Ordinanza cautelare 10 febbraio 2022
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00141/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00030/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Pascale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Siderno in persona del Sindaco e Legale Rappresentante, Dott.Ssa Mariateresa Fragomeni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mollica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione n. -OMISSIS-, emessa in data -OMISSIS- dal Comune di Siderno, in persona del Responsabile del Settore 5 - Politiche del Territorio, Servizio - Sportello Unico Edilizia, Dott. Nicola Tucci, notificata in data 20.10.2021, con la quale è stato disposto l’avvio del procedimento amministrativo di annullamento in autotutela della concessione in sanatoria n. -OMISSIS- nonché del permesso di costruire n. -OMISSIS-, entrambi rilasciati in favore della -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Siderno in persona del Sindaco e Legale Rappresentante;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. IO AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti enucleati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
In particolare la questione verte sulla legittimità o meno della determinazione n.-OMISSIS-), del -OMISSIS-, del comune di Siderno con la quale è stato disposto l’avvio del procedimento amministrativo di annullamento in autotutela della concessione in sanatoria n. -OMISSIS-, nonché del permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS-.
L’Amministrazione si è costituita impugnando e contestando le pretese ricorsuali e chiedendo il respingimento del gravame.
In sede cautelare la richiesta di tutela interinale è stata disattesa, per le seguenti ragioni: “ Rilevato che il ricorso ha ad oggetto la determinazione n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata il 20.10.2021, con la quale il Comune di Siderno – richiamate per grandi linee le vicende amministrative concernenti la realizzazione del fabbricato a cinque piani f.t. ad uso albergo sito in via Lungomare, già oggetto del giudizio iscritto al n. 311/2021 reg. ric., definito con sentenza n. 611 del 20.7.2011 – ha inteso “avviare il procedimento di annullamento in autotutela” della concessione in sanatoria n. -OMISSIS-nonché del successivo permesso a costruire n. -OMISSIS- rilasciati in favore della società ricorrente;
Considerato che l’atto in questione costituisce avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e ss. l. n. 241/90 e deve, quindi, ritenersi sprovvisto di immediata portata lesiva della sfera giuridica del destinatario, concretizzandosi l’eventuale lesione soltanto al momento, e in conseguenza, dell’adozione del provvedimento pregiudizievole preannunciato;
Ritenuto, per tali motivi, che a fronte del carattere “solo propedeutico e preparatorio” (cosi qualificato nello stesso ricorso) dell’atto impugnato non sia ravvisabile la situazione di pregiudizio grave ed irreparabile dedotta a sostegno dell’invocata tutela cautelare, peraltro genericamente ricollegata agli effetti pregiudizievoli derivanti dalla “incertezza che la pendenza dell’ennesimo procedimento amministrativo genera … anche nei rapporti con i terzi ”.
All’udienza indicata in epigrafe il Collegio ha rilevato, ex art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità originaria del ricorso per carenza d'interesse. Il difensore della ricorrente ha preso atto di tale rilievo. Successivamente la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, atteso che i provvedimenti impugnati non hanno carattere definitivo, rappresentando soltanto l’avvio del procedimento dell’intervento in autotutela sul permesso di costruire e sulla concessione in sanatoria indicate in epigrafe.
Il ricorso non ha dunque ad oggetto atti definitivi e manca di conseguenza l’attualità dell’interesse al loro annullamento.
D’altro canto, se il procedimento avviato con gli atti impugnati si fosse concluso negativamente per la ricorrente, profilo rimasto incognito in giudizio, quest’ultima doveva impugnarne l’esito con motivi aggiunti o con ricorso autonomo.
Se invece il procedimento si fosse concluso positivamente per la ricorrente, anche questo elemento rimasto priva di riscontro in giudizio, sussisterebbe sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
In assenza dell’allegazione degli elementi rilevanti e decisivi di cui sopra si è detto, e comunque di deduzioni in merito, non può che confermarsi la decisione cautelare in ordine alla inammissibilità del ricorso per mancata dimostrazione dell’attualità dell’interesse.
Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della fattispecie e la soluzione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN CE, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
IO AP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AP | IN CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.