Sentenza breve 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 21/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00069/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02029/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2029 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmine Pistaferri e Francesco Maglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
provvedimento del Prefetto di Bari dell’8/01/2025 dichiarativo della nullità/inefficacia del permesso di soggiorno del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. ZO LA e uditi per le parti l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente premette che in data 02/12/2023, la società-OMISSIS--OMISSIS- S.r.l. avrebbe chiesto il nulla osta lavoro stagionale in proprio favore.
Rappresenta ancora quanto segue:
- ai sensi dell’art. 5-bis d.lgs. 286/1998, l’istante ha sottoscritto in data 11/10/2024 contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
- il Commissariato di P.S. di -OMISSIS-, con nota del 23/12/2024, riferiva tuttavia che la procura speciale notarile utilizzata dal datore di lavoro presentava timbri e firme false e disconosciute dal notaio;
- il Prefetto di Bari, quindi ha adottato il provvedimento dell’8/01/2025, dichiarando la “nullità/inefficacia” del permesso di soggiorno del ricorrente;
- tale provvedimento è stato notificato in data 3 ottobre 2025, insieme alla comunicazione di irricevibilità dell’istanza di permesso, al decreto di espulsione del Prefetto di Foggia e al decreto di accompagnamento alla frontiera.
L’interessato, quindi, ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Bari dell’8/1/2025, indicato in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10-bis L. 241/1990 – Violazione dell’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento – Violazione del diritto di partecipazione – Difetto assoluto di contraddittorio.
Il Prefetto di Bari avrebbe omesso di comunicare al ricorrente l’avvio del procedimento volto alla dichiarazione di nullità/inefficacia del permesso di soggiorno.
La riferita falsità della procura speciale notarile costituirebbe elemento incerto, che avrebbe imposto all’Amministrazione di avvisare l'interessato dell’avvio del procedimento; consentirgli di produrre documentazione e chiarimenti; eventualmente attivare un accertamento tecnico;
2) Incompetenza dell’Autorità – Violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.
Il Prefetto non avrebbe potuto dichiarare la “nullità/inefficacia” del permesso di soggiorno, la cui facoltà sarebbe attribuita al Questore, e non al Prefetto ex art. 5, comma 5, T.U. 286/98;
3) Violazione dell’art. 3 L. 241/1990 – Difetto di motivazione – Assenza di accertamenti tecnici – Contraddittorietà istruttoria.
La motivazione del provvedimento si basa esclusivamente sulla nota del Commissariato di -OMISSIS-, che non sarebbe stata accompagnata da un accertamento grafologico; non conterrebbe verifiche tecniche; non imputerebbe la falsità al ricorrente; non considererebbe la possibilità che eventuali irregolarità siano imputabili solo al datore di lavoro;
4) Violazione dell’art. 97 Cost. – Eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione – Mancata valutazione della posizione individuale del ricorrente.
Il provvedimento non terrebbe conto dell’assenza di dolo del ricorrente; della possibilità di sanare la posizione; dell’affidamento legittimo ingenerato dal rilascio del nulla osta e dal contratto di soggiorno. Né l’Amministrazione avrebbe valutato la proporzionalità delle proprie decisioni e la posizione individuale dello straniero;
5) Sviamento di potere – Coordinamento sospetto con successivi provvedimenti espulsivi – Modalità di notifica lesive del diritto di difesa.
Il provvedimento prefettizio sarebbe stato notificato il 3 ottobre 2025, insieme al decreto di espulsione e al provvedimento di accompagnamento alla frontiera, impedendo al ricorrente di impugnare l’atto presupposto.
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, depositando una relazione della Prefettura di Bari, che replica alle censure esposte.
In particolare la Prefettura rappresenta che il lavoratore, munito di regolare visto ingresso rilasciato dalla rappresentanza diplomatico consolare italiana nello Stato di origine dello straniero, ha fatto ingresso in Italia, presentandosi in data 11/10/2024 presso la Prefettura per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro e chiedere il rilascio del permesso di soggiorno.
In tale occasione il cittadino straniero sarebbe stato accompagnato da un cittadino italiano, diverso dal datore di lavoro, che ha esibito procura speciale conferita dal legale rappresentante dell’impresa (originario richiedente il -OMISSIS-), redatta presso uno studio notarile di -OMISSIS-, al fine di procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno in sua vece.
La procedura si è conclusa con la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del modello per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro. Tuttavia, essendo emersi dubbi sulla autenticità della procura esibita, prodotta in procedimenti analoghi, lo SUI ha disposto un supplemento istruttorio interessando la Questura di -OMISSIS-. Dalle verifiche svolte sarebbe la falsità della firma e dei timbri apposti sulla procura, circostanza confermata anche dal notaio indicato nell'atto, che disconosceva formalmente il documento.
In seguito la Prefettura ha adottato l’impugnato atto di annullamento del contratto di soggiorno e la connessa istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione, ravvisati presupposti per adottare una decisione in forma semplificata, di cui è stato dato avviso alle parti.
1. L’impugnazione è infondata.
A tal riguardo è necessaria una preliminare sintesi della disciplina vigente in materia.
Le norme in materia di ingresso dei cittadini stranieri per esigenza lavorative stagionali prevedono che i datori di lavoro, appartenenti alla categoria degli imprenditori agricoli e del settore turistico/alberghiero possono inoltrare la richiesta per l’autorizzazione all’ingresso di lavoratori stagionali provenienti da paesi extracomunitari, nell’ambito delle “quote flussi” che sono determinate ogni anno dall’Unione Europea (art.24 c.1 d.lgs. 286/98).
Le aziende che accedono alla procedura in argomento devono dimostrare una serie di requisiti, tra i quali la stagionalità e la capacità economica per poter garantire il pagamento degli oneri salariali, previdenziali ed erariali derivanti dalle medesime assunzioni; nonché indicare, a pena di inammissibilità della domanda stessa, la durata del contratto che stabilirà i termini di permanenza in Italia del lavoratore straniero una volta effettuato l’ingresso.
Le domande sono esaminate dall’Ispettorato del lavoro e dalla Questura per le verifiche di competenza e una volta ottenuto il parere positivo di ciascuna delle Amministrazioni sopracitate, lo Sportello Unico presso la Prefettura convoca il datore di lavoro per il ritiro nulla osta previa sottoscrizione dei moduli di avvertenza relativamente agli adempimenti prescritti dal Testo Unico per l’Immigrazione, circa le condizioni, le modalità e le tempistiche per la registrazione del primo ingresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 22, c. 5 ter e 6 del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii e 35 del D.P.R. n. 394/1999.
Il nulla osta concesso dagli Sportelli Unici per l’immigrazione è un’autorizzazione rilasciata su richiesta del datore di lavoro che esercita un’attività stagionale, che non ha trovato soddisfacimento al proprio fabbisogno di mano d’opera tra i prestatori di lavoro, italiani e stranieri, già presenti sul territorio nazionale (art. 22, comma 2, D.lgs. 286/1998), tale situazione giustifica la peculiare disciplina che riguarda i flussi di ingresso dei lavoratori subordinati e stagionali contemplato nel Testo Unico per l’Immigrazione (D.lgs. 286/1998).
Il Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, di "Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali” ha inserito tra le motivazioni di rigetto delle domande di nulla osta ipotesi relative alla condotta dei datori di lavoro che richiedono mano d’opera dall’estero, tra le quali rientra l’art. 24, comma 12, lettera C (art.8 direttiva 2014/36/UE1), richiamata nel parere negativo dell’Ispettorato del Lavoro.
2. Nel caso di specie lo Sportello Unico ha rilevato che la firma e i timbri apposti sulla procura notarile conferita al rappresentante del datore di lavoro in occasione della sottoscrizione del contratto di soggiorno risultava non veritiera, come da accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria documentati in atti (cfr. doc. 6 Amministrazione).
Il medesimo Ufficio della Prefettura di Bari, quindi, ha adottato il provvedimento di annullamento del contratto di soggiorno e la connessa istanza di rilascio del permesso di soggiorno il datore di lavoro.
A sostegno della legittimità di tale provvedimento nella relazione in atti l’Amministrazione ha rappresentato che, a seguito di ulteriori verifiche svolte anche dalla stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- (cfr. all. 9 dell’Amministrazione), è emersa anche la falsità del documento di asseverazione prodotto ex art. 44 del d.l. n. 73/2022 per conto della ditta-OMISSIS-S.r.l., anch'esso disconosciuto dalla professionista indicata (cfr. all. n.10 Amministrazione).
Tali circostanze hanno indotto la medesima Prefettura ad annullare il nulla osta per lavoro subordinato nei confronti del ricorrente con provvedimento in data 26/06/2025.
3. L’impugnato provvedimento di annullamento si fonda, quindi, sull'accertata falsità della procura notarile esibita in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno, disconosciuta dal professionista che appariva come sottoscrittore.
Tale circostanza può essere considerata elemento tale viziare l'atto annullato, non essendovi alcuna certezza in ordine alla legittimazione di colui che ha sottoscritto il contratto di soggiorno in dichiarata rappresentanza del datore di lavoro.
Né parte ricorrente ha introdotto in questa sede elementi atti a smentire quanto rappresentato dalla Prefettura di Bari, che anzi ha indicato ulteriori elementi a sostegno dei vizi che hanno inficiato non solo la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ma anche il rilascio dello stesso nulla osta all’ingresso dello straniero.
4. La disciplina dell'immigrazione (art. 42, comma 2 del D.L. 21 giugno 2022 n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022 n. 122) prevede che, nell'ambito delle procedure di cui al c.d. decreto flussi, il nulla osta venga rilasciato anche in assenza delle informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del decreto legislativo 286/98, fermo restando che l'accertamento successivo di tali elementi comporta la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.
La revoca in questione costituisce un atto ascrivibile alla fattispecie della decadenza o c.d. revoca sanzionatoria, essendo espressione del potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per l’ottenimento del provvedimento ampliativo. Del resto, qualora si accordasse incondizionatamente la possibilità di permanere in Italia ad un cittadino extracomunitario entrato in assenza dei presupposti, grazie ad una procedura che posticipa le verifiche, il sistema dei flussi programmati d’ingresso verrebbe scavalcato e, viepiù, si presterebbe a facili elusioni.
5. in proposito l’art. 44, comma 2, d.l. n. 73 del 2022 ha chiarito che il datore di lavoro deve depositare, unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero, l’asseverazione dell’esito positivo delle verifiche di congruità dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e del numero delle richieste presentate di cui all’art. 30-bis, co. 8, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 39, verifiche che tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato e del numero dei dipendenti.
6. A fronte di un documento risultato poi falso, risulta irrilevante l'eventuale buona fede soggettiva del lavoratore. L'Amministrazione, infatti, accertata la non veridicità prima della procura notarile conferita al sottoscrittore del contratto di soggiorno e poi della asseverazione del consulente del lavoro della certificazione posta a base del nulla osta, non disponeva di margini di discrezionalità per consentire una regolarizzazione postuma: la falsità documentale impedisce in radice il perfezionamento del rapporto amministrativo e giustifica, di per sé, l'adozione del provvedimento di revoca, essendo venuto meno il rapporto fiduciario e la certezza dei presupposti legali per l'ingresso.
7. Ne consegue che le censure relative alla mancata comunicazione di avvio del procedimento o al mancato preavviso di rigetto risultano inidonee a travolgere l'atto impugnato.
Trova applicazione l'art. 21- octies , comma 2, della Legge n. 241 del 1990, in quanto, stante l'assenza (o meglio, la falsità) di un requisito essenziale previsto dalla legge, il provvedimento finale non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, ossia l’annullamento del contratto di soggiorno e della conseguente richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
L'atto impugnato, sorretto da idonea motivazione, risulta adottato all'esito di un procedimento vincolato, nel quale l'accertata falsità del presupposto non lasciava margini di discrezionalità all'Amministrazione, che si è determinata sulla base di elementi dotati di sufficiente attendibilità provenienti da organi di polizia, di cui ha dovuto prendere atto.
8. Deve essere disatteso anche il dedotto vizio di incompetenza assoluta della Prefettura di Bari in quanto il provvedimento impugnato ha ad oggetto l'annullamento del contratto di soggiorno e dell'istanza di permesso, che rientrano nella competenza del Prefetto e in particolare dello Sportello Unico per l’Immigrazione. Esso infatti non ha inciso direttamente sul titolo di soggiorno, atto demandato al Questore.
9. Quanto alla tardività della notifica del provvedimento impugnato che sarebbe stato notificato il 3 ottobre 2025, insieme al decreto di espulsione e al provvedimento di accompagnamento alla frontiera, vale osservare che la Prefettura di Bari ha allegato di aver notificato al lavoratore, sia l’avversato annullamento del contratto di soggiorno, che la revoca del nulla osta, mediante raccomandata A.R. all'unico indirizzo noto, di -OMISSIS-, in -OMISSIS-, coincidente con l'abitazione del datore di lavoro (cfr. allegati 7 e 9 dell’Amministrazione).
Le notifiche risultano essersi perfezionate rispettivamente in data 5 marzo 2025 e il 9 luglio 2025, per cui la tesi del ricorrente risulta priva di base.
10. Per le ragioni esposte, quindi, il ricorso deve essere respinto.
11. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in considerazione della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti (persone fisiche e giuridiche) menzionate nella decisione.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZO LA, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Consigliere
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ZO LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.