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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1626/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 995/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3138/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 12/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF906M00718/2023 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 6/2/2025 l'Agenzia delle Entrate di Salerno depositava atto di appello della sentenza n.3138/1/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, sez.6, in data 26/6/2024, dep. il 12/7/2024 di accoglimento, con compensazione delle spese, del ricorso proposto da Resistente_1 srl esercente attività di trasporto merci su strada, avverso avviso di accertamento n.TF906M300718 per IVA ed altro anno 2016, inerente al recupero a tassazione di IVA indetraibile per indebito utilizzo di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti.
A fronte della contestata inosservanza del termine di decadenza ex art. 57 DPR 633/72 prorogabile di 120 giorni nei casi previsti dall'art. 5 comma 3-bis del d.lgs. 218/97, della eccepita mancanza di motivazione rafforzata a seguito di chiarimenti resi su invito a comparire, e della doluta mancanza di prova dell'interposizione fittizia ipotizzata sul ruolo della Società_1, fornitrice di servizi appaltati dalla contribuente, creata dalla Società_2 spa per emettere fatture per operazioni soggettivamente inesistenti come contestato in un p.v.c. della Guardia di Finanza riportato nell'impugnato avviso di accertamento, la Corte di primo grado ha evidenziato che l'amministrazione finanziaria abbia l'onere di provare la fittizietà oggettiva dell'operazione e che il destinatario fosse consapevole che l'operazione si inserisca in un contesto di evasione di imposta, pur non partecipando alla frode, all'uopo dimostrando di aver agito con la massima diligenza esigibile;
nella impugnata sentenza viene poi valorizzata la pronuncia definitiva della CTR del Veneto, sent. n. 1192/2021, nella quale veniva esclusa la natura fittizia della interposizione tra Società_2 e Società_1 in tal modo caducando l'impianto ricostruttivo svolto nel p.v.c. utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per sostenere l'accertamento a carico della società contribuente, cliente della Società_1 della quale ultima i verificatori escludevano la effettiva soggettività di operatore commerciale mancandone caratteri organizzativi, strutturali e lavorativi, a cui aveva fatto seguito a carico della Resistente_1 srl il recupero a tassazione dell'IVA indetraibile.
L'Agenzia appellante lamenta che la sentenza di primo grado abbia omesso ogni verifica autonoma sulla contestata interposizione fittizia, rimandando a valutazioni giudiziarie compiute dalla CTR Veneto pronunciatasi in un contenzioso afferente diverse parti processuali, non estensibile, per mancanza di presupposto del giudicato esterno, alla controversia in esame, non spiegando efficacia vincolante. Inoltre,
l'impugnata sentenza, nel censurare la mancanza di motivazione rafforzata a seguito del contraddittorio avviato con adesione, non aveva fatto da ciò discendere la conseguenza della nullità dell'atto di accertamento.
Ed infine, la società destinataria dell'accertamento non aveva fornito la prova della propria buona fede.
Riproduce, infine, le difese già spiegate in primo grado sulle altre doglianze della ricorrente su cui la sentenza impugnata non si era pronunciata.
Si costituisce la società contribuente controdeducendo per la validità del riferimento ai precedenti giudizi svolti presso la Corte veneta, conclusi con sentenze passate in giudicato e di cui era stata fatta menzione e allegazione in sede di invito a comparire, e sui quali l'AF non si era affatto pronunciata cagionando una lacuna nella motivazione dell'atto, che si richiede rafforzata ai sensi dell'art.
5-ter comma 3 d.lgs. 218/97, avendo peraltro in quella sede l'Agenzia rinunciato allo schema d'atto e riformulato la pretesa verso la Società_2 con un ricalcolo induttivo sulle maggiori imposte, concordato con la società stessa. Inoltre lamenta l'inammissibilità dell'atto di appello che non risulta sottoscritto da funzionario munito di delega di firma. Quanto alle operazioni compiute, essere non erano fittizie, e esclusa l'interposizione per l'antecedente logico consistente nel rapporto Società_2-Società_1 non poteva più affermarsi la simulazione, trattandosi di prestazioni di servizi effettivamente esistenti. Si riporta poi alla mancanza di contraddittorio preventivo effettivo ed alla maturata decadenza ex ar.t 57 dpr 633/72 non ricadendo l'accertamento nel periodo di proroga ex art. 67 dl 18/2020, superato dall'art. 157 dl. 34/2020 applicabile solo per gli accertamenti in scadenza nell'anno 2020. All'udienza del 18 febbraio 2026, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
L'accertamento giudiziario svolto presso le Corti venete sulla insussistenza di una interposizione fittizia tra Società_2 e Società_1 ridonda i suoi effetti sulla infondatezza del presupposto dell'accertamento relativo alla contestata fatturazione soggettivamente inesistente utilizzata a valle dalla Resistente_1 srl. Non si verte in una estensione del giudicato a soggetti terzi ma di un'accertata insussistenza di un elemento fondante la ricostruzione presuntiva della ipotizzata interposizione fittizia. E su questo punto la sentenza impugnata è corretta perché non ha valorizzato un giudicato esterno ma ha evidenziato la carenza sopravvenuta di un elemento presuntivo fondante la contestata indebita detrazione IVA;
ossia inerente l'inesistenza soggettiva dell'interposta emittente (la Società_1 soc. coop.) delle fatture utilizzate in contabilità dalla Resistente_1 srl.
Immediato e diretto corollario è la carenza di motivazione rafforzata dell'atto di accertamento impugnato, non avendo l'Amministrazione finanziaria inserito argomenti a sostegno della fondatezza dell'impianto ricostruttivo dei verificatori pur a seguito delle pronunce giudiziali allegate dalla società contribuente invitata al contraddittorio. E dall'esito giudiziale ne è emersa, ed al fine se ne comprende, la decisività. L'onere di motivazione, più pregnante da parte dell'Agenzia non è stato soddisfatto, ed anche sotto questo profilo l'originaria censura della società contribuente è fondata.
Le altre questioni, come già delibato in primo grado, restano assorbite o non più rilevanti.
Alla soccombenza non fa seguito, tuttavia, la condanna alle spese di giudizio, stante la peculiarità della controversia che ha trovato soluzione attraverso argomenti tratti da altra sede giudiziale, utilizzabili ai fini ricostruttivi e valutabili nel pieno contraddittorio delle parti.
P.Q.M.
rigetta l'appello.
compensa le spese fra le parti.
Salerno, 18 febbraio 2026
il giudice rel., dr. Attilio Franco Orio
il Presidente, dr. Gabriele Di Maio
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 995/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3138/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 12/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF906M00718/2023 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 6/2/2025 l'Agenzia delle Entrate di Salerno depositava atto di appello della sentenza n.3138/1/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, sez.6, in data 26/6/2024, dep. il 12/7/2024 di accoglimento, con compensazione delle spese, del ricorso proposto da Resistente_1 srl esercente attività di trasporto merci su strada, avverso avviso di accertamento n.TF906M300718 per IVA ed altro anno 2016, inerente al recupero a tassazione di IVA indetraibile per indebito utilizzo di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti.
A fronte della contestata inosservanza del termine di decadenza ex art. 57 DPR 633/72 prorogabile di 120 giorni nei casi previsti dall'art. 5 comma 3-bis del d.lgs. 218/97, della eccepita mancanza di motivazione rafforzata a seguito di chiarimenti resi su invito a comparire, e della doluta mancanza di prova dell'interposizione fittizia ipotizzata sul ruolo della Società_1, fornitrice di servizi appaltati dalla contribuente, creata dalla Società_2 spa per emettere fatture per operazioni soggettivamente inesistenti come contestato in un p.v.c. della Guardia di Finanza riportato nell'impugnato avviso di accertamento, la Corte di primo grado ha evidenziato che l'amministrazione finanziaria abbia l'onere di provare la fittizietà oggettiva dell'operazione e che il destinatario fosse consapevole che l'operazione si inserisca in un contesto di evasione di imposta, pur non partecipando alla frode, all'uopo dimostrando di aver agito con la massima diligenza esigibile;
nella impugnata sentenza viene poi valorizzata la pronuncia definitiva della CTR del Veneto, sent. n. 1192/2021, nella quale veniva esclusa la natura fittizia della interposizione tra Società_2 e Società_1 in tal modo caducando l'impianto ricostruttivo svolto nel p.v.c. utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per sostenere l'accertamento a carico della società contribuente, cliente della Società_1 della quale ultima i verificatori escludevano la effettiva soggettività di operatore commerciale mancandone caratteri organizzativi, strutturali e lavorativi, a cui aveva fatto seguito a carico della Resistente_1 srl il recupero a tassazione dell'IVA indetraibile.
L'Agenzia appellante lamenta che la sentenza di primo grado abbia omesso ogni verifica autonoma sulla contestata interposizione fittizia, rimandando a valutazioni giudiziarie compiute dalla CTR Veneto pronunciatasi in un contenzioso afferente diverse parti processuali, non estensibile, per mancanza di presupposto del giudicato esterno, alla controversia in esame, non spiegando efficacia vincolante. Inoltre,
l'impugnata sentenza, nel censurare la mancanza di motivazione rafforzata a seguito del contraddittorio avviato con adesione, non aveva fatto da ciò discendere la conseguenza della nullità dell'atto di accertamento.
Ed infine, la società destinataria dell'accertamento non aveva fornito la prova della propria buona fede.
Riproduce, infine, le difese già spiegate in primo grado sulle altre doglianze della ricorrente su cui la sentenza impugnata non si era pronunciata.
Si costituisce la società contribuente controdeducendo per la validità del riferimento ai precedenti giudizi svolti presso la Corte veneta, conclusi con sentenze passate in giudicato e di cui era stata fatta menzione e allegazione in sede di invito a comparire, e sui quali l'AF non si era affatto pronunciata cagionando una lacuna nella motivazione dell'atto, che si richiede rafforzata ai sensi dell'art.
5-ter comma 3 d.lgs. 218/97, avendo peraltro in quella sede l'Agenzia rinunciato allo schema d'atto e riformulato la pretesa verso la Società_2 con un ricalcolo induttivo sulle maggiori imposte, concordato con la società stessa. Inoltre lamenta l'inammissibilità dell'atto di appello che non risulta sottoscritto da funzionario munito di delega di firma. Quanto alle operazioni compiute, essere non erano fittizie, e esclusa l'interposizione per l'antecedente logico consistente nel rapporto Società_2-Società_1 non poteva più affermarsi la simulazione, trattandosi di prestazioni di servizi effettivamente esistenti. Si riporta poi alla mancanza di contraddittorio preventivo effettivo ed alla maturata decadenza ex ar.t 57 dpr 633/72 non ricadendo l'accertamento nel periodo di proroga ex art. 67 dl 18/2020, superato dall'art. 157 dl. 34/2020 applicabile solo per gli accertamenti in scadenza nell'anno 2020. All'udienza del 18 febbraio 2026, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
L'accertamento giudiziario svolto presso le Corti venete sulla insussistenza di una interposizione fittizia tra Società_2 e Società_1 ridonda i suoi effetti sulla infondatezza del presupposto dell'accertamento relativo alla contestata fatturazione soggettivamente inesistente utilizzata a valle dalla Resistente_1 srl. Non si verte in una estensione del giudicato a soggetti terzi ma di un'accertata insussistenza di un elemento fondante la ricostruzione presuntiva della ipotizzata interposizione fittizia. E su questo punto la sentenza impugnata è corretta perché non ha valorizzato un giudicato esterno ma ha evidenziato la carenza sopravvenuta di un elemento presuntivo fondante la contestata indebita detrazione IVA;
ossia inerente l'inesistenza soggettiva dell'interposta emittente (la Società_1 soc. coop.) delle fatture utilizzate in contabilità dalla Resistente_1 srl.
Immediato e diretto corollario è la carenza di motivazione rafforzata dell'atto di accertamento impugnato, non avendo l'Amministrazione finanziaria inserito argomenti a sostegno della fondatezza dell'impianto ricostruttivo dei verificatori pur a seguito delle pronunce giudiziali allegate dalla società contribuente invitata al contraddittorio. E dall'esito giudiziale ne è emersa, ed al fine se ne comprende, la decisività. L'onere di motivazione, più pregnante da parte dell'Agenzia non è stato soddisfatto, ed anche sotto questo profilo l'originaria censura della società contribuente è fondata.
Le altre questioni, come già delibato in primo grado, restano assorbite o non più rilevanti.
Alla soccombenza non fa seguito, tuttavia, la condanna alle spese di giudizio, stante la peculiarità della controversia che ha trovato soluzione attraverso argomenti tratti da altra sede giudiziale, utilizzabili ai fini ricostruttivi e valutabili nel pieno contraddittorio delle parti.
P.Q.M.
rigetta l'appello.
compensa le spese fra le parti.
Salerno, 18 febbraio 2026
il giudice rel., dr. Attilio Franco Orio
il Presidente, dr. Gabriele Di Maio