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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 08/04/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2395/2023 del R.G. Trib. in data 22.12.2023, promossa d a
- in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale a Parte_1
Portogruaro (VE), in viale Trieste n.85, Cod. Fisc. e P.I. rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Stefano Colledan
a t t r i c e / o p p o n e n t e
c o n t r o
- (C.F. ) nato a [...] Parte_2 C.F._1
il 11.08.1946
- (C.F. ) nata a [...] il Parte_3 C.F._2
07.08.1954
- (C.F. ) nato a [...] il Parte_4 C.F._3
05.03.1985, tutti residenti in [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gianna Di Danieli
c o n v e n u t i / o p p o s t i
avente per oggetto: opposizione a precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.)
1 trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 14/2/2025, nella quale le parti costituite hanno richiamato le seguenti
CONCLUSIONI
- parte attrice, come da foglio depositato in via telematica in data 13/12/24 e pertanto:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi e del precetto in attesa della definizione del presente procedimento sussistendo, nel caso di specie, gravi motivi di aggravamento delle precarie condizioni economiche dell'odierna attrice opponente.
In via principale, nel merito: previa declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'impugnato atto di precetto, per i motivi indicati in premesse, accertare e dichiarare che i NOi e Parte_2
non hanno diritto di procedere in executivis in forza di detto atto di precetto nei Parte_3
confronti del concludente, con adozione dei provvedimenti conseguenti ex lege.
In ogni caso: spese e compensi di lite interamente rifusi.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale, con i testi indicati in seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. datata 26.04.2024: prova per interpello dei tre convenuti opposti sui seguenti capitoli: 1) Vero che i documenti nn. 18, 19, 20 e 28 (di parte convenuta) opposta che le si rammostrano sono stati da lei redatti? 2) Vero che lei ha contattato autonomamente il NO , nelle date del 07.11.2023, 27.11.2023, 07.11.2023 e CP_1
03.04.2024, chiedendogli di sottoscrivere i documenti nn. 18, 19, 20 e 28 di cui sub 1? 3) Vero che lei nell'aprile 2024 ha contattato autonomamente la NOa , chiedendole Controparte_2
di sottoscrivere il documento n. 28 e di cui sub 1? 4) Vero che a far data dal 23.12.2023 e sino ad oggi la ha ospitato più eventi musicali (concerti e dj set) presso i locali di Parte_1
Motta di NZ, Piazza Castello? prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che i documenti nn.
18, 19, 20 e 28 (di parte convenuta) opposta che le si rammostrano sono stati da lei redatti? 2) Vero che il documento n. 28 (di parte convenuta opposta) che le si rammostra è stato da lei redatto? 3)
Vero che lei frequenta abitualmente la sera il locale Il Bacaro di Motta di NZ, Piazza Castello?
4) Vero che la serata di domenica 21 maggio 2023 lei l'ha trascorsa presso il locale al di Pt_1
Motta di NZ, Piazza Castello? 5) Vero che l'impianto audio di filodiffusione del , per Pt_1
tutta la serata di domenica 21 maggio 2023, è rimasto in funzione all'interno del locale, con una regolazione del volume bassa, tale da permettere la conversazione fra i presenti? 6) Vero che la serata di domenica 5 novembre 2023 lei l'ha trascorsa presso il locale al Bacaro di Motta di
2 NZ, Piazza Castello? 7) Vero che l'impianto audio di filodiffusione del , per tutta la Pt_1 serata di domenica 5 novembre 2023, è rimasto in funzione all'interno del locale, con una regolazione del volume bassa, tale da permettere la conversazione fra i presenti? 8) Vero che la serata di mercoledì 22 novembre 2023 lei l'ha trascorsa presso il locale al di Motta di Pt_1
NZ, Piazza Castello? 9) Vero che l'impianto audio di filodiffusione del , per tutta la Pt_1
serata del 22 novembre 2023, è rimasto in funzione all'interno del locale, con una regolazione del volume bassa, tale da permettere la conversazione fra i presenti? 10) Vero che la serata di sabato
25 novembre 2023 lei l'ha trascorsa presso il locale al di Motta di NZ, Piazza Pt_1
Castello? 11) Vero che l'impianto audio di filodiffusione del , per tutta la serata di sabato 25 Pt_1 novembre 2023, è rimasto in funzione all'interno del locale, con una regolazione del volume bassa, tale da permettere la conversazione fra i presenti? 12) Vero che la serata di domenica 26 novembre
2023 lei l'ha trascorsa presso il locale al Bacaro di Motta di NZ, Piazza Castello? 13) Vero che l'impianto audio di filodiffusione del , per tutta la serata di domenica 26 novembre Pt_1
2023, è rimasto in funzione all'interno del locale, con una regolazione del volume bassa, tale da permettere la conversazione fra i presenti? 14) Vero che la Polizia Municipale di Motta di NZ è munita di fonometro professionale? 15) Vero che il fonometro professionale di cui sub 14) è regolarmente approvato, omologato e viene annualmente sottoposto a taratura di controllo? 16)
Vero che la sera del 21 maggio 2023, alle ore 22.05, era in orario di servizio? 17) Vero che la sera del 21 maggio 2023 lei è stato chiamato sul suo cellulare dal NO ? Parte_2
18) Vero che la sera del 21 maggio 2023, alle ore 22.05, lei si è recato presso il locale del
[...]
, Piazza Castello, verificando che l'esercizio commerciale in questione stava Parte_5
ospitando una serata musicale (concerti, dj set, etc.)? 19) Vero che ivi ha verificato la violazione di ordinanze comunali, giudiziarie e di legge, contestandole al locale Il Bacaro ed elevando verbale?
20) Vero che nelle sere del 21.05.2023, 05.11.2023, 22.11.2023, 25.11.2023 e 26.11.2023 lei ha sentito musica ad alto volume provenire dal locale Il Bacaro, udibile sino all'interno del suo immobile? Si indicano a testi: - , residente in [...]di NZ (TV), sul capitolo n. 1; CP_1
- , residente in [...]di NZ (TV), sul capitolo n. 2; - Controparte_2 Testimone_1
residente in [...]al Monticano (TV), sui capitoli dal n. 3 al n. 13 e n. 18; - , Testimone_2
residente in [...]di NZ (TV), sui capitoli nn. 3, 4, 5, 10, 11, 12 e 13; - , Testimone_3
residente in [...], sui capitoli dal n. 3 al n. 13; - , residente in [...]
di NZ (TV), sui capitoli nn. 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; - residente in [...]di NZ Testimone_5
3 (TV), sul capitolo n. 20; - residente in [...]di NZ (TV), sul capitolo n. 20; - Testimone_6
, Comandante Polizia Locale di Motta di NZ (TV), sui capitoli dal n. 14 al n. Testimone_7
19. Nella denegatissima e non creduta ipotesi che i capitoli di prova articolati dai convenuti opposti dovessero trovare ammissione, si chiede l'ingresso della seguente prova contraria indiretta per testi indicata nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. datata 07.05.2024: Capitolo 3) I. Vero che durante il sopralluogo del 21.05.2023 lei si è posizionato presso l'abitazione degli odierni convenuti, sita in via Revellino n. 13, ed ivi ha rilevato l'impatto acustico della musica proveniente dal locale Il Bacaro di Piazza Castello mediante l'utilizzo di fonometro professionale o di altro tipo di strumento di rilevazione sonora? II. Vero che le tre registrazioni audio di cui al sopralluogo del
21.05.2023 sono state da lei effettuate mediante l'utilizzo di un telefono cellulare? Si indica come teste , Comandante del Corpo di Polizia Locale di Motta di NZ.”. Testimone_7
- parti convenute, come da foglio depositato in via telematica in data 16/12/24 e pertanto:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiecits:
In via preliminare: rigettare integralmente l'istanza di sospensione dei titoli esecutivi sui quali si fonda l'atto di precetto opposto, non sussistendone i relativi presupposti in fatto e diritto;
Nel merito, in via principale: rigettare integralmente l'opposizione spiegata dalla società
[...] avverso l'atto di precetto notificatole in data 06.12.2023 in quanto infondata in fatto ed Parte_1 in diritto, e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei sig.ri Parte_2
e della sig.ra di agire in via esecutiva in forza Parte_4 Parte_3
del suddetto atto di precetto.
In ogni caso, con vittoria di onorari e spese di giudizio.
In via istruttoria Si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale, con i testi indicati in seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. datata 24 aprile 2024: Prova testimoniale Si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che in data
21.05.2023 lei eseguiva un sopralluogo presso il locale sito in Motta di NZ, Piazza CP_3
Castello n. 2-4, come risulta dalla relazione di servizio che si rammostra (doc. 14)? 2) Vero che lei conferma integralmente il contenuto della relazione di servizio del 21.05.2023 che si rammostra
(doc. 14)? 3) Vero che le tre registrazioni audio da lei effettuate durante il sopralluogo del
21.05.2023 di cui alla relazione di servizio che si rammostra (doc. 14) venivano da lei eseguite rispettivamente alla distanza di 30 metri dal locale , da dietro il pubblico esercizio e a CP_3
fianco della porta del medesimo pubblico esercizio? 4) Vero che le denominazioni dei file audio
4 “21-5-23 DIETRO AL PE”, “21-5-23 A 30 METRI PE” e “21-5-23 FUORI DALLA PORTA PE” che trasmetteva con pec di data 08.01.2024 che si rammostra (docc. 29-30), indicano i luoghi in cui ha eseguito le corrispondenti registrazioni audio durante il sopralluogo del 21.05.2023? 5) Vero che lei è domiciliato in via Bocca di Palazzo n. 4 – Motta di NZ? 6) Vero che l'immobile in cui lei è domiciliato è ubicato nelle immediate vicinanze (circa 30 metri) del locale sito in CP_3
Motta di NZ, Piazza Castello n. 2-4? 7) Vero che lei ha sottoscritto le dichiarazioni del
07.11.2023, del 27.11.2023 e del 03.04.2024 che si rammostrano (docc. 18, 19 e 28)? 8) Vero che lei conferma integralmente il contenuto delle dichiarazioni scritte del 07.11.2023, del 27.11.2023 e del 03.04.2024 che si rammostrano (docc. 18, 19 e 28)? 9) Vero che lei ha sottoscritto anche la dichiarazione del 07.11.2023 che si rammostra (doc. 20)? 10) Vero che lei conferma integralmente il contenuto della dichiarazione scritta del 07.11.2023 che si rammostra (doc. 20)? 11) Vero che lei risiede in Piazzetta San Marco n. 5 – Motta di NZ? 12) Vero che l'immobile in cui lei risiede è ubicato nelle immediate vicinanze (circa 30 metri) del locale sito in Motta di NZ, CP_3
Piazza Castello n. 2-4? 13) Vero che lei ha sottoscritto la dichiarazione del 03.04.2024 che si rammostra (doc. 28)? 14) Vero che lei conferma integralmente il contenuto della dichiarazione scritta del 03.04.2024 che si rammostra (doc. 28)? Si indicano come testi: , Testimone_7
Comandante effettivo presso il Corpo di Polizia Locale del Comune di Motta di NZ, presso il
Comune di Motta di NZ, Piazzale Stazione, n. 7, 31045-Motta di NZ (TV), con riferimento ai capitoli da 1 a 4; , residente in [...]2, 31045-Motta di NZ CP_1
(TV), con riferimento ai capitoli da 5 a 10; , residente in [...]
Marco n. 5 – Motta di NZ (TV), con riferimento ai capitoli da 11 a 14. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui i capitoli di prova articolati dall'attore opponente dovessero trovare ammissione, si chiede di essere ammessi alla prova contraria indicata nella terza memoria ex art.
171 ter c.p.c. datata 6 maggio 2024, come di seguito specificato. Nel caso di ammissione del: - capitolo 7 si chiede di essere abilitati alla prova contraria indiretta, formulando a tal fine il seguente capitolo di prova: I. Vero che nella sera di domenica 5.11.2023 lei ha sentito musica provenire dal locale sito in Piazza Castello nn.
2-4 in Motta di NZ udibile sino CP_3 all'interno dell'immobile in cui lei è domiciliato sito in via Bocca di Palazzo n. 4 – Motta di
NZ? Si indica come teste , residente in [...]2, 31045-Motta di CP_1
NZ (TV); - capitolo 9 si chiede essere abilitati alla prova contraria indiretta, formulando a tal fine i seguenti capitoli di prova: I. Vero che nella sera di mercoledì 22.11.2023 lei ha sentito musica
5 provenire dal locale sito in Piazza Castello nn.
2-4 in Motta di NZ udibile sino CP_3 all'interno dell'immobile in cui lei è domiciliato sito in via Bocca di Palazzo n. 4 – Motta di
NZ? Si indica come teste , residente in [...]2, 31045-Motta di CP_1
NZ (TV); II. Vero che nella sera di mercoledì 22.11.2023 lei ha sentito musica provenire dal locale sito in Piazza Castello nn.
2-4 in Motta di NZ udibile sino all'interno CP_3 dell'immobile di sua residenza sito in Piazzetta San Marco n. 5 – Motta di NZ (TV)? Si indica come teste , residente in [...]n. 5 – Motta di NZ (TV). Controparte_2
- capitolo 11 si chiede essere abilitati alla prova contraria indiretta, formulando a tal fine i seguenti capitoli di prova: I. Vero che nella sera di sabato 25.11.2023 lei ha sentito musica provenire dal locale sito in Piazza Castello nn.
2-4 in Motta di NZ udibile sino all'interno CP_3 dell'immobile in cui lei è domiciliato sito in via Bocca di Palazzo n. 4 – Motta di NZ? Si indica come teste , residente in [...]2, 31045-Motta di NZ (TV); II. CP_1
Vero che nella sera di sabato 25.11.2023 lei ha sentito musica provenire dal locale sito in CP_3
Piazza Castello nn.
2-4 in Motta di NZ udibile sino all'interno dell'immobile di sua residenza sito in Piazzetta San Marco n. 5 – Motta di NZ (TV)? Si indica come teste Controparte_2
, residente in [...]n. 5 – Motta di NZ (TV); - capitolo 13 si chiede essere
[...]
abilitati alla prova contraria indiretta, formulando a tal fine i seguenti capitoli di prova: I. Vero che nella sera di domenica 26.11.2023 lei ha sentito musica provenire dal locale sito in CP_3
Piazza Castello nn.
2-4 in Motta di NZ udibile sino all'interno dell'immobile in cui lei è domiciliato sito in via Bocca di Palazzo n. 4 – Motta di NZ? Si indica come teste CP_1
, residente in [...]2, 31045-Motta di NZ (TV); II. Vero che nella sera
[...]
di domenica 26.11.2023 lei ha sentito musica provenire dal locale sito in Piazza Castello CP_3
nn.
2-4 in Motta di NZ udibile sino all'interno dell'immobile di sua residenza sito in Piazzetta
San Marco n. 5 – Motta di NZ (TV)? Si indica come teste , residente in [...]
Piazzetta San Marco n. 5 – Motta di NZ (TV). In considerazione dell'avvenuta sopravvenienza nel corso del presente giudizio di fatti nuovi, si chiede di essere autorizzati al deposito dei seguenti documenti: doc. 33 - Relazione di servizio del Corpo di Polizia Locale prot. 17408 dd. 16 ottobre
2024 a seguito di controllo esercizio pubblico;
doc. 34 – Nota della Legione Carabinieri CP_3
Veneto di Oderzo dd. 22 ottobre 2024 inerente verbale di sopralluogo dd. 13.10.2024 inviata alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso con informativa di reato nr.56/107-3-2024
– NDR P2024/02788927 datata 21 ottobre 2024.”
6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposta all'atto di Parte_1
precetto con il quale e Parte_2 Parte_4 le hanno intimato il pagamento dell'importo di € 5.000,00 oltre alle Parte_3 spese legali, per cinque asserite violazioni dell'ordinanza n.140/23 di data 2/2/23 con la quale il
Tribunale di Pordenone, in accoglimento di un ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dagli odierni convenuti/opposti, le aveva ordinato l'immediata cessazione delle immissioni rumorose provenienti dal locale ” di Motta di NZ, inibendole il superamento dei limiti di rumorosità fissati CP_3 dalla normativi vigente, e le aveva ordinato l'osservanza, quanto ai limiti di orario, delle ordinanze comunali vigenti, inibendole altresì lo svolgimento degli eventi e attività musicali all'interno e all'esterno del locale, ponendo infine a suo carico l'obbligo, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., di corrispondere la somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento e/o per ogni episodio di violazione.
Gli opponenti hanno contestato il diritto degli intimanti di procedere a esecuzione forzata, negando la sussistenza delle violazioni contestate nell'atto di precetto, in forza delle quali i precettanti avevano proceduto all'autoliquidazione dell'importo oggetto d'intimazione, sostenendo che tali violazioni avrebbero semmai dovuto essere accertate in un giudizio di cognizione. Nel merito, hanno sostenuto, in contrasto con quanto dedotto nell'atto di precetto opposto, di aver sempre ottemperato all'ordinanza cautelare del Tribunale di Pordenone, sia rinunciando da oltre anno all'organizzazione di eventi o attività musicali nel proprio locale, sia limitandosi a riprodurre musica in sottofondo mediante l'impianto di filodiffusione nel rispetto dei limiti acustici e di orario, attività non preclusa nel provvedimento inibitorio.
I convenuti/opposti si sono regolarmente costituiti, replicando alle deduzioni e allegazioni dell'opponente. In via generale, hanno contestato la tesi di controparte, secondo la quale le violazioni contestate avrebbero richiesto la necessità di un preventivo giudizio di cognizione, sostenendo al contrario l'autosufficienza dell'astreinte ex art. 614 bis c.p.c. quale titolo esecutivo autonomo. Nello specifico, hanno dedotto che le violazioni cui era conseguita la liquidazione dell'importo precettato, avvenute nelle serate del 21/5/23, 5/11/23, 22/11/23, 25/11/23 e 26/11/23, erano state tutte documentate, le prima da un verbale di sopralluogo della Polizia Locale, cui erano state allegate tre registrazioni audio, le altre da altrettante dichiarazioni scritte degli stessi convenuti opposti e di altri vicini. I convenuti hanno anche proposto un'interpretazione del provvedimento
7 d'urgenza adottato dal Tribunale di Pordenone alternativa rispetto a quella fornita dall'opponente, affermando che gli eventi e le attività musicali inibite non sarebbero stati solo quelli dal vivo o con
DJ set, ma ogni diffusione sonora, in qualsiasi forma e quindi anche con la filodiffusione della musica.
Sospesa in via cautelare l'efficacia esecutiva del titolo, la causa è stata trattata mediante lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito del quale è stata fissata l'udienza per la rimessione in decisione, preceduta dal deposito degli scritti conclusivi nei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
2. Le domande proposte da parte attrice/opponente sono fondate e devono essere accolte, per i motivi che si espongono di seguito.
2.1. Come già rilevato in sede di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, oggetto del presente giudizio, per effetto della specifica domanda di parte opponente, non è la parte inibitoria del titolo esecutivo giudiziale, quanto l'applicazione della misura di coercizione indiretta di natura pecuniaria di cui all'art. 614 bis c.p.c..
In sostanza, il precetto oggetto di opposizione presuppone cinque violazioni dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c., la quale costituisce titolo esecutivo non solo per l'adempimento degli obblighi di non fare, ma anche per il pagamento delle somme dovute per il ritardo nell'esecuzione o per la violazione di tali obblighi. Poiché nel giudizio di opposizione all'esecuzione non ancora iniziata è contestato, in via generale, il diritto del creditore precettante di procedere a esecuzione forzata, nel caso in esame si tratta di accertare, dovendosi giudicare se sussista o meno il diritto al pagamento delle “somme dovute per le violazioni delle ordinanze del Tribunale di Pordenone pronunciante nei giudizio r.g.n. 2834/2022 ed r.g.n. 406/2023”, se si siano integrate le violazioni contestate nell'atto di precetto, dalle quali, per il meccanismo previsto dall'art. 614 bis c.p.c., origina la pretesa di pagamento delle somme correlate a tali violazioni.
2.2. Nello svolgimento del giudizio definito nel paragrafo che precede, è necessario procedere dall'analisi del contenuto dell'ordinanza cautelare, la quale costituisce il provvedimento dalla cui asserita violazione consegue la pretesa esecutiva.
Il Tribunale di Pordenone ha così statuito, nella parte che qui interessa (ordinanza n. 140/23 del
2/2/23):
8 “… ORDINA a in persona del legale rappresentante pro tempore, la Parte_1 immediata cessazione delle immissioni rumorose provenienti dal locale “ ” sito a Motta di CP_3
NZ, in Piazza Castello nn. 2 e 4 inibendole di superare i limiti fissati dalla normativa vigente
(legge n. 447/1995 e DPCM 14.11.1997) e di osservare, quanto ai limiti di orario, le ordinanze comunali vigenti;
INIBISCE a in persona del legale rappresentante pro tempore, lo svolgimento Parte_1 degli eventi e attività musicali sia all'interno, sia all'esterno del locale “ ” sito a Motta di CP_3
NZ, in Piazza Castello nn. 2 e 4; accoglie l'istanza ex art. 614 bis c.p.c. e per l'effetto pone a carico di in caso di Parte_1 inosservanza degli obblighi posti a suo carico, l'obbligo ulteriore di corrispondere la somma di €
1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento e/o per ogni episodio di violazione, a decorrere dal primo giorno successivo alla notifica della presente ordinanza …”.
In sintesi, la parte precettiva del provvedimento, che assume rilievo in questa sede, contiene due inibizioni, l'una consistente nel divieto di superare, nelle immissioni rumorose, i limiti quantitativi previsti dalla legge e quelli di orario previsti dall'autorità comunale, l'altra consistente nel divieto di svolgere eventi e attività musicali, all'interno e all'esterno del locale.
2.3. Nell'atto di precetto, con il quale sono state contestate le cinque violazioni del provvedimento cautelare da cui è originata l'intimazione di pagamento, non è stato allegato il superamento dei limiti di emissione o di orario. Ne consegue che non assume rilievo l'ipotetica violazione del primo dei due divieti imposti dal Tribunale, che si riferisce, per l'appunto, allo svolgimento dell'attività rumorosa in contrasto con i limiti oggettivi, per intensità o per durata, posti rispettivamente dalla legge o dall'autorità amministrativa.
Sotto questo primo profilo, dunque, sono irrilevanti le richieste istruttorie delle parti. I convenuti, che hanno l'onere sostanziale della prova delle violazioni oggetto di precetto, avrebbero voluto chiedere ai testi la conferma dei documenti da loro sottoscritti, che peraltro già di per sé varrebbero come indizi. Con le dichiarazioni scritte depositate in atti (docc. 18, 19, 20, 28), le quali avrebbero dovute essere confermate mediante la prova orale, i vicini di casa hanno riferito il disturbo provocato dalle immissioni rumorose provenute dal locale e dovute alla musica e agli schiamazzi dei clienti. Nulla però è stato specificato sugli orari di tali immissioni, né ovviamente sugli specifici
9 limiti quantitativi delle stesse, non trattandosi di soggetti qualificati in grado di fornire precise informazioni sul punto. Analogamente, anche l'agente di polizia municipale che ha redatto la relazione di servizio del giorno 21/5/23 (doc.14), nel documento prodotto in atti ha attestato la provenienza della musica dall'interno del locale e la sua percepibilità a distanza, ma non ha proceduto ad alcuna misurazione oggettiva.
Parte attrice, dal canto suo, ha chiesto l'ammissione di prove orali, da un lato relative al contenuto dei documenti della controparte, d'altro lato finalizzate alla sola prova contraria, per cui, all'irrilevanza delle prove richieste dalla parte su cui grava l'onere probatorio sostanziale consegue analoga irrilevanza anche delle istanze istruttorie dell'opponente.
2.4. Escluso il rilievo concreto della prima inibitoria cautelare, il punto decisivo consiste nel verificare se sia stata violata la seconda, relativa allo svolgimento di “eventi e attività musicali”, divieto cui le parti hanno attribuito un diverso significato.
Secondo parte attrice il contenuto del provvedimento del Tribunale, interpretato secondo il contenuto della domanda cautelare della parte e in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avrebbe un contenuto limitato agli “eventi e attività musicali di tipo Dj sets e concerti dal vivo” (cfr. pag. 8 atto di citazione), nel senso che non sarebbe stata inibita la semplice diffusione della musica, ma sarebbero stati specificamente vietati solo gli “eventi e altre attività musicali di tipo accessorio e/o complementare rispetto all'ordinaria attività di somministrazione di alimenti e bevande” (pag. 9 prima memoria).
Parte convenuta ha proposto un'interpretazione diversa e più estesa del contenuto inibitorio dell'ordinanza cautelare 2/2/23, nel senso che, secondo la sua tesi, sarebbero state vietate le “serate musicali”, intese come qualsiasi tipo di attività musicale svolta nel locale, indipendentemente dalle modalità di diffusione (con filodiffusione, con DJ set o dal vivo). Tant'è vero che, nel ricorso introduttivo ex art. 700 c.p.c., gli odierni convenuti avevano lamentato la circostanza che venisse ripetutamente “suonata musica ad alto volume (con o senza DJ set)” (pag. 1, doc. 1), quindi non limitandosi a riferire il disturbo provocato loro nel corso delle serate con musica dal vivo o con la presenza di un DJ. Conseguentemente, l'espressa inibizione di “attività musicali” stabilita nell'ordinanza in argomento dovrebbe essere correttamente intesa, secondo i creditori precettanti, quale divieto di svolgere musica in qualunque forma essa venga suonata, diffusa o riprodotta, non avendo alcun senso la distinzione tra attività musicale vietata e filodiffusione della musica
10 consentita, anche perché i documenti prodotti rivelerebbero il disturbo provocato, per intensità e grado di diffusione, dalla musica proveniente dal locale, la quale dunque non avrebbe potuto costituire un semplice sottofondo. Un tanto troverebbe conferma nell'ulteriore divieto posto dal
Tribunale, di superamento dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente, perché se fosse stata ammessa la riproduzione di musica in filodiffusione entro i limiti di emissione acustica stabiliti per legge, non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere l'espressa e separata inibizione di attività musicali.
2.5. La decisione della causa dipende dalla risoluzione della questione interpretativa posta perché, non essendo stato allegato lo svolgimento di eventi o attività musicali intese come diffusione di musica dal vivo o con DJ set, le violazioni contestate potrebbero essere consistite nella sola diffusione della musica mediante l'impianto del locale, in modo da creare disturbo, il che sarebbe avvenuto, secondo gli intimanti, nei giorni indicati nell'atto di precetto. Da ciò deriva, anche per questo secondo profilo, l'irrilevanza delle istanze istruttorie delle parti, per motivi analoghi a quelli sopra esposti.
2.6. Si ritiene condivisibile la tesi proposta dalla parte attrice/opponente, la cui domanda deve essere conseguentemente accolta.
Nell'interpretazione del contenuto cautelare inibitorio bisogna prendere le mosse del primo decreto ex art. 700 c.p.c., adottato dal Tribunale inaudita altera parte, nel quale, sul presupposto che si erano tenute nel locale “serate musicali”, il giudice aveva imposto l'immediata interruzione delle immissioni sonore eccedenti i limiti e l'inibizione della “attività di eventi musicali” fino all'adozione di misure contenitive idonee. Il provvedimento, sulla scorta del ricorso con cui era stata dedotta dai ricorrenti l'intollerabilità delle immissioni rumorose verificatesi in sei serate precisamente individuate, non aveva fatto riferimento alle modalità ordinarie di diffusione della musica, ma a episodi, individuati con il termine “eventi musicali”, evidentemente caratterizzati da modalità diverse e più intense.
Dopo l'instaurazione del contraddittorio, preso atto della “persistenza della condotta illecita in capo alla resistente, consistente nel tenere serate musicali con produzione di immissioni rumorose intollerabili ai danni degli odierni ricorrenti, causate dalla musica ad alto volume e dagli schiamazzi degli avventori del locale sino a notte inoltrata …” , il primo provvedimento cautelare era stato modificato nel senso di inibire definitivamente lo svolgimento degli eventi e delle attività
11 musicali sia all'interno, sia all'esterno del locale, eliminando l'inciso “… fino a quando non avrà adottato misure idonee a limitare entro i predetti limiti le immissioni sonore …”. Soprattutto, nella seconda ordinanza di data 2/2/23 il Tribunale, per giustificare la necessità di provvedere in via cautelare, aveva fatto specifico riferimento all'ordinanza sindacale n.6/22, (doc. 10 di parte convenuta/opposta), con cui era stata inibita a livello amministrativo alla Parte_1
l'attività consistente nel “…realizzare all'interno dell'esercizio piccoli intrattenimenti musicali aventi carattere complementare rispetto all'attività di somministrazione …”, con ciò facendosi evidente riferimento non alla ordinaria diffusione della musica mediante l'impianto sonoro del locale, ma a ulteriori e saltuarie attività accessorie, caratterizzate da diverse modalità e da conseguente maggiore intensità rumorosa.
In definitiva, per interpretare il significato del contenuto del divieto, nel caso concreto in esame bisogna analizzare la successione dei provvedimenti cautelari e il richiamo, operato nell'ordinanza costituente il titolo esecutivo azionato, all'analogo provvedimento sindacale. L'applicazione di tali criteri porta a ritenere che gli eventi e le attività musicali inibite devono intendersi non come semplice diffusione di musica mediante l'impianto del locale, ma come ulteriori e specifici intrattenimenti. D'altro canto, se il Tribunale avesse voluto impedire la sola diffusione di musica con qualsiasi modalità, avrebbe usato termini più netti ed espliciti, senza riferirsi a “eventi e attività musicali”. Né deve ritenersi che tale interpretazione sia in contrasto con la contemporanea previsione del divieto di immissioni rumorose eccedenti i limiti di legge e del divieto di attività musicali, proprio perché quest'ultimo deve intendersi riferito a qualcosa di più e di diverso dalla semplice diffusione della musica mediante l'impianto sonoro del locale, invece consentita, però nel rispetto dei limiti oggettivi di intensità e di orario.
3. Non essendo stato allegato né dimostrato alcun superamento dei limiti delle immissioni rumorose, né l'organizzazione di eventi o attività musicali diverse dalla semplice diffusione della musica, di per sé non vietata dal provvedimento cautelare, non è stata fornita la prova delle violazioni contestate nell'atto di precetto, che va dichiarato nullo, dovendosi escludere il diritto dei creditori precettanti di procedere a esecuzione forzata in forza di tali violazioni.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., per cui devono gravare sulle parti convenute/opposte, che sono risultate integralmente soccombenti. La liquidazione di cui al dispositivo consegue all'applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 e successivi
12 aggiornamenti, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo valori minimi per la fase istruttoria e di trattazione, non essendo state assunte prove orali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2395/2023 del R.G., così decide:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da accerta e dichiara che le Parte_1
parti opposte e Parte_2 Parte_3 [...] non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente Parte_4 per le violazioni contestate con l'atto di precetto notificato in data 6/12/23 all'opponente, del quale, per l'effetto, dichiara la nullità;
- condanna le parti convenute , e Parte_2 Parte_3 [...]
in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte attrice Parte_4 [...] delle spese di lite, che liquida in € 4.237,00 per compenso di avvocato e in € 264,00 Parte_1
per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali ed oltre agli ulteriori accessori se e in quanto dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 8 /4/2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2395/2023 del R.G. Trib. in data 22.12.2023, promossa d a
- in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale a Parte_1
Portogruaro (VE), in viale Trieste n.85, Cod. Fisc. e P.I. rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Stefano Colledan
a t t r i c e / o p p o n e n t e
c o n t r o
- (C.F. ) nato a [...] Parte_2 C.F._1
il 11.08.1946
- (C.F. ) nata a [...] il Parte_3 C.F._2
07.08.1954
- (C.F. ) nato a [...] il Parte_4 C.F._3
05.03.1985, tutti residenti in [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gianna Di Danieli
c o n v e n u t i / o p p o s t i
avente per oggetto: opposizione a precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.)
1 trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 14/2/2025, nella quale le parti costituite hanno richiamato le seguenti
CONCLUSIONI
- parte attrice, come da foglio depositato in via telematica in data 13/12/24 e pertanto:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi e del precetto in attesa della definizione del presente procedimento sussistendo, nel caso di specie, gravi motivi di aggravamento delle precarie condizioni economiche dell'odierna attrice opponente.
In via principale, nel merito: previa declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'impugnato atto di precetto, per i motivi indicati in premesse, accertare e dichiarare che i NOi e Parte_2
non hanno diritto di procedere in executivis in forza di detto atto di precetto nei Parte_3
confronti del concludente, con adozione dei provvedimenti conseguenti ex lege.
In ogni caso: spese e compensi di lite interamente rifusi.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale, con i testi indicati in seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. datata 26.04.2024: prova per interpello dei tre convenuti opposti sui seguenti capitoli: 1) Vero che i documenti nn. 18, 19, 20 e 28 (di parte convenuta) opposta che le si rammostrano sono stati da lei redatti? 2) Vero che lei ha contattato autonomamente il NO , nelle date del 07.11.2023, 27.11.2023, 07.11.2023 e CP_1
03.04.2024, chiedendogli di sottoscrivere i documenti nn. 18, 19, 20 e 28 di cui sub 1? 3) Vero che lei nell'aprile 2024 ha contattato autonomamente la NOa , chiedendole Controparte_2
di sottoscrivere il documento n. 28 e di cui sub 1? 4) Vero che a far data dal 23.12.2023 e sino ad oggi la ha ospitato più eventi musicali (concerti e dj set) presso i locali di Parte_1
Motta di NZ, Piazza Castello? prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che i documenti nn.
18, 19, 20 e 28 (di parte convenuta) opposta che le si rammostrano sono stati da lei redatti? 2) Vero che il documento n. 28 (di parte convenuta opposta) che le si rammostra è stato da lei redatto? 3)
Vero che lei frequenta abitualmente la sera il locale Il Bacaro di Motta di NZ, Piazza Castello?
4) Vero che la serata di domenica 21 maggio 2023 lei l'ha trascorsa presso il locale al di Pt_1
Motta di NZ, Piazza Castello? 5) Vero che l'impianto audio di filodiffusione del , per Pt_1
tutta la serata di domenica 21 maggio 2023, è rimasto in funzione all'interno del locale, con una regolazione del volume bassa, tale da permettere la conversazione fra i presenti? 6) Vero che la serata di domenica 5 novembre 2023 lei l'ha trascorsa presso il locale al Bacaro di Motta di
2 NZ, Piazza Castello? 7) Vero che l'impianto audio di filodiffusione del , per tutta la Pt_1 serata di domenica 5 novembre 2023, è rimasto in funzione all'interno del locale, con una regolazione del volume bassa, tale da permettere la conversazione fra i presenti? 8) Vero che la serata di mercoledì 22 novembre 2023 lei l'ha trascorsa presso il locale al di Motta di Pt_1
NZ, Piazza Castello? 9) Vero che l'impianto audio di filodiffusione del , per tutta la Pt_1
serata del 22 novembre 2023, è rimasto in funzione all'interno del locale, con una regolazione del volume bassa, tale da permettere la conversazione fra i presenti? 10) Vero che la serata di sabato
25 novembre 2023 lei l'ha trascorsa presso il locale al di Motta di NZ, Piazza Pt_1
Castello? 11) Vero che l'impianto audio di filodiffusione del , per tutta la serata di sabato 25 Pt_1 novembre 2023, è rimasto in funzione all'interno del locale, con una regolazione del volume bassa, tale da permettere la conversazione fra i presenti? 12) Vero che la serata di domenica 26 novembre
2023 lei l'ha trascorsa presso il locale al Bacaro di Motta di NZ, Piazza Castello? 13) Vero che l'impianto audio di filodiffusione del , per tutta la serata di domenica 26 novembre Pt_1
2023, è rimasto in funzione all'interno del locale, con una regolazione del volume bassa, tale da permettere la conversazione fra i presenti? 14) Vero che la Polizia Municipale di Motta di NZ è munita di fonometro professionale? 15) Vero che il fonometro professionale di cui sub 14) è regolarmente approvato, omologato e viene annualmente sottoposto a taratura di controllo? 16)
Vero che la sera del 21 maggio 2023, alle ore 22.05, era in orario di servizio? 17) Vero che la sera del 21 maggio 2023 lei è stato chiamato sul suo cellulare dal NO ? Parte_2
18) Vero che la sera del 21 maggio 2023, alle ore 22.05, lei si è recato presso il locale del
[...]
, Piazza Castello, verificando che l'esercizio commerciale in questione stava Parte_5
ospitando una serata musicale (concerti, dj set, etc.)? 19) Vero che ivi ha verificato la violazione di ordinanze comunali, giudiziarie e di legge, contestandole al locale Il Bacaro ed elevando verbale?
20) Vero che nelle sere del 21.05.2023, 05.11.2023, 22.11.2023, 25.11.2023 e 26.11.2023 lei ha sentito musica ad alto volume provenire dal locale Il Bacaro, udibile sino all'interno del suo immobile? Si indicano a testi: - , residente in [...]di NZ (TV), sul capitolo n. 1; CP_1
- , residente in [...]di NZ (TV), sul capitolo n. 2; - Controparte_2 Testimone_1
residente in [...]al Monticano (TV), sui capitoli dal n. 3 al n. 13 e n. 18; - , Testimone_2
residente in [...]di NZ (TV), sui capitoli nn. 3, 4, 5, 10, 11, 12 e 13; - , Testimone_3
residente in [...], sui capitoli dal n. 3 al n. 13; - , residente in [...]
di NZ (TV), sui capitoli nn. 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; - residente in [...]di NZ Testimone_5
3 (TV), sul capitolo n. 20; - residente in [...]di NZ (TV), sul capitolo n. 20; - Testimone_6
, Comandante Polizia Locale di Motta di NZ (TV), sui capitoli dal n. 14 al n. Testimone_7
19. Nella denegatissima e non creduta ipotesi che i capitoli di prova articolati dai convenuti opposti dovessero trovare ammissione, si chiede l'ingresso della seguente prova contraria indiretta per testi indicata nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. datata 07.05.2024: Capitolo 3) I. Vero che durante il sopralluogo del 21.05.2023 lei si è posizionato presso l'abitazione degli odierni convenuti, sita in via Revellino n. 13, ed ivi ha rilevato l'impatto acustico della musica proveniente dal locale Il Bacaro di Piazza Castello mediante l'utilizzo di fonometro professionale o di altro tipo di strumento di rilevazione sonora? II. Vero che le tre registrazioni audio di cui al sopralluogo del
21.05.2023 sono state da lei effettuate mediante l'utilizzo di un telefono cellulare? Si indica come teste , Comandante del Corpo di Polizia Locale di Motta di NZ.”. Testimone_7
- parti convenute, come da foglio depositato in via telematica in data 16/12/24 e pertanto:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiecits:
In via preliminare: rigettare integralmente l'istanza di sospensione dei titoli esecutivi sui quali si fonda l'atto di precetto opposto, non sussistendone i relativi presupposti in fatto e diritto;
Nel merito, in via principale: rigettare integralmente l'opposizione spiegata dalla società
[...] avverso l'atto di precetto notificatole in data 06.12.2023 in quanto infondata in fatto ed Parte_1 in diritto, e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei sig.ri Parte_2
e della sig.ra di agire in via esecutiva in forza Parte_4 Parte_3
del suddetto atto di precetto.
In ogni caso, con vittoria di onorari e spese di giudizio.
In via istruttoria Si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale, con i testi indicati in seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. datata 24 aprile 2024: Prova testimoniale Si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che in data
21.05.2023 lei eseguiva un sopralluogo presso il locale sito in Motta di NZ, Piazza CP_3
Castello n. 2-4, come risulta dalla relazione di servizio che si rammostra (doc. 14)? 2) Vero che lei conferma integralmente il contenuto della relazione di servizio del 21.05.2023 che si rammostra
(doc. 14)? 3) Vero che le tre registrazioni audio da lei effettuate durante il sopralluogo del
21.05.2023 di cui alla relazione di servizio che si rammostra (doc. 14) venivano da lei eseguite rispettivamente alla distanza di 30 metri dal locale , da dietro il pubblico esercizio e a CP_3
fianco della porta del medesimo pubblico esercizio? 4) Vero che le denominazioni dei file audio
4 “21-5-23 DIETRO AL PE”, “21-5-23 A 30 METRI PE” e “21-5-23 FUORI DALLA PORTA PE” che trasmetteva con pec di data 08.01.2024 che si rammostra (docc. 29-30), indicano i luoghi in cui ha eseguito le corrispondenti registrazioni audio durante il sopralluogo del 21.05.2023? 5) Vero che lei è domiciliato in via Bocca di Palazzo n. 4 – Motta di NZ? 6) Vero che l'immobile in cui lei è domiciliato è ubicato nelle immediate vicinanze (circa 30 metri) del locale sito in CP_3
Motta di NZ, Piazza Castello n. 2-4? 7) Vero che lei ha sottoscritto le dichiarazioni del
07.11.2023, del 27.11.2023 e del 03.04.2024 che si rammostrano (docc. 18, 19 e 28)? 8) Vero che lei conferma integralmente il contenuto delle dichiarazioni scritte del 07.11.2023, del 27.11.2023 e del 03.04.2024 che si rammostrano (docc. 18, 19 e 28)? 9) Vero che lei ha sottoscritto anche la dichiarazione del 07.11.2023 che si rammostra (doc. 20)? 10) Vero che lei conferma integralmente il contenuto della dichiarazione scritta del 07.11.2023 che si rammostra (doc. 20)? 11) Vero che lei risiede in Piazzetta San Marco n. 5 – Motta di NZ? 12) Vero che l'immobile in cui lei risiede è ubicato nelle immediate vicinanze (circa 30 metri) del locale sito in Motta di NZ, CP_3
Piazza Castello n. 2-4? 13) Vero che lei ha sottoscritto la dichiarazione del 03.04.2024 che si rammostra (doc. 28)? 14) Vero che lei conferma integralmente il contenuto della dichiarazione scritta del 03.04.2024 che si rammostra (doc. 28)? Si indicano come testi: , Testimone_7
Comandante effettivo presso il Corpo di Polizia Locale del Comune di Motta di NZ, presso il
Comune di Motta di NZ, Piazzale Stazione, n. 7, 31045-Motta di NZ (TV), con riferimento ai capitoli da 1 a 4; , residente in [...]2, 31045-Motta di NZ CP_1
(TV), con riferimento ai capitoli da 5 a 10; , residente in [...]
Marco n. 5 – Motta di NZ (TV), con riferimento ai capitoli da 11 a 14. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui i capitoli di prova articolati dall'attore opponente dovessero trovare ammissione, si chiede di essere ammessi alla prova contraria indicata nella terza memoria ex art.
171 ter c.p.c. datata 6 maggio 2024, come di seguito specificato. Nel caso di ammissione del: - capitolo 7 si chiede di essere abilitati alla prova contraria indiretta, formulando a tal fine il seguente capitolo di prova: I. Vero che nella sera di domenica 5.11.2023 lei ha sentito musica provenire dal locale sito in Piazza Castello nn.
2-4 in Motta di NZ udibile sino CP_3 all'interno dell'immobile in cui lei è domiciliato sito in via Bocca di Palazzo n. 4 – Motta di
NZ? Si indica come teste , residente in [...]2, 31045-Motta di CP_1
NZ (TV); - capitolo 9 si chiede essere abilitati alla prova contraria indiretta, formulando a tal fine i seguenti capitoli di prova: I. Vero che nella sera di mercoledì 22.11.2023 lei ha sentito musica
5 provenire dal locale sito in Piazza Castello nn.
2-4 in Motta di NZ udibile sino CP_3 all'interno dell'immobile in cui lei è domiciliato sito in via Bocca di Palazzo n. 4 – Motta di
NZ? Si indica come teste , residente in [...]2, 31045-Motta di CP_1
NZ (TV); II. Vero che nella sera di mercoledì 22.11.2023 lei ha sentito musica provenire dal locale sito in Piazza Castello nn.
2-4 in Motta di NZ udibile sino all'interno CP_3 dell'immobile di sua residenza sito in Piazzetta San Marco n. 5 – Motta di NZ (TV)? Si indica come teste , residente in [...]n. 5 – Motta di NZ (TV). Controparte_2
- capitolo 11 si chiede essere abilitati alla prova contraria indiretta, formulando a tal fine i seguenti capitoli di prova: I. Vero che nella sera di sabato 25.11.2023 lei ha sentito musica provenire dal locale sito in Piazza Castello nn.
2-4 in Motta di NZ udibile sino all'interno CP_3 dell'immobile in cui lei è domiciliato sito in via Bocca di Palazzo n. 4 – Motta di NZ? Si indica come teste , residente in [...]2, 31045-Motta di NZ (TV); II. CP_1
Vero che nella sera di sabato 25.11.2023 lei ha sentito musica provenire dal locale sito in CP_3
Piazza Castello nn.
2-4 in Motta di NZ udibile sino all'interno dell'immobile di sua residenza sito in Piazzetta San Marco n. 5 – Motta di NZ (TV)? Si indica come teste Controparte_2
, residente in [...]n. 5 – Motta di NZ (TV); - capitolo 13 si chiede essere
[...]
abilitati alla prova contraria indiretta, formulando a tal fine i seguenti capitoli di prova: I. Vero che nella sera di domenica 26.11.2023 lei ha sentito musica provenire dal locale sito in CP_3
Piazza Castello nn.
2-4 in Motta di NZ udibile sino all'interno dell'immobile in cui lei è domiciliato sito in via Bocca di Palazzo n. 4 – Motta di NZ? Si indica come teste CP_1
, residente in [...]2, 31045-Motta di NZ (TV); II. Vero che nella sera
[...]
di domenica 26.11.2023 lei ha sentito musica provenire dal locale sito in Piazza Castello CP_3
nn.
2-4 in Motta di NZ udibile sino all'interno dell'immobile di sua residenza sito in Piazzetta
San Marco n. 5 – Motta di NZ (TV)? Si indica come teste , residente in [...]
Piazzetta San Marco n. 5 – Motta di NZ (TV). In considerazione dell'avvenuta sopravvenienza nel corso del presente giudizio di fatti nuovi, si chiede di essere autorizzati al deposito dei seguenti documenti: doc. 33 - Relazione di servizio del Corpo di Polizia Locale prot. 17408 dd. 16 ottobre
2024 a seguito di controllo esercizio pubblico;
doc. 34 – Nota della Legione Carabinieri CP_3
Veneto di Oderzo dd. 22 ottobre 2024 inerente verbale di sopralluogo dd. 13.10.2024 inviata alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso con informativa di reato nr.56/107-3-2024
– NDR P2024/02788927 datata 21 ottobre 2024.”
6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposta all'atto di Parte_1
precetto con il quale e Parte_2 Parte_4 le hanno intimato il pagamento dell'importo di € 5.000,00 oltre alle Parte_3 spese legali, per cinque asserite violazioni dell'ordinanza n.140/23 di data 2/2/23 con la quale il
Tribunale di Pordenone, in accoglimento di un ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dagli odierni convenuti/opposti, le aveva ordinato l'immediata cessazione delle immissioni rumorose provenienti dal locale ” di Motta di NZ, inibendole il superamento dei limiti di rumorosità fissati CP_3 dalla normativi vigente, e le aveva ordinato l'osservanza, quanto ai limiti di orario, delle ordinanze comunali vigenti, inibendole altresì lo svolgimento degli eventi e attività musicali all'interno e all'esterno del locale, ponendo infine a suo carico l'obbligo, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., di corrispondere la somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento e/o per ogni episodio di violazione.
Gli opponenti hanno contestato il diritto degli intimanti di procedere a esecuzione forzata, negando la sussistenza delle violazioni contestate nell'atto di precetto, in forza delle quali i precettanti avevano proceduto all'autoliquidazione dell'importo oggetto d'intimazione, sostenendo che tali violazioni avrebbero semmai dovuto essere accertate in un giudizio di cognizione. Nel merito, hanno sostenuto, in contrasto con quanto dedotto nell'atto di precetto opposto, di aver sempre ottemperato all'ordinanza cautelare del Tribunale di Pordenone, sia rinunciando da oltre anno all'organizzazione di eventi o attività musicali nel proprio locale, sia limitandosi a riprodurre musica in sottofondo mediante l'impianto di filodiffusione nel rispetto dei limiti acustici e di orario, attività non preclusa nel provvedimento inibitorio.
I convenuti/opposti si sono regolarmente costituiti, replicando alle deduzioni e allegazioni dell'opponente. In via generale, hanno contestato la tesi di controparte, secondo la quale le violazioni contestate avrebbero richiesto la necessità di un preventivo giudizio di cognizione, sostenendo al contrario l'autosufficienza dell'astreinte ex art. 614 bis c.p.c. quale titolo esecutivo autonomo. Nello specifico, hanno dedotto che le violazioni cui era conseguita la liquidazione dell'importo precettato, avvenute nelle serate del 21/5/23, 5/11/23, 22/11/23, 25/11/23 e 26/11/23, erano state tutte documentate, le prima da un verbale di sopralluogo della Polizia Locale, cui erano state allegate tre registrazioni audio, le altre da altrettante dichiarazioni scritte degli stessi convenuti opposti e di altri vicini. I convenuti hanno anche proposto un'interpretazione del provvedimento
7 d'urgenza adottato dal Tribunale di Pordenone alternativa rispetto a quella fornita dall'opponente, affermando che gli eventi e le attività musicali inibite non sarebbero stati solo quelli dal vivo o con
DJ set, ma ogni diffusione sonora, in qualsiasi forma e quindi anche con la filodiffusione della musica.
Sospesa in via cautelare l'efficacia esecutiva del titolo, la causa è stata trattata mediante lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito del quale è stata fissata l'udienza per la rimessione in decisione, preceduta dal deposito degli scritti conclusivi nei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
2. Le domande proposte da parte attrice/opponente sono fondate e devono essere accolte, per i motivi che si espongono di seguito.
2.1. Come già rilevato in sede di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, oggetto del presente giudizio, per effetto della specifica domanda di parte opponente, non è la parte inibitoria del titolo esecutivo giudiziale, quanto l'applicazione della misura di coercizione indiretta di natura pecuniaria di cui all'art. 614 bis c.p.c..
In sostanza, il precetto oggetto di opposizione presuppone cinque violazioni dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c., la quale costituisce titolo esecutivo non solo per l'adempimento degli obblighi di non fare, ma anche per il pagamento delle somme dovute per il ritardo nell'esecuzione o per la violazione di tali obblighi. Poiché nel giudizio di opposizione all'esecuzione non ancora iniziata è contestato, in via generale, il diritto del creditore precettante di procedere a esecuzione forzata, nel caso in esame si tratta di accertare, dovendosi giudicare se sussista o meno il diritto al pagamento delle “somme dovute per le violazioni delle ordinanze del Tribunale di Pordenone pronunciante nei giudizio r.g.n. 2834/2022 ed r.g.n. 406/2023”, se si siano integrate le violazioni contestate nell'atto di precetto, dalle quali, per il meccanismo previsto dall'art. 614 bis c.p.c., origina la pretesa di pagamento delle somme correlate a tali violazioni.
2.2. Nello svolgimento del giudizio definito nel paragrafo che precede, è necessario procedere dall'analisi del contenuto dell'ordinanza cautelare, la quale costituisce il provvedimento dalla cui asserita violazione consegue la pretesa esecutiva.
Il Tribunale di Pordenone ha così statuito, nella parte che qui interessa (ordinanza n. 140/23 del
2/2/23):
8 “… ORDINA a in persona del legale rappresentante pro tempore, la Parte_1 immediata cessazione delle immissioni rumorose provenienti dal locale “ ” sito a Motta di CP_3
NZ, in Piazza Castello nn. 2 e 4 inibendole di superare i limiti fissati dalla normativa vigente
(legge n. 447/1995 e DPCM 14.11.1997) e di osservare, quanto ai limiti di orario, le ordinanze comunali vigenti;
INIBISCE a in persona del legale rappresentante pro tempore, lo svolgimento Parte_1 degli eventi e attività musicali sia all'interno, sia all'esterno del locale “ ” sito a Motta di CP_3
NZ, in Piazza Castello nn. 2 e 4; accoglie l'istanza ex art. 614 bis c.p.c. e per l'effetto pone a carico di in caso di Parte_1 inosservanza degli obblighi posti a suo carico, l'obbligo ulteriore di corrispondere la somma di €
1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento e/o per ogni episodio di violazione, a decorrere dal primo giorno successivo alla notifica della presente ordinanza …”.
In sintesi, la parte precettiva del provvedimento, che assume rilievo in questa sede, contiene due inibizioni, l'una consistente nel divieto di superare, nelle immissioni rumorose, i limiti quantitativi previsti dalla legge e quelli di orario previsti dall'autorità comunale, l'altra consistente nel divieto di svolgere eventi e attività musicali, all'interno e all'esterno del locale.
2.3. Nell'atto di precetto, con il quale sono state contestate le cinque violazioni del provvedimento cautelare da cui è originata l'intimazione di pagamento, non è stato allegato il superamento dei limiti di emissione o di orario. Ne consegue che non assume rilievo l'ipotetica violazione del primo dei due divieti imposti dal Tribunale, che si riferisce, per l'appunto, allo svolgimento dell'attività rumorosa in contrasto con i limiti oggettivi, per intensità o per durata, posti rispettivamente dalla legge o dall'autorità amministrativa.
Sotto questo primo profilo, dunque, sono irrilevanti le richieste istruttorie delle parti. I convenuti, che hanno l'onere sostanziale della prova delle violazioni oggetto di precetto, avrebbero voluto chiedere ai testi la conferma dei documenti da loro sottoscritti, che peraltro già di per sé varrebbero come indizi. Con le dichiarazioni scritte depositate in atti (docc. 18, 19, 20, 28), le quali avrebbero dovute essere confermate mediante la prova orale, i vicini di casa hanno riferito il disturbo provocato dalle immissioni rumorose provenute dal locale e dovute alla musica e agli schiamazzi dei clienti. Nulla però è stato specificato sugli orari di tali immissioni, né ovviamente sugli specifici
9 limiti quantitativi delle stesse, non trattandosi di soggetti qualificati in grado di fornire precise informazioni sul punto. Analogamente, anche l'agente di polizia municipale che ha redatto la relazione di servizio del giorno 21/5/23 (doc.14), nel documento prodotto in atti ha attestato la provenienza della musica dall'interno del locale e la sua percepibilità a distanza, ma non ha proceduto ad alcuna misurazione oggettiva.
Parte attrice, dal canto suo, ha chiesto l'ammissione di prove orali, da un lato relative al contenuto dei documenti della controparte, d'altro lato finalizzate alla sola prova contraria, per cui, all'irrilevanza delle prove richieste dalla parte su cui grava l'onere probatorio sostanziale consegue analoga irrilevanza anche delle istanze istruttorie dell'opponente.
2.4. Escluso il rilievo concreto della prima inibitoria cautelare, il punto decisivo consiste nel verificare se sia stata violata la seconda, relativa allo svolgimento di “eventi e attività musicali”, divieto cui le parti hanno attribuito un diverso significato.
Secondo parte attrice il contenuto del provvedimento del Tribunale, interpretato secondo il contenuto della domanda cautelare della parte e in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avrebbe un contenuto limitato agli “eventi e attività musicali di tipo Dj sets e concerti dal vivo” (cfr. pag. 8 atto di citazione), nel senso che non sarebbe stata inibita la semplice diffusione della musica, ma sarebbero stati specificamente vietati solo gli “eventi e altre attività musicali di tipo accessorio e/o complementare rispetto all'ordinaria attività di somministrazione di alimenti e bevande” (pag. 9 prima memoria).
Parte convenuta ha proposto un'interpretazione diversa e più estesa del contenuto inibitorio dell'ordinanza cautelare 2/2/23, nel senso che, secondo la sua tesi, sarebbero state vietate le “serate musicali”, intese come qualsiasi tipo di attività musicale svolta nel locale, indipendentemente dalle modalità di diffusione (con filodiffusione, con DJ set o dal vivo). Tant'è vero che, nel ricorso introduttivo ex art. 700 c.p.c., gli odierni convenuti avevano lamentato la circostanza che venisse ripetutamente “suonata musica ad alto volume (con o senza DJ set)” (pag. 1, doc. 1), quindi non limitandosi a riferire il disturbo provocato loro nel corso delle serate con musica dal vivo o con la presenza di un DJ. Conseguentemente, l'espressa inibizione di “attività musicali” stabilita nell'ordinanza in argomento dovrebbe essere correttamente intesa, secondo i creditori precettanti, quale divieto di svolgere musica in qualunque forma essa venga suonata, diffusa o riprodotta, non avendo alcun senso la distinzione tra attività musicale vietata e filodiffusione della musica
10 consentita, anche perché i documenti prodotti rivelerebbero il disturbo provocato, per intensità e grado di diffusione, dalla musica proveniente dal locale, la quale dunque non avrebbe potuto costituire un semplice sottofondo. Un tanto troverebbe conferma nell'ulteriore divieto posto dal
Tribunale, di superamento dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente, perché se fosse stata ammessa la riproduzione di musica in filodiffusione entro i limiti di emissione acustica stabiliti per legge, non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere l'espressa e separata inibizione di attività musicali.
2.5. La decisione della causa dipende dalla risoluzione della questione interpretativa posta perché, non essendo stato allegato lo svolgimento di eventi o attività musicali intese come diffusione di musica dal vivo o con DJ set, le violazioni contestate potrebbero essere consistite nella sola diffusione della musica mediante l'impianto del locale, in modo da creare disturbo, il che sarebbe avvenuto, secondo gli intimanti, nei giorni indicati nell'atto di precetto. Da ciò deriva, anche per questo secondo profilo, l'irrilevanza delle istanze istruttorie delle parti, per motivi analoghi a quelli sopra esposti.
2.6. Si ritiene condivisibile la tesi proposta dalla parte attrice/opponente, la cui domanda deve essere conseguentemente accolta.
Nell'interpretazione del contenuto cautelare inibitorio bisogna prendere le mosse del primo decreto ex art. 700 c.p.c., adottato dal Tribunale inaudita altera parte, nel quale, sul presupposto che si erano tenute nel locale “serate musicali”, il giudice aveva imposto l'immediata interruzione delle immissioni sonore eccedenti i limiti e l'inibizione della “attività di eventi musicali” fino all'adozione di misure contenitive idonee. Il provvedimento, sulla scorta del ricorso con cui era stata dedotta dai ricorrenti l'intollerabilità delle immissioni rumorose verificatesi in sei serate precisamente individuate, non aveva fatto riferimento alle modalità ordinarie di diffusione della musica, ma a episodi, individuati con il termine “eventi musicali”, evidentemente caratterizzati da modalità diverse e più intense.
Dopo l'instaurazione del contraddittorio, preso atto della “persistenza della condotta illecita in capo alla resistente, consistente nel tenere serate musicali con produzione di immissioni rumorose intollerabili ai danni degli odierni ricorrenti, causate dalla musica ad alto volume e dagli schiamazzi degli avventori del locale sino a notte inoltrata …” , il primo provvedimento cautelare era stato modificato nel senso di inibire definitivamente lo svolgimento degli eventi e delle attività
11 musicali sia all'interno, sia all'esterno del locale, eliminando l'inciso “… fino a quando non avrà adottato misure idonee a limitare entro i predetti limiti le immissioni sonore …”. Soprattutto, nella seconda ordinanza di data 2/2/23 il Tribunale, per giustificare la necessità di provvedere in via cautelare, aveva fatto specifico riferimento all'ordinanza sindacale n.6/22, (doc. 10 di parte convenuta/opposta), con cui era stata inibita a livello amministrativo alla Parte_1
l'attività consistente nel “…realizzare all'interno dell'esercizio piccoli intrattenimenti musicali aventi carattere complementare rispetto all'attività di somministrazione …”, con ciò facendosi evidente riferimento non alla ordinaria diffusione della musica mediante l'impianto sonoro del locale, ma a ulteriori e saltuarie attività accessorie, caratterizzate da diverse modalità e da conseguente maggiore intensità rumorosa.
In definitiva, per interpretare il significato del contenuto del divieto, nel caso concreto in esame bisogna analizzare la successione dei provvedimenti cautelari e il richiamo, operato nell'ordinanza costituente il titolo esecutivo azionato, all'analogo provvedimento sindacale. L'applicazione di tali criteri porta a ritenere che gli eventi e le attività musicali inibite devono intendersi non come semplice diffusione di musica mediante l'impianto del locale, ma come ulteriori e specifici intrattenimenti. D'altro canto, se il Tribunale avesse voluto impedire la sola diffusione di musica con qualsiasi modalità, avrebbe usato termini più netti ed espliciti, senza riferirsi a “eventi e attività musicali”. Né deve ritenersi che tale interpretazione sia in contrasto con la contemporanea previsione del divieto di immissioni rumorose eccedenti i limiti di legge e del divieto di attività musicali, proprio perché quest'ultimo deve intendersi riferito a qualcosa di più e di diverso dalla semplice diffusione della musica mediante l'impianto sonoro del locale, invece consentita, però nel rispetto dei limiti oggettivi di intensità e di orario.
3. Non essendo stato allegato né dimostrato alcun superamento dei limiti delle immissioni rumorose, né l'organizzazione di eventi o attività musicali diverse dalla semplice diffusione della musica, di per sé non vietata dal provvedimento cautelare, non è stata fornita la prova delle violazioni contestate nell'atto di precetto, che va dichiarato nullo, dovendosi escludere il diritto dei creditori precettanti di procedere a esecuzione forzata in forza di tali violazioni.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., per cui devono gravare sulle parti convenute/opposte, che sono risultate integralmente soccombenti. La liquidazione di cui al dispositivo consegue all'applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 e successivi
12 aggiornamenti, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo valori minimi per la fase istruttoria e di trattazione, non essendo state assunte prove orali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2395/2023 del R.G., così decide:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da accerta e dichiara che le Parte_1
parti opposte e Parte_2 Parte_3 [...] non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente Parte_4 per le violazioni contestate con l'atto di precetto notificato in data 6/12/23 all'opponente, del quale, per l'effetto, dichiara la nullità;
- condanna le parti convenute , e Parte_2 Parte_3 [...]
in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte attrice Parte_4 [...] delle spese di lite, che liquida in € 4.237,00 per compenso di avvocato e in € 264,00 Parte_1
per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali ed oltre agli ulteriori accessori se e in quanto dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 8 /4/2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
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