsi entro l'ultimo giorno del mese a partire dal mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
• dichiarare compensate le spese legali.”
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 31 ottobre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi