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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/03/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
Sezione I Civile Verbale di UDIENZA da REMOTO
Prima Comparizione delle Parti
R.G. 10331/2024_________
Nella causa promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
Attrice
_Avv. Ugo Bennati
Contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.
Convenuto non costituito
Addì 7 marzo 2025, alle ore 10.26, anziché 10.00 per problemi di link, collegato in video udienza con il G.O.P., avv.
Francesca Ricco, in funzione di Giudice Unico, anch'essa collegata da remoto dallo studio in Genova, ex art 23, comma
7 D.L. 137/2020 è comparso in video per l'udienza , ex art 127 bis cpc, l'Avv. U. Bennati, identificato con CF:
per parte attrice. C.F._1
Alle 10. 27 per parte convenuta nessuno compare. Il menzionato difensore, preliminarmente, dichiara di nulla avere ad opporre a che l'udienza venga svolta nella modalità remoto. Il procuratore, così come sopra identificato, conferma.
Dà altresì' atto di essere solo nella rispettiva stanza di collegamento e di non essere allo stato in collegamento con la propria assistita. Dichiara, altresì, di non avere collegamenti simultanei con soggetti non legittimati. Il procuratore, così come sopra identificato, conferma.
L'avv Bennati, chiede dichiararsi la contumacia della società convenuta, attesa la regolarità della notifica via pec in data
15.10.2024, come da produzioni in pct del 18 e 19 febbraio 2025 e precisa le proprie conclusioni come in atto di citazione e discute la causa ex art 281 sexies, cpc insistendo per l'accoglimento della domanda, come sostenuta dalla documentazione in atti.
Chiede di essere dispensato dal presenziare alla lettura del dispositivo.
Il procuratore, così come sopra identificato, dichiara, infine, di aver partecipato effettivamente all'udienza nel pieno rispetto del contraddittorio e attesta che lo svolgimento della stessa udienza, mediante applicativo Teams, è avvenuta regolarmente. Il procuratore, così come sopra identificato, conferma.
IL GIUDICE,
Alle ore 10.33 si ritira in camera di consiglio. All'esito alle ore 13.12 . dispensati i procuratori dal presenziare alla lettura del dispositivo , pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies CPC, provvedendo all'immediato deposito in cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA
Prima sezione
in persona del
G.o.p.
Avv Francesca Ricco
in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nel procedimento civile RG 10331/2024
promosso da
P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. U. Bennati, presso il cui studio in Genova, Via XXV Aprile 15/3 elegge domicilio
- attore -
Avv. U. Bennati
C o n t r o
, P.IVA corrente in Via A. Fogazzaro Controparte_1 P.IVA_2
(Z.I.) – 70043 Monopoli (BA), in persona persona del legale rappresentante p.t.
- convenuto contumace- RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
− PREMESSE IN FATTO
avente ad oggetto: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la soc. in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t. ha evocato in giudizio la soc. , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t. al fine di sentirla condannare, al pagamento della fornitura di merce, acquistata dalla convenuta, per un importo a titolo di capitale di €. 20.461,25, a saldo delle fatture, di cui ai doc.ti da 1 a 16 dell'atto di citazione, oltre interessi moratori. Vinte le spese di lite.
All'udienza del 7 marzo 2025 venivano precisate le conclusioni e discussa la causa, ai sensi dell'art. 281, comma VI, cpc., unitamente alla richiesta la declaratoria di contumacia della società convenuto
- PREMESSE IN DIRITTO
PRELIMINARMENTE, attesa la regolarità della notifica via pec, si dichiara la contumacia della società convenuta , P.IVA corrente in Via Controparte_1 P.IVA_2
A. Fogazzaro (Z.I.) – 70043 Monopoli (BA), in persona del legale rappresentante p.t..
NEL MERITO
La domanda attorea di inadempimento contrattuale è fondata e merita accoglimento alla luce delle seguenti argomentazioni.
1) SULL' ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO I documenti versati in atti comprovano la consegna della fornitura di merce in favore della soc.
per il prezzo complessivo di €. 20.461,25 , a saldo CP_1 Controparte_1 delle fatture, di cui alla premessa dell'atto di citazione e prodotte come allegato ai documenti da 1
a 16 del menzionato atto.
Risulta provato il contratto inter partes (fornitura di merce) tra la società attrice e quella convenuta.
Vendita, del resto, pienamente, documentata mediante il deposito delle fatture (doc 1 a 16 fascicolo attoreo), attestanti il contratto de quo , come riportato nell'estratto conto cliente 22.7.24
(doc. n.21). Altresì parte attrice riferisce che la soc Gestione non ha mai Controparte_1 contestato né la consegna né la presenza di vizi della fornitura, come si evince dalla corrispondenza in atti (da doc 17 a 20) e dal piano di rientro, come si evince dalla e mail datata 16 luglio 2024; le cui tempistiche di dilazione non sono state rispettate dalla convenuta (doc. attoreo n 18 e 20).
Dunque, risulta fondata l'esigibilità del credito vantato dall'attore, pari ad €. 20.461,25 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo
Alla luce di quanto sopra, spettava alla società convenuta Controparte_1 dimostrare o il proprio adempimento (aver già versato alla soc. l'importo del prezzo di Pt_2 vendita della merce in questa sede richiesto), ovvero l'esistenza di fatti impeditivi od estintivi, secondo onere probatorio delineato in tema di responsabilità contrattuale da un ormai univoco orientamento giurisprudenziale.
La stessa dottrina più avvertita ha sottoposto a convincente revisione critica la tradizionale interpretazione di colpa presunta della responsabilità da inadempimento contrattuale (rilevando come la stessa tralatizia affermazione di una presunzione di colpa si accompagnasse alla richiesta per il debitore, al fine di andare esente da responsabilità, di provare l'impossibilità non imputabile, ovvero la non esigibilità dell'adempimento avuto riguardo alle circostanze concrete ed al regime di profittabilità del negozio e in ultima istanza, l'insorgenza di un nesso causale autonomo.
Dall'altro, la stessa giurisprudenza di legittimità, a sezione unite, ha composto un precedente contrasto fra sezioni semplici, parificando l'onere probatorio del creditore che agisca per il risarcimento del danno da inadempimento con quello gravante sullo stesso soggetto che agisca per ottenere l'adempimento. Se infatti si era precedentemente affermato che, nel primo caso, dare la prova del fatto costitutivo significasse dimostrare, oltre alla fonte negoziale del diritto ed al mancato soddisfacimento dello stesso anche lo specifico inadempimento della controparte, il SC a sezioni unite, ha affermato che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass, sez. Un, 6 aprile- 30 ottobre 2001, n 13533).
Nella vertenza de qua la società convenuta è rimasta contumace, rinunciando di fatto a fornire nel merito le prove richieste a controbattere, a quanto richiesto e provato dall'attore.
Non resta che condannare la società convenuta contumace a pagare, in favore della soc.
[...]
la somma complessiva di €. 20.461,25, a titolo di capitale, oltre interessi moratori, Parte_3 ex D.L. 231/2002, a decorrere dalla scadenza delle singole fattura in atti sino al saldo.
4) SULLE SPESE PROCESSUALI
In virtù del principio della soccombenza, di cui all'art. 91 cpc, parte convenuta contumace deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare a parte attrice le spese processuali, che, tenuto conto del D.M. 55 del 2014 e successive modifiche e alla luce dell'attività, peraltro, molto contenuta, in concreto svolta, trattandosi di causa contumaciale, sono liquidate, a favore della soc.
, in persona del legale rappresentante p.t. in €. 3.000,00 per compensi, oltre Parte_2 al 15% L.P., ex art. 2 del citato DM, oltre €. 264,00 a titolo di ESBORSI, oltre IVA e CPA, come per legge.
Per tutte le esposte ragioni,
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Genova, I sezione, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda ed eccezione, in accoglimento della domanda attorea :
Accertato l'inadempimento della convenuta:
- Dichiara la contumacia della società convenuta , Controparte_1
P.IVA corrente in Via A. Fogazzaro (Z.I.) – 70043 Monopoli (BA), in persona P.IVA_2
del legale rappresentante p.t.;
- Condanna la soc. , P.IVA corrente Controparte_1 P.IVA_2
in Via A. Fogazzaro (Z.I.) – 70043 Monopoli (BA), in persona del legale rappresentante p.t., a pagare, in favore della soc. in persona del legale rappresentante p.t.,, la Parte_2 somma di €. 20.461,25, di cui alle fatture in atti, oltre interessi moratori, ex D.L. 231/2002, a decorrere dalla scadenza sino al saldo effettivo;
- Condanna la soc. , P.IVA corrente Controparte_1 P.IVA_2
in Via A. Fogazzaro (Z.I.) – 70043 Monopoli (BA), in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere alla soc. in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite, Parte_2 che liquida in complessivi €. 3.000,00 per compensi, ex art. 2 D.M. 55 del 2014 e successive modifiche, oltre al 15% L.P. oltre €. 264,00 a titolo di ESBORSI, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Genova, 7 marzo 2025 Il MO
Avv. Francesca Ricco
Sezione I Civile Verbale di UDIENZA da REMOTO
Prima Comparizione delle Parti
R.G. 10331/2024_________
Nella causa promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
Attrice
_Avv. Ugo Bennati
Contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.
Convenuto non costituito
Addì 7 marzo 2025, alle ore 10.26, anziché 10.00 per problemi di link, collegato in video udienza con il G.O.P., avv.
Francesca Ricco, in funzione di Giudice Unico, anch'essa collegata da remoto dallo studio in Genova, ex art 23, comma
7 D.L. 137/2020 è comparso in video per l'udienza , ex art 127 bis cpc, l'Avv. U. Bennati, identificato con CF:
per parte attrice. C.F._1
Alle 10. 27 per parte convenuta nessuno compare. Il menzionato difensore, preliminarmente, dichiara di nulla avere ad opporre a che l'udienza venga svolta nella modalità remoto. Il procuratore, così come sopra identificato, conferma.
Dà altresì' atto di essere solo nella rispettiva stanza di collegamento e di non essere allo stato in collegamento con la propria assistita. Dichiara, altresì, di non avere collegamenti simultanei con soggetti non legittimati. Il procuratore, così come sopra identificato, conferma.
L'avv Bennati, chiede dichiararsi la contumacia della società convenuta, attesa la regolarità della notifica via pec in data
15.10.2024, come da produzioni in pct del 18 e 19 febbraio 2025 e precisa le proprie conclusioni come in atto di citazione e discute la causa ex art 281 sexies, cpc insistendo per l'accoglimento della domanda, come sostenuta dalla documentazione in atti.
Chiede di essere dispensato dal presenziare alla lettura del dispositivo.
Il procuratore, così come sopra identificato, dichiara, infine, di aver partecipato effettivamente all'udienza nel pieno rispetto del contraddittorio e attesta che lo svolgimento della stessa udienza, mediante applicativo Teams, è avvenuta regolarmente. Il procuratore, così come sopra identificato, conferma.
IL GIUDICE,
Alle ore 10.33 si ritira in camera di consiglio. All'esito alle ore 13.12 . dispensati i procuratori dal presenziare alla lettura del dispositivo , pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies CPC, provvedendo all'immediato deposito in cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA
Prima sezione
in persona del
G.o.p.
Avv Francesca Ricco
in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nel procedimento civile RG 10331/2024
promosso da
P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. U. Bennati, presso il cui studio in Genova, Via XXV Aprile 15/3 elegge domicilio
- attore -
Avv. U. Bennati
C o n t r o
, P.IVA corrente in Via A. Fogazzaro Controparte_1 P.IVA_2
(Z.I.) – 70043 Monopoli (BA), in persona persona del legale rappresentante p.t.
- convenuto contumace- RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
− PREMESSE IN FATTO
avente ad oggetto: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la soc. in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t. ha evocato in giudizio la soc. , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t. al fine di sentirla condannare, al pagamento della fornitura di merce, acquistata dalla convenuta, per un importo a titolo di capitale di €. 20.461,25, a saldo delle fatture, di cui ai doc.ti da 1 a 16 dell'atto di citazione, oltre interessi moratori. Vinte le spese di lite.
All'udienza del 7 marzo 2025 venivano precisate le conclusioni e discussa la causa, ai sensi dell'art. 281, comma VI, cpc., unitamente alla richiesta la declaratoria di contumacia della società convenuto
- PREMESSE IN DIRITTO
PRELIMINARMENTE, attesa la regolarità della notifica via pec, si dichiara la contumacia della società convenuta , P.IVA corrente in Via Controparte_1 P.IVA_2
A. Fogazzaro (Z.I.) – 70043 Monopoli (BA), in persona del legale rappresentante p.t..
NEL MERITO
La domanda attorea di inadempimento contrattuale è fondata e merita accoglimento alla luce delle seguenti argomentazioni.
1) SULL' ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO I documenti versati in atti comprovano la consegna della fornitura di merce in favore della soc.
per il prezzo complessivo di €. 20.461,25 , a saldo CP_1 Controparte_1 delle fatture, di cui alla premessa dell'atto di citazione e prodotte come allegato ai documenti da 1
a 16 del menzionato atto.
Risulta provato il contratto inter partes (fornitura di merce) tra la società attrice e quella convenuta.
Vendita, del resto, pienamente, documentata mediante il deposito delle fatture (doc 1 a 16 fascicolo attoreo), attestanti il contratto de quo , come riportato nell'estratto conto cliente 22.7.24
(doc. n.21). Altresì parte attrice riferisce che la soc Gestione non ha mai Controparte_1 contestato né la consegna né la presenza di vizi della fornitura, come si evince dalla corrispondenza in atti (da doc 17 a 20) e dal piano di rientro, come si evince dalla e mail datata 16 luglio 2024; le cui tempistiche di dilazione non sono state rispettate dalla convenuta (doc. attoreo n 18 e 20).
Dunque, risulta fondata l'esigibilità del credito vantato dall'attore, pari ad €. 20.461,25 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo
Alla luce di quanto sopra, spettava alla società convenuta Controparte_1 dimostrare o il proprio adempimento (aver già versato alla soc. l'importo del prezzo di Pt_2 vendita della merce in questa sede richiesto), ovvero l'esistenza di fatti impeditivi od estintivi, secondo onere probatorio delineato in tema di responsabilità contrattuale da un ormai univoco orientamento giurisprudenziale.
La stessa dottrina più avvertita ha sottoposto a convincente revisione critica la tradizionale interpretazione di colpa presunta della responsabilità da inadempimento contrattuale (rilevando come la stessa tralatizia affermazione di una presunzione di colpa si accompagnasse alla richiesta per il debitore, al fine di andare esente da responsabilità, di provare l'impossibilità non imputabile, ovvero la non esigibilità dell'adempimento avuto riguardo alle circostanze concrete ed al regime di profittabilità del negozio e in ultima istanza, l'insorgenza di un nesso causale autonomo.
Dall'altro, la stessa giurisprudenza di legittimità, a sezione unite, ha composto un precedente contrasto fra sezioni semplici, parificando l'onere probatorio del creditore che agisca per il risarcimento del danno da inadempimento con quello gravante sullo stesso soggetto che agisca per ottenere l'adempimento. Se infatti si era precedentemente affermato che, nel primo caso, dare la prova del fatto costitutivo significasse dimostrare, oltre alla fonte negoziale del diritto ed al mancato soddisfacimento dello stesso anche lo specifico inadempimento della controparte, il SC a sezioni unite, ha affermato che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass, sez. Un, 6 aprile- 30 ottobre 2001, n 13533).
Nella vertenza de qua la società convenuta è rimasta contumace, rinunciando di fatto a fornire nel merito le prove richieste a controbattere, a quanto richiesto e provato dall'attore.
Non resta che condannare la società convenuta contumace a pagare, in favore della soc.
[...]
la somma complessiva di €. 20.461,25, a titolo di capitale, oltre interessi moratori, Parte_3 ex D.L. 231/2002, a decorrere dalla scadenza delle singole fattura in atti sino al saldo.
4) SULLE SPESE PROCESSUALI
In virtù del principio della soccombenza, di cui all'art. 91 cpc, parte convenuta contumace deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare a parte attrice le spese processuali, che, tenuto conto del D.M. 55 del 2014 e successive modifiche e alla luce dell'attività, peraltro, molto contenuta, in concreto svolta, trattandosi di causa contumaciale, sono liquidate, a favore della soc.
, in persona del legale rappresentante p.t. in €. 3.000,00 per compensi, oltre Parte_2 al 15% L.P., ex art. 2 del citato DM, oltre €. 264,00 a titolo di ESBORSI, oltre IVA e CPA, come per legge.
Per tutte le esposte ragioni,
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Genova, I sezione, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda ed eccezione, in accoglimento della domanda attorea :
Accertato l'inadempimento della convenuta:
- Dichiara la contumacia della società convenuta , Controparte_1
P.IVA corrente in Via A. Fogazzaro (Z.I.) – 70043 Monopoli (BA), in persona P.IVA_2
del legale rappresentante p.t.;
- Condanna la soc. , P.IVA corrente Controparte_1 P.IVA_2
in Via A. Fogazzaro (Z.I.) – 70043 Monopoli (BA), in persona del legale rappresentante p.t., a pagare, in favore della soc. in persona del legale rappresentante p.t.,, la Parte_2 somma di €. 20.461,25, di cui alle fatture in atti, oltre interessi moratori, ex D.L. 231/2002, a decorrere dalla scadenza sino al saldo effettivo;
- Condanna la soc. , P.IVA corrente Controparte_1 P.IVA_2
in Via A. Fogazzaro (Z.I.) – 70043 Monopoli (BA), in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere alla soc. in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite, Parte_2 che liquida in complessivi €. 3.000,00 per compensi, ex art. 2 D.M. 55 del 2014 e successive modifiche, oltre al 15% L.P. oltre €. 264,00 a titolo di ESBORSI, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Genova, 7 marzo 2025 Il MO
Avv. Francesca Ricco