Sentenza 14 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/11/2003, n. 17277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17277 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE17 277 IN NOME DEL POLO I C SSAZIONE Oggetto - SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente - R.G.N. 31024/01 Consigliere Cron. 34399 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Grazia - Consigliere- Rep. CATALDI - Consigliere Dott. Maura LA TERZA - Ud. 16/06/03 Rel. Consigliere C.C. Dott. Ulpiano MORCAVALLO- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALCATEL ITALIA S.P.A. - DIVISIONE ALCATEL SIETTE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE FORNARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO PAPALEONI, giusta delega in atti;
ricorrente - 2
contro
LAVOPA GIUSEPPE, domiciliato in ROMA presso LA 2003 CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, 3701 rappresentato difeso dall'avvocato ETTORE SBARRA, -1- giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 2540/00 del Tribunale di BARI, depositata il 11/12/00 R.G.N. 892/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16/06/03 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. + -2- Ritenuto in fatto: L'odierno resistente si rivolgeva al Pretore del lavoro di Bari e, premesso di essere stato collocato in mobilità dalla ALCATEL in virtù di accordo sindacale del 6 luglio 1992, in base al quale aveva sottoscritto un verbale di conciliazione individuale con cui l'azienda si era impegnata- a fronte dell'accettazione della risoluzione del rapporto e della rinuncia a qualsiasi rivendicazione ad erogare un trattamento integrativo a titolo- di "estinzione transattiva" pari alla somma fissa di lire 10.000.000 e l'ulteriore importo calcolato secondo la tabella allegata all'accordo e determinato in ragione dell'età del soggetto e del tempo che lo separava al raggiungimento dell'età pensionabile, e che al momento della corresponsione della seconda tranche si era visto corrispondere una somma inferiore a quella stabilita, in virtù delle ritenute fiscali operate sull'intero importo percepito a titolo di trattamento integrativo, chiedeva la condanna della stessa azienda a pagargli le differenze con gli accessori di legge. Nel contraddittorio delle parti, il Pretore accoglieva la domanda del lavoratore e la decisione veniva confermata dal Tribunale di Bari, che, con la sentenza indicata in epigrafe, disattese le preliminari eccezioni della società (di giurisdizione e di improponibilità della domanda), riteneva che, in base ad una corretta interpretazione della transazione, tutti gli importi compresi nel predetto trattamento integrativo dovessero essere corrisposti al netto, senza distinzione fra importo fisso e importo variabile. Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con tre motivi, cui il lavoratore intimato ha resistito con controricorso. 3 Il ricorso, prospettando con il secondo motivo questioni di giurisdizione, è stato assegnato alle Sezioni Unite di questa Corte, che, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, ha rimesso gli atti a questa Sezione lavoro per l'esame degli altri motivi. illustrativa in relazione a La società ha quindi depositato memoria questi ultimi. Considerato in diritto: Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2113 c.c. nonché vizi di motivazione, la società ricorrente sostiene che erroneamente il giudice di appello ha affermato che nella specie non si tratta di (inammissibile) impugnativa dell'accordo transattivo, ma solo di - per non sovvertire una questione di interpretazione dello stesso, mentre l'assetto economico voluto dalle parti avrebbe dovuto comunque affermare 1'inoppugnabilità dell'accordo. Col terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli art. 1965 SS. C.C. e 4, secondo comma bis e ter, d.l. n. 173 del 1988, convertito in 1. n. 153 del 1969, in relazione agli art. 12 (recte: 12 delle preleggi) e 1362 C.C., nonché vizi di motivazione, la stessa ricorrente si duole che il Tribunale abbia escluso l'assoggettabilità fiscale delle somme erogate in forza dell'accordo di mobilità sul presupposto della natura indennitaria e transattiva delle stesse, male interpretando il rinvio dell'accordo all'art. 4, secondo comma bis e ter, cit., attinente alla sola materia previdenziale, e trascurando di considerare che la materia delle esenzioni fiscali era sottratta alla discrezionalità delle parti;
incongrua era, poi, la motivazione del м Tribunale secondo cui la mancata qualificazione come "netto" dell'importo variabile era dovuta all'impossibilità di determinarlo preventivamente, ché proprio dal contenuto terminologico dell'accordo si sarebbe dovuto desumere la volontà delle parti di distinguere la sorte giuridica e fiscale die quello variabile;
l'imponibilità fiscale di dell'importo fisso importo, infine, era stata confermata dalle stesse parti quest'ultimo sociali con il successivo accordo 31 ottobre 1995, idoneo a costituire una "interpretazione autentica" dell'accordo in questione. Le censure della società ricorrente sono state già vagliate da questa Corte con recenti sentenze (v. Cass. 8 luglio 2000 n. 9157, 19 marzo 2001 n. 3922 ed altre successive conformi), che hanno rigettato analoghi ricorsi della società, in base a considerazioni che occorre ribadire in questa sede e che configurano la manifesta infondatezza dei motivi in esame. Quanto al primo motivo, è sufficiente rilevare che la domanda del lavoratore riguarda l'interpretazione dell'accordo transattivo, di cui si presuppone evidentemente la validità, il che come esattamente rilevato dal Tribunale esclude che si tratti di impugnazione preclusa dall'art. 2113 c.c. Quanto al terzo motivo, Osserva il Collegio che l'interpretazione adottata dal giudice di merito, fondata peraltro sulla giurisprudenza di legittimità specificamente richiamata nella sentenza impugnata, non è in contrasto con regole legali di ermeneutica contrattuale né presenta vizi logici. Da una parte, infatti, non appare censurabile, sotto tali profili, la prevalenza accordata alla considerazione che per l'importo variabile non şi era menzionata la corresponsione al netto in ragione della sua 5 es indeterminatezza, trattandosi di un ragionamento che consegue alla sostanziale identità della natura giuridica delle due erogazioni che mal si sarebbe conciliata con una differente determinazione dell'imposizione fiscale, non esplicitata dalle parti né implicitamente ricavabile dal fatto che la previsione "al netto" era stabilita solo per l'importo fisso;
dall'altra, nessun rilevo assume la circostanza che la normativa richiamata dall'ALCATEL non consentiva alle parti alcuna discrezionalità circa l'imposizione fiscale, dal momento che l'indicazione di un importo come dovuto al netto non esclude che, come sottolineato dal Tribunale, sotto l'aspetto tributario l'erogazione sia soggetta a ritenuta alla fonte prima di essere corrisposta al netto. Quanto al successivo accordo sindacale del 1995, cui la ricorrente annette valore di interpretazione autentica, è insuperabile il rilievo della diversità degli assetti di interessi da comporre e dei soggetti stipulanti, sicché la pretesa interpretazione autentica operata dalle parti sociali non avrebbe potuto giuridicamente incidere ex post sulla volontà espressa nelle transazioni dei singoli dipendenti con la società datrice di lavoro. Così vagliata la logicità e legittimità (ex art. 1362 SS. c.c.) delle principali argomentazioni su cui si fonda l'interpretazione del Tribunale, risulta del tutto irrilevante la asserita plausibilità della contraria interpretazione dell'accordo in questione, sottolineata in ricorso con riferimento alla ricostruzione storica della vicenda, dal momento che la contrapposizione di una tesi interpretativa, quantunque lineare e congrua, non può certo valere di per sé, in questa sede di legittimità, ad inficiare 889 'N 84-8-11 20531 1 OI ISNIS IV OLLING O VSSXD VALLS IND I I O V l'interpretazione adottata dal giudice di merito in legali e senza vizi logici. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore Veje Mocalle Pechin. Mithr r Viena IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 14 NOV. 2003 IL CANCELLIERE V B T R O C