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Sentenza 16 giugno 2024
Sentenza 16 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/06/2024, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI SASSARI
- Sezione Civile - così composto:
- dott.ssa Giuseppina Sanna Presidente
-dott.ssa MA Guadalupi Giudice
- dott.ssa Elisa Remonti Giudice
. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 2151 /2022 del R.G.A.C., rimessa al collegio all'udienza del vertente TRA
- , elettivamente domiciliato in Sassari presso l'avv.to SOLE Parte_1
GIACOMINA che lo rappresenta per procura apposta in margine al ricorso introduttivo;
- ricorrente- E
- elettivamente domiciliato in Sassari presso l'avv.to D'ALÒ CP_1
GIANLUCA che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso introduttivo
-resistente- nonché
- IL PUBBLICO MINISTERO,
- intervenuto - OGGETTO: domanda di scioglimento .
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 30/06/2022 chiedeva che questo Parte_1
Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
in data 01/10/2009 in SASSARI;
esponeva che dal matrimonio erano
[...] nati due figli e MA ancora minorenni e collocati presso la madre, che con Per_1 il decreto di omologa di separazione era stata regolamentata la responsabilità genitoriale, chiedeva la modifica della regolamentazione del diritto di visita
1 prevedendo orari e giorni certi nei quali i minori incontrano il padre e dell'assegno di mantenimento per i figli, attese le migliorate condizioni reddituali del padre. Si costituiva non opponendosi alla richiesta di scioglimento del CP_1 matrimonio ma contestando la sussistenza dei presupposti per le richieste modifiche, con riferimento al reddito da lui percepito nella misura di circa 1200/1300 euro mensili si doveva tenere conto del fatto che la sua attività lavorativa veniva espletata anche in Olbia con conseguente spese per il raggiungimento della sede chiedeva la conferma delle condizioni assunte in sede di separazione anche con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita. Entrambi premettevano di essere separati legalmente in virtù di Decreto di Omologa del Tribunale di Sassari in data 8.3.2021 , allegando che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che la convivenza non era stata più ripresa.
Comparse le parti davanti al Presidente, preso atto della impossibilità della riconciliazione, adottati i provvedimenti di competenza rimetteva la causa davanti al Giudice istruttore. Istruita la causa con produzioni documentali veniva presa in decisione sulle conclusioni assunte dalle parti all'udienza fissata per la precisazione e all'esito delle memorie conclusionali ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dall'istruttoria svolta è emerso che i coniugi e Parte_1 CP_1
vivono ininterrottamente separati, legalmente, in virtù di separazione
[...] divenuta definitiva con il decreto di omologa del Tribunale di Sassari in data 8.3.2021; 2. così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificate dalla legge n.55/2015 , il collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti denunciano un definitivo esaurimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Sassari in data 01/10/2009 , ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza. Le parti controvertono sia sulla regolamentazione del diritto di visita tra i minori e il padre sia in ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli minori.
2 Ritiene il Collegio che la regolamentazione del diritto di visita come richiesto dalla comporterebbe una maggiore partecipazione del padre alla vita dei figli, in Pt_1 quanto richiederebbe il pernottamento settimanale e l'accompagnamento dei minori a scuola ma che non possa essere applicata atteso il netto dissenso del a detta CP_1 modifica. Va di conseguenza che il diritto di visita tra il padre e i figli resta regolamentato come da provvedimento del Presidente del Tribunale. Quanto all'assegno di mantenimento determinato con le condizioni di separazione in
€ 610 mensili ritiene il Collegio possa essere confermato seppure evidenzia che il come emerge dalla produzione della dichiarazione dei redditi per l'anno di CP_1 imposta 2021 ( dichiarazione 2022) ha uno stipendio medio mensile di circa 1600 euro per 12 mensilità ( ciò in quanto la 13 mensilità altro non è che parte della retribuzione differita) e, comunque, lo stesso dovrebbe provvedere alle sue esigenze con la somma di € 1.000,00 mensili. Quanto all'assegno unico universale precisa con forma il Collegio che lo stesso non viene erogato dallo stato per compensare eventuali assenza di detrazione fiscali ma nell'esclusivo interesse dei minori per una migliore condizione di vita. Ritiene il Collegio, come peraltro deciso dal Presidente del Tribunale, che l'assegno unico universale debba essere percepito in via esclusiva dalla stante il tempo Pt_1 maggiore trascorso dai minori presso di lei. Ed infatti il tiene i minori solo due CP_1 pomeriggi alla settimana e a settimane alternate dalle ore 12 del sabato ( o uscita di scuola) fino al lunedì mattina quindi per un solo giorno e mezzo. In totale 6 giorni pieni al mese. Tutto il restante tempo i minori stanno con la madre che provvede a tutte le loro esigenze evidenziando in proposito come il abbia rifiutato anche CP_1
l'ampliamento del diritto di visita proposto dalla Pt_1
Concludendo il Collegio conferma i provvedimenti emessi dal Presidente del Tribunale.
3. La natura del giudizio legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e con l'intervento del P.M., così provvede:
[...] CP_1
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Sassari in data
01/10/2009;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sassari di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009 parte I, n. 161;
3 CONDIZIONI : come da provvedimento del Presidente del Tribunale in data
5.12.2022 3) compensa tra le parti le spese di causa. Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Sassari IL PRESIDENTE rel. G.Sanna
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- Sezione Civile - così composto:
- dott.ssa Giuseppina Sanna Presidente
-dott.ssa MA Guadalupi Giudice
- dott.ssa Elisa Remonti Giudice
. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 2151 /2022 del R.G.A.C., rimessa al collegio all'udienza del vertente TRA
- , elettivamente domiciliato in Sassari presso l'avv.to SOLE Parte_1
GIACOMINA che lo rappresenta per procura apposta in margine al ricorso introduttivo;
- ricorrente- E
- elettivamente domiciliato in Sassari presso l'avv.to D'ALÒ CP_1
GIANLUCA che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso introduttivo
-resistente- nonché
- IL PUBBLICO MINISTERO,
- intervenuto - OGGETTO: domanda di scioglimento .
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 30/06/2022 chiedeva che questo Parte_1
Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
in data 01/10/2009 in SASSARI;
esponeva che dal matrimonio erano
[...] nati due figli e MA ancora minorenni e collocati presso la madre, che con Per_1 il decreto di omologa di separazione era stata regolamentata la responsabilità genitoriale, chiedeva la modifica della regolamentazione del diritto di visita
1 prevedendo orari e giorni certi nei quali i minori incontrano il padre e dell'assegno di mantenimento per i figli, attese le migliorate condizioni reddituali del padre. Si costituiva non opponendosi alla richiesta di scioglimento del CP_1 matrimonio ma contestando la sussistenza dei presupposti per le richieste modifiche, con riferimento al reddito da lui percepito nella misura di circa 1200/1300 euro mensili si doveva tenere conto del fatto che la sua attività lavorativa veniva espletata anche in Olbia con conseguente spese per il raggiungimento della sede chiedeva la conferma delle condizioni assunte in sede di separazione anche con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita. Entrambi premettevano di essere separati legalmente in virtù di Decreto di Omologa del Tribunale di Sassari in data 8.3.2021 , allegando che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che la convivenza non era stata più ripresa.
Comparse le parti davanti al Presidente, preso atto della impossibilità della riconciliazione, adottati i provvedimenti di competenza rimetteva la causa davanti al Giudice istruttore. Istruita la causa con produzioni documentali veniva presa in decisione sulle conclusioni assunte dalle parti all'udienza fissata per la precisazione e all'esito delle memorie conclusionali ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dall'istruttoria svolta è emerso che i coniugi e Parte_1 CP_1
vivono ininterrottamente separati, legalmente, in virtù di separazione
[...] divenuta definitiva con il decreto di omologa del Tribunale di Sassari in data 8.3.2021; 2. così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificate dalla legge n.55/2015 , il collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti denunciano un definitivo esaurimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Sassari in data 01/10/2009 , ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza. Le parti controvertono sia sulla regolamentazione del diritto di visita tra i minori e il padre sia in ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli minori.
2 Ritiene il Collegio che la regolamentazione del diritto di visita come richiesto dalla comporterebbe una maggiore partecipazione del padre alla vita dei figli, in Pt_1 quanto richiederebbe il pernottamento settimanale e l'accompagnamento dei minori a scuola ma che non possa essere applicata atteso il netto dissenso del a detta CP_1 modifica. Va di conseguenza che il diritto di visita tra il padre e i figli resta regolamentato come da provvedimento del Presidente del Tribunale. Quanto all'assegno di mantenimento determinato con le condizioni di separazione in
€ 610 mensili ritiene il Collegio possa essere confermato seppure evidenzia che il come emerge dalla produzione della dichiarazione dei redditi per l'anno di CP_1 imposta 2021 ( dichiarazione 2022) ha uno stipendio medio mensile di circa 1600 euro per 12 mensilità ( ciò in quanto la 13 mensilità altro non è che parte della retribuzione differita) e, comunque, lo stesso dovrebbe provvedere alle sue esigenze con la somma di € 1.000,00 mensili. Quanto all'assegno unico universale precisa con forma il Collegio che lo stesso non viene erogato dallo stato per compensare eventuali assenza di detrazione fiscali ma nell'esclusivo interesse dei minori per una migliore condizione di vita. Ritiene il Collegio, come peraltro deciso dal Presidente del Tribunale, che l'assegno unico universale debba essere percepito in via esclusiva dalla stante il tempo Pt_1 maggiore trascorso dai minori presso di lei. Ed infatti il tiene i minori solo due CP_1 pomeriggi alla settimana e a settimane alternate dalle ore 12 del sabato ( o uscita di scuola) fino al lunedì mattina quindi per un solo giorno e mezzo. In totale 6 giorni pieni al mese. Tutto il restante tempo i minori stanno con la madre che provvede a tutte le loro esigenze evidenziando in proposito come il abbia rifiutato anche CP_1
l'ampliamento del diritto di visita proposto dalla Pt_1
Concludendo il Collegio conferma i provvedimenti emessi dal Presidente del Tribunale.
3. La natura del giudizio legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e con l'intervento del P.M., così provvede:
[...] CP_1
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Sassari in data
01/10/2009;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sassari di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009 parte I, n. 161;
3 CONDIZIONI : come da provvedimento del Presidente del Tribunale in data
5.12.2022 3) compensa tra le parti le spese di causa. Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Sassari IL PRESIDENTE rel. G.Sanna
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