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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/06/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 12/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 113/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. FORTE SIMONE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. ZACCARIA PIER PAOLO Controparte_1
INPS, con gli avv.ti CASCIO ESTER e GRAZIUSO SALVATORE
Resistenti
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05976202200005080000 - Fascicolo n. 2022/19877, ricevuta il 16.12.22, eccependo la mancata notifica, la decadenza e prescrizione dei seguenti titoli: 1 Ava n. 359 2012 0001796678000; 2 Ava
n. 359 2013 0003223710000; 3 Ava n. 359 2014 0000659310000; 4 Ava n. 359 2014
0002466850000; 5 Ava n. 359 2014 0005639968000; 6 Ava n. 359 2015 0001558564000; 7 Ava
n. 359 2015 0003770146000; 8 Ava n. 359 2016 0001216871000; 9 Ava n. 359 2016
000416588000; 10 Ava n. 359 2018 0001822953000; 11 Ava n. 359 20 2018 0005561250000.
Le parti resistenti hanno chiesto il rigetto dell'opposizione.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si deve rilevare che, con note depositate in data 26.03.2024, l'avv. Forte ha prodotto dichiarazione di rinuncia al mandato, ritualmente notificata al suo assistito;
nelle note di udienza del 09.07.2024, ha chiesto un rinvio in prosieguo al fine di consentire all'opponente di costituirsi con un nuovo difensore;
l'istanza è stata accolta e la causa rinviata all'udienza odierna del 12.06.2025; nelle note di trattazione scritta, l'avv. Forte, “preso atto del fatto che nonostante la comunicazione di rinuncia al mandato difensivo ex art. 85 cpc, l'opponente non ha provveduto a costituirsi in giudizio con nuovo difensore, chiede un ulteriore rinvio per consentire all'opponente tale nuova nomina”; l'istanza non può essere accolta, essendo già stato concesso un rinvio e il termine (di circa un anno) era più che sufficiente per nominare un nuovo difensore.
1 Sempre in via preliminare, si deve rilevare che l'eccezione di inesistenza giuridica della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata - fondata sull'assunto che
“l'indirizzo del notificante ( ) non proviene dai Pubblici Elenchi” – Controparte_2
è infondata, in quanto “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia
"ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”
(Cass. civ. Sez. V Sent., 03/07/2023, n. 18684).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di indicare pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, avendo anzi proposto ricorso nei termini di legge ex art. 617 c.p.c., per cui ogni eventuale profilo di nullità della notifica – ove anche sussistente – dovrebbe ritenersi sanato ex art. 156 co. 3 c.p.c. per raggiungimento dello scopo.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Infatti, si deve rilevare che, come dedotto dall'INPS, “Tutti gli avvisi di addebito risultano essere stati regolarmente notificati, nel pieno rispetto della normativa appena richiamata (cfr docc. nn. 1-
11 bis), con lettera raccomandata inviata all'indirizzo di residenza del ricorrente, lo stesso indicato nell'atto introduttivo, ricevuta o personalmente dal ricorrente o da altro soggetto autorizzato”.
In particolare, dagli atti prodotti dalle parti resistenti risultano le seguenti date di notifica:
- AVA 359 2012 00017966 78 000, notificato il 6.08.2012; - AVA 359 2013 00032237 10 000, notificato il 10.01.2014; - AVA 359 2014 00006493 10 000, notificato il 4.06.2014; - AVA 359 2014
00024668 50 000, notificato il 7.10.2014; - AVA 359 2014 00056399 68 000, notificato il
30.03.2015; - AVA 359 2015 00015585 64 000, notificato il 23.11.2015; - AVA 359 2015 00037701 46
000, notificato il 10.02.2016; - AVA 359 2016 00012168 71 000, notificato il 27.06.2016; - AVA 359
2016 00041658 80 000, notificato il 6.12.2016; - AVA 359 2018 00018229 53 000, notificato il
3.08.2018; - AVA 359 2018 00055612 50 000, notificato il 14.02.2019.
Inoltre, le contestazioni del ricorrente rispetto alle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento appaiono generiche, in quanto non è vero che esse “replicano esclusivamente una delle facciate delle presunte raccomandate di notifica”, essendovi entrambe le facciate per ognuno degli avvisi prodotti dall'INPS in formato .tiff e a pag. 2 di ciascun allegato vi è il retro con la firma di chi ha ricevuto l'atto; a ciò si deve aggiungere che non si comprende come l' avrebbe potuto CP_3 produrre diversamente tali documenti nel fascicolo telematico, essendo evidente che la loro produzione fronte-retro in unico foglio è possibile solo in forma cartacea.
Essendo regolare la notifica degli avvisi di addebito presupposti, essi sono divenuti definitivi per mancata opposizione nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica, espressamente previsto a pena di decadenza dall'art. 24 D.Lgs. 46/99; ne consegue l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti ai sensi del successivo art. 25, in quanto tardiva.
2 Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, in quanto vi è prova del compimento da parte di di tempestivi atti interruttivi;
in particolare, dagli atti risulta che “successivamente alla CP_4 Cont notifica degli AVA a cura dell'INPS, provvedeva ad emettere:
1. Intimazione di pagamento n.
05920169005383577000 avente ad oggetto il mancato pagamento, tra l'altro, dei seguenti avvisi di addebito: -35920120001796678000 notificato il 06/08/2012; -35920130003223710000 notificato il
10/01/2014; -35920140000649310000 notificato il 04/06/2014; -35920140002466850000 notificato il
07/10/2014; -35920140005639968000 notificato il 30/03/2015. La summenzionata intimazione veniva notificata in data 29/09/2016 a mezzo pec all'indirizzo ma la stessa Email_1 non andava a buon fine (indirizzo non valido); successivamente, Controparte_2 procedeva alla rinotifica dell'atto mediante deposito telematico presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce, seguito dalla raccomandata informativa notificata a mani del destinatario Sig. , in data 06/12/2016 (All. 2).
2. Intimazione di pagamento Parte_1
n. 05920189009931344/000 avente ad oggetto il mancato pagamento, tra l'altro, dei seguenti avvisi di addebito: -35920120001796678000 notificato il 06/08/2012; -35920130003223710000
notificato il 10/01/2014; -35920140000649310000 notificato il 04/06/2014; -35920140002466850000
notificato il 07/10/2014; -35920140005639968000 notificato il 30/03/2015; -35920150001558564000
notificato il 23/11/2015; -35920150003770146000 notificato il 10/02/2016; -35920160001216871000
notificato il 27/06/2016; -35920160004165880000 notificato il 06/12/2016. Detta intimazione veniva notificata a mezzo raccomandata a/r n. 67362662401 in data 18/01/2019 a mani del sig. Parte_2
qualificatosi come incaricato, seguito dall'invio della raccomandata informativa (All. 3).
[...]
3. Intimazione n. 05920229001752730/000 avente ad oggetto il mancato pagamento dei seguenti avvisi di addebito: -35920120001796678000 notificato il 06/08/2012; -35920130003223710000
notificato il 10/01/2014; -35920140000649310000 notificato il 04/06/2014; -35920140002466850000
notificato il 07/10/2014; -35920140005639968000 notificato il 30/03/2015; -35920150001558564000
notificato il 23/11/2015; -35920150003770146000 notificato il 10/02/2016; -35920160001216871000
notificato il 27/06/2016; -35920160004165880000 notificato il 06/12/2016; -35920180001822953000
notificato il 03/08/2018; -35920180005561250000 notificato il 14/02/2019. L'intimazione veniva notificata a mezzo pec all'indirizzo in data 02/03/2022 (All. 4). Email_2
Tali circostanze risultano dagli atti e non sono smentite da sufficienti deduzioni contrarie.
L'opposizione deve essere quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 04/01/2023 da nei confronti di e INPS, così provvede: Parte_1 CP_4
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1100,00 in favore dell'INPS e in € 1100,00 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, in favore di . CP_4
Lecce, lì 13/06/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 12/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 113/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. FORTE SIMONE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. ZACCARIA PIER PAOLO Controparte_1
INPS, con gli avv.ti CASCIO ESTER e GRAZIUSO SALVATORE
Resistenti
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05976202200005080000 - Fascicolo n. 2022/19877, ricevuta il 16.12.22, eccependo la mancata notifica, la decadenza e prescrizione dei seguenti titoli: 1 Ava n. 359 2012 0001796678000; 2 Ava
n. 359 2013 0003223710000; 3 Ava n. 359 2014 0000659310000; 4 Ava n. 359 2014
0002466850000; 5 Ava n. 359 2014 0005639968000; 6 Ava n. 359 2015 0001558564000; 7 Ava
n. 359 2015 0003770146000; 8 Ava n. 359 2016 0001216871000; 9 Ava n. 359 2016
000416588000; 10 Ava n. 359 2018 0001822953000; 11 Ava n. 359 20 2018 0005561250000.
Le parti resistenti hanno chiesto il rigetto dell'opposizione.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si deve rilevare che, con note depositate in data 26.03.2024, l'avv. Forte ha prodotto dichiarazione di rinuncia al mandato, ritualmente notificata al suo assistito;
nelle note di udienza del 09.07.2024, ha chiesto un rinvio in prosieguo al fine di consentire all'opponente di costituirsi con un nuovo difensore;
l'istanza è stata accolta e la causa rinviata all'udienza odierna del 12.06.2025; nelle note di trattazione scritta, l'avv. Forte, “preso atto del fatto che nonostante la comunicazione di rinuncia al mandato difensivo ex art. 85 cpc, l'opponente non ha provveduto a costituirsi in giudizio con nuovo difensore, chiede un ulteriore rinvio per consentire all'opponente tale nuova nomina”; l'istanza non può essere accolta, essendo già stato concesso un rinvio e il termine (di circa un anno) era più che sufficiente per nominare un nuovo difensore.
1 Sempre in via preliminare, si deve rilevare che l'eccezione di inesistenza giuridica della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata - fondata sull'assunto che
“l'indirizzo del notificante ( ) non proviene dai Pubblici Elenchi” – Controparte_2
è infondata, in quanto “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia
"ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”
(Cass. civ. Sez. V Sent., 03/07/2023, n. 18684).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di indicare pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, avendo anzi proposto ricorso nei termini di legge ex art. 617 c.p.c., per cui ogni eventuale profilo di nullità della notifica – ove anche sussistente – dovrebbe ritenersi sanato ex art. 156 co. 3 c.p.c. per raggiungimento dello scopo.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Infatti, si deve rilevare che, come dedotto dall'INPS, “Tutti gli avvisi di addebito risultano essere stati regolarmente notificati, nel pieno rispetto della normativa appena richiamata (cfr docc. nn. 1-
11 bis), con lettera raccomandata inviata all'indirizzo di residenza del ricorrente, lo stesso indicato nell'atto introduttivo, ricevuta o personalmente dal ricorrente o da altro soggetto autorizzato”.
In particolare, dagli atti prodotti dalle parti resistenti risultano le seguenti date di notifica:
- AVA 359 2012 00017966 78 000, notificato il 6.08.2012; - AVA 359 2013 00032237 10 000, notificato il 10.01.2014; - AVA 359 2014 00006493 10 000, notificato il 4.06.2014; - AVA 359 2014
00024668 50 000, notificato il 7.10.2014; - AVA 359 2014 00056399 68 000, notificato il
30.03.2015; - AVA 359 2015 00015585 64 000, notificato il 23.11.2015; - AVA 359 2015 00037701 46
000, notificato il 10.02.2016; - AVA 359 2016 00012168 71 000, notificato il 27.06.2016; - AVA 359
2016 00041658 80 000, notificato il 6.12.2016; - AVA 359 2018 00018229 53 000, notificato il
3.08.2018; - AVA 359 2018 00055612 50 000, notificato il 14.02.2019.
Inoltre, le contestazioni del ricorrente rispetto alle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento appaiono generiche, in quanto non è vero che esse “replicano esclusivamente una delle facciate delle presunte raccomandate di notifica”, essendovi entrambe le facciate per ognuno degli avvisi prodotti dall'INPS in formato .tiff e a pag. 2 di ciascun allegato vi è il retro con la firma di chi ha ricevuto l'atto; a ciò si deve aggiungere che non si comprende come l' avrebbe potuto CP_3 produrre diversamente tali documenti nel fascicolo telematico, essendo evidente che la loro produzione fronte-retro in unico foglio è possibile solo in forma cartacea.
Essendo regolare la notifica degli avvisi di addebito presupposti, essi sono divenuti definitivi per mancata opposizione nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica, espressamente previsto a pena di decadenza dall'art. 24 D.Lgs. 46/99; ne consegue l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti ai sensi del successivo art. 25, in quanto tardiva.
2 Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, in quanto vi è prova del compimento da parte di di tempestivi atti interruttivi;
in particolare, dagli atti risulta che “successivamente alla CP_4 Cont notifica degli AVA a cura dell'INPS, provvedeva ad emettere:
1. Intimazione di pagamento n.
05920169005383577000 avente ad oggetto il mancato pagamento, tra l'altro, dei seguenti avvisi di addebito: -35920120001796678000 notificato il 06/08/2012; -35920130003223710000 notificato il
10/01/2014; -35920140000649310000 notificato il 04/06/2014; -35920140002466850000 notificato il
07/10/2014; -35920140005639968000 notificato il 30/03/2015. La summenzionata intimazione veniva notificata in data 29/09/2016 a mezzo pec all'indirizzo ma la stessa Email_1 non andava a buon fine (indirizzo non valido); successivamente, Controparte_2 procedeva alla rinotifica dell'atto mediante deposito telematico presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce, seguito dalla raccomandata informativa notificata a mani del destinatario Sig. , in data 06/12/2016 (All. 2).
2. Intimazione di pagamento Parte_1
n. 05920189009931344/000 avente ad oggetto il mancato pagamento, tra l'altro, dei seguenti avvisi di addebito: -35920120001796678000 notificato il 06/08/2012; -35920130003223710000
notificato il 10/01/2014; -35920140000649310000 notificato il 04/06/2014; -35920140002466850000
notificato il 07/10/2014; -35920140005639968000 notificato il 30/03/2015; -35920150001558564000
notificato il 23/11/2015; -35920150003770146000 notificato il 10/02/2016; -35920160001216871000
notificato il 27/06/2016; -35920160004165880000 notificato il 06/12/2016. Detta intimazione veniva notificata a mezzo raccomandata a/r n. 67362662401 in data 18/01/2019 a mani del sig. Parte_2
qualificatosi come incaricato, seguito dall'invio della raccomandata informativa (All. 3).
[...]
3. Intimazione n. 05920229001752730/000 avente ad oggetto il mancato pagamento dei seguenti avvisi di addebito: -35920120001796678000 notificato il 06/08/2012; -35920130003223710000
notificato il 10/01/2014; -35920140000649310000 notificato il 04/06/2014; -35920140002466850000
notificato il 07/10/2014; -35920140005639968000 notificato il 30/03/2015; -35920150001558564000
notificato il 23/11/2015; -35920150003770146000 notificato il 10/02/2016; -35920160001216871000
notificato il 27/06/2016; -35920160004165880000 notificato il 06/12/2016; -35920180001822953000
notificato il 03/08/2018; -35920180005561250000 notificato il 14/02/2019. L'intimazione veniva notificata a mezzo pec all'indirizzo in data 02/03/2022 (All. 4). Email_2
Tali circostanze risultano dagli atti e non sono smentite da sufficienti deduzioni contrarie.
L'opposizione deve essere quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 04/01/2023 da nei confronti di e INPS, così provvede: Parte_1 CP_4
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1100,00 in favore dell'INPS e in € 1100,00 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, in favore di . CP_4
Lecce, lì 13/06/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3