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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/06/2024, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
n. 304/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 304/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 20/05/2024; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Waldshut-Tiengen (Germania), elettivamente domiciliata in Solarino, Via Ruggero Settimo n. 5, presso lo studio dell'avv. Santi Milardo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente Floridia, Via Cristoforo Colombo n. 8, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via
Sigmund Freud n. 26/f, presso lo studio dell'avv. Claudia Calafiore, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
Udito il Pubblico Ministero;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/01/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
Floridia, il giorno 3/09/2005 (Atto n. 59, Parte II, Serie A, Anno 2005).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Floridia, il giorno 3/09/2005;
pagina1 di 4 - che dalla loro unione è nato il figlio (il 10/03/2009), ad oggi minorenne;
Persona_1
- di essersi separati con sentenza di questo Tribunale n. 2001/2019 del 23/10/2019, parzialmente modificata con sentenza n. 2251/2022 emessa dalla Corte di Appello di Catania e pubblicata il
22/11/2022;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
All'udienza camerale del 20/05/2024, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato) mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Floridia (SR), in data 03.09.2005, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 59 P. II Sez. A, Anno 2005, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2. confermare l'affidamento del figlio , il suo mantenimento, l'assegnazione Persona_1
della casa familiare e la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ed il figlio nei modi e nei termini previsti dalla sentenza di separazione giudiziale n. 2251/2022 della Corte
d'Appello di Catania pubblicata il 22.11.2022 secondo le condizioni ivi previste e di seguito pedissequamente riportate:
A. Il figlio minore nato a [...] il [...] resta affidato ad entrambi Persona_1
i genitori con collocamento presso il padre;
Parte_2
B. La madre, residente in [...], durante le vacanze estive potrà trascorrere con il figlio un mese consecutivo e, precisamente, ad anni alterni, il primo anno del mese di luglio e, l'altro, nel mese di agosto;
pagina2 di 4 C. Per il periodo natalizio il figlio potrà trascorrere con la madre una settimana intera e precisamente, ad anni alterni, il primo anno, una settimana comprendente il giorno di Natale e
l'altro anno, una settimana comprendente il giorno di Capodanno;
D. Per il periodo pasquale, attesa la breve durata delle vacanze scolastiche ed i tempi di viaggio per raggiungere la Germania e ritornare in Sicilia, il figlio potrà trascorrere con la madre una settimana ad anni alterni;
E. La madre, inoltre, durante i suoi soggiorni in Italia, potrà esercitare il suo diritto di visita, concordando con l'altro genitore le modalità almeno dieci giorni prima;
8) La madre potrà collegarsi due volte a settimana via Skype (o altri metodi simili) con il figlio, concordando di settimana in settimana con l'altro genitore tempi e durata e sono sempre possibili i contatti tra madre e figlio con mezzi di comunicazione attualmente in uso;
F. L'assegno di mantenimento a carico della madre è stabilito nella misura di euro 150,00 mensili;
G. I coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali (50%) a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio.
H. I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
I. I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi”.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso del figlio minore con stabile collocamento presso il padre e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età del minore, nonché dalla misura e dal modo con cui la madre contribuirà al suo mantenimento, cura e istruzione.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici tra le parti e, pertanto, il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
, in Floridia, il giorno 3/09/2005 (Atto n. 59, Parte II, Serie A, Anno 2005), in conformità
[...]
alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA
pagina3 di 4 all'Ufficiale di stato civile del Comune di FLORIDIA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
18/06/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 304/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 20/05/2024; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Waldshut-Tiengen (Germania), elettivamente domiciliata in Solarino, Via Ruggero Settimo n. 5, presso lo studio dell'avv. Santi Milardo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente Floridia, Via Cristoforo Colombo n. 8, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via
Sigmund Freud n. 26/f, presso lo studio dell'avv. Claudia Calafiore, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
Udito il Pubblico Ministero;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/01/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
Floridia, il giorno 3/09/2005 (Atto n. 59, Parte II, Serie A, Anno 2005).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Floridia, il giorno 3/09/2005;
pagina1 di 4 - che dalla loro unione è nato il figlio (il 10/03/2009), ad oggi minorenne;
Persona_1
- di essersi separati con sentenza di questo Tribunale n. 2001/2019 del 23/10/2019, parzialmente modificata con sentenza n. 2251/2022 emessa dalla Corte di Appello di Catania e pubblicata il
22/11/2022;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
All'udienza camerale del 20/05/2024, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato) mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Floridia (SR), in data 03.09.2005, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 59 P. II Sez. A, Anno 2005, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2. confermare l'affidamento del figlio , il suo mantenimento, l'assegnazione Persona_1
della casa familiare e la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ed il figlio nei modi e nei termini previsti dalla sentenza di separazione giudiziale n. 2251/2022 della Corte
d'Appello di Catania pubblicata il 22.11.2022 secondo le condizioni ivi previste e di seguito pedissequamente riportate:
A. Il figlio minore nato a [...] il [...] resta affidato ad entrambi Persona_1
i genitori con collocamento presso il padre;
Parte_2
B. La madre, residente in [...], durante le vacanze estive potrà trascorrere con il figlio un mese consecutivo e, precisamente, ad anni alterni, il primo anno del mese di luglio e, l'altro, nel mese di agosto;
pagina2 di 4 C. Per il periodo natalizio il figlio potrà trascorrere con la madre una settimana intera e precisamente, ad anni alterni, il primo anno, una settimana comprendente il giorno di Natale e
l'altro anno, una settimana comprendente il giorno di Capodanno;
D. Per il periodo pasquale, attesa la breve durata delle vacanze scolastiche ed i tempi di viaggio per raggiungere la Germania e ritornare in Sicilia, il figlio potrà trascorrere con la madre una settimana ad anni alterni;
E. La madre, inoltre, durante i suoi soggiorni in Italia, potrà esercitare il suo diritto di visita, concordando con l'altro genitore le modalità almeno dieci giorni prima;
8) La madre potrà collegarsi due volte a settimana via Skype (o altri metodi simili) con il figlio, concordando di settimana in settimana con l'altro genitore tempi e durata e sono sempre possibili i contatti tra madre e figlio con mezzi di comunicazione attualmente in uso;
F. L'assegno di mantenimento a carico della madre è stabilito nella misura di euro 150,00 mensili;
G. I coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali (50%) a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio.
H. I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
I. I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi”.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso del figlio minore con stabile collocamento presso il padre e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età del minore, nonché dalla misura e dal modo con cui la madre contribuirà al suo mantenimento, cura e istruzione.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici tra le parti e, pertanto, il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
, in Floridia, il giorno 3/09/2005 (Atto n. 59, Parte II, Serie A, Anno 2005), in conformità
[...]
alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA
pagina3 di 4 all'Ufficiale di stato civile del Comune di FLORIDIA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
18/06/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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