Ordinanza cautelare 1 febbraio 2024
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00196/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02493/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2493 del 2023, proposto da Re Alpha S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Monza, via Moncenisio, n. 4;
contro
Comune di Monza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Assunta Banza, Giancosimo Maludrottu, Stefano Fabrizio Boeche e Paola Giovanna Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza emessa dal Comune di Monza prot. n. 0187193/2023 del 19 ottobre 2023, con la quale si è ingiunto alla ricorrente “di sospendere l'esecuzione delle opere previste dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 756SCIA/2023 in data 02/10/2023 e di rimuovere gli eventuali effetti arrecati per motivi in premessa indicati”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa AL CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente Re Alpha S.r.l. (di seguito solo “Re Alpha”), espone di essere proprietaria di alcune porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato denominato “Borgo Principe” sito nel Comune di Monza, alla via Silvio Pellico, in cui sono presenti due sottotetti e ulteriori spazi coperti adibiti a lastrico solare. Lo stato attuale dell’immobile risulta autorizzato con permesso di costruire in sanatoria n. 136/2014, acquisito dalla precedente proprietà del fabbricato.
2. In data 2.10.2023, la ricorrente ha presentato al Comune di Monza la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) n. 756SCIA/2023 per la “ chiusura di lastrico solare con caratteristiche di sottotetto esistente ” finalizzata a consentire il recupero a uso abitativo delle superfici site all’ultimo piano dell’edificio.
3. Con ordinanza prot. n. 0187193/2023 del 19.10.2023, il Comune di Monza ha ingiunto alla ricorrente “ di sospendere l’esecuzione delle opere previste dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 756SCIA/2023 in data 02/10/2023 e di rimuovere gli eventuali effetti arrecati ”, non potendosi qualificare l’intervento proposto come recupero sottotetto ex art. 63 della L.R. della Lombardia n. 12/2005, atteso che “ il lastrico solare, di cui al permesso di costruire n. 136/2014 e di cui si propone la chiusura mediante tamponamenti, non costituisce un volume e pertanto non è definibile come sottotetto (…) ”.
4. Avverso il suddetto provvedimento è insorta la ricorrente onde chiederne l’annullamento, previa sospensione cautelare, deducendo a sostegno del gravame un unico motivo di ricorso rubricato “ violazione e falsa applicazione dell’art. 63 della l.r. n. 12/2005 – violazione e falsa applicazione artt. 3 e 10 dpr 380/2001- travisamento in fatto e in diritto ”, lamentando che la porzione di immobile oggetto dell’intervento edilizio dovrebbe essere considerata sottotetto e non lastrico solare, in quanto, sul piano delle caratteristiche fisiche dei luoghi, la superfice risulterebbe “ totalmente coperta da una soletta in cemento armato posta a un’altezza di 2,60 mq rispetto al piano di calpestio, retta da pilastri in cemento armato che delimitano lo spazio anche verticalmente e che si susseguono con continuità e ulteriormente delimitata anche in basso da un cordolo perimetrale rialzato rispetto al piano di calpestio; residuano parti scoperte che si atteggiano a terrazzo (seguendo la stessa struttura architettonica dei piani inferiori) e che infatti non sono state ricomprese nell’ambito dell’intervento di recupero a uso abitativo ”.
4.1 Pertanto, l’intervento non riguarderebbe una superficie scoperta – che è il presupposto per definire il lastrico solare –, essendo l’area delimitata da una copertura ad altezza di 2,60 mt, con un’impronta e un ingombro ben determinati, oltre alla tamponatura di due pareti laterali contigue che creano volume urbanisticamente rilevante. Il provvedimento impugnato sarebbe dunque erroneo in quanto, sulla base della specifica configurazione del manufatto e dello stato in cui esso si presenta, sarebbe possibile cogliere in maniera chiara, immediata e diretta il volume si intende recuperare.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Monza per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto in quanto infondato.
6. All’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, con ordinanza n. 124/2024 la domanda di sospensione dell’efficacia dell’impugnato provvedimento è stata respinta “ per difetto del requisito del periculum in mora, non sussistendo, alla luce delle prospettazioni della ricorrente e del contenuto dell’atto stesso, alcun pregiudizio grave e irreparabile conseguente all’esecuzione del provvedimento gravato ”.
7. Le parti hanno depositato in atti ulteriori scritti difensivi e, all’udienza del 10.12.2025, la causa è stata rattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato.
9. Ai fini della delibazione delle succitate censure, il Collegio è innanzitutto tenuto a stabilire se la porzione immobiliare oggetto dell’intervento edilizio con la S.C.I.A. n. 756SCIA/2023 debba essere considerata sottotetto o lastrico solare, poiché solo nel primo caso potrebbero trovare applicazioni le disposizioni della L.R. della Lombardia n. 12/2005 che consentono il recupero di detto spazio per uso abitativo.
10. Ora, l’art. 9 bis, comma1 bis, del D.P.R. 380/2001 stabilisce che “ lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare (…) ”; ne consegue che, ai fini di cui si discute, occorre muovere dall’ultimo titolo edilizio rilasciato in relazione al fabbricato oggetto della S.C.I.A. n. 756SCIA/2023, che è rappresentato dal permesso di costruire in sanatoria n. 36/2014. Quest’ultimo, in particolare, qualifica chiaramente la superficie interessata dall’intervento edilizio proposto da Re Alpha in termini di lastrico solare e non di sottotetto, come risulta dalle relative Tavole di progetto in cui viene rappresentata la presenza di una “ fascia in c.a. aperta sul lastrico solare ” – ovvero la copertura cui fa riferimento la ricorrente nelle proprie argomentazioni difensive – nonché un pergolato in cemento armato e un pergolato in legno entrambi aperti “ su lastrico solare ” (cfr. docc. 6 e 7 del Comune di Monza).
10.1 Tale circostanza è del resto coerente con le pregresse vicende sottese al rilascio del succitato titolo in sanatoria, subordinato alla demolizione delle opere eseguite in difformità rispetto al precedente permesso di costruire n.139/2007 – non sanabili per contrasto con il P.G.T. in vigore sia al momento di realizzazione delle opere abusive, sia all’atto della richiesta di regolarizzazione – e “ consistenti nella realizzazione del quarto piano fuori terra e relativo piano sottotetto ” (cfr. Rapporto di Servizio della Polizia Locale, doc. 2, 3 e 4 del Comune). Con provvedimento del Comune di Monza del 4.07.2013, difatti, esclusa la possibilità di regolarizzare tali interventi, è stata ingiunta la demolizione del piano “sottotetto” (quinto fuori terra), che ha così rappresentato la condizione per l’ottenimento del successivo permesso di costruire in sanatoria n. 136/2014.
10.2 Del resto, nella stessa Relazione illustrativa allegata alla S.C.I.A. n. 756SCIA/2023 si dà atto che “ l’ultimo piano è stato adibito dal PdC in sanatoria in parte a lastrico solare ed in parte a sottotetto senza permanenza di persone ” e che, oggetto dell’intervento proposto, è “ la porzione a lastrico solare ”, così confermando espressamente la qualificazione legittima risultante dai titoli edilizi, che l’amministrazione ha correttamente assunto a presupposto del provvedimento di diniego all’esecuzione delle opere segnalate oggi impugnato.
11. A fronte dei rilievi che precedono risultano infondate anche le argomentazioni difensive con cui la ricorrente evidenzia che le caratteristiche fisiche della porzione immobiliare oggetto di intervento confermerebbero la presenza di un sottotetto e non di un lastrico solare.
11.1 Sotto un primo profilo, difatti, la qualificazione di un intervento edilizio è quella che risulta dal contenuto dei titoli abilitativi che sono stati nel tempo rilasciati dall’amministrazione o legalmente assentiti, nei termini oggi precisati dall’art. 9 bis, comma1 bis, del D.P.R. 380/2001, per cui al privato non è consentito operare una riqualificazione della natura dell’intervento edilizio e delle sue caratteristiche così come fissate nei provvedimenti amministrativi in forza dei quali il medesimo è stato eseguito e/o regolarizzato. Peraltro, un’eventuale differenza costruttiva nello stato attuale dei luoghi rispetto a quello risultante dai titoli abilitativi – ove si trattasse, invero, di una modifica materiale e non di una diversa qualificazione delle medesime opere ivi rappresentate – sarebbe indice della possibile presenza di opere eseguite abusivamente e, dunque, non potrebbe essere il presupposto per la realizzazione di un intervento legittimo.
11.2 Sotto un secondo profilo, l’esame della documentazione versata in atti non consente di ritenere la porzione immobiliare di cui si discute dotata delle caratteristiche proprie di un sottotetto, che l’art. 63 della L.R. della Lombardia n. 12/2005 definisce, per il recupero a fini abitativi, come il volume già esistente sovrastante l’ultimo piano degli edifici di cui sia stato eseguito il rustico e completata la copertura. Ne consegue che, per poter qualificare uno spazio come sottotetto, è necessario che “ sia identificabile come già esistente un volume sottotetto passibile di recupero, ovvero di riutilizzo a fini abitativi ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 23.04.2019, n. 2581) e, dunque, che vi sia la “ costruzione di (almeno) un piano di base e due superfici verticali contigue, così da ottenere una superficie chiusa su un minimo di tre lati ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 11.04.2022, n. 2693).
Ora, nella Relazione illustrativa a corredo della S.C.I.A. n. 756SCIA/2023, si legge che “ la porzione a lastrico solare oggetto della presente procedura edilizia è parzialmente aperta sui tre lati sud, ovest e nord; il perimetro dell’ambiente in oggetto è contenuto da un muretto in elevazione alto 50cm realizzato a protezione del pavimento interno, rialzato a garanzia dell’isolamento ed impermeabilizzazione del piano sottostante e da una consistente pilastrata di sostegno della soletta soprastante ”. Pertanto, sulla scorta di tali elementi “ l’esistenza di pilastri e tamponamenti sovrastati da una copertura (…) conforma con precisione l’esistenza di un volume che può essere quindi trasformato e recuperato ”.
11.3 Contrariamente a quanto indicato nel predetto documento e tenuto conto del materiale fotografico in atti, le caratteristiche fisiche della superficie definita “lastrico solare” non sono “ in tutto assimilabili ad un sottotetto esistente ”, poiché non è ravvisabile la presenza di un volume chiuso con tamponature su almeno tre lati, essendo insufficiente la realizzazione di un basso muretto per delimitare uno spazio chiuso.
11.4 Ad ogni modo, va rammentato che la qualificazione in termini di lastrico solare della porzione immobiliare oggetto della SCIA n. 756SCIA/2023 – e, prima ancora, la sua conformazione così come rappresentata nelle Tavole di progetto allegate al predetto permesso di costruire in sanatoria – è correlata alla necessità di evitare incrementi volumetrici che avrebbero impedito la regolarizzazione dell’originario intervento abusivo, per cui neppure si può affermare che lo stato legittimo dei luoghi sia compatibile con la presenza di un sottotetto e di volumi preesistenti.
12. Alla luce di quanto precede, pertanto, il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Re Alpha S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di Monza, che liquida in euro 2.000,00 (duemila//00) oltre Iva e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GA IA, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
AL CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL CA | GA IA |
IL SEGRETARIO