TRIB
Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 17/12/2024, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1569/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALANO Il Tribunale Ordinario di Siena, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati Dott.ssa Marianna Serrao Presidente Relatore Estensore Dott.ssa GI Capannoli Giudice Dott.ssa Valentina Lisi Giudice nella controversia iscritta al 1569/23 rg. tra nato a [...] in data [...], CF ed Parte_1 C.F._1 attualmente residente in [...], Colle di Val D'Elsa (SI), al fine della presente procedura rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Ciacci (C.F. del Foro CodiceFiscale_2 di Siena, con studio in Siena Viale Vittorio Veneto n. 13, dove elegge domicilio, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE CONTRO
residente in [...] , C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa - per mandato posto in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione –dall'Avv. Luca Cipriani del Foro di Siena c.f. : ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso e nello studio del suo procuratore in Poggibonsi, Via Salceto nr. 1. RESISTENTE avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti : Per parte ricorrente
“ Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, poste le considerazioni in precedenza esposte, la documentazione prodotta, le risultanze di causa, modificare le condizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio citata, come di seguito esposto.
In Via Principale, immediata, nel merito, in ogni caso, posto quanto in epigrafe ed in ricorso introduttivo dedotto ed ampiamente documentato, sia circa il fatto della dimostrata capacità lavorativa della GN , sia per le innumerevoli occasioni di Controparte_1 lavoro portate alla attenzione della da parte dei figli GI e , sia CP_1 Per_1 riguardo alle variate e diminuite possibilità economiche del posta anche la Pt_1 dichiarazione della controparte resa in interrogatorio formale di aver reperito un lavoro, visto il contratto di lavoro allegato dalla , il ricorrente chiede la modifica e CP_1 dunque la revoca/totale ablazione della disposizione economica di cui alla sentenza di divorzio, che ha imposto al la corresponsione di € 700,00 mensili a titolo di assegno Pt_1 divorzile in favore della e conseguentemente di essere esentato integralmente CP_1
Pagina 1 dalla corresponsione dell'assegno di divorzio in favore di questa e ciò a far data dalla sottoscrizione del contratto di lavoro da parte della ( allegato 6 Controparte_1 comparsa controparte), ossia dal mese successivo al giugno 2023 (12/06/2023) e quindi Voglia il Tribunale adito retroagire la revoca dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile in favore della donna, al momento del reperito lavoro/sottoscritto contratto, il tutto con ripetizione di quanto, nel periodo ritenuto, percepito dalla , oltre interessi in CP_1 favore dell'istante dal momento del dovuto. Pertanto e di conseguenza, Voglia il Tribunale adito dichiarare la immediata sospensione della corresponsione dell'assegno di divorzio, comunque revocandone in toto la misura. Voglia inoltre decretare l'obbligo, da parte della di ripetizione delle somme percepite a far data dalla assunzione nel posto di CP_1 lavoro. Sempre in via principale, nel merito, ma in ipotesi subordinata, Voglia il Tribunale adito revocare la misura dispositiva dell'assegno di divorzio retroagendo la revoca a far data dal deposito della domanda da parte dell'istante ( 14 luglio 2023) In Parte_1 via di ulteriore estremo subordine e comunque in denegatissima ipotesi Nel caso in cui il Tribunale adito dovesse ritenere non interamente ablabile/revocabile l'assegno di divorzio nella misura illo tempore disposta, Voglia il Tribunale adito, disporre una riduzione dell'assegno di divorzio da € 700,00 a massimo € 150,00 al mese, tenuto conto anche del reperito lavoro della controparte a far data dal 12 giugno 2023, comunque in ogni caso limitando temporalmente la corresponsione del ridotto assegno di divorzio a carico del Pt_1 a massimo due anni a decorrere dalla deposito del presente ricorso e sempre in assoluta ed obbligata considerazione dei redditi netti del e del reperito lavoro da parte della Pt_1
, nonché della dimostrata capacità della donna di reperire lavoro, svolgerlo nel CP_1 tempo e di produrre reddito, il tutto sempre con ripetizione delle somme che risulteranno in eccedenza a seguito della richiesta disposizione diminutiva/ riduttiva dell'assegno di divorzio, a decorrere dal momento del reperito impiego da parte della , o, in CP_1 subordine, dal momento del deposito del presente ricorso ( 14 luglio 2023), sempre oltre interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso Voglia il Tribunale adito tenere conto del comportamento della controparte che ha ammesso il reperito lavoro solo perché obbligata, si chiede tenersi conto di tale atteggiamento anche in caso di semplice riduzione della misura di assegno divorzile, nonchè per la condanna alle spese di causa a carico della controparte.
Voglia il Tribunale adito in via immediata ordinare alla , la produzione Controparte_1 degli estratti di conto corrente che rechino il saldo e aggiornati rispetto a quelli prodotti dopo reiterate istanze giudiziali. Si richiede l'ammissione integrale delle testimonianze come di seguito capitolate per i testi indicati.
1) CV avete inviato/portato a vs madre gli annunci che vi si mostra. Controparte_1
2) CV perché avete prodotto a gli annunci di lavoro che vi si mostra Controparte_1
3) CV la vi invitava presso la di lei abitazione per parlare degli annunci che le CP_1 avevate inviato
4) CV vi recavate all'appuntamento datovi a casa di vs madre e, nell'occasione siete stati aggrediti dalla che vi consigliava cosa fare delle offerte di lavoro da voi a lei CP_1 inviate e asseriva di volere “ tutti i soldi” di vostro padre.
5) CV se avete oggi rapporti con Controparte_1
6) CV vero che vostra madre tenta da sempre di riattivare il rapporto madre figli con voi
Pagina 2 7) CV sapete che la oggi ha un contratto di lavoro se si, come lo avete saputo CP_1
8) CV sapete della relazione di con Controparte_1 CP_2
9) CV sapete da quanto la ha la relazione more uxorio con il CP_1 CP_2
10) CV Sapete che ha lavorato per , se si Controparte_1 Persona_2 conoscete l'orario di lavoro della presso la CP_1 Per_2
11) CV vostro padre vi ha dato una abitazione in comodato Parte_1
12) CV vostro padre vi ha aperto un esercizio commerciale di erboristeria su fondo proprio assumendone tutte le spese .
Testi e Si insiste nella ammissione dei capitoli di prova testimoniale Tes_1 Tes_2 non ammessi, nonché nella ammissione di ogni richiesta istruttoria negata giudizialmente e dunque si reiterano di seguito le istanze istruttorie. In via istruttoria in ogni caso, anche in via anticipata ed immediata Posto lo svolto interrogatorio formale, si insiste nell'acquisizione della documentazione richiesta, Voglia quindi il Tribunale adito, ordinare alla , la produzione aggiornata degli estratti di conto corrente nella Controparte_1 forma ordinaria recanti il saldo e non la sola giacenza media, relativi agli ultimi tre anni, comunque in modalità aggiornata, di ogni documento fiscale atto a provare il di lei patrimonio e il reperito lavoro, nonché i di esso proventi.
Si chiede il rigetto delle istanze avversarie anche per quanto riguarda la richiesta di accertamento della GDF e produzione ex art. 210 cpc, essendo ogni provento e bene del riportato nelle annuali dichiarazioni dei redditi. Si chiede il rigetto di ogni istanza di Pt_1 controparte relativamente all'eredità di , madre del ricorrente, che, come Persona_3 dimostrato per documenti (testamento) ha destinato i propri beni agli eredi testamentari GI e e nulla al , essendo peraltro questione del tutto Tes_2 Parte_1 estranea alla presente causa. In ogni caso, con condanna della controparte al pagamento di onorari e spese di causa tutte, anche in considerazione del comportamento tenuto ed in atti descritto
Per la resistente “Vista l'omissione relativa alle disposizioni di cui all' art 473 bis. 12 co. III Cont lettere b) e c) si chiede che venga disposta la produzione ex. art 210 cpc degli estratti conto delle polizze vita accese presso gli istituti di cui alla documentazione prodotta le quote societarie, gli estratti conto aggiornati alla data del deposito, titoli ed assicurativi di tutti gli istituti bancari ed anche degli estratti conto relativi agli ultimi tre anni dei conti correnti Binace, The CK TR e di tutti gli altri conti correnti virtuali in cripto-valute posseduti, riservandosi all'esito la facoltà di richiedere che il Tribunale disponga indagini di polizia tributaria, al fine di verificare i redditi e il patrimonio reale del Pt_1
Nel merito Respingere il ricorso avversario perché infondato in fatto ed in diritto;
Con condanna al pagamento delle spese di giudizio anche ex. art. 96 cpc in ragione dell'infondatezza della domanda e del brevissimo lasso di tempo intercorso dalla sentenza di divorzio.
P.M. : atti trasmessi in data 25.7.2023
Fascicolo trasmesso per la relazione al Collegio: 21.10.2024
Pagina 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 15.7.2023 esponeva Parte_1 che il Tribunale di Siena, con sentenza del 14.7.2022 aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra il ricorrente e prevedendo, a suo dire erroneamente- Controparte_1 un assegno di divorzio a favore di quest'ultima di € 700,00 indicizzabile secondo gli indici ISTAT;
sosteneva che nel frattempo le condizioni economiche delle parti erano mutate, chiedeva la revoca o in subordine la riduzione dell'assegno divorzile,
Si costituiva che richiamato il principio per cui la modifica delle Controparte_1 condizioni di divorzio presupponeva una modifica delle situazioni patrimoniali dei coniugi tale da incidere sull'assetto già realizzato, evidenziava il brevissimo tempo intercorso dalla sentenza di divorzio e l'assenza di sopravvenienze se non a vantaggio del Pt_1
La causa , che vedeva alcuni rinvii profilandosi un possibile accordo tra le parti, era , fallito detto tentativo, istruita con l'interrogatorio formale della resistente e la prova testimoniale come ammessa dal giudice istruttore
All'esito era rimessa al Collegio per la decisione. Il ricorrente ha proposto una domanda di modifica delle condizioni di divorzio, con riferimento all'assegno di divorzio, ai sensi dell'art. 9 comma 1° Legge 1° dicembre 1970 n. 898. In proposito, si deve premettere che la revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 Legge 898/1970 cit. postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti;
in particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (cfr. Cassazione civile, sez. I, 13 gennaio 2017, n. 787).
La sentenza di divorzio è stata pronunciata in data 14 luglio 2022 e pubblicata in data 30 luglio 2022 e il ricorso per la modifica è stato depositato in data 15 luglio 2023 . La sentenza non è stata impugnata e certamente non potrebbero essere prese in considerazione in questa sede le numerose doglianze ( che occupano la maggior parte del ricorso) che la difesa del ricorrente muove alla sentenza di divorzio che , si ripete , non è stata oggetto di appello, a nulla rilevando la convinzione del ricorrente dell'inutilità dello strumento impugnatorio essendo certo che, su certi stereotipi decisionali non si potesse far nulla.
Ciò che rileva quindi è il fatto , o i fatti, sopravvenuti in questo arco temporale ovvero dal luglio 2022 al luglio 2023 . Il ricorrente assume in primo luogo, dal momento del divorzio , il peggioramento delle proprie condizioni reddituali - essendo venuta meno la disponibilità di beni immobili e di denaro – per aver concesso in comodato due appartamenti ai figli, previa ristrutturazione a completo suo carico, aver recentemente dovuto dare una abitazione anche alla figlia GI e posta la specializzazione sempre della figlia GI in Scienze erboristiche, dover aprire a GI un negozio, fornendo alla figlia il fondo e assumendosi i costi di tutta l'operazione di allestimento del negozio e quanto altro necessario .
Su quanto allegato valgano le seguenti considerazioni :
Pagina 4 - l'immobile in comodato alla figlia GI : il ricorrente ha depositato un contratto di comodato , datato 1.6.2023, registrato in pari data ( di poco anteriore, quindi, alla proposizione del ricorso) rispetto al quale l'allegazione di averne sostenuto i costi di ristrutturazione è del tutto sfornita di prova documentale;
-dell'immobile in comodato all'altro figlio non risulta alcuna evidenza documentale;
- anche a voler dar rilievo a tali circostanze ai fini del detrimento della condizione reddituale il ricorrente avrebbe dovuto provare la destinazione precedente di detti immobili indicati come fonte di reddito;
- dei costi sostenuti per l'allestimento del negozio di Erboristeria, destinato alla figlia GI, non vi è alcuna prova documentale , neppure offerta in corso di causa , come aveva riservato di fare il ricorrente nel proprio atto introduttivo .
In secondo luogo il ricorrente deduce quale fatto sopravvenuto il contratto di lavoro nel frattempo reperito dalla resistente ( contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato)
.
Nessun'altra circostanza nuova è emersa , neppure in relazione alla differenza reddituale tra le parti, che rimane certamente notevole ( come già valutato nella sentenza non gravata) e ciò anche senza voler entrare nel merito dei vantaggi economici che la successione ai genitori può comportare per il ricorrente , figlio unico. Così come non è questa la sede per argomentare sulla condotta dei genitori rispetto ai figli , oggi di 29 anni il primogenito e 27 anni la secondogenita. Occorre quindi solo chiedersi se il contratto di lavoro a tempo indeterminato sia tale da garantire alla resistente quell'autosufficienza economica - considerato il costo documentato della locazione di € 400,00 e l'assenza di patrimonio- che la sentenza di divorzio non aveva ritenuto configurabile .Orbene dal contratto depositato ( 20 ore settimanali con paga base 7,50 ) può evincersi che il corrispettivo mensile sia di circa 600 euro ( e non 500) oltre alla tredicesima mensilità e tfr .
Di ciò tenuto conto , può , in parziale accoglimento della domanda subordinata di riduzione , indicarsi in € 600,00, oltre rivalutazione Istat , l'importo da corrispondere a titolo di assegno divorzile , a far data dal 12.6.2023 ritenendo che l'importo complessivo di € 1200,00 possa consentire alla resistente , una dignitosa, pur se non tranquillissima, indipendenza economica ( detratto il costo della locazione residuano per ogni altra esigenza € 800,00) .
Il rifiuto di esaminare le offerte di lavoro proposte dai figli non appare d'altra parte ingiustificato trattandosi di lavori a breve termine e precari come del resto è stato ammesso anche dalla figlia GI , sentita in veste testimoniale “ Non ricordo se tra le offerte di lavoro vi fossero lavoro a tempo indeterminato o determinato con durata superiore. Comunque ricordo che c'era qualcosa di più di tre mesi, forse sei o nove mesi” Dalla testimonianza dei figli è emerso l'intento, attraverso le offerte di lavoro proposte, di persuadere la madre , anche con modi poco encomiabili, a rinunciare all'assegno divorzile , e non già quello dichiarato di aiutarla a ritrovare una propria indipendenza economica . Così il figlio Confermo di aver detto a mia madre che ove non avesse rinunciato Per_1 all'assegno avremmo interrotto i rapporti con lei, anche se i rapporti erano già compromessi da almeno dieci anni. Ho detto questo perché non ritenevo giusto che mia madre non lavorasse per provvedere al suo mantenimento anziché attendere quello derivante da mio padre.
3.Quanto alla domanda di restituzione delle somme percepite formulata dal ricorrente non appare meritevole di accoglimento sia in ragione dell'assoluta genericità della stessa ( priva di ogni riferimento in punto di quantum)sia in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite ( Cass . 32914-22) «In materia di famiglia e di condizioni
Pagina 5 economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, opera la «condictio indebiti» ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», ove si accerti l'insussistenza «ab origine» dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile ( escluso nella fattispecie) mentre non opera la «condictio indebiti» e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica.
Quanto alla relazione more uxorio della , trattasi di questione già esaminata CP_1 nella sentenza di divorzio e rispetto alla quale non è stata addotta né provata alcuna circostanza sopravvenuta .
Tenuto conto della sostanziale soccombenza, di parte ricorrente , considerato l'accoglimento in misura minimale della domanda subordinata, le spese di lite dovranno essere poste a suo carico e liquidate come in dispositivo , per fase introduttiva , di studio , istruttoria e decisoria in causa di valore indeterminabile primo scaglione secondo la notula del difensore di parte resistente ,inferiore a quanto risultante dall'applicazione degli importi medi di tariffa. La domanda ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento presupponendo , innanzitutto , la totale e piena soccombenza della parte destinataria di detta condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, rigettata ogni diversa istanza o domanda così provvede 1) In parziale accoglimento della domanda subordinata del ricorrentr riduce ad € 600,00 ( oltre rivalutazione Istat) l'assegno divorzile dalla domanda con decorrenza 12.6.2023;
2) Rigetta la domanda di ripetizione delle somme versate dal ricorrente;
3) Pone a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali liquidate in € 6000,00 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario , iva e c.p.a come per legge 4) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. Così deciso in Siena , Camera di Consiglio 12.12.2024 La Presidente est . Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALANO Il Tribunale Ordinario di Siena, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati Dott.ssa Marianna Serrao Presidente Relatore Estensore Dott.ssa GI Capannoli Giudice Dott.ssa Valentina Lisi Giudice nella controversia iscritta al 1569/23 rg. tra nato a [...] in data [...], CF ed Parte_1 C.F._1 attualmente residente in [...], Colle di Val D'Elsa (SI), al fine della presente procedura rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Ciacci (C.F. del Foro CodiceFiscale_2 di Siena, con studio in Siena Viale Vittorio Veneto n. 13, dove elegge domicilio, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE CONTRO
residente in [...] , C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa - per mandato posto in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione –dall'Avv. Luca Cipriani del Foro di Siena c.f. : ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso e nello studio del suo procuratore in Poggibonsi, Via Salceto nr. 1. RESISTENTE avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti : Per parte ricorrente
“ Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, poste le considerazioni in precedenza esposte, la documentazione prodotta, le risultanze di causa, modificare le condizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio citata, come di seguito esposto.
In Via Principale, immediata, nel merito, in ogni caso, posto quanto in epigrafe ed in ricorso introduttivo dedotto ed ampiamente documentato, sia circa il fatto della dimostrata capacità lavorativa della GN , sia per le innumerevoli occasioni di Controparte_1 lavoro portate alla attenzione della da parte dei figli GI e , sia CP_1 Per_1 riguardo alle variate e diminuite possibilità economiche del posta anche la Pt_1 dichiarazione della controparte resa in interrogatorio formale di aver reperito un lavoro, visto il contratto di lavoro allegato dalla , il ricorrente chiede la modifica e CP_1 dunque la revoca/totale ablazione della disposizione economica di cui alla sentenza di divorzio, che ha imposto al la corresponsione di € 700,00 mensili a titolo di assegno Pt_1 divorzile in favore della e conseguentemente di essere esentato integralmente CP_1
Pagina 1 dalla corresponsione dell'assegno di divorzio in favore di questa e ciò a far data dalla sottoscrizione del contratto di lavoro da parte della ( allegato 6 Controparte_1 comparsa controparte), ossia dal mese successivo al giugno 2023 (12/06/2023) e quindi Voglia il Tribunale adito retroagire la revoca dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile in favore della donna, al momento del reperito lavoro/sottoscritto contratto, il tutto con ripetizione di quanto, nel periodo ritenuto, percepito dalla , oltre interessi in CP_1 favore dell'istante dal momento del dovuto. Pertanto e di conseguenza, Voglia il Tribunale adito dichiarare la immediata sospensione della corresponsione dell'assegno di divorzio, comunque revocandone in toto la misura. Voglia inoltre decretare l'obbligo, da parte della di ripetizione delle somme percepite a far data dalla assunzione nel posto di CP_1 lavoro. Sempre in via principale, nel merito, ma in ipotesi subordinata, Voglia il Tribunale adito revocare la misura dispositiva dell'assegno di divorzio retroagendo la revoca a far data dal deposito della domanda da parte dell'istante ( 14 luglio 2023) In Parte_1 via di ulteriore estremo subordine e comunque in denegatissima ipotesi Nel caso in cui il Tribunale adito dovesse ritenere non interamente ablabile/revocabile l'assegno di divorzio nella misura illo tempore disposta, Voglia il Tribunale adito, disporre una riduzione dell'assegno di divorzio da € 700,00 a massimo € 150,00 al mese, tenuto conto anche del reperito lavoro della controparte a far data dal 12 giugno 2023, comunque in ogni caso limitando temporalmente la corresponsione del ridotto assegno di divorzio a carico del Pt_1 a massimo due anni a decorrere dalla deposito del presente ricorso e sempre in assoluta ed obbligata considerazione dei redditi netti del e del reperito lavoro da parte della Pt_1
, nonché della dimostrata capacità della donna di reperire lavoro, svolgerlo nel CP_1 tempo e di produrre reddito, il tutto sempre con ripetizione delle somme che risulteranno in eccedenza a seguito della richiesta disposizione diminutiva/ riduttiva dell'assegno di divorzio, a decorrere dal momento del reperito impiego da parte della , o, in CP_1 subordine, dal momento del deposito del presente ricorso ( 14 luglio 2023), sempre oltre interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso Voglia il Tribunale adito tenere conto del comportamento della controparte che ha ammesso il reperito lavoro solo perché obbligata, si chiede tenersi conto di tale atteggiamento anche in caso di semplice riduzione della misura di assegno divorzile, nonchè per la condanna alle spese di causa a carico della controparte.
Voglia il Tribunale adito in via immediata ordinare alla , la produzione Controparte_1 degli estratti di conto corrente che rechino il saldo e aggiornati rispetto a quelli prodotti dopo reiterate istanze giudiziali. Si richiede l'ammissione integrale delle testimonianze come di seguito capitolate per i testi indicati.
1) CV avete inviato/portato a vs madre gli annunci che vi si mostra. Controparte_1
2) CV perché avete prodotto a gli annunci di lavoro che vi si mostra Controparte_1
3) CV la vi invitava presso la di lei abitazione per parlare degli annunci che le CP_1 avevate inviato
4) CV vi recavate all'appuntamento datovi a casa di vs madre e, nell'occasione siete stati aggrediti dalla che vi consigliava cosa fare delle offerte di lavoro da voi a lei CP_1 inviate e asseriva di volere “ tutti i soldi” di vostro padre.
5) CV se avete oggi rapporti con Controparte_1
6) CV vero che vostra madre tenta da sempre di riattivare il rapporto madre figli con voi
Pagina 2 7) CV sapete che la oggi ha un contratto di lavoro se si, come lo avete saputo CP_1
8) CV sapete della relazione di con Controparte_1 CP_2
9) CV sapete da quanto la ha la relazione more uxorio con il CP_1 CP_2
10) CV Sapete che ha lavorato per , se si Controparte_1 Persona_2 conoscete l'orario di lavoro della presso la CP_1 Per_2
11) CV vostro padre vi ha dato una abitazione in comodato Parte_1
12) CV vostro padre vi ha aperto un esercizio commerciale di erboristeria su fondo proprio assumendone tutte le spese .
Testi e Si insiste nella ammissione dei capitoli di prova testimoniale Tes_1 Tes_2 non ammessi, nonché nella ammissione di ogni richiesta istruttoria negata giudizialmente e dunque si reiterano di seguito le istanze istruttorie. In via istruttoria in ogni caso, anche in via anticipata ed immediata Posto lo svolto interrogatorio formale, si insiste nell'acquisizione della documentazione richiesta, Voglia quindi il Tribunale adito, ordinare alla , la produzione aggiornata degli estratti di conto corrente nella Controparte_1 forma ordinaria recanti il saldo e non la sola giacenza media, relativi agli ultimi tre anni, comunque in modalità aggiornata, di ogni documento fiscale atto a provare il di lei patrimonio e il reperito lavoro, nonché i di esso proventi.
Si chiede il rigetto delle istanze avversarie anche per quanto riguarda la richiesta di accertamento della GDF e produzione ex art. 210 cpc, essendo ogni provento e bene del riportato nelle annuali dichiarazioni dei redditi. Si chiede il rigetto di ogni istanza di Pt_1 controparte relativamente all'eredità di , madre del ricorrente, che, come Persona_3 dimostrato per documenti (testamento) ha destinato i propri beni agli eredi testamentari GI e e nulla al , essendo peraltro questione del tutto Tes_2 Parte_1 estranea alla presente causa. In ogni caso, con condanna della controparte al pagamento di onorari e spese di causa tutte, anche in considerazione del comportamento tenuto ed in atti descritto
Per la resistente “Vista l'omissione relativa alle disposizioni di cui all' art 473 bis. 12 co. III Cont lettere b) e c) si chiede che venga disposta la produzione ex. art 210 cpc degli estratti conto delle polizze vita accese presso gli istituti di cui alla documentazione prodotta le quote societarie, gli estratti conto aggiornati alla data del deposito, titoli ed assicurativi di tutti gli istituti bancari ed anche degli estratti conto relativi agli ultimi tre anni dei conti correnti Binace, The CK TR e di tutti gli altri conti correnti virtuali in cripto-valute posseduti, riservandosi all'esito la facoltà di richiedere che il Tribunale disponga indagini di polizia tributaria, al fine di verificare i redditi e il patrimonio reale del Pt_1
Nel merito Respingere il ricorso avversario perché infondato in fatto ed in diritto;
Con condanna al pagamento delle spese di giudizio anche ex. art. 96 cpc in ragione dell'infondatezza della domanda e del brevissimo lasso di tempo intercorso dalla sentenza di divorzio.
P.M. : atti trasmessi in data 25.7.2023
Fascicolo trasmesso per la relazione al Collegio: 21.10.2024
Pagina 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 15.7.2023 esponeva Parte_1 che il Tribunale di Siena, con sentenza del 14.7.2022 aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra il ricorrente e prevedendo, a suo dire erroneamente- Controparte_1 un assegno di divorzio a favore di quest'ultima di € 700,00 indicizzabile secondo gli indici ISTAT;
sosteneva che nel frattempo le condizioni economiche delle parti erano mutate, chiedeva la revoca o in subordine la riduzione dell'assegno divorzile,
Si costituiva che richiamato il principio per cui la modifica delle Controparte_1 condizioni di divorzio presupponeva una modifica delle situazioni patrimoniali dei coniugi tale da incidere sull'assetto già realizzato, evidenziava il brevissimo tempo intercorso dalla sentenza di divorzio e l'assenza di sopravvenienze se non a vantaggio del Pt_1
La causa , che vedeva alcuni rinvii profilandosi un possibile accordo tra le parti, era , fallito detto tentativo, istruita con l'interrogatorio formale della resistente e la prova testimoniale come ammessa dal giudice istruttore
All'esito era rimessa al Collegio per la decisione. Il ricorrente ha proposto una domanda di modifica delle condizioni di divorzio, con riferimento all'assegno di divorzio, ai sensi dell'art. 9 comma 1° Legge 1° dicembre 1970 n. 898. In proposito, si deve premettere che la revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 Legge 898/1970 cit. postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti;
in particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (cfr. Cassazione civile, sez. I, 13 gennaio 2017, n. 787).
La sentenza di divorzio è stata pronunciata in data 14 luglio 2022 e pubblicata in data 30 luglio 2022 e il ricorso per la modifica è stato depositato in data 15 luglio 2023 . La sentenza non è stata impugnata e certamente non potrebbero essere prese in considerazione in questa sede le numerose doglianze ( che occupano la maggior parte del ricorso) che la difesa del ricorrente muove alla sentenza di divorzio che , si ripete , non è stata oggetto di appello, a nulla rilevando la convinzione del ricorrente dell'inutilità dello strumento impugnatorio essendo certo che, su certi stereotipi decisionali non si potesse far nulla.
Ciò che rileva quindi è il fatto , o i fatti, sopravvenuti in questo arco temporale ovvero dal luglio 2022 al luglio 2023 . Il ricorrente assume in primo luogo, dal momento del divorzio , il peggioramento delle proprie condizioni reddituali - essendo venuta meno la disponibilità di beni immobili e di denaro – per aver concesso in comodato due appartamenti ai figli, previa ristrutturazione a completo suo carico, aver recentemente dovuto dare una abitazione anche alla figlia GI e posta la specializzazione sempre della figlia GI in Scienze erboristiche, dover aprire a GI un negozio, fornendo alla figlia il fondo e assumendosi i costi di tutta l'operazione di allestimento del negozio e quanto altro necessario .
Su quanto allegato valgano le seguenti considerazioni :
Pagina 4 - l'immobile in comodato alla figlia GI : il ricorrente ha depositato un contratto di comodato , datato 1.6.2023, registrato in pari data ( di poco anteriore, quindi, alla proposizione del ricorso) rispetto al quale l'allegazione di averne sostenuto i costi di ristrutturazione è del tutto sfornita di prova documentale;
-dell'immobile in comodato all'altro figlio non risulta alcuna evidenza documentale;
- anche a voler dar rilievo a tali circostanze ai fini del detrimento della condizione reddituale il ricorrente avrebbe dovuto provare la destinazione precedente di detti immobili indicati come fonte di reddito;
- dei costi sostenuti per l'allestimento del negozio di Erboristeria, destinato alla figlia GI, non vi è alcuna prova documentale , neppure offerta in corso di causa , come aveva riservato di fare il ricorrente nel proprio atto introduttivo .
In secondo luogo il ricorrente deduce quale fatto sopravvenuto il contratto di lavoro nel frattempo reperito dalla resistente ( contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato)
.
Nessun'altra circostanza nuova è emersa , neppure in relazione alla differenza reddituale tra le parti, che rimane certamente notevole ( come già valutato nella sentenza non gravata) e ciò anche senza voler entrare nel merito dei vantaggi economici che la successione ai genitori può comportare per il ricorrente , figlio unico. Così come non è questa la sede per argomentare sulla condotta dei genitori rispetto ai figli , oggi di 29 anni il primogenito e 27 anni la secondogenita. Occorre quindi solo chiedersi se il contratto di lavoro a tempo indeterminato sia tale da garantire alla resistente quell'autosufficienza economica - considerato il costo documentato della locazione di € 400,00 e l'assenza di patrimonio- che la sentenza di divorzio non aveva ritenuto configurabile .Orbene dal contratto depositato ( 20 ore settimanali con paga base 7,50 ) può evincersi che il corrispettivo mensile sia di circa 600 euro ( e non 500) oltre alla tredicesima mensilità e tfr .
Di ciò tenuto conto , può , in parziale accoglimento della domanda subordinata di riduzione , indicarsi in € 600,00, oltre rivalutazione Istat , l'importo da corrispondere a titolo di assegno divorzile , a far data dal 12.6.2023 ritenendo che l'importo complessivo di € 1200,00 possa consentire alla resistente , una dignitosa, pur se non tranquillissima, indipendenza economica ( detratto il costo della locazione residuano per ogni altra esigenza € 800,00) .
Il rifiuto di esaminare le offerte di lavoro proposte dai figli non appare d'altra parte ingiustificato trattandosi di lavori a breve termine e precari come del resto è stato ammesso anche dalla figlia GI , sentita in veste testimoniale “ Non ricordo se tra le offerte di lavoro vi fossero lavoro a tempo indeterminato o determinato con durata superiore. Comunque ricordo che c'era qualcosa di più di tre mesi, forse sei o nove mesi” Dalla testimonianza dei figli è emerso l'intento, attraverso le offerte di lavoro proposte, di persuadere la madre , anche con modi poco encomiabili, a rinunciare all'assegno divorzile , e non già quello dichiarato di aiutarla a ritrovare una propria indipendenza economica . Così il figlio Confermo di aver detto a mia madre che ove non avesse rinunciato Per_1 all'assegno avremmo interrotto i rapporti con lei, anche se i rapporti erano già compromessi da almeno dieci anni. Ho detto questo perché non ritenevo giusto che mia madre non lavorasse per provvedere al suo mantenimento anziché attendere quello derivante da mio padre.
3.Quanto alla domanda di restituzione delle somme percepite formulata dal ricorrente non appare meritevole di accoglimento sia in ragione dell'assoluta genericità della stessa ( priva di ogni riferimento in punto di quantum)sia in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite ( Cass . 32914-22) «In materia di famiglia e di condizioni
Pagina 5 economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, opera la «condictio indebiti» ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», ove si accerti l'insussistenza «ab origine» dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile ( escluso nella fattispecie) mentre non opera la «condictio indebiti» e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica.
Quanto alla relazione more uxorio della , trattasi di questione già esaminata CP_1 nella sentenza di divorzio e rispetto alla quale non è stata addotta né provata alcuna circostanza sopravvenuta .
Tenuto conto della sostanziale soccombenza, di parte ricorrente , considerato l'accoglimento in misura minimale della domanda subordinata, le spese di lite dovranno essere poste a suo carico e liquidate come in dispositivo , per fase introduttiva , di studio , istruttoria e decisoria in causa di valore indeterminabile primo scaglione secondo la notula del difensore di parte resistente ,inferiore a quanto risultante dall'applicazione degli importi medi di tariffa. La domanda ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento presupponendo , innanzitutto , la totale e piena soccombenza della parte destinataria di detta condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, rigettata ogni diversa istanza o domanda così provvede 1) In parziale accoglimento della domanda subordinata del ricorrentr riduce ad € 600,00 ( oltre rivalutazione Istat) l'assegno divorzile dalla domanda con decorrenza 12.6.2023;
2) Rigetta la domanda di ripetizione delle somme versate dal ricorrente;
3) Pone a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali liquidate in € 6000,00 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario , iva e c.p.a come per legge 4) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. Così deciso in Siena , Camera di Consiglio 12.12.2024 La Presidente est . Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
Pagina 6