Articolo 1001 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1000Articolo 979
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9 ottobre 2010
Art. 1001. Ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare 1. L'ufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento degli anni trentacinque, e' trasferito, con il grado e l'anzianita' posseduti, e con la propria posizione di stato, nel ruolo servizi o eccezionalmente, se e' possibile per il grado rivestito, in uno degli altri ruoli o categorie degli ufficiali dell'Aeronautica militare, su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti all'uopo presenti la capacita', l'attitudine, gli studi compiuti e l'attivita' svolta nella vita civile. 2. L'ufficiale che all'eta' anzidetta ne faccia domanda e si impegni a effettuare annualmente i prescritti allenamenti e addestramenti nonche' l'ufficiale che svolga nella vita civile attivita' di volo a carattere continuativo possono, per determinazione del Ministro, rimanere a far parte del ruolo naviganti fino al raggiungimento del limite di eta' previsto dall'articolo 1000; raggiunto tale limite essi sono collocati nella riserva di complemento di detto ruolo. 3. All'ufficiale che non faccia domanda di rimanere a far parte del ruolo naviganti o che non ottenga di rimanervi, nonche' all'ufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti o addestramenti si applicano le precedenti disposizioni circa il trasferimento nel ruolo delle armi o, eccezionalmente, in altro ruolo o categoria.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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