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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/04/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4037/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4037/ 2023 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE TERACATI N.
51 – PAL. H, presso lo studio dell'avv. HELGA INCASTRONE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e _1 C.F._2 residente a [...], scala D, elettivamente domiciliato in SIRACUSA,
VIALE SANTA PANAGIA N. 141/C, presso lo studio dell'avv. FAZZINA SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._3
Siracusa in Ronco II di Via Tisia n. 1, scala D, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE
SANTA PANAGIA N. 141/C, presso lo studio dell'avv. FAZZINA SEBASTIANO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistenti
(c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._4 residente nella Augusto Von Platen n. 2;
- resistente non comparso
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto dell'8.11.2023);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 19/10/2023, , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 15.11.2011, dalla cui unione sono stati i figli Controparte_2 _1
(il 10.7.2007) e (il 12.5.2013), e di aver ottenuto la dichiarazione di cessazione degli effetti _1 civili del matrimonio con sentenza n. 1525/2023 del Tribunale di Siracusa, pubblicata il 04.08.2023, con la quale venivano confermate le condizioni di separazione e, in particolare, l'obbligo posto a carico del di contribuire al mantenimento dei figli minori nella somma mensile di euro CP_2
400,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, chiedeva di disporre nei confronti dei sigg.ri e , quali nonni paterni dei minori, di versare _1 Parte_2 direttamente all'odierna ricorrente la somma dovuta a titolo di mantenimento in luogo del
[...]
, atteso il mancato adempimento da parte di quest'ultimo. CP_2
Con comparsa depositata in data 29.3.2024 si costituivano in giudizio e _1
, i quali chiedevano il rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente, in Parte_2 quando infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza del 17.9.2024 il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo a che non si costituiva, né compariva personalmente, sentiva la ricorrente e, Controparte_2 preso atto del tentativo di bonario componimento tra le parti costituite, rinviava all'udienza del
12.11.2024 per verificare l'esito delle trattative.
Alla successiva udienza, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo per la definizione bonaria della lite e all'udienza dell'8.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., i difensori chiedevano la ratifica delle condizioni concordate dalle parti, come di seguito indicate:
1.1 Con il presente accordo le parti intendono definire la controversia tra loro insorta e di cui alla premessa;
1.2 I sigg.ri e si obbligano solidamente a corrispondere, a titolo di _1 Parte_2 contributo al mantenimento dei minori e , alla sig.ra la somma _1 _1 Parte_1 di € 150,00 mensili (da aumentarsi annualmente sulla base degli indici istat) sino al raggiungimento della totale indipendenza economica dei minori suindicati, entro il giorno cinque di ogni mese, a decorrere dal giorno 5 del mese di marzo 2025, a mezzo bonifico sul C/C intestato
a – Iban: [...]; Parte_1
1.3 La validità del presente accordo è subordinata all'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione solidalmente assunta dalle parti resistenti nel giudizio ut supra indicato;
1.4 In caso di mancato adempimento o ritardo nel versamento di una sola quota, senza giustificato motivo, il presente accordo avrà valore a titolo esecutivo e potrà essere utilizzato per il recupero delle somme non corrisposte nei confronti degli obbligati in solido alla corresponsione:
1.5 Le parti dichiarano transatto con il presente accordo il giudizio in premessa indicato.
Alla predetta udienza, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto dell'8.11.2023).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate, avendo le parti raggiunto un accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4037 2023 R.G., provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, il 10.04.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4037/ 2023 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE TERACATI N.
51 – PAL. H, presso lo studio dell'avv. HELGA INCASTRONE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e _1 C.F._2 residente a [...], scala D, elettivamente domiciliato in SIRACUSA,
VIALE SANTA PANAGIA N. 141/C, presso lo studio dell'avv. FAZZINA SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._3
Siracusa in Ronco II di Via Tisia n. 1, scala D, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE
SANTA PANAGIA N. 141/C, presso lo studio dell'avv. FAZZINA SEBASTIANO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistenti
(c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._4 residente nella Augusto Von Platen n. 2;
- resistente non comparso
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto dell'8.11.2023);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 19/10/2023, , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 15.11.2011, dalla cui unione sono stati i figli Controparte_2 _1
(il 10.7.2007) e (il 12.5.2013), e di aver ottenuto la dichiarazione di cessazione degli effetti _1 civili del matrimonio con sentenza n. 1525/2023 del Tribunale di Siracusa, pubblicata il 04.08.2023, con la quale venivano confermate le condizioni di separazione e, in particolare, l'obbligo posto a carico del di contribuire al mantenimento dei figli minori nella somma mensile di euro CP_2
400,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, chiedeva di disporre nei confronti dei sigg.ri e , quali nonni paterni dei minori, di versare _1 Parte_2 direttamente all'odierna ricorrente la somma dovuta a titolo di mantenimento in luogo del
[...]
, atteso il mancato adempimento da parte di quest'ultimo. CP_2
Con comparsa depositata in data 29.3.2024 si costituivano in giudizio e _1
, i quali chiedevano il rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente, in Parte_2 quando infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza del 17.9.2024 il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo a che non si costituiva, né compariva personalmente, sentiva la ricorrente e, Controparte_2 preso atto del tentativo di bonario componimento tra le parti costituite, rinviava all'udienza del
12.11.2024 per verificare l'esito delle trattative.
Alla successiva udienza, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo per la definizione bonaria della lite e all'udienza dell'8.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., i difensori chiedevano la ratifica delle condizioni concordate dalle parti, come di seguito indicate:
1.1 Con il presente accordo le parti intendono definire la controversia tra loro insorta e di cui alla premessa;
1.2 I sigg.ri e si obbligano solidamente a corrispondere, a titolo di _1 Parte_2 contributo al mantenimento dei minori e , alla sig.ra la somma _1 _1 Parte_1 di € 150,00 mensili (da aumentarsi annualmente sulla base degli indici istat) sino al raggiungimento della totale indipendenza economica dei minori suindicati, entro il giorno cinque di ogni mese, a decorrere dal giorno 5 del mese di marzo 2025, a mezzo bonifico sul C/C intestato
a – Iban: [...]; Parte_1
1.3 La validità del presente accordo è subordinata all'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione solidalmente assunta dalle parti resistenti nel giudizio ut supra indicato;
1.4 In caso di mancato adempimento o ritardo nel versamento di una sola quota, senza giustificato motivo, il presente accordo avrà valore a titolo esecutivo e potrà essere utilizzato per il recupero delle somme non corrisposte nei confronti degli obbligati in solido alla corresponsione:
1.5 Le parti dichiarano transatto con il presente accordo il giudizio in premessa indicato.
Alla predetta udienza, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto dell'8.11.2023).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate, avendo le parti raggiunto un accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4037 2023 R.G., provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, il 10.04.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone