Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta D'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 3902/2019, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
), rapp.tato e difeso Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Fabio Guerriero ( ), come da procura rilasciata C.F._2
ex art.83 c.p.c., allegata all'atto di costituzione di nuovo avvocato, con il quale elett.te dom.lia in Mercogliano (AV) alla Via Nazionale,34/d.
APPELLANTE
E
), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rapp.tato e difeso dall'avv. Massimo Romano ( , come C.F._3
da procura a margine dell'atto di costituzione in appello, con il quale elett.te dom.lia in Napoli, viale Colli Aminei, 21.
APPELLATO
Conclusioni
Per l'appellante: Per i motivi esposti in narrativa, previa nomina di idonea CTU medico legale, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'esclusiva, o in via meramente subordinata, concorrente Pag. 1 a 10
per l'effetto: accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivati dal sinistro de quo;
condannare la convenuta amministrazione, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante della somma che sarà ritenuta di giustizia dalla adita Corte a titolo di danno patrimoniale e non;
condannare la convenuta amministrazione, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese ed onorari di causa, oltre il rimborso generale IVA e CF come per legge, con attribuzione in favore dello Stato, essendo stato l'attore ammesso al gratuito patrocinio.
Per l'appellato: Dichiarare inammissibile l'avverso appello con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese. In via gradata, rigettare integralmente
l'avverso appello, così come avanzato, con vittoria di spese competenze professionali.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. onvenne in giudizio il Parte_1 Controparte_1
chiedendo che fosse condannato al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell'infortunio occorsogli nel Comune di CP_1
1.1. Dedusse che il giorno 8 settembre 2014 verso le ore 19:45 circa, mentre percorreva a piedi la strada denominata vico TE, cadde nei pressi del civico
27, a causa della pavimentazione scivolosa, per la mancanza di idonea pavimentazione antisdrucciolevole;
che la stradina era stata di recente interessata da lavori di rifacimento della rete idrica e fognaria;
che aveva una pendenza longitudinale superiore al 5% ed era priva di ripiani orizzontali di sosta o di corrimano, nonché di qualsiasi indicazione segnaletica indicante il pericolo di caduta;
che, a seguito della caduta riportava, trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del tendine del quadricipite a sinistra, come
Pag. 2 a 10 diagnosticato al pronto soccorso dell'Ospedale Moscati di Avellino;
che veniva sottoposto ad intervento chirurgico e veniva dimesso con apparecchio gessato.
Chiese quindi che, previo accertamento della esclusiva responsabilità del ai sensi dell'art 2051 c.c., l'Ente fosse condannato Controparte_1
all'integrale risarcimento dei danni.
1.2. Costituitosi, il eccepì l'indeterminatezza della domanda, per CP_1
assenza di intrinseca pericolosità della cosa e per la prevedibilità e prevenibilità dell'evento, superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato;
che la strada oggetto del sinistro era ad uso carrabile;
che il si era adoperato, con lavori di CP_1
rifacimento della pavimentazione, a garantire i margini di sicurezza antisdrucciolo;
che l'attore era a conoscenza dello stato dei luoghi, abitando nei pressi;
che la pretesa risarcitoria era esorbitante e non consona alle tabelle per tale tipo di lesioni, cd micropermanenti, essendo il danno valutabile in una percentuale fra lo 0% e il 5%.
Chiese, quindi, il rigetto della domanda ed, in via subordinata, di contenere il risarcimento nella percentuale di danno indicata, con vittoria di spese.
1.3. Il Tribunale, espletata la prova testimoniale e l'interrogatorio formale delle parti, disattesa la richiesta di CTU, decise la causa con il modulo decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Ritenne il Tribunale, quanto alla prova del nesso causale, che “non è emersa la sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni denunciate dall'attore, in particolare la prova orale appare insufficiente a chiarire l'effettivo difetto di manutenzione da parte dell'ente convenuto, né l'insidia occulta sulla pavimentazione”.
In particolare il Tribunale ritenne incauta la condotta del danneggiato in ragione del fatto che, abitando egli nei pressi della stradina, dovesse essere a conoscenza delle caratteristiche della stessa e che, malgrado stesse piovendo, avesse scelto di percorrere proprio quella stradina, invece di prediligere un Pag. 3 a 10 percorso alternativo;
inoltre ritenne che la presenza di muschio, indicata dal danneggiato quale causa della scivolata, lungi dal costituire una insidia, avrebbe ancor più dovuto mettere lo sull'avviso, inducendolo ad Pt_1
adottare una condotta di maggiore cautela.
Quanto all'evento storico il Tribunale ritenne, anche su questo punto, che non fosse stata raggiunta la prova che l'evento si fosse verificato così come descritto dal danneggiato, affermando che la “caduta che -ove realmente avvenuta in quella zona- ben potrebbe essere imputabile ad una mera perdita di equilibrio ovvero ad una disattenzione” e che non poteva “ritenersi raggiunta, alla stregua delle emergenze probatorie, la prova rigorosa del fatto illecito della convenuta, dell'evento come descritto e del nesso di causalità. ”
All'esito rigettò la domanda e compensò le spese di lite.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Avellino nr. 758/2019 del 17.04.2019 è stata impugnata da . Parte_1
2.1. L'appellante lamenta, con un unico articolato motivo di gravame, l'erronea sovrapposizione, da parte del primo giudice, delle fattispecie di cui all'art. 2051
c.c. e art. 2043 c.c..
Ritiene che l'Ente sia responsabile ex art. 2051 c.c. a titolo di responsabilità oggettiva per i danni causati dalla cosa in custodia, incombendo al danneggiato la sola prova del nesso causale. Prova che, a suo avviso, emergeva dalle caratteristiche intrinseche della stradina viscida ed in discesa.
Aggiunge che l'Ente custode avrebbe potuto andare esente da responsabilità solo dimostrando il fortuito, e che il comportamento del danneggiato non si configurava come caso fortuito idoneo a recidere il nesso causale, ma che, al più, avrebbe potuto essere valutato ex art. 1227 c.c., al fine di mitigare la responsabilità del custode, e che, in ogni caso, il Tribunale non aveva individuato nessuna causa concreta addebitabile all'infortunato.
Di contro l'appellante evidenzia che l'Ente comunale non aveva dimostrato di avere adottato tutte le necessarie misure antinfortunistiche, previste dal DM Pag. 4 a 10 14/06/1989 nr. 236 a salvaguardia dei pedoni, né aveva dimostrato di avere correttamente manutenuto, al momento del sinistro, la stradina e l'impianto di illuminazione ivi presente.
Evidenzia che -laddove il avesse dotato la stradina di corrimano, di CP_1
pavimentazione antisdrucciolevole e di adeguata illuminazione- l'infortunio non si sarebbe verificato. Infine eccepisce che l'insidia non è elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
2.2. Costituitosi, il ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ex art. 342 c.p.c., per non avere l'appellante indicato le parti della sentenza che intendeva censurare. Nel merito deduce che l'appellante non aveva dato prova del fatto storico e del nesso causale, avendo il Tribunale affermato che non era emersa la prova che la caduta fosse realmente avvenuta, ove indicato dall'attore.
Evidenzia inoltre l'appellato che l'inverosimiglianza dell'evento emergeva altresì da varie circostanze ed in particolare dal fatto che i testi avessero reso versioni discordanti tra loro, nonché con la narrazione offerta dal danneggiato nell'atto di citazione, come ad esempio in ordine all'intervento dell'ambulanza per il trasporto del danneggiato in Ospedale, indicato dal teste , Testimone_1
laddove aveva allegato di essersi recato in Ospedale da Parte_1
solo; dal fatto che lo aveva affermato che l'evento era avvenuto alle Pt_1
19.45, mentre dalla cartella clinica del Pronto Soccorso dell'Ospedale risultava che egli vi era giunto alle 23.25; dal fatto che malgrado il locale Comando dei
VVUU si trovasse ad un centinaio di metri dal luogo non fossero stati chiamati né erano intervenuti;
dal fatto che i testi erano amici dello residenti Pt_1
in comuni distanti da tra i sette ed i nove km e che avevano CP_1
affermato di aver visto la caduta mentre erano seduti in auto, in luogo distante circa venti metri dal punto del sinistro e, dunque, con una visuale molto limitata;
dal fatto che lo benchè avesse indicato nell'atto di citazione Pt_1
di essere caduto all'altezza del civico nr.27, nei capi di prova aveva chiesto ai Pag. 5 a 10 testi di deporre sulla circostanza che egli era caduto nei pressi del civico 20; dal fatto che nell'atto di citazione affermava di essere caduto per la Pt_1
scivolosità della strada, mentre aveva articolato prova sul fatto che la caduta era avvenuta per la presenza di muschio.
Infine l'appellato evidenzia che il CO TE è carrabile per la quasi totalità della sua estensione ed è pavimentata con caratteristiche tecniche tali da garantire gli standard normativi di sicurezza;
che la stradina era perfettamente illuminata e perfettamente manutenuta e che se fosse stata insidiosa lo avrebbe dovuto, conoscendo i luoghi poiché risiedeva a pochi metri, Pt_1
utilizzare maggiore diligenza.
§.
3. La Corte di Appello, all'udienza del 16/01/2025 ha trattenuto la causa in decisione, senza termini, avendovi le parti rinunciato.
3.1. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
3.1.1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con sufficiente chiarezza le specifiche critiche mosse al provvedimento impugnato;
risultano, infatti, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.
Un. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018, Cass. n.27391/2018, Cass. Sez. Un. n.
12587/2018), ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere quale sia il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che «il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione
(senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo Pag. 6 a 10 tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (cfr. Cass. n. 7675/2019). Non è necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr Cass. n.
24262/2020).
3.1.2. Nel merito l'appellante ha incentrato le sue censure esclusivamente sulla contraddittorietà della motivazione fondata, a suo avviso, sull'art. 2043 c.c. e non sull'art. 2051 c.c., con conseguente erronea ripartizione degli oneri probatori. L'appellante afferma di avere lamentato l'omessa custodia del bene da parte del ai sensi dell'art. 2051 c.c., con la conseguenza che non CP_1
incombeva al danneggiato dare la prova dell'insidia e della imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento ma era onere dell'Ente, per superare la presunzione di responsabilità oggettiva, dare la prova del fortuito.
3.2. Va premesso che il Tribunale ha deciso la controversia sulla base di più rationes decidendi, infatti, sebbene abbia effettivamente sovrapposto ed esaminato congiuntamente, talvolta fondendo, la responsabilità di cui alle richiamate norme ex art. 2043 c.c. e 2051 c.c., tuttavia, con estrema chiarezza e coerenza, dopo aver premesso che uno dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. è che il danno di cui si chiede il ristoro sia stato cagionato dalla cosa in custodia (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), ha poi, sebbene con argomentazione molto sintetica, escluso la responsabilità del CP_1
affermando che mancava la prova “dell'evento come descritto” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).
Tale ratio decidendi è fondata ed è idonea di per sé sola a sostenere la decisione, sebbene debba essere integrata come si dirà di seguito. Va infatti rammentato che la Suprema Corte ha affermato che “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee Pag. 7 a 10 a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa. (cfr. Cass. 5102/2024).
Orbene la motivazione, sebbene molto succinta, del tribunale circa la mancanza di prova del fatto storico va confermata con le integrazioni che di seguito si diranno.
Occorre rammentare, infatti, che la sentenza di appello si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addottate dal giudice di primo grado (cfr. Cass. 15185/2003. Cass. 352/2017).
3.3. Dall'esame delle allegazioni delle parti e delle prove raccolte nel giudizio di primo grado, non può ritenersi raggiunta la prova del fatto storico, così come narrato dal danneggiato.
Le discrasie che emergono dalle deposizioni dei testi e tra queste ed i fatti allegati da nonché dalla documentazione in atti, portano Parte_1
ad escludere che l'evento si sia verificato nelle circostanze di tempo, modo e luogo indicate dal danneggiato.
Anzitutto è rimasta incerta la modalità della caduta, atteso che lo Pt_1
nell'atto introduttivo del giudizio ha affermato di essere scivolato per le caratteristiche intrinseche della strada (pendenza, tecnica costruttiva, mancanza di misure antinfortunistiche), mentre i testi e hanno Tes_1 Tes_2
riferito che la scivolosità della strada era dovuta alla presenza di muschio.
Incerta è la posizione dei testi al momento della caduta, atteso che entrambi hanno affermato di aver visto lo mentre transitavano in auto, ma il Pt_1
teste ha affermato che lo scendeva da una strada che “si Tes_2 Pt_1
Pag. 8 a 10 trovava di fronte a noi”, mentre il teste ha affermato che la strada “è Tes_1
sulla mia sinistra ed è sulla mia sinistra che guardavo per vedere lo . Pt_1
Incerta è l'ora dell'evento e le modalità di trasporto in ospedale.
Con riguardo a tale aspetto vi è, infatti, una insanabile contraddizione tra le deposizioni dei testi;
il teste ha riferito che a prestare soccorso allo Tes_2
giunsero i familiari e che lui andò via quando arrivò la compagna, Pt_1
mentre il teste ha riferito “è arrivata l'ambulanza. Io mi sono allontanato Tes_1
quando l'ambulanza se n'è andata”.
Orbene dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla cartella clinica si evince che arrivò in pronto soccorso con mezzo proprio e, Parte_1
dunque va escluso che sul luogo del sinistro sia sopraggiunta un'ambulanza.
Inoltre, sempre dalla cartella clinica è documentato che arrivò al Pt_1
nosocomio alle ore 23.24, quindi, come ha evidenziato l'appellato CP_1
quasi quattro ore dopo l'evento, mentre nell'atto introduttivo lo Pt_1
aveva affermato che le lesioni riportate nella caduta “richiedevano l'immediato trasporto presso il nosocomio S. Giuseppe Moscati di Avellino”, circostanza che porta a collocare l'evento lesivo in un differente arco temporale, rispetto a quello indicato dal danneggiato e dai testi.
Tutte le incongruenze evidenziate portano ad affermare l'inattendibilità delle deposizioni testimoniali e delle allegazioni del danneggiato, con la conseguenza che il fatto storico non risulta provato secondo le circostanze di tempo, modo e luogo, affermate dallo Pt_1
La mancanza di prova della verificazione del fatto rende ultronea la verifica del nesso causale e dell'esistenza dell'obbligo di custodia del CP_1
Pertanto, la decisione del primo giudice di rigetto della domanda risarcitoria in ragione della mancanza di prova che l'evento lesivo si sia verificato secondo le modalità descritte dallo va confermata e per quanto detto al punto Pt_1
§.
4. L'appello va dunque rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori minimi, attesa la semplicità delle Pag. 9 a 10 questioni trattate, seguono la soccombenza;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 758/2019, emessa dal Tribunale di Avellino, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.996,00 per CP_1
compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 27.01.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta D'Amore
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