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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/07/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La OR d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.518/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna n. 297/2024 pubblicata in data 14 marzo 2024 promossa con ricorso depositato in data 9 agosto 2024 da:
Parte_1
[...] elettivamente domiciliata a Bologna via dell'Abbadia n. 6 presso e nello studio dell'avv. Filippo Zanfanti e rappresentata e difesa dagli avv. Daniela Dal Bo,
Salvatore Di Gesù e Cecilia Fazio come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
[...] nella loro qualità di eredi di elettivamente domiciliate a Persona_1
Rimini Corso d'Augusto n. 134 presso e nello studio degli avv. Gianfrancesco
Garattoni e Filippo Tomassoli che le rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATE
OGGETTO: Massimale pensionistico
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 22 maggio 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri,
1 sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro accoglieva il ricorso proposto da e condannava Persona_1 la alla Parte_1 corresponsione, in favore dello stesso, della quota della pensione di vecchiaia anticipata senza l'applicazione di alcun massimale pensionistico con conseguente restituzione degli arretrati derivanti dalla disapplicazione del massimale, oltre interessi legali, nei limiti della prescrizione decennale, decorrente a ritroso dalla presentazione del ricorso come dallo stesso richiesto.
In tale ricorso conveniva in giudizio, innanzi al Persona_1
Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, la
[...]
esponendo di Parte_1 Parte_2 essere iscritto alla CNPADC, di aver raggiunto i requisiti di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia anticipata e di aver effettuato domanda di pensione alla e che la aveva, quindi, Parte_1 Pt_1 deliberato la liquidazione, in suo favore, della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1° marzo 2004, applicando nel mancato rispetto del principio del pro - rata il tetto di massimale, riducendo, pertanto, il trattamento pensionistico a cui lo stesso avrebbe avuto diritto ( NN Parte_3
CALCOLATA € 151.808,17”) al minore importo di € 148.155,15.
Richiamati i principi affermati dalla OR di Cassazione con la sentenza
17742/2015, deduceva, poi, che l'applicazione del predetto massimale violava il principio del pro rata, ex art 1, comma 12, della legge n. 335/95, in base al quale ogni modificazione normativa deve riguardare esclusivamente il futuro e non può incidere sul passato con la conseguenza che l'anzianità contributiva maturata sino all'entrata in vigore di una modifica normativa doveva essere calcolata secondo la previgente disposizione di legge o di regolamento.
Si costituiva in giudizio la Controparte_2 eccependo, in via pregiudiziale,
[...]
l'improcedibilità del ricorso avversario ai sensi dell'art. 443 c.p.c. e l'abuso del diritto per aver contestualmente proposto ulteriore giudizio nei suoi confronti nel quale aveva chiesto il ricalcolo della propria pensione senza l'applicazione del
2 contributo di solidarietà, con inutile frazionamento di domande.
Nel merito, affermava la legittimità del tetto applicato alla pensione ed eccepiva prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c.
Il Tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra.
2 Proponeva appello la Parte_1 nei confronti delle eredi e
[...] Controparte_1 CP_1
e notificava, comunque, l'appello anche impersonalmente e
[...] collettivamente in relazione a eventuali ulteriori eredi essendo defunto l'appellato.
Con il primo motivo di appello deduceva che la motivazione della sentenza fosse viziata stante la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 414, n. 4, c.p.c. nonché del D. Lgs. n. 509/1994, dell'art. 2, co. 3, L. n. 21/1986, dell'art. 2, co. 17 e 18, della L. n. 335/95, dell'art. 3, co. 12, L. n. 335/95, degli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost.
e degli artt. 2, 9 e 32 Statuto della laddove aveva ritenuto Parte_1 illegittima l'applicazione del “massimale pensionistico”.
Con il secondo motivo di appello deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986, degli artt. 2943, 2946 e 2948, n. 4, c.c., dell'art. 47bis D.P.R. n. 639/1947 e degli artt. 3 e 38 Cost. laddove la sentenza impugnata aveva rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale.
Si costituivano con memoria depositata in data 11 marzo 2025 CP_1
e in qualità di uniche eredi del defunto
[...] Controparte_1 [...] chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Per_1 impugnata.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 22 maggio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 In relazione al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Parte appellata seppure in maniera molto sintetica ha esposto i fatti posti alla base della sua domanda deducendo tra l'altro che: “la , nel mancato Pt_1 rispetto del principio del pro – rata, ha applicato il tetto di massimale pensionistico in piena violazione del principio del pro rata COME SI EVINCE
DA PAGINA 3 DEL DOCUMENTO 1;
5) Che da pagina 2 del documento 1 sesta riga a partire da fine pagine si evince chiaramente: “PENSIONE LO NN CALCOLATA € 151.808,17”;
“PENSIONE LO NN CALCOLATA CON TT (V.ALLEGATO) €
3 148.155,15”. (L'ALLEGATO SAREBBE LA PAGINA 3 DEL DOC. 1)”
La stessa ha, inoltre, esposto gli elementi di diritto ritenuti rilevanti per supportare la sua tesi.
Ne consegue, quindi, che non sussiste la dedotta violazione dell'art. 414 n.4 cpc come del resto risulta dalle compiute difese dell'appellata.
Tutto ciò premesso si ritiene che la motivazione del giudice di primo grado sia condivisibile ed esente dalle censure dell'appellante.
In particolare il giudice di primo grado ha così motivato: “ Venendo ora al merito della controversia, si osserva che l'art. 1, comma 1 del d.lgs. 30 giugno 1994,
n. 309 ha previsto che gli enti di cui all'allegato A del medesimo decreto, tra cui, per quanto qui più rileva, la tra dottori commercialisti, Parte_1
“sono trasformati, a decorrere dal 1 gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che n on usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario”.
Ai sensi del successivo art. 2, comma 2, “La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale.”.
L'art. 3, comma 12 della legge n. 335/1995 ha disposto che, in esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall' articolo 2, comma 2 del d.lgs.
309/1994, i suddetti enti adottano “i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Commissione di vigilanza sui fondi pensione
(COVIP), possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. […]”
L'art. 1, comma 763 della legge 27 dicembre 2006, ha poi disposto che “sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro
4 rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.”
È poi intervenuto l'art. 1, comma 488 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 statuendo che “L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge
27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.”
Orbene, con deliberazione del 11.01.2001, (doc. 6 parte resistente) la Pt_1 resistente ha disposto “di introdurre un limite massimo ad ogni trattamento pensionistico il cui diritto sia maturato successivamente all'entrata in vigore del limite stesso, di importo pari a quello di cui all'art. 2, c. 18, l. 335/95, pari a lire
147.725.000 per l'anno 2001 da rivalutare per gli anni 2002 e seguenti sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati così come calcolato dall'Istat”.
Da qui l'imposizione del massimale al trattamento pensionistico del ricorrente,
a favore del quale è stato riconosciuto il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia anticipata, a decorrere dal 1° marzo 2004, con determinazione della quota reddituale “in applicazione dell'art. 2 della l. 21/86 (e successive modifiche) e della deliberazione del 28/11/2001 dell'assemblea dei delegati che ha introdotto, a decorrere dal 1/01/2002, un limite massimo ai trattamenti pensionistici nel rispetto del principio del pro-rata”. (doc. 1 parte ricorrente).
Parte ricorrente ha lamentato che l'imposizione di tale massimale violi il principio del pro-rata di cui all'art. 3, comma 12 della legge n. 335/1995.
Tale assunto è fondato.
È infatti dirimente sul punto l'intervento a Sezioni Unite della UP OR, opportunamente richiamato in ricorso.
La OR ha affermato che “Nel regime dettato dalla l.
8.08.95 n. 335 (legge di riforme del regime pensionistico obbligatorio e complementare), gli enti di previdenza privatizzati di cui al d.lgs. 30.06.94 n. 509 (tra cui rientra la Pt_1 nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali) non possono adottare, in funzione dell'obiettivo di assicurare
5 l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle proprie gestioni, provvedimenti (quale la delibera 28.06.97 del Comitato dei delegati della , approvata con Pt_1 decreto 31.07.97 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale) che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano un massimale allo stesso trattamento e, come tali, risultino incompatibili con il rispetto del principio del pro rata, previsto dall'art. 3, c. 12, della stessa legge 8.08.95 n. 335, in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti.”.
(Cass. SS.UU. n. 17742/2015)
I Giudici hanno poi operato una distinzione tra i trattamenti pensionistici maturati prima del 1° gennaio 2007 e quelli maturati a decorrere 1° gennaio
2007.
È stato evidenziato che “Nel regime previdenziale dettato dalla l.
8.08.95 n. 335
(legge di riforme del regime pensionistico obbligatorio e complementare), per le prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. 30.06.94 n. 509 (tra cui rientra la Parte_1
a favore dei ragionieri e periti commerciali) ed in relazione alle
[...] anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche imposte dalla legge di riforma, per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1° gennaio
2007 trova applicazione l'art. 3, c. 12, della l. n. 335 del 1995 nella formulazione originaria, che prevedeva l'applicazione rigorosa del principio del pro rata.”
D'altra parte, invece, “per i trattamenti pensionistici maturati dal 1° gennaio
2007 in poi trova applicazione l'art. 3, c. 12, della l.
8.08.95 n. 335 nella formulazione introdotta dall'art. 1, c. 763, della l. 27.12.06 n. 296, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente" -e non più rispettando in modo assoluto- il principio del pro rata, tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Con riferimento agli stessi trattamenti pensionistici maturati dopo dal 1° gennaio 2007, sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, ai sensi dell'ultimo periodo del detto art. 1, c. 763, della l. n. 296 del 2006, come interpretato dall'art. 1, c. 488, della l. 27.12.13 n. 147, il quale ha contenuto chiarificatore del dettato legislativo e non viola i canoni
6 legittimanti l'intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla
Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.”. (Cass. SS.UU.
n. 17742/2015).
Nel caso che ci occupa, il trattamento pensionistico del dott. è Per_1 pacificamente maturato in data anteriore al 1° gennaio 2007, con conseguente doverosa e rigorosa applicazione del principio del pro-rata.
Contrariamente poi a quanto sostiene parte resistente, la portata di tale pronuncia non è limitata alle sole controversie di cui sia parte la
[...]
a favore dei ragionieri e dei periti Parte_1 commerciali;
come si evince chiaramente dal tenore letterale del sopraccitato principio di diritto, la OR ha preso in considerazione tutti gli enti di previdenza privatizzati di cui al d.lgs. 30.06.94 n. 509, tra cui sono pacificamente ricomprese sia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, parte di quel giudizio, sia l'odierna resistente.
Nel dar seguito a tale orientamento, la giurisprudenza ha altresì evidenziato di recente che “la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata - il cui rispetto
è prescritto per le casse privatizzate ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse […] il principio di cui si discute realizza una misura di salvaguardia che la L. n. 335 del 1995, ha inteso porre al centro del proprio sistema nel momento in cui ha introdotto il sistema di calcolo c.d. contributivo per il quale la pensione deve essere calcolata, a regime, esclusivamente sulla base dei contributi effettivamente versati dal soggetto assicurato ed esso importa la gradualità del passaggio dal primo al secondo sistema;
[… ] si è chiarito che l'autonomia attribuita alle Casse private nell'esercizio del potere di variazione stabilito dalla
7 citata disposizione trova il doppio limite della tipizzazione per contenuto del tipi di provvedimento da adottare (variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico) e della cogenza del "rispetto del principio del pro rata" (Cass. 18.4.11 n. 8847; Cass. ord.
7.3.12 n. 3613; Cass.
29.10.12 n. 18556; Cass. n. 13607/12; Cass. n. 8559/12; Cass. n. 18558/12,
Cass. n. 18479/12; Cass. nn. 13607/2012, 13613/2012, 13614/2012; Cass.
SS.UU. n. 17742/2015);
[…] va data continuità alla giurisprudenza di questa OR di cassazione, (ex plurimis SS. UU. n. 17742 del 2015; 23597 del 2018) secondo cui la Pt_1
(come gli altri enti previdenziali privatizzati) non poteva adottare, in funzione dell'obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle proprie gestioni, provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongono un massimale allo stesso trattamento e, come tali, risultano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti;
l'imposizione del massimale esula, infatti, dai provvedimenti previsti da detto art. 3, comma 12 (nella versione precedente alla modifica del 2007:
"...provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti) e risulta incompatibile con "il rispetto del principio del pro rata"; (Cass. 7.01.2009, n. 136).”
La motivazione del primo giudice è condivisibile ed in contrario non rileva che la sentenza della UP OR si riferisca ad altra cassa in quanto enuncia un principio generale relativo a tutti gli enti previdenziali privatizzati.
Ciò del resto è ancora più chiaro nella decisione della UP OR ( Cass. lav n. 136/2019) in cui è stato statuito che: “Gli enti previdenziali privatizzati (quale l' a favore dei Controparte_3 ragionieri e dei periti commerciali) non possono adottare - in funzione dell'obiettivo, di cui all'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni - provvedimenti che,
8 lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongono un massimale allo stesso trattamento (quale, nella specie, la delibera
28 giugno 1997 del Comitato dei delegati della , approvata con decreto Pt_1
31 luglio 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale) e, come tali, risultino incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata", in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti.”
Del resto il fatto che il principio del pro rata debba essere rispettato dalle casse si evince anche nelle pronunce emesse dalla UP OR in materia di contributo di solidarietà ( e multis Cass. lav. n. 23257/2024).
Il primo motivo di appello risulta, quindi, infondato e va, quindi, rigettato.
In relazione al secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
Detto motivo di appello è infondato nella parte in cui deduce che sussista nel caso di specie la prescrizione quinquennale.
Come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, infatti, la UP
OR ( Cass. S.U. n.17742/2015) in materia di prescrizione ha statuito che “Il diritto al pagamento dei ratei delle prestazioni pensionistiche liquidate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d. lgs. 30.06.94 n. 509 (tra cui rientra la a favore di ragionieri e periti Parte_1 commerciali), oggetto di richiesta di riliquidazione, non si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma in quello decennale ordinario previsto dall'art. 2946 c.c.".
Detto principio è stato, poi, ribadito dalle successive pronunce della UP
OR ed, infatti, anche di recente la stessa (Cass. lav n. 29965/2024) ha asserito che: “In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l.
n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.”
Nello stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito ( cfr. OR
d'appello di Torino n.475/2022) che ha disatteso la medesima eccezione in una causa relativa alla e assistenza dei dottori Parte_1
9 commercialisti.
Il motivo di appello va, invece, accolto in relazione al momento interruttivo della prescrizione.
Si ritiene, infatti, che lo stesso vada individuato nella notifica del ricorso introduttivo e non nel deposito come ritenuto dalla giurisprudenza prevalente della UP OR ( Cass. civ n. 27944/2022, n. 8096/2022, 22827/2019).
In particolare in relazione al processo del lavoro la UP OR ( Cass. lav n.
24031/2017) ha asserito che: “L'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore;
esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto.”
L' appello in parte qua deve, quindi, essere accolto e, quindi, si deve indicare che la prescrizione è maturata nel periodo anteriore al 3 agosto 2013 e non al deposito del ricorso introduttivo.
Da quanto sopra esposto deriva che in parziale riforma della sentenza impugnata deve dichiararsi che la prescrizione è maturata nel periodo antecedente al 3 agosto 2013 e la sentenza va confermata per il resto
Si ritiene che stante la parziale reciproca soccombenza, la complessità e pluralità delle questioni giuridiche e la presenza di precedenti difformi sussistano i presupposti per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti nella misura della metà.
Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e vanno distratte a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
La OR d'appello di Bologna, sezione lavoro, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 518/2024 RGA così provvede:
1) In riforma sul punto della sentenza impugnata dichiara che la prescrizione è maturata nel periodo antecedente al 3 agosto 2013 e conferma la sentenza per il resto
2) Condanna Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a
[...]
10 e le spese dei due gradi di giudizio che Controparte_1 Controparte_1 liquida per il primo grado di giudizio previa compensazione della metà nella restante somma di euro 1700,00 per compensi ed euro 21,50 per spese oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge e per il secondo grado di giudizio previa compensazione della metà nella restante somma di euro
1700,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore dei procuratori antistatari
Così deciso in Bologna, il 22 maggio 2025 ll Consigliere est.
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La OR d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.518/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna n. 297/2024 pubblicata in data 14 marzo 2024 promossa con ricorso depositato in data 9 agosto 2024 da:
Parte_1
[...] elettivamente domiciliata a Bologna via dell'Abbadia n. 6 presso e nello studio dell'avv. Filippo Zanfanti e rappresentata e difesa dagli avv. Daniela Dal Bo,
Salvatore Di Gesù e Cecilia Fazio come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
[...] nella loro qualità di eredi di elettivamente domiciliate a Persona_1
Rimini Corso d'Augusto n. 134 presso e nello studio degli avv. Gianfrancesco
Garattoni e Filippo Tomassoli che le rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATE
OGGETTO: Massimale pensionistico
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 22 maggio 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri,
1 sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro accoglieva il ricorso proposto da e condannava Persona_1 la alla Parte_1 corresponsione, in favore dello stesso, della quota della pensione di vecchiaia anticipata senza l'applicazione di alcun massimale pensionistico con conseguente restituzione degli arretrati derivanti dalla disapplicazione del massimale, oltre interessi legali, nei limiti della prescrizione decennale, decorrente a ritroso dalla presentazione del ricorso come dallo stesso richiesto.
In tale ricorso conveniva in giudizio, innanzi al Persona_1
Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, la
[...]
esponendo di Parte_1 Parte_2 essere iscritto alla CNPADC, di aver raggiunto i requisiti di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia anticipata e di aver effettuato domanda di pensione alla e che la aveva, quindi, Parte_1 Pt_1 deliberato la liquidazione, in suo favore, della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1° marzo 2004, applicando nel mancato rispetto del principio del pro - rata il tetto di massimale, riducendo, pertanto, il trattamento pensionistico a cui lo stesso avrebbe avuto diritto ( NN Parte_3
CALCOLATA € 151.808,17”) al minore importo di € 148.155,15.
Richiamati i principi affermati dalla OR di Cassazione con la sentenza
17742/2015, deduceva, poi, che l'applicazione del predetto massimale violava il principio del pro rata, ex art 1, comma 12, della legge n. 335/95, in base al quale ogni modificazione normativa deve riguardare esclusivamente il futuro e non può incidere sul passato con la conseguenza che l'anzianità contributiva maturata sino all'entrata in vigore di una modifica normativa doveva essere calcolata secondo la previgente disposizione di legge o di regolamento.
Si costituiva in giudizio la Controparte_2 eccependo, in via pregiudiziale,
[...]
l'improcedibilità del ricorso avversario ai sensi dell'art. 443 c.p.c. e l'abuso del diritto per aver contestualmente proposto ulteriore giudizio nei suoi confronti nel quale aveva chiesto il ricalcolo della propria pensione senza l'applicazione del
2 contributo di solidarietà, con inutile frazionamento di domande.
Nel merito, affermava la legittimità del tetto applicato alla pensione ed eccepiva prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c.
Il Tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra.
2 Proponeva appello la Parte_1 nei confronti delle eredi e
[...] Controparte_1 CP_1
e notificava, comunque, l'appello anche impersonalmente e
[...] collettivamente in relazione a eventuali ulteriori eredi essendo defunto l'appellato.
Con il primo motivo di appello deduceva che la motivazione della sentenza fosse viziata stante la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 414, n. 4, c.p.c. nonché del D. Lgs. n. 509/1994, dell'art. 2, co. 3, L. n. 21/1986, dell'art. 2, co. 17 e 18, della L. n. 335/95, dell'art. 3, co. 12, L. n. 335/95, degli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost.
e degli artt. 2, 9 e 32 Statuto della laddove aveva ritenuto Parte_1 illegittima l'applicazione del “massimale pensionistico”.
Con il secondo motivo di appello deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986, degli artt. 2943, 2946 e 2948, n. 4, c.c., dell'art. 47bis D.P.R. n. 639/1947 e degli artt. 3 e 38 Cost. laddove la sentenza impugnata aveva rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale.
Si costituivano con memoria depositata in data 11 marzo 2025 CP_1
e in qualità di uniche eredi del defunto
[...] Controparte_1 [...] chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Per_1 impugnata.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 22 maggio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 In relazione al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Parte appellata seppure in maniera molto sintetica ha esposto i fatti posti alla base della sua domanda deducendo tra l'altro che: “la , nel mancato Pt_1 rispetto del principio del pro – rata, ha applicato il tetto di massimale pensionistico in piena violazione del principio del pro rata COME SI EVINCE
DA PAGINA 3 DEL DOCUMENTO 1;
5) Che da pagina 2 del documento 1 sesta riga a partire da fine pagine si evince chiaramente: “PENSIONE LO NN CALCOLATA € 151.808,17”;
“PENSIONE LO NN CALCOLATA CON TT (V.ALLEGATO) €
3 148.155,15”. (L'ALLEGATO SAREBBE LA PAGINA 3 DEL DOC. 1)”
La stessa ha, inoltre, esposto gli elementi di diritto ritenuti rilevanti per supportare la sua tesi.
Ne consegue, quindi, che non sussiste la dedotta violazione dell'art. 414 n.4 cpc come del resto risulta dalle compiute difese dell'appellata.
Tutto ciò premesso si ritiene che la motivazione del giudice di primo grado sia condivisibile ed esente dalle censure dell'appellante.
In particolare il giudice di primo grado ha così motivato: “ Venendo ora al merito della controversia, si osserva che l'art. 1, comma 1 del d.lgs. 30 giugno 1994,
n. 309 ha previsto che gli enti di cui all'allegato A del medesimo decreto, tra cui, per quanto qui più rileva, la tra dottori commercialisti, Parte_1
“sono trasformati, a decorrere dal 1 gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che n on usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario”.
Ai sensi del successivo art. 2, comma 2, “La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale.”.
L'art. 3, comma 12 della legge n. 335/1995 ha disposto che, in esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall' articolo 2, comma 2 del d.lgs.
309/1994, i suddetti enti adottano “i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Commissione di vigilanza sui fondi pensione
(COVIP), possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. […]”
L'art. 1, comma 763 della legge 27 dicembre 2006, ha poi disposto che “sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro
4 rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.”
È poi intervenuto l'art. 1, comma 488 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 statuendo che “L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge
27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.”
Orbene, con deliberazione del 11.01.2001, (doc. 6 parte resistente) la Pt_1 resistente ha disposto “di introdurre un limite massimo ad ogni trattamento pensionistico il cui diritto sia maturato successivamente all'entrata in vigore del limite stesso, di importo pari a quello di cui all'art. 2, c. 18, l. 335/95, pari a lire
147.725.000 per l'anno 2001 da rivalutare per gli anni 2002 e seguenti sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati così come calcolato dall'Istat”.
Da qui l'imposizione del massimale al trattamento pensionistico del ricorrente,
a favore del quale è stato riconosciuto il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia anticipata, a decorrere dal 1° marzo 2004, con determinazione della quota reddituale “in applicazione dell'art. 2 della l. 21/86 (e successive modifiche) e della deliberazione del 28/11/2001 dell'assemblea dei delegati che ha introdotto, a decorrere dal 1/01/2002, un limite massimo ai trattamenti pensionistici nel rispetto del principio del pro-rata”. (doc. 1 parte ricorrente).
Parte ricorrente ha lamentato che l'imposizione di tale massimale violi il principio del pro-rata di cui all'art. 3, comma 12 della legge n. 335/1995.
Tale assunto è fondato.
È infatti dirimente sul punto l'intervento a Sezioni Unite della UP OR, opportunamente richiamato in ricorso.
La OR ha affermato che “Nel regime dettato dalla l.
8.08.95 n. 335 (legge di riforme del regime pensionistico obbligatorio e complementare), gli enti di previdenza privatizzati di cui al d.lgs. 30.06.94 n. 509 (tra cui rientra la Pt_1 nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali) non possono adottare, in funzione dell'obiettivo di assicurare
5 l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle proprie gestioni, provvedimenti (quale la delibera 28.06.97 del Comitato dei delegati della , approvata con Pt_1 decreto 31.07.97 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale) che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano un massimale allo stesso trattamento e, come tali, risultino incompatibili con il rispetto del principio del pro rata, previsto dall'art. 3, c. 12, della stessa legge 8.08.95 n. 335, in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti.”.
(Cass. SS.UU. n. 17742/2015)
I Giudici hanno poi operato una distinzione tra i trattamenti pensionistici maturati prima del 1° gennaio 2007 e quelli maturati a decorrere 1° gennaio
2007.
È stato evidenziato che “Nel regime previdenziale dettato dalla l.
8.08.95 n. 335
(legge di riforme del regime pensionistico obbligatorio e complementare), per le prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. 30.06.94 n. 509 (tra cui rientra la Parte_1
a favore dei ragionieri e periti commerciali) ed in relazione alle
[...] anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche imposte dalla legge di riforma, per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1° gennaio
2007 trova applicazione l'art. 3, c. 12, della l. n. 335 del 1995 nella formulazione originaria, che prevedeva l'applicazione rigorosa del principio del pro rata.”
D'altra parte, invece, “per i trattamenti pensionistici maturati dal 1° gennaio
2007 in poi trova applicazione l'art. 3, c. 12, della l.
8.08.95 n. 335 nella formulazione introdotta dall'art. 1, c. 763, della l. 27.12.06 n. 296, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente" -e non più rispettando in modo assoluto- il principio del pro rata, tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Con riferimento agli stessi trattamenti pensionistici maturati dopo dal 1° gennaio 2007, sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, ai sensi dell'ultimo periodo del detto art. 1, c. 763, della l. n. 296 del 2006, come interpretato dall'art. 1, c. 488, della l. 27.12.13 n. 147, il quale ha contenuto chiarificatore del dettato legislativo e non viola i canoni
6 legittimanti l'intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla
Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.”. (Cass. SS.UU.
n. 17742/2015).
Nel caso che ci occupa, il trattamento pensionistico del dott. è Per_1 pacificamente maturato in data anteriore al 1° gennaio 2007, con conseguente doverosa e rigorosa applicazione del principio del pro-rata.
Contrariamente poi a quanto sostiene parte resistente, la portata di tale pronuncia non è limitata alle sole controversie di cui sia parte la
[...]
a favore dei ragionieri e dei periti Parte_1 commerciali;
come si evince chiaramente dal tenore letterale del sopraccitato principio di diritto, la OR ha preso in considerazione tutti gli enti di previdenza privatizzati di cui al d.lgs. 30.06.94 n. 509, tra cui sono pacificamente ricomprese sia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, parte di quel giudizio, sia l'odierna resistente.
Nel dar seguito a tale orientamento, la giurisprudenza ha altresì evidenziato di recente che “la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata - il cui rispetto
è prescritto per le casse privatizzate ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse […] il principio di cui si discute realizza una misura di salvaguardia che la L. n. 335 del 1995, ha inteso porre al centro del proprio sistema nel momento in cui ha introdotto il sistema di calcolo c.d. contributivo per il quale la pensione deve essere calcolata, a regime, esclusivamente sulla base dei contributi effettivamente versati dal soggetto assicurato ed esso importa la gradualità del passaggio dal primo al secondo sistema;
[… ] si è chiarito che l'autonomia attribuita alle Casse private nell'esercizio del potere di variazione stabilito dalla
7 citata disposizione trova il doppio limite della tipizzazione per contenuto del tipi di provvedimento da adottare (variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico) e della cogenza del "rispetto del principio del pro rata" (Cass. 18.4.11 n. 8847; Cass. ord.
7.3.12 n. 3613; Cass.
29.10.12 n. 18556; Cass. n. 13607/12; Cass. n. 8559/12; Cass. n. 18558/12,
Cass. n. 18479/12; Cass. nn. 13607/2012, 13613/2012, 13614/2012; Cass.
SS.UU. n. 17742/2015);
[…] va data continuità alla giurisprudenza di questa OR di cassazione, (ex plurimis SS. UU. n. 17742 del 2015; 23597 del 2018) secondo cui la Pt_1
(come gli altri enti previdenziali privatizzati) non poteva adottare, in funzione dell'obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle proprie gestioni, provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongono un massimale allo stesso trattamento e, come tali, risultano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti;
l'imposizione del massimale esula, infatti, dai provvedimenti previsti da detto art. 3, comma 12 (nella versione precedente alla modifica del 2007:
"...provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti) e risulta incompatibile con "il rispetto del principio del pro rata"; (Cass. 7.01.2009, n. 136).”
La motivazione del primo giudice è condivisibile ed in contrario non rileva che la sentenza della UP OR si riferisca ad altra cassa in quanto enuncia un principio generale relativo a tutti gli enti previdenziali privatizzati.
Ciò del resto è ancora più chiaro nella decisione della UP OR ( Cass. lav n. 136/2019) in cui è stato statuito che: “Gli enti previdenziali privatizzati (quale l' a favore dei Controparte_3 ragionieri e dei periti commerciali) non possono adottare - in funzione dell'obiettivo, di cui all'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni - provvedimenti che,
8 lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongono un massimale allo stesso trattamento (quale, nella specie, la delibera
28 giugno 1997 del Comitato dei delegati della , approvata con decreto Pt_1
31 luglio 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale) e, come tali, risultino incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata", in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti.”
Del resto il fatto che il principio del pro rata debba essere rispettato dalle casse si evince anche nelle pronunce emesse dalla UP OR in materia di contributo di solidarietà ( e multis Cass. lav. n. 23257/2024).
Il primo motivo di appello risulta, quindi, infondato e va, quindi, rigettato.
In relazione al secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
Detto motivo di appello è infondato nella parte in cui deduce che sussista nel caso di specie la prescrizione quinquennale.
Come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, infatti, la UP
OR ( Cass. S.U. n.17742/2015) in materia di prescrizione ha statuito che “Il diritto al pagamento dei ratei delle prestazioni pensionistiche liquidate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d. lgs. 30.06.94 n. 509 (tra cui rientra la a favore di ragionieri e periti Parte_1 commerciali), oggetto di richiesta di riliquidazione, non si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma in quello decennale ordinario previsto dall'art. 2946 c.c.".
Detto principio è stato, poi, ribadito dalle successive pronunce della UP
OR ed, infatti, anche di recente la stessa (Cass. lav n. 29965/2024) ha asserito che: “In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l.
n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.”
Nello stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito ( cfr. OR
d'appello di Torino n.475/2022) che ha disatteso la medesima eccezione in una causa relativa alla e assistenza dei dottori Parte_1
9 commercialisti.
Il motivo di appello va, invece, accolto in relazione al momento interruttivo della prescrizione.
Si ritiene, infatti, che lo stesso vada individuato nella notifica del ricorso introduttivo e non nel deposito come ritenuto dalla giurisprudenza prevalente della UP OR ( Cass. civ n. 27944/2022, n. 8096/2022, 22827/2019).
In particolare in relazione al processo del lavoro la UP OR ( Cass. lav n.
24031/2017) ha asserito che: “L'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore;
esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto.”
L' appello in parte qua deve, quindi, essere accolto e, quindi, si deve indicare che la prescrizione è maturata nel periodo anteriore al 3 agosto 2013 e non al deposito del ricorso introduttivo.
Da quanto sopra esposto deriva che in parziale riforma della sentenza impugnata deve dichiararsi che la prescrizione è maturata nel periodo antecedente al 3 agosto 2013 e la sentenza va confermata per il resto
Si ritiene che stante la parziale reciproca soccombenza, la complessità e pluralità delle questioni giuridiche e la presenza di precedenti difformi sussistano i presupposti per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti nella misura della metà.
Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e vanno distratte a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
La OR d'appello di Bologna, sezione lavoro, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 518/2024 RGA così provvede:
1) In riforma sul punto della sentenza impugnata dichiara che la prescrizione è maturata nel periodo antecedente al 3 agosto 2013 e conferma la sentenza per il resto
2) Condanna Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a
[...]
10 e le spese dei due gradi di giudizio che Controparte_1 Controparte_1 liquida per il primo grado di giudizio previa compensazione della metà nella restante somma di euro 1700,00 per compensi ed euro 21,50 per spese oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge e per il secondo grado di giudizio previa compensazione della metà nella restante somma di euro
1700,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore dei procuratori antistatari
Così deciso in Bologna, il 22 maggio 2025 ll Consigliere est.
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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