Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 21/04/2026, n. 2523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2523 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02523/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00236/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 236 del 2026, proposto da
NN AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilia Dubbioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ZO ON, AZ ON, AB ON, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio diniego formatosi sulla istanza di accesso "documentale-defensionale" presentata al comune di vico equense, ex artt. 22 e 24 della legge n. 241/90, in data 29 ottobre 2025;
e per l'accertamento della illegittimità
del silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza di accesso "civico generalizzato" presentata, con il medesimo atto, al Comune di Vico Equense ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/13;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vico Equense;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa AN ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
RILEVATO CHE:
parte ricorrente ha inoltrato al Comune di Vico Equense istanza di accesso al fascicolo edilizio relativo all’immobile di proprietà dei germani ON, sia in forza degli artt. 22 e ss. l. n. 241/90 che del d. lgs. n. 33/2013;
con il presente ricorso il ricorrente agisce al fine di conseguire l’annullamento del silenzio diniego formatosi sulla predetta istanza per decorso del termine legale, nonché per l’accertamento della illegittimità del silenzio sulla domanda formulata ai sensi del d. lgs. n. 33/13;
in data 23/3/26 il Comune di Vico Equense ha prodotto in giudizio la nota di riscontro all’istanza dell’AL;
in data 13/4/26 il ricorrente ha, quindi, dichiarato di non avere più interesse a coltivare il presente giudizio;
RITENUTO CHE:
alla luce di quanto precede, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c) c.p.a., atteso che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, il giudice amministrativo – in ossequio al principio dispositivo – è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848, TAR Napoli, Sez. VIII, 26 giugno 2017, n. 3464; Cons. Stato, sezione quarta, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551; Tar Campania, Napoli, sesta sezione, n. 3141 del 18 giugno 2013, n. 3542 del 24 luglio 2012; n. 2008 del 2 maggio 2012; n. 564 del 3 febbraio 2012, e, sezione quarta, n. 22318 del 3 novembre 2010; Tar Lazio, Roma, sezione prima, 2 febbraio 2011, n. 971 e 8 novembre 2010, n. 33224);
l’esito in rito giustifica la compensazione delle spese nei confronti dell’Amministrazione costituta, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti dei controinteressati che non hanno preso parte al giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate tra il ricorrente e il Comune di Vico Equense.
Nulla spese tra il ricorrente e i controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA LA NA, Presidente
AN ZI, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ZI | IA LA NA |
IL SEGRETARIO