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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/01/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 4563/15
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella
Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
. nella causa civile iscritta al numero 4563 del R.G. dell'anno 2015, avente ad oggetto : risarcimento danni per attraversamento fondo privato
TRA
- (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Piero Califano ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Cava Dei Tirreni alla via viale Romano, n. 22, giusta procura in atti;
- attori-
CONTRO
- (c.f. ) in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Antonio D'Adamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla via C.so V.
Emanuele, n. 126, giusta procura in atti;
- convenuta-
- ( c.f. ) in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Andrea Baratta e con lo stesso elettivamente domiciliata in Salerno alla via Lungo Mare Tafuri, n.
15, giusta procura in atti;
- convenuta -
CONCLUSIONI: come in atti pagina 2 di 9 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione regolarmente notificato esponeva: di essere proprietaria di una Parte_1 strada interpoderale in Cava Dei Tirreni alla via Abbro, n. 5, strada non aperta al pubblico, ad uso esclusivo privato e con un solo ingresso;
di aver subito, dal 2000 in poi, ad opera dei dipendenti della e di a piedi e mediante l'utilizzo di automezzi, l'attraversamento della CP_2 Controparte_1 predetta strada per svolgere lavori relativi alle reti elettriche e di elettrodotti nonché per garantire la manutenzione degli stessi in uno ai tralicci di alta tensione;
di aver subito, a causa dei suindicati attraversamenti, la limitazione e svalutazione dei propri beni e di essere stata esposta alle onde elettromagnetiche generate dagli elettrodotti;
di aver richiesto vanamente il risarcimento dei danni patiti alle odierne convenute, danni tutti complessivamente quantificati in € 53.067,38.
Ciò premesso, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che le società convenute hanno abusivamente usufruito della strada privata senza aver corrisposto alcun compenso per il passaggio ed indennizzo da elettrodotto ed i danni da svalutazione dell'immobile per presenza degli elettrodotti;
per l'effetto accogliere la domanda e condannare le convenute in solido tra loro al risarcimento dei danni per tutto il periodo di attraversamento del fondo privato senza autorizzazione costituito dal costo dell servitù di passaggio e delle spese di manutenzione pari ad € 13.221,00, per l'indennità di elettrodotto pari ad € 45,36 e per l'indennità percettiva di € 39.801,02 per un totale complessivo di € 53.067,38. Il tutto salvo le diverse somme che dovessero maturare nel corso del giudizio e quelle stabilite in sede di ctu nonché di tutti i disagi che ha subito ed i Parte_1 danni morali, assistenziali, patrimoniali e non che saranno stabiliti in via equitativa e che si chiede al Giudice di voler liquidare secondo il libero e prudente apprezzamento o di quella somma complessiva comprendente tutti i danni subiti che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo ctu che sin d'ora si chiede di voler nominare”.
In data 21.12.2015 si costituiva in giudizio che proponeva Controparte_3 domanda riconvenzionale e rilevava, in sintesi, quanto segue: - Carenza di giurisdizione dell'adito
Giudice in favore del G.A.; - difetto di legittimazione attiva dell'attrice per non aver dato prova di essere esclusiva proprietaria della strada interpoderale sita in Cava Dei Tirreni alla via Abbro, n. 5; - sussistenza della competenza funzionale in unico grado della Corte di Appello di Salerno;
infondatezza nel merito della domanda;
- in via subordinata e riconvenzionale, costituzione per sentenza della servitù di passaggio sulla strada interpoderale per cui è causa in favore dell'odierna comparente.
Alla luce di quanto sopra rassegnava le seguenti conclusioni: “ in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del G.A. Tar Lazio - ex art. 133 cpa;
in subordine accertare e dichiarare la propria incompetenza funzionale a conoscere della domanda di pagamento dell'indennità di servitù e per diminuzione di valore stante la competenza in unico grado della Corte di Appello di Salerno ai sensi dell'art. 19 l. 865/1971, sostituito dall'art. 54 DPR 327/01 secondo la disciplina introdotta dall'art. 29 d.lgs. 150/2011, rigettare le domande attoree sia pagina 3 di 9 per carenza di legittimazione attiva dell'attrice che per la lorio integrale infondatezza;
in via gradata accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto dichiarare la costituzione per sentenza della servitù di passaggio in favore della
della strada interpoderale per cui è causa;
; condannare l'attrice al pagamento delle spese e compensi di causa”. CP_2
Successivamente, in data 22.12.2015, si costituiva in giudizio la Società che Controparte_1 proponeva domanda riconvenzionale rilevando quanto segue: - Carenza di legittimazione attiva di parte attrice;
carenza di legittimazione passiva di occupandosi ella unicamente del Controparte_1 trasporto e della consegna della corrente elettrica a bassa tensione in cavo aereo;
infondatezza dei paventati rischi derivanti dai campi elettromagnetici anche in assenza di una prova contraria in tal senso;
genericità ed infondatezza delle richieste risarcitorie formulate da parte attrice;
in via riconvenzionale, costituire in favore della comparente, sulla porzione di fondo per cui è causa, una servitù di elettrodotto ex artt. 1056 e ss c.c.
Alla luce di quanto sopra rassegnava le seguenti conclusioni:
“ in via preliminare rilevare la carenza di legittimazione di parte attrice;
nel merito, rigettare ogni richiesta di parte attrice formulata nei confronti di perché infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, costituire Controparte_1 la servitù di elettrodotto in favore della odierna comparente, sulla porzione di fondo indicata in citazione;
vinte le spese”.
La causa veniva istruita mediante documenti e consulenza tecnica d'ufficio.
Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di carenza di giurisdizione formulata da
Il richiamato art. 133 cpa comma 1 lett. O), infatti, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del CP_2
g.a. le controversie “ … le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti…”.
Nel caso di specie è pur vero che si tratta di una controversia risarcitoria ma è altrettanto vero che la stessa non attiene ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti.
E' evidente, infatti, che trattasi, nel caso di specie, di passaggio su strada interpoderale privata da parte delle convenute motivo per cui non viene in rilievo alcun esercizio di poteri autoritativi della PA capace di radicare la giurisdizione, anche esclusiva, del GA.
Più in particolare la suindicata disposizione, come noto, cristallizza a livello normativo gli approdi ermeneutici cui è pervenuta la Corte Costituzionale con le storiche pronunce nn. 204 del 2004 e 191 del
2006, con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità dei previgenti artt. 34 d. lgs. n. 80/1998 e 53 D.P.R. n. pagina 4 di 9 327/2001, nella parte in cui, “devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati, non escludono i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere”.
La Consulta ha così riconosciuto la conformità della devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle sole controversie relative a comportamenti di impossessamento del bene altrui collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, risultando, per converso, incostituzionale quella afferente a giudizi aventi ad oggetto comportamenti posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto.
In mancanza di una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ed in generale di ogni altra autorizzazione della competente autorità amministrativa , l'utilizzazione da parte di di un suolo di proprietà CP_1 privata al fine di impiantarvi una linea elettrica presenta i connotati di una attività meramente materiale ed abusiva a fronte del quale il soggetto leso può ottenere dal giudice ordinario la propria tutela, non solo sottoforma risarcitoria, ma anche di integrazione in forma specifica. Questi rilievi consentono di riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda con cui il privato, lamentando una occupazione sprovvista di titolo, chiede il risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima compressione delle sue facoltà.
La giurisdizione esclusiva del G.A. si radica, dunque, quando la PA agisce esercitando il potere autoritativo o adottando negozi in sostituzione di poteri autoritativi ma non quando ci si trovi in presenza di meri comportamenti materiali non assistiti da atti che siano espressione di poteri pubblicistici esercitati correttamente: a radicare, pertanto, la giurisdizione in capo al GA non basta il generico di un interesse pubblico. Nel caso in esame è acquisito, perché non specificamente contestato e perché niente in contrario è stato provato, che la collocazione degli impianti per cui è causa non è sostenuta da un atto amministrativo che abbia imposto il peso sul fondo.
Deve precisarsi, inoltre, che non sussiste nemmeno la competenza della Corte di Appello di Salerno in unico grado atteso che la previsione di cui all'art. 54 DPR 327/2001 recita quanto segue: “ il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità”.
Nel caso di specie non si tratta di espropriazione né ha inteso proporre opposizione alla Parte_1 determinazione della indennità di esproprio decisa dalla PA né risulta che quest'ultima abbia agito per ottenere la determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio.
pagina 5 di 9 Ciò posto va detto che sussiste la legittimazione attiva di atteso che la stessa risulta essere Parte_1 proprietaria delle zone attraversate dall'elettrodotto e utilizzate da e CP_2 CP_1 Controparte_1 per la necessaria manutenzione e ciò anche alla luce delle visure catastali allegate in atti e non specificamente contestate dalle odierne convenute. L'esistenza della linea elettrica è, dunque, fatto pacifico ed incontestato.
Per quanto riguarda la legittimazione passiva, invece, è necessario precisare quanto segue. in CP_2 qualità di è responsabile della trasmissione, della gestione e del Controparte_4 dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete italiana ad alta e altissima tensione e ciò almeno a far data almeno dal 01.04.2009 ovvero da quando è divenuta proprietaria degli elettrodotti a Controparte_5
Cont 60 KV Salerno Nord – S. Valentino/Cava e Cava e Salerno Nord – Nocera/Cava e Cava FRI di cui fa parte anche l'elettrodotto per cui è causa.
invece, ha le seguenti caratteristiche e svolge le seguenti attività: è proprietaria Controparte_1 dei contatori, distribuisce elettricità ai clienti del mercato vincolato e fornisce il servizio di vettoriamento ai clienti del mercato libero, realizza e gestisce reti di distribuzione e i dispositivi di interconnessione.
Ciò posto va detto che sussiste la legittimazione passiva in capo a Controparte_3 per quanto concerne il decremento del valore di mercato (del 10%) del fabbricato di proprietà di Pt_1
e per il pagamento dell'indennizzo per servitù di elettrodotto (decremento derivante dalla
[...] presenza dell'elettrodotto) mentre sussiste la legittimazione di entrambe le convenute per ciò che concerne la servitù di passaggio anche alla luce di quanto affermato dal consulente tecnico d'ufficio ( esse società (“ ed “ ”) hanno necessità di accedere alla rete elettrica solo per sporadiche CP_2 Controparte_1 manutenzioni ed eventuali riparazioni di pubblica utilità , per le quali avrebbero bisogno di percorrere la stradina interpoderale di proprietà attorea (…) la società , nella zona indicata in atto di citazione , gestisce Controparte_1 unicamente una rete di distribuzione a bassa tensione in cavo aereo , il cui tracciato è riportato nello stralcio di mappa
SIGRAF allegato alla produzione della società deducente).
Venendo al merito della vicenda deve preliminarmente premettersi quanto segue.
E' pacifico il principio secondo cui l'apprensione sine titulo di un suolo privato, seguita dalla realizzazione di un impianto di elettrodotto in carenza sia di autorizzazione dell'autorità competente, sia dichiarazione di pubblica utilità, sia di valido asservimento ( in presenza di autorizzazione e dichiarazione di pubblica utilità) e dà luogo ad un illecito permanente da parte dell'ente costruttore o gestore.
A fronte di tale illecito e per il caso che manchino l'autorizzazione e la dichiarazione sopra indicate il privato può chiedere, oltre al risarcimento dei danni, anche la rimozione dell'opera e la restitutio in integrum, posto che l'attività materiale dell'autore e del gestore dell'impianto non è qualificabile come pubblica;
invece per il caso in cui siano intervenute l'autorizzazione e la dichiarazione medesime ma pagina 6 di 9 manchi il provvedimento amministrativo di imposizione di asservimento, al privato spetta solo il risarcimento per equivalente, no anche in forma specifica, stante il divieto di condanna della pa ad un facere, di cui all'art. 4 l. 2248/1865 all. E ( Cass. S.U. 3963/89) .
In proposito la giurisprudenza ha rilevato che “ l'attività di costruzione da parte dell' , di qualsiasi linea CP_1 di trasporto o distribuzione di energia elettrica, a prescindere dalla tensione di esercizio, non è libera ma assoggettata ad apposite autorizzazioni della competente autorità amministrativa ( ex art. 108 del rd 1775/1933; art. 2 DPR
1534/1965 e art. 9 DPR 342/1965) al fine di consentire l'apprezzamento di convenienza e congruenza dell'impianto da realizzare e di concretare , attraverso l'emissione del provvedimento, una implicita dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, che condiziona l'esercizio del diritto di costruzione e di gestione dell'elettrodotto nonché il conferimento, in favore dell'ente, di uno jus adservitutem habendam, in forza del quale, ove manchi il volontario accordo, è consentito il ricorso al giudice per la costituzione della servitù coattiva mediante sentenza oppure quello alla procedura espropriativa per imporre
l'asservimento in via amministrativa” con la conseguenza che “ in mancanza delle autorizzazioni suddette,
l'utilizzazione, da parte dell di suolo di proprietà privata al fine di impiantarvi una linea elettrica presenta i CP_1 connotati di un'attività meramente materiale ed abusiva, a fronte della quale iil soggetto leso può ottenere dal G.O. la propria tutela, non solo in forma risarcitoria, ma anche di integrazione in forma specifica senza che vi osti il disposto dell'art. 4 l. 2248/65 all. E”( Cass. S.U. 5428/93).
L'apprensione sine titulo di un suolo privato per la realizzazione di elettrodotto non determina costituzione della corrispondente servitù, secondo il principio della c.d. occupazione acquisitiva ma configura un illecito a carattere permanente il quale perdura fino a quando non venga rimesso l'impianto, o ne cessi l'esercizio, o non sia regolarmente costituita detta servitù. Tale illecito implica il diritto del proprietario del fondo al risarcimento del danno.
Prima di procedere alla quantificazione dell'indennizzo dovuto all'istante occorre vagliare la domanda riconvenzionale formulata da entrambe le convenute e avente ad oggetto la costituzione per sentenza di una servitù di passaggio sia in favore di che in favore della CP_2 Controparte_1
In ogni caso è pacifico il principio secondo cui l'apprensione sine titulo di un suolo privato, seguita dalla realizzazione di un impianto di elettrodotto in carenza sia di autorizzazione dell'autorità competente, sia di dichiarazione di pubblica utilità, sia di valido asservimento non fa sorgere una servitù secondo lo schema dell'occupazione acquisitiva, non potendo tale figura applicarsi all'acquisto di diritti reali su cosa altrui, ma dà luogo ad un illecito permanente da parte dell'ente costruttore o gestore.
Nel caso di specie, pertanto, le domande riconvenzionali per come formulate dai convenuti, non possono trovare accoglimento.
A questo punto rimane da determinare l'indennità spettante all'istante alla luce delle richieste formulate da parte attrice premettendo che nulla può essere riconosciuto all'istante a titolo di risarcimento del danno patito non avendo quest'ultimo né allegato né provato alcun pregiudizio in merito. pagina 7 di 9 A tal proposito questo Giudice intende far proprie le conclusioni di seguito indicate cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio con metodo rigoroso e con criteri logici:
“---Pertanto , il sottoscritto CT ritiene che si possa tuttavia indennizzare un decremento del “valore di mercato” relativo al solo fabbricato, in quanto è influenzato negativamente dalla vicinanza (a 40,00 mt circa) all'elettrodotto (A.T. 60
KV) ; per tale motivo , infatti , effettivamente si può determinare un minor interesse del mercato immobiliare e , quindi , si può conseguire una minor valutazione dell'immobile , che si stima potrebbe quotarsi al 10% circa del valore del fabbricato;
Dalla visura catastale l'immobile (fg. 13 particella 2115 – ctg. A4 - cl.
2 - di 6 vani) ha una superficie di 151 mq - escluse le aree scoperte (cfr. all. A). In riferimento alle Quotazioni Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate nell'anno 2014
- semestre 2° - nel comune di Cava dei Tirreni - zona “Extraurbana - R1” , il valore di detto fabbricato è di 890 €/mq
(abitazioni di tipo “economico” con stato di conservazione “normale”). Il decremento del valore di mercato (del 10%) vale
€ 13'450,00 (arrotondato) (ossia circa = 890 €/mq x 151 mq x 10% ; L'indennizzo per servitù di elettrodotto è valutabile in € 50,00 circa;
A parere del sottoscritto CT , può ritenersi congruo un contributo/indennizzo , per servitù di passaggio (NON di proprietari di fondi dominanti) , pari al 5% delle spese di manutenzione della stradina interpoderale;
il “contributo/indennizzo , per servitù di passaggio” si stima pari ad € 660,00 (arrotondato) – oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali se dovuti . (ossia circa = 5% x € 13'221). Si precisa che tale contributo/indennizzo , per servitù di passaggio copre un periodo di 15 anni (dal 2000 al 2015)”.
Alla luce di quanto innanzi affermato anche in merito ai rilievi effettuati in punto di legittimazione passiva deve affermarsi che l'indennizzo per il decremento del valore di mercato in uno all'indennizzo per la servitù di eletrodotto devono essere posti a carico di ( cfr. ctu (… ) Il CT precisa che CP_2
(oggi ) è totalmente estranea alla proprietà e/o gestione dell'impianto ad Alta Controparte_1 Controparte_1
Tensione , che è causa delle lamentele di cui alla citazione attorea;
inoltre , chiarisce che i danni lamentati da parte attrice non possono essere posti a carico di , che gestisce la linea elettrica a bassa tensione in cavo aereo e Controparte_1 che alimenta l'utenza dell'attrice).
Nulla invece può essere riconosciuto all'istante a titolo di indennizzo per la servitù di passaggio atteso che la stessa ha acconsentito al transito sulla sua proprietà come asserito anche dal ctu in sede di Controparte_ elaborato peritale ( Risposta al quesito n° 6 - La suddetta linea a bassa tensione di proprietà di “ serve anche la proprietà dell'attrice che ne ha acconsentito contrattualmente il transito sulla sua proprietà ).
Assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la prevalente soccombenza di e si liquidano Controparte_3 nella somma indicata in dispositivo.
Parimenti vanno poste a carico di le spese di CT nella misura Controparte_3 già liquidata in atti
Spese compensate nei confronti di (già denominata ) Controparte_1 Controparte_1
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa ed assorbita, così provvede:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di (già denominata Controparte_1 [...]
), Controparte_1
b) Accoglie nei limiti indicati in parte motiva la domanda proposta da parte attrice e per l'effetto: condanna ( c.f. ) in persona del l.r.p.t. al Controparte_2 P.IVA_2 pagamento in favore di parte attrice delle seguenti somme: - € 13.450,00 per il decremento del valore di mercato dell'immobile; - € 50,00 a titolo di indennizzo per servitù di elettrodotto;
c) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da in quanto non provata;
Parte_1
d) rigetta le domande riconvenzionali e) condanna ( c.f. ) in persona del l.r.p.t. a Controparte_2 P.IVA_2 rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano, in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge con attribuzione al costituito procuratore per dichiarato anticipo;
- pone definitivamente a carico di ( c.f. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del l.r.p.t. le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 20.07.2019
f) compensa le spese nei confronti di (già denominata Controparte_1 Controparte_1
[...]
provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 28.01.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 9 di 9
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 4563/15
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella
Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
. nella causa civile iscritta al numero 4563 del R.G. dell'anno 2015, avente ad oggetto : risarcimento danni per attraversamento fondo privato
TRA
- (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Piero Califano ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Cava Dei Tirreni alla via viale Romano, n. 22, giusta procura in atti;
- attori-
CONTRO
- (c.f. ) in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Antonio D'Adamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla via C.so V.
Emanuele, n. 126, giusta procura in atti;
- convenuta-
- ( c.f. ) in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Andrea Baratta e con lo stesso elettivamente domiciliata in Salerno alla via Lungo Mare Tafuri, n.
15, giusta procura in atti;
- convenuta -
CONCLUSIONI: come in atti pagina 2 di 9 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione regolarmente notificato esponeva: di essere proprietaria di una Parte_1 strada interpoderale in Cava Dei Tirreni alla via Abbro, n. 5, strada non aperta al pubblico, ad uso esclusivo privato e con un solo ingresso;
di aver subito, dal 2000 in poi, ad opera dei dipendenti della e di a piedi e mediante l'utilizzo di automezzi, l'attraversamento della CP_2 Controparte_1 predetta strada per svolgere lavori relativi alle reti elettriche e di elettrodotti nonché per garantire la manutenzione degli stessi in uno ai tralicci di alta tensione;
di aver subito, a causa dei suindicati attraversamenti, la limitazione e svalutazione dei propri beni e di essere stata esposta alle onde elettromagnetiche generate dagli elettrodotti;
di aver richiesto vanamente il risarcimento dei danni patiti alle odierne convenute, danni tutti complessivamente quantificati in € 53.067,38.
Ciò premesso, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che le società convenute hanno abusivamente usufruito della strada privata senza aver corrisposto alcun compenso per il passaggio ed indennizzo da elettrodotto ed i danni da svalutazione dell'immobile per presenza degli elettrodotti;
per l'effetto accogliere la domanda e condannare le convenute in solido tra loro al risarcimento dei danni per tutto il periodo di attraversamento del fondo privato senza autorizzazione costituito dal costo dell servitù di passaggio e delle spese di manutenzione pari ad € 13.221,00, per l'indennità di elettrodotto pari ad € 45,36 e per l'indennità percettiva di € 39.801,02 per un totale complessivo di € 53.067,38. Il tutto salvo le diverse somme che dovessero maturare nel corso del giudizio e quelle stabilite in sede di ctu nonché di tutti i disagi che ha subito ed i Parte_1 danni morali, assistenziali, patrimoniali e non che saranno stabiliti in via equitativa e che si chiede al Giudice di voler liquidare secondo il libero e prudente apprezzamento o di quella somma complessiva comprendente tutti i danni subiti che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo ctu che sin d'ora si chiede di voler nominare”.
In data 21.12.2015 si costituiva in giudizio che proponeva Controparte_3 domanda riconvenzionale e rilevava, in sintesi, quanto segue: - Carenza di giurisdizione dell'adito
Giudice in favore del G.A.; - difetto di legittimazione attiva dell'attrice per non aver dato prova di essere esclusiva proprietaria della strada interpoderale sita in Cava Dei Tirreni alla via Abbro, n. 5; - sussistenza della competenza funzionale in unico grado della Corte di Appello di Salerno;
infondatezza nel merito della domanda;
- in via subordinata e riconvenzionale, costituzione per sentenza della servitù di passaggio sulla strada interpoderale per cui è causa in favore dell'odierna comparente.
Alla luce di quanto sopra rassegnava le seguenti conclusioni: “ in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del G.A. Tar Lazio - ex art. 133 cpa;
in subordine accertare e dichiarare la propria incompetenza funzionale a conoscere della domanda di pagamento dell'indennità di servitù e per diminuzione di valore stante la competenza in unico grado della Corte di Appello di Salerno ai sensi dell'art. 19 l. 865/1971, sostituito dall'art. 54 DPR 327/01 secondo la disciplina introdotta dall'art. 29 d.lgs. 150/2011, rigettare le domande attoree sia pagina 3 di 9 per carenza di legittimazione attiva dell'attrice che per la lorio integrale infondatezza;
in via gradata accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto dichiarare la costituzione per sentenza della servitù di passaggio in favore della
della strada interpoderale per cui è causa;
; condannare l'attrice al pagamento delle spese e compensi di causa”. CP_2
Successivamente, in data 22.12.2015, si costituiva in giudizio la Società che Controparte_1 proponeva domanda riconvenzionale rilevando quanto segue: - Carenza di legittimazione attiva di parte attrice;
carenza di legittimazione passiva di occupandosi ella unicamente del Controparte_1 trasporto e della consegna della corrente elettrica a bassa tensione in cavo aereo;
infondatezza dei paventati rischi derivanti dai campi elettromagnetici anche in assenza di una prova contraria in tal senso;
genericità ed infondatezza delle richieste risarcitorie formulate da parte attrice;
in via riconvenzionale, costituire in favore della comparente, sulla porzione di fondo per cui è causa, una servitù di elettrodotto ex artt. 1056 e ss c.c.
Alla luce di quanto sopra rassegnava le seguenti conclusioni:
“ in via preliminare rilevare la carenza di legittimazione di parte attrice;
nel merito, rigettare ogni richiesta di parte attrice formulata nei confronti di perché infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, costituire Controparte_1 la servitù di elettrodotto in favore della odierna comparente, sulla porzione di fondo indicata in citazione;
vinte le spese”.
La causa veniva istruita mediante documenti e consulenza tecnica d'ufficio.
Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di carenza di giurisdizione formulata da
Il richiamato art. 133 cpa comma 1 lett. O), infatti, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del CP_2
g.a. le controversie “ … le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti…”.
Nel caso di specie è pur vero che si tratta di una controversia risarcitoria ma è altrettanto vero che la stessa non attiene ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti.
E' evidente, infatti, che trattasi, nel caso di specie, di passaggio su strada interpoderale privata da parte delle convenute motivo per cui non viene in rilievo alcun esercizio di poteri autoritativi della PA capace di radicare la giurisdizione, anche esclusiva, del GA.
Più in particolare la suindicata disposizione, come noto, cristallizza a livello normativo gli approdi ermeneutici cui è pervenuta la Corte Costituzionale con le storiche pronunce nn. 204 del 2004 e 191 del
2006, con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità dei previgenti artt. 34 d. lgs. n. 80/1998 e 53 D.P.R. n. pagina 4 di 9 327/2001, nella parte in cui, “devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati, non escludono i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere”.
La Consulta ha così riconosciuto la conformità della devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle sole controversie relative a comportamenti di impossessamento del bene altrui collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, risultando, per converso, incostituzionale quella afferente a giudizi aventi ad oggetto comportamenti posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto.
In mancanza di una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ed in generale di ogni altra autorizzazione della competente autorità amministrativa , l'utilizzazione da parte di di un suolo di proprietà CP_1 privata al fine di impiantarvi una linea elettrica presenta i connotati di una attività meramente materiale ed abusiva a fronte del quale il soggetto leso può ottenere dal giudice ordinario la propria tutela, non solo sottoforma risarcitoria, ma anche di integrazione in forma specifica. Questi rilievi consentono di riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda con cui il privato, lamentando una occupazione sprovvista di titolo, chiede il risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima compressione delle sue facoltà.
La giurisdizione esclusiva del G.A. si radica, dunque, quando la PA agisce esercitando il potere autoritativo o adottando negozi in sostituzione di poteri autoritativi ma non quando ci si trovi in presenza di meri comportamenti materiali non assistiti da atti che siano espressione di poteri pubblicistici esercitati correttamente: a radicare, pertanto, la giurisdizione in capo al GA non basta il generico di un interesse pubblico. Nel caso in esame è acquisito, perché non specificamente contestato e perché niente in contrario è stato provato, che la collocazione degli impianti per cui è causa non è sostenuta da un atto amministrativo che abbia imposto il peso sul fondo.
Deve precisarsi, inoltre, che non sussiste nemmeno la competenza della Corte di Appello di Salerno in unico grado atteso che la previsione di cui all'art. 54 DPR 327/2001 recita quanto segue: “ il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità”.
Nel caso di specie non si tratta di espropriazione né ha inteso proporre opposizione alla Parte_1 determinazione della indennità di esproprio decisa dalla PA né risulta che quest'ultima abbia agito per ottenere la determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio.
pagina 5 di 9 Ciò posto va detto che sussiste la legittimazione attiva di atteso che la stessa risulta essere Parte_1 proprietaria delle zone attraversate dall'elettrodotto e utilizzate da e CP_2 CP_1 Controparte_1 per la necessaria manutenzione e ciò anche alla luce delle visure catastali allegate in atti e non specificamente contestate dalle odierne convenute. L'esistenza della linea elettrica è, dunque, fatto pacifico ed incontestato.
Per quanto riguarda la legittimazione passiva, invece, è necessario precisare quanto segue. in CP_2 qualità di è responsabile della trasmissione, della gestione e del Controparte_4 dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete italiana ad alta e altissima tensione e ciò almeno a far data almeno dal 01.04.2009 ovvero da quando è divenuta proprietaria degli elettrodotti a Controparte_5
Cont 60 KV Salerno Nord – S. Valentino/Cava e Cava e Salerno Nord – Nocera/Cava e Cava FRI di cui fa parte anche l'elettrodotto per cui è causa.
invece, ha le seguenti caratteristiche e svolge le seguenti attività: è proprietaria Controparte_1 dei contatori, distribuisce elettricità ai clienti del mercato vincolato e fornisce il servizio di vettoriamento ai clienti del mercato libero, realizza e gestisce reti di distribuzione e i dispositivi di interconnessione.
Ciò posto va detto che sussiste la legittimazione passiva in capo a Controparte_3 per quanto concerne il decremento del valore di mercato (del 10%) del fabbricato di proprietà di Pt_1
e per il pagamento dell'indennizzo per servitù di elettrodotto (decremento derivante dalla
[...] presenza dell'elettrodotto) mentre sussiste la legittimazione di entrambe le convenute per ciò che concerne la servitù di passaggio anche alla luce di quanto affermato dal consulente tecnico d'ufficio ( esse società (“ ed “ ”) hanno necessità di accedere alla rete elettrica solo per sporadiche CP_2 Controparte_1 manutenzioni ed eventuali riparazioni di pubblica utilità , per le quali avrebbero bisogno di percorrere la stradina interpoderale di proprietà attorea (…) la società , nella zona indicata in atto di citazione , gestisce Controparte_1 unicamente una rete di distribuzione a bassa tensione in cavo aereo , il cui tracciato è riportato nello stralcio di mappa
SIGRAF allegato alla produzione della società deducente).
Venendo al merito della vicenda deve preliminarmente premettersi quanto segue.
E' pacifico il principio secondo cui l'apprensione sine titulo di un suolo privato, seguita dalla realizzazione di un impianto di elettrodotto in carenza sia di autorizzazione dell'autorità competente, sia dichiarazione di pubblica utilità, sia di valido asservimento ( in presenza di autorizzazione e dichiarazione di pubblica utilità) e dà luogo ad un illecito permanente da parte dell'ente costruttore o gestore.
A fronte di tale illecito e per il caso che manchino l'autorizzazione e la dichiarazione sopra indicate il privato può chiedere, oltre al risarcimento dei danni, anche la rimozione dell'opera e la restitutio in integrum, posto che l'attività materiale dell'autore e del gestore dell'impianto non è qualificabile come pubblica;
invece per il caso in cui siano intervenute l'autorizzazione e la dichiarazione medesime ma pagina 6 di 9 manchi il provvedimento amministrativo di imposizione di asservimento, al privato spetta solo il risarcimento per equivalente, no anche in forma specifica, stante il divieto di condanna della pa ad un facere, di cui all'art. 4 l. 2248/1865 all. E ( Cass. S.U. 3963/89) .
In proposito la giurisprudenza ha rilevato che “ l'attività di costruzione da parte dell' , di qualsiasi linea CP_1 di trasporto o distribuzione di energia elettrica, a prescindere dalla tensione di esercizio, non è libera ma assoggettata ad apposite autorizzazioni della competente autorità amministrativa ( ex art. 108 del rd 1775/1933; art. 2 DPR
1534/1965 e art. 9 DPR 342/1965) al fine di consentire l'apprezzamento di convenienza e congruenza dell'impianto da realizzare e di concretare , attraverso l'emissione del provvedimento, una implicita dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, che condiziona l'esercizio del diritto di costruzione e di gestione dell'elettrodotto nonché il conferimento, in favore dell'ente, di uno jus adservitutem habendam, in forza del quale, ove manchi il volontario accordo, è consentito il ricorso al giudice per la costituzione della servitù coattiva mediante sentenza oppure quello alla procedura espropriativa per imporre
l'asservimento in via amministrativa” con la conseguenza che “ in mancanza delle autorizzazioni suddette,
l'utilizzazione, da parte dell di suolo di proprietà privata al fine di impiantarvi una linea elettrica presenta i CP_1 connotati di un'attività meramente materiale ed abusiva, a fronte della quale iil soggetto leso può ottenere dal G.O. la propria tutela, non solo in forma risarcitoria, ma anche di integrazione in forma specifica senza che vi osti il disposto dell'art. 4 l. 2248/65 all. E”( Cass. S.U. 5428/93).
L'apprensione sine titulo di un suolo privato per la realizzazione di elettrodotto non determina costituzione della corrispondente servitù, secondo il principio della c.d. occupazione acquisitiva ma configura un illecito a carattere permanente il quale perdura fino a quando non venga rimesso l'impianto, o ne cessi l'esercizio, o non sia regolarmente costituita detta servitù. Tale illecito implica il diritto del proprietario del fondo al risarcimento del danno.
Prima di procedere alla quantificazione dell'indennizzo dovuto all'istante occorre vagliare la domanda riconvenzionale formulata da entrambe le convenute e avente ad oggetto la costituzione per sentenza di una servitù di passaggio sia in favore di che in favore della CP_2 Controparte_1
In ogni caso è pacifico il principio secondo cui l'apprensione sine titulo di un suolo privato, seguita dalla realizzazione di un impianto di elettrodotto in carenza sia di autorizzazione dell'autorità competente, sia di dichiarazione di pubblica utilità, sia di valido asservimento non fa sorgere una servitù secondo lo schema dell'occupazione acquisitiva, non potendo tale figura applicarsi all'acquisto di diritti reali su cosa altrui, ma dà luogo ad un illecito permanente da parte dell'ente costruttore o gestore.
Nel caso di specie, pertanto, le domande riconvenzionali per come formulate dai convenuti, non possono trovare accoglimento.
A questo punto rimane da determinare l'indennità spettante all'istante alla luce delle richieste formulate da parte attrice premettendo che nulla può essere riconosciuto all'istante a titolo di risarcimento del danno patito non avendo quest'ultimo né allegato né provato alcun pregiudizio in merito. pagina 7 di 9 A tal proposito questo Giudice intende far proprie le conclusioni di seguito indicate cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio con metodo rigoroso e con criteri logici:
“---Pertanto , il sottoscritto CT ritiene che si possa tuttavia indennizzare un decremento del “valore di mercato” relativo al solo fabbricato, in quanto è influenzato negativamente dalla vicinanza (a 40,00 mt circa) all'elettrodotto (A.T. 60
KV) ; per tale motivo , infatti , effettivamente si può determinare un minor interesse del mercato immobiliare e , quindi , si può conseguire una minor valutazione dell'immobile , che si stima potrebbe quotarsi al 10% circa del valore del fabbricato;
Dalla visura catastale l'immobile (fg. 13 particella 2115 – ctg. A4 - cl.
2 - di 6 vani) ha una superficie di 151 mq - escluse le aree scoperte (cfr. all. A). In riferimento alle Quotazioni Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate nell'anno 2014
- semestre 2° - nel comune di Cava dei Tirreni - zona “Extraurbana - R1” , il valore di detto fabbricato è di 890 €/mq
(abitazioni di tipo “economico” con stato di conservazione “normale”). Il decremento del valore di mercato (del 10%) vale
€ 13'450,00 (arrotondato) (ossia circa = 890 €/mq x 151 mq x 10% ; L'indennizzo per servitù di elettrodotto è valutabile in € 50,00 circa;
A parere del sottoscritto CT , può ritenersi congruo un contributo/indennizzo , per servitù di passaggio (NON di proprietari di fondi dominanti) , pari al 5% delle spese di manutenzione della stradina interpoderale;
il “contributo/indennizzo , per servitù di passaggio” si stima pari ad € 660,00 (arrotondato) – oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali se dovuti . (ossia circa = 5% x € 13'221). Si precisa che tale contributo/indennizzo , per servitù di passaggio copre un periodo di 15 anni (dal 2000 al 2015)”.
Alla luce di quanto innanzi affermato anche in merito ai rilievi effettuati in punto di legittimazione passiva deve affermarsi che l'indennizzo per il decremento del valore di mercato in uno all'indennizzo per la servitù di eletrodotto devono essere posti a carico di ( cfr. ctu (… ) Il CT precisa che CP_2
(oggi ) è totalmente estranea alla proprietà e/o gestione dell'impianto ad Alta Controparte_1 Controparte_1
Tensione , che è causa delle lamentele di cui alla citazione attorea;
inoltre , chiarisce che i danni lamentati da parte attrice non possono essere posti a carico di , che gestisce la linea elettrica a bassa tensione in cavo aereo e Controparte_1 che alimenta l'utenza dell'attrice).
Nulla invece può essere riconosciuto all'istante a titolo di indennizzo per la servitù di passaggio atteso che la stessa ha acconsentito al transito sulla sua proprietà come asserito anche dal ctu in sede di Controparte_ elaborato peritale ( Risposta al quesito n° 6 - La suddetta linea a bassa tensione di proprietà di “ serve anche la proprietà dell'attrice che ne ha acconsentito contrattualmente il transito sulla sua proprietà ).
Assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la prevalente soccombenza di e si liquidano Controparte_3 nella somma indicata in dispositivo.
Parimenti vanno poste a carico di le spese di CT nella misura Controparte_3 già liquidata in atti
Spese compensate nei confronti di (già denominata ) Controparte_1 Controparte_1
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa ed assorbita, così provvede:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di (già denominata Controparte_1 [...]
), Controparte_1
b) Accoglie nei limiti indicati in parte motiva la domanda proposta da parte attrice e per l'effetto: condanna ( c.f. ) in persona del l.r.p.t. al Controparte_2 P.IVA_2 pagamento in favore di parte attrice delle seguenti somme: - € 13.450,00 per il decremento del valore di mercato dell'immobile; - € 50,00 a titolo di indennizzo per servitù di elettrodotto;
c) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da in quanto non provata;
Parte_1
d) rigetta le domande riconvenzionali e) condanna ( c.f. ) in persona del l.r.p.t. a Controparte_2 P.IVA_2 rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano, in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge con attribuzione al costituito procuratore per dichiarato anticipo;
- pone definitivamente a carico di ( c.f. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del l.r.p.t. le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 20.07.2019
f) compensa le spese nei confronti di (già denominata Controparte_1 Controparte_1
[...]
provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 28.01.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Gisella Ciniglio
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