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15 maggio 2005
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16 settembre 2010
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25 marzo 2012
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27 marzo 2019
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31 dicembre 2023
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Art. 68. Limitazioni del diritto di brevetto 1. La facolta' esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:
a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali;
a-bis) agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata, ovvero all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o alla scoperta e allo sviluppo di altre varieta' vegetali;
b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a cio' strettamente necessarie;
c) alla preparazione estemporanea, e per unita', di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali cosi' preparati ((...)) .
c-bis) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi) o di membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall'Italia, nel corpo della nave in questione, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque italiane, purche' l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave, ovvero all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi) o di membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall'Italia, oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio italiano, ferme restando le disposizioni del codice della navigazione e quelle della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 , ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 ;
c-ter) agli atti consentiti ai sensi degli articoli 64-ter e 64-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e alle utilizzazioni ivi consentite delle informazioni cosi' legittimamente ottenute.
1-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27 .
2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non puo' essere attuato, ne' utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.
3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorita', abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione puo' continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facolta' e' trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione e' a carico del preutente.
a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali;
a-bis) agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata, ovvero all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o alla scoperta e allo sviluppo di altre varieta' vegetali;
b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a cio' strettamente necessarie;
c) alla preparazione estemporanea, e per unita', di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali cosi' preparati ((...)) .
c-bis) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi) o di membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall'Italia, nel corpo della nave in questione, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque italiane, purche' l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave, ovvero all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi) o di membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall'Italia, oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio italiano, ferme restando le disposizioni del codice della navigazione e quelle della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 , ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 ;
c-ter) agli atti consentiti ai sensi degli articoli 64-ter e 64-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e alle utilizzazioni ivi consentite delle informazioni cosi' legittimamente ottenute.
1-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27 .
2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non puo' essere attuato, ne' utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.
3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorita', abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione puo' continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facolta' e' trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione e' a carico del preutente.
Commentari • 53
- 1. Cassazione Civile: limiti al preuso aziendaleFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 20 aprile 2012 · 12.568431
Con la sentenza n.5497, la prima sezione civile della Cassazione, in un caso relativo al preuso e successiva brevettazione di un procedimento di produzione da parte di due importanti gruppi farmaceutici italiani, ha fornito gli indirizzi da seguire per l'interpretazione dell'articolo 68 del Codice della proprietà industriale. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 120
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 07/01/2011, n. 4181Provvedimento: […] Con il secondo motivo deduce violazione e/o erronea applicazione del disposto del R.D. n. 1127 del 1939, art. 1 eccependo che la Corte territoriale avrebbe errato nell'interpretare la cd. "eccezione galenica", non tenendo conto che soltanto nel 2005, con l'art. 68 codice della proprietà industriale, il legislatore ha posto un espresso divieto di utilizzazione dei principi attivi realizzati industrialmente per la preparazione estemporanea di medicinali nelle farmacie. […]Leggi di più...
- sussistenza·
- esclusione·
- ricettazione·
- concorso nel delitto di frode brevettuale·
- acquisto di sostanze medicinali spacciate in frode ad un valido brevetto·
- delitti·
- reati contro il patrimonio