Sentenza 3 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 03/08/2021, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/08/2021
N. 01858/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00480/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 480 del 2021, proposto da:
Conza Green Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovan Battista Santangelo, Fabio Cintioli, Micaela Tinti e Cesare Fossati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lidia Buondonno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Conza della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione della misura cautelare ex art. 55, co. 10, c.p.a.
del provvedimento della Regione Campania – Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali PG/2021/0037233 del 25 gennaio 2021, avente ad oggetto “CUP 8829 – Istanza di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 D.Lgs. 152/2006 inerente progetto “di variante non sostanziale dell'impianto eolico di Conza della Campania” – Proposto dalla Soc. Conza Green Energy S.r.l. – Esito Commissione”;
nonché, ove occorrer possa, di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, ivi compresa la nota della Regione Campania – Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali prot. 2020/0512465 del 30 ottobre 2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2021, in videoconferenza sulla piattaforma Team, il dott. Igor Nobile e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti depositati, ai sensi dell’art.25, co.2 d.l. n.137/2020, convertito dalla l.n.176/2020 e come novellato dal d.l. n.183/2020 e s.m.i.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato a mezzo pec il 26.3.2021 alla Regione Campania e al Comune di Conza della Campania (Sa), tempestivamente depositato in pari data, la ricorrente in epigrafe hanno adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione:
- del provvedimento della Regione Campania – Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali PG/2021/0037233 del 25 gennaio 2021, avente ad oggetto “CUP 8829 – Istanza di valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6 comma 9 D.Lgs. 152/2006 inerente progetto “di variante non sostanziale dell’impianto eolico di Conza della Campania” – Proposto dalla Soc. Conza Green Energy S.r.l. – Esito Commissione”;
- nonché, ove occorrer possa, di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, ivi compresa la nota della Regione Campania – Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali prot. 2020/0512465 del 30 ottobre 2020;
Visti i motivi di ricorso, che censurano il provvedimento impugnato sotto molteplici profili, formali e sostanziali, come meglio articolati e rappresentati nel ricorso introduttivo;
Vista la costituzione in giudizio, in data 19.4.2021, della Regione Campania, per resistere al ricorso, unitamente alle note difensive successivamente depositate;
Ritenuto che il ricorso è manifestamente fondato, ai sensi di cui infra, e che sussistono dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, per le ragioni di seguito rappresentate:
- con la determinazione impugnata, di cui al prot.n.37233 del 25.1.2021, la Regione Campania, in riscontro all’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art.6, co.9 D.Lgs.n.152/2006, ha stabilito di procedere, per l’intervento sottomesso all’attenzione dell’organo regionale, a valutazione di impatto ambientale (VIA), integrata con la Valutazione di Incidenza, in relazione ad una variante progettuale per l’introduzione di modifiche inerenti ad un parco eolico;
- l’intervento in parola consiste in una variante progettuale, ritenuta non sostanziale dalla ricorrente, che- rispetto allo status quo- prevede alcune modifiche, fra cui: 1) la eliminazione degli aerogeneratori di cui ai nn.ri 5,7,8; 2) incremento della potenza degli aerogeneratori, che passano da 3 MW a 4,8MW, per una potenza globale invariata di 24 MW; 3) lievi spostamenti degli aerogeneratori di cui ai nn.ri 2 e 6; 4) realizzazione della sottostazione e di opere accessorie; 5) variazione del tracciato del cavidotto di interconnessione MT di impianto;
- secondo quanto rappresentato nel gravato provvedimento, la determinazione di sottoposizione a VIA è scaturita, essenzialmente, dalla comparazione dell’iniziativa progettuale presentata dalla ricorrente rispetto a quella, ritenuta analoga nella sostanza, già prospettata dalla WE WI (cui la ricorrente è medio tempore subentrata) e quindi parimenti assoggettata al medesimo trattamento;
- ad avviso del Collegio, appare fondato il primo motivo di ricorso (carenza di istruttoria e di motivazione), nella misura in cui la determinazione impugnata:
- da un lato, assimila i progetti in questione, rilevando come anche quello della Conza Green comporta l’incremento di potenza e di ingombro del rotore (quanto agli aerogeneratori) e, ulteriormente, l’effettuazione di lavori (spostamenti degli aerogeneratori e realizzazione del tracciato) in prossimità al Lago di Conza, località significativa per il corridoio migratorio dell’avifauna;
- non tiene conto, e non motiva sulla relativa (eventuale) rilevanza ai fini del procedimento di cui trattasi, in merito alle differenze progettuali che parte ricorrente ha prospettato nei motivi di ricorso rispetto all’iniziativa precedente (e alle criticità rilevate dalla Commissione regionale VIA che la ricorrente avrebbe inteso risolvere o quanto meno ridurre), oltre che alla complessiva e integrale valutazione delle modifiche risultanti, con particolare riguardo a: 1) eliminazione dell’aerogeneratore n.7, al posto di quello sub 3, in quanto collocato nelle prossimità di un’area già densamente occupata da altri operatori, con conseguente “effetto selva” derivante dall’addensamento di più aerogeneratori; 2) l’impatto derivante dall’aumento di potenza degli aerogeneratori, tenuto conto del livello inalterato della potenza complessiva e, inoltre, degli effetti che derivano invece dalla riduzione del numero di aerogeneratori e dalla riduzione di alcune componenti strutturali (ad esempio, minore consumo di suolo, riduzione della lunghezza del cavidotto di connessione, minore altezza, ecc.); 3) lo spostamento degli aerogeneratori numeri 2 e 6 è considerato rilevante nella parte conclusiva della determinazione, sebbene nella parte descrittiva delle modifiche di variante gli spostamenti vengano definiti “lievi” dall’estensore della determinazione impugnata; 4) quanto alla realizzazione della sottostazione, nel provvedimento non si considera quanto dedotto da parte ricorrente, circa il fatto che, con determinazione prot.n.402353 dell’8.6.2017, la Regione aveva già (anzitempo) preso atto della realizzazione di un’ulteriore sottostazione, senza sollevare obiezioni;
Ritenuto altresì che:
- il deficit istruttorio e motivazionale sopra rilevato imponga l’assorbimento delle ulteriori doglianze prospettate da parte ricorrente, avuto riguardo al contenuto eminentemente discrezionale che connota l’attività dei pubblici poteri in subiecta materia;
- le spese di giudizio possano venire compensate, in ragione della complessità delle questioni sottese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determinazione della Regione Campania di cui al prot.n.37233 del 25.1.2021.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021, in videoconferenza sulla piattaforma Team, con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Referendario
Igor Nobile, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO