Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/02/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 333/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
333/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. NAVACH MASSIMO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 17.01.2023, la parte ricorrente esponeva:
di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988;
che il CTU nominato non riconosceva il suddetto requisito sanitario;
di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 fin dalla domanda amministrativa.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
1
2) La domanda è parzialmente fondata.
A tal proposito si consideri che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445bis, comma 5, c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà CP_1 provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
3) L'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della l. 508/1988 spetta ai “cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
I requisiti sanitari da accertare risultano, dunque, due: 1) la totale inabilità corrispondente ad un'invalidità pari al 100%; 2) l'impossibilità di deambulare o incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
L'art. 2, comma 3 della l. 118/1971 prevede che “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'”.
Nel caso di specie, il CTU nominato in questo giudizio, il dott. Per_1 ha ritenuto che la parte ricorrente, a causa delle plurime patologie
[...] sofferte, si trova in una situazione di inabilità totale, che la rendono del tutto incapace di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza (cfr. CTU in atti). Tanto basta ad integrare il requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento.
2 Tale requisito viene accertato a partire dal 21.02.2022, data successiva alla visita presso la Commissione Invalidi Civili.
Le conclusioni del CTU in merito alla sussistenza ed alla decorrenza del requisito appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Inoltre nessuna contestazione veniva mossa dalle parti alla perizia.
Pertanto, la domanda deve essere parzialmente accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 dal 21.02.2022.
4) In merito alle spese non può ravvisarsi alcuna soccombenza dell' in CP_1 quanto alla data della domanda amministrativa e della visita della
Commissione il requisito sanitario non era presente, ma veniva accertato solo successivamente. A tal proposito l'esito del giudizio è determinato in senso favorevole alla parte ricorrente solo ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. senza alcuna soccombenza della parte resistente.
Sussistono, dunque, ragioni eccezionali tali da determinare l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
In virtù della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di
CTU devono essere sostenute definitivamente dall' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo alla l'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 dal 21.02.2022;
2. compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 19/02/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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