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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/11/2025, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 05.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 589/2021 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Naso;
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona dei legali rappresentante pro tempore, Controparte_2 resistenti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina.
Oggetto: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 16.02.2021 esponeva: Parte_1
- di essere dipendente del Controparte_3 in qualità di docente scuola media superiore;
[...]
- che, avendo egli fornito la propria disponibilità a prestare servizio all'estero presso le diverse istituzioni scolastiche ed educative, era stato destinato a prestare servizio all'estero, con decreto n.
4500 del 19.8.2015, di assegnazione del Ministero degli Affari Esteri presso l'Istituto Salesiano
Paritario “Don Bosco” de Il Cairo, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 con scadenza al
31.8.2024;
- che aveva assunto servizio all'estero in data 7.09.2015, ma era rientrato prima della scadenza del mandato, ed era stato restituito ai ruoli metropolitani a decorrere dal 01.09.2016;
- che al momento del deposito del ricorso prestava servizio all'estero l'istituto tecnico tecnologico
IIS "VERONA TRENTO" di Messina.
1 Precisava che ai sensi dell'art. 658 del d. lgs. del 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall'art. 28 del d. lgs. 27 febbraio 1998 n. 62, al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo, previsti per il territorio nazionale e direttamente erogati dal Ministero di appartenenza, id est, il , competeva, dal giorno di CP_4 assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero, costituito da un assegno base e dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate sulla base di coefficienti prefissati dall'Amministrazione, e la cui erogazione spettava al Ministero degli Affari Esteri.
E infatti, durante il periodo lavorativo svolto all'estero, il ricorrente sosteneva di avere percepito lo stipendio spettante in Italia (a carico del ), oltre all'assegno di sede previsto dal citato art. 27 CP_4 del d. lgs. n. 62/98 che compensava gli oneri derivanti dal lavoro all'estero.
Per quanto riguarda lo stipendio corrisposto dal , tuttavia, il ricorrente affermava che tale CP_4
Amministrazione aveva arbitrariamente applicato, sulla retribuzione corrisposta al ricorrente, la trattenuta dell'Indennità Integrativa Speciale (anche: I.I.S.), sul presupposto che essa era incompatibile con il citato assegno di sede.
La fonte da cui originava la presente domanda si rinveniva quindi nella circostanza che dalla busta paga del ricorrente risultava un'illegittima trattenuta sullo stipendio tabellare per un importo pari all'ex voce Indennità Integrativa Speciale. E infatti, durante il servizio svolto all'estero, nello stipendio tabellare non veniva più conteggiata l'Indennità Integrativa Speciale – per un importo mensile pari ad euro 538,30 a decorrere dal mese di dicembre 2015 sino al 31.8.2016.
Premesso ciò chiedeva, previa nomina di un ctu contabile, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta sullo stipendio operata dall'Amministrazione resistente, nei riguardi dell'odierno ricorrente, per un importo corrispondente all'ex voce Indennità
Integrativa Speciale (I.I.S.); di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute dall'Amministrazione resistente, corrispondenti all'ex Indennità
Integrativa Speciale (I.I.S.), pari all'importo mensile di euro 538,30 per il periodo di servizio prestato all'estero dal mese di dicembre 2015 al mese di agosto 2016, e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute, corrispondenti all'ex indennità integrativa speciale (I.I.S.), pari all'importo mensile di euro 538,30, per il periodo svolto all'estero dal mese di dicembre 2015 sino ad agosto 2016, per una somma complessiva di € 5.383,00, comprensiva di 13° esima, come da conteggi, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2 2.- Con memoria depositata in data 22.06.2021 si costituiva in giudizio il Controparte_1
che, contestando il fondamento del ricorso, chiedeva preliminarmente di dichiarare il
[...] difetto di legittimazione passiva del e, nel merito, il rigetto Controparte_3 del ricorso, con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.
3.- L'udienza del 05.11.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e in esito al loro deposito la causa veniva decisa.
4.- Preliminarmente va rilevato che con il ricorso parte ricorrente ha chiamato in giudizio esclusivamente il legittimato passivamente. Controparte_1
5. Nel merito si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. sentenza n. 9805 del 2024 del Tribunale di
Roma che si condivide.
Con riguardo al merito l'art. 76, III comma, del CCNL Comparto Scuola stipulato in data
24.7.2003 (quadriennio normativo 2002 – 2005 e primo biennio economico 2002 – 2003) prevede che “a decorrere dall'anno 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero”.
Le parti hanno poi precisato con nota a verbale in calce a detto articolo che “al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001”.
Dalla lettura combinata del comma III e della nota in calce si evince innanzitutto che la indennità integrativa speciale cessa di essere una voce autonoma, come era precedentemente in ragione della sua originaria finalità previdenziale di adeguamento della retribuzione al costo della vita (vedi l. n.
324/1959 che l'ha istituita) e diviene parte integrante dello stipendio tabellare, acquistando una funzione esclusivamente retributiva. Si evince inoltre che per il periodo di vigenza di detto contratto
(primo biennio economico 2002 – 2003) le parti hanno comunque inteso escludere il cumulo di detta indennità integrativa speciale, benché conglobata nello stipendio tabellare quale elemento retributivo privo di autonomia e scomparsa dal mondo giuridico come emolumento a sé stante, con il trattamento del personale in servizio all'estero, che percepisce l'assegno di sede di cui all'art. 658 del d. lgs. n. 297/94 vigente ratione temporis, con funzione anch'esso previdenziale, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e adeguare la retribuzione percepita alle variazioni del costo della vita.
La previsione derogatoria alla regola del conglobamento per i docenti in servizio all'estero, sancita dalla nota a verbale in calce all'art. 76 III comma del CCNL del 24.7.2003 e dalla precisazione
3 contenuta nel corpo dello stesso comma III “detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero” non è più stata riprodotta né nel CCNL Comparto Scuola del 7.12.2005 per il secondo biennio economico
2004 – 2005 né nel successivo CCNL del 29.11.2007.
Tale mancata riproposizione della previsione derogatoria, se letta unitamente alla riaffermazione delle regola generale del conglobamento mediante il richiamo alle pertinenti previsioni del CCNL del 24.7.2003, alla luce dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss c.c., assume l'univoco significato della piena operatività della regola generale del conglobamento anche per i docenti in servizio all'estero per i periodi successivi al biennio economico 2002 – 2003: la vecchia indennità integrativa speciale non esiste più nel mondo giuridico come emolumento autonomo con finalità lato sensu previdenziali e diviene parte integrante della retribuzione tabellare anche per i docenti in servizio all'estero, senza che possa più porsi un problema di cumulabilità con l'assegno di sede.
Ciò è pienamente coerente con l'acquisto di natura e finalità esclusivamente retributive della vecchia indennità integrativa speciale, compatibile perciò con la percezione dell'assegno di sede per i docenti all'estero, il quale continua invece a conservare la sua finalità di sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e adeguare la retribuzione percepita alle variazioni del costo della vita.
Sul punto è peraltro intervenuta anche la Suprema Corte con la sentenza 17134/2013 che ha chiarito che: “la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del CCNL comparto scuola del 24 luglio 2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione”.
Anche Corte di Appello di Roma ha chiarito che “successivamente, con la trasformazione della natura dell'indennità integrativa speciale ed il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima è divenuta emolumento retributivo (si vedano anche, nello stesso senso, ancorché con riferimento al trattamento economico del personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, Cass. nn. 27219 e 27220 del 2017 e Cass. n.
23058/2014), sicché non si ravvisano ragioni che possano indurre a rimeditare l'interpretazione delle norme pattizie di interesse nel presente giudizio, già resa da questa Corte con la richiamata sentenza n. 17134/2013” (C.
Appello di Roma 1052/2021).
Né può ritenersi che per il personale in servizio all'estero la legittimità della decurtazione discenda dalla corresponsione dell'Indennità di Servizio all'Estero ai sensi dell'art. 170, commi 1 e 2 del d.p.r.
5.1.1967 n. 18: invero tale indennità concorre e si cumula con lo stipendio tabellare erogato dall'Amministrazione, nel quale ormai l'è stata conglobata acquisendo natura di elemento di natura retributiva di carattere fisso e continuativo.
4 Si richiama quindi la sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato che “Questa Corte ha già ritenuto che la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del CCNL comparto scuola del 24 luglio
2003 (CCNL 2002/2005) va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo
CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 (CCNL 2006/2009), non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione (Cass. 10 luglio 2013, n. 17134; Cass. 8 novembre 2019, n. 28941).
3.2. Le difese del Ministero ricorrente non consentono di mutare tale indirizzo;
intanto, non è fondato il richiamo alla normativa previgente alla contrattazione, risultando essa superata ai sensi del D.Lgs., 165 del 2001, art. 69, secondo cui "le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate... sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati" e comunque "cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 19982001".
3.3. Quanto alla disciplina insita nella contrattazione collettiva, è decisivo il rilievo, di cui già a Cass. 17134 cit., secondo cui non è conciliabile "il disposto conglobamento della misura della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata del D.Lgs. n. 16 aprile 1994, n. 297, ex art. 658 e successive modificazioni - dell'assegno di sede con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della IIS quale componente dello stipendio tabellare e l'assegno stesso".
3.4. In sostanza, stabilendo il CCNL 2006-2009 una data misura dello stipendio tabellare conglobato, solo una esplicita previsione, debitamente reiterata, avrebbe consentito di sottrarre quella quota dall'assegno di sede, la cui funzione è chiaramente indennitaria e dunque non suscettibile, se non espressamente stabilito, di riduzioni, in detrazione del trattamento retributivo”(Cass. 2025 n. 20213)
“In tema di personale scolastico in servizio all'estero, a decorrere dal c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007
- il quale non prevede più la ritenuta dell'indennità integrativa speciale sullo stipendio di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del precedente c.c.n.l. del 24 luglio 2003 - l'importo corrispondente a detta indennità, conglobata nello stipendio tabellare, si cumula con l'assegno di sede poiché, stante la funzione indennitaria e non retributiva di quest'ultimo, esso - se non espressamente stabilito - non è suscettibile di riduzioni in detrazione del trattamento retributivo. “ (Cass. 2025 n. 20213)
Ciò premesso il ricorrente ha documentato tramite la produzione in giudizio delle buste paga la decurtazione operata dall'Amministrazione resistente.
Va quindi riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l'intero stipendio tabellare ivi compresa l'IIS conglobata nello stipendio.
Con riferimento al quantum l'importo non è stato contestato dal Controparte_1
con la conseguenza che va riconosciuto l'importo mensile di euro 538,30 per il periodo di
[...] servizio prestato all'estero dal mese di dicembre 2015 al mese di agosto 2016, per una somma
5 complessiva di euro 5.383,00, comprensiva di tredicesima, oltre gli interessi legali dalla maturazione del diritto fino al saldo.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Controparte_1
e si liquidano ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, come in
[...] dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la limitata attività istruttoria.
Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese nei confronti del Controparte_3
.
[...]
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- in accoglimento delle domande, dichiara l'illegittimità della trattenuta sullo stipendio operata dal nei riguardi di per un importo Controparte_1 Parte_1 corrispondente all'ex voce Indennità Integrativa Speciale (I.I.S.) e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute dall'Amministrazione resistente, corrispondenti all'ex Indennità Integrativa Speciale, pari all'importo mensile di euro 538,30 per il periodo di servizio prestato all'estero dal mese di dicembre 2015 al mese di agosto 2016;
- condanna il al pagamento della somma di euro 5.383,00, Controparte_1 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto fino al saldo;
- condanna, altresì, il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_5 pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 118,50 per rimborso contributo unificato ed in euro 2.694,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- compensa le spese nei confronti del . Controparte_3
Messina, 6.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
6
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 05.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 589/2021 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Naso;
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona dei legali rappresentante pro tempore, Controparte_2 resistenti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina.
Oggetto: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 16.02.2021 esponeva: Parte_1
- di essere dipendente del Controparte_3 in qualità di docente scuola media superiore;
[...]
- che, avendo egli fornito la propria disponibilità a prestare servizio all'estero presso le diverse istituzioni scolastiche ed educative, era stato destinato a prestare servizio all'estero, con decreto n.
4500 del 19.8.2015, di assegnazione del Ministero degli Affari Esteri presso l'Istituto Salesiano
Paritario “Don Bosco” de Il Cairo, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 con scadenza al
31.8.2024;
- che aveva assunto servizio all'estero in data 7.09.2015, ma era rientrato prima della scadenza del mandato, ed era stato restituito ai ruoli metropolitani a decorrere dal 01.09.2016;
- che al momento del deposito del ricorso prestava servizio all'estero l'istituto tecnico tecnologico
IIS "VERONA TRENTO" di Messina.
1 Precisava che ai sensi dell'art. 658 del d. lgs. del 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall'art. 28 del d. lgs. 27 febbraio 1998 n. 62, al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo, previsti per il territorio nazionale e direttamente erogati dal Ministero di appartenenza, id est, il , competeva, dal giorno di CP_4 assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero, costituito da un assegno base e dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate sulla base di coefficienti prefissati dall'Amministrazione, e la cui erogazione spettava al Ministero degli Affari Esteri.
E infatti, durante il periodo lavorativo svolto all'estero, il ricorrente sosteneva di avere percepito lo stipendio spettante in Italia (a carico del ), oltre all'assegno di sede previsto dal citato art. 27 CP_4 del d. lgs. n. 62/98 che compensava gli oneri derivanti dal lavoro all'estero.
Per quanto riguarda lo stipendio corrisposto dal , tuttavia, il ricorrente affermava che tale CP_4
Amministrazione aveva arbitrariamente applicato, sulla retribuzione corrisposta al ricorrente, la trattenuta dell'Indennità Integrativa Speciale (anche: I.I.S.), sul presupposto che essa era incompatibile con il citato assegno di sede.
La fonte da cui originava la presente domanda si rinveniva quindi nella circostanza che dalla busta paga del ricorrente risultava un'illegittima trattenuta sullo stipendio tabellare per un importo pari all'ex voce Indennità Integrativa Speciale. E infatti, durante il servizio svolto all'estero, nello stipendio tabellare non veniva più conteggiata l'Indennità Integrativa Speciale – per un importo mensile pari ad euro 538,30 a decorrere dal mese di dicembre 2015 sino al 31.8.2016.
Premesso ciò chiedeva, previa nomina di un ctu contabile, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta sullo stipendio operata dall'Amministrazione resistente, nei riguardi dell'odierno ricorrente, per un importo corrispondente all'ex voce Indennità
Integrativa Speciale (I.I.S.); di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute dall'Amministrazione resistente, corrispondenti all'ex Indennità
Integrativa Speciale (I.I.S.), pari all'importo mensile di euro 538,30 per il periodo di servizio prestato all'estero dal mese di dicembre 2015 al mese di agosto 2016, e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute, corrispondenti all'ex indennità integrativa speciale (I.I.S.), pari all'importo mensile di euro 538,30, per il periodo svolto all'estero dal mese di dicembre 2015 sino ad agosto 2016, per una somma complessiva di € 5.383,00, comprensiva di 13° esima, come da conteggi, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2 2.- Con memoria depositata in data 22.06.2021 si costituiva in giudizio il Controparte_1
che, contestando il fondamento del ricorso, chiedeva preliminarmente di dichiarare il
[...] difetto di legittimazione passiva del e, nel merito, il rigetto Controparte_3 del ricorso, con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.
3.- L'udienza del 05.11.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e in esito al loro deposito la causa veniva decisa.
4.- Preliminarmente va rilevato che con il ricorso parte ricorrente ha chiamato in giudizio esclusivamente il legittimato passivamente. Controparte_1
5. Nel merito si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. sentenza n. 9805 del 2024 del Tribunale di
Roma che si condivide.
Con riguardo al merito l'art. 76, III comma, del CCNL Comparto Scuola stipulato in data
24.7.2003 (quadriennio normativo 2002 – 2005 e primo biennio economico 2002 – 2003) prevede che “a decorrere dall'anno 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero”.
Le parti hanno poi precisato con nota a verbale in calce a detto articolo che “al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001”.
Dalla lettura combinata del comma III e della nota in calce si evince innanzitutto che la indennità integrativa speciale cessa di essere una voce autonoma, come era precedentemente in ragione della sua originaria finalità previdenziale di adeguamento della retribuzione al costo della vita (vedi l. n.
324/1959 che l'ha istituita) e diviene parte integrante dello stipendio tabellare, acquistando una funzione esclusivamente retributiva. Si evince inoltre che per il periodo di vigenza di detto contratto
(primo biennio economico 2002 – 2003) le parti hanno comunque inteso escludere il cumulo di detta indennità integrativa speciale, benché conglobata nello stipendio tabellare quale elemento retributivo privo di autonomia e scomparsa dal mondo giuridico come emolumento a sé stante, con il trattamento del personale in servizio all'estero, che percepisce l'assegno di sede di cui all'art. 658 del d. lgs. n. 297/94 vigente ratione temporis, con funzione anch'esso previdenziale, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e adeguare la retribuzione percepita alle variazioni del costo della vita.
La previsione derogatoria alla regola del conglobamento per i docenti in servizio all'estero, sancita dalla nota a verbale in calce all'art. 76 III comma del CCNL del 24.7.2003 e dalla precisazione
3 contenuta nel corpo dello stesso comma III “detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero” non è più stata riprodotta né nel CCNL Comparto Scuola del 7.12.2005 per il secondo biennio economico
2004 – 2005 né nel successivo CCNL del 29.11.2007.
Tale mancata riproposizione della previsione derogatoria, se letta unitamente alla riaffermazione delle regola generale del conglobamento mediante il richiamo alle pertinenti previsioni del CCNL del 24.7.2003, alla luce dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss c.c., assume l'univoco significato della piena operatività della regola generale del conglobamento anche per i docenti in servizio all'estero per i periodi successivi al biennio economico 2002 – 2003: la vecchia indennità integrativa speciale non esiste più nel mondo giuridico come emolumento autonomo con finalità lato sensu previdenziali e diviene parte integrante della retribuzione tabellare anche per i docenti in servizio all'estero, senza che possa più porsi un problema di cumulabilità con l'assegno di sede.
Ciò è pienamente coerente con l'acquisto di natura e finalità esclusivamente retributive della vecchia indennità integrativa speciale, compatibile perciò con la percezione dell'assegno di sede per i docenti all'estero, il quale continua invece a conservare la sua finalità di sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e adeguare la retribuzione percepita alle variazioni del costo della vita.
Sul punto è peraltro intervenuta anche la Suprema Corte con la sentenza 17134/2013 che ha chiarito che: “la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del CCNL comparto scuola del 24 luglio 2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione”.
Anche Corte di Appello di Roma ha chiarito che “successivamente, con la trasformazione della natura dell'indennità integrativa speciale ed il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima è divenuta emolumento retributivo (si vedano anche, nello stesso senso, ancorché con riferimento al trattamento economico del personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, Cass. nn. 27219 e 27220 del 2017 e Cass. n.
23058/2014), sicché non si ravvisano ragioni che possano indurre a rimeditare l'interpretazione delle norme pattizie di interesse nel presente giudizio, già resa da questa Corte con la richiamata sentenza n. 17134/2013” (C.
Appello di Roma 1052/2021).
Né può ritenersi che per il personale in servizio all'estero la legittimità della decurtazione discenda dalla corresponsione dell'Indennità di Servizio all'Estero ai sensi dell'art. 170, commi 1 e 2 del d.p.r.
5.1.1967 n. 18: invero tale indennità concorre e si cumula con lo stipendio tabellare erogato dall'Amministrazione, nel quale ormai l'è stata conglobata acquisendo natura di elemento di natura retributiva di carattere fisso e continuativo.
4 Si richiama quindi la sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato che “Questa Corte ha già ritenuto che la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del CCNL comparto scuola del 24 luglio
2003 (CCNL 2002/2005) va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo
CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 (CCNL 2006/2009), non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione (Cass. 10 luglio 2013, n. 17134; Cass. 8 novembre 2019, n. 28941).
3.2. Le difese del Ministero ricorrente non consentono di mutare tale indirizzo;
intanto, non è fondato il richiamo alla normativa previgente alla contrattazione, risultando essa superata ai sensi del D.Lgs., 165 del 2001, art. 69, secondo cui "le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate... sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati" e comunque "cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 19982001".
3.3. Quanto alla disciplina insita nella contrattazione collettiva, è decisivo il rilievo, di cui già a Cass. 17134 cit., secondo cui non è conciliabile "il disposto conglobamento della misura della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata del D.Lgs. n. 16 aprile 1994, n. 297, ex art. 658 e successive modificazioni - dell'assegno di sede con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della IIS quale componente dello stipendio tabellare e l'assegno stesso".
3.4. In sostanza, stabilendo il CCNL 2006-2009 una data misura dello stipendio tabellare conglobato, solo una esplicita previsione, debitamente reiterata, avrebbe consentito di sottrarre quella quota dall'assegno di sede, la cui funzione è chiaramente indennitaria e dunque non suscettibile, se non espressamente stabilito, di riduzioni, in detrazione del trattamento retributivo”(Cass. 2025 n. 20213)
“In tema di personale scolastico in servizio all'estero, a decorrere dal c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007
- il quale non prevede più la ritenuta dell'indennità integrativa speciale sullo stipendio di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del precedente c.c.n.l. del 24 luglio 2003 - l'importo corrispondente a detta indennità, conglobata nello stipendio tabellare, si cumula con l'assegno di sede poiché, stante la funzione indennitaria e non retributiva di quest'ultimo, esso - se non espressamente stabilito - non è suscettibile di riduzioni in detrazione del trattamento retributivo. “ (Cass. 2025 n. 20213)
Ciò premesso il ricorrente ha documentato tramite la produzione in giudizio delle buste paga la decurtazione operata dall'Amministrazione resistente.
Va quindi riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l'intero stipendio tabellare ivi compresa l'IIS conglobata nello stipendio.
Con riferimento al quantum l'importo non è stato contestato dal Controparte_1
con la conseguenza che va riconosciuto l'importo mensile di euro 538,30 per il periodo di
[...] servizio prestato all'estero dal mese di dicembre 2015 al mese di agosto 2016, per una somma
5 complessiva di euro 5.383,00, comprensiva di tredicesima, oltre gli interessi legali dalla maturazione del diritto fino al saldo.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Controparte_1
e si liquidano ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, come in
[...] dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la limitata attività istruttoria.
Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese nei confronti del Controparte_3
.
[...]
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- in accoglimento delle domande, dichiara l'illegittimità della trattenuta sullo stipendio operata dal nei riguardi di per un importo Controparte_1 Parte_1 corrispondente all'ex voce Indennità Integrativa Speciale (I.I.S.) e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute dall'Amministrazione resistente, corrispondenti all'ex Indennità Integrativa Speciale, pari all'importo mensile di euro 538,30 per il periodo di servizio prestato all'estero dal mese di dicembre 2015 al mese di agosto 2016;
- condanna il al pagamento della somma di euro 5.383,00, Controparte_1 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto fino al saldo;
- condanna, altresì, il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_5 pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 118,50 per rimborso contributo unificato ed in euro 2.694,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- compensa le spese nei confronti del . Controparte_3
Messina, 6.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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