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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 694 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 694 /2022 promossa da:
(C.F./P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Socio Accomandatario e legale rappresentante p.t. , rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Dimitry Conte come da procura in atti,
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del Procuratore dott. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Petrucci come da procura in atti,
[...]
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza del 26 febbraio 2025 e la
Corte ha all'esito assegnato i termini di legge per conclusionali e repliche e la decisione.
Svolgimento del procedimento
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“Con atto di citazione notificato il 5.4.2018, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore , proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 397/18, emesso il 13.2.2018 dal Tribunale di Lecce, notificato
1 il 27.2.2018, su ricorso di con il quale le era stato ingiunto il pagamento Controparte_1 della somma di € 90.559,52, oltre interessi legali e spese di procedura.
Rappresentava di aver stipulato in data 3.10.2008 con un contratto di Controparte_1 somministrazione per l'erogazione di energia elettrica per l'esercizio della propria attività di ristorazione in Maglie, via S. Giuseppe, n. 27; di aver comunicato a formale CP_1
disdetta in relazione alla fornitura di energia elettrica con lettera raccomandata del
21.11.2016, avendo trasferito la propria attività in altra sede;
di aver provveduto, in data
27.10.2016, a mezzo bollettino postale, al pagamento di € 41,43 a saldo dell'importo dovuto di € 299,00 di cui all'ultima fattura, come richiestole telefonicamente;
di aver cessato di operare nel locale sito in Maglie, via S. Giuseppe, n. 27, in data 27.10.2016, e che in quel locale si erano successivamente trasferite altre ditte;
che le fatture di cui si pretendeva il pagamento non erano mai state ricevute dall'opponente e di non essere tenuta al pagamento delle medesime.
Tanto premesso, chiedeva, previo accertamento dell'estinzione del rapporto contrattuale con dalla data della disdetta (21.11.2016), che fosse dichiarato nullo e privo di Controparte_1
effetti il decreto-ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 4.9.2018, si costituiva in giudizio
contestando la sussistenza della disdetta del rapporto contrattuale e Controparte_1
affermando la legittimità delle fatture emesse riferite a periodi temporali, in cui vigeva il contratto tra l'opponente e l'opposta, antecedenti al riscontrato allaccio abusivo alla rete elettrica.
Pertanto, concludeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto-ingiuntivo impugnato, per il rigetto della domanda e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto-ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita in via documentale e, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decisa con sentenza n.1917, emessa il 23.06.2022 e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Lecce rigettava l'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n.
397/2018 del 13.02.2018 e condanna dell'opponente al pagamento, in favore di Pt_1
delle spese di lite. Controparte_1
Avverso la citata sentenza ha proposto appello in Parte_1
persona del Socio Accomandatario e legale rappresentante p.t. , con atto di Parte_1
2 citazione notificato in data 01.09.2022, lamentando l'erroneità della sentenza per i motivi che saranno di seguito esposti e analizzati. costituitasi in persona del Procuratore con comparsa del 13.01.2023, ha Controparte_1
in via preliminare eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art.348 c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto dello stesso in quanto infondato, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 26.02.2025, sostituita da note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e l'appello è stato trattenuto per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. - Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., sollevata in via preliminare da Controparte_1
L'eccezione resta, invero, assorbita stante la fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c.
In ogni caso non sussistono i presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art 348 bis cit., essendo lo stesso fondato per quanto di seguito precisato.
II. - L'appellante pone a fondamento della richiesta di modifica della decisione del Pt_1
primo giudice i seguenti motivi:
1. Mancato raggiungimento della prova circa la fornitura in favore di Pt_1 dell'energia elettrica reclamata dalla società somministratrice con le fatture contestate dall'opponente; erronea valutazione delle prove.
La società appellante lamenta che il primo giudice abbia fondato la decisione di rigetto dell'opposizione sull'errata circostanza che il contratto di fornitura di energia elettrica non fosse stato risolto con disdetta, non avvedendosi che tale disdetta, datata 2016, era stata allegata all'atto di citazione all'atto dell'iscrizione a ruolo e ridepositata in data 16.06.2021, allorquando la difesa dell'opponente, non avendo rinvenuto nel proprio fascicolo telematico l'iscrizione a ruolo con allegato l'atto di citazione e la disdetta, aveva proceduto ad un ulteriore deposito.
In tale occasione, venivano altresì depositati la querela e il verbale dell'udienza penale a carico di (procedimento penale RGNR n. 6509/17), quali atti sopravvenuti, Parte_1 al fine di permettere al giudice di valutare se autorizzarne l'acquisizione. Dal detto verbale risultava che il teste verificatore ENEL, aveva riferito di non aver rinvenuto Tes_1
3 allacci abusivi diretti e di non aver rinvenuto la società quale utilizzatrice Parte_1 dell'utenza, ma altra società, la Blue s.r.l. di Persona_1
Sulla base di tale documentazione l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe dovuto
(diversamente da quanto statuito in sentenza) ritenere raggiunta la prova: - I) dell'intervenuta disdetta e della risoluzione del contratto fin dal 2016; - II) del pagamento, da parte di Pt_1
della fattura relativa al conguaglio a saldo, comunicatole da;
- III) dell'assenza di CP_1
allaccio diretto per prelievi abusivi di energia elettrica da parte di Pt_1
2. Erronea valutazione del valore probatorio delle fatture emesse da e relative CP_1
a consumi presunti.
Lamenta l'appellante che, stante la contestazione delle fatture, era onere di provare CP_1
l'irregolare prelievo di energia elettrica da parte di nei periodi ai quali si riferiscono le Pt_1
fatture e per gli importi con le stesse pretesi, onere rimasto non assolto, essendo stato al contrario provato che dal 2016 si era trasferita in altra sede, dando regolare disdetta, Pt_1
tanto che il contatore non era più ad essa intestato e altri soggetti si erano susseguiti nell'utilizzo del locale e, di conseguenza, dell'energia elettrica nello stesso erogata.
3. Mancata sospensione del giudizio civile in attesa della definizione del processo penale.
Reputa l'appellante che il primo giudice abbia errato nel non sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale e nel non autorizzare l'acquisizione della documentazione dello stesso, trattandosi di documentazione rilevante per verificare l'esistenza o meno di allaccio abusivo per prelievo diretto di energia da parte dell'odierna appellante, condotta appunto esclusa dalle dichiarazioni rese nel procedimento penale dallo stesso tecnico verificatore dell'ENEL.
4. Omessa istruttoria del giudizio.
L'appellante censura l'incompleta valutazione delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. n.2, per essersi il primo giudice limitato a valutare l'eccezione di prescrizione, senza pronunciarsi sulle richieste di prova per testi e di interrogatorio formale, che l'appellante reitera nel presente grado.
III. – Per motivi di ordine logico deve preliminarmente essere esaminato il terzo motivo di gravame, relativo alla mancata sospensione del giudizio civile in attesa della definizione di quello penale a carico di . Parte_1
Osserva la Corte che, per consolidato orientamento della giurisprudenza in materia, la sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto
4 sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari (Cass. Sez. 6-2, n.
00313/2015; Sez. 6 – 3, n. 07617/2017; Sez. 6-3, n. 15248/2021).
Salvi i casi in cui sia imposta da una disposizione normativa specifica (che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante), la sospensione può essere disposta – ma in via facoltativa ex art 337, secondo comma, c.p.c. e non in via obbligatoria - anche quando tra i due giudizi vi sia un rapporto di pregiudizialità tecnica
(Cass. SS.UU. n. 21763/2021, che ha condiviso l'approdo raggiunto con la precedente sentenza a SS.UU. n. 10027/2012).
Ciò precisato, deve darsi atto che, in ogni caso, ogni questione relativa all'omessa sospensione facoltativa del giudizio di primo grado in attesa della definizione del procedimento penale risulta ormai superata dell'intervenuta sentenza penale n. 1888 del
24.06.2022 (RGNR. N.6509/2017) di assoluzione dell'odierna appellante, pacificamente da acquisire quale documento sopravvenuto rilevante.
IV. - Passando all'esame degli altri motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di intrinseca connessione, colgono nel segno le censure riferite al mancato raggiungimento della prova del credito preteso da , se pure limitatamente ad CP_1
una parte dello stesso.
IV.a) Con riferimento alle censure relative all'omessa valutazione della disdetta dalla fornitura che assume di avere comunicato il 21.11.2016, deve rilevarsi che non può Pt_1 ritenersi provato che detto documento sia stato allegato all'atto di citazione -deposito in cartaceo- al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, poiché non viene indicato tra gli allegati che si indicano come depositati. Risulta quindi depositato per la prima volta in data
16.06.2021, unitamente alle note conclusive e, dunque, tardivamente.
In ogni caso trattasi di documento che, pur a prescindere dalla possibile acquisizione in appello, è irrilevante al fine di decidere, dal momento che non è stato depositato, unitamente alla missiva di disdetta del contratto di fornitura, l'avviso di ricevimento del plico presso la casella postale di cui era titolare Da tanto consegue che, trattandosi, come noto, di CP_1
5 atto recettizio, la documentazione -seppur tardivamente- prodotta non è comunque idonea a provare l'avvenuta risoluzione del contratto di fornitura al 21.11.2016.
Rileva tuttavia la Corte che la cessazione dell'attività di nel locale di via S. Giuseppe Pt_1
n.27 in Maglie, quantomeno a far data dal dicembre 2016, risulta comunque dall'ulteriore documentazione in atti e, in particolare, dalla sentenza penale n. 1888/2022 di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. e dal verbale di verifica n. 49651054 del 19.06.2017, allegato alla memoria ex art. 183 c.VI n.2 di parte opposta, documenti pacificamente utilizzabili in sede di appello e sui quali si è instaurato ampio contraddittorio.
In primo luogo, rileva la Corte che in sede penale risulta accertata la cessazione dell'attività di ristorazione nei locali in questione da parte di nel dicembre 2016. Parte_1
Ed invero, nella sentenza penale di assoluzione n. 1888/2022 si legge testualmente quanto segue: <dalle dichiarazioni dei testi a difesa è emerso innanzi tutto che l'attività commerciale di ristorazione della era cessata nel dicembre 2016 e della Parte_1
cessazione la stessa aveva informato il suo gestore di energia che era , con la quale CP_1
aveva definito i rapporti commerciali;
inoltre, che in tale attività di ristorazione si erano succeduti soggetti con altre attività commerciali>> e che, infine, a partire dal 2012 l'azienda aveva provveduto a convertire gli elettrodomestici del locale commerciale dall'elettricità al gas ai fini del risparmio energetico.
In secondo luogo, dirimente Appare la circostanza che è la stessa appellata a CP_1
riconoscere la cessazione del rapporto di fornitura con al dicembre del 2016, atteso Pt_1
che le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, quand'anche emesse nel corso del 2017, sono tutte relative al ricalcolo presuntivo di maggiori consumi solo entro il 31 dicembre 2016, con ciò riconoscendo l'appellata l'assenza dei presupposti di qualsivoglia pretesa per maggiori importi per consumi presuntivi riconducibili alla Pt_1
dal gennaio 2017 in poi. Tale situazione è precisata dall'odierna appellata anche nelle note di replica, ove testualmente si legge: risulta che: (i) …; (ii) il periodo ricostruito imputato alla - dal 20.06.2012 al Pt_1
31.12.2016 - coincide con l'intervallo di tempo in cui il POD era associato al suo nominativo. In altre parole, l'energia ricostruita relativa al POD IT001E89597743 è stata correttamente attribuita e fatturata al soggetto che effettivamente, da giugno 2012 a dicembre
2016, ha utilizzato la fornitura, ovvero la società appellante>>.
Possiamo quindi considerare un dato pacifico la cessazione del contratto di fornitura intestato a a decorrere da dicembre del 2016 in poi. Pt_1
6 Ciò posto, occorre ora verificare se l'appellata ha trovato, nell'assolvimento CP_1
dell'onere probatorio sulla stessa ricadente, l'esistenza di allaccio abusivo diretto (per il prelievo di energia elettrica eludendo la registrazione tramite il contatore) da parte di Pt_1
nel periodo (al quale appunto si riferiscono ai consumi presuntivi pretesi) che va da giugno
2012 a dicembre 2016.
Come noto, infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo azionato sulla base di fatture, in presenza di contestazione, la fattura non è sufficiente per dimostrare il credito e l'onere della prova ricade sull'opposto, in quanto attore sostanziale (Cass. Civ. 4.01.2022, n.
128; n. 9685/2000; Cass. civ. n. 13240/2019; da ultimo con l'ordinanza n. 949 del 10.01.2024 la Cassazione ha statuito che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio”).
Tale onere non risulta assolto.
Dalle dichiarazioni rese da pienamente attendibile trattandosi Testimone_2 dell'agente verificatore incaricato dalla stessa , e, prima ancora, dal verbale di CP_1
verifica dallo stesso redatto, emerge che:
I) il suo intervento fu richiesto da in qualità di legale rappresentante della Persona_2
società il quale aveva comunicato di aver rilevato la presenza di un cavo idoneo a CP_3
consentire un collegamento diretto alla rete elettrica;
II) all'atto del suo intervento – avvenuto in data 3 aprile 2017 - nel locale commerciale di via S.
Giuseppe 27 in Maglie vi era un'altra società utilizzatrice della fornitura, appunto la CP_3
III) al momento della verifica non era in atto alcun collegamento diretto alla rete e il contatore registrava regolarmente consumi relativi al contratto di fornitura di energia intestato a CP_3
.
[...]
Da tanto consegue che, fermo restando – per quanto innanzi detto – che il contratto di fornitura riconducibile alla deve ritenersi cessato al dicembre 2016 e che Pt_1 successivamente nel locale l'attività di ristorazione è stata gestita da altri soggetti, nulla autorizza a ritenere che il cavo in questione (astrattamente idoneo a consentire l'allaccio diretto per il prelievo di energia elettrica, eludendo la registrazione dei consumi) fosse
7 presente prima del 31 dicembre 2016, ben potendo lo stesso essere stato realizzato da altri soggetti dopo tale data, cioè nell'intervallo di tempo tra il 1° gennaio 2017 e il 3.04.2017, data dell'accertamento della presenza del cavo (peraltro idoneo a consentire l'allaccio diretto alla rete ma non collegato alla stessa) e della sua rimozione da parte del tecnico di , CP_1
magari proprio per ottenere energia elettrica dopo la cessazione del contratto con da Pt_1 parte di soggetti subentrati nella gestione dell'immobile e dell'attività di ristorazione.
In tale quadro probatorio, non può quindi dirsi raggiunta la prova della presenza del cavo
(astrattamente idoneo ad eludere la registrazione dei consumi) già nel periodo in cui era ancora in essere il contratto intestato con per cui difetta la prova di un consumo Pt_1
irregolare a questa imputabile, onere probatorio certamente ricadente su che ha agito CP_1
chiedendo, con le fatture azionate, il pagamento di consumi presunti.
Quanto dedotto da in ordine ad una responsabilità per custodia in capo a CP_1 Pt_1 che prescinderebbe dall'esclusione della penale responsabilità della sua legale rappresentante per non essere alla stessa riconducibile la condotta materiale, resta ovviamente assorbito dalla mancanza di prova dell'esistenza del cavo in questione già prima del dicembre 2016, cioè nel periodo di vigenza del contratto con e dell'obbligo di quest'ultima di custodire con Pt_1 diligenza l'impianto.
In definitiva, in mancanza di prova rigorosa sul punto, anche in sede civile non si può imputare alcuna responsabilità a per un allaccio abusivo e per maggiori consumi Pt_1
presunti entro il dicembre 2016.
In assenza di prova rigorosa sull'erroneità dei consumi registrati sino al dicembre 2016 e in presenza, inoltre, di prova sull'utilizzo di elettrodomestici a gas per contenere i consumi di energia elettrica, per come accertato dalla sentenza penale, deve ritenersi fondata l'opposizione limitatamente all'importo portato dalle ultime due fatture, (n. V01170975124 del 27.09.2017 per € 13.812,05 e n. V01170975051 del 27.09.2017 per € 76.185,74), così come indicate da nella comparsa conclusionale del 28.4.2025, essendo queste le CP_1
uniche fondate su consumi determinati in via presuntiva sull'assunto che la possibilità di allaccio abusivo (accertata il 3 aprile 2017) sia stata realizzata prima del dicembre 2016, circostanza rimasta, per quanto suddetto, sfornita di prova .
Quanto argomentato comporta l'assorbimento del quarto motivo di appello.
In conclusione, alla luce degli elementi istruttori raccolti, l'appello va accolto per quanto di ragione e, in riforma della statuizione di primo grado, va revocato il decreto ingiuntivo n.397/18, emesso il 13.2.2018 dal Tribunale di Lecce, e rideterminato il credito vantato da
8 in € 561,73, alla luce degli importi indicati dalla stessa appellata nella comparsa CP_1
conclusionale del 28.4.2025 con riferimento alle fatture:
n. V01160763092 del 25.08.2016 per € 169,30
n. V01160861985 del 28.09.2016 per € 76,54
n. V01160979921 del 30.10.2016 per € 90,36
n. V01161084373 del 01.12.2016 per € 97,31
n. V01161185092 del 24.12.2016 per € 99,34
n. V01170083930 del 27.01.2017 per € 28,88.
Su tale somma sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale dal 5.4.2018, data di notifica della citazione in primo grado, al soddisfo;
ed invero, nel decreto ingiuntivo opposto gli interessi – nonostante diversa richiesta di - sono espressamente riconosciuti al tasso CP_1
legale e sul punto non risulta introdotta alcuna espressa e formale contestazione da parte di
. CP_1
Deve infine precisarsi che l'ultima bolletta pagata da risulta espressamente emessa Pt_1
“salvo conguaglio” e che non vi è prova del pagamento degli importi suddetti, relativi – come detto – a consumi effettivi e non chiesti in via presuntiva sull'assunto (non provato) di un allaccio abusivo da parte di Pt_1
La complessità in fatto e la novità delle questioni giuridiche esaminate, nonché la circostanza che ai fini della decisione sia risultata di particolare rilevanza l'istruttoria e la sentenza resa in sede penale, sopravvenute nel corso del presente contenzioso, e la presenza di un seppur modesto debito da parte dell'appellante, consentono l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi, con diritto, quindi, dell'appellante di ripetere gli importi eventualmente dalla stessa già corrisposti sulla base della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Parte_1
Socio Accomandatario e legale rappresentante p.t. , con atto di citazione Parte_1 notificato l'1.09.2022 nei confronti di in persona del Procuratore dott. Controparte_1
avverso la sentenza n. 1917 emessa dal Tribunale di Lecce il 23.06.2022, Controparte_2
pubblicata in pari data, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 397/18, emesso il 13.2.2018 dal Tribunale di Lecce e, rideterminato il
9 debito dell'opponente, condanna in persona del Parte_1
l.r.p.t., al pagamento in favore di €.561,73, oltre interessi al tasso legale Controparte_1
dal 5.4.2018, data di notifica della citazione in primo grado, al soddisfo;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio per giusti motivi, con diritto di di ripetere eventuali somme versate alla controparte sulla Parte_1 base della provvisoria esecutorietà dell'appellata sentenza.
Così deciso in Lecce, il 29 maggio 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 694 /2022 promossa da:
(C.F./P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Socio Accomandatario e legale rappresentante p.t. , rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Dimitry Conte come da procura in atti,
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del Procuratore dott. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Petrucci come da procura in atti,
[...]
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza del 26 febbraio 2025 e la
Corte ha all'esito assegnato i termini di legge per conclusionali e repliche e la decisione.
Svolgimento del procedimento
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“Con atto di citazione notificato il 5.4.2018, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore , proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 397/18, emesso il 13.2.2018 dal Tribunale di Lecce, notificato
1 il 27.2.2018, su ricorso di con il quale le era stato ingiunto il pagamento Controparte_1 della somma di € 90.559,52, oltre interessi legali e spese di procedura.
Rappresentava di aver stipulato in data 3.10.2008 con un contratto di Controparte_1 somministrazione per l'erogazione di energia elettrica per l'esercizio della propria attività di ristorazione in Maglie, via S. Giuseppe, n. 27; di aver comunicato a formale CP_1
disdetta in relazione alla fornitura di energia elettrica con lettera raccomandata del
21.11.2016, avendo trasferito la propria attività in altra sede;
di aver provveduto, in data
27.10.2016, a mezzo bollettino postale, al pagamento di € 41,43 a saldo dell'importo dovuto di € 299,00 di cui all'ultima fattura, come richiestole telefonicamente;
di aver cessato di operare nel locale sito in Maglie, via S. Giuseppe, n. 27, in data 27.10.2016, e che in quel locale si erano successivamente trasferite altre ditte;
che le fatture di cui si pretendeva il pagamento non erano mai state ricevute dall'opponente e di non essere tenuta al pagamento delle medesime.
Tanto premesso, chiedeva, previo accertamento dell'estinzione del rapporto contrattuale con dalla data della disdetta (21.11.2016), che fosse dichiarato nullo e privo di Controparte_1
effetti il decreto-ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 4.9.2018, si costituiva in giudizio
contestando la sussistenza della disdetta del rapporto contrattuale e Controparte_1
affermando la legittimità delle fatture emesse riferite a periodi temporali, in cui vigeva il contratto tra l'opponente e l'opposta, antecedenti al riscontrato allaccio abusivo alla rete elettrica.
Pertanto, concludeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto-ingiuntivo impugnato, per il rigetto della domanda e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto-ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita in via documentale e, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decisa con sentenza n.1917, emessa il 23.06.2022 e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Lecce rigettava l'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n.
397/2018 del 13.02.2018 e condanna dell'opponente al pagamento, in favore di Pt_1
delle spese di lite. Controparte_1
Avverso la citata sentenza ha proposto appello in Parte_1
persona del Socio Accomandatario e legale rappresentante p.t. , con atto di Parte_1
2 citazione notificato in data 01.09.2022, lamentando l'erroneità della sentenza per i motivi che saranno di seguito esposti e analizzati. costituitasi in persona del Procuratore con comparsa del 13.01.2023, ha Controparte_1
in via preliminare eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art.348 c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto dello stesso in quanto infondato, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 26.02.2025, sostituita da note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e l'appello è stato trattenuto per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. - Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., sollevata in via preliminare da Controparte_1
L'eccezione resta, invero, assorbita stante la fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c.
In ogni caso non sussistono i presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art 348 bis cit., essendo lo stesso fondato per quanto di seguito precisato.
II. - L'appellante pone a fondamento della richiesta di modifica della decisione del Pt_1
primo giudice i seguenti motivi:
1. Mancato raggiungimento della prova circa la fornitura in favore di Pt_1 dell'energia elettrica reclamata dalla società somministratrice con le fatture contestate dall'opponente; erronea valutazione delle prove.
La società appellante lamenta che il primo giudice abbia fondato la decisione di rigetto dell'opposizione sull'errata circostanza che il contratto di fornitura di energia elettrica non fosse stato risolto con disdetta, non avvedendosi che tale disdetta, datata 2016, era stata allegata all'atto di citazione all'atto dell'iscrizione a ruolo e ridepositata in data 16.06.2021, allorquando la difesa dell'opponente, non avendo rinvenuto nel proprio fascicolo telematico l'iscrizione a ruolo con allegato l'atto di citazione e la disdetta, aveva proceduto ad un ulteriore deposito.
In tale occasione, venivano altresì depositati la querela e il verbale dell'udienza penale a carico di (procedimento penale RGNR n. 6509/17), quali atti sopravvenuti, Parte_1 al fine di permettere al giudice di valutare se autorizzarne l'acquisizione. Dal detto verbale risultava che il teste verificatore ENEL, aveva riferito di non aver rinvenuto Tes_1
3 allacci abusivi diretti e di non aver rinvenuto la società quale utilizzatrice Parte_1 dell'utenza, ma altra società, la Blue s.r.l. di Persona_1
Sulla base di tale documentazione l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe dovuto
(diversamente da quanto statuito in sentenza) ritenere raggiunta la prova: - I) dell'intervenuta disdetta e della risoluzione del contratto fin dal 2016; - II) del pagamento, da parte di Pt_1
della fattura relativa al conguaglio a saldo, comunicatole da;
- III) dell'assenza di CP_1
allaccio diretto per prelievi abusivi di energia elettrica da parte di Pt_1
2. Erronea valutazione del valore probatorio delle fatture emesse da e relative CP_1
a consumi presunti.
Lamenta l'appellante che, stante la contestazione delle fatture, era onere di provare CP_1
l'irregolare prelievo di energia elettrica da parte di nei periodi ai quali si riferiscono le Pt_1
fatture e per gli importi con le stesse pretesi, onere rimasto non assolto, essendo stato al contrario provato che dal 2016 si era trasferita in altra sede, dando regolare disdetta, Pt_1
tanto che il contatore non era più ad essa intestato e altri soggetti si erano susseguiti nell'utilizzo del locale e, di conseguenza, dell'energia elettrica nello stesso erogata.
3. Mancata sospensione del giudizio civile in attesa della definizione del processo penale.
Reputa l'appellante che il primo giudice abbia errato nel non sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale e nel non autorizzare l'acquisizione della documentazione dello stesso, trattandosi di documentazione rilevante per verificare l'esistenza o meno di allaccio abusivo per prelievo diretto di energia da parte dell'odierna appellante, condotta appunto esclusa dalle dichiarazioni rese nel procedimento penale dallo stesso tecnico verificatore dell'ENEL.
4. Omessa istruttoria del giudizio.
L'appellante censura l'incompleta valutazione delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. n.2, per essersi il primo giudice limitato a valutare l'eccezione di prescrizione, senza pronunciarsi sulle richieste di prova per testi e di interrogatorio formale, che l'appellante reitera nel presente grado.
III. – Per motivi di ordine logico deve preliminarmente essere esaminato il terzo motivo di gravame, relativo alla mancata sospensione del giudizio civile in attesa della definizione di quello penale a carico di . Parte_1
Osserva la Corte che, per consolidato orientamento della giurisprudenza in materia, la sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto
4 sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari (Cass. Sez. 6-2, n.
00313/2015; Sez. 6 – 3, n. 07617/2017; Sez. 6-3, n. 15248/2021).
Salvi i casi in cui sia imposta da una disposizione normativa specifica (che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante), la sospensione può essere disposta – ma in via facoltativa ex art 337, secondo comma, c.p.c. e non in via obbligatoria - anche quando tra i due giudizi vi sia un rapporto di pregiudizialità tecnica
(Cass. SS.UU. n. 21763/2021, che ha condiviso l'approdo raggiunto con la precedente sentenza a SS.UU. n. 10027/2012).
Ciò precisato, deve darsi atto che, in ogni caso, ogni questione relativa all'omessa sospensione facoltativa del giudizio di primo grado in attesa della definizione del procedimento penale risulta ormai superata dell'intervenuta sentenza penale n. 1888 del
24.06.2022 (RGNR. N.6509/2017) di assoluzione dell'odierna appellante, pacificamente da acquisire quale documento sopravvenuto rilevante.
IV. - Passando all'esame degli altri motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di intrinseca connessione, colgono nel segno le censure riferite al mancato raggiungimento della prova del credito preteso da , se pure limitatamente ad CP_1
una parte dello stesso.
IV.a) Con riferimento alle censure relative all'omessa valutazione della disdetta dalla fornitura che assume di avere comunicato il 21.11.2016, deve rilevarsi che non può Pt_1 ritenersi provato che detto documento sia stato allegato all'atto di citazione -deposito in cartaceo- al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, poiché non viene indicato tra gli allegati che si indicano come depositati. Risulta quindi depositato per la prima volta in data
16.06.2021, unitamente alle note conclusive e, dunque, tardivamente.
In ogni caso trattasi di documento che, pur a prescindere dalla possibile acquisizione in appello, è irrilevante al fine di decidere, dal momento che non è stato depositato, unitamente alla missiva di disdetta del contratto di fornitura, l'avviso di ricevimento del plico presso la casella postale di cui era titolare Da tanto consegue che, trattandosi, come noto, di CP_1
5 atto recettizio, la documentazione -seppur tardivamente- prodotta non è comunque idonea a provare l'avvenuta risoluzione del contratto di fornitura al 21.11.2016.
Rileva tuttavia la Corte che la cessazione dell'attività di nel locale di via S. Giuseppe Pt_1
n.27 in Maglie, quantomeno a far data dal dicembre 2016, risulta comunque dall'ulteriore documentazione in atti e, in particolare, dalla sentenza penale n. 1888/2022 di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. e dal verbale di verifica n. 49651054 del 19.06.2017, allegato alla memoria ex art. 183 c.VI n.2 di parte opposta, documenti pacificamente utilizzabili in sede di appello e sui quali si è instaurato ampio contraddittorio.
In primo luogo, rileva la Corte che in sede penale risulta accertata la cessazione dell'attività di ristorazione nei locali in questione da parte di nel dicembre 2016. Parte_1
Ed invero, nella sentenza penale di assoluzione n. 1888/2022 si legge testualmente quanto segue: <dalle dichiarazioni dei testi a difesa è emerso innanzi tutto che l'attività commerciale di ristorazione della era cessata nel dicembre 2016 e della Parte_1
cessazione la stessa aveva informato il suo gestore di energia che era , con la quale CP_1
aveva definito i rapporti commerciali;
inoltre, che in tale attività di ristorazione si erano succeduti soggetti con altre attività commerciali>> e che, infine, a partire dal 2012 l'azienda aveva provveduto a convertire gli elettrodomestici del locale commerciale dall'elettricità al gas ai fini del risparmio energetico.
In secondo luogo, dirimente Appare la circostanza che è la stessa appellata a CP_1
riconoscere la cessazione del rapporto di fornitura con al dicembre del 2016, atteso Pt_1
che le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, quand'anche emesse nel corso del 2017, sono tutte relative al ricalcolo presuntivo di maggiori consumi solo entro il 31 dicembre 2016, con ciò riconoscendo l'appellata l'assenza dei presupposti di qualsivoglia pretesa per maggiori importi per consumi presuntivi riconducibili alla Pt_1
dal gennaio 2017 in poi. Tale situazione è precisata dall'odierna appellata anche nelle note di replica, ove testualmente si legge: risulta che: (i) …; (ii) il periodo ricostruito imputato alla - dal 20.06.2012 al Pt_1
31.12.2016 - coincide con l'intervallo di tempo in cui il POD era associato al suo nominativo. In altre parole, l'energia ricostruita relativa al POD IT001E89597743 è stata correttamente attribuita e fatturata al soggetto che effettivamente, da giugno 2012 a dicembre
2016, ha utilizzato la fornitura, ovvero la società appellante>>.
Possiamo quindi considerare un dato pacifico la cessazione del contratto di fornitura intestato a a decorrere da dicembre del 2016 in poi. Pt_1
6 Ciò posto, occorre ora verificare se l'appellata ha trovato, nell'assolvimento CP_1
dell'onere probatorio sulla stessa ricadente, l'esistenza di allaccio abusivo diretto (per il prelievo di energia elettrica eludendo la registrazione tramite il contatore) da parte di Pt_1
nel periodo (al quale appunto si riferiscono ai consumi presuntivi pretesi) che va da giugno
2012 a dicembre 2016.
Come noto, infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo azionato sulla base di fatture, in presenza di contestazione, la fattura non è sufficiente per dimostrare il credito e l'onere della prova ricade sull'opposto, in quanto attore sostanziale (Cass. Civ. 4.01.2022, n.
128; n. 9685/2000; Cass. civ. n. 13240/2019; da ultimo con l'ordinanza n. 949 del 10.01.2024 la Cassazione ha statuito che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio”).
Tale onere non risulta assolto.
Dalle dichiarazioni rese da pienamente attendibile trattandosi Testimone_2 dell'agente verificatore incaricato dalla stessa , e, prima ancora, dal verbale di CP_1
verifica dallo stesso redatto, emerge che:
I) il suo intervento fu richiesto da in qualità di legale rappresentante della Persona_2
società il quale aveva comunicato di aver rilevato la presenza di un cavo idoneo a CP_3
consentire un collegamento diretto alla rete elettrica;
II) all'atto del suo intervento – avvenuto in data 3 aprile 2017 - nel locale commerciale di via S.
Giuseppe 27 in Maglie vi era un'altra società utilizzatrice della fornitura, appunto la CP_3
III) al momento della verifica non era in atto alcun collegamento diretto alla rete e il contatore registrava regolarmente consumi relativi al contratto di fornitura di energia intestato a CP_3
.
[...]
Da tanto consegue che, fermo restando – per quanto innanzi detto – che il contratto di fornitura riconducibile alla deve ritenersi cessato al dicembre 2016 e che Pt_1 successivamente nel locale l'attività di ristorazione è stata gestita da altri soggetti, nulla autorizza a ritenere che il cavo in questione (astrattamente idoneo a consentire l'allaccio diretto per il prelievo di energia elettrica, eludendo la registrazione dei consumi) fosse
7 presente prima del 31 dicembre 2016, ben potendo lo stesso essere stato realizzato da altri soggetti dopo tale data, cioè nell'intervallo di tempo tra il 1° gennaio 2017 e il 3.04.2017, data dell'accertamento della presenza del cavo (peraltro idoneo a consentire l'allaccio diretto alla rete ma non collegato alla stessa) e della sua rimozione da parte del tecnico di , CP_1
magari proprio per ottenere energia elettrica dopo la cessazione del contratto con da Pt_1 parte di soggetti subentrati nella gestione dell'immobile e dell'attività di ristorazione.
In tale quadro probatorio, non può quindi dirsi raggiunta la prova della presenza del cavo
(astrattamente idoneo ad eludere la registrazione dei consumi) già nel periodo in cui era ancora in essere il contratto intestato con per cui difetta la prova di un consumo Pt_1
irregolare a questa imputabile, onere probatorio certamente ricadente su che ha agito CP_1
chiedendo, con le fatture azionate, il pagamento di consumi presunti.
Quanto dedotto da in ordine ad una responsabilità per custodia in capo a CP_1 Pt_1 che prescinderebbe dall'esclusione della penale responsabilità della sua legale rappresentante per non essere alla stessa riconducibile la condotta materiale, resta ovviamente assorbito dalla mancanza di prova dell'esistenza del cavo in questione già prima del dicembre 2016, cioè nel periodo di vigenza del contratto con e dell'obbligo di quest'ultima di custodire con Pt_1 diligenza l'impianto.
In definitiva, in mancanza di prova rigorosa sul punto, anche in sede civile non si può imputare alcuna responsabilità a per un allaccio abusivo e per maggiori consumi Pt_1
presunti entro il dicembre 2016.
In assenza di prova rigorosa sull'erroneità dei consumi registrati sino al dicembre 2016 e in presenza, inoltre, di prova sull'utilizzo di elettrodomestici a gas per contenere i consumi di energia elettrica, per come accertato dalla sentenza penale, deve ritenersi fondata l'opposizione limitatamente all'importo portato dalle ultime due fatture, (n. V01170975124 del 27.09.2017 per € 13.812,05 e n. V01170975051 del 27.09.2017 per € 76.185,74), così come indicate da nella comparsa conclusionale del 28.4.2025, essendo queste le CP_1
uniche fondate su consumi determinati in via presuntiva sull'assunto che la possibilità di allaccio abusivo (accertata il 3 aprile 2017) sia stata realizzata prima del dicembre 2016, circostanza rimasta, per quanto suddetto, sfornita di prova .
Quanto argomentato comporta l'assorbimento del quarto motivo di appello.
In conclusione, alla luce degli elementi istruttori raccolti, l'appello va accolto per quanto di ragione e, in riforma della statuizione di primo grado, va revocato il decreto ingiuntivo n.397/18, emesso il 13.2.2018 dal Tribunale di Lecce, e rideterminato il credito vantato da
8 in € 561,73, alla luce degli importi indicati dalla stessa appellata nella comparsa CP_1
conclusionale del 28.4.2025 con riferimento alle fatture:
n. V01160763092 del 25.08.2016 per € 169,30
n. V01160861985 del 28.09.2016 per € 76,54
n. V01160979921 del 30.10.2016 per € 90,36
n. V01161084373 del 01.12.2016 per € 97,31
n. V01161185092 del 24.12.2016 per € 99,34
n. V01170083930 del 27.01.2017 per € 28,88.
Su tale somma sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale dal 5.4.2018, data di notifica della citazione in primo grado, al soddisfo;
ed invero, nel decreto ingiuntivo opposto gli interessi – nonostante diversa richiesta di - sono espressamente riconosciuti al tasso CP_1
legale e sul punto non risulta introdotta alcuna espressa e formale contestazione da parte di
. CP_1
Deve infine precisarsi che l'ultima bolletta pagata da risulta espressamente emessa Pt_1
“salvo conguaglio” e che non vi è prova del pagamento degli importi suddetti, relativi – come detto – a consumi effettivi e non chiesti in via presuntiva sull'assunto (non provato) di un allaccio abusivo da parte di Pt_1
La complessità in fatto e la novità delle questioni giuridiche esaminate, nonché la circostanza che ai fini della decisione sia risultata di particolare rilevanza l'istruttoria e la sentenza resa in sede penale, sopravvenute nel corso del presente contenzioso, e la presenza di un seppur modesto debito da parte dell'appellante, consentono l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi, con diritto, quindi, dell'appellante di ripetere gli importi eventualmente dalla stessa già corrisposti sulla base della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Parte_1
Socio Accomandatario e legale rappresentante p.t. , con atto di citazione Parte_1 notificato l'1.09.2022 nei confronti di in persona del Procuratore dott. Controparte_1
avverso la sentenza n. 1917 emessa dal Tribunale di Lecce il 23.06.2022, Controparte_2
pubblicata in pari data, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 397/18, emesso il 13.2.2018 dal Tribunale di Lecce e, rideterminato il
9 debito dell'opponente, condanna in persona del Parte_1
l.r.p.t., al pagamento in favore di €.561,73, oltre interessi al tasso legale Controparte_1
dal 5.4.2018, data di notifica della citazione in primo grado, al soddisfo;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio per giusti motivi, con diritto di di ripetere eventuali somme versate alla controparte sulla Parte_1 base della provvisoria esecutorietà dell'appellata sentenza.
Così deciso in Lecce, il 29 maggio 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
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