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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2510/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2510/2019 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATTA GIUSEPPE, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATTA Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAI Controparte_2 C.F._3
CARLO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAI CARLO, CP_3 C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARIA MARIO Controparte_4 C.F._5
NICOLINO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
(C.F. ), Controparte_5 C.F._6
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“I) contrariis reiectis;
pagina 1 di 15 II) ordinare e disporre lo scioglimento della comunione ereditaria tra i germani in ordine Pt_1 all'unità immobiliare distinta al Catasto Urbano di Alghero (SS) al foglio 71, mapp. 4665, sub. 2, graffato sub. 17 (già mapp. 1731, sub. 2, graff. mapp. 1732), Categoria A/2, classe 2°, consistenza catastale 7,5 vani, rendita €.1.123,29, sito in via Kennedy n.89 (già via Regina Elena n.39), con annesso cortile di pertinenza;
III) acclarata la non comoda divisibilità dello stesso, come da CTU espletata in corso di causa, dichiarare la stessa e per l'effetto ordinare la vendita all'incanto, con ripartizione e attribuzione del netto della somma ricavata in proporzione delle quote ereditarie spettanti per legge (pari a 1/6 ciascuno), mandando al Conservatore dei registri immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di
Sassari per la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero da ogni responsabilità;
IV) dichiarare tenuta e condannare la Sig.ra alla corresponsione dei frutti civili in Controparte_4
favore delle attrici da liquidarsi, per i titoli in narrativa, nella misura stabilita dal CTU dalla data di maturazione fino al rilascio, con decurtazione dei relativi importi dalla quota della Sig.ra CP_4
e deduzione a favore di quelle spettanti alle attrici;
[...]
V) spese di divisione a carico della massa;
VI) vinte le spese di lite”
Per parte convenuta e come da foglio di p.c.: Controparte_2 CP_3
“1) ogni contraria istanza ed eccezione respinta;
2) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni appartenuti ad e Controparte_6
e, tenuto conto delle conclusioni cui è pervenuto il CTU e stante la non comoda CP_7 divisibilità del cespite, ordinare la vendita all'incanto dell'unità immobiliare sita in via Kennedy 89 distinta al N.C.E.U. di Alghero al Foglio 77, Mapp. 4665, Sub 2, Graff. Sub 17, Cat. A/2, Cl. 2, con annesso cortile di pertinenza distinto al N.C.E.U. di Alghero al Foglio 71, mapp. 1732, provvedendo alla nomina di un professionista al quale conferire l'incarico per le operazioni di vendita e disponendo quanto necessario per l'esperimento della relativa asta;
3) emettere tutti i provvedimenti consequenziali alle statuizioni che verranno adottate e, all'esito, disporre la ripartizione del ricavato tra i condividenti, con spese della divisione a carico della massa in proporzione alle rispettive quote;
4) con il favore delle spese e dei compensi, oltre accessori di legge, da porre a carico di CP_8
”
[...]
Per parte convenuta come da verbale dell'udienza di p.c. Controparte_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 15 e citavano in giudizio Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 Controparte_5
e al fine di ottenere lo scioglimento della comunione in relazione al CP_3 Controparte_4
bene immobile sito nel Comune di Alghero, via Kennedy 89 (già via Regina Elena), distinto al Catasto urbano al Foglio 71 map. 4665 sub. 2, graffato sub 17 (già map. 1731 sub.2, graff. 1732), con CP_9
annesso cortile di pertinenza. Le attrici rappresentavano che l'immobile è in comproprietà tra tutte le parti in causa, fratelli tra loro, per la quota di 1/6 ciascuno.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- che l'immobile era pervenuto ai fratelli per successione ereditaria dei genitori Pt_1 Controparte_6
(deceduta in data 5/3/2001) e (deceduto in data 13/3/2010); CP_7
- che la sorella era stata nel possesso esclusivo dell'appartamento senza Controparte_4
corrispondere alcuna indennità agli altri comproprietari;
- che le parti non sono riusciti a giungere alla divisione amichevole del bene.
Chiedeva altresì la condanna di alla corresponsione dei frutti civili per il godimento Controparte_4 esclusivo del bene sino al suo effettivo rilascio nonché la vendita all'incanto del bene oggetto di divisione.
Si costituiva tempestivamente in data 13/2/2020 il quale aderiva alle domande Controparte_2 attoree di divisione giudiziale e di successiva vendita all'incanto del bene.
Si costituiva in data 4/11/2020 (tardivamente ai sensi dell'art. 166 c.p.c.) la quale, Controparte_4
riferito di aver occupato la casa di Alghero, via Kennedy 89, per accudire il padre dal 2003 sino al
13/10/2010 nonché di non aver occupato l'abitazione in via esclusiva, rappresentato di aver sostenuto le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, tutto ciò dedotto, aderiva alla domanda di scioglimento della comunione e di successiva vendita del bene, chiedeva la condanna al pagamento delle somme dovute per i servizi di cura espletati a favore del padre dal 2003 al 2010 nonché il rigetto della domanda attorea sui frutti.
Non si costituivano i convenuti e pur regolarmente citati, per i quali CP_3 Controparte_5
veniva dichiarata la contumacia.
In corso di giudizio, in data 6/2/2023, si costituiva in giudizio, così determinando la CP_3
revoca della sua contumacia.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante
CTU di stima.
Con sentenza parziale n. 764/2023 del 19.7.2023 veniva dichiarato lo scioglimento della comunione relativamente al bene immobile sito in Alghero, via Kennedy 89 (già via Regina Elena), distinto al pagina 3 di 15 Catasto urbano al Foglio 71 map. 4665 sub. 2, graffato sub 17 (già map. 1731 sub.2, graff. 732), CP_9
con annesso cortile di pertinenza, secondo le seguenti quote: 1/6 1/6 Controparte_1 Parte_1
1/6 1/6 1/6 e 1/6
[...] Controparte_2 Controparte_5 CP_3 Controparte_4
Veniva altresì dichiarata l'indivisibilità del bene immobile e, per l'effetto, in assenza di istanze di assegnazione, veniva disposta la vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c. con nomina del Delegato avv.
. Per_1
A seguito di un esperimento di vendita, il bene veniva aggiudicato in data 22.11.2023 a
[...]
, alla quale veniva trasferito con decreto di trasferimento del 12.4.2024. CP_10
Conclusa la fase liquidatoria, il Delegato predisponeva il piano di riparto con riguardo al ricavato della vendita e alle spese vive della procedura di vendita.
All'udienza del 25.9.2024, veniva autorizzato il pagamento delle spese vive relative alla procedura, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
All'esito della procedura di vendita e di aggiudicazione del bene, deve essere distribuito il ricavato della vendita. Deve altresì essere esaminata la domanda relativa ai frutti civili formulata da parte attrice nonché deve essere esaminata la domanda riconvenzionale di parte convenuta Controparte_4
Con riguardo alla procedura di vendita giudiziale del bene, occorre richiamare il piano di distribuzione depositato in data 24.9.2024 dal Delegato avv. , ove si legge e qui si conferma: Per_1
“dalla vendita del lotto unico è stata ricavata la seguente somma:
€ 159.000,00; le spese di registrazione del Decreto di trasferimento del lotto unico, corrisposte dalla aggiudicataria, sono state le seguenti:
€ 2.695,00; le spese relative alle visure aggiornate ed alle marche da bollo per il lotto unico, corrisposte dalla aggiudicataria, sono state le seguenti:
€ 145,00.
* * * * *
La somma di € 1.500,00 disposta dal OR Giudice nella Ordinanza di delega a titolo di fondo spese per la procedura è stata versata mediante bonifici sul conto corrente intestato alla procedura secondo le seguenti modalità:
€ 300,00 dalla ORa in data 4/09/2023; Controparte_1
pagina 4 di 15 € 300,00 dalla ORa in data 4/09/2023; Parte_1
€ 300,00 dalla ORa in data 8/11/2023; Controparte_4
€ 600,00 dal OR in data 13/11/2023, (di cui € 300,00 da parte del OR Controparte_2 ed € 300,00 da parte del OR . Controparte_2 CP_3
La somma di € 700,00 oltre accessori di legge (per un importo complessivo di € 811,12) disposta dal
OR Giudice nella Ordinanza di delega a titolo di acconto sugli onorari del sottoscritto
Professionista Delegato è stata versata secondo le seguenti modalità:
€ 162,24 dalla ORa (erroneamente mediante bonifico sul conto corrente Controparte_1
intestato alla procedura) in data 4/09/2023;
€ 162,24 dalla ORa in data 4/09/2023; Parte_1
€ 324,48 dal OR in data 27/09/2023, (di cui € 162,24 da parte del OR Controparte_2 ed € 162,24 da parte del OR;
Controparte_2 CP_3
€ 162,24 dalla ORa in data 12/10/2023. Controparte_4
La somma di € 976,00 disposta dal OR Giudice a titolo di acconto sugli onorari dell'Istituto
Vendite Giudiziarie è stata versata secondo le seguenti modalità:
€ 488,00 dalla ORa in data 23/10/2023; Parte_1
€ 488,00 dalla ORa in data 26/10/2023. CP_1 CP_1
La somma di € 2.219,94 oltre accessori di legge e spese, per un importo complessivo di € 2.907,67, liquidata dal Giudice, Dott.ssa Elisabetta Carta, con provvedimento in data 12/07/2022, a titolo di onorari e spese in favore del C.T.U., il Geometra è stata versata secondo le Controparte_11
seguenti modalità:
€ 726,91 dal OR in data 19/01/2023, (di cui € 363,455 da parte del OR Controparte_2 ed € 363,455 da parte del OR;
Controparte_2 CP_3
€ 726,91 dalla ORa (di cui € 200,00 consegnati durante il sopralluogo ed € Controparte_4
526,91 - tramite il legale della stessa Avv. Mario Caria- con bonifico in data 6/02/2023);
La somma di € 294,00 per la trascrizione della accettazione tacita di eredità della ORa CP_6
è stata versata secondo le seguenti modalità:
[...]
€ 147,00 dalla ORa in data 15/06/2023; Controparte_1
€ 147,00 dalla ORa in data 15/06/2023. Parte_1
* * * * *
Le spese sostenute dal sottoscritto Professionista Delegato per gli adempimenti pubblicitari relativi ad
1 esperimento di vendita, ed attinte dal conto corrente intestato alla procedura, sono state le seguenti:
pagina 5 di 15 € 454,75, (di cui € 256,20 per la fattura di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., € 97,60 per la fattura di
Astalegale.net S.p.A., € 100,95 per il contributo per l'inserzione sul Portale delle Vendite Pubbliche).
* * * * *
Le spese di tenuta del conto corrente bancario e relative alle commissioni sui bonifici effettuati sono state le seguenti:
€ 49,50; gli interessi avere sul conto corrente bancario sono stati i seguenti:
€ 6,52;
Sul conto corrente intestato alla procedura divisionale, (IBAN [...]), vi è un saldo attivo, al netto delle spese di registrazione del Decreto di Trasferimento, di € 160.147,27.
* * * * *
I compensi del Professionista Delegato ai sensi del D.M. 227/15 (incluse spese generali e C.P.A. nonché le spese relative a visure e marche da bollo e le spese relative alla imposta di registro della
Sentenza non definitiva del Tribunale di Sassari n. 764/2023 emessa nella presente procedura in data
19/07/2023, e detratto l'acconto ricevuto dalle parti) sono pari ad € 5.561,03, (come da nota spese liquidata con provvedimento in data 23/09/2024);
I compensi quantificati dall'Istituto Vendite Giudiziarie alla data del 9/07/2024, detratto l'acconto di €
976,00 versato dalle parti attrici, sono pari ad € 2.045,91, (come da rendiconto depositato in data
23/09/2024 e non ancora liquidato); gli onorari residui del Consulente Tecnico d'Ufficio, il Geometra (dell'importo Controparte_11 complessivo liquidato di € 2.907,67, da cui sono stati detratti gli acconti ricevuti dell'importo complessivo di € 1.453,82), è pari ad € 1.453,85.
* * * * *
RIEPILOGO SPESE ANTICIPATE DALLE PARTI:
Le spese anticipate dalla ORa sono pari a complessivi € 1.097,24, (di cui Controparte_1
€ 300,00 per la quota di sua spettanza del fondo spese della procedura, € 162,24 per la quota di sua spettanza dell'acconto sugli onorari del Professionista Delegato, € 488,00 quale quota pari ad 1/2 dell'acconto sul compenso dell'I.V.G., ed € 147,00 per la quota pari ad 1/2 delle spese sostenute per la trascrizione della accettazione tacita della eredità della ORa ); Controparte_6
Le spese anticipate dalla ORa sono pari a complessivi € 1.097,24, (di cui € Parte_1
300,00 per la quota di sua spettanza del fondo spese della procedura, € 162,24 per la quota di sua spettanza dell'acconto sugli onorari del Professionista Delegato, € 488,00 quale quota pari ad 1/2
pagina 6 di 15 dell'acconto sul compenso dell'I.V.G., ed € 147,00 per la quota pari ad 1/2 delle spese sostenute per la trascrizione della accettazione tacita della eredità della ORa ); Controparte_6
Le spese anticipate dalla ORa sono pari a complessivi € 1.189,15, (di cui € Controparte_4
300,00 per la quota di sua spettanza del fondo spese della procedura, € 162,24 per la quota di sua spettanza dell'acconto sugli onorari del Professionista Delegato, ed € 726,91 per la quota di sua spettanza degli onorari del C.T.U.);
Le spese anticipate dal OR sono pari a complessivi € 825,695, (di cui € Controparte_2
300,00 per la quota di sua spettanza del fondo spese della procedura, € 162,24 per la quota di sua spettanza dell'acconto sugli onorari del Professionista Delegato, ed € 363,455 per la quota di sua spettanza degli onorari del C.T.U.);
Le spese anticipate dal OR sono pari a complessivi € 825,695, (di cui € 300,00 per CP_3 la quota di sua spettanza del fondo spese della procedura, € 162,24 per la quota di sua spettanza dell'acconto sugli onorari del Professionista Delegato, ed € 363,455 per la quota di sua spettanza degli onorari del C.T.U.);
Il OR contumace, non ha sostenuto alcuna spesa per la presente procedura. Controparte_5
* * * * *
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Professionista Delegato,
- esaminati gli atti della procedura esecutiva,
- preso atto dei crediti vantati dalle parti in causa, nonché delle anticipazioni effettuate dai
ORi Controparte_1 Parte_1 Controparte_4 Controparte_2
e CP_3
- preso atto del fatto che il OR Giudice provvederà alla redazione di un progetto di divisione definitivo, dopo aver statuito sulle questioni controverse relative alla divisione, sottopone alle parti il seguente
PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
IN PRIVILEGIO EX ART. 2770 c.c.:
- al Professionista Delegato Avv. Monica Francesca Nieddu: € 5.561,03;
- al Custode I.V.G.: € 2.045,91;
- al C.T.U., Geom. € 1.453,85. Controparte_11
Totale spese in privilegio ex art. 2770 c.c.: € 9.060,79.
* * * * * pagina 7 di 15 Residua la somma di € 151.086,48”
Le spese di procedura sono imputabili a ciascun condividente per € 1.510,14 ciascuno (= € 9.060,79 diviso 6).
La somma residua da dividere, già detratte le spese come indicato nel progetto del Delegato, è pari a €
151.086,48, che deve essere diviso secondo le quote già accertate, ossia 1/6 ciascuno.
Ciascun condividente ha pertanto diritto a ricevere l'importo di € 25.181,08 pari a 1/6 del ricavato.
Il tutto detratte eventuali spese bancarie per competenze, bolli, commissioni sui bonifici da effettuare ed estinzione del conto corrente intestato alla procedura, quantificabili solo in sede di esecuzione dei pagamenti e, comunque, da ripartire in via proporzionale pro quota.
La domanda riconvenzionale di Controparte_4
La domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta (cfr. “porsi a carico dei Controparte_4
cinque germani odierni condividenti ed a favore di , il pagamento delle somme Controparte_4 dovute, in forza del lavoro di badante del proprio genitore come dalla stessa effettuato, con l'accordo di tutti, dal 2003 al 2010, somma che dovrà essere decurtata dal totale dei 5/6 spettanti ai predetti germani, previa perizia occorrenda”) è inammissibile in quanto tardiva (cfr. comparsa di costituzione tardiva ex art. 166 c.p.c.), sicché nessuna pretesa creditoria asseritamente vantata da Controparte_4
può essere esaminata e accertata in questa sede.
La domanda di e di nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
Le attrici e chiedevano il pagamento dei frutti civili dell'immobile Controparte_1 Parte_1
occupato in via esclusiva dalla comproprietaria Controparte_4
Secondo la prospettazione attorea, la convenuta aveva utilizzato l'appartamento in via esclusiva, escludendo il godimento degli altri condividenti, sin dalla data di decesso del padre, avvenuta in data
13.3.2010. contestava tale circostanza, affermando di aver accudito il padre, personalmente e Controparte_4
senza alcun aiuto, sin dal 2003 nonché affermando che l'immobile era sempre stato nella disponibilità di tutti i coeredi.
Ebbene, la fattispecie in esame deve essere inquadrata nell'ambito dell'occupazione del comproprietario in violazione delle regole sull'uso comune di cui all'art. 1102 c.c.: in caso di alterazione della destinazione o di impedimento del pari uso della res da parte di un comproprietario, ciascuno dei partecipanti alla comunione può esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima ed esercitare l'azione di risarcimento del danno derivante dalla perdita materiale nell'uso della res. Si tratta, in questo caso, di un vero e proprio danno risarcibile – e non di pagina 8 di 15 “indennità” – in quanto la condotta illecita del comproprietario ha in concreto compromesso l'uso del bene da parte degli altri.
Sul punto, deve richiamarsi l'orientamento secondo cui “in materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti” (C. Cass. n. 10264/2023, conf. C. Cass. n. 1738/2022).
La domanda delle attrici è fondata nei termini che seguono.
È documentato in atti che la liberazione del bene da parte di a favore Controparte_4 dell'aggiudicatario è avvenuta in data 7.10.2024; la proprietà del bene è stata trasferita in data
12.4.2024 (cfr. decreto di trasferimento).
La pretesa risarcitoria per l'occupazione illecita di è pertanto ammissibile sino ad Controparte_4
aprile 2024: invero, a seguito del trasferimento della proprietà, le due attrici non vantavano più alcun diritto di godimento sul bene, sicché ogni eventuale pretesa nei confronti dell'occupante sarà esperibile esclusivamente dal titolare della proprietà, ossia dall'aggiudicatario.
Non è contestato che aveva occupato il bene oggetto di comunione. Controparte_4
L'eccezione della convenuta in ordine alla facoltà di utilizzo del bene anche da parte degli altri partecipanti alla comunione è rimasta generica e priva di riscontro probatorio, tant'è che CP_4 si limitava ad eccepire che il bene “è sempre stato nella disponibilità di tutti i coeredi”, senza
[...]
precisare le modalità e/o gli accordi di tale asserito uso comune.
Anzi, dall'accordo sottoscritto tra le tre parti in data 15.10.2020 (doc. 4 di parte convenuta) deve ritenersi provata ex art. 2735, co. 1, c.c. l'occupazione esclusiva ed escludente del bene da parte di a danno delle due attrici: aveva firmato “per adesione e Controparte_4 Controparte_4 accettazione” la rinuncia delle due attrici al versamento delle somme dovute a titolo di frutti civili
“poiché da lei detenuto in maniera esclusiva ed escludente”, sicché deve ritenersi confermato dalla stessa comproprietaria la condotta di occupazione esclusiva in violazione dell'art. 1102 c.c.
Basti, peraltro, evidenziare che tale rinuncia era condizionata alla stipula del contratto definitivo con l'allora offerente la cui condizione sospensiva, come ben emerge dalla ricostruzione Persona_2
processuale odierna, non si è verificata.
pagina 9 di 15 provava documentalmente di aver intimato a il versamento di una Parte_1 Controparte_4 somma “quale indennità pro quota di occupazione” in data 12.11.2012 (doc. 5 di parte attrice); entrambe le attrici provavano altresì di aver intimato alla condividente il rilascio del Controparte_4 bene o la turnazione nel godimento del bene o, in ulteriore subordine, il pagamento di un'indennità, manifestando “la contrarietà alla prosecuzione da parte sua dell'uso e godimento esclusivo sullo stesso” in data 9.5.2017 (doc. 11 di parte attrice).
L'interesse delle attrici a godere del bene è altresì dimostrato dalle numerose richieste, indirizzate agli altri condividenti, volte a mettere a frutto il bene mediante vendita sul mercato, sicché deve dirsi provata sia la volontà delle attrici a usufruire del bene che la richiesta del godimento nei confronti dell'occupante esclusivo, richiesta rimasta inadempiuta dalla coerede occupante.
Il risarcimento del danno decorre dal pregiudizio al diritto di comproprietà, ossia dalla data di richiesta a com-partecipare nell'uso del bene, sia in via indiretta mediante la partecipazione ai frutti civili che mediante la richiesta di rilascio del bene e/o di turnazione nel godimento del bene.
La compromissione del diritto di comproprietà di è iniziata pertanto nel dicembre Parte_1
2012, ossia dalla data di ricezione da parte di dell'intimazione di cui al doc. 5 di Controparte_4
parte attrice.
La compromissione del diritto di comproprietà di è iniziata invece nel giugno Controparte_1
2017, ossia dalla data di ricezione da parte di dell'intimazione di cui al doc. 11 di Controparte_4
parte attrice.
Alla luce del complessivo compendio probatorio, si deve riconoscere la responsabilità di CP_4
per illecita occupazione del bene di Alghero, via Kennedy n. 89 (già via Regina Elena n. 39).
[...]
La quantificazione del danno può fondarsi sulle risultanze della CTU stimativa, non espressamente contestata dalle parti e coerente con la documentazione in atti nonché resa all'esito del sopralluogo sui luoghi.
Il valore locativo dell'immobile veniva così stimato: “l'appartamento in esame possa attestarsi sul valore minimo rilevato, e cioè €. 4,13/mq. utile/mese, da ridurre di un ulteriore 10% a causa della mancanza dell'impianto di riscaldamento, con un valore locativo mensile all'attualità pari ad €.
499,75/mese.
A questo punto, ottenuto il dato di partenza è possibile determinare quanto richiesto nel quesito, utilizzando il dato di partenza più sopra esposto, calcolando il canone a ritroso nel tempo fino alla data indicata nel quesito, e cioè il 12.11.2012, scalando la percentuale ISTAT al 75% di aggiornamento, per cui avremo:
pagina 10 di 15 anno 2022
€. 499,75 x n. 6 mensilità = €. 2.998,50 anno 2021 – base novembre/novembre
€. 499,75 – 3,600% = €. 481,75 x n. 12 mensilità = €. 5.781,00 anno 2020 – base novembre/novembre
€. 481,75 – 0,000% = €. 481,75 x n. 12 mensilità = €. 5.781,00 anno 2019 – base novembre/novembre
€. 481,75 – 0,100% = €. 481,26 x n. 12 mensilità = €. 5.775,12 anno 2018 – base novembre/novembre
€. 481,26 – 1,400% = €. 474,52 x n. 12 mensilità = €. 5.694,24 anno 2017 – base novembre/novembre
€. 474,52 – 0,800% = €. 470,72 x n. 12 mensilità = €. 5.648,64 anno 2016 – base novembre/novembre
€. 470,72 – 0,100% = €. 470,24 x n. 12 mensilità = €. 5.642,88 anno 2015 – base novembre/novembre
€. 470,24 – 0,000% = €. 470,24 x n. 12 mensilità = €. 5.642,88 anno 2014 – base novembre/novembre
€. 470,24 – 0,200% = €. 469,30 x n. 12 mensilità = €. 5.631,60 anno 2013 – base novembre/novembre
€. 469,30 – 0,600% = €. 466,48 x n. 12 mensilità = €. 5.597,76 anno 2012 – base novembre/novembre
€. 466,48 – 2,400% = €. 455,28 x n. 2 mensilità = €. 910,56
Somma valore locativo dal 12.11.2012 all'attualità €. 55.104,18”.
Il valore locativo per il periodo non oggetto di CTU (ossia, da luglio 2022 ad aprile 2024, data del trasferimento immobiliare) deve essere fissato in € 500,00 mensili, in considerazione dei parametri tecnici proposti dal CTU, per un importo complessivo di € 11.000,00 per n. 22 mensilità; per l'anno
2012 deve considerarsi la sola mensilità di dicembre considerato i tempi necessari per la ricezione della raccomandata inviata a novembre.
Dunque, alla luce delle risultanze peritali, il valore locativo unitario dell'immobile deve essere fissato in € 65.648,90 (€ 54.648,90 + € 11.000,00) per il periodo da dicembre 2012 ad aprile 2024.
Il danno subito da è pari a € 10.941,48, ossia 1/6 del valore. Parte_1
pagina 11 di 15 Quanto a alla luce delle risultanze peritali e considerato il minor periodo da Controparte_1
giugno 2017 ad aprile 2024, il valore locativo unitario deve essere fissato in € 40.324,90 (€ 29.324,90 +
€ 11.000,00) e, applicata la quota di 1/6, il danno subito dalla stessa è pari a € 6.720,81.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, è tenuta al pagamento a favore di Controparte_4 Parte_1 della somma di € 10.941,48 e a favore di della somma di € 6.720,81,
[...] Controparte_1
entrambe a titolo di risarcimento del danno da occupazione illecita.
Le attrici chiedevano altresì la compensazione delle somme oggi liquidate a titolo risarcitorio con quelle attribuibili a seguito della vendita, chiedendo la “decurtazione dei relativi importi dalla quota della Sig.ra e deduzione a favore di quelle spettanti alle attrici”. Controparte_4
La domanda è fondata in quanto le somme sono omogenee, liquide ed esigibili.
La somma da attribuire a a titolo di ricavato della vendita deve pertanto essere Controparte_4 decurtata dell'importo di € 17.662,29, pari a quanto portato a credito dalle due attrici.
La ripartizione del ricavato
In conclusione, deve essere di seguito distribuito il ricavato della vendita disposta ex art. 788 c.p.c., anche tenuto conto del progetto di distribuzione depositato dal Delegato avv. in data 24.9.2024. Per_1
Deve essere confermato e dichiarato esecutivo il progetto nel punto in cui si riconoscono e si attribuiscono le seguenti spese in privilegio ex art. 2770 c.c.:
“al Professionista Delegato Avv. Monica Francesca Nieddu: € 5.561,03; al Custode I.V.G.: € 2.045,91; al C.T.U., Geom. € 1.453,85. Controparte_11
Totale spese in privilegio ex art. 2770 c.c.: € 9.060,79”.
Tali spese devono essere imputate a ciascuna parte in parti uguali e, dunque, tenuto conto della quota di
1/6 ciascuno, ciascun condividente deve sostenere la spesa di € 1.510,14 (= € 9.060,79 diviso 6).
Dunque, tenuto conto delle somme anticipate da ciascun condividente, così come in seguito precisato, nonché tenuto conto della decurtazione a danno di e a favore di e di Controparte_4 Parte_1
per le ragioni di cui sopra, deve essere riconosciuto e reso esecutivo il Controparte_1
seguente riparto:
1. si riconosce e si attribuisce a la somma di € 31.488,99, considerata la Controparte_1
somma di € 1.097,24 da lei anticipata per le spese della procedura e dunque detratto l'importo di €
412,90 a titolo di spese, aggiunta a suo favore la somma di € 6.720,81, oltre alla somma di € 25.181,08
a titolo di ricavato della vendita;
pagina 12 di 15 2. si riconosce e si attribuisce a la somma di € 35.709,66, considerata la somma di € Parte_1
1.097,24 da lei anticipata per le spese della procedura e dunque detratto l'importo di € 412,90 a titolo di spese, aggiunta a suo favore la somma di € 10.941,48, oltre alla somma di € 25.181,08 a titolo di ricavato della vendita;
3. si riconosce e si attribuisce a la somma di € 7.197,80, considerata la somma di € Controparte_4
1.189,15 da lei anticipata per le spese della procedura e dunque detratto l'importo di € 320,99 a titolo di spese nonché detratto l'importo di € 17.662,29 a titolo risarcitorio a favore delle altre due condividenti sulla somma di € 25.181,08 a titolo di ricavato della vendita;
4. si riconosce e si attribuisce a la somma di € 24.496,63, considerata la Parte_2
somma di € 825,695 da lui anticipata per le spese della procedura e dunque detratto l'importo di €
684,45 sulla somma di € 25.181,08 a titolo di ricavato della vendita;
5. si riconosce e si attribuisce a la somma di € 24.496,63, considerata la somma di € CP_3
825,695 da lui anticipata per le spese della procedura e dunque detratto l'importo di € 684,45 sulla somma di € 25.181,08 a titolo di ricavato della vendita;
6. si riconosce e si attribuisce a la somma di € 23.670,94, considerato che non ha Controparte_5
versato alcuna somma per le spese della procedura e dunque detratto l'importo di € 1.510,14 sulla somma di € 25.181,08 a titolo di ricavato della vendita.
Tutte le somme devono considerarsi con detrazione percentuale pro quota delle eventuali spese bancarie per competenze, bolli, commissioni sui bonifici da effettuare ed estinzione del conto corrente intestato alla procedura, quantificabili al momento dell'effettivo pagamento da parte del Delegato.
Si autorizza il Delegato alla chiusura del conto della procedura all'esito dei pagamenti in conformità al piano di distribuzione di cui al dispositivo.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, nel rapporto processuale tra le attrici e considerata la soccombenza della convenuta con riguardo alla domanda Controparte_4
riconvenzionale, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione sino a 26.000,00 atteso il valore del danno da occupazione illecita, si liquidano in € 253,00 per rimborso pro quota del CU, in € 5.077,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico di a Controparte_4
favore delle due attrici.
Nei restanti rapporti processuali, tenuto conto del rigetto delle pretese di nei Controparte_4
confronti degli altri condividenti, comunque tenuto conto dell'assenza di istanze di assegnazione e dell'adesione di tutte le parti allo scioglimento della divisione, si ritiene di dover compensare le spese pagina 13 di 15 di lite al 60% e, per il restante 40%, affermata la soccombenza di nei confronti di Controparte_4
e di si liquidano in € 2.030,80 per compenso, oltre IVA, CPA e CP_3 Controparte_2
rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico di a favore degli altri convenuti Controparte_4
costituiti.
Nessuna spesa di lite deve essere rifusa a favore di attesa la sua contumacia. Controparte_5
Le spese di CTU sono già state regolamentate pro quota nella ripartizione del ricavato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_4
2) in accoglimento della domanda formulata da e da accerta Parte_1 Controparte_1
la responsabilità di per i fatti di cui in espositiva nonché accerta e dichiara il danno Controparte_4 subito da pari a € 10.941,48 e il danno subito da pari a € Parte_1 Controparte_1
6.720,81;
CP_ 3) in accoglimento della domanda di compensazione formulata da e da Parte_1
[...]
dispone la decurtazione delle predette somme dall'importo dovuto a favore di CP_1 CP_4
a titolo di ricavato della vendita pro quota;
[...]
4) all'esito della vendita del bene nelle forme di cui all'art. 788 c.p.c., così dispone:
a) riconosce e attribuisce le seguenti spese in privilegio ex art. 2770 c.c.: al Professionista Delegato avv. Monica Francesca Nieddu: € 5.561,03; al Custode I.V.G.: € 2.045,91; al C.T.U., geom. € 1.453,85. Controparte_11 totale spese in privilegio ex art. 2770 c.c.: € 9.060,79;
b) riconosce e attribuisce a la somma di € 31.488,99, considerata la somma Controparte_1
di € 1.097,24 da lei anticipata per le spese della procedura e dunque detratto l'importo di € 412,90 a titolo di spese, aggiunta a suo favore la somma di € 6.720,81 a titolo di risarcimento sub punto 3) del dispositivo, oltre alla somma di € 25.181,08 a titolo di ricavato della vendita;
c) riconosce e attribuisce a la somma di € 35.709,66, considerata la somma di € Parte_1
1.097,24 da lei anticipata per le spese della procedura e dunque detratto l'importo di € 412,90 a titolo di spese, aggiunta a suo favore la somma di € 10.941,48 a titolo di risarcimento sub punto 3) del dispositivo, oltre alla somma di € 25.181,08 a titolo di ricavato della vendita;
pagina 14 di 15 d) riconosce e attribuisce a la somma di € 7.197,80, considerata la somma di € Controparte_4
1.189,15 da lei anticipata per le spese della procedura e dunque detratto l'importo di € 320,99 a titolo di spese nonché detratto l'importo di € 17.662,29 a titolo di debito risarcitorio sub punto 3) del dispositivo a favore delle altre due condividenti, da detrarsi sulla somma di € 25.181,08 a titolo di ricavato della vendita;
e) riconosce e attribuisce a la somma di € 24.496,63, considerata la somma di Parte_2
€ 825,695 da lui anticipata per le spese della procedura e dunque detratto l'importo di € 684,45 a titolo di spese, da detrarsi sulla somma di € 25.181,08 a titolo di ricavato della vendita;
f) riconosce e attribuisce a la somma di € 24.496,63, considerata la somma di € CP_3
825,695 da lui anticipata per le spese della procedura e dunque detratto l'importo di € 684,45 a titolo di spese, da detrarsi sulla somma di € 25.181,08 a titolo di ricavato della vendita;
g) riconosce e attribuisce a la somma di € 23.670,94, considerato che non ha versato Controparte_5 alcuna somma per le spese della procedura e dunque detratto l'importo di € 1.510,14 a titolo di spese, da detrarsi sulla somma di € 25.181,08 a titolo di ricavato della vendita;
h) le somme di cui ai punti da b) a g) devono considerarsi con detrazione percentuale pro quota delle eventuali spese bancarie per competenze, bolli, commissioni sui bonifici da effettuare ed estinzione del conto corrente intestato alla procedura, quantificabili al momento dell'effettivo pagamento da parte del
Delegato;
5) autorizza il Delegato all'esecuzione dei pagamenti come da punto 4) del presente dispositivo e, all'esito, lo autorizza alla chiusura del conto;
6) condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di e di Controparte_4 Parte_1 [...]
pari a € 253,00 per rimborso pro quota del CU, a € 5.077,00 per compenso, oltre Controparte_1
IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
7) condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di e di Controparte_4 CP_3 pari a € 2.030,80 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%. Controparte_2
Sassari, 25.3.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2510/2019 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATTA GIUSEPPE, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATTA Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAI Controparte_2 C.F._3
CARLO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAI CARLO, CP_3 C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARIA MARIO Controparte_4 C.F._5
NICOLINO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
(C.F. ), Controparte_5 C.F._6
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“I) contrariis reiectis;
pagina 1 di 15 II) ordinare e disporre lo scioglimento della comunione ereditaria tra i germani in ordine Pt_1 all'unità immobiliare distinta al Catasto Urbano di Alghero (SS) al foglio 71, mapp. 4665, sub. 2, graffato sub. 17 (già mapp. 1731, sub. 2, graff. mapp. 1732), Categoria A/2, classe 2°, consistenza catastale 7,5 vani, rendita €.1.123,29, sito in via Kennedy n.89 (già via Regina Elena n.39), con annesso cortile di pertinenza;
III) acclarata la non comoda divisibilità dello stesso, come da CTU espletata in corso di causa, dichiarare la stessa e per l'effetto ordinare la vendita all'incanto, con ripartizione e attribuzione del netto della somma ricavata in proporzione delle quote ereditarie spettanti per legge (pari a 1/6 ciascuno), mandando al Conservatore dei registri immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di
Sassari per la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero da ogni responsabilità;
IV) dichiarare tenuta e condannare la Sig.ra alla corresponsione dei frutti civili in Controparte_4
favore delle attrici da liquidarsi, per i titoli in narrativa, nella misura stabilita dal CTU dalla data di maturazione fino al rilascio, con decurtazione dei relativi importi dalla quota della Sig.ra CP_4
e deduzione a favore di quelle spettanti alle attrici;
[...]
V) spese di divisione a carico della massa;
VI) vinte le spese di lite”
Per parte convenuta e come da foglio di p.c.: Controparte_2 CP_3
“1) ogni contraria istanza ed eccezione respinta;
2) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni appartenuti ad e Controparte_6
e, tenuto conto delle conclusioni cui è pervenuto il CTU e stante la non comoda CP_7 divisibilità del cespite, ordinare la vendita all'incanto dell'unità immobiliare sita in via Kennedy 89 distinta al N.C.E.U. di Alghero al Foglio 77, Mapp. 4665, Sub 2, Graff. Sub 17, Cat. A/2, Cl. 2, con annesso cortile di pertinenza distinto al N.C.E.U. di Alghero al Foglio 71, mapp. 1732, provvedendo alla nomina di un professionista al quale conferire l'incarico per le operazioni di vendita e disponendo quanto necessario per l'esperimento della relativa asta;
3) emettere tutti i provvedimenti consequenziali alle statuizioni che verranno adottate e, all'esito, disporre la ripartizione del ricavato tra i condividenti, con spese della divisione a carico della massa in proporzione alle rispettive quote;
4) con il favore delle spese e dei compensi, oltre accessori di legge, da porre a carico di CP_8
”
[...]
Per parte convenuta come da verbale dell'udienza di p.c. Controparte_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 15 e citavano in giudizio Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 Controparte_5
e al fine di ottenere lo scioglimento della comunione in relazione al CP_3 Controparte_4
bene immobile sito nel Comune di Alghero, via Kennedy 89 (già via Regina Elena), distinto al Catasto urbano al Foglio 71 map. 4665 sub. 2, graffato sub 17 (già map. 1731 sub.2, graff. 1732), con CP_9
annesso cortile di pertinenza. Le attrici rappresentavano che l'immobile è in comproprietà tra tutte le parti in causa, fratelli tra loro, per la quota di 1/6 ciascuno.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- che l'immobile era pervenuto ai fratelli per successione ereditaria dei genitori Pt_1 Controparte_6
(deceduta in data 5/3/2001) e (deceduto in data 13/3/2010); CP_7
- che la sorella era stata nel possesso esclusivo dell'appartamento senza Controparte_4
corrispondere alcuna indennità agli altri comproprietari;
- che le parti non sono riusciti a giungere alla divisione amichevole del bene.
Chiedeva altresì la condanna di alla corresponsione dei frutti civili per il godimento Controparte_4 esclusivo del bene sino al suo effettivo rilascio nonché la vendita all'incanto del bene oggetto di divisione.
Si costituiva tempestivamente in data 13/2/2020 il quale aderiva alle domande Controparte_2 attoree di divisione giudiziale e di successiva vendita all'incanto del bene.
Si costituiva in data 4/11/2020 (tardivamente ai sensi dell'art. 166 c.p.c.) la quale, Controparte_4
riferito di aver occupato la casa di Alghero, via Kennedy 89, per accudire il padre dal 2003 sino al
13/10/2010 nonché di non aver occupato l'abitazione in via esclusiva, rappresentato di aver sostenuto le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, tutto ciò dedotto, aderiva alla domanda di scioglimento della comunione e di successiva vendita del bene, chiedeva la condanna al pagamento delle somme dovute per i servizi di cura espletati a favore del padre dal 2003 al 2010 nonché il rigetto della domanda attorea sui frutti.
Non si costituivano i convenuti e pur regolarmente citati, per i quali CP_3 Controparte_5
veniva dichiarata la contumacia.
In corso di giudizio, in data 6/2/2023, si costituiva in giudizio, così determinando la CP_3
revoca della sua contumacia.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante
CTU di stima.
Con sentenza parziale n. 764/2023 del 19.7.2023 veniva dichiarato lo scioglimento della comunione relativamente al bene immobile sito in Alghero, via Kennedy 89 (già via Regina Elena), distinto al pagina 3 di 15 Catasto urbano al Foglio 71 map. 4665 sub. 2, graffato sub 17 (già map. 1731 sub.2, graff. 732), CP_9
con annesso cortile di pertinenza, secondo le seguenti quote: 1/6 1/6 Controparte_1 Parte_1
1/6 1/6 1/6 e 1/6
[...] Controparte_2 Controparte_5 CP_3 Controparte_4
Veniva altresì dichiarata l'indivisibilità del bene immobile e, per l'effetto, in assenza di istanze di assegnazione, veniva disposta la vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c. con nomina del Delegato avv.
. Per_1
A seguito di un esperimento di vendita, il bene veniva aggiudicato in data 22.11.2023 a
[...]
, alla quale veniva trasferito con decreto di trasferimento del 12.4.2024. CP_10
Conclusa la fase liquidatoria, il Delegato predisponeva il piano di riparto con riguardo al ricavato della vendita e alle spese vive della procedura di vendita.
All'udienza del 25.9.2024, veniva autorizzato il pagamento delle spese vive relative alla procedura, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
All'esito della procedura di vendita e di aggiudicazione del bene, deve essere distribuito il ricavato della vendita. Deve altresì essere esaminata la domanda relativa ai frutti civili formulata da parte attrice nonché deve essere esaminata la domanda riconvenzionale di parte convenuta Controparte_4
Con riguardo alla procedura di vendita giudiziale del bene, occorre richiamare il piano di distribuzione depositato in data 24.9.2024 dal Delegato avv. , ove si legge e qui si conferma: Per_1
“dalla vendita del lotto unico è stata ricavata la seguente somma:
€ 159.000,00; le spese di registrazione del Decreto di trasferimento del lotto unico, corrisposte dalla aggiudicataria, sono state le seguenti:
€ 2.695,00; le spese relative alle visure aggiornate ed alle marche da bollo per il lotto unico, corrisposte dalla aggiudicataria, sono state le seguenti:
€ 145,00.
* * * * *
La somma di € 1.500,00 disposta dal OR Giudice nella Ordinanza di delega a titolo di fondo spese per la procedura è stata versata mediante bonifici sul conto corrente intestato alla procedura secondo le seguenti modalità:
€ 300,00 dalla ORa in data 4/09/2023; Controparte_1
pagina 4 di 15 € 300,00 dalla ORa in data 4/09/2023; Parte_1
€ 300,00 dalla ORa in data 8/11/2023; Controparte_4
€ 600,00 dal OR in data 13/11/2023, (di cui € 300,00 da parte del OR Controparte_2 ed € 300,00 da parte del OR . Controparte_2 CP_3
La somma di € 700,00 oltre accessori di legge (per un importo complessivo di € 811,12) disposta dal
OR Giudice nella Ordinanza di delega a titolo di acconto sugli onorari del sottoscritto
Professionista Delegato è stata versata secondo le seguenti modalità:
€ 162,24 dalla ORa (erroneamente mediante bonifico sul conto corrente Controparte_1
intestato alla procedura) in data 4/09/2023;
€ 162,24 dalla ORa in data 4/09/2023; Parte_1
€ 324,48 dal OR in data 27/09/2023, (di cui € 162,24 da parte del OR Controparte_2 ed € 162,24 da parte del OR;
Controparte_2 CP_3
€ 162,24 dalla ORa in data 12/10/2023. Controparte_4
La somma di € 976,00 disposta dal OR Giudice a titolo di acconto sugli onorari dell'Istituto
Vendite Giudiziarie è stata versata secondo le seguenti modalità:
€ 488,00 dalla ORa in data 23/10/2023; Parte_1
€ 488,00 dalla ORa in data 26/10/2023. CP_1 CP_1
La somma di € 2.219,94 oltre accessori di legge e spese, per un importo complessivo di € 2.907,67, liquidata dal Giudice, Dott.ssa Elisabetta Carta, con provvedimento in data 12/07/2022, a titolo di onorari e spese in favore del C.T.U., il Geometra è stata versata secondo le Controparte_11
seguenti modalità:
€ 726,91 dal OR in data 19/01/2023, (di cui € 363,455 da parte del OR Controparte_2 ed € 363,455 da parte del OR;
Controparte_2 CP_3
€ 726,91 dalla ORa (di cui € 200,00 consegnati durante il sopralluogo ed € Controparte_4
526,91 - tramite il legale della stessa Avv. Mario Caria- con bonifico in data 6/02/2023);
La somma di € 294,00 per la trascrizione della accettazione tacita di eredità della ORa CP_6
è stata versata secondo le seguenti modalità:
[...]
€ 147,00 dalla ORa in data 15/06/2023; Controparte_1
€ 147,00 dalla ORa in data 15/06/2023. Parte_1
* * * * *
Le spese sostenute dal sottoscritto Professionista Delegato per gli adempimenti pubblicitari relativi ad
1 esperimento di vendita, ed attinte dal conto corrente intestato alla procedura, sono state le seguenti:
pagina 5 di 15 € 454,75, (di cui € 256,20 per la fattura di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., € 97,60 per la fattura di
Astalegale.net S.p.A., € 100,95 per il contributo per l'inserzione sul Portale delle Vendite Pubbliche).
* * * * *
Le spese di tenuta del conto corrente bancario e relative alle commissioni sui bonifici effettuati sono state le seguenti:
€ 49,50; gli interessi avere sul conto corrente bancario sono stati i seguenti:
€ 6,52;
Sul conto corrente intestato alla procedura divisionale, (IBAN [...]), vi è un saldo attivo, al netto delle spese di registrazione del Decreto di Trasferimento, di € 160.147,27.
* * * * *
I compensi del Professionista Delegato ai sensi del D.M. 227/15 (incluse spese generali e C.P.A. nonché le spese relative a visure e marche da bollo e le spese relative alla imposta di registro della
Sentenza non definitiva del Tribunale di Sassari n. 764/2023 emessa nella presente procedura in data
19/07/2023, e detratto l'acconto ricevuto dalle parti) sono pari ad € 5.561,03, (come da nota spese liquidata con provvedimento in data 23/09/2024);
I compensi quantificati dall'Istituto Vendite Giudiziarie alla data del 9/07/2024, detratto l'acconto di €
976,00 versato dalle parti attrici, sono pari ad € 2.045,91, (come da rendiconto depositato in data
23/09/2024 e non ancora liquidato); gli onorari residui del Consulente Tecnico d'Ufficio, il Geometra (dell'importo Controparte_11 complessivo liquidato di € 2.907,67, da cui sono stati detratti gli acconti ricevuti dell'importo complessivo di € 1.453,82), è pari ad € 1.453,85.
* * * * *
RIEPILOGO SPESE ANTICIPATE DALLE PARTI:
Le spese anticipate dalla ORa sono pari a complessivi € 1.097,24, (di cui Controparte_1
€ 300,00 per la quota di sua spettanza del fondo spese della procedura, € 162,24 per la quota di sua spettanza dell'acconto sugli onorari del Professionista Delegato, € 488,00 quale quota pari ad 1/2 dell'acconto sul compenso dell'I.V.G., ed € 147,00 per la quota pari ad 1/2 delle spese sostenute per la trascrizione della accettazione tacita della eredità della ORa ); Controparte_6
Le spese anticipate dalla ORa sono pari a complessivi € 1.097,24, (di cui € Parte_1
300,00 per la quota di sua spettanza del fondo spese della procedura, € 162,24 per la quota di sua spettanza dell'acconto sugli onorari del Professionista Delegato, € 488,00 quale quota pari ad 1/2
pagina 6 di 15 dell'acconto sul compenso dell'I.V.G., ed € 147,00 per la quota pari ad 1/2 delle spese sostenute per la trascrizione della accettazione tacita della eredità della ORa ); Controparte_6
Le spese anticipate dalla ORa sono pari a complessivi € 1.189,15, (di cui € Controparte_4
300,00 per la quota di sua spettanza del fondo spese della procedura, € 162,24 per la quota di sua spettanza dell'acconto sugli onorari del Professionista Delegato, ed € 726,91 per la quota di sua spettanza degli onorari del C.T.U.);
Le spese anticipate dal OR sono pari a complessivi € 825,695, (di cui € Controparte_2
300,00 per la quota di sua spettanza del fondo spese della procedura, € 162,24 per la quota di sua spettanza dell'acconto sugli onorari del Professionista Delegato, ed € 363,455 per la quota di sua spettanza degli onorari del C.T.U.);
Le spese anticipate dal OR sono pari a complessivi € 825,695, (di cui € 300,00 per CP_3 la quota di sua spettanza del fondo spese della procedura, € 162,24 per la quota di sua spettanza dell'acconto sugli onorari del Professionista Delegato, ed € 363,455 per la quota di sua spettanza degli onorari del C.T.U.);
Il OR contumace, non ha sostenuto alcuna spesa per la presente procedura. Controparte_5
* * * * *
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Professionista Delegato,
- esaminati gli atti della procedura esecutiva,
- preso atto dei crediti vantati dalle parti in causa, nonché delle anticipazioni effettuate dai
ORi Controparte_1 Parte_1 Controparte_4 Controparte_2
e CP_3
- preso atto del fatto che il OR Giudice provvederà alla redazione di un progetto di divisione definitivo, dopo aver statuito sulle questioni controverse relative alla divisione, sottopone alle parti il seguente
PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
IN PRIVILEGIO EX ART. 2770 c.c.:
- al Professionista Delegato Avv. Monica Francesca Nieddu: € 5.561,03;
- al Custode I.V.G.: € 2.045,91;
- al C.T.U., Geom. € 1.453,85. Controparte_11
Totale spese in privilegio ex art. 2770 c.c.: € 9.060,79.
* * * * * pagina 7 di 15 Residua la somma di € 151.086,48”
Le spese di procedura sono imputabili a ciascun condividente per € 1.510,14 ciascuno (= € 9.060,79 diviso 6).
La somma residua da dividere, già detratte le spese come indicato nel progetto del Delegato, è pari a €
151.086,48, che deve essere diviso secondo le quote già accertate, ossia 1/6 ciascuno.
Ciascun condividente ha pertanto diritto a ricevere l'importo di € 25.181,08 pari a 1/6 del ricavato.
Il tutto detratte eventuali spese bancarie per competenze, bolli, commissioni sui bonifici da effettuare ed estinzione del conto corrente intestato alla procedura, quantificabili solo in sede di esecuzione dei pagamenti e, comunque, da ripartire in via proporzionale pro quota.
La domanda riconvenzionale di Controparte_4
La domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta (cfr. “porsi a carico dei Controparte_4
cinque germani odierni condividenti ed a favore di , il pagamento delle somme Controparte_4 dovute, in forza del lavoro di badante del proprio genitore come dalla stessa effettuato, con l'accordo di tutti, dal 2003 al 2010, somma che dovrà essere decurtata dal totale dei 5/6 spettanti ai predetti germani, previa perizia occorrenda”) è inammissibile in quanto tardiva (cfr. comparsa di costituzione tardiva ex art. 166 c.p.c.), sicché nessuna pretesa creditoria asseritamente vantata da Controparte_4
può essere esaminata e accertata in questa sede.
La domanda di e di nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
Le attrici e chiedevano il pagamento dei frutti civili dell'immobile Controparte_1 Parte_1
occupato in via esclusiva dalla comproprietaria Controparte_4
Secondo la prospettazione attorea, la convenuta aveva utilizzato l'appartamento in via esclusiva, escludendo il godimento degli altri condividenti, sin dalla data di decesso del padre, avvenuta in data
13.3.2010. contestava tale circostanza, affermando di aver accudito il padre, personalmente e Controparte_4
senza alcun aiuto, sin dal 2003 nonché affermando che l'immobile era sempre stato nella disponibilità di tutti i coeredi.
Ebbene, la fattispecie in esame deve essere inquadrata nell'ambito dell'occupazione del comproprietario in violazione delle regole sull'uso comune di cui all'art. 1102 c.c.: in caso di alterazione della destinazione o di impedimento del pari uso della res da parte di un comproprietario, ciascuno dei partecipanti alla comunione può esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima ed esercitare l'azione di risarcimento del danno derivante dalla perdita materiale nell'uso della res. Si tratta, in questo caso, di un vero e proprio danno risarcibile – e non di pagina 8 di 15 “indennità” – in quanto la condotta illecita del comproprietario ha in concreto compromesso l'uso del bene da parte degli altri.
Sul punto, deve richiamarsi l'orientamento secondo cui “in materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti” (C. Cass. n. 10264/2023, conf. C. Cass. n. 1738/2022).
La domanda delle attrici è fondata nei termini che seguono.
È documentato in atti che la liberazione del bene da parte di a favore Controparte_4 dell'aggiudicatario è avvenuta in data 7.10.2024; la proprietà del bene è stata trasferita in data
12.4.2024 (cfr. decreto di trasferimento).
La pretesa risarcitoria per l'occupazione illecita di è pertanto ammissibile sino ad Controparte_4
aprile 2024: invero, a seguito del trasferimento della proprietà, le due attrici non vantavano più alcun diritto di godimento sul bene, sicché ogni eventuale pretesa nei confronti dell'occupante sarà esperibile esclusivamente dal titolare della proprietà, ossia dall'aggiudicatario.
Non è contestato che aveva occupato il bene oggetto di comunione. Controparte_4
L'eccezione della convenuta in ordine alla facoltà di utilizzo del bene anche da parte degli altri partecipanti alla comunione è rimasta generica e priva di riscontro probatorio, tant'è che CP_4 si limitava ad eccepire che il bene “è sempre stato nella disponibilità di tutti i coeredi”, senza
[...]
precisare le modalità e/o gli accordi di tale asserito uso comune.
Anzi, dall'accordo sottoscritto tra le tre parti in data 15.10.2020 (doc. 4 di parte convenuta) deve ritenersi provata ex art. 2735, co. 1, c.c. l'occupazione esclusiva ed escludente del bene da parte di a danno delle due attrici: aveva firmato “per adesione e Controparte_4 Controparte_4 accettazione” la rinuncia delle due attrici al versamento delle somme dovute a titolo di frutti civili
“poiché da lei detenuto in maniera esclusiva ed escludente”, sicché deve ritenersi confermato dalla stessa comproprietaria la condotta di occupazione esclusiva in violazione dell'art. 1102 c.c.
Basti, peraltro, evidenziare che tale rinuncia era condizionata alla stipula del contratto definitivo con l'allora offerente la cui condizione sospensiva, come ben emerge dalla ricostruzione Persona_2
processuale odierna, non si è verificata.
pagina 9 di 15 provava documentalmente di aver intimato a il versamento di una Parte_1 Controparte_4 somma “quale indennità pro quota di occupazione” in data 12.11.2012 (doc. 5 di parte attrice); entrambe le attrici provavano altresì di aver intimato alla condividente il rilascio del Controparte_4 bene o la turnazione nel godimento del bene o, in ulteriore subordine, il pagamento di un'indennità, manifestando “la contrarietà alla prosecuzione da parte sua dell'uso e godimento esclusivo sullo stesso” in data 9.5.2017 (doc. 11 di parte attrice).
L'interesse delle attrici a godere del bene è altresì dimostrato dalle numerose richieste, indirizzate agli altri condividenti, volte a mettere a frutto il bene mediante vendita sul mercato, sicché deve dirsi provata sia la volontà delle attrici a usufruire del bene che la richiesta del godimento nei confronti dell'occupante esclusivo, richiesta rimasta inadempiuta dalla coerede occupante.
Il risarcimento del danno decorre dal pregiudizio al diritto di comproprietà, ossia dalla data di richiesta a com-partecipare nell'uso del bene, sia in via indiretta mediante la partecipazione ai frutti civili che mediante la richiesta di rilascio del bene e/o di turnazione nel godimento del bene.
La compromissione del diritto di comproprietà di è iniziata pertanto nel dicembre Parte_1
2012, ossia dalla data di ricezione da parte di dell'intimazione di cui al doc. 5 di Controparte_4
parte attrice.
La compromissione del diritto di comproprietà di è iniziata invece nel giugno Controparte_1
2017, ossia dalla data di ricezione da parte di dell'intimazione di cui al doc. 11 di Controparte_4
parte attrice.
Alla luce del complessivo compendio probatorio, si deve riconoscere la responsabilità di CP_4
per illecita occupazione del bene di Alghero, via Kennedy n. 89 (già via Regina Elena n. 39).
[...]
La quantificazione del danno può fondarsi sulle risultanze della CTU stimativa, non espressamente contestata dalle parti e coerente con la documentazione in atti nonché resa all'esito del sopralluogo sui luoghi.
Il valore locativo dell'immobile veniva così stimato: “l'appartamento in esame possa attestarsi sul valore minimo rilevato, e cioè €. 4,13/mq. utile/mese, da ridurre di un ulteriore 10% a causa della mancanza dell'impianto di riscaldamento, con un valore locativo mensile all'attualità pari ad €.
499,75/mese.
A questo punto, ottenuto il dato di partenza è possibile determinare quanto richiesto nel quesito, utilizzando il dato di partenza più sopra esposto, calcolando il canone a ritroso nel tempo fino alla data indicata nel quesito, e cioè il 12.11.2012, scalando la percentuale ISTAT al 75% di aggiornamento, per cui avremo:
pagina 10 di 15 anno 2022
€. 499,75 x n. 6 mensilità = €. 2.998,50 anno 2021 – base novembre/novembre
€. 499,75 – 3,600% = €. 481,75 x n. 12 mensilità = €. 5.781,00 anno 2020 – base novembre/novembre
€. 481,75 – 0,000% = €. 481,75 x n. 12 mensilità = €. 5.781,00 anno 2019 – base novembre/novembre
€. 481,75 – 0,100% = €. 481,26 x n. 12 mensilità = €. 5.775,12 anno 2018 – base novembre/novembre
€. 481,26 – 1,400% = €. 474,52 x n. 12 mensilità = €. 5.694,24 anno 2017 – base novembre/novembre
€. 474,52 – 0,800% = €. 470,72 x n. 12 mensilità = €. 5.648,64 anno 2016 – base novembre/novembre
€. 470,72 – 0,100% = €. 470,24 x n. 12 mensilità = €. 5.642,88 anno 2015 – base novembre/novembre
€. 470,24 – 0,000% = €. 470,24 x n. 12 mensilità = €. 5.642,88 anno 2014 – base novembre/novembre
€. 470,24 – 0,200% = €. 469,30 x n. 12 mensilità = €. 5.631,60 anno 2013 – base novembre/novembre
€. 469,30 – 0,600% = €. 466,48 x n. 12 mensilità = €. 5.597,76 anno 2012 – base novembre/novembre
€. 466,48 – 2,400% = €. 455,28 x n. 2 mensilità = €. 910,56
Somma valore locativo dal 12.11.2012 all'attualità €. 55.104,18”.
Il valore locativo per il periodo non oggetto di CTU (ossia, da luglio 2022 ad aprile 2024, data del trasferimento immobiliare) deve essere fissato in € 500,00 mensili, in considerazione dei parametri tecnici proposti dal CTU, per un importo complessivo di € 11.000,00 per n. 22 mensilità; per l'anno
2012 deve considerarsi la sola mensilità di dicembre considerato i tempi necessari per la ricezione della raccomandata inviata a novembre.
Dunque, alla luce delle risultanze peritali, il valore locativo unitario dell'immobile deve essere fissato in € 65.648,90 (€ 54.648,90 + € 11.000,00) per il periodo da dicembre 2012 ad aprile 2024.
Il danno subito da è pari a € 10.941,48, ossia 1/6 del valore. Parte_1
pagina 11 di 15 Quanto a alla luce delle risultanze peritali e considerato il minor periodo da Controparte_1
giugno 2017 ad aprile 2024, il valore locativo unitario deve essere fissato in € 40.324,90 (€ 29.324,90 +
€ 11.000,00) e, applicata la quota di 1/6, il danno subito dalla stessa è pari a € 6.720,81.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, è tenuta al pagamento a favore di Controparte_4 Parte_1 della somma di € 10.941,48 e a favore di della somma di € 6.720,81,
[...] Controparte_1
entrambe a titolo di risarcimento del danno da occupazione illecita.
Le attrici chiedevano altresì la compensazione delle somme oggi liquidate a titolo risarcitorio con quelle attribuibili a seguito della vendita, chiedendo la “decurtazione dei relativi importi dalla quota della Sig.ra e deduzione a favore di quelle spettanti alle attrici”. Controparte_4
La domanda è fondata in quanto le somme sono omogenee, liquide ed esigibili.
La somma da attribuire a a titolo di ricavato della vendita deve pertanto essere Controparte_4 decurtata dell'importo di € 17.662,29, pari a quanto portato a credito dalle due attrici.
La ripartizione del ricavato
In conclusione, deve essere di seguito distribuito il ricavato della vendita disposta ex art. 788 c.p.c., anche tenuto conto del progetto di distribuzione depositato dal Delegato avv. in data 24.9.2024. Per_1
Deve essere confermato e dichiarato esecutivo il progetto nel punto in cui si riconoscono e si attribuiscono le seguenti spese in privilegio ex art. 2770 c.c.:
“al Professionista Delegato Avv. Monica Francesca Nieddu: € 5.561,03; al Custode I.V.G.: € 2.045,91; al C.T.U., Geom. € 1.453,85. Controparte_11
Totale spese in privilegio ex art. 2770 c.c.: € 9.060,79”.
Tali spese devono essere imputate a ciascuna parte in parti uguali e, dunque, tenuto conto della quota di
1/6 ciascuno, ciascun condividente deve sostenere la spesa di € 1.510,14 (= € 9.060,79 diviso 6).
Dunque, tenuto conto delle somme anticipate da ciascun condividente, così come in seguito precisato, nonché tenuto conto della decurtazione a danno di e a favore di e di Controparte_4 Parte_1
per le ragioni di cui sopra, deve essere riconosciuto e reso esecutivo il Controparte_1
seguente riparto:
1. si riconosce e si attribuisce a la somma di € 31.488,99, considerata la Controparte_1
somma di € 1.097,24 da lei anticipata per le spese della procedura e dunque detratto l'importo di €
412,90 a titolo di spese, aggiunta a suo favore la somma di € 6.720,81, oltre alla somma di € 25.181,08
a titolo di ricavato della vendita;
pagina 12 di 15 2. si riconosce e si attribuisce a la somma di € 35.709,66, considerata la somma di € Parte_1
1.097,24 da lei anticipata per le spese della procedura e dunque detratto l'importo di € 412,90 a titolo di spese, aggiunta a suo favore la somma di € 10.941,48, oltre alla somma di € 25.181,08 a titolo di ricavato della vendita;
3. si riconosce e si attribuisce a la somma di € 7.197,80, considerata la somma di € Controparte_4
1.189,15 da lei anticipata per le spese della procedura e dunque detratto l'importo di € 320,99 a titolo di spese nonché detratto l'importo di € 17.662,29 a titolo risarcitorio a favore delle altre due condividenti sulla somma di € 25.181,08 a titolo di ricavato della vendita;
4. si riconosce e si attribuisce a la somma di € 24.496,63, considerata la Parte_2
somma di € 825,695 da lui anticipata per le spese della procedura e dunque detratto l'importo di €
684,45 sulla somma di € 25.181,08 a titolo di ricavato della vendita;
5. si riconosce e si attribuisce a la somma di € 24.496,63, considerata la somma di € CP_3
825,695 da lui anticipata per le spese della procedura e dunque detratto l'importo di € 684,45 sulla somma di € 25.181,08 a titolo di ricavato della vendita;
6. si riconosce e si attribuisce a la somma di € 23.670,94, considerato che non ha Controparte_5
versato alcuna somma per le spese della procedura e dunque detratto l'importo di € 1.510,14 sulla somma di € 25.181,08 a titolo di ricavato della vendita.
Tutte le somme devono considerarsi con detrazione percentuale pro quota delle eventuali spese bancarie per competenze, bolli, commissioni sui bonifici da effettuare ed estinzione del conto corrente intestato alla procedura, quantificabili al momento dell'effettivo pagamento da parte del Delegato.
Si autorizza il Delegato alla chiusura del conto della procedura all'esito dei pagamenti in conformità al piano di distribuzione di cui al dispositivo.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, nel rapporto processuale tra le attrici e considerata la soccombenza della convenuta con riguardo alla domanda Controparte_4
riconvenzionale, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione sino a 26.000,00 atteso il valore del danno da occupazione illecita, si liquidano in € 253,00 per rimborso pro quota del CU, in € 5.077,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico di a Controparte_4
favore delle due attrici.
Nei restanti rapporti processuali, tenuto conto del rigetto delle pretese di nei Controparte_4
confronti degli altri condividenti, comunque tenuto conto dell'assenza di istanze di assegnazione e dell'adesione di tutte le parti allo scioglimento della divisione, si ritiene di dover compensare le spese pagina 13 di 15 di lite al 60% e, per il restante 40%, affermata la soccombenza di nei confronti di Controparte_4
e di si liquidano in € 2.030,80 per compenso, oltre IVA, CPA e CP_3 Controparte_2
rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico di a favore degli altri convenuti Controparte_4
costituiti.
Nessuna spesa di lite deve essere rifusa a favore di attesa la sua contumacia. Controparte_5
Le spese di CTU sono già state regolamentate pro quota nella ripartizione del ricavato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_4
2) in accoglimento della domanda formulata da e da accerta Parte_1 Controparte_1
la responsabilità di per i fatti di cui in espositiva nonché accerta e dichiara il danno Controparte_4 subito da pari a € 10.941,48 e il danno subito da pari a € Parte_1 Controparte_1
6.720,81;
CP_ 3) in accoglimento della domanda di compensazione formulata da e da Parte_1
[...]
dispone la decurtazione delle predette somme dall'importo dovuto a favore di CP_1 CP_4
a titolo di ricavato della vendita pro quota;
[...]
4) all'esito della vendita del bene nelle forme di cui all'art. 788 c.p.c., così dispone:
a) riconosce e attribuisce le seguenti spese in privilegio ex art. 2770 c.c.: al Professionista Delegato avv. Monica Francesca Nieddu: € 5.561,03; al Custode I.V.G.: € 2.045,91; al C.T.U., geom. € 1.453,85. Controparte_11 totale spese in privilegio ex art. 2770 c.c.: € 9.060,79;
b) riconosce e attribuisce a la somma di € 31.488,99, considerata la somma Controparte_1
di € 1.097,24 da lei anticipata per le spese della procedura e dunque detratto l'importo di € 412,90 a titolo di spese, aggiunta a suo favore la somma di € 6.720,81 a titolo di risarcimento sub punto 3) del dispositivo, oltre alla somma di € 25.181,08 a titolo di ricavato della vendita;
c) riconosce e attribuisce a la somma di € 35.709,66, considerata la somma di € Parte_1
1.097,24 da lei anticipata per le spese della procedura e dunque detratto l'importo di € 412,90 a titolo di spese, aggiunta a suo favore la somma di € 10.941,48 a titolo di risarcimento sub punto 3) del dispositivo, oltre alla somma di € 25.181,08 a titolo di ricavato della vendita;
pagina 14 di 15 d) riconosce e attribuisce a la somma di € 7.197,80, considerata la somma di € Controparte_4
1.189,15 da lei anticipata per le spese della procedura e dunque detratto l'importo di € 320,99 a titolo di spese nonché detratto l'importo di € 17.662,29 a titolo di debito risarcitorio sub punto 3) del dispositivo a favore delle altre due condividenti, da detrarsi sulla somma di € 25.181,08 a titolo di ricavato della vendita;
e) riconosce e attribuisce a la somma di € 24.496,63, considerata la somma di Parte_2
€ 825,695 da lui anticipata per le spese della procedura e dunque detratto l'importo di € 684,45 a titolo di spese, da detrarsi sulla somma di € 25.181,08 a titolo di ricavato della vendita;
f) riconosce e attribuisce a la somma di € 24.496,63, considerata la somma di € CP_3
825,695 da lui anticipata per le spese della procedura e dunque detratto l'importo di € 684,45 a titolo di spese, da detrarsi sulla somma di € 25.181,08 a titolo di ricavato della vendita;
g) riconosce e attribuisce a la somma di € 23.670,94, considerato che non ha versato Controparte_5 alcuna somma per le spese della procedura e dunque detratto l'importo di € 1.510,14 a titolo di spese, da detrarsi sulla somma di € 25.181,08 a titolo di ricavato della vendita;
h) le somme di cui ai punti da b) a g) devono considerarsi con detrazione percentuale pro quota delle eventuali spese bancarie per competenze, bolli, commissioni sui bonifici da effettuare ed estinzione del conto corrente intestato alla procedura, quantificabili al momento dell'effettivo pagamento da parte del
Delegato;
5) autorizza il Delegato all'esecuzione dei pagamenti come da punto 4) del presente dispositivo e, all'esito, lo autorizza alla chiusura del conto;
6) condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di e di Controparte_4 Parte_1 [...]
pari a € 253,00 per rimborso pro quota del CU, a € 5.077,00 per compenso, oltre Controparte_1
IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
7) condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di e di Controparte_4 CP_3 pari a € 2.030,80 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%. Controparte_2
Sassari, 25.3.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
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