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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2056/2021 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2056/2021 r.g.
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al Parte_1 C.F._1
ricorso introduttivo, dall'Avv. Federico Altieri (C.F. ) con studio in Cascia, alla via C.F._2
Adolfo Morini;
ATTORE nei confronti di
(CF: , elettivamente domiciliato in Norcia (PG), Via Controparte_1 C.F._3
Foscolo n. 3 int. 4, presso lo studio dell'Avv. Maria Rosaria Spada, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce alla memoria di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 09/01/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c. conveniva , esponendo di Parte_1 Controparte_1
essere proprietario di terreni siti in Cascia, loc. Atri di Cascia (C.T. foglio 29 part. 143, 207 e 208) e di essere titolare e di esercitare, in modo pacifico, continuato e non controverso, una servitù di passaggio carrabile attraverso dei terreni, fra i quali quelli di proprietà di e per giungere alla Controparte_1 CP_2
strada comunale.
Nello specifico, tale diritto era stato accertato con sentenza n. 206/2016 ed era stato esercitato sin dal 2016 mediante un percorso segnalato in loco mediante paletti collocati nel contraddittorio delle parti e dei relativi tecnici. Invero, a seguito di tale pronuncia, i proprietari dei terreni in favore dei quali era stata riconosciuto il diritto di servitù coattiva hanno effettuato dei sopralluoghi, con i tecnici e i proprietari dei fondi serventi, e hanno apposto dei paletti in legno per segnalare in concreto il percorso in questione.
Deduceva, tuttavia, che, nel mese di settembre 2021, il resistente provvedeva ad appore sul tracciato in questione dei picchetti metallici che restringevano il percorso, rendendo impossibile l'accesso con mezzi meccanici usati per le attività agricole.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorrente concludeva per la reintegra nel possesso della servitù di passaggio attraverso il fondo del resistente.
Si costituiva in giudizio , evidenziando come non fosse provato lo spoglio, in quanto il Controparte_1
percorso individuato nel 2016 corrispondeva a quello indicato dalla sentenza del Tribunale, così come quello poi delimitato nel 2021 con i paletti in ferro. Contestava, dunque, l'esistenza del possesso tutelabile, oltre alla sussistenza dell'animus spoliandi e concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante produzioni documentali ed escussione dei sommari informatori, all'udienza del
14/04/2022 veniva riservata la decisione, previa concessione di termini alle parti per il deposito di note conclusive, e il Tribunale concedeva parzialmente l'interdetto possessorio, con riferimento ad una sola porzione del tracciato.
pagina 2 di 4 Tale provvedimento è stato oggetto di reclamo da parte del ricorrente, conclusosi con ordinanza di rigetto.
Nel corso del successivo giudizio di merito, richiesto dal medesimo ricorrente, entrambe le parti si sono riportate alle rispettive difese già proposte nella precedente fase processuale, evidenziando tuttavia come il paletto in ferro apposto all'inizio del tracciato (e oggetto di ordinanza di ripristino) era stato tolto, così come l'altro paletto in ferro che si trovava a metà percorso.
Pertanto, tutte le parti davano atto della cessata materia del contendere, pur continuandosi a cercare una soluzione conciliativa tramite la quale definire in via definitiva la questione della collocazione in loco del passaggio. Non essendo riuscito tale tentativo, la causa è stata rinviata per l'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in data 09/01/2025 nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
* * * * *
Ciò posto, si ritiene effettivamente che la materia del contendere sia cessata in virtù del fatto che entrambe le parti hanno confermato la completa rimozione dei paletti apposti nel 2021 dal resistente, condotta censurata quale spoglio tutelabile, e l'attuale transitabilità nel passaggio in questione con tutti i mezzi agricoli. Pertanto, a prescindere dalla risoluzione della questione di merito della concreta apposizione dei confini che non costituisce oggetto del presente giudizio possessorio (ma al più, di un futuro ed eventuale giudizio ex art. 950 c.c., che è opportuno scongiurare mediante un accordo fra le parti), la condotta costituente asserito spoglio è stata del tutto eliminata mediante rimessione in pristino, con conseguente cessazione della materia del contendere nella presente sede.
Né rilevano nell'ambito del presente giudizio eventuali condotte successive all'udienza di precisazione delle conclusioni;
nella specie, nella comparsa conclusionale l'attore ha allegato che il convenuto avrebbe provveduto nel febbraio 2025 ad arare il proprio terreno fino alla linea di confine, rendendo impraticabile il passaggio sulla porzione oggetto di servitù. Invero, oltre a fuoriuscire temporalmente dalla questio facti rilevante per la presente decisione cristallizzata all'udienza di precisazione delle conclusioni, non può che sottolinearsi l'assoluta autonomia della suddetta condotta rispetto allo spoglio originariamente censurato,
pagina 3 di 4 ed oggetto del presente giudizio, sia per ragioni temporali (quattro anni più tardi) sia per le modalità
(differente modalità che in alcun modo costituisce prosecuzione o aggravamento della precedente condotta di spoglio).
Infine, le parti non risultano aver trovato un accordo in merito alla regolamentazione delle spese di lite.
Sul punto, non essendovi una pronuncia definitiva sul merito della vicenda, occorre far riferimento al principio della c.d. soccombenza virtuale, ossia valutando l'originaria fondatezza della domanda al netto delle sopravvenienze che hanno portato alla cessazione della materia del contendere.
Ebbene, non essendo possibile fare istruttoria più approfondita solamente per verificare tale circostanza e dovendo necessariamente decidere allo stato degli atti, si ritiene che non possa che farsi riferimento all'esito cui il Tribunale è già giunto nell'ambito dell'ordinanza interdittale e dell'istruttoria sommaria svolta per la decisione di tale fase processuale. Invero, anche dalla documentazione prodotta nella presente fase processuale non emergono elementi sufficienti di per sé a rivalutare gli esiti cui era giunto il Tribunale in tale sede. Di conseguenza, si ritiene come la domanda originariamente proposta fosse solo in parte fondata;
come già affermato in quella sede, dunque, si ritiene opportuna la compensazione delle spese di lite anche con riferimento alla presente fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Spese compensate.
Spoleto, 08/04/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 4 di 4
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2056/2021 r.g.
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al Parte_1 C.F._1
ricorso introduttivo, dall'Avv. Federico Altieri (C.F. ) con studio in Cascia, alla via C.F._2
Adolfo Morini;
ATTORE nei confronti di
(CF: , elettivamente domiciliato in Norcia (PG), Via Controparte_1 C.F._3
Foscolo n. 3 int. 4, presso lo studio dell'Avv. Maria Rosaria Spada, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce alla memoria di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 09/01/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c. conveniva , esponendo di Parte_1 Controparte_1
essere proprietario di terreni siti in Cascia, loc. Atri di Cascia (C.T. foglio 29 part. 143, 207 e 208) e di essere titolare e di esercitare, in modo pacifico, continuato e non controverso, una servitù di passaggio carrabile attraverso dei terreni, fra i quali quelli di proprietà di e per giungere alla Controparte_1 CP_2
strada comunale.
Nello specifico, tale diritto era stato accertato con sentenza n. 206/2016 ed era stato esercitato sin dal 2016 mediante un percorso segnalato in loco mediante paletti collocati nel contraddittorio delle parti e dei relativi tecnici. Invero, a seguito di tale pronuncia, i proprietari dei terreni in favore dei quali era stata riconosciuto il diritto di servitù coattiva hanno effettuato dei sopralluoghi, con i tecnici e i proprietari dei fondi serventi, e hanno apposto dei paletti in legno per segnalare in concreto il percorso in questione.
Deduceva, tuttavia, che, nel mese di settembre 2021, il resistente provvedeva ad appore sul tracciato in questione dei picchetti metallici che restringevano il percorso, rendendo impossibile l'accesso con mezzi meccanici usati per le attività agricole.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorrente concludeva per la reintegra nel possesso della servitù di passaggio attraverso il fondo del resistente.
Si costituiva in giudizio , evidenziando come non fosse provato lo spoglio, in quanto il Controparte_1
percorso individuato nel 2016 corrispondeva a quello indicato dalla sentenza del Tribunale, così come quello poi delimitato nel 2021 con i paletti in ferro. Contestava, dunque, l'esistenza del possesso tutelabile, oltre alla sussistenza dell'animus spoliandi e concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante produzioni documentali ed escussione dei sommari informatori, all'udienza del
14/04/2022 veniva riservata la decisione, previa concessione di termini alle parti per il deposito di note conclusive, e il Tribunale concedeva parzialmente l'interdetto possessorio, con riferimento ad una sola porzione del tracciato.
pagina 2 di 4 Tale provvedimento è stato oggetto di reclamo da parte del ricorrente, conclusosi con ordinanza di rigetto.
Nel corso del successivo giudizio di merito, richiesto dal medesimo ricorrente, entrambe le parti si sono riportate alle rispettive difese già proposte nella precedente fase processuale, evidenziando tuttavia come il paletto in ferro apposto all'inizio del tracciato (e oggetto di ordinanza di ripristino) era stato tolto, così come l'altro paletto in ferro che si trovava a metà percorso.
Pertanto, tutte le parti davano atto della cessata materia del contendere, pur continuandosi a cercare una soluzione conciliativa tramite la quale definire in via definitiva la questione della collocazione in loco del passaggio. Non essendo riuscito tale tentativo, la causa è stata rinviata per l'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in data 09/01/2025 nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
* * * * *
Ciò posto, si ritiene effettivamente che la materia del contendere sia cessata in virtù del fatto che entrambe le parti hanno confermato la completa rimozione dei paletti apposti nel 2021 dal resistente, condotta censurata quale spoglio tutelabile, e l'attuale transitabilità nel passaggio in questione con tutti i mezzi agricoli. Pertanto, a prescindere dalla risoluzione della questione di merito della concreta apposizione dei confini che non costituisce oggetto del presente giudizio possessorio (ma al più, di un futuro ed eventuale giudizio ex art. 950 c.c., che è opportuno scongiurare mediante un accordo fra le parti), la condotta costituente asserito spoglio è stata del tutto eliminata mediante rimessione in pristino, con conseguente cessazione della materia del contendere nella presente sede.
Né rilevano nell'ambito del presente giudizio eventuali condotte successive all'udienza di precisazione delle conclusioni;
nella specie, nella comparsa conclusionale l'attore ha allegato che il convenuto avrebbe provveduto nel febbraio 2025 ad arare il proprio terreno fino alla linea di confine, rendendo impraticabile il passaggio sulla porzione oggetto di servitù. Invero, oltre a fuoriuscire temporalmente dalla questio facti rilevante per la presente decisione cristallizzata all'udienza di precisazione delle conclusioni, non può che sottolinearsi l'assoluta autonomia della suddetta condotta rispetto allo spoglio originariamente censurato,
pagina 3 di 4 ed oggetto del presente giudizio, sia per ragioni temporali (quattro anni più tardi) sia per le modalità
(differente modalità che in alcun modo costituisce prosecuzione o aggravamento della precedente condotta di spoglio).
Infine, le parti non risultano aver trovato un accordo in merito alla regolamentazione delle spese di lite.
Sul punto, non essendovi una pronuncia definitiva sul merito della vicenda, occorre far riferimento al principio della c.d. soccombenza virtuale, ossia valutando l'originaria fondatezza della domanda al netto delle sopravvenienze che hanno portato alla cessazione della materia del contendere.
Ebbene, non essendo possibile fare istruttoria più approfondita solamente per verificare tale circostanza e dovendo necessariamente decidere allo stato degli atti, si ritiene che non possa che farsi riferimento all'esito cui il Tribunale è già giunto nell'ambito dell'ordinanza interdittale e dell'istruttoria sommaria svolta per la decisione di tale fase processuale. Invero, anche dalla documentazione prodotta nella presente fase processuale non emergono elementi sufficienti di per sé a rivalutare gli esiti cui era giunto il Tribunale in tale sede. Di conseguenza, si ritiene come la domanda originariamente proposta fosse solo in parte fondata;
come già affermato in quella sede, dunque, si ritiene opportuna la compensazione delle spese di lite anche con riferimento alla presente fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Spese compensate.
Spoleto, 08/04/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 4 di 4