Articolo 111 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 110Articolo 112
Versione
15 gennaio 1976
Art. 111.
Il Ministro per il tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i trasporti, variazioni compensative fra gli stanziamenti dei capitoli numeri 1510 e 1511 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976