Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 23/06/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.625 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n.625 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA,
, nato a [...] il [...] e residente ad Isola del Piano Parte_1
(PU), Strada delle Valli n.17,
E
nata a [...] il [...] residente a [...]di Parte_2
Colli al Metauro (PU), Via Ponte Metauro n.58, entrambi rappresentati e difesi, gusta procura in atti, dall'Avv. dall'Avv. Renato Terenzi.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- cessazione effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 13 dicembre 2024, i ricorrenti, esponevano:
-Che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 22.07.2006 nel Comune di
Fossombrone (PU), optando per il regime di comunione dei beni;
il 25.05.2014; Per_2
-Tuttavia, l'unione non si è rivelata serena, tanto che i coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 29.11.2018, cui è seguito decreto di omologa, n. Cron. 370/2019 del 31.01.2019 RG 849/2018;
- Da allora i coniugi non hanno mai ripreso, neppure occasionalmente, la convivenza;
- Ricorrono, pertanto, gli estremi di legge, di cui all'art.3, n.2, lett. B, della legge
1.12.1970, n.898 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che il Sig. e la Sig.ra vivono separati da almeno un anno”. Pt_1 Pt_2
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non essersi riconciliati, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione, da sostituirsi con il deposito di note scritte, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito indicate:
1) I coniugi, seppur cessato il vincolo, manterranno l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nella casa coniugale continuerà ad abitare il proprietario, Sig. con tutti i Parte_1
mobili e gli arredi;
la Sig.ra si è da tempo trasferita in Calcinelli di Colli al Pt_2
Metauro (PU), Via Ponte Metauro n.58, ed a seguito della sancita separazione, ha ricevuto dal marito, una tantum, la somma di Euro 2.000,00 quale rimborso delle spese comuni sostenute dopo il matrimonio relative all'abitazione e mobilio in essa contenuto;
3) e , affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, manterranno la Per_1 Per_2
residenza anagrafica presso il padre;
4) Ormai da tempo, i figli permangono a settimane alterne con i ricorrenti che, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi degli stessi, acconsentono, tempo per tempo, a modificare giorni ed orari di visita, previo accordo;
5) Fra le parti viene convenuto che gli assegni familiari continueranno ad essere percepiti dal Sig. con l'obbligo per quest'ultimo di corrisponderne la quota del 50% alla Sig.ra Pt_1
in due rate annuali, ossia ogni 15 giugno e 15 dicembre, salvo diverso Parte_2
successivo accordo;
6) Per quanto riguarda gli aspetti di natura economica, la Sig.ra rinuncia a Parte_2
percepire dal marito la somma di Euro 200,00 a titolo di mantenimento, essendo migliorata la propria situazione lavorativa rispetto a quanto statuito in sede di separazione;
7) Permane, invece l'obbligo a carico del Sig. di versare per il mantenimento di Pt_1
e di , l'importo mensile di €.200,00 ciascuno, rivalutabile annualmente Per_1 Per_2
secondo gli indici ISTAT, da versarsi sempre il giorno 10 di ogni mese : i predetti versamenti dovranno avvenire mediante assegno ovvero bonifico bancario al seguente
IBAN [...];
8) I genitori contribuiranno al 50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie ai figli che, a titolo esemplificativo, vengono di seguito indicate:
- spese mediche da documentare che non richiedono accordo tra le parti: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche o private, trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale e tickets sanitari: spese mediche e specialistiche in genere, anche tramite l'accesso alla sanità privata laddove necessaria.
- spese mediche da documentare e concordare: cure dentistiche ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale, farmaci particolari se non urgenti e non supportati da esigenze di celerità e/o efficienza nelle cure;
- spese scolastiche da documentare che non richiedono accordo tra le parti: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico d'inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
- spese scolastiche da documentare e concordare: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento;
- spese extrascolastiche da documentare che non richiedono accordo tra le parti: tempo prolungato, prescuola e doposcuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche da documentare e concordare: corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche con pertinenti attrezzature, spese di custodia viaggi e vacanze;
9) Le parti dichiarano, infine, di aver definito personalmente qualsiasi ulteriore rapporto di natura economica e patrimoniale non indicato nel presente ricorso.”.
All'esito del deposito, in data 17.02.2025, delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 16.04.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
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Ciò posto, considerato che: - i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù di Decreto di omologa, n. Cron. 370/2019 del 31.01.2019 pronunciato dal Tribunale di Urbino nel procedimento iscritto a ruolo RG 849/2018;
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi;
- le condizioni concordate in ordine all'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e sono da considerarsi confacenti al loro preminente interesse. Per_1 Per_2
Soddisfacente per l'interesse dei minori e conforme ai principi regolatori della materia appare quanto stabilito sugli incontri e visite per garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con i figli e . Per_1 Per_2
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
, e a Fossombrone in data 22.07.2006, trascritto nei Registri Pt_1 Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Fossombrone (PU) al n. 11, P II, S.A, Ufficio 1,
2006 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e riportate in parte motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Fossombrone (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 4.06.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone