Ordinanza cautelare 9 marzo 2018
Sentenza 28 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 28/06/2019, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2019
N. 00779/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00198/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 198 del 2018, proposto da
Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni e Giovanni R. Caineri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Verona, piazza Bra 1;
contro
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona Rovigo e Vicenza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
S.P.A. Telearena non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
del decreto direttore generale Ministero BB A CC T ex art. 160 d. lgs. 42/2004 rep 995 in data 14-11/5-12-2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona Rovigo e Vicenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2019 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel Comune di Verona in un ambito collinare sono presenti delle torri realizzate durante la dominazione austriaca che sono beni demaniali sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Nel tempo sulla seconda Torricella Massimiliana sono stati installati tralicci, antenne radiotelevisive e radiofoniche in assenza di autorizzazione della proprietà del sito, del concessionario del bene e della Soprintendenza.
Con decreto del Direttore generale del Ministero dei Beni e delle attività culturali rep n. 995 del 14 novembre 2017, è stato ordinato al Comune di Verona di provvedere, ai sensi dell’art. 160, comma 1, del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, alla rimozione di tutte le apparecchiature di emissione esterne (parabole, antenne ecc.), dei componenti elettronici, nonché delle strutture di sostegno (tralicci, pali, staffe ecc.) riportando il bene alla sua consistenza originaria, anche con opere di restauro e ripristino.
La norma citata pone a carico del responsabile della violazione degli obblighi di protezione e conservazione dei beni tutelati l’obbligo di eseguire a proprie spese le opere necessarie alla reintegrazione.
Il Comune è stato individuato come destinatario dell’ordine di ripristino in quanto concessionario del bene sin dai primi anni ’60, ed in quanto non lo ha restituito libero da ogni insediamento al termine della concessione.
Con il ricorso in epigrafe il Comune di Verona impugna tale provvedimento per le seguenti censure:
I) violazione dell’art. 160 del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, perchè non è ascrivibile in capo al Comune alcuna responsabilità, neppure come culpa in vigilando, rispetto all’installazione degli impianti radiotelevisivi;
II) travisamento e difetto di istruttoria perché il Ministero individua nel Comune il responsabile degli obblighi di vigilanza e custodia, senza considerare le vicissitudine intercorse che hanno comportato la privazione in capo al Comune di un rapporto qualificato con il bene, e l’apposizione del vincolo in data 18 agosto 1997, successivamente alla perdita di tale rapporto qualificato;
III) contraddittorietà, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta perché il provvedimento impugnato non si limita ad ordinare interventi di mero ripristino del bene, ma una serie complessa di onerosi lavori il cui fine è quello di valorizzare il bene.
Il Ministero per i beni e le attività culturali si è costituito in giudizio affermando, in estrema sintesi, che in capo al Comune deve essere addebitata una gravissima ed inescusabile negligenza che ha ostacolato l’adempimento degli obblighi di ripristino assunti dallo stesso con l’atto di concessione, e che pertanto correttamente è individuato come destinatario del provvedimento impugnato.
Con ordinanza n. 101 dell’8 marzo 2018, è stata accolta la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 30 maggio 2019, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per la censura, di carattere assorbente, di cui al primo motivo.
L’art. 160 del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in cui è stato trasfuso l’art. 131 del Dlgs. 29 ottobre 1999, n. 490, cha a sua volta recepiva quanto previsto dall’art. 59 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, dispone che “se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione”.
La norma individua come soggetto primario degli interventi ripristinatori il "trasgressore" o comunque il "responsabile dell'abuso", ed è stata interpretata in senso estensivo dalla giurisprudenza nel senso della sua applicabilità anche al proprietario o più in generale a chi abbia la disponibilità del bene al momento dell’emissione della misura funzionale all’esigenza di reintegrazione in quanto l’Amministrazione è tenuta a far valere la predetta esigenza di salvaguardia nei riguardi dei soggetti in grado di operare in tal senso (e quindi nei riguardi di chi ha la disponibilità del bene), fatte salve le eventuali azioni di rivalsa del soggetto estraneo alla violazione dell’obbligo di conservazione nei confronti del materiale esecutore della violazione stessa (cfr. Tar Veneto, Sez. II, 13 maggio 2019, n. 581; Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, n. 7635).
Una tale conclusione poggia sulla natura ripristinatoria della sanzione (cfr. Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 3 aprile 2018, n. 876), funzionale all’eliminazione della situazione antigiuridica e al ripristino dello status quo ante (mirando, dunque, primariamente ad ottenere la soddisfazione dell’interesse pubblico leso mediante la restaurazione della legalità materiale pregiudicata).
Sulla base di tali premesse è pertanto necessario convenire con le difese del Comune circa l’inconfigurabilità della possibilità di individuare nello stesso il destinatario della specifica misura atteso che è pacifico tra e parti che la concessione in suo favore è scaduta in data 31 dicembre 1984 e che con deliberazione di Giunta n. 3473 del 13 ottobre 1987 il Comune ha manifestato l’assenza del proprio interesse ad un eventuale rinnovo dando atto che il possesso dell’immobile era sempre stato esercitato dall’Unione Italiana Antigrandine che aveva il bene in concessione e lo aveva adibito a studi sulle avversità atmosferiche e, come acclarato nel corso di un procedimento penale a carico dei responsabili delle emittenti televisive che hanno provveduto all’installazione degli impianti, le chiavi di accesso alla struttura erano possedute solamente da queste ultime e non dal Comune.
Pertanto poiché il Comune non è il proprietario del bene, né ha un rapporto qualificato con lo stesso da moltissimo tempo, non può essere individuato come destinatario della misura di cui all’art. 160 del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali risalenti inadempimenti della concessione che la proprietà intenda far valere non possono fondare un obbligo di ripristino che, come sopra visto, si basa su propri ed autonomi presupposti.
Ciò tuttavia non significa che il Comune possa disinteressarsi dell’attività abusiva commessa sull’immobile vincolato in quanto, essendo l’autorità preposta alla vigilanza urbanistica ed edilizia, può sempre attivarsi nell'esercizio dei propri poteri di controllo per reprimere eventuali illeciti di tipo edilizio e paesaggistico commessi da terzi, come è reso palese dal comma 2 dell’art. 160 il quale prevede che il Comune debba sempre esser reso partecipe dell’avvio del procedimento e del provvedimento finale di ripristino (circa il carattere non suppletivo del potere ministeriale d’esecuzione d’ufficio rispetto al Comune cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. II, 7 maggio 2012, n. 4101).
In definitiva il ricorso deve essere accolto per le censure di carattere assorbente di cui al primo motivo.
Le peculiarità della controversia, insorta tra enti pubblici, giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO