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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/05/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 23.5.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 883 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA in persona dell'amministratore unico e Parte_1 in proprio, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Prof. Parte_2
Leonardo Sesta;
Opponente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Convenuto
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
**************
Con ricorso depositato in data 20.01.2024 , in proprio e quale Parte_2
amministratore unico della ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 2023 00025730 35 000, notificatogli in data 22.12.2023, con il quale gli è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 4.488,12, a titolo di contributi Gestione
Artigiani. L'odierno opponente, premettendo di esser pensionato e socio unico della ha evidenziato di aver espletato tale attività a Parte_1
titolo completamente gratuito, per non avere svolto concretamente alcuna mansione lavorativa ulteriore rispetto a quella di mera amministrazione.
Ha, dunque, lamentato come l' avesse preteso le suddette somme in CP_1 violazione dell'art. 1, comma 203, L. n. 662 del 1996, nella parte in cui indica i requisiti richiesti ai fini dell'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, di cui ha invocato l'applicazione per analogia anche alle imprese artigiane.
In particolare, ha rimarcato che l'amministratore di una S.r.l., in tanto possa essere assoggettato alla contribuzione dei commercianti (I.V.S.) o degli artigiani, in quanto partecipi personalmente, abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale che amministra.
Pertanto, il sig. ha obiettato all' di aver notificato l'avviso di Pt_1 CP_1
addebito impugnato, senza espletare alcun previo accertamento atto a rilevare lo svolgimento di attività lavorativa prevalente cui, appunto, ricollegare la pretesa contributiva a suo carico.
Sul punto, ha ribadito che, all'espletamento della attività, oggetto della società, vi provvedevano i lavoratori subordinati ivi regolarmente assunti.
In definitiva, ha chiesto di annullare o revocare l'avviso di addebito n. 314
2023 00025730 35 000 con vittoria di spese.
Ritualmente notificati il ricorso introduttivo della lite ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, l si è costituito in giudizio, CP_1 sostenendo l'infondatezza dell'opposizione per i motivi di seguito sintetizzati.
Infatti, ripercorrendo la normativa della L. n. 443 del 985, così come interpretata dagli orientamenti giurisprudenziali menzionati nella memoria difensiva, ha richiamato, in particolare, gli artt. 2, 3, 4 e 5 della stessa legge, nonché la propria circolare n. 140 del 2001 (circa l'estensione anche alle
Pag. 2 di 8 S.r.l. della qualifica di società artigiana), per ribadire la legittimità delle sue pretese creditorie nei confronti di parte ricorrente.
Ciò sull'assunto secondo cui il soggetto che eserciti professionalmente un'attività con le caratteristiche di cui Legge-quadro in discorso, è automaticamente soggetto all'assicurazione IVS presso l' . CP_1
Dunque, parte resistente ha sostenuto che l'istante, in quanto unico titolare di impresa artigiana registrata nel relativo albo, è tenuto a versare la contribuzione in relazione ai redditi d'impresa.
A sostegno di tali considerazioni ha, altresì, rammentato di aver già notificato precedenti avvisi di addebito, relativi a diversi periodi oggetto di contribuzione, rimasti non opposti e ormai esecutivi.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova premettere che, ai sensi dell'art. 2 L. 443 del 1985, è imprenditore artigiano “colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”.
In base al disposto dell'art. 3 L. 443 del 1985, rubricato “Definizione di impresa artigiana”, richiamati i limiti dimensionali (di cui al successivo art. 4) ed enucleati i presupposti inerenti l'oggetto dell'attività in discorso, assume rilievo il comma 3, che così prevede:“È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con tali gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla
Pag. 3 di 8 presente legge e con gli scopi di cui al primo comma: a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice … In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.”.
Ancora, la L. n. 57 del 2001 ha apportato modifiche ed integrazioni, tra le altre, alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 5 della L. n. 443 del 1985, ove si prevede che: “È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto
20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione. L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9 (ossia la commissione provinciale per l'artigianato), ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società".
In tale quadro normativo, ai fini del giudizio, è anche opportuno considerare che, come noto, in tema di riparto dell'onere della prova, spetta all' CP_1
dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, benché convenuto in un'opposizione ad avviso di addebito.
Pag. 4 di 8 2. Ebbene, per ciò che concerne il caso di specie, la dimostrazione della sussistenza dell'obbligo contributivo del sig. nella Gestione Artigiani Pt_1 deve ritenersi senz'altro raggiunta sulla scorta delle chiare ed univoche risultanze documentali versate in atti (cfr. allegati della memoria difensiva dell' , in particolare la delibera di iscrizione del 2020 -decorrente dal CP_1
20.01.2015- e successiva delibera di cancellazione -del 16.02.2024- nell'Albo delle imprese artigiane, nonché la visura della CCIAA).
In particolare, la comprovata iscrizione della s.r.l. unipersonale nell'Albo delle imprese artigiane - certamente non scalfita dalle generiche deduzioni difensive (anche finalizzate alla proposizione di querela di falso) - conduce a ravvisare proprio il negato requisito dello svolgimento prevalente del lavoro personale nel processo produttivo e comporta l'automatica assunzione dell'obbligo contributivo in capo allo stesso socio unico.
A tale proposito, vale, del resto, quanto accertato dalla Corte di Appello di
Bari (sentenza n. 314/2025).
In particolare, nella decisione versata in atti si legge: “Da quanto esposto discende che nel caso di specie – in cui l' fin dal giudizio di prime cure CP_1
ha dedotto la derivazione causale degli avvisi di addebito impugnati dalla domanda di iscrizione retroattiva all'Albo delle imprese artigiane presentata dal il 24 luglio 2020, nella sua qualità di unico socio ed Pt_1
amministratore della (accolta dall con Parte_1 CP_1
decorrenza retroattiva da novembre 2015, giusta i prospetti informatici allegati al fascicolo processuale di primo grado dell' ) ed ha supportato CP_1 siffatte allegazioni difensive con la produzione in giudizio in allegato all'atto di gravame della visura storica della Camera di che Parte_3
effettivamente conferma quanto dedotto - appare legittima l'iscrizione alla
Gestione Artigiani della – in persona dell'unico Parte_1
socio ed amministratore - curata dall'Istituto in conseguenza Parte_2
Pag. 5 di 8 della correlativa iscrizione all'Albo Artigiani tenuto dalla Camera di
Commercio”.
Coglie nel segno la difesa dell' , contrariamente a quanto si legge negli CP_1
scritti difensivi del ricorrente: nessuna contraddittorietà, infatti, può ravvisarsi nelle determinazioni dell'Istituto, né sussiste la paventata violazione delle norme in ordine all'obbligo contributivo esitato nell'avviso di addebito opposto.
Occorre infatti ribadire rilevare che l'istante è obbligato proprio in virtù dell'efficacia costitutiva della iscrizione della nell'Albo delle Imprese Pt_1
Artigiane che lo stesso amministra(va) e della quale era socio-unico, come emerge sin dalla piana lettura degli artt. 2, 3, 4 e 5 della Legge-quadro per l'artigianato.
In effetti:
- l'impresa va rapportata direttamente al socio-lavoratore, prescindendosi dagli effetti del beneficio della separazione della responsabilità, in cui consiste la caratteristica delle società di capitali;
- l'eventuale qualifica di amministratore della s.r.l. artigiana rivestita dal socio
é compatibile con l'obbligo assicurativo nella Gestione degli artigiani allorché il socio partecipi, con i requisiti predetti, al processo produttivo.
Dunque, mutuando testualmente il recente orientamento della Corte
d'Appello di Bari (Sez. Lav., sent. n. 2219/2023), è del tutto pacifico che l'istante “proprio e soltanto nella qualità di socio unico della suddetta società, è tenuto a versare la contribuzione in relazione ai redditi d'impresa Part qual dichiarati dalla nella loro totalità… , ricomprendendo, dunque, anche la parte del reddito d'impresa dichiarata ai fini fiscali e di pertinenza del socio in ragione della sua quota di partecipazione (100%), e prescindendo dalla destinazione di detti utili ed ancorché non distribuiti ai soci”; e, ancora, se è vero che “la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga
Pag. 6 di 8 lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall' (vi si richiama Cass. Civ., n. 23790/2019), inconfutabile è, invece, CP_1
l'asserzione per cui “gli utili sociali – o se vogliamo il cosiddetto reddito di partecipazione- attesa la peculiarità della fattispecie (socio unico di una società artigiana di capitali, la cui attività, in seno alla società, rappresenta la sola attività per la quale l'opponente risulta iscritto alla relativa gestione artigiani ), rappresentano indubbiamente il reddito derivante dall'attività CP_1
d'impresa che ha dato titolo alla cennata iscrizione e come tale, resta soggetto per intero a contribuzione”.
Pertanto, a fronte delle deduzioni dell' opposto (vedi in senso CP_1
esplicativo altresì le circolari in atti menzionate) e delle risultanze CP_1 probatorie, l'opposizione ad avviso di addebito dev'essere rigettata.
Nè v'era da dar corso all'istanza di acquisizione documentale dell'originale della richiesta di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, come formulata dalla difesa di parte opponente nella prospettiva di una possibile querela di falso, per il semplice rilievo che la sussistenza dei presupposti per la natura artigiana della società non è stata contrastata da evidenze probatorie di segno contrario altrettanto persuasive ed, anzi, è corroborata, dall'intero plesso istruttorio fornito dall' ai fini della decisione. CP_1
In particolare, neanche avrebbe potuto esservi
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91, 1° comma, c.p.c.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo a parametri prossimi a quelli medi previsti dalle tabelle allegate al d.m. 55/14, in relazione alla tipologia di causa
(procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 883 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024 promosso da contro l' Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese Parte_2 CP_1 del giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.
Bari, il 23.5.2025
Il giudice della Sezione Lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco
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