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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 21/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1802/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott. Giuseppe Laghezza Giudice Relatore
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1802 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, vertente tra
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente in Parte_1 C.F._1
FR di TO (PI) frazione Orentano (PI) via Ponticelli n. 12/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiana Pieroni giusta procura in atti ricorrente
e
nata a [...] il [...] (C.F.: e residente in CP_1 C.F._2
FR di TO (PI) Frazione Orentano via Ponticelli n. 12/B, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesca De Toffol giusta procura in atti resistente
e vv. , nata a [...] il [...] (C.F. , con studio CP_2 CP_3 C.F._3
in Ponsacco (PI) largo della Pace n. 3 curatore speciale della minore Persona_1
con l'intervento del Pubblico Ministero in Sede
Oggetto: azione di disconoscimento di paternità
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate il 20.11.2024 e il 21.11.2024.
*****************************
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale
Con ricorso ex art. 243 bis e ss. c.c. depositato il 1.6.2023 rappresentato e difeso Parte_1
come in atti, conveniva in giudizio onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Accogliersi la domanda di disconoscimento della paternità e, per l'effetto, dichiararsi che il sig. non è il padre della minore nata a [...] il [...], Parte_1 Persona_1 ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di FR di TO di procedere alle dovute annotazioni a margine del relativo atto di nascita. Con vittoria di spese ed onorari.”
A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- di aver contratto con , nata Napoli il 6.5.1991 (C.F.: , CP_1 C.F._2
matrimonio civile in Altopascio (LU) in data 26.10.2015;
- che dall'unione tra i coniugi erano nati in Prato, in data 28.8.2015, due gemelli ai quali erano stati dati i nomi di e;
Per_2 Per_3
- che a causa del deterioramento della convivenza i coniugi si erano separati consensualmente, giusta decreto di omologa pubblicato dal Tribunale di Pisa in data 17.10.2022;
- che in data 30.11.2022, a Lucca, la aveva dato alla luce una bambina, cui era stato CP_1
imposto il nome di ) Persona_1 Per_1
- che la confessava al ricorrente di aver intrattenuto una relazione extraconiugale in CP_1
costanza di matrimonio, da cui era nata la bambina;
- che quindi egli ricorrente, nel rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 244 c.c., intendeva esercitare l'azione di disconoscimento della paternità.
Notificati il ricorso e il decreto del Presidente fissante l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice Relatore delegato per la trattazione e per l'istruzione del procedimento e contenente, altresì, la nomina dell'avv. Ballatori Erica quale curatore della minore con Persona_1
comparsa di costituzione depositata il 5.9.2023 si costituiva in giudizio , aderendo alle CP_1
conclusioni del ricorrente e producendo, a sostegno di tale adesione, le risultanze di test genetico informativo di paternità attestante una compatibilità superiore al 99,99% tra il patrimonio genetico della minore e quello di tale , con cui la dichiarava di aver intrattenuto una Persona_4 CP_1
relazione in costanza di matrimonio. Con comparsa di costituzione depositata in data 20.10.2023 si costituiva, a sua volta, in giudizio l'avv.
Erica Ballatori, dichiarando di accettare la nomina a curatore speciale della suindicata minore, quale disposta con il suindicato decreto presidenziale, e rassegnando le seguenti conclusioni: “Disporre gli accertamenti ematologici e genetici volti all'accertamento o meno del rapporto di filiazione tra il ricorrente e la minore nonché una valutazione del contesto socio-familiare nel quale vive ed ha vissuto sin dai primi giorni di vita la minore da parte del Servizio Sociale, con riserva di presentare eventuali aggiornamenti, richieste e domande, nel prosieguo”.
In particolare detto curatore, pur prendendo atto delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti, rappresentava la necessità di accertare, nell'interesse della minore, la verità circa la paternità biologica della stessa mediante il ricorso a un accertamento peritale.
Quindi all'udienza del 23.11.2023 dinanzi al G.R. le parti insistevano per l'ammissione di CTU genetica, che veniva quindi disposta nominando CTU in un primo tempo la dott.ssa la Per_5
quale peraltro rappresentava la necessità che l'incarico fosse espletato da ausiliario esperto nel settore, talchè ne veniva disposta la sostituzione con la biologa dott.ssa che, accettato l'incarico e Per_6 prestato il giuramento di rito, provvedeva a svolgere le operazioni peritali e, all'esito delle stesse, a depositare la propria relazione scritta in data 23.9.2024; dopodichè, all'udienza del 03.10.2024, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.01.2025 per la rimessione in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. e, in esito al deposito delle memorie previste da tale disposizione, veniva, a tale udienza, rimessa al Collegio, disponendosi nel contempo la trasmissione degli atti al P.M., il quale apponeva il proprio visto il successivo 28.1.2025.
************************
Merito della lite e motivi della decisione
La domanda di disconoscimento della paternità, tempestivamente proposta dal ricorrente entro l'anno dalla nascita della minore, è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
E, invero, come più volte statuito dalla giurisprudenza di legittimità, le indagini genetiche, in ragione dei progressi della scienza biomedica, consentono di dimostrare con evidenza scientifica l'esistenza o l'inesistenza del rapporto di filiazione, acquisendo pertanto un valore probatorio decisivo nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento o, come nel caso de quo, il disconoscimento del rapporto di filiazione.
In particolare, la Suprema Corte ha puntualizzato che “in tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo (artt. 30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244
c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del "favor veritatis" sul "favor minoris", ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica -anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica
e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini- e l'interesse alla certezza degli
"status" ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia”.
Orbene, nel caso in esame la domanda avanzata da ha trovato riscontro nelle Controparte_4
risultanze della disposta consulenza tecnica d'ufficio, da cui è emerso, in modo incontrovertibile, che
“il confronto effettuato tra il profilo genetico di e il profilo genetico della minore Parte_1
nata da mostra la presenza di tredici distinte Persona_1 CP_1 incompatibilità genetiche, che contrastano con le leggi dell'ereditarietà e quindi con l'ipotesi di paternità”(cfr. le conclusioni del CTU dott.ssa riportate a pag. 10 della relazione di Per_6 quest'ultima).
Tale esito conferma, quindi, la fondatezza della pretesa azionata del ricorrente, ed è ulteriormente corroborato dal fatto che la stessa resistente ha prestato adesione alla domanda CP_1 dell' evidenziando, nelle proprie difese, di aver avuto una relazione extraconiugale, in costanza Pt_1
di matrimonio, con tale e allegando, come detto, le risultanze di un test genetico Persona_4
informativo di paternità attestante una compatibilità superiore al 99,99% tra il patrimonio genetico della minore e quello del predetto . Persona_4
Milita, inoltre, in favore dell'accoglimento della domanda anche la circostanza che nel contesto delineato non vi è necessità di bilanciare il favor veritatis con il favor minoris.
Chè, infatti, entrambe le parti hanno dato atto della separazione consensuale intervenuta prima della nascita della bambina e la ha affermato di essersi successivamente trasferita, con la figlia, CP_1
presso la residenza del presunto padre biologico della stessa: il che rende lecito presumere, anche alla luce della tenera età di che non si sia instaurato un significativo rapporto di genitorialità tra Per_1 quest'ultima e l'Abate.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che la particolarità delle questioni giuridiche trattate e l'adesione della resistente alle conclusioni rassegnate dal ricorrente giustifichino l'integrale compensazione, tra il ricorrente e la resistente, delle spese medesime.
Farà, analogamente, definitivamente carico al ricorrente e alla resistente, nella misura del 50% ciascuno, l'ammontare del compenso spettante al nominato CTU, come in atti già liquidato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: 1) DICHIARA che nata a [...] il [...], non è figlia di Persona_1
nato a [...] il [...]; Parte_1
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lucca di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita della minore sopra indicata;
3) DICHIARA integralmente compensate, tra il ricorrente e la resistente, le spese di lite;
4) PONE definitivamente a carico del ricorrente e della resistente, nella misura del 50% ciascuno, l'ammontare del compenso spettante al nominato CTU, come in atti già liquidato.
Così deciso in Pisa, in data 20.3.2025
Il Giudice Relatore
Dott. Giuseppe Laghezza
La Presidente
Dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott. Giuseppe Laghezza Giudice Relatore
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1802 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, vertente tra
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente in Parte_1 C.F._1
FR di TO (PI) frazione Orentano (PI) via Ponticelli n. 12/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiana Pieroni giusta procura in atti ricorrente
e
nata a [...] il [...] (C.F.: e residente in CP_1 C.F._2
FR di TO (PI) Frazione Orentano via Ponticelli n. 12/B, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesca De Toffol giusta procura in atti resistente
e vv. , nata a [...] il [...] (C.F. , con studio CP_2 CP_3 C.F._3
in Ponsacco (PI) largo della Pace n. 3 curatore speciale della minore Persona_1
con l'intervento del Pubblico Ministero in Sede
Oggetto: azione di disconoscimento di paternità
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate il 20.11.2024 e il 21.11.2024.
*****************************
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale
Con ricorso ex art. 243 bis e ss. c.c. depositato il 1.6.2023 rappresentato e difeso Parte_1
come in atti, conveniva in giudizio onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Accogliersi la domanda di disconoscimento della paternità e, per l'effetto, dichiararsi che il sig. non è il padre della minore nata a [...] il [...], Parte_1 Persona_1 ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di FR di TO di procedere alle dovute annotazioni a margine del relativo atto di nascita. Con vittoria di spese ed onorari.”
A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- di aver contratto con , nata Napoli il 6.5.1991 (C.F.: , CP_1 C.F._2
matrimonio civile in Altopascio (LU) in data 26.10.2015;
- che dall'unione tra i coniugi erano nati in Prato, in data 28.8.2015, due gemelli ai quali erano stati dati i nomi di e;
Per_2 Per_3
- che a causa del deterioramento della convivenza i coniugi si erano separati consensualmente, giusta decreto di omologa pubblicato dal Tribunale di Pisa in data 17.10.2022;
- che in data 30.11.2022, a Lucca, la aveva dato alla luce una bambina, cui era stato CP_1
imposto il nome di ) Persona_1 Per_1
- che la confessava al ricorrente di aver intrattenuto una relazione extraconiugale in CP_1
costanza di matrimonio, da cui era nata la bambina;
- che quindi egli ricorrente, nel rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 244 c.c., intendeva esercitare l'azione di disconoscimento della paternità.
Notificati il ricorso e il decreto del Presidente fissante l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice Relatore delegato per la trattazione e per l'istruzione del procedimento e contenente, altresì, la nomina dell'avv. Ballatori Erica quale curatore della minore con Persona_1
comparsa di costituzione depositata il 5.9.2023 si costituiva in giudizio , aderendo alle CP_1
conclusioni del ricorrente e producendo, a sostegno di tale adesione, le risultanze di test genetico informativo di paternità attestante una compatibilità superiore al 99,99% tra il patrimonio genetico della minore e quello di tale , con cui la dichiarava di aver intrattenuto una Persona_4 CP_1
relazione in costanza di matrimonio. Con comparsa di costituzione depositata in data 20.10.2023 si costituiva, a sua volta, in giudizio l'avv.
Erica Ballatori, dichiarando di accettare la nomina a curatore speciale della suindicata minore, quale disposta con il suindicato decreto presidenziale, e rassegnando le seguenti conclusioni: “Disporre gli accertamenti ematologici e genetici volti all'accertamento o meno del rapporto di filiazione tra il ricorrente e la minore nonché una valutazione del contesto socio-familiare nel quale vive ed ha vissuto sin dai primi giorni di vita la minore da parte del Servizio Sociale, con riserva di presentare eventuali aggiornamenti, richieste e domande, nel prosieguo”.
In particolare detto curatore, pur prendendo atto delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti, rappresentava la necessità di accertare, nell'interesse della minore, la verità circa la paternità biologica della stessa mediante il ricorso a un accertamento peritale.
Quindi all'udienza del 23.11.2023 dinanzi al G.R. le parti insistevano per l'ammissione di CTU genetica, che veniva quindi disposta nominando CTU in un primo tempo la dott.ssa la Per_5
quale peraltro rappresentava la necessità che l'incarico fosse espletato da ausiliario esperto nel settore, talchè ne veniva disposta la sostituzione con la biologa dott.ssa che, accettato l'incarico e Per_6 prestato il giuramento di rito, provvedeva a svolgere le operazioni peritali e, all'esito delle stesse, a depositare la propria relazione scritta in data 23.9.2024; dopodichè, all'udienza del 03.10.2024, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.01.2025 per la rimessione in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. e, in esito al deposito delle memorie previste da tale disposizione, veniva, a tale udienza, rimessa al Collegio, disponendosi nel contempo la trasmissione degli atti al P.M., il quale apponeva il proprio visto il successivo 28.1.2025.
************************
Merito della lite e motivi della decisione
La domanda di disconoscimento della paternità, tempestivamente proposta dal ricorrente entro l'anno dalla nascita della minore, è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
E, invero, come più volte statuito dalla giurisprudenza di legittimità, le indagini genetiche, in ragione dei progressi della scienza biomedica, consentono di dimostrare con evidenza scientifica l'esistenza o l'inesistenza del rapporto di filiazione, acquisendo pertanto un valore probatorio decisivo nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento o, come nel caso de quo, il disconoscimento del rapporto di filiazione.
In particolare, la Suprema Corte ha puntualizzato che “in tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo (artt. 30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244
c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del "favor veritatis" sul "favor minoris", ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica -anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica
e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini- e l'interesse alla certezza degli
"status" ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia”.
Orbene, nel caso in esame la domanda avanzata da ha trovato riscontro nelle Controparte_4
risultanze della disposta consulenza tecnica d'ufficio, da cui è emerso, in modo incontrovertibile, che
“il confronto effettuato tra il profilo genetico di e il profilo genetico della minore Parte_1
nata da mostra la presenza di tredici distinte Persona_1 CP_1 incompatibilità genetiche, che contrastano con le leggi dell'ereditarietà e quindi con l'ipotesi di paternità”(cfr. le conclusioni del CTU dott.ssa riportate a pag. 10 della relazione di Per_6 quest'ultima).
Tale esito conferma, quindi, la fondatezza della pretesa azionata del ricorrente, ed è ulteriormente corroborato dal fatto che la stessa resistente ha prestato adesione alla domanda CP_1 dell' evidenziando, nelle proprie difese, di aver avuto una relazione extraconiugale, in costanza Pt_1
di matrimonio, con tale e allegando, come detto, le risultanze di un test genetico Persona_4
informativo di paternità attestante una compatibilità superiore al 99,99% tra il patrimonio genetico della minore e quello del predetto . Persona_4
Milita, inoltre, in favore dell'accoglimento della domanda anche la circostanza che nel contesto delineato non vi è necessità di bilanciare il favor veritatis con il favor minoris.
Chè, infatti, entrambe le parti hanno dato atto della separazione consensuale intervenuta prima della nascita della bambina e la ha affermato di essersi successivamente trasferita, con la figlia, CP_1
presso la residenza del presunto padre biologico della stessa: il che rende lecito presumere, anche alla luce della tenera età di che non si sia instaurato un significativo rapporto di genitorialità tra Per_1 quest'ultima e l'Abate.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che la particolarità delle questioni giuridiche trattate e l'adesione della resistente alle conclusioni rassegnate dal ricorrente giustifichino l'integrale compensazione, tra il ricorrente e la resistente, delle spese medesime.
Farà, analogamente, definitivamente carico al ricorrente e alla resistente, nella misura del 50% ciascuno, l'ammontare del compenso spettante al nominato CTU, come in atti già liquidato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: 1) DICHIARA che nata a [...] il [...], non è figlia di Persona_1
nato a [...] il [...]; Parte_1
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lucca di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita della minore sopra indicata;
3) DICHIARA integralmente compensate, tra il ricorrente e la resistente, le spese di lite;
4) PONE definitivamente a carico del ricorrente e della resistente, nella misura del 50% ciascuno, l'ammontare del compenso spettante al nominato CTU, come in atti già liquidato.
Così deciso in Pisa, in data 20.3.2025
Il Giudice Relatore
Dott. Giuseppe Laghezza
La Presidente
Dott.ssa Santa Spina