TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2097/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2097 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari lo studio Parte_1 dell'Avv. VALENTINI SIMONE, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ricorrente contro
, nato il [...] in [...]; CP_1
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
All'udienza dell'11.09.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25 agosto 1999, in
Serri, tra la sig.ra e il sig. , trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1 civile del Comune di Serri dell'anno 1996, atto n. 7 parte II serie A;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi
Pagina 1 e , con ricorso depositato dalla in data Parte_1 CP_1 Parte_1
05/04/2024, all'udienza dell'11.09.2024 il resistente, personalmente comparso, ha dichiarato di aderire alle avverse conclusioni.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
****
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente in quella procedura (il 10.05.2023) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio
(il 05/04/2024), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrendo, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 CP_1
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SERRI, in data
25/08/1996 tra , nata a [...], il [...] e , Parte_1 CP_1
nato a [...], il [...], matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SERRI, anno 1996, parte II, serie A, atto n. 7, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso
Comune.
2) nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio dell'11.03.2025
Il giudice estensore
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2097 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari lo studio Parte_1 dell'Avv. VALENTINI SIMONE, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ricorrente contro
, nato il [...] in [...]; CP_1
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
All'udienza dell'11.09.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25 agosto 1999, in
Serri, tra la sig.ra e il sig. , trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1 civile del Comune di Serri dell'anno 1996, atto n. 7 parte II serie A;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi
Pagina 1 e , con ricorso depositato dalla in data Parte_1 CP_1 Parte_1
05/04/2024, all'udienza dell'11.09.2024 il resistente, personalmente comparso, ha dichiarato di aderire alle avverse conclusioni.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
****
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente in quella procedura (il 10.05.2023) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio
(il 05/04/2024), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrendo, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 CP_1
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SERRI, in data
25/08/1996 tra , nata a [...], il [...] e , Parte_1 CP_1
nato a [...], il [...], matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SERRI, anno 1996, parte II, serie A, atto n. 7, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso
Comune.
2) nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio dell'11.03.2025
Il giudice estensore
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
Pagina 2