CA
Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/08/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 379/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mariacolomba Giuliano Presidente Dott. Pietro Iovino Consigliere relatore Dott. Maria Laura Benini Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 379/2020 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Politano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Castrolibero (CS), in Via XX Settembre n. 8;
-Appellante- contro
GIA' (P. IVA CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Rustichelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Modena, in Via Cesare Battisti n. 63;
-Appellata-
AD OGGETTO: AGENZIA – RISOLUZIONE – PAGAMENTO SOMME
CONCLUSIONI PRECISATE CON NOTE SCRITTE PER L'UDIENZA DEL 24.09.2024:
APPELLANTE come da atto d'appello:«Piaccia alla Ecc.ma CORTE D'APPELLO ADITA respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
1. ritenere e dichiarare l'inadempimento della Controparte_4
pagina 1 di 8 in relazione al mancato pagamento del IV Trimestre anno 2014; 2. condannare la al pagamento in Controparte_4 favore della delle seguenti indennità: indennità dovuta per la cessazione del rapporto di lavoro, ex art. 1751 CP_1 c.c. per un ammontare pari ad €. 14.312,35 in subordine, indennità suppletiva di clientela per un ammontare pari ad e. 2.393,62; indennità di preavviso per un ammontare pari ad €. 4.730,31, per un importo totale di €. 19.042,66 oltre al pagamento di provvigioni maturate e maturante fino all'effettivo soddisfo enei limiti della loro esigibilità altresì di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della disdetta sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi».
APPELLATA come da note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 29.04.2024 e, pertanto, come da comparsa di risposta«In via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di appello per vizi di forma ex art. 342 c.p.c nonché per manifesta infondatezza. In via principale: rigettarsi l'appello proposto da Controparte_1
e confermarsi conseguentemente in toto la sentenza n. 1167/2019 emessa dal Tribunale di
[...] Modena. In via subordinata: accertare quella maggiore o minore somma che fosse eventualmente dovuta all'attrice appellante. In ogni caso: con vittoria delle spese di lite di primo e secondo grado».
LA CORTE Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. La (d'ora in avanti anche solo Controparte_1
) conveniva in giudizio la (d'ora in avanti anche solo affinché CP_1 Controparte_3 CP_3 venisse condannata al pagamento di complessivi euro 19.042,66, oltre alle provvigioni maturate e maturande fino all'effettivo soddisfo ed oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, deducendo:
1) di avere svolto per la l'incarico di agente plurimandatario per la Regione Calabria, sulla base CP_3 del contratto di agenzia a tempo indeterminato stipulato fra le parti in data 29.01.2009, poi sostituito l'8.01.2014;
2) di avere ricevuto dalla in data 8.01.2015, mediante lettera raccomandata, la revoca CP_3 dell'incarico in considerazione della diminuzione del fatturato;
3) che la diminuzione del fatturato era imputabile alla stessa preponente sia in ragione del ritardo, non occasionale, con il quale venivano corrisposte le provvigioni, sia per la mancata tempestiva evasione degli ordini. Concludeva chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento di euro 14.312,35, a titolo di indennità di cessazione del rapporto e, in subordine, al pagamento di euro 2.393,62 a titolo di indennità supplettiva di clientela, nonché al pagamento di euro 4.730,31 a titolo di indennità di preavviso. B. Si costituiva in giudizio la concludendo per il rigetto della domanda attorea, rilevando CP_3 come la revoca dell'incarico fosse stata determinata dal mancato raggiungimento del minimo di vendite prefissate (c.d. target) per il 2014, in virtù della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto fra le parti sub artt. 5 lett. d) e 14 lett. i), ovvero in alternativa per il grave inadempimento dell'agente, tenuto conto anche dell'elevata entità degli insoluti (€. 80.000,00 circa) della clientela calabra in danno della convenuta;
in via riconvenzionale, concludeva per la condanna dell'agente al pagamento di euro
4.308,36 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, atteso che il recesso era stato determinato da fatto imputabile all'agente. C. Assegnati i termini di legge di cui all'art. 183, quarto comma, c.p.c., la causa veniva istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti e l'assunzione di prove orali.
pagina 2 di 8 D. All'udienza del 14 dicembre 2018, sulle conclusioni precisate dalle parti, venivano assegnati i termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di memorie conclusive e, in data 04.03.2019, la causa veniva trattenuta per la decisione. E. Con sentenza n. 1167/2019, pubblicata in data 17.07.2019, il Tribunale di Modena: 1) rigettava le domande proposte dalla nei confronti della CP_1 CP_3
2) rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla nei confronti della;
CP_3 CP_1
3) condannava la alla rifusione delle spese processuali anticipate dalla che, compensate CP_1 CP_3 nella misura di 1/3, liquidava in euro 3.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge. F. Avverso la sentenza, non notificata, proponeva appello la con atto di citazione CP_1 notificato il 17.02.2020, lamentando con un unico motivo l'«erroneità della sentenza. mancata valutazione della nullità della clausola risolutiva espressa», sostenendo che il Giudice aveva errato nell'omettere ogni valutazione circa il livello di gravità dell'inadempimento, posto a base del recesso da parte della preponente. G. Si costituiva in giudizio la (anche solo , in qualità di società CP_2 CP_2 incorporante la eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis CP_3
c.p.c., limitandosi l'impugnazione a riportare quanto già argomentato e dedotto in primo grado e ad aderire acriticamente ad un orientamento giurisprudenziale minoritario. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello, essendo infondato in fatto ed in diritto. H. All'esito delle conclusioni, precisate dalle parti con note scritte per l'udienza del 24.09.2024, la Corte tratteneva definitivamente la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La vicenda trae origine dalla stipulazione tra la e la del contratto di agenzia, CP_3 CP_1 datato 29.01.2009, successivamente integrato l'8.01.2014, con il quale la prima affidava alla seconda l'incarico a tempo indeterminato di Agente di Commercio per la Regione Calabria, al fine di promuovere la vendita di prodotti della prima.
2. In data 08.01.2015, la preponente revocava l'incarico, motivando tale scelta sulla base della evidente importante diminuzione del fatturato, che addebitava all'agente, relativa sia al target fissato per l'anno 2014 sia alla inferiorità di budget rispetto agli anni precedenti.
3. Fallito ogni tentativo di conciliazione bonaria della controversia, l'agente CP_1 conveniva in giudizio la al fine di ottenerne la condanna al pagamento di una somma di denaro a CP_3 titolo di indennità di cessazione del rapporto in ragione del recesso, asseritamente ingiustificato, della preponente, sostenendo come la diminuzione del fatturato fosse dipesa dal ritardo, non occasionale, sia del pagamento delle provvigioni relative al quarto trimestre del 2014 sia dell'evasione degli ordini.
4. Il Tribunale di Modena rigettava la domanda dell'agente 1) ritenendo pacifica e non contestata la stipulazione tra le parti del contratto di agenzia de quo; 2) rammentando la chiarezza delle pattuizioni convenzionali sottoscritte dalle parti e la validità della clausola risolutiva espressa;
3) ritenendo infondato, perché non provato, quanto asserito dalla relativamente alla correlazione CP_1 tra la diminuzione del fatturato ed i ritardi sia nella corresponsione delle indennità provvigionali sia nella consegna della merce;
4) rilevando che la avesse dedotto e documentato la diminuzione del CP_3
pagina 3 di 8 fatturato per l'anno 2014 di quasi il 28% rispetto all'anno 2013 e inferiore del 33% al target sottoscritto per l'anno 2014; 5) ritenendo come la non avesse provato che la diminuzione dal fatturato CP_1 derivasse da colpa imputabile alla preponente.
5. La impugnava la sentenza, sostenendo che il Giudice avesse omesso di valutare la CP_1 nullità della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto e ritenendo come, secondo un più recente orientamento giurisprudenziale, il Giudice avrebbe dovuto verificare se, nel caso in esame, si fosse realizzato comunque un inadempimento grave dell'agente “tale da integrare gli estremi della giusta causa di recesso”, secondo quanto previsto dall'art. 2119 c.c.
6. L'appello, contrariamente a quanto eccepito dall'appellata, è articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 c.p.c., poiché tali da consentire di individuare le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata. Esso, tuttavia, è infondato per le ragioni che seguono.
7. Preliminare al merito è l'inquadramento giuridico della causa nell'alveo dello schema contrattuale tipico previsto dall'art. 1742 c.c., a norma del quale «con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile». L'art. 1750 c.c. chiarisce che «se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito».
7.1 Più nello specifico, trattandosi di una causa avente ad oggetto l'asserito recesso ingiustificato della preponente, la norma di riferimento applicabile è anche l'art. 1751 c.c., il quale sancisce che «(...) l'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (…)».
8. Stabilita la normativa di riferimento, trattasi di verificare la legittimità o meno del recesso senza preavviso della dal contratto di agenzia de quo, partendo dalla disamina delle varie CP_3 disposizioni in esso contenute. 8.1 I primi articoli del contratto enucleano, com'è di norma, l'oggetto, la natura e le caratteristiche dello stesso, nonché la durata, il territorio, la clientela, i prodotti e le provvigioni, ma su questi la Corte non si soffermerà essendo irrilevanti ai fini del decidere. 8.2 Le disposizioni dirimenti sono costituite dall'art. 5 e dall'art. 14. In particolare, il primo per la parte d'interesse prevede come «a)…[omissis]….il mancato raggiungimento di almeno l'80% del target sottoscritto comporterà la risoluzione automatica del presente contratto per responsabilità dell'Agente b) comunque, le parti convengono che il minimo di vendita (target) anche se non sottoscritto non potrà mai essere inferiore al volume degli affari andati a buon fine relativo all'anno precedente. Il mancato raggiungimento comporterà la risoluzione del presente contratto con responsabilità dell'agente». Ancor più esplicativa la seconda disposizione, denominata, “clausole risolutive espresse”, la quale chiarisce come «il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, oltre che nei casi espressamente previsti nel presente atto e/o in forza di norme di legge e/o disposizione contrattuale, anche in caso di inadempienze e di inottemperanze dell'Agente alle clausole pagina 4 di 8 convenute e che, per la loro gravità, non consentano anche provvisoriamente la prosecuzione del rapporto». Alla lettera i) del medesimo articolo, viene indicata – quale ipotesi di risoluzione di diritto – il “non raggiungimento del target minimo di cui all'art. 5)”, già citato. 9. Proseguendo con la disamina documentale, è altresì rilevante il doc. 2 di parte appellata, laddove si legge come le parti, in data 07.01.2014, avessero stabilito il “target di vendita 2014 ai sensi dell'art. 5 punto A) del contratto di agenzia e relativi premi annuali”. In particolare, si legge nel documento come la si rivolgeva alla Esagono precisandole «che il valore minimo di vendita a Lei CP_3 assegnato, per l'anno 2014, nella zona di Sua gestione ammonta complessivamente e nella totalità dei Marchi ed ad euro 150.000,00 con un prezzo medio non inferiore a euro CP_3 Pt_1
14,53». Il documento risulta sottoscritto dalla e non dalla la quale però, avendo CP_1 CP_3 provveduto al deposito dello stesso, ha inteso far proprio quanto previsto dal documento, ritenendosi, dunque, irrilevante l'omessa sottoscrizione. 9.1 Fissato il target come predetto, in data 02.04.2014 (doc. 6 appellata), Testimone_1
(responsabile commerciale della inoltrava una e-mail a ed CP_3 Controparte_1 Testimone_2
(amministratori dell'agente ) per comunicare loro «la necessità di studiare qualcosa per CP_1 ottenere almeno il risultato del 2013. Rispetto al 1° trimestre del 2013 abbiamo perso 16.000 e ne mancano 54.000 da realizzare nei prossimi 3 mesi per raggiungere almeno il 2013. Devo comunicare entro lunedì cosa e come intendiamo intervenire per cercare di raggiungere questo obiettivo, francamente non ci possiamo permettere di non raggiungerlo, vi chiedo quindi di pensare a cosa e come fare per provare ad ottenere questo risultato», con ciò comunicando all'agente, in maniera inequivocabile, la preoccupante diminuzione del fatturato già per il primo trimestre del 2014 e auspicandosi una soluzione, per le mensilità successive, in grado di ottenere il target prefissato. 9.2 Evidentemente ciò non avveniva, in quanto, in data 08.01.2015, la comunicava, CP_3 all'agente, la volontà di «risolvere il rapporto di cui all'oggetto con decorrenza immediata, per sua responsabilità essendo i risultati delle vendite rispetto al budget da Voi sottoscritto inferiori del 33%. inoltre il fatturato dell'anno 2014, risulta inferiore al fatturato dell'anno 2013 del 28% venendo meno a quanto previsto dall'art 5 del mandato stesso» (doc. 4 appellata). 9.3 Successivamente, in data 04.02.2015, l'Avv. Bertani (della si rivolgeva all'Avv. CP_3
Politano (della ), in risposta ad una precedente e-mail con la quale il secondo chiedeva al CP_1 primo delle delucidazioni presumibilmente in ordine al recesso, per comunicargli quanto segue: «ho avuto modo di confrontarmi con che nega ogni addebito confermando la legittimità del CP_3 recesso esercitato per responsabilità dell'agente. Decisione che non possiamo che confortare avuto evidenza dello svolgimento dei fatti così come realmente succedutisi. Ad oggi, pertanto, escludo la possibilità di poter addivenire a una soluzione conciliativa della vertenza che addirittura preveda, come richiesto Tuo cortese tramite, il riconoscimento di un'indennità ex art. 1751 c.c. (…)» (doc. 5 appellata). 9.4 Ad abundantiam, dalla lettura del doc. 11 di parte appellata risulta evidente il non raggiungimento del target previsto, avendo, la , fatturato solo 125.30,02 euro, in luogo dei CP_1
150.000,00 euro previsti per quell'anno. Inoltre, sempre secondo lo stesso documento, il 2014 ha rappresentato l'anno con il fatturato più basso, in quanto negli anni precedenti era avvenuto quanto segue: fatturati 180.131,00 euro per il 2009, 351.499,42 per il 2010, 406.298,00 per il 2011, 184.955,15 per il 2012 e 169.108,52 per il 2013.
pagina 5 di 8 9.5 Da ultimo, quanto affermato dall'appellante circa ipotetici ritardi sia nella consegna dei materiali sia nel pagamento delle provvigioni è smentito sia dai testi escussi nell'ambito del processo di primo grado, come testualmente riportato a pag. 5 della sentenza alla quale si rimanda, sia dalla ulteriore documentazione prodotta dalla convenuta, odierna appellata. 9.5.1 Infatti, il teste – responsabile commerciale della sentito all'udienza del Tes_1 CP_3
13.09.2007 – aveva confermato che la spedizione del materiale già disponibile era sempre avvenuta con regolarità, specificando che per quella non immediatamente disponibile si dovessero attendere i tempi tecnici necessari e normali della spedizione. Il teste (agente di commercio della ), pur Tes_2 CP_1 riferendo di supposti ritardi nella consegna dei materiali, non era stato in grado di riferirne l'entità o la frequenza degli stessi e neppure il presunto impatto sull'attività dell'agente. Le dichiarazioni del teste dunque, non essendo state suffragate neppure da apposita documentazione, risultano del tutto Tes_2 generiche e, conseguentemente, non rilevanti. Del resto in parte qua l'appello è del tutto privo di analisi e censure, puntando tutto sull'omessa valutazione dei propri documenti nn. 4, 5 e 6, dei quali tuttavia non v'è traccia, in quanto non risulta mai avvenuto il deposito del fascicolo di parte in formato cartaceo, come da riserva contenuta nell'indice degli atti per il presente grado. Solo per completezza, ritenendo in parte qua valevole ed insuperabile l'onere di parte, anche in primo grado non v'è traccia di documenti depositati telematicamente, mentre il loro contenuto, ove vagamente riferito in atto di appello, pur sempre relativo a fatti comunque acquisiti al processo (perchè relativi al calo di fatturato del 2014), non appare idoneo ad imputare alla preponente il calo di fatturato, anche alla luce delle ferme proteste di quest'ultima e dell'esito della prova complessivamente valutata.
9.5.2 In ordine al pagamento delle provvigioni, l'appellata ha dedotto e provato, di averle tempestivamente pagate all' , anche tramite l'escussione del teste e l'allegazione di una CP_1 Tes_1 serie di fatture (doc. 7 appellata), le quali non sono state oggetto di contestazioni né puntuali e precise né generiche dell'appellante, rimanendo, conseguentemente, privo di prova ogni tentativo dell'agente di addebitare presunti inadempimenti a fatti e colpa della preponente.
10. Dalla disamina della documentazione allegata agli atti e poc'anzi riportata è possibile consequenzialmente dedurre, in linea con quanto statuito dal primo Giudice, tre ordini di considerazioni: 1) la preponente ha fornito la prova della diminuzione del fatturato per l'anno 2014, in quanto non solo l'agente ha fatturato meno di quanto fatto in precedenza, ma altresì in misura inferiore del 33% del target sottoscritto per quell'anno; 2) l'agente non ha provato quanto dedotto in ordine alla correlazione tra la diminuzione del fatturato e l'asserito ritardo con il quale venivano corrisposte le provvigioni ed evasi gli ordini dei materiali;
3) la diminuzione di fatturato e, dunque, il non raggiungimento del target da parte dell'agente è di per sé solo idoneo a determinare la cessazione del rapporto, in base alle pattuizioni convenzionali inter partes. 10.1 Rispetto a quest'ultima considerazione, la Corte, infatti, ritiene non colga nel segno voluto quanto sostenuto dall'appellante, laddove ritiene che il Giudice sia incorso in errore per non aver – in contrasto con un orientamento giurisprudenziale richiamato dallo stesso appellante – riscontrato se, nel caso in esame, si fosse realizzato un inadempimento talmente grave dell'agente “da integrare gli estremi della giusta causa di recesso”, secondo l'art. 2119 c.c. (Cass. Sez. Lav. 18/05/2011 n. 10934 - Trib. bari 16.01.2014 - Trib. bari 02.05.2014). Sostiene, in particolare, l'appellante come il Giudice non avesse dato alcun peso né al fatto che la società preponente vivesse già da tempo un periodo di difficoltà, registrata soprattutto nella consegna della merce o nel rinnovo del campionario, né che i pagina 6 di 8 prodotti venduti non rientrassero nell'interesse della sua clientela, richiamando i budgets risultati negativi già da tre anni e asseritamente tollerati dalla preponente. Nella premessa che quanto allegato dall'appellante è rimasto fermo allo stato di affermazione, senza alcuna prova, la Corte in merito osserva quanto segue. 10.2 In proposito, si rammenta, in primis, come il caso di specie non abbia ad oggetto un contratto di lavoro di tipo subordinato, trattandosi di uno specifico schema contrattuale, ovverosia il contratto d'agenzia, che risponde, dunque, a regole particolari, sopra richiamate. Ciò posto, ciò che rileva maggiormente attiene alla previsione di cui all'art. 14 del contratto d'agenzia de quo, denominata
“clausole risolutive espresse”. 10.2.1 Sul punto, occorre soffermarsi brevemente sulla definizione di clausola risolutiva espressa al fine di meglio comprendere il caso di specie. A norma dell'art. 1456 c.c., infatti, «i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva». 10.2.2 Diversamente da quanto affermato dall'appellante, infatti, la giurisprudenza maggioritaria e più risalente, sul punto ha sempre ritenuto che il disposto di cui all'art. 1750 c.c. non impedisce alle parti la stipulazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. Infatti, «A differenza che per il rapporto di lavoro subordinato, la disciplina del contratto di agenzia non preclude alle parti la stipulazione della clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.) con la conseguenza che, ove le parti abbiano preventivamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice non può compiere alcuna indagine sull'entità dell'inadempimento stesso rispetto all'interesse della controparte, ma deve solo accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato quantomeno a titolo di colpa (che peraltro si presume ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.) » [Cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4659 del 16/04/1992 (Rv. 476837 - 01); sostanzialmente in linea o conformi Cass.
4.10.2013 n. 22722; Cass. Civ. Sez. L.
5.06.2009 n. 13076 non massimata;
Cass. Civ. Sez. L.
2.05.2006 n. 10092 non massimata;
Cass. Civ. Sez. L. 14.06.2002 n. 8607 non massimata;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 7063 del 27/08/1987 (Rv. 455232 - 01); Cass. Sez. 2 Ordinanza 14.05.2021 n. 25194 non massimata]. Tuttavia tale orientamento è stato in parte superato, da uno più recente, secondo il quale la pattuizione di una clausola risolutiva espressa comunque non esonera il giudicante dall'esaminare la portata dell'inadempimento, in quanto occorre <…..comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso a norma dell'art. 2119 cc, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, seppur da valutarsi in considerazione della peculiare posizione dell'agente e della intensità che la relazione di fiducia assume nel rapporto di agenzia (Cass. Sez. lav. N. 30488 e n. 22246 del 2021; Cass. Sez. lav. N. 24368 del 2015; Cass. Sez. lav. N. 10934 del 2011; si veda anche Cass. Sez. 2, n. 6008/2012)>> (Cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1839/2023 del 26.03.2023 in motivazione pag. 8). 10.3 Nel caso di specie è evidente che il ripetuto mancato raggiungimento del budget pattuito per più anni e per scostamenti significativi, l'aver procurato clienti inaffidabili nei pagamenti, dato l'alto importo d'insolvenza (circa €. 80.000,00) relativo all'annata del 2014, il ripetuto allarme sollevato dalla preponente sin dall'inizio del 2014 con e.mail di avviso di significativi e preoccupanti discostamenti dai risultati già insufficienti del 2013, comportano un significativo vulnus circa pagina 7 di 8 l'affidabilità dell'agente, tale da giustificare il recesso della società preponente all'ennesimo risultato ampiamente insoddisfacente anche per il 2014.
11. In conclusione, non essendo l'appellante riuscito a scardinare l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, essendosi limitato, di fatto, da un lato, a ribadire quanto già esposto nel corso del giudizio di prime cure, e, dall'altro, a contestare genericamente la decisione gravata, senza addurre alcuna prova a fondamento della propria domanda, l'appello è infondato e andrà, pertanto, rigettato con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
12. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 55/2014 e succ mod. con DM 147/2022, applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
13. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale
<Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso>>.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] nei confronti della (GIA' Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1167/2019, disattesa e Controparte_3 respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
-rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
-condanna la alla rifusione Controparte_1
a favore della (GIA' della somma di euro 3.500,00 per CP_2 Controparte_3 compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Deciso in Bologna il 11 luglio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mariacolomba Giuliano Presidente Dott. Pietro Iovino Consigliere relatore Dott. Maria Laura Benini Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 379/2020 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Politano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Castrolibero (CS), in Via XX Settembre n. 8;
-Appellante- contro
GIA' (P. IVA CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Rustichelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Modena, in Via Cesare Battisti n. 63;
-Appellata-
AD OGGETTO: AGENZIA – RISOLUZIONE – PAGAMENTO SOMME
CONCLUSIONI PRECISATE CON NOTE SCRITTE PER L'UDIENZA DEL 24.09.2024:
APPELLANTE come da atto d'appello:«Piaccia alla Ecc.ma CORTE D'APPELLO ADITA respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
1. ritenere e dichiarare l'inadempimento della Controparte_4
pagina 1 di 8 in relazione al mancato pagamento del IV Trimestre anno 2014; 2. condannare la al pagamento in Controparte_4 favore della delle seguenti indennità: indennità dovuta per la cessazione del rapporto di lavoro, ex art. 1751 CP_1 c.c. per un ammontare pari ad €. 14.312,35 in subordine, indennità suppletiva di clientela per un ammontare pari ad e. 2.393,62; indennità di preavviso per un ammontare pari ad €. 4.730,31, per un importo totale di €. 19.042,66 oltre al pagamento di provvigioni maturate e maturante fino all'effettivo soddisfo enei limiti della loro esigibilità altresì di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della disdetta sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi».
APPELLATA come da note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 29.04.2024 e, pertanto, come da comparsa di risposta«In via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di appello per vizi di forma ex art. 342 c.p.c nonché per manifesta infondatezza. In via principale: rigettarsi l'appello proposto da Controparte_1
e confermarsi conseguentemente in toto la sentenza n. 1167/2019 emessa dal Tribunale di
[...] Modena. In via subordinata: accertare quella maggiore o minore somma che fosse eventualmente dovuta all'attrice appellante. In ogni caso: con vittoria delle spese di lite di primo e secondo grado».
LA CORTE Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. La (d'ora in avanti anche solo Controparte_1
) conveniva in giudizio la (d'ora in avanti anche solo affinché CP_1 Controparte_3 CP_3 venisse condannata al pagamento di complessivi euro 19.042,66, oltre alle provvigioni maturate e maturande fino all'effettivo soddisfo ed oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, deducendo:
1) di avere svolto per la l'incarico di agente plurimandatario per la Regione Calabria, sulla base CP_3 del contratto di agenzia a tempo indeterminato stipulato fra le parti in data 29.01.2009, poi sostituito l'8.01.2014;
2) di avere ricevuto dalla in data 8.01.2015, mediante lettera raccomandata, la revoca CP_3 dell'incarico in considerazione della diminuzione del fatturato;
3) che la diminuzione del fatturato era imputabile alla stessa preponente sia in ragione del ritardo, non occasionale, con il quale venivano corrisposte le provvigioni, sia per la mancata tempestiva evasione degli ordini. Concludeva chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento di euro 14.312,35, a titolo di indennità di cessazione del rapporto e, in subordine, al pagamento di euro 2.393,62 a titolo di indennità supplettiva di clientela, nonché al pagamento di euro 4.730,31 a titolo di indennità di preavviso. B. Si costituiva in giudizio la concludendo per il rigetto della domanda attorea, rilevando CP_3 come la revoca dell'incarico fosse stata determinata dal mancato raggiungimento del minimo di vendite prefissate (c.d. target) per il 2014, in virtù della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto fra le parti sub artt. 5 lett. d) e 14 lett. i), ovvero in alternativa per il grave inadempimento dell'agente, tenuto conto anche dell'elevata entità degli insoluti (€. 80.000,00 circa) della clientela calabra in danno della convenuta;
in via riconvenzionale, concludeva per la condanna dell'agente al pagamento di euro
4.308,36 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, atteso che il recesso era stato determinato da fatto imputabile all'agente. C. Assegnati i termini di legge di cui all'art. 183, quarto comma, c.p.c., la causa veniva istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti e l'assunzione di prove orali.
pagina 2 di 8 D. All'udienza del 14 dicembre 2018, sulle conclusioni precisate dalle parti, venivano assegnati i termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di memorie conclusive e, in data 04.03.2019, la causa veniva trattenuta per la decisione. E. Con sentenza n. 1167/2019, pubblicata in data 17.07.2019, il Tribunale di Modena: 1) rigettava le domande proposte dalla nei confronti della CP_1 CP_3
2) rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla nei confronti della;
CP_3 CP_1
3) condannava la alla rifusione delle spese processuali anticipate dalla che, compensate CP_1 CP_3 nella misura di 1/3, liquidava in euro 3.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge. F. Avverso la sentenza, non notificata, proponeva appello la con atto di citazione CP_1 notificato il 17.02.2020, lamentando con un unico motivo l'«erroneità della sentenza. mancata valutazione della nullità della clausola risolutiva espressa», sostenendo che il Giudice aveva errato nell'omettere ogni valutazione circa il livello di gravità dell'inadempimento, posto a base del recesso da parte della preponente. G. Si costituiva in giudizio la (anche solo , in qualità di società CP_2 CP_2 incorporante la eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis CP_3
c.p.c., limitandosi l'impugnazione a riportare quanto già argomentato e dedotto in primo grado e ad aderire acriticamente ad un orientamento giurisprudenziale minoritario. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello, essendo infondato in fatto ed in diritto. H. All'esito delle conclusioni, precisate dalle parti con note scritte per l'udienza del 24.09.2024, la Corte tratteneva definitivamente la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La vicenda trae origine dalla stipulazione tra la e la del contratto di agenzia, CP_3 CP_1 datato 29.01.2009, successivamente integrato l'8.01.2014, con il quale la prima affidava alla seconda l'incarico a tempo indeterminato di Agente di Commercio per la Regione Calabria, al fine di promuovere la vendita di prodotti della prima.
2. In data 08.01.2015, la preponente revocava l'incarico, motivando tale scelta sulla base della evidente importante diminuzione del fatturato, che addebitava all'agente, relativa sia al target fissato per l'anno 2014 sia alla inferiorità di budget rispetto agli anni precedenti.
3. Fallito ogni tentativo di conciliazione bonaria della controversia, l'agente CP_1 conveniva in giudizio la al fine di ottenerne la condanna al pagamento di una somma di denaro a CP_3 titolo di indennità di cessazione del rapporto in ragione del recesso, asseritamente ingiustificato, della preponente, sostenendo come la diminuzione del fatturato fosse dipesa dal ritardo, non occasionale, sia del pagamento delle provvigioni relative al quarto trimestre del 2014 sia dell'evasione degli ordini.
4. Il Tribunale di Modena rigettava la domanda dell'agente 1) ritenendo pacifica e non contestata la stipulazione tra le parti del contratto di agenzia de quo; 2) rammentando la chiarezza delle pattuizioni convenzionali sottoscritte dalle parti e la validità della clausola risolutiva espressa;
3) ritenendo infondato, perché non provato, quanto asserito dalla relativamente alla correlazione CP_1 tra la diminuzione del fatturato ed i ritardi sia nella corresponsione delle indennità provvigionali sia nella consegna della merce;
4) rilevando che la avesse dedotto e documentato la diminuzione del CP_3
pagina 3 di 8 fatturato per l'anno 2014 di quasi il 28% rispetto all'anno 2013 e inferiore del 33% al target sottoscritto per l'anno 2014; 5) ritenendo come la non avesse provato che la diminuzione dal fatturato CP_1 derivasse da colpa imputabile alla preponente.
5. La impugnava la sentenza, sostenendo che il Giudice avesse omesso di valutare la CP_1 nullità della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto e ritenendo come, secondo un più recente orientamento giurisprudenziale, il Giudice avrebbe dovuto verificare se, nel caso in esame, si fosse realizzato comunque un inadempimento grave dell'agente “tale da integrare gli estremi della giusta causa di recesso”, secondo quanto previsto dall'art. 2119 c.c.
6. L'appello, contrariamente a quanto eccepito dall'appellata, è articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 c.p.c., poiché tali da consentire di individuare le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata. Esso, tuttavia, è infondato per le ragioni che seguono.
7. Preliminare al merito è l'inquadramento giuridico della causa nell'alveo dello schema contrattuale tipico previsto dall'art. 1742 c.c., a norma del quale «con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile». L'art. 1750 c.c. chiarisce che «se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito».
7.1 Più nello specifico, trattandosi di una causa avente ad oggetto l'asserito recesso ingiustificato della preponente, la norma di riferimento applicabile è anche l'art. 1751 c.c., il quale sancisce che «(...) l'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (…)».
8. Stabilita la normativa di riferimento, trattasi di verificare la legittimità o meno del recesso senza preavviso della dal contratto di agenzia de quo, partendo dalla disamina delle varie CP_3 disposizioni in esso contenute. 8.1 I primi articoli del contratto enucleano, com'è di norma, l'oggetto, la natura e le caratteristiche dello stesso, nonché la durata, il territorio, la clientela, i prodotti e le provvigioni, ma su questi la Corte non si soffermerà essendo irrilevanti ai fini del decidere. 8.2 Le disposizioni dirimenti sono costituite dall'art. 5 e dall'art. 14. In particolare, il primo per la parte d'interesse prevede come «a)…[omissis]….il mancato raggiungimento di almeno l'80% del target sottoscritto comporterà la risoluzione automatica del presente contratto per responsabilità dell'Agente b) comunque, le parti convengono che il minimo di vendita (target) anche se non sottoscritto non potrà mai essere inferiore al volume degli affari andati a buon fine relativo all'anno precedente. Il mancato raggiungimento comporterà la risoluzione del presente contratto con responsabilità dell'agente». Ancor più esplicativa la seconda disposizione, denominata, “clausole risolutive espresse”, la quale chiarisce come «il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, oltre che nei casi espressamente previsti nel presente atto e/o in forza di norme di legge e/o disposizione contrattuale, anche in caso di inadempienze e di inottemperanze dell'Agente alle clausole pagina 4 di 8 convenute e che, per la loro gravità, non consentano anche provvisoriamente la prosecuzione del rapporto». Alla lettera i) del medesimo articolo, viene indicata – quale ipotesi di risoluzione di diritto – il “non raggiungimento del target minimo di cui all'art. 5)”, già citato. 9. Proseguendo con la disamina documentale, è altresì rilevante il doc. 2 di parte appellata, laddove si legge come le parti, in data 07.01.2014, avessero stabilito il “target di vendita 2014 ai sensi dell'art. 5 punto A) del contratto di agenzia e relativi premi annuali”. In particolare, si legge nel documento come la si rivolgeva alla Esagono precisandole «che il valore minimo di vendita a Lei CP_3 assegnato, per l'anno 2014, nella zona di Sua gestione ammonta complessivamente e nella totalità dei Marchi ed ad euro 150.000,00 con un prezzo medio non inferiore a euro CP_3 Pt_1
14,53». Il documento risulta sottoscritto dalla e non dalla la quale però, avendo CP_1 CP_3 provveduto al deposito dello stesso, ha inteso far proprio quanto previsto dal documento, ritenendosi, dunque, irrilevante l'omessa sottoscrizione. 9.1 Fissato il target come predetto, in data 02.04.2014 (doc. 6 appellata), Testimone_1
(responsabile commerciale della inoltrava una e-mail a ed CP_3 Controparte_1 Testimone_2
(amministratori dell'agente ) per comunicare loro «la necessità di studiare qualcosa per CP_1 ottenere almeno il risultato del 2013. Rispetto al 1° trimestre del 2013 abbiamo perso 16.000 e ne mancano 54.000 da realizzare nei prossimi 3 mesi per raggiungere almeno il 2013. Devo comunicare entro lunedì cosa e come intendiamo intervenire per cercare di raggiungere questo obiettivo, francamente non ci possiamo permettere di non raggiungerlo, vi chiedo quindi di pensare a cosa e come fare per provare ad ottenere questo risultato», con ciò comunicando all'agente, in maniera inequivocabile, la preoccupante diminuzione del fatturato già per il primo trimestre del 2014 e auspicandosi una soluzione, per le mensilità successive, in grado di ottenere il target prefissato. 9.2 Evidentemente ciò non avveniva, in quanto, in data 08.01.2015, la comunicava, CP_3 all'agente, la volontà di «risolvere il rapporto di cui all'oggetto con decorrenza immediata, per sua responsabilità essendo i risultati delle vendite rispetto al budget da Voi sottoscritto inferiori del 33%. inoltre il fatturato dell'anno 2014, risulta inferiore al fatturato dell'anno 2013 del 28% venendo meno a quanto previsto dall'art 5 del mandato stesso» (doc. 4 appellata). 9.3 Successivamente, in data 04.02.2015, l'Avv. Bertani (della si rivolgeva all'Avv. CP_3
Politano (della ), in risposta ad una precedente e-mail con la quale il secondo chiedeva al CP_1 primo delle delucidazioni presumibilmente in ordine al recesso, per comunicargli quanto segue: «ho avuto modo di confrontarmi con che nega ogni addebito confermando la legittimità del CP_3 recesso esercitato per responsabilità dell'agente. Decisione che non possiamo che confortare avuto evidenza dello svolgimento dei fatti così come realmente succedutisi. Ad oggi, pertanto, escludo la possibilità di poter addivenire a una soluzione conciliativa della vertenza che addirittura preveda, come richiesto Tuo cortese tramite, il riconoscimento di un'indennità ex art. 1751 c.c. (…)» (doc. 5 appellata). 9.4 Ad abundantiam, dalla lettura del doc. 11 di parte appellata risulta evidente il non raggiungimento del target previsto, avendo, la , fatturato solo 125.30,02 euro, in luogo dei CP_1
150.000,00 euro previsti per quell'anno. Inoltre, sempre secondo lo stesso documento, il 2014 ha rappresentato l'anno con il fatturato più basso, in quanto negli anni precedenti era avvenuto quanto segue: fatturati 180.131,00 euro per il 2009, 351.499,42 per il 2010, 406.298,00 per il 2011, 184.955,15 per il 2012 e 169.108,52 per il 2013.
pagina 5 di 8 9.5 Da ultimo, quanto affermato dall'appellante circa ipotetici ritardi sia nella consegna dei materiali sia nel pagamento delle provvigioni è smentito sia dai testi escussi nell'ambito del processo di primo grado, come testualmente riportato a pag. 5 della sentenza alla quale si rimanda, sia dalla ulteriore documentazione prodotta dalla convenuta, odierna appellata. 9.5.1 Infatti, il teste – responsabile commerciale della sentito all'udienza del Tes_1 CP_3
13.09.2007 – aveva confermato che la spedizione del materiale già disponibile era sempre avvenuta con regolarità, specificando che per quella non immediatamente disponibile si dovessero attendere i tempi tecnici necessari e normali della spedizione. Il teste (agente di commercio della ), pur Tes_2 CP_1 riferendo di supposti ritardi nella consegna dei materiali, non era stato in grado di riferirne l'entità o la frequenza degli stessi e neppure il presunto impatto sull'attività dell'agente. Le dichiarazioni del teste dunque, non essendo state suffragate neppure da apposita documentazione, risultano del tutto Tes_2 generiche e, conseguentemente, non rilevanti. Del resto in parte qua l'appello è del tutto privo di analisi e censure, puntando tutto sull'omessa valutazione dei propri documenti nn. 4, 5 e 6, dei quali tuttavia non v'è traccia, in quanto non risulta mai avvenuto il deposito del fascicolo di parte in formato cartaceo, come da riserva contenuta nell'indice degli atti per il presente grado. Solo per completezza, ritenendo in parte qua valevole ed insuperabile l'onere di parte, anche in primo grado non v'è traccia di documenti depositati telematicamente, mentre il loro contenuto, ove vagamente riferito in atto di appello, pur sempre relativo a fatti comunque acquisiti al processo (perchè relativi al calo di fatturato del 2014), non appare idoneo ad imputare alla preponente il calo di fatturato, anche alla luce delle ferme proteste di quest'ultima e dell'esito della prova complessivamente valutata.
9.5.2 In ordine al pagamento delle provvigioni, l'appellata ha dedotto e provato, di averle tempestivamente pagate all' , anche tramite l'escussione del teste e l'allegazione di una CP_1 Tes_1 serie di fatture (doc. 7 appellata), le quali non sono state oggetto di contestazioni né puntuali e precise né generiche dell'appellante, rimanendo, conseguentemente, privo di prova ogni tentativo dell'agente di addebitare presunti inadempimenti a fatti e colpa della preponente.
10. Dalla disamina della documentazione allegata agli atti e poc'anzi riportata è possibile consequenzialmente dedurre, in linea con quanto statuito dal primo Giudice, tre ordini di considerazioni: 1) la preponente ha fornito la prova della diminuzione del fatturato per l'anno 2014, in quanto non solo l'agente ha fatturato meno di quanto fatto in precedenza, ma altresì in misura inferiore del 33% del target sottoscritto per quell'anno; 2) l'agente non ha provato quanto dedotto in ordine alla correlazione tra la diminuzione del fatturato e l'asserito ritardo con il quale venivano corrisposte le provvigioni ed evasi gli ordini dei materiali;
3) la diminuzione di fatturato e, dunque, il non raggiungimento del target da parte dell'agente è di per sé solo idoneo a determinare la cessazione del rapporto, in base alle pattuizioni convenzionali inter partes. 10.1 Rispetto a quest'ultima considerazione, la Corte, infatti, ritiene non colga nel segno voluto quanto sostenuto dall'appellante, laddove ritiene che il Giudice sia incorso in errore per non aver – in contrasto con un orientamento giurisprudenziale richiamato dallo stesso appellante – riscontrato se, nel caso in esame, si fosse realizzato un inadempimento talmente grave dell'agente “da integrare gli estremi della giusta causa di recesso”, secondo l'art. 2119 c.c. (Cass. Sez. Lav. 18/05/2011 n. 10934 - Trib. bari 16.01.2014 - Trib. bari 02.05.2014). Sostiene, in particolare, l'appellante come il Giudice non avesse dato alcun peso né al fatto che la società preponente vivesse già da tempo un periodo di difficoltà, registrata soprattutto nella consegna della merce o nel rinnovo del campionario, né che i pagina 6 di 8 prodotti venduti non rientrassero nell'interesse della sua clientela, richiamando i budgets risultati negativi già da tre anni e asseritamente tollerati dalla preponente. Nella premessa che quanto allegato dall'appellante è rimasto fermo allo stato di affermazione, senza alcuna prova, la Corte in merito osserva quanto segue. 10.2 In proposito, si rammenta, in primis, come il caso di specie non abbia ad oggetto un contratto di lavoro di tipo subordinato, trattandosi di uno specifico schema contrattuale, ovverosia il contratto d'agenzia, che risponde, dunque, a regole particolari, sopra richiamate. Ciò posto, ciò che rileva maggiormente attiene alla previsione di cui all'art. 14 del contratto d'agenzia de quo, denominata
“clausole risolutive espresse”. 10.2.1 Sul punto, occorre soffermarsi brevemente sulla definizione di clausola risolutiva espressa al fine di meglio comprendere il caso di specie. A norma dell'art. 1456 c.c., infatti, «i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva». 10.2.2 Diversamente da quanto affermato dall'appellante, infatti, la giurisprudenza maggioritaria e più risalente, sul punto ha sempre ritenuto che il disposto di cui all'art. 1750 c.c. non impedisce alle parti la stipulazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. Infatti, «A differenza che per il rapporto di lavoro subordinato, la disciplina del contratto di agenzia non preclude alle parti la stipulazione della clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.) con la conseguenza che, ove le parti abbiano preventivamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice non può compiere alcuna indagine sull'entità dell'inadempimento stesso rispetto all'interesse della controparte, ma deve solo accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato quantomeno a titolo di colpa (che peraltro si presume ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.) » [Cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4659 del 16/04/1992 (Rv. 476837 - 01); sostanzialmente in linea o conformi Cass.
4.10.2013 n. 22722; Cass. Civ. Sez. L.
5.06.2009 n. 13076 non massimata;
Cass. Civ. Sez. L.
2.05.2006 n. 10092 non massimata;
Cass. Civ. Sez. L. 14.06.2002 n. 8607 non massimata;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 7063 del 27/08/1987 (Rv. 455232 - 01); Cass. Sez. 2 Ordinanza 14.05.2021 n. 25194 non massimata]. Tuttavia tale orientamento è stato in parte superato, da uno più recente, secondo il quale la pattuizione di una clausola risolutiva espressa comunque non esonera il giudicante dall'esaminare la portata dell'inadempimento, in quanto occorre <…..comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso a norma dell'art. 2119 cc, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, seppur da valutarsi in considerazione della peculiare posizione dell'agente e della intensità che la relazione di fiducia assume nel rapporto di agenzia (Cass. Sez. lav. N. 30488 e n. 22246 del 2021; Cass. Sez. lav. N. 24368 del 2015; Cass. Sez. lav. N. 10934 del 2011; si veda anche Cass. Sez. 2, n. 6008/2012)>> (Cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1839/2023 del 26.03.2023 in motivazione pag. 8). 10.3 Nel caso di specie è evidente che il ripetuto mancato raggiungimento del budget pattuito per più anni e per scostamenti significativi, l'aver procurato clienti inaffidabili nei pagamenti, dato l'alto importo d'insolvenza (circa €. 80.000,00) relativo all'annata del 2014, il ripetuto allarme sollevato dalla preponente sin dall'inizio del 2014 con e.mail di avviso di significativi e preoccupanti discostamenti dai risultati già insufficienti del 2013, comportano un significativo vulnus circa pagina 7 di 8 l'affidabilità dell'agente, tale da giustificare il recesso della società preponente all'ennesimo risultato ampiamente insoddisfacente anche per il 2014.
11. In conclusione, non essendo l'appellante riuscito a scardinare l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, essendosi limitato, di fatto, da un lato, a ribadire quanto già esposto nel corso del giudizio di prime cure, e, dall'altro, a contestare genericamente la decisione gravata, senza addurre alcuna prova a fondamento della propria domanda, l'appello è infondato e andrà, pertanto, rigettato con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
12. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 55/2014 e succ mod. con DM 147/2022, applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
13. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale
<Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso>>.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] nei confronti della (GIA' Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1167/2019, disattesa e Controparte_3 respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
-rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
-condanna la alla rifusione Controparte_1
a favore della (GIA' della somma di euro 3.500,00 per CP_2 Controparte_3 compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Deciso in Bologna il 11 luglio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
pagina 8 di 8