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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/05/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 371/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. INES DE CARIA Parte_1
ricorrente
E
SE AL rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2019, l'avv. SA DE proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, avverso l'avviso di addebito n.
439 2018 00 012 30014 38000, notificato in data 24 gennaio 2019, per un importo complessivo di € 1.798,39, riferito ad asserito omesso versamento dei contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2011. CP_1
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente eccepiva l'insussistenza dell'obbligo contributivo, non sussistendo i presupposti normativi e fattuali previsti dall'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 per l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata. In particolare, evidenziava che la propria attività professionale non avrebbe generato
1 l'obbligo di contribuzione previdenziale presso la predetta gestione. Deduceva, inoltre, la prescrizione del credito vantato dall' . CP_1
A tal riguardo, parte ricorrente rappresentava che l' , con raccomandata ricevuta il CP_1
4 agosto 2017, le aveva comunicato l'avvenuta iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata con decorrenza dall'anno 2010 e che avverso tale provvedimento aveva tempestivamente proposto ricorso amministrativo in data 29 agosto 2017.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. L eccepiva che, CP_1 CP_2 ai sensi dell'art. 44 del D.L. n. 269/2003 e dell'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata i soggetti che svolgano attività professionale abituale in assenza di una cassa previdenziale di categoria, quando i redditi prodotti non risultino assoggettati ad altra forma di contribuzione obbligatoria.
In particolare, l' sosteneva che per l'anno 2011 parte ricorrente avrebbe percepito CP_1 redditi qualificabili come redditi da lavoro autonomo, non soggetti ad altra forma di contribuzione obbligatoria, con conseguente insorgenza dell'obbligo contributivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
1. In primo luogo, va esaminata l'eccezione di prescrizione del credito previdenziale sollevata dalla parte ricorrente.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, i contributi previdenziali si prescrivono nel termine quinquennale, salva l'ipotesi di atti interruttivi validamente notificati entro il termine. Nel caso di specie, il credito azionato si riferisce all'anno 2011, e l'avviso di addebito è stato notificato solo in data 24 gennaio 2019, oltre il termine di cinque anni dalla data di scadenza del pagamento (che, per i redditi del
2011, sarebbe avvenuto nel 2012).
3. Sebbene l' abbia notificato una comunicazione (avviso bonario) nel 2017, tale CP_1 atto non può ritenersi idoneo a interrompere il termine di prescrizione, in quanto privo di efficacia precettiva e di contenuto costitutivo di mora, come richiesto dall'art. 2943
c.c. e dalla giurisprudenza consolidata. Secondo la Suprema Corte, infatti, «l'avviso bonario non è atto interruttivo della prescrizione, ove manchi una specifica ed inequivoca intimazione al pagamento» (Cass. civ., sez. lav., 2 agosto 2017, n. 19340), trattandosi di un mero invito alla regolarizzazione contributiva, non idoneo a costituire in mora il debitore (Cass. civ., sez. lav., 5 luglio 2017, n. 16412; Cass. civ., sez. lav.,
24 luglio 2019, n. 20313).
4. Del pari, non può assumere efficacia interruttiva della prescrizione il ricorso amministrativo presentato dalla parte nel 2017, in quanto si tratta di un atto proveniente dal debitore e non dal titolare del diritto. Sul punto, è principio
2 consolidato che «l'interruzione della prescrizione può avvenire solo per effetto di un atto proveniente dal titolare del diritto, e non da atti posti in essere dal soggetto passivo dell'obbligazione» (Cass. civ., sez. lav., 18 ottobre 2022, n. 29613; Cass. civ., sez. lav., 28 ottobre 2021, n. 31088). In senso conforme, si veda anche Cass. civ.,
SS.UU., 17 novembre 2016, n. 23397, che ribadisce come il dies a quo della prescrizione decorra dalla scadenza dell'obbligo contributivo e che eventuali istanze o ricorsi del contribuente non assumono efficacia interruttiva.
5. Pertanto, in assenza di validi atti interruttivi, deve ritenersi prescritto il credito previdenziale azionato con l'avviso di addebito impugnato.
6. A ciò si aggiunga che la contestata iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata non risulta fondata su elementi oggettivi sufficienti a provare l'effettivo svolgimento di attività professionale autonoma e abituale da parte della ricorrente nel periodo in contestazione, né sono stati prodotti documenti fiscali o reddituali idonei a dimostrare la sussistenza del requisito reddituale e dell'abitualità dell'attività.
7. Ne consegue che l'avviso di addebito impugnato risulta carente del presupposto sostanziale richiesto dalla norma (art. 2, comma 26, L. 335/1995).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da SA DE, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 439 2018 00 012
30014 38000 notificato in data 24 gennaio 2019;
2. Accerta la prescrizione del credito contributivo vantato dall' per l'anno 2011; CP_1
3. Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che CP_1 liquida in complessivi € 500,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
4. Dispone la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, se dichiarato.
Così deciso, 29/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 371/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. INES DE CARIA Parte_1
ricorrente
E
SE AL rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2019, l'avv. SA DE proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, avverso l'avviso di addebito n.
439 2018 00 012 30014 38000, notificato in data 24 gennaio 2019, per un importo complessivo di € 1.798,39, riferito ad asserito omesso versamento dei contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2011. CP_1
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente eccepiva l'insussistenza dell'obbligo contributivo, non sussistendo i presupposti normativi e fattuali previsti dall'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 per l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata. In particolare, evidenziava che la propria attività professionale non avrebbe generato
1 l'obbligo di contribuzione previdenziale presso la predetta gestione. Deduceva, inoltre, la prescrizione del credito vantato dall' . CP_1
A tal riguardo, parte ricorrente rappresentava che l' , con raccomandata ricevuta il CP_1
4 agosto 2017, le aveva comunicato l'avvenuta iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata con decorrenza dall'anno 2010 e che avverso tale provvedimento aveva tempestivamente proposto ricorso amministrativo in data 29 agosto 2017.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. L eccepiva che, CP_1 CP_2 ai sensi dell'art. 44 del D.L. n. 269/2003 e dell'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata i soggetti che svolgano attività professionale abituale in assenza di una cassa previdenziale di categoria, quando i redditi prodotti non risultino assoggettati ad altra forma di contribuzione obbligatoria.
In particolare, l' sosteneva che per l'anno 2011 parte ricorrente avrebbe percepito CP_1 redditi qualificabili come redditi da lavoro autonomo, non soggetti ad altra forma di contribuzione obbligatoria, con conseguente insorgenza dell'obbligo contributivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
1. In primo luogo, va esaminata l'eccezione di prescrizione del credito previdenziale sollevata dalla parte ricorrente.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, i contributi previdenziali si prescrivono nel termine quinquennale, salva l'ipotesi di atti interruttivi validamente notificati entro il termine. Nel caso di specie, il credito azionato si riferisce all'anno 2011, e l'avviso di addebito è stato notificato solo in data 24 gennaio 2019, oltre il termine di cinque anni dalla data di scadenza del pagamento (che, per i redditi del
2011, sarebbe avvenuto nel 2012).
3. Sebbene l' abbia notificato una comunicazione (avviso bonario) nel 2017, tale CP_1 atto non può ritenersi idoneo a interrompere il termine di prescrizione, in quanto privo di efficacia precettiva e di contenuto costitutivo di mora, come richiesto dall'art. 2943
c.c. e dalla giurisprudenza consolidata. Secondo la Suprema Corte, infatti, «l'avviso bonario non è atto interruttivo della prescrizione, ove manchi una specifica ed inequivoca intimazione al pagamento» (Cass. civ., sez. lav., 2 agosto 2017, n. 19340), trattandosi di un mero invito alla regolarizzazione contributiva, non idoneo a costituire in mora il debitore (Cass. civ., sez. lav., 5 luglio 2017, n. 16412; Cass. civ., sez. lav.,
24 luglio 2019, n. 20313).
4. Del pari, non può assumere efficacia interruttiva della prescrizione il ricorso amministrativo presentato dalla parte nel 2017, in quanto si tratta di un atto proveniente dal debitore e non dal titolare del diritto. Sul punto, è principio
2 consolidato che «l'interruzione della prescrizione può avvenire solo per effetto di un atto proveniente dal titolare del diritto, e non da atti posti in essere dal soggetto passivo dell'obbligazione» (Cass. civ., sez. lav., 18 ottobre 2022, n. 29613; Cass. civ., sez. lav., 28 ottobre 2021, n. 31088). In senso conforme, si veda anche Cass. civ.,
SS.UU., 17 novembre 2016, n. 23397, che ribadisce come il dies a quo della prescrizione decorra dalla scadenza dell'obbligo contributivo e che eventuali istanze o ricorsi del contribuente non assumono efficacia interruttiva.
5. Pertanto, in assenza di validi atti interruttivi, deve ritenersi prescritto il credito previdenziale azionato con l'avviso di addebito impugnato.
6. A ciò si aggiunga che la contestata iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata non risulta fondata su elementi oggettivi sufficienti a provare l'effettivo svolgimento di attività professionale autonoma e abituale da parte della ricorrente nel periodo in contestazione, né sono stati prodotti documenti fiscali o reddituali idonei a dimostrare la sussistenza del requisito reddituale e dell'abitualità dell'attività.
7. Ne consegue che l'avviso di addebito impugnato risulta carente del presupposto sostanziale richiesto dalla norma (art. 2, comma 26, L. 335/1995).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da SA DE, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 439 2018 00 012
30014 38000 notificato in data 24 gennaio 2019;
2. Accerta la prescrizione del credito contributivo vantato dall' per l'anno 2011; CP_1
3. Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che CP_1 liquida in complessivi € 500,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
4. Dispone la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, se dichiarato.
Così deciso, 29/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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