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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2926/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Santa Spina ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2926 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE BRINI , ed elettivamente domiciliato Email_1
in Pontedera (PI), Piazza Curtatone, n. 7, presso lo studio del predetto difensore avv.
GIUSEPPE BRINI, contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in , Piazza dei Priori n. 16/18, rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1
MARCO PESENTI e MARGHERITA DOMENEGOTTI
, ed elettivamente domiciliata in Email_2
Pontasserchio (PI), via Che Guevara, n. 23, presso lo studio dell'avv. MARCO TADDEI, avente ad OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto che in calce reca la data del 17 giugno 2019, conveniva in giudizio, nelle forme e tempi di legge, la Parte_1 [...]
chiedendo di dichiarare nullo e/o inefficacie l'atto di precetto Controparte_1 notificatogli da quest'ultima. Rappresentava, infatti, come l'attore vedeva notificarsi, in data
5 giugno 2019, un atto di precetto col quale gli veniva intimato il pagamento della somma di pagina 1 di 6 euro 104.510,90 di cui € 28.138,07 per residuo importo capitale n.46 rate scadute del mutuo n.17718 al 03.10.2017, € 75.967,83 per residuo importo capitale del mutuo n. 17718 al
03.10.2017, ed Euro 405,00 per spese legali determinate ai sensi delle Tabelle ministeriali, oltre I.V.A. e C.P.A., oltre al costo di notifica dell' atto, nonché alle spese e agli interessi successivi di mora, da calcolarsi al tasso contrattuale, dal dovuto al saldo effettivo, tasse, compensi ed accessori e successive occorrende.
Il suddetto precetto trovava la sua ragion d'essere nella mancata corresponsione del dovuto all'istituto bancario in ragione di un credito dallo stesso vantato e che trovava la propria fonte nel contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 21 novembre 2013. L'opponente, pur dando atto di non “aver provveduto a pagare alle scadenze previste quanto pattuito nel contratto”, si opponeva al precetto facendone valere la nullità 1) per l'errata quantificazione delle somme debende ivi effettuata, 2) per l'inidoneità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo in ragione dell'apposizione di una clausola condizionale.
Quanto al primo aspetto sottolineava come il precetto invece di indicare la corretta somma dovuta (rectius parte della somma dovuta) al 03.10.2017 pari ad euro 9.032,17 provvedeva a quantificarla nella diversa ed errata somma di euro 28.138,07, in uno con il residuo importo dovuto quale capitale pari ad euro 75.967,83. Veniva pure omessa l'indicazione di qualsivoglia distinzione tra le somme da imputarsi rispettivamente a titolo di interessi e a titolo di capitale. La banca non provvedeva neppure ad indicare il tasso convenzionale, né quello moratorio, con ciò comportando l'impossibilità per la parte opponente di individuare con esattezza il dovuto (anche al fine di verificare l'eventuale applicazione anatocistica degli interessi ex art. 1283 c.c.). Da qui la nullità del precetto.
Quanto al secondo aspetto aveva a dolersi del fatto che il contratto di mutuo fondiario nel caso di specie non fosse idoneo a costituire titolo esecutivo in quanto l'erogazione della somma risultava condizionata al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 1 del medesimo accordo. Difettando, allora, la consegna della res, seppure intesa in senso di disponibilità giuridica e non materiale della cosa, difetterebbe lo stesso titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
e dunque il diritto dell'opposta a procedere con l'azione esecutiva.
Concludeva, pertanto, preliminarmente per la sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto.
Nel merito per la dichiarazione di nullità e/o di inefficacia dell'atto di precetto e per l'effetto chiedeva che l'accertamento del dovuto fosse limitato alla minor somma di euro 9.032, 17.
pagina 2 di 6 In subordine chiedeva di accertare che il titolo posto alla base del precetto non possiede le caratteristiche del titolo esecutivo, mancando dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.
Il tutto con vittoria di spese, compensi e onorari.
-.-.-.-.-
Raggiunta da rituale e tempestiva notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, veniva a costituirsi la , opponendosi, per quanto di ragione, alle Controparte_1
domande ex adverso dispiegate in giudizio dall' Preliminarmente non mancava di Parte_1
sottolineare come lo stesso opponente dava atto di non aver mai provveduto a pagare alcuna rata del mutuo nelle scadenze contrattualmente previste. Ciò equivaleva a precisa e puntuale ricognizione di debito come tale idonea a rendere superflua qualsivoglia ulteriore disamina circa le ragioni dell'opposizione dispiegata.
Quanto invece all'asserita errata quantificazione della somma indicata in precetto quale importo residuo di n. 46 rate insolute e non pagate, osservava come l'eccezione di controparte non fosse suffragata da alcuna ragione logica giuridica. Non era dato capire infatti, il procedimento logico seguito dall'attore al fine di arrivare a una diversa (e minore) quantificazione della somma dovuta. In ogni caso, il precetto non sarebbe stato comunque nullo qualora l'atto avesse intimato il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta, dovendo in tal caso il giudice accertarne solamente l'efficacia parziale per l'eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta. Neppure fondata l'eccezione relativa alla mancata differenziazione, nell'atto di precetto, della somma richiesta a titolo di interessi e a titolo di capitale, in quanto non esatta (tale differenziazione) da alcuna norma codicistica. Ai fini della validità del precetto è necessaria, infatti, la mera indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo. Da qui l'infondatezza del primo motivo di opposizione.
Per quanto concerne, invece l'asserita inidoneità del mutuo ad avere efficacia di titolo esecutivo, osservava l'opposta come il contratto reale in parola si fosse perfezionato all'atto della dazione della somma di denaro a nulla rilevando il fatto che la stessa sia poi stata vincolata in deposito cauzionale. A tal fine osservare- tra le altre cose- come l'opponente abbia rilasciato apposita quietanza. Operata dunque la traditio (seppure intesa come messa a pagina 3 di 6 disposizione giuridica della somma mutuata) nessun dubbio può residuare circa il perfezionamento del contratto e dunque della validità dello stesso quale titolo esecutivo.
Concludeva, pertanto, per il respingimento nel merito dell'opposizione previo rigetto dell'avversa richiesta di sospensione della procedura esecutiva per l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, con ogni idonea e conseguente statuizione.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
-.-.-.-.-.-
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. la sola parte opponente provvedeva al deposito delle memorie ivi previste e, in seno alla prima memoria, rappresentava come l' Parte_1
oberato dai debiti, aveva fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012 n.
3. Il Tribunale di Pisa, previa verifica della ricostruzione dei rapporti dare-avere debitore-creditori (nel cui novero è stato ricompreso anche il credito di cui all'atto di precetto), con decreto n. 3615/2020 omologava l'accordo di liquidazione del patrimonio. Tale decreto, non opposto, diveniva irrevocabile.
In considerazione di ciò l'attore, come detto in seno alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. comma VI, dava atto della cessazione della materia del contendere, chiedendo appunto al giudice di dichiararla.
Con note di trattazione scritta depositate in data 23 novembre 2022, parte opposta aderiva all'istanza avanzata da controparte in ordine alla cessazione della materia del contendere chiedendo in via principale la compensazione delle spese di lite, ed in subordine la condanna della controparte alla refusione delle stesse, all'esito di un giudizio di soccombenza virtuale.
Per quanto concerne le spese di lite, viceversa, l'attore chiedeva la condanna del convenuto alla refusione delle stesse per non aver quest'ultimo prontamente aderito alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
-.-.-.-.-
La causa istruita documentalmente, dopo una serie di rinvii ascrivibili alla gravosità del ruolo dello scrivente magistrato, perveniva all'udienza per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa a mezzo della presente sentenza resa a verbale.
-.-.-.-.-
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Parte attrice ha dato atto di aver fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento ex l. 27 gennaio pagina 4 di 6 2012 n.
3. La procedura si concludeva innanzi al Tribunale di Pisa il quale, previa verifica della ricostruzione dei rapporti dare-avere debitore-creditori (nel cui novero è stato ricompreso anche il credito di cui all'atto di precetto), con decreto n. 3615/2020 omologava l'accordo di liquidazione del patrimonio. Tale decreto, non opposto, diveniva irrevocabile.
Per l'effetto va dichiarata la cessazione della materia del contendere, non avendo le parti più alcun interesse ad una pronuncia di merito in ordine alle domande proposte ed alle relative eccezioni. Ogni disamina circa le domande dispiegate in giudizio sarebbe dunque ultronea e inutile. Va dato atto che è la stessa parte attrice ad aver avanzato apposita istanza in tal senso, alla quale ha aderito anche parte convenuta. Non residua alcun dubbio circa il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti e alla naturale definizione del giudizio stesso. Peraltro, e a prescindere dell'accordo delle parti in tal senso ( pur raggiunto nel caso di specie) la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire come il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d' ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita ovvero pacificamente ammessa una situazione, dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti a ciò peraltro non ostando l'eventuale perdurare di una situazione di conflittualità in ordine alle spese (cfr. Cass., 2.8.2004, n. 14774; Cass.,
3.9.2003, n. 12844; Cass., 1.12.1992, n. 1282. n.29968/2017).
Nel caso di specie, allora, non resta che verificare, dal momento che permane un conflitto tra le parti in relazione al governo delle spese, le ragioni che spingono l'attore e il convenuto a richiedere una diversa regolamentazione delle stesse. In effetti, l'attore, pur dando atto della cessazione della materia del contendere insiste per la condanna alle spese del convenuto e questo non in ragione della fondatezza dei motivi di opposizione articolati dall'opponente alla luce delle difese di controparte, quanto piuttosto per il fatto che il convenuto non avrebbe
(a dire dell'attore) prontamente aderito all'istanza di cessazione, così protraendo la durata del giudizio ( si veda sul punto il contenuto di cui alle note scritte ex art. 127 ter depositate dalla difesa attorea in vista dell'udienza odierna). Dal canto suo, invece, la difesa dell'istituto di credito chiede in via principale la compensazione delle spese e solo in via subordinata la condanna attore alla refusione delle stesse.
Giova a questo punto osservare come nessun rimprovero può essere mosso alla difesa dell'istituto di credito. In attesa della definitiva omologazione dell'accordo innanzi al giudice pagina 5 di 6 fallimentare bene ha fatto la a insistere nelle proprie ragioni creditorie. Dopo CP_2
l'emissione del decreto, peraltro, la ha prontamente aderito all'istanza di Controparte_1
cessazione della materia del contendere nella prima udienza successiva alla dichiarazione attorea. Giova infine ricordare come non è mai esistito in capo alla resistente alcun obbligo di adesione alla ricostruzione attorea posto che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere è conseguenza immediata del venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia di merito, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice (senza che a ciò osti allora l'eventuale diniego di una delle due parti). Infondata è dunque l'argomentazione posta alla base della domanda attorea circa la condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite.
L'esito complessivo della lite e il comportamento processuale delle parti rendono superflua ogni ricostruzione della soccombenza virtuale anche considerando che la convenuta non insiste in via principale per la condanna dell'attore alle spese, ma per la mera compensazione delle stesse. Del resto la compensazione integrale delle spese di lite appare la soluzione più ragionevole e confacente al caso che trova preciso conforto e nell'esito della lite (cessazione della materia del contendere per venir meno dell'interesse di entrambe le parti ad ottenere una pronuncia di merito) e nel comportamento complessivamente tenuto da ambedue le parti in causa.
Le spese di lite vanno, allora, integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, nella persona della dott.ssa Santa Spina, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Pisa il 29 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Santa Spina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Santa Spina ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2926 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE BRINI , ed elettivamente domiciliato Email_1
in Pontedera (PI), Piazza Curtatone, n. 7, presso lo studio del predetto difensore avv.
GIUSEPPE BRINI, contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in , Piazza dei Priori n. 16/18, rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1
MARCO PESENTI e MARGHERITA DOMENEGOTTI
, ed elettivamente domiciliata in Email_2
Pontasserchio (PI), via Che Guevara, n. 23, presso lo studio dell'avv. MARCO TADDEI, avente ad OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto che in calce reca la data del 17 giugno 2019, conveniva in giudizio, nelle forme e tempi di legge, la Parte_1 [...]
chiedendo di dichiarare nullo e/o inefficacie l'atto di precetto Controparte_1 notificatogli da quest'ultima. Rappresentava, infatti, come l'attore vedeva notificarsi, in data
5 giugno 2019, un atto di precetto col quale gli veniva intimato il pagamento della somma di pagina 1 di 6 euro 104.510,90 di cui € 28.138,07 per residuo importo capitale n.46 rate scadute del mutuo n.17718 al 03.10.2017, € 75.967,83 per residuo importo capitale del mutuo n. 17718 al
03.10.2017, ed Euro 405,00 per spese legali determinate ai sensi delle Tabelle ministeriali, oltre I.V.A. e C.P.A., oltre al costo di notifica dell' atto, nonché alle spese e agli interessi successivi di mora, da calcolarsi al tasso contrattuale, dal dovuto al saldo effettivo, tasse, compensi ed accessori e successive occorrende.
Il suddetto precetto trovava la sua ragion d'essere nella mancata corresponsione del dovuto all'istituto bancario in ragione di un credito dallo stesso vantato e che trovava la propria fonte nel contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 21 novembre 2013. L'opponente, pur dando atto di non “aver provveduto a pagare alle scadenze previste quanto pattuito nel contratto”, si opponeva al precetto facendone valere la nullità 1) per l'errata quantificazione delle somme debende ivi effettuata, 2) per l'inidoneità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo in ragione dell'apposizione di una clausola condizionale.
Quanto al primo aspetto sottolineava come il precetto invece di indicare la corretta somma dovuta (rectius parte della somma dovuta) al 03.10.2017 pari ad euro 9.032,17 provvedeva a quantificarla nella diversa ed errata somma di euro 28.138,07, in uno con il residuo importo dovuto quale capitale pari ad euro 75.967,83. Veniva pure omessa l'indicazione di qualsivoglia distinzione tra le somme da imputarsi rispettivamente a titolo di interessi e a titolo di capitale. La banca non provvedeva neppure ad indicare il tasso convenzionale, né quello moratorio, con ciò comportando l'impossibilità per la parte opponente di individuare con esattezza il dovuto (anche al fine di verificare l'eventuale applicazione anatocistica degli interessi ex art. 1283 c.c.). Da qui la nullità del precetto.
Quanto al secondo aspetto aveva a dolersi del fatto che il contratto di mutuo fondiario nel caso di specie non fosse idoneo a costituire titolo esecutivo in quanto l'erogazione della somma risultava condizionata al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 1 del medesimo accordo. Difettando, allora, la consegna della res, seppure intesa in senso di disponibilità giuridica e non materiale della cosa, difetterebbe lo stesso titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
e dunque il diritto dell'opposta a procedere con l'azione esecutiva.
Concludeva, pertanto, preliminarmente per la sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto.
Nel merito per la dichiarazione di nullità e/o di inefficacia dell'atto di precetto e per l'effetto chiedeva che l'accertamento del dovuto fosse limitato alla minor somma di euro 9.032, 17.
pagina 2 di 6 In subordine chiedeva di accertare che il titolo posto alla base del precetto non possiede le caratteristiche del titolo esecutivo, mancando dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.
Il tutto con vittoria di spese, compensi e onorari.
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Raggiunta da rituale e tempestiva notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, veniva a costituirsi la , opponendosi, per quanto di ragione, alle Controparte_1
domande ex adverso dispiegate in giudizio dall' Preliminarmente non mancava di Parte_1
sottolineare come lo stesso opponente dava atto di non aver mai provveduto a pagare alcuna rata del mutuo nelle scadenze contrattualmente previste. Ciò equivaleva a precisa e puntuale ricognizione di debito come tale idonea a rendere superflua qualsivoglia ulteriore disamina circa le ragioni dell'opposizione dispiegata.
Quanto invece all'asserita errata quantificazione della somma indicata in precetto quale importo residuo di n. 46 rate insolute e non pagate, osservava come l'eccezione di controparte non fosse suffragata da alcuna ragione logica giuridica. Non era dato capire infatti, il procedimento logico seguito dall'attore al fine di arrivare a una diversa (e minore) quantificazione della somma dovuta. In ogni caso, il precetto non sarebbe stato comunque nullo qualora l'atto avesse intimato il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta, dovendo in tal caso il giudice accertarne solamente l'efficacia parziale per l'eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta. Neppure fondata l'eccezione relativa alla mancata differenziazione, nell'atto di precetto, della somma richiesta a titolo di interessi e a titolo di capitale, in quanto non esatta (tale differenziazione) da alcuna norma codicistica. Ai fini della validità del precetto è necessaria, infatti, la mera indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo. Da qui l'infondatezza del primo motivo di opposizione.
Per quanto concerne, invece l'asserita inidoneità del mutuo ad avere efficacia di titolo esecutivo, osservava l'opposta come il contratto reale in parola si fosse perfezionato all'atto della dazione della somma di denaro a nulla rilevando il fatto che la stessa sia poi stata vincolata in deposito cauzionale. A tal fine osservare- tra le altre cose- come l'opponente abbia rilasciato apposita quietanza. Operata dunque la traditio (seppure intesa come messa a pagina 3 di 6 disposizione giuridica della somma mutuata) nessun dubbio può residuare circa il perfezionamento del contratto e dunque della validità dello stesso quale titolo esecutivo.
Concludeva, pertanto, per il respingimento nel merito dell'opposizione previo rigetto dell'avversa richiesta di sospensione della procedura esecutiva per l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, con ogni idonea e conseguente statuizione.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
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Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. la sola parte opponente provvedeva al deposito delle memorie ivi previste e, in seno alla prima memoria, rappresentava come l' Parte_1
oberato dai debiti, aveva fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012 n.
3. Il Tribunale di Pisa, previa verifica della ricostruzione dei rapporti dare-avere debitore-creditori (nel cui novero è stato ricompreso anche il credito di cui all'atto di precetto), con decreto n. 3615/2020 omologava l'accordo di liquidazione del patrimonio. Tale decreto, non opposto, diveniva irrevocabile.
In considerazione di ciò l'attore, come detto in seno alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. comma VI, dava atto della cessazione della materia del contendere, chiedendo appunto al giudice di dichiararla.
Con note di trattazione scritta depositate in data 23 novembre 2022, parte opposta aderiva all'istanza avanzata da controparte in ordine alla cessazione della materia del contendere chiedendo in via principale la compensazione delle spese di lite, ed in subordine la condanna della controparte alla refusione delle stesse, all'esito di un giudizio di soccombenza virtuale.
Per quanto concerne le spese di lite, viceversa, l'attore chiedeva la condanna del convenuto alla refusione delle stesse per non aver quest'ultimo prontamente aderito alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
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La causa istruita documentalmente, dopo una serie di rinvii ascrivibili alla gravosità del ruolo dello scrivente magistrato, perveniva all'udienza per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa a mezzo della presente sentenza resa a verbale.
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Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Parte attrice ha dato atto di aver fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento ex l. 27 gennaio pagina 4 di 6 2012 n.
3. La procedura si concludeva innanzi al Tribunale di Pisa il quale, previa verifica della ricostruzione dei rapporti dare-avere debitore-creditori (nel cui novero è stato ricompreso anche il credito di cui all'atto di precetto), con decreto n. 3615/2020 omologava l'accordo di liquidazione del patrimonio. Tale decreto, non opposto, diveniva irrevocabile.
Per l'effetto va dichiarata la cessazione della materia del contendere, non avendo le parti più alcun interesse ad una pronuncia di merito in ordine alle domande proposte ed alle relative eccezioni. Ogni disamina circa le domande dispiegate in giudizio sarebbe dunque ultronea e inutile. Va dato atto che è la stessa parte attrice ad aver avanzato apposita istanza in tal senso, alla quale ha aderito anche parte convenuta. Non residua alcun dubbio circa il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti e alla naturale definizione del giudizio stesso. Peraltro, e a prescindere dell'accordo delle parti in tal senso ( pur raggiunto nel caso di specie) la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire come il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d' ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita ovvero pacificamente ammessa una situazione, dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti a ciò peraltro non ostando l'eventuale perdurare di una situazione di conflittualità in ordine alle spese (cfr. Cass., 2.8.2004, n. 14774; Cass.,
3.9.2003, n. 12844; Cass., 1.12.1992, n. 1282. n.29968/2017).
Nel caso di specie, allora, non resta che verificare, dal momento che permane un conflitto tra le parti in relazione al governo delle spese, le ragioni che spingono l'attore e il convenuto a richiedere una diversa regolamentazione delle stesse. In effetti, l'attore, pur dando atto della cessazione della materia del contendere insiste per la condanna alle spese del convenuto e questo non in ragione della fondatezza dei motivi di opposizione articolati dall'opponente alla luce delle difese di controparte, quanto piuttosto per il fatto che il convenuto non avrebbe
(a dire dell'attore) prontamente aderito all'istanza di cessazione, così protraendo la durata del giudizio ( si veda sul punto il contenuto di cui alle note scritte ex art. 127 ter depositate dalla difesa attorea in vista dell'udienza odierna). Dal canto suo, invece, la difesa dell'istituto di credito chiede in via principale la compensazione delle spese e solo in via subordinata la condanna attore alla refusione delle stesse.
Giova a questo punto osservare come nessun rimprovero può essere mosso alla difesa dell'istituto di credito. In attesa della definitiva omologazione dell'accordo innanzi al giudice pagina 5 di 6 fallimentare bene ha fatto la a insistere nelle proprie ragioni creditorie. Dopo CP_2
l'emissione del decreto, peraltro, la ha prontamente aderito all'istanza di Controparte_1
cessazione della materia del contendere nella prima udienza successiva alla dichiarazione attorea. Giova infine ricordare come non è mai esistito in capo alla resistente alcun obbligo di adesione alla ricostruzione attorea posto che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere è conseguenza immediata del venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia di merito, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice (senza che a ciò osti allora l'eventuale diniego di una delle due parti). Infondata è dunque l'argomentazione posta alla base della domanda attorea circa la condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite.
L'esito complessivo della lite e il comportamento processuale delle parti rendono superflua ogni ricostruzione della soccombenza virtuale anche considerando che la convenuta non insiste in via principale per la condanna dell'attore alle spese, ma per la mera compensazione delle stesse. Del resto la compensazione integrale delle spese di lite appare la soluzione più ragionevole e confacente al caso che trova preciso conforto e nell'esito della lite (cessazione della materia del contendere per venir meno dell'interesse di entrambe le parti ad ottenere una pronuncia di merito) e nel comportamento complessivamente tenuto da ambedue le parti in causa.
Le spese di lite vanno, allora, integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, nella persona della dott.ssa Santa Spina, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Pisa il 29 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Santa Spina
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