Articolo 13 della Legge 12 dicembre 1907, n. 754
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 luglio 1912
Art. 13.

Agli ufficiali giudiziari pensionati, qualunque sia il tempo trascorso dopo la liquidazione di cui agli articoli 10 e 11, e' fatta facolta' di modificare la ripartizione del rispettivo capitale individuale fra pensione e capitale riservato, estendendola fino al punto di fare la conversione in intero capitale riservato o in intera pensione vitalizia.

Per ottenere queste modificazioni nella ripartizione del capitale individuale, l'ufficiale interessato dovra' inoltrarne domanda all'Amministrazione della Cassa, avvertendo che la conversione del capitale riservato in pensione vitalizia avra' effetto appena inoltrata la domanda, mentre la conversione della pensione vitalizia in capitale riservato avra' effetto soltanto due anni dopo la data della inoltrata domanda.

Entrata in vigore il 1 luglio 1912