Sentenza 28 luglio 2016
Parere definitivo 25 settembre 2017
Ordinanza presidenziale 26 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/02/2023, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2023
N. 01908/2023REG.PROV.COLL.
N. 00501/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 501 del 2017, proposto dal dott. Francesco RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Giacon, Nicola Maragna e Raffaella Turini, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultima, in Roma, Via Giuseppe Avezzana, n. 3 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- il Comune di Zevio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Baraldi e Andrea Cabrini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ulisse Corea, in Roma, Via di Villa Sacchetti, n. 9, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Assicuratori dei Lloyd’s – Rappresentanza generale per l’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Locatelli e Marianna De Giudici, con domicilio eletto presso l’ultima, in Venezia in Santa Croce, n. 468/B e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione III, 29 luglio 2016, n. 903, non notificata, che ha respinto il ricorso proposto per “ la condanna del Comune di Zevio al risarcimento del danno previa declaratoria di illegittimità del provvedimento n. 17, Prot. 10/10455 del 22/04/2010 e nota 02/07/2010 Prot. n. 10/15933 del Comune di Zevio ”.
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione del Comune di Zevio e degli Assicuratori dei Lloyd’s – Rappresentanza generale per l’Italia;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023, il consigliere Luca Di Raimondo e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con sentenza 24 dicembre 2012, n. 2801, il Tribunale di Verona, Sezione II Civile, ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo sulla domanda proposta dal dott. Francesco RI per la condanna del Comune di Zevio al risarcimento di tuti i danni, quantificati nella misura di complessivi € 52.000,00, conseguenti alla ordinanza 22 aprile 2010, n. 17, prot. 10/10455, con cui il Comune di Zevio ha ordinato all’istante “ la cessazione dell’attività autonoma di studio dentistico B9/2 nei locali siti in Zevio Via Chiarenzi n. 34 autorizzati come ambulatorio odontoiatrico B5, attività sanitaria condotta in difetto di autorizzazione di cui alla Legge Regionale 16.08.2022, n. 22 ”.
2. Il dott. RI ha, quindi, riassunto il giudizio dinanzi al T.a.r. Venezia, che, con sentenza della III Sezione, 29 luglio 2016, n. 903, ha respinto il ricorso, sulla base della considerazione di fondo che “ il provvedimento adottato dal comune resistente trova la sua giustificazione nella mancata allegazione alla domanda presentata dal ricorrente della tipologia di struttura sanitaria secondo la classificazione riportata nel manuale di attuazione della legge regionale numero 22 del 2002, come richiesto in via integrativa dal comune in data 18 gennaio 2010, con l’ulteriore richiesta integrativa del 1.3.2010, a presentare entro 30 giorni, secondo le modalità già indicate, la documentazione richiesta, con l’avvertimento dell’avvio del procedimento per la cessazione dell’attività sanitaria ”.
3. Con appello notificato il 16 gennaio 2017 e depositato il 30 gennaio successivo, il dott. Francesco RI ha impugnato, chiedendone la riforma, la citata sentenza del T.a.r. Veneto, deducendo con un unico motivo “ CONTRADDITTORIETÁ E ILLOGICITÁ DELLA SENTENZA DEL TAR VENETO. RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA SEGUENTE PARTE “Conseguentemente la domanda risarcitoria, che si fonda sulla illegittimità del provvedimento comunale non può essere accolta, in quanto le domande presentate dal ricorrente erano generiche e incomplete, senza indicare, come invece previsto nell’apposito modulo, per quale tipo di struttura sanitaria venisse richiesta l’autorizzazione”; “Conseguentemente nessuna pretesa risarcitoria può essere annessa all’adozione del provvedimento di cessazione dell’attività, né al danno eventualmente derivante nel
periodo intercorrente fra questa e il provvedimento favorevole, essendo il primo legittimo e il secondo fondato su presupposti distinti, senza dunque alcuna necessità di revoca esplicita di un provvedimento divenuto inefficace per esserne cambiati oggetto e requisiti. Il ricorso deve dunque essere respinto” e “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge ”.
4. Il Comune di Zevio e gli Assicuratori dei Lloyd’s – Rappresentanza generale per l’Italia si sono costituiti in giudizio con memorie difensive depositate rispettivamente il 16 e il 20 marzo 2017.
Con ordinanza 26 ottobre 2022, n. 2039, il Presidente della Sezione ha disposto in via interlocutoria che la parte appellante comunicasse la persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio.
Il dott. RI ha depositato dichiarazione in tal senso in data 14 novembre 2022 e tutte le parti hanno depositato nota spese, come pure era stato richiesto dall’ordinanza presidenziale citata.
L’appellante ha depositato memoria ex articolo 73 c.p.a. il 16 gennaio 2023 e il Comune di Zevio memoria di replica il 26 gennaio 2023, con la quale ha reiterato ex articolo 101, comma 2, c.p.a. le domande ed eccezioni ritenute assorbite o non esaminate dal Tribunale territoriale.
Alla pubblica udienza del 16 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione, sentiti i difensori delle parti, come da verbale.
DIRITTO
1. Il dott. Francesco RI ha impugnato, chiedendone le riforma, la sentenza n. 903/2016, con la quale il T.a.r. Veneto ha rigettato il suo ricorso in riassunzione, contenente la domanda di risarcimento del danno nei confronti del Comune di Zevio conseguente alla asserita illegittimità dell’ordinanza dirigenziale n. 17/2010.
Secondo l’appellante, la decisione sarebbe errata sostanzialmente perché i primi giudici non hanno considerato che la domanda presentata dall’appellante per l’attività sanitaria B9/2 era fin dall’inizio completa in ogni suo elemento.
2. L’infondatezza dell’appello e la conseguente integrale conferma della sentenza di prime cure consentono al Collegio di non esaminare le eccezioni riproposte in questa sede dal Comune di Zevio ex articolo 101, comma 2, c.p.a..
Dalla documentazione versata in atti risulta che:
- con istanza n. prot. 16631 del 26 luglio 2005, il dott. RI ha chiesto al Comune di Zevio l’autorizzazione all’esercizio della struttura sanitaria “ studio odontoiatrico ”;
- con nota n. prot. 19798 del 29 marzo 2006, la ULSS 21 ha chiesto all’instante integrazione documentale;
- con nota n. prot. 29640 del 7 giugno 2007, l’Amministrazione ha inviato un sollecito;
- con nota n. prot. 25689 del 19 dicembre 2007, l’interessato ha comunicato all’ente locale il trasferimento del proprio studio presso l’ambulatorio odontoiatrico del dott. Enrico Pistoia;
- con nota n. prot. 26015 del 21 dicembre 2007, l’appellante ha comunicato al Comune che dal 1° agosto 2008 avrebbe prestato la “ propria opera quale dentista presso lo studio-ambulatorio odontoiatrico ” del dott. Pistoia, in Via Chiarenzi, 34;
- con nota n. prot. 565 del 10 gennaio 2008, “ a parziale modifica di quanto in precedenza comunicato ”, il dott. RI ha precisato di aver trasferito la propria attività di medico convenzionato con la ULSS 21 presso il suddetto studio;
- con nota n. prot. 1584 del 14 gennaio 2008, la ULLS 21 ha disposto l’archiviazione dell’istanza relativa allo studio sito in Via Dottori, 4;
- con istanza n. prot. 972 del 14 gennaio 2010, il dott. RI ha chiesto al Comune l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria in qualità di odontostomatologo presso lo studio del dott. Pistoia, “ già autorizzato ”;
- con nota n. prot. 10/01464 del 18 gennaio 2010, il Comune ha informato l’interessato sulla disciplina regionale per l’esercizio dell’attività sanitaria, chiedendo integrazioni documentali, da sottoscrivere da parte di tutti i medici costituiti in associazione, e sospendendo, nelle more, il procedimento;
- con istanza n. prot. 2377 del 27 gennaio 2010, l’appellante ha chiesto nuovamente di poter esercitare la sua attività, precisando che non era necessario produrre altro, considerato che tutte le autorizzazioni erano già in possesso dell’Amministrazione “ in quanto ambulatorio già autorizzato ”;
- con nota n. prot. 4414 del 1° marzo 2010, il Comune di Zevio ha invitato l’interessato a produrre la documentazione più volte richiesta, avvertendolo che, in difetto, sarebbe stato avviato il procedimento per la cessazione dell’attività;
- con nota del 5 marzo 2010, il dott. RI ha precisato, chiarendo l’equivoco, che l’autorizzazione richiesta doveva intendersi per “ studio professionale classificato dalla normativa B/9 ”;
- con ordinanza dirigenziale n. 17 del 22 aprile 2010, l’ente locale ha disposto la cessazione dell’attività autonoma di studio dentistico presso l’ambulatorio odontoiatrico B5 del dott. Pistoia;
- con mail del 31 maggio 2010, la USSL 21 ha suggerito di risolvere la questione tramite la presentazione di una domanda da parte dell’interessato per l’attività B9/2 da svolgersi all’interno dell’ambulatorio odontoiatrico B5 del dott. Pistoia;
- con nota del 3 giugno 2010, l’appellante ha chiesto l’annullamento in autotutela dell’ordinanza n. 17/2010;
. con istanza del 15 giugno 2010 (n. prot. 14635 del 16 giugno 2010) il dott. RI ha precisato la tipologia di studio professionale, allegando tutta la documentazione a corredo, così che il Comune, con atto n. prot. 16373 del 15 luglio 2010, ha potuto infine autorizzare l’attività richiesta, sulla base del parere favorevole espresso dalla USLL 21 con provvedimento n. prot. 33561 del 5 luglio 2010.
3. La disciplina contenente i criteri per l’esercizio di attività sanitarie è affidata alla legge della Regione Veneto 16 agosto 2002, n. 22, che, all’articolo 10, demanda a delibere di Giunta la definizione dei “ requisiti minimi, generali e specifici e di qualità, per l’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie da parte delle strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 8 ter del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie ”.
La definizione e la descrizione delle attività contenute nelle delibere di Giunta hanno lo scopo di dare certezze interpretative agli operatori e di evitare applicazioni difformi da parte delle autorità competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzatori.
Con delibera G.r. n. 2051 del 6 agosto 2004, successivamente modificata ed integrata dalle d.G.r. n. 2420 del 6 agosto 2005, n. 3223 del 25 ottobre 2005, n. 811 del 21 marzo 2006, la Regione Veneto ha approvato un Manuale di attuazione della l.r. n. 22/2002.
4. Il combinato disposto della normativa regionale e delle delibere di Giunta che ne costituiscono la declinazione applicativa comporta la distinzione di due tipologie di strutture, come responsabilmente comunicato all’interessato dall’ente appellato con le note citate n. prot. 1464/2010 e n. prot. 5514/2010: gli ambulatori specialistici B5, la cui titolarità può essere riferita anche ad un soggetto diverso dai professionisti che vi operano, e gli studi medici B9/2, nei quali “ il singolo professionista, il quale può avvalersi della collaborazione e/o consulenza di personale qualificato, può condividere spazi e servizi comuni (sala di attesa, servizi igienici, accettazione/segreteria) con altri professionisti e/o strutture sanitarie, con esclusione delle apparecchiature biomedicali e sanitarie, che devono essere in uso esclusivo al singolo professionista e del cui buon funzionamento lo stesso deve farsi carico ”, così da consentire al paziente di avere come riferimento un soggetto sempre individuabile in qualità di responsabile dell’utilizzo degli strumenti e del trattamento conseguente.
5. In questa prospettiva, la sentenza impugnata risulta ampiamente e correttamente motivata, considerato che l’appellante soltanto con l’istanza n. prot. 14635 del 16 giugno 2010 ha precisato la tipologia di studio professionale, allegando tutta la documentazione prevista dalla legge e dalle delibere applicative della Giunta regionale.
Va, pertanto, condiviso quanto deciso dal primo giudice, che ha stabilito che “ il ricorrente dunque si è visto adottare il provvedimento favorevole solo nel momento in cui questi si è assunto la responsabilità in ordine alla manutenzione e al buon funzionamento delle attrezzature di uso esclusivo, provvedimento che non contrasta con il precedente diniego, essendone modificati la richiesta e i presupposti ”, considerato che nessuna contestazione può essere ragionevolmente mossa all’operato del Comune di Zevio alla luce della documentazione citata, che dimostra le varie interlocuzioni tra l’Amministrazione il dott. RI, il quale, dopo i chiarimenti ottenuti, ha finalmente definito la propria domanda, allegando anche le dichiarazioni del dott. Pistoia in ordine all’utilizzo dei macchinari sanitari.
Ne consegue che risulta infondata la pretesa risarcitoria legata all’adozione dell’ordinanza n. 17/2010 di cessazione dell’attività, anche con riguardo al nocumento asseritamente patito dall’appellante nel periodo tra il provvedimento interdittivo e quello favorevole, essendo, come rileva il Tar, “ il primo legittimo e il secondo fondato su presupposti distinti, senza dunque alcuna necessità di revoca esplicita di un provvedimento divenuto inefficace per esserne cambiati oggetto e requisiti ”.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello deve essere respinto.
La particolarità della vicenda contenziosa consente di disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello (n.r.g. 501/2017), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO