CASS
Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
Massime • 1
Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. volta a contestare l'an o il quantum del diritto di agire in executivis del coniuge creditore che ha promosso l'esecuzione nei confronti del terzo debitore ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l. n. 898 del 1970, ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c., sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge obbligato, interessato a partecipare ad un giudizio che è teso ad accertare l'esatta consistenza del suo obbligo e la cui decisione, avente attitudine al giudicato, incide sulla sua liberazione nei confronti del procedente e/o sul suo diritto di credito verso il terzo.
Commentari • 2
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 2. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 03/04/2025, n. 8885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8885 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Numero registro generale 11384/2023
Numero sezionale 498/2025
Numero di raccolta generale 8885/2025
Data pubblicazione 03/04/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO DE STEFANO - Presidente - Esecuzione nei confronti del terzo debitore ex art. 8, comma 3, Legge n. 898/1970
Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere - (ora sostituito dall'art. 437- bis.37, commi 1 e 2, c.p.c.) -
Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - Opposizione ex art. 615 c.p.c. del terzo - Litisconsorzio
Dott. RAFFAELE ROSSI - Consigliere - necessario del coniuge obbligato - Configurabilità.
Dott. GIOVANNI FANTICINI - Consigliere Rel. - ha pronunciato la seguente
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11384/2023 R.G. proposto da
VI FIORILLO, rappresentata e difesa dall'avv. SI Frenguelli (FGRN-
SMN69M68G478Z), con domicilio digitale ex lege
- ricorrente -
contro
FININVEST REAL ESTATE & SERVICES S.P.A. (FININVEST ES S.P.A.), rap- presentata e difesa dall'avv. Fabio Pulsoni ([...]), dall'avv.
SI UD ([...]) e dall'avv. Valeria De Vellis
([...]), con domicilio digitale ex lege
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 729 del 3/3/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/2/2025 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
lette le memorie delle parti;
RILEVATO CHE
− ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 898 del 1970, IV IL notificava alla NI EA TE & IC (o NI ES) S.p.A., istanza volta ad ottenere dalla società – datrice di lavoro del coniuge obbligato, LF Numero registro generale 11384/2023
Numero sezionale 498/2025
Numero di raccolta generale 8885/2025
Data pubblicazione 03/04/2025 EF – il versamento diretto dell'assegno di mantenimento, proprio e della figlia, nonché il titolo esecutivo, costituito dall'ordinanza della Corte
d'appello di Milano del 20/3/2017;
− con successivo atto di precetto la IL intimava alla società il paga- mento dell'importo complessivo di € 26.540,71, oltre ad accessori di legge e interessi, asserendo che la NI ES aveva corrisposto somme infe- riori rispetto a quelle dovute, in quanto: a) non erano state effettuate le trattenute sulla tredicesima e sulla quattordicesima mensilità del dipen- dente;
b) non erano state effettuate le trattenute sulle somme restituite interamente a EF da parte di NI ES a seguito della rinuncia da parte della IL a un precedente pignoramento;
c) non erano state operate le trattenute a far data dalla notifica dell'istanza ex art. 8 legge n.
898 del 1970;
− NI EA TE & IC S.p.A. proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. per contestare il diritto di IV IL di procedere ad esecuzione forzata;
− con la sentenza n. 4861 del 26/5/2021, il Tribunale di Milano acco- glieva l'opposizione e dichiarava la carenza del diritto di procedere in exe- cutivis per la somma del precetto;
− IV IL impugnava la decisione del giudice di prime cure, lamen- tando – per quanto qui rileva – la «Nullità, illegittimità della sentenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 112, 132 c.p.c. - Nullità, illegittimità ed erroneità della sentenza per motivazione mancante, apparente o, comun- que, contra ius. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, 6° comma, della legge n. 898/70, in combinato disposto con gli artt. 115 cpc, 2094 cc, 2967 cc.», per essere il Tribunale incorso in extrapetizione, avendo contempora- neamente emesso un provvedimento diverso da quello richiesto e fondato l'accoglimento dell'opposizione su un proprio autonomo ragionamento, del tutto svincolato dalle richieste giudiziali e dalle prove acquisite: l'appellante affermava di non avere «mai sostenuto di non essere stata pagata dalla
NI ES, ma di aver percepito somme minori rispetto a quelle dovute
2 Numero registro generale 11384/2023
Numero sezionale 498/2025
Numero di raccolta generale 8885/2025
Data pubblicazione 03/04/2025 in quanto NI ES non ha applicato la trattenuta ex art. 8 legge
898/70 a tutte le somme dovute al proprio dipendente ovvero ha applicato la trattenuta in data diversa da quella della notifica dell'obbligo». Inoltre, con l'appello si eccepiva la «Nullità, illegittimità ed erroneità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria ed errore di diritto. Violazione
e/o falsa ed erronea applicazione dell'art. 8 della legge n. 898/70 per non aver operato le trattenute su somme restituite interamente a EF a seguito della rinuncia a (precedente) pignoramento», nonché la «Nullità, illegittimità ed erroneità della sentenza per motivazione contraddittoria ed errore di diritto. Violazione e/o falsa ed erronea applicazione della legge per non aver fatto decorrere i pagamenti dalla data di notifica dell'istanza ex art. 8 L.D. avvenuta il 20.12.2017»;
− la Corte d'appello di Milano, con la sentenza n. 729 del 3/3/2023, respingeva l'impugnazione e confermava la pronuncia di primo grado;
− avverso tale decisione IV IL proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi;
− resisteva con controricorso la NI EA TE & IC S.p.A;
− le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.;
− all'esito della camera di consiglio del 5/2/2025, il Collegio si riservava il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell'art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
− è superfluo illustrare i motivi d'impugnazione, in quanto la presente controversia risulta inficiata da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio;
− si pone, infatti, la questione della partecipazione del debitore princi- pale – e, cioè, del coniuge obbligato LF EF – al giudizio di oppo- sizione ex art. 615 c.p.c. (esula, invece, dal thema decidendum la questione
– che rimane impregiudicata – attinente alla necessità o superfluità di un
3 Numero registro generale 11384/2023
Numero sezionale 498/2025
Numero di raccolta generale 8885/2025
Data pubblicazione 03/04/2025 suo coinvolgimento nel processo esecutivo intentato nei confronti del datore di lavoro);
− in base all'art. 8, comma 3, della Legge n. 898 del 1970, come modi- ficato dall'art. 12 della Legge n. 74 del 1987, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame (ora abrogato dal D.Lgs. n. 149 del 2022 e sosti- tuito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c., di analogo tenore), «Il co- niuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costitu- zione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può noti- ficare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedi- mento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mante- nimento ai sensi degli articoli 5 e 6.»;
− nel caso in esame, IV IL si è avvalsa della succitata disposi- zione, dapprima notificando al datore di lavoro di LF EF l'istanza di versamento diretto delle somme dovute dall'obbligato e, poi, minacciando con precetto l'azione esecutiva nei confronti della NI EA TE &
IC S.p.A. per le somme asseritamente non corrisposte;
− la norma speciale stabilisce che il coniuge inadempiente dev'essere informato dell'invito al versamento diretto rivolta al datore di lavoro, attra- verso la sua comunicazione da parte del coniuge istante;
nessuna specifi- cazione concerne il prosieguo, in caso di mancato pagamento da parte del terzo;
− in base ad un'interpretazione fondata sul dato letterale, ma pure sulla ratio legis di favor per il coniuge creditore, si rinviene nelle parole «azione diretta esecutiva» lo scopo del legislatore di escludere l'espropriazione “in- diretta” e, cioè, quella che si svolge attraverso il pignoramento presso terzi
4 Numero registro generale 11384/2023
Numero sezionale 498/2025
Numero di raccolta generale 8885/2025
Data pubblicazione 03/04/2025 ex artt. 543 ss. c.p.c. nei confronti del debitore principale e del debitor de- bitoris e che si conclude con un'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., la quale soltanto costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo: l'art. 8, comma 3, Legge n. 898 del 1970 (al pari dell'art. 437-bis.37, comma 2, c.p.c.) non prevede, invece, la formazione di un nuovo titolo da impiegare contro il datore di lavoro, bensì una eccezionale ipotesi di esten- sione soggettiva – ultra partes – dell'efficacia del titolo originario, formato contro il coniuge obbligato;
− se nell'esecuzione intrapresa contro il terzo sono proposte opposizioni ex art. 615 c.p.c. che, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, sono volte a contestare l'an o il quantum del diritto di agire in executivis del coniuge creditore, è evidente l'interesse del coniuge obbligato
– e lavoratore – a partecipare al giudizio: viene in rilievo, difatti, l'esatta consistenza del suo obbligo e la decisione (avente attitudine al giudicato) è idonea ad incidere sulla sua liberazione nei confronti del procedente o sul suo diritto di credito verso il datore di lavoro;
− la controversia de qua è paradigmatica: la contestazione svolta da
NI ES, con opposizione pre-esecutiva, attiene proprio all'ammon- tare delle somme che la società avrebbe dovuto corrispondere alla IL prelevandole dagli emolumenti dovuti al EF, sicché la decisione della controversia investe direttamente la sfera giuridica di quest'ultimo: e, se- gnatamente, la sua maggiore o minore liberazione nei confronti del coniuge, il preciso ammontare del suo credito verso la datrice di lavoro e l'eventuale diritto di quest'ultima a ripetere somme corrispostegli in eccedenza;
− si deve dunque ravvisare, nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal datore di lavoro e non concernente la pignorabilità dei beni, il litiscon- sorzio necessario del debitore principale, pretermesso ab origine nella pre- sente controversia;
− la non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d'ufficio an- che per la prima volta in sede di legittimità e determina la cassazione con
5 Numero registro generale 11384/2023
Numero sezionale 498/2025
Numero di raccolta generale 8885/2025
Data pubblicazione 03/04/2025
rinvio, ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354, c.p.c. al giudice di primo grado, per provvedere all'integrazione del contraddittorio.
− si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità, in considerazione di quello che sarà l'esito finale della lite, a contraddittorio reintegrato;
P. Q. M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 5 febbraio 2025.
Il Presidente
AN De NO
6
Numero sezionale 498/2025
Numero di raccolta generale 8885/2025
Data pubblicazione 03/04/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO DE STEFANO - Presidente - Esecuzione nei confronti del terzo debitore ex art. 8, comma 3, Legge n. 898/1970
Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere - (ora sostituito dall'art. 437- bis.37, commi 1 e 2, c.p.c.) -
Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - Opposizione ex art. 615 c.p.c. del terzo - Litisconsorzio
Dott. RAFFAELE ROSSI - Consigliere - necessario del coniuge obbligato - Configurabilità.
Dott. GIOVANNI FANTICINI - Consigliere Rel. - ha pronunciato la seguente
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11384/2023 R.G. proposto da
VI FIORILLO, rappresentata e difesa dall'avv. SI Frenguelli (FGRN-
SMN69M68G478Z), con domicilio digitale ex lege
- ricorrente -
contro
FININVEST REAL ESTATE & SERVICES S.P.A. (FININVEST ES S.P.A.), rap- presentata e difesa dall'avv. Fabio Pulsoni ([...]), dall'avv.
SI UD ([...]) e dall'avv. Valeria De Vellis
([...]), con domicilio digitale ex lege
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 729 del 3/3/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/2/2025 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
lette le memorie delle parti;
RILEVATO CHE
− ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 898 del 1970, IV IL notificava alla NI EA TE & IC (o NI ES) S.p.A., istanza volta ad ottenere dalla società – datrice di lavoro del coniuge obbligato, LF Numero registro generale 11384/2023
Numero sezionale 498/2025
Numero di raccolta generale 8885/2025
Data pubblicazione 03/04/2025 EF – il versamento diretto dell'assegno di mantenimento, proprio e della figlia, nonché il titolo esecutivo, costituito dall'ordinanza della Corte
d'appello di Milano del 20/3/2017;
− con successivo atto di precetto la IL intimava alla società il paga- mento dell'importo complessivo di € 26.540,71, oltre ad accessori di legge e interessi, asserendo che la NI ES aveva corrisposto somme infe- riori rispetto a quelle dovute, in quanto: a) non erano state effettuate le trattenute sulla tredicesima e sulla quattordicesima mensilità del dipen- dente;
b) non erano state effettuate le trattenute sulle somme restituite interamente a EF da parte di NI ES a seguito della rinuncia da parte della IL a un precedente pignoramento;
c) non erano state operate le trattenute a far data dalla notifica dell'istanza ex art. 8 legge n.
898 del 1970;
− NI EA TE & IC S.p.A. proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. per contestare il diritto di IV IL di procedere ad esecuzione forzata;
− con la sentenza n. 4861 del 26/5/2021, il Tribunale di Milano acco- glieva l'opposizione e dichiarava la carenza del diritto di procedere in exe- cutivis per la somma del precetto;
− IV IL impugnava la decisione del giudice di prime cure, lamen- tando – per quanto qui rileva – la «Nullità, illegittimità della sentenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 112, 132 c.p.c. - Nullità, illegittimità ed erroneità della sentenza per motivazione mancante, apparente o, comun- que, contra ius. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, 6° comma, della legge n. 898/70, in combinato disposto con gli artt. 115 cpc, 2094 cc, 2967 cc.», per essere il Tribunale incorso in extrapetizione, avendo contempora- neamente emesso un provvedimento diverso da quello richiesto e fondato l'accoglimento dell'opposizione su un proprio autonomo ragionamento, del tutto svincolato dalle richieste giudiziali e dalle prove acquisite: l'appellante affermava di non avere «mai sostenuto di non essere stata pagata dalla
NI ES, ma di aver percepito somme minori rispetto a quelle dovute
2 Numero registro generale 11384/2023
Numero sezionale 498/2025
Numero di raccolta generale 8885/2025
Data pubblicazione 03/04/2025 in quanto NI ES non ha applicato la trattenuta ex art. 8 legge
898/70 a tutte le somme dovute al proprio dipendente ovvero ha applicato la trattenuta in data diversa da quella della notifica dell'obbligo». Inoltre, con l'appello si eccepiva la «Nullità, illegittimità ed erroneità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria ed errore di diritto. Violazione
e/o falsa ed erronea applicazione dell'art. 8 della legge n. 898/70 per non aver operato le trattenute su somme restituite interamente a EF a seguito della rinuncia a (precedente) pignoramento», nonché la «Nullità, illegittimità ed erroneità della sentenza per motivazione contraddittoria ed errore di diritto. Violazione e/o falsa ed erronea applicazione della legge per non aver fatto decorrere i pagamenti dalla data di notifica dell'istanza ex art. 8 L.D. avvenuta il 20.12.2017»;
− la Corte d'appello di Milano, con la sentenza n. 729 del 3/3/2023, respingeva l'impugnazione e confermava la pronuncia di primo grado;
− avverso tale decisione IV IL proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi;
− resisteva con controricorso la NI EA TE & IC S.p.A;
− le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.;
− all'esito della camera di consiglio del 5/2/2025, il Collegio si riservava il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell'art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
− è superfluo illustrare i motivi d'impugnazione, in quanto la presente controversia risulta inficiata da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio;
− si pone, infatti, la questione della partecipazione del debitore princi- pale – e, cioè, del coniuge obbligato LF EF – al giudizio di oppo- sizione ex art. 615 c.p.c. (esula, invece, dal thema decidendum la questione
– che rimane impregiudicata – attinente alla necessità o superfluità di un
3 Numero registro generale 11384/2023
Numero sezionale 498/2025
Numero di raccolta generale 8885/2025
Data pubblicazione 03/04/2025 suo coinvolgimento nel processo esecutivo intentato nei confronti del datore di lavoro);
− in base all'art. 8, comma 3, della Legge n. 898 del 1970, come modi- ficato dall'art. 12 della Legge n. 74 del 1987, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame (ora abrogato dal D.Lgs. n. 149 del 2022 e sosti- tuito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c., di analogo tenore), «Il co- niuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costitu- zione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può noti- ficare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedi- mento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mante- nimento ai sensi degli articoli 5 e 6.»;
− nel caso in esame, IV IL si è avvalsa della succitata disposi- zione, dapprima notificando al datore di lavoro di LF EF l'istanza di versamento diretto delle somme dovute dall'obbligato e, poi, minacciando con precetto l'azione esecutiva nei confronti della NI EA TE &
IC S.p.A. per le somme asseritamente non corrisposte;
− la norma speciale stabilisce che il coniuge inadempiente dev'essere informato dell'invito al versamento diretto rivolta al datore di lavoro, attra- verso la sua comunicazione da parte del coniuge istante;
nessuna specifi- cazione concerne il prosieguo, in caso di mancato pagamento da parte del terzo;
− in base ad un'interpretazione fondata sul dato letterale, ma pure sulla ratio legis di favor per il coniuge creditore, si rinviene nelle parole «azione diretta esecutiva» lo scopo del legislatore di escludere l'espropriazione “in- diretta” e, cioè, quella che si svolge attraverso il pignoramento presso terzi
4 Numero registro generale 11384/2023
Numero sezionale 498/2025
Numero di raccolta generale 8885/2025
Data pubblicazione 03/04/2025 ex artt. 543 ss. c.p.c. nei confronti del debitore principale e del debitor de- bitoris e che si conclude con un'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., la quale soltanto costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo: l'art. 8, comma 3, Legge n. 898 del 1970 (al pari dell'art. 437-bis.37, comma 2, c.p.c.) non prevede, invece, la formazione di un nuovo titolo da impiegare contro il datore di lavoro, bensì una eccezionale ipotesi di esten- sione soggettiva – ultra partes – dell'efficacia del titolo originario, formato contro il coniuge obbligato;
− se nell'esecuzione intrapresa contro il terzo sono proposte opposizioni ex art. 615 c.p.c. che, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, sono volte a contestare l'an o il quantum del diritto di agire in executivis del coniuge creditore, è evidente l'interesse del coniuge obbligato
– e lavoratore – a partecipare al giudizio: viene in rilievo, difatti, l'esatta consistenza del suo obbligo e la decisione (avente attitudine al giudicato) è idonea ad incidere sulla sua liberazione nei confronti del procedente o sul suo diritto di credito verso il datore di lavoro;
− la controversia de qua è paradigmatica: la contestazione svolta da
NI ES, con opposizione pre-esecutiva, attiene proprio all'ammon- tare delle somme che la società avrebbe dovuto corrispondere alla IL prelevandole dagli emolumenti dovuti al EF, sicché la decisione della controversia investe direttamente la sfera giuridica di quest'ultimo: e, se- gnatamente, la sua maggiore o minore liberazione nei confronti del coniuge, il preciso ammontare del suo credito verso la datrice di lavoro e l'eventuale diritto di quest'ultima a ripetere somme corrispostegli in eccedenza;
− si deve dunque ravvisare, nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal datore di lavoro e non concernente la pignorabilità dei beni, il litiscon- sorzio necessario del debitore principale, pretermesso ab origine nella pre- sente controversia;
− la non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d'ufficio an- che per la prima volta in sede di legittimità e determina la cassazione con
5 Numero registro generale 11384/2023
Numero sezionale 498/2025
Numero di raccolta generale 8885/2025
Data pubblicazione 03/04/2025
rinvio, ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354, c.p.c. al giudice di primo grado, per provvedere all'integrazione del contraddittorio.
− si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità, in considerazione di quello che sarà l'esito finale della lite, a contraddittorio reintegrato;
P. Q. M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 5 febbraio 2025.
Il Presidente
AN De NO
6