Articolo 3 della Legge 21 giugno 1986, n. 317
Articolo 1 bisArticolo 5
Versione
3 luglio 1986
>
Versione
25 febbraio 1996
>
Versione
8 febbraio 2001
>
Versione
19 gennaio 2018
Art. 3.
(Nomine di rappresentanti dello Stato nel ((Comitati della Commissione europea)) ).

(( 1. I rappresentanti dello Stato italiano nel comitato permanente di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2015/1535 , nonche' nel comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012, sono designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e, ove occorra, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dal Ministero dell'interno, nell'ambito dei dirigenti e funzionari delle direzioni generali specificamente competenti e di esperti altamente specializzati. La designazione e' comunicata alle competenti autorita' europee per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. I rappresentanti di cui al comma 1 coordinano la propria attivita' con le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche mediante la periodica convocazione di conferenze di servizi con i rappresentanti delle amministrazioni interessate.
(( 3. Possono essere designati, di volta in volta, in casi particolari, funzionari di amministrazioni pubbliche ed esperti altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno ai comitati di cui al comma 1. ))
Entrata in vigore il 19 gennaio 2018