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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato GOP Avv. Tiziana D'Ecclesia, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato – mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione - la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n.103/2023 R.G.L.
PROMOSSA DA
, c.f. , 26/06/1954 Parte_1 C.F._1
ROCCAMONTEPIANO (CH), rappresentata e difesa dall'Avv. RUTILI
PIETRO AUGUSTO (c.f. ), presso il cui studio è C.F._2
elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, c.f. , in persona del Direttore della Regione Marche p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BRUNI ROBERTA (c.f.
), elettivamente domiciliato C/O VIA D. C.F._3 CP_1
ANGELINI 35/37 ASCOLI PICENO, giusta delega in atti;
- Resistente -
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
al fine di ottenerne la condanna al pagamento della rendita o indennizzo per le malattie professionali denunciate (le prime tre in data 17.2.2020 e le ultime cinque in data
1.8.2020, la cui eziologia professionale è stata negata dall' : la n. 517193394 CP_1
1 “Spondilodiscoartrosi cervico lombare”, la n. 517193396 “tendinite sovraspinoso spalla destra”, la n. 517193397 “tendinite sovraspinoso spalla sinistra”, la n. 517194340 “ipoacusia bilaterale”, la n. 517194341 “gonartrosi sx”, la n. 517194343 “epicondilite gomito destro”, la n. 517194344
“rizoartrosi mano sx” e la n. 517194347 “rizoartrosi mano dx”, con conseguente indennizzo del grado di invalidità da riconoscersi rispettivamente all'8% cadauna per le prime tre, all'1% per la ipoacusia ed al 6% per le ultime quattro).
L' si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza della domanda. CP_1
La causa, istruita con produzioni di documenti, prova testimoniale e consulenza tecnica, è stata quindi, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Il consulente tecnico d'ufficio, a seguito di attento studio dei documenti prodotti e di accurati esami, ha accertato che la parte ricorrente è affetta dalle seguenti infermità: “…….. La tendinopatia inserzionale del gomito destro, con criterio di probabilità elevata, può essere considerata come almeno concausata dall'attività di lavoro esercitata. Al grado in cui la stessa è stata osservata, in applicazione del DM 12 luglio 2000, si stima un danno biologico permanente valutabile nell'ordine del 3% (tre percento). La rizoartosi bilaterale (dx>sin) può considerarsi patologia concausata dal lavoro nel contesto di una base costituzionale individuale. La stessa patologia, allo stato presente, determina un danno biologico permanete del 4% (quattro percento). Per quanto riguarda le altre patologie denunciate si ritiene di escludere la possibile eziopatogenesi professionale per mancanza di rischio specifico ovvero per carenza di informazioni adeguate sull'effettiva realtà del rischio lavorativo……. si tratta di menomazioni che nel loro complesso, considerata l'insistenza sullo stesso sistema organo-funzionale, possono essere valutabili nella misura del 6% (sei percento) tenendo conto che la tendinopatia inserzionale riconosciuta in monolaterale riguardante il solo gomito destro……”
Le sopra riportate conclusioni del C.T.U. devono essere condivise dal giudicante, perché sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici e metodologici.
Essendo stato accertato complessivamente, con riferimento a due malattie professionali riconosciute, il 6 % sussistono le condizioni richieste dalla legge per l'accoglimento parziale della domanda.
2 Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' con parziale compensazione delle stesse in considerazione del parziale CP_1
accoglimento della domanda.
PQM
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede: Dichiara che a causa delle malattie professionali tendinopatia inserzionale del gomito destro e rizoartosi bilaterale (dx>sin) alla ricorrente residua Parte_1
danno biologico complessivo nella misura del 6%;
condanna l' al pagamento: CP_1
- dell'indennizzo in capitale corrispondente;
- con la decorrenza di cui sopra e nella misura di legge, oltre interessi legali sui ratei maturati;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, a seguito di CP_1
parziale compensazione nella misura del 50%, in €.900,00 per la parte non compensata, oltre rimb.forf., IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come da CP_1
decreto in atti.
Ascoli Piceno, lì 27/03/2025
Il GOP
(Avv. Tiziana D'Ecclesia)
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