Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2002, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 1419 /02 OME EL PO OLO ALL O LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 7363/99 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere 7720/99 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere 9252/99 Cron.3940 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 08/11/01 SE N TENZA SE IN,quell crede di ZZ AL sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato RINALDI VINCENZO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
B - ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; intimato e sul 2° ricorso n 07720/99 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro 2001 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 4303 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 -1- rappresenta e difende ope legis;
ricorrente incidentale nonchè
contro
ZZ BI;
intimata - e sul 3° ricorso n° 09252/99 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente incidentale nonchè contro quale eredi di GA BI SE IN, Velettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato RINALDI VINCENZO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 67/98 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 15/04/98 R.G.N. 92/96 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore. Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e rigetto dei -2- ricorsi del Ministero dell' Interno. -3-- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Piacenza del 22 novembre 1994 la signora AL GA chiedeva la condanna del Ministero dell'Interno a corrisponderle l'indennità di accompagnamento, chiesta senza esito in sede amministrativa il 24 maggio 1993. Costituitosi il Ministero ed espletata consulenza tecnica, il Pretore, con sentenza del 28 ottobre 1995, rigettava la domanda e sull'appello della GA la statuizione veniva riformata dal Tribunale di Bologna che, con sentenza del 15 aprile 1998, dopo avere esperito nuova consulenza, condannava il suddetto Ministero alla erogazione dell'indennità di accompagnamento del primo for febbraio 1997 oltre accessori. Rilevava il Tribunale che dalla documentazione esaminata dal consulente, la assistita risultava affetta da demenza su base cerebrovasculopatica;
la medesima, che era stata colpita da ischemia cerebrale nel 1992, era andata progressivamente perdendo la motilità degli arti plegici ed aveva presentato una grave diminuzione delle funzioni psichiche;
all'epoca della visita, effettuata su autolettiga, era confinata permanentemente a letto ed era completamente assente. Viceversa, osservava il Tribunale, fino al grave deterioramento psichico certificato nel gennaio 1997, la medesima aveva conservato una limitata autonomia, pur essendo invalida al 100%. Avverso detta sentenza RO NA, quale erede della GA, ha notificato il 14 aprile 1999 ricorso affidato ad un unico motivo. In data 15 aprile dello stesso anno avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso anche il Ministero dell'Interno affidato a due motivi, cui ha risposto la RO con controricorso. In data 30 aprile 1999 il Ministero ha proposto ulteriore ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso proposto dalla RO e di quello notificato dal Ministero il 15 aprile 1999, che vale come ricorso incidentale, mentre va dichiarato inammissibile l'ulteriore ricorso incidentale notificato dal medesimo Ministero il 30 aprile 1999, che contiene censure identiche a quelle già sollevate con quello precedente. RO NA denunzia violazione, falsa applicazione ed interpretazione della legge n. 18 del 1980 e degli artt. 2 e 13 della legge n. 118 del 1971 nonché difetto di motivazione, per avere il Tribunale, accettando acriticamente le conclusioni del CTU nominato in appello, fatto decorrere dal gennaio 1997 la necessità di accompagno;
infatti il CTU, pur avendo preso atto sia del certificato dell'ospedale di Piacenza dell'8 marzo 1995 ( il quale recava già N diagnosi di vasculopatia cerebrale con involuzione di funzioni psichiche superiori di grado importante come disorientamento spazio-temporale, lacune mnesiche ed incontinenza sfinterica), sia del certificato del medico curante dell'aprile 1994 ( in cui si attestava che la assistita non era in grado di compiere gli atti quotidiani della vita né di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore) non li aveva però valutati nel loro intrinseco significato, di talché la sentenza finiva con l'essere contraddittoria. La censura non merita accoglimento. La medesima ricorrente dà atto che entrambe le certificazioni mediche, ossia quella del 1994 e del 1995, sono state puntualmente prese in esame dal consulente nominato in appello (giacché quello nominato in primo grado aveva addirittura escluso l'esistenza del grado di invalidità prescritto per l'indennità di accompagnamento). Tuttavia, anche al cospetto di detti referti il CTU, ha fissato l'epoca di insorgenza dello stato invalidante in epoca posteriore, assumendo che la GA fino al gennaio 1997, pur essendo totalmente invalida, aveva conservato una limitata autonomia. Si tratta pertanto non di una insufficienza diagnostica e neppure di affermazioni scientificamente errate, ma della valutazione, incensurabile in questa sede, per cui le patologie asseverate nel certificato del 1995 ancorché 2 gravi, non erano tali da integrare compiutamente i requisiti prescritti dalla legge. Inoltre il certificato medico del 1994 non descrive le patologie effettivamente riscontrate nella loro oggettività in modo da poterne trarre apprezzabili elementi di riscontro, ma si sostanzia in un parere apodittico sulla sussistenza dei requisiti di legge per conseguire la prestazione richiesta, e quindi non vale ad inficiare le conclusioni del CTU. Il Ministero dell'Interno denunzia la violazione degli artt. 75 e 83 cod proc. civ. e la nullità della sentenza e del procedimento, nonché difetto di motivazione, perché il ricorso era stato proposto direttamente dalla GA che come invalida psichica non era in grado di instaurare un valido rapporto processuale. Con il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 34 e 295 cod proc. civ., la nullità del procedimento e difetto di motivazione perché il riconoscimento del beneficio sul presupposto dell'accertata patologia psichica, risolvendosi in un inammissibile accertamento di status circa la capacità di intendere e di volere, non avrebbe potuto formare oggetto di accertamento incidentale ai fini della concessione del beneficio, ma avrebbe dovuto essere oggetto di apposito accertamento mediante il provvedimento camerale di cui all'art. 712 cod. proc. civ. I motivi del ricorso incidentale sono infondati. Quanto al primo, come già rilevato (cfr. Cass. 26 maggio 1999 n. 5152), l'art. 75 cod. proc. civ., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione, o con provvedimento di nomina di un tutore o un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale. Quanto al secondo, si rileva che la sentenza che accerta il diritto alla prestazione assistenziale non implica alcun riconoscimento di status, ma la verifica delle 3 condizioni sanitarie funge da mero presupposto per il riconoscimento del beneficio. Il ricorso va quindi rigettato. Stante la reciproca soccombenza le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso proposto dalla RO ed il primo ricorso incidentale proposto dal Ministero dell'Interno. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal medesimo Ministero il 30 aprile 1999. Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2001. IL PRESIDENTE rio IL CONSIGLIERE ESTENSORE Meuse Le use еще 889 'N 94-9-11 35 3 VIT VO INICI O IL Dasselteto IL CANCстрат е