Cass. civ., sez. III, ordinanza 03/04/2025, n. 8885
CASS
Ordinanza 3 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, il 3 aprile 2025, affronta una controversia riguardante l'esecuzione forzata nei confronti di un terzo debitore, in relazione al pagamento di un assegno di mantenimento. La parte ricorrente ha contestato la decisione della Corte d'Appello di Milano, che aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione proposta dal datore di lavoro del coniuge obbligato, sostenendo che non erano state effettuate le trattenute dovute. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano la legittimità delle trattenute e la corretta applicazione della normativa di riferimento.

Il giudice ha rilevato una nullità processuale per la mancata partecipazione del coniuge obbligato al giudizio di opposizione, ritenendo che la sua presenza fosse necessaria per garantire un contraddittorio completo. La Corte ha argomentato che l'azione diretta esecutiva prevista dalla legge non consente l'espropriazione indiretta e che la decisione del giudice di opposizione avrebbe avuto un impatto diretto sulla posizione giuridica del coniuge obbligato. Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Milano per l'integrazione del contraddittorio, riservandosi di regolare le spese in base all'esito finale della lite.

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Massime1

Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. volta a contestare l'an o il quantum del diritto di agire in executivis del coniuge creditore che ha promosso l'esecuzione nei confronti del terzo debitore ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l. n. 898 del 1970, ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c., sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge obbligato, interessato a partecipare ad un giudizio che è teso ad accertare l'esatta consistenza del suo obbligo e la cui decisione, avente attitudine al giudicato, incide sulla sua liberazione nei confronti del procedente e/o sul suo diritto di credito verso il terzo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 03/04/2025, n. 8885
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8885
Data del deposito : 3 aprile 2025

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