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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/07/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2399/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 2399/2023
Oggi 16 luglio 2025 ad ore 9:49 innanzi al dott. Elisa Romagnoli, sono comparsi, collegati da remoto: per l'avv. IA;
Parte_1
per Controparte_1
la Dr.ssa funzionario del
[...] CP_2
. Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive autorizzate già depositate.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Gli avvocati chiedono di essere dispensati dalla presenza alla lettura del dispositivo.
Il Giudice dispensa le parti dalla presenza alla lettura del dispositivo.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Verbale chiuso alle ore 9:54. Il Giudice
dott. Elisa Romagnoli
Il giudice, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c. pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisa Romagnoli ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2399/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RE IA
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1
DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Giovanna Ghini
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2.10.2023 ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 754766 dell'8.04.2021 di Euro 3.020,00 notificata in data
25.08.2023, con cui il Controparte_1
di le aveva ingiunto di pagare la somma complessiva di € 3.020,00, per la
[...] CP_1
violazione dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per aver trasferito denaro contante, per un importo complessivo di 3.000,00, senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Controparte_3
L'ordinanza di cui si tratta è stata emessa a seguito di un'estesa attività investigativa che ha interessato numerosi soggetti acquirenti e venditori di auto usate del territorio ravennate.
pagina 2 di 5 In particolare, nell'ambito delle indagini svolte dalla AR di AN in relazione alle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nell'operazione di compravendita dell'autoveicolo
BMW targata DG861AL, la AR di AN Tenenza Desenzano del Garda, delegata ad escutere in atti la signora oggi aveva acquisito in data Persona_1 Parte_1
25.10.2018 dalla stessa chiarimenti e/o informazioni circa le modalità di pagamento relativi all'acquisto dell'autoveicolo summenzionato, verbalizzando le seguenti dichiarazioni
“l'autovettura è stata acquistata nel mese di gennaio di quest'anno dalla concessionaria con Parte_2
sede in Bagnacavallo (RA)” L'autovettura è stata pagata Euro 6000 di cui Euro 3000 con assegno circolare e la restante parte , pari a Euro 3.000,00 sono stati versati in contanti direttamente nelle mani del signor . Parte_2
La ricorrente ha contestato: la notifica del processo verbale di contestazione in un termine superiore a 90 giorni;
la lesione del proprio diritto di difesa, avendo presentato una memoria difensiva e la richiesta di essere sentita di cui le autorità competenti non avrebbero tenuto conto;
l'insussistenza, nel merito, della violazione contestata, avendo la ricorrente corrisposto in contanti la somma di € 3.000,00 “in più rate” di minor importo, dovendo poi considerarsi che la Legge di Bilancio del 2023 aveva innalzato il limite alla circolazione del contante ad €
5.000,00.
Tanto premesso, l'opponente ha chiesto all'intestato Tribunale, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata e, nel merito, di annullarla, con vittoria delle spese di lite.
2. Con memoria difensiva depositata in data 16.01.2024 si è costituito il
[...]
, chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'opposizione, attesa la sua infondatezza e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, con vittoria delle spese di lite.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata e discussa in data odierna, previo deposito di note conclusive.
***
3. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 laddove si prevede che, nell'impossibilità di effettuare la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbano essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.
pagina 3 di 5 Sicché la ricorrente si duole del fatto che dalla sua audizione presso la AR di AN
Tenenza Desenzano del Garda, avvenuta in data in data 25.10.2018, siano decorsi più di novanta giorni, avendo ricevuto la notifica del processo verbale di contestazione in data
12.04.2019.
La giurisprudenza di legittimità è tuttavia pacifica nell'affermare che la decorrenza del termine di novanta giorni per la notifica della contestazione della violazione amministrativa, prevista dall'art. 14 della legge n. 689/1981, non si calcola dal momento in cui viene ricevuta la notizia dell'illecito, bensì dal termine delle verifiche compiute dagli organi ispettivi, inclusa la raccolta di tutte le dichiarazioni e le indagini preliminari necessarie alla valutazione complessiva degli elementi dell'illecito (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
23/04/2025, n. 10634); compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.
Nel caso di specie l'indagine svolta dalla AR di AN è stata complessa ed ha coinvolto numerosi soggetti, rendendo necessaria anche la collaborazione di altri Reparti del
Corpo, competenti per territorio;
a conclusione di tali indagini sono stati predisposti numerosi verbali, oltre a quello notificato all'odierna ricorrente. Al termine di tutti i controlli è stato infatti emanato il processo verbale di contestazione GDF-2019-RA133-031-
000 del 20.03.2019 (all. 5 resistente) nei confronti del venditore dal quale si Parte_2
evince che quest'ultimo aveva concluso numerose vendite in violazione della normativa antiriciclaggio, e che quella riguardante non era l'ultima, da un punto di Parte_1
vista cronologico. Subito dopo il processo verbale di contestazione al venditore è stato elevato quello diretto all'odierna ricorrente.
Pertanto, deve escludersi la dedotta decadenza in quanto, stante la suddetta giurisprudenza e considerate le varie attività espletate al fine di verificare gli illeciti, il tempo utilizzato dalla
AR di AN per l'accertamento risulta congruo.
Sempre in via preliminare, la doglianza relativa alla lesione del diritto di difesa non appare fondata, perché è pacifico che la ricorrente, in difformità da quanto indicato nel PVC, inviò gli scritti difensivi contenenti (anche) l'istanza di audizione non alla Controparte_1
di ma alla AR di AN (cfr. ricorso pag. 5).
[...] CP_1
Nel merito, la ricorrente ha contestato la violazione dell'art. 49 comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, allegando di aver corrisposto la somma di € 3.000,00
“in più rate” di minor importo. Tuttavia, da un lato tale prospettazione non appare credibile, se confrontata con quanto dichiarato nel verbale di acquisizione informazioni del 25.10.2018 pagina 4 di 5 – dove affermava che “L'autovettura è stata pagata Euro 6000 di cui Euro 3000 Parte_1
con assegno circolare e la restante parte , pari a Euro 3.000,00 sono stati versati in contanti direttamente nelle mani del signor , da ciò desumendosi una dazione unitaria Parte_2
(assegno e contanti) – dall'altro tale circostanza appare irrilevante, a mente di quanto stabilito all'art. 49: “È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati”. A tal proposito appare evidente che, anche laddove vi fossero stati più pagamenti sottosoglia, gli stessi furono eseguiti nell'ambito di un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, avente come scopo l'acquisto dell'autovettura.
Infine, l'asserita “depenalizzazione” della fattispecie in virtù dell'innalzamento della soglia operato dalla Legge di Bilancio del 2023 è priva di pregio, giacché l'art. 49 comma 3-bis, secondo periodo chiarisce la decorrenza della nuova soglia per i fatti successivi al 1° gennaio
2023.
Tutto quanto sopra induce il Tribunale a ritenere che l'opposizione vada respinta e che la ricorrente debba essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente, da liquidarsi come in dispositivo in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 2022, per i compensi di avvocato nei giudizi di cognizione di competenza del tribunale di particolare semplicità e di valore compreso nello scaglione di riferimento (fino ad Euro 5.200,00), con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, e riduzione del 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., poiché la stessa si è costituita in giudizio avvalendosi di propri funzionari delegati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, rigetta l'opposizione e condanna a rifondere le spese di lite al Parte_1
Controparte_1
, che liquida in complessivi Euro 681,60, oltre spese
[...]
generali.
Ravenna, 16 luglio 2025
Il Giudice dott. Elisa Romagnoli
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 2399/2023
Oggi 16 luglio 2025 ad ore 9:49 innanzi al dott. Elisa Romagnoli, sono comparsi, collegati da remoto: per l'avv. IA;
Parte_1
per Controparte_1
la Dr.ssa funzionario del
[...] CP_2
. Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive autorizzate già depositate.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Gli avvocati chiedono di essere dispensati dalla presenza alla lettura del dispositivo.
Il Giudice dispensa le parti dalla presenza alla lettura del dispositivo.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Verbale chiuso alle ore 9:54. Il Giudice
dott. Elisa Romagnoli
Il giudice, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c. pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisa Romagnoli ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2399/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RE IA
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1
DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Giovanna Ghini
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2.10.2023 ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 754766 dell'8.04.2021 di Euro 3.020,00 notificata in data
25.08.2023, con cui il Controparte_1
di le aveva ingiunto di pagare la somma complessiva di € 3.020,00, per la
[...] CP_1
violazione dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per aver trasferito denaro contante, per un importo complessivo di 3.000,00, senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Controparte_3
L'ordinanza di cui si tratta è stata emessa a seguito di un'estesa attività investigativa che ha interessato numerosi soggetti acquirenti e venditori di auto usate del territorio ravennate.
pagina 2 di 5 In particolare, nell'ambito delle indagini svolte dalla AR di AN in relazione alle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nell'operazione di compravendita dell'autoveicolo
BMW targata DG861AL, la AR di AN Tenenza Desenzano del Garda, delegata ad escutere in atti la signora oggi aveva acquisito in data Persona_1 Parte_1
25.10.2018 dalla stessa chiarimenti e/o informazioni circa le modalità di pagamento relativi all'acquisto dell'autoveicolo summenzionato, verbalizzando le seguenti dichiarazioni
“l'autovettura è stata acquistata nel mese di gennaio di quest'anno dalla concessionaria con Parte_2
sede in Bagnacavallo (RA)” L'autovettura è stata pagata Euro 6000 di cui Euro 3000 con assegno circolare e la restante parte , pari a Euro 3.000,00 sono stati versati in contanti direttamente nelle mani del signor . Parte_2
La ricorrente ha contestato: la notifica del processo verbale di contestazione in un termine superiore a 90 giorni;
la lesione del proprio diritto di difesa, avendo presentato una memoria difensiva e la richiesta di essere sentita di cui le autorità competenti non avrebbero tenuto conto;
l'insussistenza, nel merito, della violazione contestata, avendo la ricorrente corrisposto in contanti la somma di € 3.000,00 “in più rate” di minor importo, dovendo poi considerarsi che la Legge di Bilancio del 2023 aveva innalzato il limite alla circolazione del contante ad €
5.000,00.
Tanto premesso, l'opponente ha chiesto all'intestato Tribunale, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata e, nel merito, di annullarla, con vittoria delle spese di lite.
2. Con memoria difensiva depositata in data 16.01.2024 si è costituito il
[...]
, chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'opposizione, attesa la sua infondatezza e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, con vittoria delle spese di lite.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata e discussa in data odierna, previo deposito di note conclusive.
***
3. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 laddove si prevede che, nell'impossibilità di effettuare la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbano essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.
pagina 3 di 5 Sicché la ricorrente si duole del fatto che dalla sua audizione presso la AR di AN
Tenenza Desenzano del Garda, avvenuta in data in data 25.10.2018, siano decorsi più di novanta giorni, avendo ricevuto la notifica del processo verbale di contestazione in data
12.04.2019.
La giurisprudenza di legittimità è tuttavia pacifica nell'affermare che la decorrenza del termine di novanta giorni per la notifica della contestazione della violazione amministrativa, prevista dall'art. 14 della legge n. 689/1981, non si calcola dal momento in cui viene ricevuta la notizia dell'illecito, bensì dal termine delle verifiche compiute dagli organi ispettivi, inclusa la raccolta di tutte le dichiarazioni e le indagini preliminari necessarie alla valutazione complessiva degli elementi dell'illecito (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
23/04/2025, n. 10634); compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.
Nel caso di specie l'indagine svolta dalla AR di AN è stata complessa ed ha coinvolto numerosi soggetti, rendendo necessaria anche la collaborazione di altri Reparti del
Corpo, competenti per territorio;
a conclusione di tali indagini sono stati predisposti numerosi verbali, oltre a quello notificato all'odierna ricorrente. Al termine di tutti i controlli è stato infatti emanato il processo verbale di contestazione GDF-2019-RA133-031-
000 del 20.03.2019 (all. 5 resistente) nei confronti del venditore dal quale si Parte_2
evince che quest'ultimo aveva concluso numerose vendite in violazione della normativa antiriciclaggio, e che quella riguardante non era l'ultima, da un punto di Parte_1
vista cronologico. Subito dopo il processo verbale di contestazione al venditore è stato elevato quello diretto all'odierna ricorrente.
Pertanto, deve escludersi la dedotta decadenza in quanto, stante la suddetta giurisprudenza e considerate le varie attività espletate al fine di verificare gli illeciti, il tempo utilizzato dalla
AR di AN per l'accertamento risulta congruo.
Sempre in via preliminare, la doglianza relativa alla lesione del diritto di difesa non appare fondata, perché è pacifico che la ricorrente, in difformità da quanto indicato nel PVC, inviò gli scritti difensivi contenenti (anche) l'istanza di audizione non alla Controparte_1
di ma alla AR di AN (cfr. ricorso pag. 5).
[...] CP_1
Nel merito, la ricorrente ha contestato la violazione dell'art. 49 comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, allegando di aver corrisposto la somma di € 3.000,00
“in più rate” di minor importo. Tuttavia, da un lato tale prospettazione non appare credibile, se confrontata con quanto dichiarato nel verbale di acquisizione informazioni del 25.10.2018 pagina 4 di 5 – dove affermava che “L'autovettura è stata pagata Euro 6000 di cui Euro 3000 Parte_1
con assegno circolare e la restante parte , pari a Euro 3.000,00 sono stati versati in contanti direttamente nelle mani del signor , da ciò desumendosi una dazione unitaria Parte_2
(assegno e contanti) – dall'altro tale circostanza appare irrilevante, a mente di quanto stabilito all'art. 49: “È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati”. A tal proposito appare evidente che, anche laddove vi fossero stati più pagamenti sottosoglia, gli stessi furono eseguiti nell'ambito di un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, avente come scopo l'acquisto dell'autovettura.
Infine, l'asserita “depenalizzazione” della fattispecie in virtù dell'innalzamento della soglia operato dalla Legge di Bilancio del 2023 è priva di pregio, giacché l'art. 49 comma 3-bis, secondo periodo chiarisce la decorrenza della nuova soglia per i fatti successivi al 1° gennaio
2023.
Tutto quanto sopra induce il Tribunale a ritenere che l'opposizione vada respinta e che la ricorrente debba essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente, da liquidarsi come in dispositivo in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 2022, per i compensi di avvocato nei giudizi di cognizione di competenza del tribunale di particolare semplicità e di valore compreso nello scaglione di riferimento (fino ad Euro 5.200,00), con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, e riduzione del 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., poiché la stessa si è costituita in giudizio avvalendosi di propri funzionari delegati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, rigetta l'opposizione e condanna a rifondere le spese di lite al Parte_1
Controparte_1
, che liquida in complessivi Euro 681,60, oltre spese
[...]
generali.
Ravenna, 16 luglio 2025
Il Giudice dott. Elisa Romagnoli
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