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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/04/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1201/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Luisa Poppi Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1201/2024 promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
RA (RE) in via C. Iotti n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Rondini del foro di Reggio
IA, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in AS (RE) alla via Passerini n. 7;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata in [...] in data [...] e residente a Parte_2 C.F._2
RA (RE) in via C. Iotti n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Sarha Mineo del foro di Reggio IA, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Reggio IA alla via San Giuseppe n. 4;
APPELLATA
con l'intervento di
AVV. (C.F. ) del foro di Reggio IA, quale Curatore Controparte_1 C.F._3
speciale dei minori nato a [...] in data [...] e Persona_1 CP_2
nato a [...] il [...];
[...]
Procuratore Generale
INTERVENUTO
1 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 2/2024 del 18.01.2024, pubblicata in data
26.01.2024, del Tribunale di Reggio IA, avente ad oggetto altri istituti di diritto di famiglia
(mantenimento figli);
CONCLUSIONI: All'udienza del 17 aprile 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante Parte_1
così concludeva: “Voglia l'adita Corte di Appello accogliere le conclusioni di primo grado e
[...] così disporre: In via urgente e preliminare: A. procedere all'ascolto di entrambi i figli minori Per_1
nato il [...], e , nato il [...], ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis, commi 4, 5 e Per_2
45, cpc, sui fatti di cui in narrativa nonché su ogni ulteriore circostanza ritenuta utile e necessaria;
B. nominare per entrambi i minori un Curatore Speciale;
C. collocare i minori presso il padre, nell'abitazione familiare in RA (RE), Via C. Iotti n. 14; D. incaricare il Servizio tutela Minori Unione
Bassa Reggiana di proseguire nel Progetto di supporto alla genitorialità, come da programma di cui alla relazione del 03.11.2023, in atti;
In via principale:
1. Disporre l'affidamento dei figli Persona_1
nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...] al padre Persona_3
, con loro collocamento presso la casa familiare in RA (RE), Via Parte_1
Celestino Iotti, n. 14 assegnata al padre e di sua proprietà;
2. Disporre che i figli trascorrano il fine settimana dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica sera a week end alternati con la madre, e che la madre possa tenere con sè i figli due giorni infrasettimanali, con pernottamento, da determinarsi in base ai turni lavorativi e compatibilmente con gli impegni dei figli;
3. Disporre che i figli trascorrano le vacanze natalizie ad anni alterni con la madre e con il padre e quelle estive con il padre, indicativamente nel mese di luglio, per almeno 15 giorni consecutivi;
4. Disporre che la signora
corrisponda al IGnor l'importo dell'Assegno Unico Parte_2 Parte_1
per i figli dalla stessa percepito a decorrere dal mese di Dicembre 2023 e così fino a quando non saranno completate le pratiche per la rettifica del beneficiario di tale contributo presso gli Enti preposti;
5.
Disporre che le spese straordinarie, siano esse scolastiche, sportive, ricreative e medico-sanitarie, andranno concordate secondo le disposizioni del Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio IA, tenuto conto altresì delle effettive possibilità economiche dei genitori;
6. Disporre che tali suddette spese straordinarie siano sostenute economicamente da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, con rimborso della quota a favore del genitore che le abbia anticipate, previa esibizione delle ricevute attestanti i pagamenti sostenuti, entro il mese successivo a quello della richiesta di rimborso. In subordine:
1. Nella denegata e non creduta ipotesi di affidamento dei minori e Persona_1
alla madre, disporre che l'Assegno Unico in favore dei figli sia percepito Persona_3
interamente dalla IG.ra che, in ragione delle accertate e documentate risorse economiche Pt_2
2 dei genitori, il IG. versi a titolo di mantenimento ordinario la somma mensile Parte_1 di € 100,00 per entrambi i figli;
2. Disporre che il padre possa tenere con sè i figli dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica sera, a week end alternati, e che possa tenere con sè i figli almeno due giorni consecutivi infrasettimanali, da individuarsi in base agli impegni dei figli;
3. Disporre che i figli trascorrano le vacanze natalizie ad anni alterni con la madre e con il padre e quelle estive con il padre, indicativamente nel mese di luglio, per almeno 15 giorni consecutivi;
4. Disporre che le utenze domestiche, atteso anche l'avvio del Sistema fotovoltaico, vengano corrisposte dalla signora Pt_2
così come le manutenzioni ordinarie, vengano eseguite a proprie spese dalla assegnataria dell'abitazione familiare;
5. Disporre che le spese straordinarie, da concordarsi tra i genitori secondo quanto prescritto nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio IA, saranno sostenute economicamente da entrambi i genitori, nella misura del 40% a carico del IG. e del 60% a carico Parte_1
della IG.ra , con rimborso della quota a favore del genitore che le abbia anticipate, Parte_2
previa esibizione delle ricevute attestanti i pagamenti sostenuti, entro il mese successivo a quello della richiesta di rimborso. Si producono….In via istruttoria, a. Si chiede autorizzazione al Giudice al deposito in cancelleria di supporto DVD in duplice copia, per fascicolo d'ufficio e per controparte, contenente riproduzioni audiovisive e messaggi vocali inviati tramite whatsapp dalla a b. si Pt_2 Pt_1
reiterano le istanze istruttorie, con particolare riguardo a - l'ammissione a testi dei signori
[...]
, residente in [...], , residente in [...], CP_3 CP_4 Tes_1
residente in [...], residente in [...] e
[...] Testimone_2 CP_5
sui fatti di causa, in riferimento alla violenza domestica subita da e
[...] Parte_1 sull'abuso di mezzi educative e coercitivi posti in essere dalla signora nei confronti dei Parte_2 figli e - l'ammissione del teste IG. sulle seguenti domande, Per_1 Per_3 Testimone_3 premesso “vero che”…… ”, l'appellata concludeva domandando: “Voglia l'Ecc.ma Parte_2
Corte d'Appello adita, ogni istanza contraria disattesa e respinta: IN VIA PRELIMINARE: Rigettare le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili ed in ogni caso infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in premessa;
NEL MERITO: rigettare in toto le domande ex adverso dedotte in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti, e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Reggio IA, n. 2/2024 emessa il 18/01/2024 e pubblicata in data
26/01/2024. Con vittoria di spese e compensi ”, il Curatore speciale Avv. rassegnava le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Rigettare l'appello avverso la sentenza impugnata, confermando la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Reggio IA, n. 2/2024 emessa il 18/01/2024 e pubblicata in data
26/01/2024 RG 1937/2023”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
3 letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Nel procedimento di primo grado avanti il Tribunale di Reggio IA ed avente ad oggetto le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati a AS (RE) rispettivamente Per_1 Controparte_2
in data 07.02.2010 e 15.09.2012 dalla relazione con convivenza more uxorio tra i IG.ri e Parte_1
entrambi i genitori, nei rispettivi atti introduttivi (il padre con ricorso dello 06.04.2023, la Parte_2
madre con comparsa depositata il 30.05.2023), insistevano per l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori, con assegnazione in proprio favore della casa familiare sita in RA, via C. Iotti, di proprietà esclusiva del padre, e regolamentazione delle visite dell'altro genitore rimessa al Servizio Sociale;
chiedevano reciprocamente, inoltre, che venisse posto a carico dell'altro un contributo mensile al mantenimento dei figli
(il padre domandava € 200,00 per ciascun figlio, la madre € 250,00 per ciascun figlio). Alla base delle richieste formulate dalle parti vi era una contrapposta ricostruzione delle vicende familiari ed un reciproco addebito di responsabilità per l'aspro conflitto in essere: il padre sosteneva di essere stato sottoposto a continue vessazioni e aggressioni da parte della compagna, che lo avrebbero indotto a reagire;
la madre riferiva che sarebbe il IG. ad avere sempre tenuto condotte vessatorie, ad essere dedito al consumo di stupefacenti, ad averla Pt_1
ripetutamente tradita con altre donne e ad averla aggredita anche alla presenza dei figli minori, tanto da rendere necessario in più occasioni l'intervento delle forze dell'ordine. La situazione, già compromessa, era definitivamente degenerata in data 29.03.2023 quando, all'esito di una violenta lite - della quale le parti fornivano ancora una volta una descrizione differente - la madre ed i figli erano stati allontanati dalla casa familiare e condotti in una località protetta. In seguito a tale accadimento, la IG.ra resentava ricorso Pt_2
ex art. 473-bis.69 c.p.c. ottenendo un ordine di protezione inaudita altera parte, successivamente confermato con decreto del 17.05.2023. In tale provvedimento il Giudice ordinava al IG. di cessare Pt_1
immediatamente dalla condotta pregiudizievole tenuta nei confronti della IG.ra e nei Parte_2
confronti dei figli minorenni ed e di allontanarsi immediatamente alla casa familiare sita a CP_2 Per_1
RA (RE) prescrivendo al medesimo di non avvicinarsi alla casa familiare, al posto di lavoro della medesima , alle scuole e luoghi frequentati dai figli, nonché dalla loro madre;
disponeva altresì che, Pt_2
in attesa dei provvedimenti che saranno assunti da parte dell'Autorità Giudiziaria competente ed al solo scopo di tutelare i figli, fossero i Servizi Sociali ad indicare le modalità più opportune secondo le quali, se lo desidererà, il padre avrebbe potuto incontrare i figli minori in modalità protetta, dando preciso mandato ai
Servizi Sociali in merito. Alla data della prima udienza di comparizione davanti al Giudice delegato del
Tribunale di Reggio IA svoltasi in data 29.06.2023, i rapporti tra le parti erano dunque regolati dal decreto di cui sopra, la IG.ra isultava rientrata nell'abitazione familiare insieme ai figli minori e gli incontri Pt_2
di questi ultimi con il padre venivano regolati dal Servizio Sociale;
le parti davano atto altresì di avere trovato
4 una provvisoria regolamentazione dei rapporti economici inerenti il mantenimento dei figli, il padre avrebbe continuato a corrispondere la rata del mutuo e la madre avrebbe percepito per intero l'Assegno Unico..
All'esito dell'udienza veniva incaricato il Servizio Sociale di riferire sulla situazione del nucleo familiare, sulla capacità genitoriale delle parti e sulle condizioni dei minori, ai fini della definitiva decisione sul loro affidamento e collocamento. La relazione con allegati documenti perveniva in data 08.11.2023.
All'udienza dello 08.11.2024 venivano ascoltati dal Giudice delegato i figli minori Per_1 CP_2
Terminata l'audizione, il ricorrente e la convenuta richiamavano le conclusioni e le deduzioni delle rispettive note conclusive già depositate in atti, insistendo per il loro accoglimento e il Giudice si riservava di riferire al
Collegio.
Con sentenza emessa il 18 gennaio 2024 e pubblicata in data 26 gennaio 2024, il Tribunale di Reggio
IA affidava i figli minori e nati a AS (RE) rispettivamente in data Per_1 Persona_3
07.02.2010 e 15.09.2012, al competente Servizio Sociale, con collocazione abitativa presso la madre alla quale era assegnata la casa familiare sita in RA (RE), via Celestino Iotti n. 14, stabiliva che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli secondo le tempistiche e le modalità previste dal Servizio Sociale affidatario, con facoltà per quest'ultimo di modificare il calendario in itinere a seconda dell'andamento del medesimo e della rispondenza all'interesse dei minori, revocando, allo scopo di consentire gli incontri e visite del padre ai figli, il decreto emesso in data 17.05.2023 nel procedimento R.G. n. 2304/2023 nella parte in cui prevede il divieto di avvicinamento del IG. ai figli ed ai luoghi da essi frequentati, Pt_1
incaricava il Servizio affidatario di proseguire per 24 mesi nell'opera di monitoraggio e sostegno al nucleo familiare ed alla genitorialità, mantenendo almeno in un primo tempo il servizio di educativa domiciliare già avviato, conferendo altresì al medesimo il compito di mediare tra i genitori in caso di contrasto sulle decisioni riguardanti i figli, con facoltà di assumere direttamente tali decisioni laddove l'inerzia o il conflitto tra i genitori ne impedisse l'assunzione in tempi rapidi, con pregiudizio per i minori, e poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante corresponsione in favore della madre della somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), con rivalutazione Istat, oltre al 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come individuate dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Reggio IA (prot. 13.06.2023), compensando integralmente le spese di lite.
Il Tribunale poneva a fondamento della decisione in ordine al regime di affidamento ai Servizi Sociali dei due figli della coppia la risalente e importante conflittualità tra i genitori, da ultimo degenerata negli eventi del
29.03.2023, cui assistevano i minori, le fragilità genitoriali emerse a carico di entrambe le parti, tali da non consentire un affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, e l'incapacità mostrata sia dal padre che dalla madre di preservare i figli dal conflitto, risultando dalle relazioni del Servizio entrambi i figli minori
“ingaggiati” nel tentativo di comporre la lite tra i genitori, nell'auspicio di una ripresa della convivenza. Veniva mantenuta la collocazione abitativa presso la madre, anche alla luce della gravità della condotta tenuta dal
5 padre in data 29.03.2023, come dettagliatamente ricostruita nella motivazione del decreto contenente l'ordine di protezione. Quanto alla decisione sui profili economici, veniva svolta una valutazione comparativa delle condizioni economico-reddituali dei genitori ed applicati i criteri di cui all'art. 337 ter c.c., tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e della età dei medesimi, nonché, da un lato, degli oneri mensili gravanti sul padre dall'altro del valore economico dell'assegnazione della casa familiare alla madre e della percezione da parte della medesima dell'Assegno Unico.
2.- Con appello depositato in data 26.07.2024, il IG. ha impugnato detta sentenza Parte_1
chiedendone la sostanziale riforma, in quanto ingiusta oltre che erronea. L'appellante deduce in primo luogo una erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure della dinamica dell'episodio del 29.03.2023, atteso che la violenza non sarebbe stata posta in essere a senso unico, solo nei confronti della IG.ra come Pt_2
viene fatto emergere dalla sentenza, ma anche e soprattutto nei confronti del IG. il quale, ormai Pt_1
stanco ed esasperato dalle continue vessazioni e prevaricazioni poste in essere dalla compagna, si sarebbe difeso a sua volta aggredendola;
deporrebbero in tal senso il referto medico rilasciato al padre ove vengono confermate le lesioni subite e la denuncia-querela sporta dal medesimo alle forze dell'ordine. Con il secondo motivo di gravame, il evidenzia una erronea valutazione della personalità e della capacità genitoriale Pt_1
delle parti, posto che a suo avviso non si sarebbe tenuto debito conto delle condotte materne connotate talvolta anche da violenza, risultanti dalla relazione dei Servizi Sociali e dall'audizione dei figli minori. La Pt_2 sarebbe madre molto impositiva, specie sull'aspetto religioso, severa ed autoritaria nei confronti dei figli minori, gridando quando li rimprovera e arrivando talvolta a dare schiaffi ai figli o cinturate sul sedere, quando ad esempio i minori riportano “brutti voti” a scuola o hanno preso note, senza a volte neppure spiegare le ragioni dei rimproveri. L'appellante si duole poi della totale irrilevanza che sarebbe stata attribuita alle dichiarazioni dei minori e alle volontà dagli stessi espresse nel corso dell'audizione; avrebbero Per_1 CP_2
infatti manifestato il loro desiderio di vivere con il padre, qualora i genitori non si riconciliassero. Deduce inoltre una erronea ed immotivata esclusione di prove riguardanti fatti avvenuti successivamente all'ultima udienza, istanze istruttorie che ben avrebbero potuto fornire un quadro ben più completo e chiaro in ordine alla capacità genitoriale di entrambe le parti, nonché la mancata nomina di un Curatore speciale per i minori. Da ultimo, lamenta l'erroneità dei conteggi svolti dal Tribunale di Reggio IA per determinare l'assegno di mantenimento dei figli;
secondo il il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto né della Pt_1 temporaneità dell'indennità percepita dal padre, né della percezione per l'intero dell'Assegno Unico da parte della madre né del debito erariale da estinguersi a rate gravante sul padre.
Tanto dedotto, chiede alla Corte di: Parte_1
- In via preliminare, procedere all'ascolto dei figli minori nominare per gli stessi un Curatore Per_1 CP_2
speciale e collocare i minori presso il padre nella casa familiare di RA;
6 - In via principale, stabilire l'affidamento dei figli al padre, con assegnazione a questo della casa familiare, e regolamentazione delle visite della madre ai figli comprendente un fine settimana ogni due in via alternata con il padre e due giorni infrasettimanali da determinarsi in base ai turni lavorativi dei genitori e compatibilmente con le esigenze dei figli, disporre che la IG.ra corrisponda al IG. l'importo dell'Assegno Pt_2 Pt_1
Unico percepito a decorrere dal mese di dicembre 2023 e ciò sino a quando non saranno completate le pratiche per la rettifica del beneficiario del contributo e che le spese straordinarie siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- In subordine, nella denegata ipotesi di affidamento dei minori alla madre, disporre che l'Assegno Unico sia percepito interamente dalla madre, che, in ragione delle documentate risorse economiche dei genitori, il padre versi a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma di euro 100,00 per ogni figlio oltre il
40% delle spese straordinarie da sostenersi per i due figli, e che possa tenere con sé i figli a fine settimana alternati con la madre dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica sera e due giorni consecutivi infrasettimanali, oltre a periodi durante le festività natalizie e durante le ferie estive;
- vinte le spese di giudizio di ogni grado.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 14.04.2025, si è costituita la IG.ra contestando Parte_2
partitamente l'avverso gravame, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto;
ad avviso dell'appellata, la sentenza oggetto di impugnazione sarebbe congruamente motivata e fondata su un ragionamento logico- giuridico coerente e correttamente esposto e il l'avrebbe impugnata esclusivamente per ragioni Pt_1
economiche - il medesimo dalla data di pubblicazione della sentenza ha infatti totalmente omesso di corrispondere alla madre il contributo mensile al mantenimento dei figli minori. Più specificamente, quanto al primo motivo di gravame, l'odierna appellata fa rilevare che la narrazione svolta dalla controparte in ordine agli agiti di violenza del 29.03.2023 dalla stessa subiti non corrisponderebbe alla realtà dei fatti, come dimostrato dal referto di pronto soccorso con prognosi di giorni 30 per la frattura delle costole ma anche la testimonianza del medico legale che ha svolto l'esame clinico dell'odierna appellata. Peraltro, a conferma di quanto esposto, il Giudice del Tribunale di Reggio IA emetteva il richiesto ordine di protezione, dettagliatamente motivato e supportato da prove documentali e testimoniali. Secondo l'appellata, anche il secondo motivo di gravame relativo alle capacità genitoriali risulta disatteso dalle risultanze istruttorie e dalla motivazione espressa nella sentenza e non sarebbe quindi meritevole di accoglimento. Riguardo alle dichiarazioni rese dai figli, secondo i quali la madre li avrebbe percossi, deduce la IG.ra come dette Pt_2
dichiarazioni, ancora una volta, riproducano sostanzialmente le dichiarazioni del padre;
non vi sarebbe alcuna prova che i minori siano stati picchiati dalla madre, tanto che l'educatore recatosi presso il domicilio aveva modo di riscontrare la serenità dei minori e la loro educazione e correttezza, i ragazzini non mostravano segni né fisici né psicologici di subita violenza fisica. Semplicemente, i ragazzini “empatizzano” di più con il padre, genitore meno severo e più “amico”, come emerge dalla relazione dei Servizi. Quanto agli aspetti economici,
7 evidenzia l'appellata come non si sia verificata alcuna violazione degli artt. 337 ter c.c. e 116 c.p.c. come sostenuto dalla controparte, atteso che il Giudice di primo grado nel determinare il contributo mensile per il mantenimento dei minori avrebbe tenuto conto del reddito effettivamente percepito dal che, Pt_3
quand'anche comprensivo di una indennità temporanea, è stato concretamente ricevuto e debitamente considerato gli oneri mensili gravanti sul medesimo. Infine, la IG.ra ha dichiarato di opporsi alla Pt_2
richiesta di ascolto dei minori, per essere stati gli stessi già sentiti nel corso del procedimento di primo grado sia dal Servizio Sociale e da una Psicologa sia dal Giudice delegato.
L'appellata ha quindi chiesto alla Corte di Appello di:
- rigettare totalmente le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio IA il 18.01.2024;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio.
4.- Con ordinanza emessa a seguito dell'udienza dello 09.01.2025, la Corte ha nominato ai sensi dell'art. 473- bis.8 c.p.c. Curatore speciale dei minori nella persona dell'Avv. e ha richiesto ai Servizi Sociali Controparte_1
affidatari di predisporre e depositare, entro il 21.03.2025, relazione illustrativa di aggiornamento sulla complessiva, attuale situazione del nucleo familiare separato, condizioni dei figli minori e loro rapporti con i genitori e modalità di frequentazione del padre con i figli, nonché esito del sostegno e servizi eventualmente avviati, fissando udienza per il prosieguo.
La relazione dei Servizi è pervenuta il 31.03.2025.
In data 14.04.2025 si è costituita l'Avv. in qualità di Curatore speciale dei figli minori della Controparte_1
coppia, e la quale ha chiesto mantenersi sia l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali, Per_1 CP_2
affermando di ritenere tale regime assolutamente necessario anche per garantire il permanere di un controllo sulle vicende familiari, sia la collocazione dei minori presso la madre la quale, pur ritenuta severa e rigida, risulta essere il genitore in grado di imporre ai ragazzi regole e soprattutto la frequentazione della scuola. Il
Curatore espone di avere sentito i minori i quali durante il colloquio hanno avuto modi adeguati e gentili, esprimendo la loro preferenza per una convivenza nella casa familiare con il padre, in quanto con il medesimo si sentono liberi e vengono accontentati negli acquisti di scarpe e altri oggetti da loro desiderati, non facendo riferimento ad episodi passati.
All'udienza del 17 aprile 2025, il difensore dell'appellante si è riportato integralmente al proprio atto di impugnazione, insistendo in modo particolare per l'ascolto dei minori, istanza cui si è opposto il difensore dell'appellata, il quale ha insistito per il rigetto dell'impugnazione. Il Curatore speciale si è riportato alla propria comparsa insistendo per l'accoglimento delle domande ivi avanzate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
8 5.- Preliminarmente, in ordine alle istanze istruttorie proposte sia dall'appellante che dall'appellata, comprendenti prove testimoniali e acquisizione di riproduzione audio visive, ritiene la Corte come le stesse risultino superflue ai fini della decisione, alla luce della documentazione tutta versata in atti e delle relazioni dei Servizi Sociali. Parimenti non ricorrono i presupposti per disporre l'audizione dei due figli minori, peraltro già sentiti dal Giudice di prime cure. La volontà dei medesimi è infatti emersa in modo chiaro sia dall'ultima relazione dei Servizi sia tramite la costituzione del Curatore speciale che ha sentito di talché Per_1 CP_2
un ulteriore ascolto dei minori risulta superfluo.
Ciò premesso e venendo ora al merito, reputa la Corte che i primi tre motivi di appello articolati da
[...]
, ovvero pretesa erronea valutazione degli eventi del 29.03.2023 e della personalità e capacità Parte_1
genitoriale delle parti e asserita totale irrilevanza attribuita alle dichiarazioni rese dai minori e volontà manifestate da questi, possano essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti volti a vedere i figli- in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio IA - affidati al padre o comunque presso tale genitore collocati, con conseguente assegnazione della casa familiare al medesimo.
Ora, nell'ultima relazione dei Servizi Sociali “Unione dei Comuni Bassa Reggiana” affidatari dei minori, pervenuta in data 31.03.2025, l'Assistente Sociale incaricata evidenzia che la situazione dei due minori sembra essere rientrata rispetto al conflitto tra i genitori, il padre e la madre riferiscono infatti di essere riusciti a raggiungere un buon livello di comunicazione e che e pur legati alla figura materna, Per_1 CP_2
manifestano il desiderio di trascorrere maggiore tempo con il padre, in quanto il medesimo si mostrerebbe molto compiacente rispetto alle scelte dei figli e alla loro volontà, comprando loro vestiti e accontentandoli nelle varie richieste.
Il Curatore speciale, come già sopra riportato, insiste per il mantenimento dell'affido ai Servizi Sociali.
Orbene, reputa la Corte, come, a prescindere in questa sede da ogni più approfondita valutazione in ordine all'accadimento del 29.03.2023, evento che, è bene ricordarlo, portava all'emissione di un ordine di protezione in favore dell'odierna appellata e dei figli, dapprima inaudita altera parte, poi con ampia ed esauriente motivazione con decreto del 17.05.2023, risulti adeguato e maggiormente tutelante per i minori confermarne l'affidamento ai Servizi Sociali anche al fine di garantire una costante vigilanza sul nucleo familiare, specie dopo i fatti di significativa gravità del marzo 2023. Come opportunamente osservato dal giudice di prime cure,
a fronte della conflittualità tra i genitori, sia pur oggi parzialmente rientrata, risulta evidentemente impraticabile un affidamento condiviso che richiederebbe una condivisione tra i genitori di scelte ed obiettivi educativi, ma neppure può ritenersi possibile un affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, per essere emerse a carico sia del padre che della madre fragilità genitoriali che fanno ritenere preferibile l'affido al Servizio Sociale. La madre invero è risultata eccessivamente rigida, severa e normativa, come sottolineato dagli operatori del
Servizio e riferito dai figli minori, di contro il padre è sembrato più permissivo, lascia più liberi i figli,
9 asseconda le loro richieste in ordine ad acquisti di oggetti vari tra cui scarpe, e ad oggi non risulta in grado di delineare un progetto di vita solido e deciso. Entrambi i genitori, soprattutto, non hanno saputo preservare i figli dal conflitto;
è infatti emerso che assistevano in prima persona alle liti tra il padre e la Per_1 CP_2
madre e anche alla violenta colluttazione del 29.03.2023 nel corso della quale uno dei figli riprendeva la scena con il telefonino mentre l'altro contattava le forze dell'ordine. Il coinvolgimento dei minori emerge anche dalla
Relazione del Servizio ove i figli sono parsi “ingaggiati” nel tentativo di comporre la lite tra i genitori nell'auspicio di una ripresa della convivenza;
a fronte di ciò, i genitori per anni hanno mantenuto riserbo su quanto accadeva in casa, faticando a riconoscere il pregiudizio cui hanno esposto i figli e ledendo il loro diritto ad una serenità familiare e ad una crescita regolare ed armonica.
Parimenti, per quanto attiene la collocazione prevalente dei minori, va confermata quella decisa dal giudice di primo grado presso la madre, alla quale di conseguenza è assegnata la casa familiare di RA, via C. Iotti n.
14, e ciò non solo per la gravità della condotta tenuta dal padre in occasione dell'accadimento del 29.03.2023, come puntualmente descritta nel citato decreto che dà conto di “un'aggressione prolungata ed estremamente violenta”, con condotte “caratterizzate da ferocia” e significativamente pregiudizievoli nei confronti dell'integrità psico-fisica dei figli “costretti ad assistere alle percosse del padre nei confronti della madre…”
e comprovata dal referto di pronto soccorso e dalle dichiarazioni rese in udienza dal medico legale dell'Ausl di Reggio IA.
L'attuale collocazione presso la casa con la madre, sebbene severa e rigida, riesce a garantire ai ragazzi regole e soprattutto impone la regolare frequentazione della scuola come elemento di educazione e crescita, elemento che invece da parte del padre non risulta essere valutato come importante. Alla domanda posta dal Curatore ai minori sul perché preferirebbero vivere con il padre, i ragazzini hanno risposto “perché il papà mi compra le cose che voglio, le scarpe e mi dà i soldi. Il papà mi fa uscire quando voglio e non mi controlla”, con il padre non si sentono controllati e possono mangiare tutto quello che desiderano, riferendosi al regime alimentare ristretto imposto dalla madre.
La scelta paterna di assecondare i figli e provvedere ad acquistare beni materiali non necessari o griffati, evidenzia, secondo il condivisibile giudizio espresso dal Curatore, l'assecondamento delle immediate volontà dei ragazzi senza però un reale carico di scelta educativa e di gestione a lungo periodo.
Devono essere dunque rigettati i primi tre motivi di ricorso, confermando l'affidamento ai Servizi Sociali dei figli della coppia, la loro collocazione prevalente presso la madre e la regolamentazione dei tempi di permanenza e delle visite del padre, che, allo stato, risultano avvenire con regolarità, attraverso incontri liberi.
Merita invece parziale accoglimento l'ultimo motivo di gravame proposto dal in ordine agli aspetti Pt_1
economici. L'appellante insiste per una riduzione dell'assegno mensile posto a suo carico e della sua percentuale di partecipazione alle spese straordinarie sostenute per i figli, deducendo che il giudice di prime
10 cure non avrebbe tenuto conto degli oneri mensili per il mutuo e il canone di affitto posto a suo carico e del fatto che la madre percepisce integralmente l'Assegno Unico. L'appellata si è opposta.
Orbene, come noto, nell'ambito dei giudizi di separazione e divorzio e di affidamento e mantenimento dei figli nati da genitori non sposati, le condizioni economiche dei genitori cui deve guardarsi per la determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento per i figli non devono essere necessariamente accertate mediante una rigorosa comparazione dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (vedasi, Cass. civ. sez. VI-I
28.03.2019 n. 8744, Cass. civ. Sez. VI- I, 15.11.2016 n. 23263, Cass. civ. Sez. I 06.06.2013 n. 14336), valutata congiuntamente agli altri criteri indicati dall'art. 337 ter codice civile.
Con riferimento a tali criteri, la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha avuto modo di affermare che
“L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza….” (vedasi Cass. civ. Sez. I,
11.12.2023, n. 34382).
Dalle deduzioni difensive delle parti e dalla documentazione versata in atti, risulta che il padre, odierno appellante, presta attività lavorativa dipendente come macellaio per azienda sita in provincia di Mantova in forza di un contratto a tempo indeterminato, con stipendio mensile di circa € 2.000/2.200, comprensivo di tredicesima e quattordicesima (retribuzione aumentata nel 2023, per come riferito dal in forza di Pt_1
indennità per infortunio), ha percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo di € 32.253,00 con imponibile di € 31.573 e imposta netta di € 4.691, il suo reddito mensile è gravato dalla rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare di sua esclusiva proprietà e pari ad € 500 e dal canone mensile per l'appartamento preso in affitto per € 420,00 con contratto privo di registrazione, e che la madre, di professione
O.S.S. per Casa di riposo di RA in forza di contratto a tempo indeterminato con retribuzione mensile di circa € 1.500/1.600, ha percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito lordo di € 23.185,41 e nell'anno di imposta 2022 un reddito lordo pari ad € 22.544,99 e riceve per l'intero l'Assegno Unico per i figli di importo mensile di circa € 400.
Ora, sulla base di una valutazione comparativa delle condizioni economiche dei genitori, tenuto conto dell'età dei figli e delle loro esigenze, della loro collocazione prevalente nonché, da un lato, degli oneri economici gravati sul padre, dall'altro dell'assegnazione della casa familiare alla madre e della percezione per l'intero dell'Assegno Unico da parte della stessa (senz'altro corretta, essendo la madre genitore prevalentemente
11 collocatario, vedasi Cass. civ. Sez. I 22.02.2025, n. 4672), ritiene la Corte che debba essere ridotto ad € 300
(150 per ogni figlio) l'assegno mensile posto a carico del padre per il mantenimento ordinario dei figli, ferma restando la partecipazione alle spese straordinarie da sostenersi per i figli nella misura del 50%.
Conclusivamente, l'appello proposto da merita accoglimento limitatamente all'importo Parte_1
del contributo mensile al mantenimento dei figli.
L'esito complessivo del giudizio, il rigetto del gravame in punto ad affidamento e collocazione dei minori e il suo accoglimento in ordine all'aspetto economico inducono a compensare per l'intero le spese di primo grado e del presente grado di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2/2024 del Tribunale di Reggio
IA, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede, in parziale accoglimento dell'appello:
I - DISPONE che il padre corrisponda alla madre ntro Parte_1 Parte_2 il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e assegno mensile Per_1 CP_2 di € 300 (150 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenersi per i figli così come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio
IA;
II - COMPENSA integralmente le spese di lite del primo grado e del presente grado di appello.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai Servizi Sociali competenti per territorio (Unione dei Comuni Bassa Reggiana).
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna il
17.04.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Luisa Poppi)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Luisa Poppi Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1201/2024 promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
RA (RE) in via C. Iotti n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Rondini del foro di Reggio
IA, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in AS (RE) alla via Passerini n. 7;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata in [...] in data [...] e residente a Parte_2 C.F._2
RA (RE) in via C. Iotti n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Sarha Mineo del foro di Reggio IA, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Reggio IA alla via San Giuseppe n. 4;
APPELLATA
con l'intervento di
AVV. (C.F. ) del foro di Reggio IA, quale Curatore Controparte_1 C.F._3
speciale dei minori nato a [...] in data [...] e Persona_1 CP_2
nato a [...] il [...];
[...]
Procuratore Generale
INTERVENUTO
1 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 2/2024 del 18.01.2024, pubblicata in data
26.01.2024, del Tribunale di Reggio IA, avente ad oggetto altri istituti di diritto di famiglia
(mantenimento figli);
CONCLUSIONI: All'udienza del 17 aprile 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante Parte_1
così concludeva: “Voglia l'adita Corte di Appello accogliere le conclusioni di primo grado e
[...] così disporre: In via urgente e preliminare: A. procedere all'ascolto di entrambi i figli minori Per_1
nato il [...], e , nato il [...], ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis, commi 4, 5 e Per_2
45, cpc, sui fatti di cui in narrativa nonché su ogni ulteriore circostanza ritenuta utile e necessaria;
B. nominare per entrambi i minori un Curatore Speciale;
C. collocare i minori presso il padre, nell'abitazione familiare in RA (RE), Via C. Iotti n. 14; D. incaricare il Servizio tutela Minori Unione
Bassa Reggiana di proseguire nel Progetto di supporto alla genitorialità, come da programma di cui alla relazione del 03.11.2023, in atti;
In via principale:
1. Disporre l'affidamento dei figli Persona_1
nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...] al padre Persona_3
, con loro collocamento presso la casa familiare in RA (RE), Via Parte_1
Celestino Iotti, n. 14 assegnata al padre e di sua proprietà;
2. Disporre che i figli trascorrano il fine settimana dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica sera a week end alternati con la madre, e che la madre possa tenere con sè i figli due giorni infrasettimanali, con pernottamento, da determinarsi in base ai turni lavorativi e compatibilmente con gli impegni dei figli;
3. Disporre che i figli trascorrano le vacanze natalizie ad anni alterni con la madre e con il padre e quelle estive con il padre, indicativamente nel mese di luglio, per almeno 15 giorni consecutivi;
4. Disporre che la signora
corrisponda al IGnor l'importo dell'Assegno Unico Parte_2 Parte_1
per i figli dalla stessa percepito a decorrere dal mese di Dicembre 2023 e così fino a quando non saranno completate le pratiche per la rettifica del beneficiario di tale contributo presso gli Enti preposti;
5.
Disporre che le spese straordinarie, siano esse scolastiche, sportive, ricreative e medico-sanitarie, andranno concordate secondo le disposizioni del Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio IA, tenuto conto altresì delle effettive possibilità economiche dei genitori;
6. Disporre che tali suddette spese straordinarie siano sostenute economicamente da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, con rimborso della quota a favore del genitore che le abbia anticipate, previa esibizione delle ricevute attestanti i pagamenti sostenuti, entro il mese successivo a quello della richiesta di rimborso. In subordine:
1. Nella denegata e non creduta ipotesi di affidamento dei minori e Persona_1
alla madre, disporre che l'Assegno Unico in favore dei figli sia percepito Persona_3
interamente dalla IG.ra che, in ragione delle accertate e documentate risorse economiche Pt_2
2 dei genitori, il IG. versi a titolo di mantenimento ordinario la somma mensile Parte_1 di € 100,00 per entrambi i figli;
2. Disporre che il padre possa tenere con sè i figli dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica sera, a week end alternati, e che possa tenere con sè i figli almeno due giorni consecutivi infrasettimanali, da individuarsi in base agli impegni dei figli;
3. Disporre che i figli trascorrano le vacanze natalizie ad anni alterni con la madre e con il padre e quelle estive con il padre, indicativamente nel mese di luglio, per almeno 15 giorni consecutivi;
4. Disporre che le utenze domestiche, atteso anche l'avvio del Sistema fotovoltaico, vengano corrisposte dalla signora Pt_2
così come le manutenzioni ordinarie, vengano eseguite a proprie spese dalla assegnataria dell'abitazione familiare;
5. Disporre che le spese straordinarie, da concordarsi tra i genitori secondo quanto prescritto nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio IA, saranno sostenute economicamente da entrambi i genitori, nella misura del 40% a carico del IG. e del 60% a carico Parte_1
della IG.ra , con rimborso della quota a favore del genitore che le abbia anticipate, Parte_2
previa esibizione delle ricevute attestanti i pagamenti sostenuti, entro il mese successivo a quello della richiesta di rimborso. Si producono….In via istruttoria, a. Si chiede autorizzazione al Giudice al deposito in cancelleria di supporto DVD in duplice copia, per fascicolo d'ufficio e per controparte, contenente riproduzioni audiovisive e messaggi vocali inviati tramite whatsapp dalla a b. si Pt_2 Pt_1
reiterano le istanze istruttorie, con particolare riguardo a - l'ammissione a testi dei signori
[...]
, residente in [...], , residente in [...], CP_3 CP_4 Tes_1
residente in [...], residente in [...] e
[...] Testimone_2 CP_5
sui fatti di causa, in riferimento alla violenza domestica subita da e
[...] Parte_1 sull'abuso di mezzi educative e coercitivi posti in essere dalla signora nei confronti dei Parte_2 figli e - l'ammissione del teste IG. sulle seguenti domande, Per_1 Per_3 Testimone_3 premesso “vero che”…… ”, l'appellata concludeva domandando: “Voglia l'Ecc.ma Parte_2
Corte d'Appello adita, ogni istanza contraria disattesa e respinta: IN VIA PRELIMINARE: Rigettare le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili ed in ogni caso infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in premessa;
NEL MERITO: rigettare in toto le domande ex adverso dedotte in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti, e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Reggio IA, n. 2/2024 emessa il 18/01/2024 e pubblicata in data
26/01/2024. Con vittoria di spese e compensi ”, il Curatore speciale Avv. rassegnava le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Rigettare l'appello avverso la sentenza impugnata, confermando la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Reggio IA, n. 2/2024 emessa il 18/01/2024 e pubblicata in data
26/01/2024 RG 1937/2023”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
3 letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Nel procedimento di primo grado avanti il Tribunale di Reggio IA ed avente ad oggetto le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati a AS (RE) rispettivamente Per_1 Controparte_2
in data 07.02.2010 e 15.09.2012 dalla relazione con convivenza more uxorio tra i IG.ri e Parte_1
entrambi i genitori, nei rispettivi atti introduttivi (il padre con ricorso dello 06.04.2023, la Parte_2
madre con comparsa depositata il 30.05.2023), insistevano per l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori, con assegnazione in proprio favore della casa familiare sita in RA, via C. Iotti, di proprietà esclusiva del padre, e regolamentazione delle visite dell'altro genitore rimessa al Servizio Sociale;
chiedevano reciprocamente, inoltre, che venisse posto a carico dell'altro un contributo mensile al mantenimento dei figli
(il padre domandava € 200,00 per ciascun figlio, la madre € 250,00 per ciascun figlio). Alla base delle richieste formulate dalle parti vi era una contrapposta ricostruzione delle vicende familiari ed un reciproco addebito di responsabilità per l'aspro conflitto in essere: il padre sosteneva di essere stato sottoposto a continue vessazioni e aggressioni da parte della compagna, che lo avrebbero indotto a reagire;
la madre riferiva che sarebbe il IG. ad avere sempre tenuto condotte vessatorie, ad essere dedito al consumo di stupefacenti, ad averla Pt_1
ripetutamente tradita con altre donne e ad averla aggredita anche alla presenza dei figli minori, tanto da rendere necessario in più occasioni l'intervento delle forze dell'ordine. La situazione, già compromessa, era definitivamente degenerata in data 29.03.2023 quando, all'esito di una violenta lite - della quale le parti fornivano ancora una volta una descrizione differente - la madre ed i figli erano stati allontanati dalla casa familiare e condotti in una località protetta. In seguito a tale accadimento, la IG.ra resentava ricorso Pt_2
ex art. 473-bis.69 c.p.c. ottenendo un ordine di protezione inaudita altera parte, successivamente confermato con decreto del 17.05.2023. In tale provvedimento il Giudice ordinava al IG. di cessare Pt_1
immediatamente dalla condotta pregiudizievole tenuta nei confronti della IG.ra e nei Parte_2
confronti dei figli minorenni ed e di allontanarsi immediatamente alla casa familiare sita a CP_2 Per_1
RA (RE) prescrivendo al medesimo di non avvicinarsi alla casa familiare, al posto di lavoro della medesima , alle scuole e luoghi frequentati dai figli, nonché dalla loro madre;
disponeva altresì che, Pt_2
in attesa dei provvedimenti che saranno assunti da parte dell'Autorità Giudiziaria competente ed al solo scopo di tutelare i figli, fossero i Servizi Sociali ad indicare le modalità più opportune secondo le quali, se lo desidererà, il padre avrebbe potuto incontrare i figli minori in modalità protetta, dando preciso mandato ai
Servizi Sociali in merito. Alla data della prima udienza di comparizione davanti al Giudice delegato del
Tribunale di Reggio IA svoltasi in data 29.06.2023, i rapporti tra le parti erano dunque regolati dal decreto di cui sopra, la IG.ra isultava rientrata nell'abitazione familiare insieme ai figli minori e gli incontri Pt_2
di questi ultimi con il padre venivano regolati dal Servizio Sociale;
le parti davano atto altresì di avere trovato
4 una provvisoria regolamentazione dei rapporti economici inerenti il mantenimento dei figli, il padre avrebbe continuato a corrispondere la rata del mutuo e la madre avrebbe percepito per intero l'Assegno Unico..
All'esito dell'udienza veniva incaricato il Servizio Sociale di riferire sulla situazione del nucleo familiare, sulla capacità genitoriale delle parti e sulle condizioni dei minori, ai fini della definitiva decisione sul loro affidamento e collocamento. La relazione con allegati documenti perveniva in data 08.11.2023.
All'udienza dello 08.11.2024 venivano ascoltati dal Giudice delegato i figli minori Per_1 CP_2
Terminata l'audizione, il ricorrente e la convenuta richiamavano le conclusioni e le deduzioni delle rispettive note conclusive già depositate in atti, insistendo per il loro accoglimento e il Giudice si riservava di riferire al
Collegio.
Con sentenza emessa il 18 gennaio 2024 e pubblicata in data 26 gennaio 2024, il Tribunale di Reggio
IA affidava i figli minori e nati a AS (RE) rispettivamente in data Per_1 Persona_3
07.02.2010 e 15.09.2012, al competente Servizio Sociale, con collocazione abitativa presso la madre alla quale era assegnata la casa familiare sita in RA (RE), via Celestino Iotti n. 14, stabiliva che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli secondo le tempistiche e le modalità previste dal Servizio Sociale affidatario, con facoltà per quest'ultimo di modificare il calendario in itinere a seconda dell'andamento del medesimo e della rispondenza all'interesse dei minori, revocando, allo scopo di consentire gli incontri e visite del padre ai figli, il decreto emesso in data 17.05.2023 nel procedimento R.G. n. 2304/2023 nella parte in cui prevede il divieto di avvicinamento del IG. ai figli ed ai luoghi da essi frequentati, Pt_1
incaricava il Servizio affidatario di proseguire per 24 mesi nell'opera di monitoraggio e sostegno al nucleo familiare ed alla genitorialità, mantenendo almeno in un primo tempo il servizio di educativa domiciliare già avviato, conferendo altresì al medesimo il compito di mediare tra i genitori in caso di contrasto sulle decisioni riguardanti i figli, con facoltà di assumere direttamente tali decisioni laddove l'inerzia o il conflitto tra i genitori ne impedisse l'assunzione in tempi rapidi, con pregiudizio per i minori, e poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante corresponsione in favore della madre della somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), con rivalutazione Istat, oltre al 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come individuate dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Reggio IA (prot. 13.06.2023), compensando integralmente le spese di lite.
Il Tribunale poneva a fondamento della decisione in ordine al regime di affidamento ai Servizi Sociali dei due figli della coppia la risalente e importante conflittualità tra i genitori, da ultimo degenerata negli eventi del
29.03.2023, cui assistevano i minori, le fragilità genitoriali emerse a carico di entrambe le parti, tali da non consentire un affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, e l'incapacità mostrata sia dal padre che dalla madre di preservare i figli dal conflitto, risultando dalle relazioni del Servizio entrambi i figli minori
“ingaggiati” nel tentativo di comporre la lite tra i genitori, nell'auspicio di una ripresa della convivenza. Veniva mantenuta la collocazione abitativa presso la madre, anche alla luce della gravità della condotta tenuta dal
5 padre in data 29.03.2023, come dettagliatamente ricostruita nella motivazione del decreto contenente l'ordine di protezione. Quanto alla decisione sui profili economici, veniva svolta una valutazione comparativa delle condizioni economico-reddituali dei genitori ed applicati i criteri di cui all'art. 337 ter c.c., tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e della età dei medesimi, nonché, da un lato, degli oneri mensili gravanti sul padre dall'altro del valore economico dell'assegnazione della casa familiare alla madre e della percezione da parte della medesima dell'Assegno Unico.
2.- Con appello depositato in data 26.07.2024, il IG. ha impugnato detta sentenza Parte_1
chiedendone la sostanziale riforma, in quanto ingiusta oltre che erronea. L'appellante deduce in primo luogo una erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure della dinamica dell'episodio del 29.03.2023, atteso che la violenza non sarebbe stata posta in essere a senso unico, solo nei confronti della IG.ra come Pt_2
viene fatto emergere dalla sentenza, ma anche e soprattutto nei confronti del IG. il quale, ormai Pt_1
stanco ed esasperato dalle continue vessazioni e prevaricazioni poste in essere dalla compagna, si sarebbe difeso a sua volta aggredendola;
deporrebbero in tal senso il referto medico rilasciato al padre ove vengono confermate le lesioni subite e la denuncia-querela sporta dal medesimo alle forze dell'ordine. Con il secondo motivo di gravame, il evidenzia una erronea valutazione della personalità e della capacità genitoriale Pt_1
delle parti, posto che a suo avviso non si sarebbe tenuto debito conto delle condotte materne connotate talvolta anche da violenza, risultanti dalla relazione dei Servizi Sociali e dall'audizione dei figli minori. La Pt_2 sarebbe madre molto impositiva, specie sull'aspetto religioso, severa ed autoritaria nei confronti dei figli minori, gridando quando li rimprovera e arrivando talvolta a dare schiaffi ai figli o cinturate sul sedere, quando ad esempio i minori riportano “brutti voti” a scuola o hanno preso note, senza a volte neppure spiegare le ragioni dei rimproveri. L'appellante si duole poi della totale irrilevanza che sarebbe stata attribuita alle dichiarazioni dei minori e alle volontà dagli stessi espresse nel corso dell'audizione; avrebbero Per_1 CP_2
infatti manifestato il loro desiderio di vivere con il padre, qualora i genitori non si riconciliassero. Deduce inoltre una erronea ed immotivata esclusione di prove riguardanti fatti avvenuti successivamente all'ultima udienza, istanze istruttorie che ben avrebbero potuto fornire un quadro ben più completo e chiaro in ordine alla capacità genitoriale di entrambe le parti, nonché la mancata nomina di un Curatore speciale per i minori. Da ultimo, lamenta l'erroneità dei conteggi svolti dal Tribunale di Reggio IA per determinare l'assegno di mantenimento dei figli;
secondo il il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto né della Pt_1 temporaneità dell'indennità percepita dal padre, né della percezione per l'intero dell'Assegno Unico da parte della madre né del debito erariale da estinguersi a rate gravante sul padre.
Tanto dedotto, chiede alla Corte di: Parte_1
- In via preliminare, procedere all'ascolto dei figli minori nominare per gli stessi un Curatore Per_1 CP_2
speciale e collocare i minori presso il padre nella casa familiare di RA;
6 - In via principale, stabilire l'affidamento dei figli al padre, con assegnazione a questo della casa familiare, e regolamentazione delle visite della madre ai figli comprendente un fine settimana ogni due in via alternata con il padre e due giorni infrasettimanali da determinarsi in base ai turni lavorativi dei genitori e compatibilmente con le esigenze dei figli, disporre che la IG.ra corrisponda al IG. l'importo dell'Assegno Pt_2 Pt_1
Unico percepito a decorrere dal mese di dicembre 2023 e ciò sino a quando non saranno completate le pratiche per la rettifica del beneficiario del contributo e che le spese straordinarie siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- In subordine, nella denegata ipotesi di affidamento dei minori alla madre, disporre che l'Assegno Unico sia percepito interamente dalla madre, che, in ragione delle documentate risorse economiche dei genitori, il padre versi a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma di euro 100,00 per ogni figlio oltre il
40% delle spese straordinarie da sostenersi per i due figli, e che possa tenere con sé i figli a fine settimana alternati con la madre dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica sera e due giorni consecutivi infrasettimanali, oltre a periodi durante le festività natalizie e durante le ferie estive;
- vinte le spese di giudizio di ogni grado.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 14.04.2025, si è costituita la IG.ra contestando Parte_2
partitamente l'avverso gravame, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto;
ad avviso dell'appellata, la sentenza oggetto di impugnazione sarebbe congruamente motivata e fondata su un ragionamento logico- giuridico coerente e correttamente esposto e il l'avrebbe impugnata esclusivamente per ragioni Pt_1
economiche - il medesimo dalla data di pubblicazione della sentenza ha infatti totalmente omesso di corrispondere alla madre il contributo mensile al mantenimento dei figli minori. Più specificamente, quanto al primo motivo di gravame, l'odierna appellata fa rilevare che la narrazione svolta dalla controparte in ordine agli agiti di violenza del 29.03.2023 dalla stessa subiti non corrisponderebbe alla realtà dei fatti, come dimostrato dal referto di pronto soccorso con prognosi di giorni 30 per la frattura delle costole ma anche la testimonianza del medico legale che ha svolto l'esame clinico dell'odierna appellata. Peraltro, a conferma di quanto esposto, il Giudice del Tribunale di Reggio IA emetteva il richiesto ordine di protezione, dettagliatamente motivato e supportato da prove documentali e testimoniali. Secondo l'appellata, anche il secondo motivo di gravame relativo alle capacità genitoriali risulta disatteso dalle risultanze istruttorie e dalla motivazione espressa nella sentenza e non sarebbe quindi meritevole di accoglimento. Riguardo alle dichiarazioni rese dai figli, secondo i quali la madre li avrebbe percossi, deduce la IG.ra come dette Pt_2
dichiarazioni, ancora una volta, riproducano sostanzialmente le dichiarazioni del padre;
non vi sarebbe alcuna prova che i minori siano stati picchiati dalla madre, tanto che l'educatore recatosi presso il domicilio aveva modo di riscontrare la serenità dei minori e la loro educazione e correttezza, i ragazzini non mostravano segni né fisici né psicologici di subita violenza fisica. Semplicemente, i ragazzini “empatizzano” di più con il padre, genitore meno severo e più “amico”, come emerge dalla relazione dei Servizi. Quanto agli aspetti economici,
7 evidenzia l'appellata come non si sia verificata alcuna violazione degli artt. 337 ter c.c. e 116 c.p.c. come sostenuto dalla controparte, atteso che il Giudice di primo grado nel determinare il contributo mensile per il mantenimento dei minori avrebbe tenuto conto del reddito effettivamente percepito dal che, Pt_3
quand'anche comprensivo di una indennità temporanea, è stato concretamente ricevuto e debitamente considerato gli oneri mensili gravanti sul medesimo. Infine, la IG.ra ha dichiarato di opporsi alla Pt_2
richiesta di ascolto dei minori, per essere stati gli stessi già sentiti nel corso del procedimento di primo grado sia dal Servizio Sociale e da una Psicologa sia dal Giudice delegato.
L'appellata ha quindi chiesto alla Corte di Appello di:
- rigettare totalmente le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio IA il 18.01.2024;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio.
4.- Con ordinanza emessa a seguito dell'udienza dello 09.01.2025, la Corte ha nominato ai sensi dell'art. 473- bis.8 c.p.c. Curatore speciale dei minori nella persona dell'Avv. e ha richiesto ai Servizi Sociali Controparte_1
affidatari di predisporre e depositare, entro il 21.03.2025, relazione illustrativa di aggiornamento sulla complessiva, attuale situazione del nucleo familiare separato, condizioni dei figli minori e loro rapporti con i genitori e modalità di frequentazione del padre con i figli, nonché esito del sostegno e servizi eventualmente avviati, fissando udienza per il prosieguo.
La relazione dei Servizi è pervenuta il 31.03.2025.
In data 14.04.2025 si è costituita l'Avv. in qualità di Curatore speciale dei figli minori della Controparte_1
coppia, e la quale ha chiesto mantenersi sia l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali, Per_1 CP_2
affermando di ritenere tale regime assolutamente necessario anche per garantire il permanere di un controllo sulle vicende familiari, sia la collocazione dei minori presso la madre la quale, pur ritenuta severa e rigida, risulta essere il genitore in grado di imporre ai ragazzi regole e soprattutto la frequentazione della scuola. Il
Curatore espone di avere sentito i minori i quali durante il colloquio hanno avuto modi adeguati e gentili, esprimendo la loro preferenza per una convivenza nella casa familiare con il padre, in quanto con il medesimo si sentono liberi e vengono accontentati negli acquisti di scarpe e altri oggetti da loro desiderati, non facendo riferimento ad episodi passati.
All'udienza del 17 aprile 2025, il difensore dell'appellante si è riportato integralmente al proprio atto di impugnazione, insistendo in modo particolare per l'ascolto dei minori, istanza cui si è opposto il difensore dell'appellata, il quale ha insistito per il rigetto dell'impugnazione. Il Curatore speciale si è riportato alla propria comparsa insistendo per l'accoglimento delle domande ivi avanzate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
8 5.- Preliminarmente, in ordine alle istanze istruttorie proposte sia dall'appellante che dall'appellata, comprendenti prove testimoniali e acquisizione di riproduzione audio visive, ritiene la Corte come le stesse risultino superflue ai fini della decisione, alla luce della documentazione tutta versata in atti e delle relazioni dei Servizi Sociali. Parimenti non ricorrono i presupposti per disporre l'audizione dei due figli minori, peraltro già sentiti dal Giudice di prime cure. La volontà dei medesimi è infatti emersa in modo chiaro sia dall'ultima relazione dei Servizi sia tramite la costituzione del Curatore speciale che ha sentito di talché Per_1 CP_2
un ulteriore ascolto dei minori risulta superfluo.
Ciò premesso e venendo ora al merito, reputa la Corte che i primi tre motivi di appello articolati da
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, ovvero pretesa erronea valutazione degli eventi del 29.03.2023 e della personalità e capacità Parte_1
genitoriale delle parti e asserita totale irrilevanza attribuita alle dichiarazioni rese dai minori e volontà manifestate da questi, possano essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti volti a vedere i figli- in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio IA - affidati al padre o comunque presso tale genitore collocati, con conseguente assegnazione della casa familiare al medesimo.
Ora, nell'ultima relazione dei Servizi Sociali “Unione dei Comuni Bassa Reggiana” affidatari dei minori, pervenuta in data 31.03.2025, l'Assistente Sociale incaricata evidenzia che la situazione dei due minori sembra essere rientrata rispetto al conflitto tra i genitori, il padre e la madre riferiscono infatti di essere riusciti a raggiungere un buon livello di comunicazione e che e pur legati alla figura materna, Per_1 CP_2
manifestano il desiderio di trascorrere maggiore tempo con il padre, in quanto il medesimo si mostrerebbe molto compiacente rispetto alle scelte dei figli e alla loro volontà, comprando loro vestiti e accontentandoli nelle varie richieste.
Il Curatore speciale, come già sopra riportato, insiste per il mantenimento dell'affido ai Servizi Sociali.
Orbene, reputa la Corte, come, a prescindere in questa sede da ogni più approfondita valutazione in ordine all'accadimento del 29.03.2023, evento che, è bene ricordarlo, portava all'emissione di un ordine di protezione in favore dell'odierna appellata e dei figli, dapprima inaudita altera parte, poi con ampia ed esauriente motivazione con decreto del 17.05.2023, risulti adeguato e maggiormente tutelante per i minori confermarne l'affidamento ai Servizi Sociali anche al fine di garantire una costante vigilanza sul nucleo familiare, specie dopo i fatti di significativa gravità del marzo 2023. Come opportunamente osservato dal giudice di prime cure,
a fronte della conflittualità tra i genitori, sia pur oggi parzialmente rientrata, risulta evidentemente impraticabile un affidamento condiviso che richiederebbe una condivisione tra i genitori di scelte ed obiettivi educativi, ma neppure può ritenersi possibile un affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, per essere emerse a carico sia del padre che della madre fragilità genitoriali che fanno ritenere preferibile l'affido al Servizio Sociale. La madre invero è risultata eccessivamente rigida, severa e normativa, come sottolineato dagli operatori del
Servizio e riferito dai figli minori, di contro il padre è sembrato più permissivo, lascia più liberi i figli,
9 asseconda le loro richieste in ordine ad acquisti di oggetti vari tra cui scarpe, e ad oggi non risulta in grado di delineare un progetto di vita solido e deciso. Entrambi i genitori, soprattutto, non hanno saputo preservare i figli dal conflitto;
è infatti emerso che assistevano in prima persona alle liti tra il padre e la Per_1 CP_2
madre e anche alla violenta colluttazione del 29.03.2023 nel corso della quale uno dei figli riprendeva la scena con il telefonino mentre l'altro contattava le forze dell'ordine. Il coinvolgimento dei minori emerge anche dalla
Relazione del Servizio ove i figli sono parsi “ingaggiati” nel tentativo di comporre la lite tra i genitori nell'auspicio di una ripresa della convivenza;
a fronte di ciò, i genitori per anni hanno mantenuto riserbo su quanto accadeva in casa, faticando a riconoscere il pregiudizio cui hanno esposto i figli e ledendo il loro diritto ad una serenità familiare e ad una crescita regolare ed armonica.
Parimenti, per quanto attiene la collocazione prevalente dei minori, va confermata quella decisa dal giudice di primo grado presso la madre, alla quale di conseguenza è assegnata la casa familiare di RA, via C. Iotti n.
14, e ciò non solo per la gravità della condotta tenuta dal padre in occasione dell'accadimento del 29.03.2023, come puntualmente descritta nel citato decreto che dà conto di “un'aggressione prolungata ed estremamente violenta”, con condotte “caratterizzate da ferocia” e significativamente pregiudizievoli nei confronti dell'integrità psico-fisica dei figli “costretti ad assistere alle percosse del padre nei confronti della madre…”
e comprovata dal referto di pronto soccorso e dalle dichiarazioni rese in udienza dal medico legale dell'Ausl di Reggio IA.
L'attuale collocazione presso la casa con la madre, sebbene severa e rigida, riesce a garantire ai ragazzi regole e soprattutto impone la regolare frequentazione della scuola come elemento di educazione e crescita, elemento che invece da parte del padre non risulta essere valutato come importante. Alla domanda posta dal Curatore ai minori sul perché preferirebbero vivere con il padre, i ragazzini hanno risposto “perché il papà mi compra le cose che voglio, le scarpe e mi dà i soldi. Il papà mi fa uscire quando voglio e non mi controlla”, con il padre non si sentono controllati e possono mangiare tutto quello che desiderano, riferendosi al regime alimentare ristretto imposto dalla madre.
La scelta paterna di assecondare i figli e provvedere ad acquistare beni materiali non necessari o griffati, evidenzia, secondo il condivisibile giudizio espresso dal Curatore, l'assecondamento delle immediate volontà dei ragazzi senza però un reale carico di scelta educativa e di gestione a lungo periodo.
Devono essere dunque rigettati i primi tre motivi di ricorso, confermando l'affidamento ai Servizi Sociali dei figli della coppia, la loro collocazione prevalente presso la madre e la regolamentazione dei tempi di permanenza e delle visite del padre, che, allo stato, risultano avvenire con regolarità, attraverso incontri liberi.
Merita invece parziale accoglimento l'ultimo motivo di gravame proposto dal in ordine agli aspetti Pt_1
economici. L'appellante insiste per una riduzione dell'assegno mensile posto a suo carico e della sua percentuale di partecipazione alle spese straordinarie sostenute per i figli, deducendo che il giudice di prime
10 cure non avrebbe tenuto conto degli oneri mensili per il mutuo e il canone di affitto posto a suo carico e del fatto che la madre percepisce integralmente l'Assegno Unico. L'appellata si è opposta.
Orbene, come noto, nell'ambito dei giudizi di separazione e divorzio e di affidamento e mantenimento dei figli nati da genitori non sposati, le condizioni economiche dei genitori cui deve guardarsi per la determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento per i figli non devono essere necessariamente accertate mediante una rigorosa comparazione dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (vedasi, Cass. civ. sez. VI-I
28.03.2019 n. 8744, Cass. civ. Sez. VI- I, 15.11.2016 n. 23263, Cass. civ. Sez. I 06.06.2013 n. 14336), valutata congiuntamente agli altri criteri indicati dall'art. 337 ter codice civile.
Con riferimento a tali criteri, la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha avuto modo di affermare che
“L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza….” (vedasi Cass. civ. Sez. I,
11.12.2023, n. 34382).
Dalle deduzioni difensive delle parti e dalla documentazione versata in atti, risulta che il padre, odierno appellante, presta attività lavorativa dipendente come macellaio per azienda sita in provincia di Mantova in forza di un contratto a tempo indeterminato, con stipendio mensile di circa € 2.000/2.200, comprensivo di tredicesima e quattordicesima (retribuzione aumentata nel 2023, per come riferito dal in forza di Pt_1
indennità per infortunio), ha percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo di € 32.253,00 con imponibile di € 31.573 e imposta netta di € 4.691, il suo reddito mensile è gravato dalla rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare di sua esclusiva proprietà e pari ad € 500 e dal canone mensile per l'appartamento preso in affitto per € 420,00 con contratto privo di registrazione, e che la madre, di professione
O.S.S. per Casa di riposo di RA in forza di contratto a tempo indeterminato con retribuzione mensile di circa € 1.500/1.600, ha percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito lordo di € 23.185,41 e nell'anno di imposta 2022 un reddito lordo pari ad € 22.544,99 e riceve per l'intero l'Assegno Unico per i figli di importo mensile di circa € 400.
Ora, sulla base di una valutazione comparativa delle condizioni economiche dei genitori, tenuto conto dell'età dei figli e delle loro esigenze, della loro collocazione prevalente nonché, da un lato, degli oneri economici gravati sul padre, dall'altro dell'assegnazione della casa familiare alla madre e della percezione per l'intero dell'Assegno Unico da parte della stessa (senz'altro corretta, essendo la madre genitore prevalentemente
11 collocatario, vedasi Cass. civ. Sez. I 22.02.2025, n. 4672), ritiene la Corte che debba essere ridotto ad € 300
(150 per ogni figlio) l'assegno mensile posto a carico del padre per il mantenimento ordinario dei figli, ferma restando la partecipazione alle spese straordinarie da sostenersi per i figli nella misura del 50%.
Conclusivamente, l'appello proposto da merita accoglimento limitatamente all'importo Parte_1
del contributo mensile al mantenimento dei figli.
L'esito complessivo del giudizio, il rigetto del gravame in punto ad affidamento e collocazione dei minori e il suo accoglimento in ordine all'aspetto economico inducono a compensare per l'intero le spese di primo grado e del presente grado di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2/2024 del Tribunale di Reggio
IA, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede, in parziale accoglimento dell'appello:
I - DISPONE che il padre corrisponda alla madre ntro Parte_1 Parte_2 il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e assegno mensile Per_1 CP_2 di € 300 (150 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenersi per i figli così come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio
IA;
II - COMPENSA integralmente le spese di lite del primo grado e del presente grado di appello.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai Servizi Sociali competenti per territorio (Unione dei Comuni Bassa Reggiana).
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna il
17.04.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Luisa Poppi)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
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