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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 3337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3337 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 12393/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 12393/2022
_____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. VINCENZO PETRALIA, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in VIA VERONA 62, CATANIA
contro
) con il patrocinio dell'avv. ANDREA TESTUZZA, Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA TRENTO 2, CATANIA
1
R.G.A.C. 12393/2022
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 31 gennaio 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
Con atto di citazione del 4 ottobre 2022 il Parte_2
(nel prosieguo, il ha chiamato in giudizio dinanzi all'intestato
[...] Parte_1 Parte_1 ufficio e chiesto di “[…] revocare il provvedimento declarativo della definitività Controparte_1 esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito accogliere integralmente le domande, eccezioni e difese proposte con l'atto di opposizione a D.I. anzi trascritto […]”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4 gennaio 2023 si è costituita la parte opposta.
Più precisamente, con ordinanza del 9 novembre 2021 (emessa nel procedimento iscritto al n. 3596/2017 R.G.A.C.) il Tribunale di Catania (adito dal in sede di opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 180 dell'11 gennaio 2017, con il quale era stato ingiunto all'ente condominiale il pagamento, in favore di - precedente amministratore dello stesso Condominio -, della Controparte_1 somma di € 50.807,49 a titolo di rimborso di anticipazioni per spese condominiali, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento) aveva dichiarato l'estinzione del procedimento ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c..
Con atto di citazione notificato in data 17 gennaio 2022, il ha proposto appello Parte_1 avverso la menzionata ordinanza.
Il superiore procedimento, svoltosi nella contumacia del si è concluso con la sentenza CP_1
n. 1440 dell'8 luglio 2022, con la quale la Corte d'Appello di Catania ha accolto le doglianze proposte dal ha annullato l'ordinanza di estinzione del giudizio di primo grado ed ha rimesso la Parte_1 causa innanzi al Tribunale di Catania.
Nelle more del giudizio d'appello, il ha ottenuto il provvedimento di definitiva CP_1 esecutorietà ex art. 654 c.p.c. del menzionato decreto ingiuntivo ed ha proceduto a sottoporre a pignoramento somme di denaro facenti capo all'ente condominiale.
Con provvedimento reso dall'intestato ufficio in data 9 giugno 2023 è stato poi revocato il decreto di declaratoria dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 187/2017 del Tribunale di Catania, rigettata l'istanza di sospensione del giudizio e rinviata la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni – il tutto, con contestuale formulazione di apposita proposta conciliativa ex art. 185bis
c.p.c. e rimessione dei contendenti in mediazione c.d. delegata.
La mediazione ha avuto esito negativo ed all'udienza del 31 gennaio 2025 Il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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III
Ciò premesso, si osserva quanto segue in merito alle domande ed eccezioni formulate dai contendenti nei rispettivi atti difensivi.
Al fine di conoscere dei rapporti di debito e credito sussistenti tra le odierne parti, deve aversi riguardo (a) alle condivisibili argomentazioni e principi di diritto richiamati nelle precedenti ordinanze rese in data 16 dicembre 2017 e 2 dicembre 2019 nel procedimento iscritto al n. 3596/2017 R.G.A.C.;
(b) alle valutazioni operate dal consulente tecnico d'ufficio a suo tempo nominato dal Tribunale nel suddetto procedimento, proseguito – una volta annullata la menzionata ordinanza che aveva originariamente dichiarato l'estinzione del giudizio – innanzi allo scrivente magistrato.
Orbene, pare evidente, sulla scorta della relazione tecnica a firma del dott. Persona_1
- comprensiva di analitiche ed esaurienti risposte alle osservazioni formulate dai periti di parte
[...] (cfr. pagg. 14 ss. della consulenza tecnica d'ufficio) -, che se l'ex-amministratore vanta nei confronti del un credito per € 56.726,92, quest'ultimo vanta pur sempre nei confronti del Parte_1 CP_1 un maggior credito per € 127.892,48 (per le ragioni meglio esposte a pagg. 8 ss. dell'elaborato peritale), da cui consegue che è, in realtà, l'ente condominiale a poter rivendicare nei confronti del suo ex-amministratore un diritto di credito pari ad € 63.881,06 (già defalcata la somma di € 7.284,50, che deve “[…] computarsi a deconto del totale in quanto spese anticipate dall'amministratore dal proprio conto corrente postale con assegno […]” nell'anno 2014: cfr. pagg. 13-14 della consulenza tecnica d'ufficio).
Pertanto, alla luce dello stato dei rapporti di debito-credito tra le parti, per come risultante dalla menzionata consulenza (in questa sede da intendersi integralmente trascritta), previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle reciproche partite di credito sino alla loro concorrenza, deve dichiararsi il in creditore di Parte_2 Parte_1 Parte_1 per la somma di € 63.881,06 e, per l'effetto, condannarsi quest'ultimo al pagamento, a Controparte_1 favore dell'ente condominiale, della suddetta somma, oltre interessi legali maturati e maturandi a far tempo dalla domanda (15 febbraio 2017) al saldo.
Deve invece escludersi la chiesta rivalutazione monetaria: si verte, infatti, nel caso in esame in materia di debito di valuta, come tale non suscettibile di automatica rivalutazione monetaria, in quanto incombe al creditore di allegare e dimostrare – ciò che, a ben vedere, l'ente condominiale non ha fatto – l'eventuale maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, co. II c.c.
IV
Secondo soccombenza, deve rifondere al di Controparte_1 Parte_1 Parte_1
– in le spese di lite e di mediazione c.d. delegata, liquidate Parte_1 Parte_1 secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014.
La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono
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definitivamente poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. dichiara – previa compensazione delle reciproche partite di credito tra le parti sino alla loro concorrenza – che il condominio di – in Parte_1 Parte_1 Parte_1
è creditore di per la somma di € 63.881,06 e, per l'effetto, condanna
[...] Controparte_1 quest'ultimo al pagamento, a favore dell'ente condominiale, del suddetto importo, oltre interessi legali maturati e maturandi a far tempo dal 15 febbraio 2017 al saldo;
3. condanna a rimborsare al condominio di – Controparte_1 Parte_1 Parte_1
in le spese di lite e di mediazione, che si liquidano in € 797,64 per
[...] Parte_1 anticipazioni, € 15.111,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.; 4. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 30 giugno 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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