Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 04/06/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 761/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 03/06/2025 alle ore 10:35, innanzi al Giudice Giampaolo Bellofiore, chiamata la causa R.G. n. 761 dell'anno 2024, sono presenti:
- l'avv. ADRAGNA NICOLA per parte ricorrente;
- il Capitano per parte opposta;
Tes_1 il Giudice invita le parti a discutere brevemente la causa e a precisare le conclusioni;
l'avv. ADRAGNA discute brevemente la causa riportandosi agli atti già depositati e conclude come da ricorso introduttivo;
evidenzia, in particolare, come non ci siano i presupposti per poter ritenere legittimo il verbale impugnato, in quanto la zona dove si trovava il peschereccio non può ritenersi soggetta a restrizioni;
ribadisce ogni smentita in ordine alla presunta manomissione del radar, rappresentando che non v'era alcun interesse alla manomissione data la presenza in loco della Marina Militare;
il Capitano discute brevemente la causa riportandosi agli atti già depositati e conclude Tes_1 come da memoria di costituzione;
evidenzia, in particolare, che la nota del 3.8.2023 del
Ministero delle politiche agricole ha chiarito la legittimità della ZPP libica;
quanto alla manomissione del radar, ribadisce che le strumentazioni in uso alla Capitaneria di Porto hanno segnalato lo spegnimento e ciò ha trovato conferma nella documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
il Giudice data lettura del verbale, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13:00, il Giudice dà lettura della sentenza, che viene depositata telematicamente di seguito al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato ex art. 429, co. 1, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 761/2024 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 rappresentati e difesi dagli avv. ADRAGNA NICOLA e ZAMPONE ALESSANDRO
ATTORI OPPONENTI
e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1
Comandante della Capitaneria di Porto di;
Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza odierna le parti si riportano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a ordinanza-ingiunzione, e Parte_1 [...] rispettivamente comandante e armatrice del motopeschereccio “Giuseppe Parte_2
, hanno chiesto l'annullamento del provvedimento n. 3/2024 del 9.4.2024, adottato Parte_3 dalla Capitaneria di Porto di , notificato agli opponenti in data 12.4.2024, avente Controparte_1 ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa di € 2.000,00 (oltre spese di notifica), irrogata, sulla base del processo verbale n. 134/2023, per aver esercitato l'attività di pesca in data 6.11.2023 in posizione Lat. 34°02' 34'' N – Long. 013° 45' 39'' E;
Rv: 096° - Vel:
2.3 Kts, ricadente all'interno della Zona di Pesca Protetta Libica, ove non consentita in quanto pag. 2/6 non conforme a quanto previsto dall'art. 17 del regolamento UE n. 2017/2403, e per aver assunto all'interno di tale zona una rotta e una velocità difformi dal combinato disposto di cui agli artt. 50, regolamento CE n. 1224/2009 e 7 DM 20.7.2017, in violazione dell'art. 10, co. 1, lett. M, d.lgs. n. 4/2012.
A sostegno dell'opposizione hanno lamentato l'insussistenza del fatto contestato, esponendo in particolare:
- che la posizione del motopeschereccio rilevata dagli accertatori (Lat. 34°02' 34'' N –
Long. 013° 45' 39'') si colloca al confine della CP_2
- di aver ricevuto, in data 6.11.2023, nel corso dell'esercizio dell'attività di pesca a distanza di circa 73,2 miglia marine dalla costa libica, l'invito da parte di una unità della Marina Militare di spostarsi a 74 miglia marine;
- che nei successivi tre giorni di pesca, pur in presenza della medesima unità della Marina
Militare a vista, tale unità non trasmetteva alcun altro segnale al motopeschereccio;
- di aver allegato e provato, già in sede di note difensive depositate presso la Capitaneria di
Porto di , il regolare funzionamento del dispositivo di localizzazione Controparte_1 satellitare tra il 5 e il 7 novembre 2023;
- che gli avvisi di “AKNOWLEDGE” registrati dai sistemi di controllo in uso presso l'Autorità marittima indicano possibili anomalie con un margine di incertezza che non consente di attribuire alcuna responsabilità ai ricorrenti;
- che l'invocato art. 17, reg. UE n. 2043/2017, non risulterebbe applicabile al caso di specie, discutendosi dell'esercizio di attività di pesca in acque contese, rispetto alle quali lo Stato italiano ha disconosciuto l'autoproclamata sovranità libica, sì che tale zona di mare non risulterebbe soggetta a restrizioni dell'attività di pesca, benché risulti “fortemente sconsigliata”;
- che, in ogni caso, lo sconfinamento in ZPP Libica sarebbe stato “occasionale, sostanzialmente irrilevante, essendo avvenuto per un brevissimo lasso di tempo e per poche centinaia di metri”.
La Capitaneria di Porto di si è costituita in giudizio e, contestati in fatto e Controparte_1 in diritto i motivi di impugnazione, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Istruita la causa tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione di un teste (ritenuta l'irrilevanza dell'interrogatorio formale richiesto da parte ricorrente), all'esito della discussione, si provvede al deposito telematico del presente provvedimento.
***
pag. 3/6 L'opposizione è parzialmente fondata e va, dunque, accolta entro i limiti e per le ragioni di seguito precisati, con conseguente modifica, a norma dell'art. 6, co. 12, d.lgs. 1° settembre
2011, n. 150, dell'entità della sanzione dovuta.
La Capitaneria di Porto di ha innanzitutto contestato agli opponenti che il Controparte_1 motopeschereccio “Giuseppe Schiavone”, in data 6.11.2023, si trovava all'interno di una zona di mare soggetta a misure di restrizione dell'attività di pesca, in quanto rientrante nella zona di protezione della pesca (ZPP) dichiarata dalla Libia nell'anno 2005, con rotta e velocità difformi da quanto imposto dalla normativa europea e nazionale, richiamando in particolare le condizioni stabilite dall'art. 50 del regolamento CE n. 1224/2009 e dall'art. 7 del DM 20.7.2017 per il transito in zone di restrizione della pesca dei pescherecci non autorizzati a pescare, condizioni riguardanti l'attrezzatura di bordo, la velocità di transito e la rotta, ed evidenziando come l'attività di pesca, così come il transito in condizioni difformi, all'interno di zone di restrizione della pesca in assenza di autorizzazione risulti in contrasto con l'art. 17 del regolamento UE n. 2017/2403.
Gli opponenti hanno eccepito l'inapplicabilità al caso in esame della disciplina richiamata dall'Autorità marittima, trattandosi nella specie di ZPP autoproclamata dalla Libia ma non riconosciuta ed espressamente contestata tanto dall'Unione europea quanto dallo Stato italiano giacché non conforme al diritto internazionale consuetudinario, oltreché alla Convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare (trattato, peraltro, firmato ma non ratificato dalla Libia).
Invero, come pacifico tra le parti, la ZPP libica è stata proclamata con decreto n. 105 del
21.6.2005 del Comitato popolare generale e ricomprende le acque del Golfo della Sirte, secondo le coordinate geografiche ivi precisate, con estensione fino a 74 miglia nautiche dalla linea di base, misurata, per quel che concerne la fattispecie, a partire dalla linea di base retta che chiude il Golfo della Sirte.
Pur a fronte delle contestazioni avanzate dall'Unione europea, nell'anno 2009 la Libia ha altresì proclamato una Zona economica esclusiva (ZEE), inclusiva della menzionata ZPP, ai fini dello sfruttamento esclusivo delle risorse naturali ivi presenti.
Ora, posto che la Libia non ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay sul diritto del mare, deve aversi riguardo unicamente al diritto internazionale consuetudinario, là dove, nondimeno, si riscontra una prassi disomogenea che coinvolge in particolare il concetto di
“baia storica” (basti pensare ai presupposti di fatto che hanno condotto all'emanazione del DPR
26 aprile 1977, n. 816, sulla rivendicazione italiana del Golfo di Taranto come “baia storica”), rivendicata dalla Libia con riguardo al Golfo della Sirte;
concetto che, in ogni caso, risulta funzionale al superamento dei limiti di ampiezza e profondità che il diritto internazionale consuetudinario pone in termini generali in ordine alla chiusura delle baie.
pag. 4/6 Ad ogni modo, a fronte della formale contestazione della legittimità dell'estensione in profondità della ZPP libica da parte dell'Unione europea e dello Stato italiano e in difetto di un trattato bilaterale che imponga allo Stato italiano il riconoscimento della ZPP libica, non riscontrandosi sotto altro profilo una consuetudine internazionale omogenea in ordine ai presupposti di legittimità della proclamazione di baie storiche, non può ritenersi che l'ordinamento giuridico italiano sia vincolato al riconoscimento della autoproclamata
[...]
e che un tale vincolo possa integrare i precetti posti dall'art. 50 del regolamento CE n. CP_2
1224/2009, dall'art. 7 del DM 20.7.2017 e dagli artt. 10, co. 1, lett. m) e 11 del d.lgs. n. 4/2012.
Pertanto, premesso che ai sensi dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per
i tempi in esse considerati” e rilevato che non può ritenersi esistente un precetto di legge che, siccome integrato da norme del diritto internazionale consuetudinario, imponga il divieto di transito contestato nel caso in esame dalla Capitaneria di porto, l'ordinanza-ingiunzione impugnata si rivela in parte qua illegittima, risultando gli odierni opponenti non soggetti alle condizioni di rotta e velocità ivi richiamate.
Né possono venire in considerazione in senso contrario le note ministeriali richiamate dalla
Capitaneria di Porto, trattandosi di sanzioni amministrative soggette a riserva di legge.
Per contro, l'ordinanza-ingiunzione va confermata nella parte in cui viene contestato il non regolare funzionamento dei sistemi di localizzazione satellitare.
Gli opponenti, infatti, si sono limitati al riguardo porre in discussione la riferibilità degli alert
a responsabilità del comandante o dell'armatore dell'imbarcazione, senza tuttavia formulare contestazioni specifiche, laddove l'allegazione circa il regolare funzionamento dell'apparato di localizzazione non soltanto è rimasta del tutto sprovvista di supporto probatorio, ma è stata persino smentita dalla documentazione prodotta dai medesimi ricorrenti. Invero, dal raffronto tra il doc. n. 5 allegato al ricorso introduttivo e il doc. n. 8 allegato alla comparsa di costituzione si ricava che tutti gli avvisi di “AKNOWLEDGE” registrati dalla Capitaneria di
Porto trovano riscontro in altrettanti avvisi di anomalia riportati nella documentazione di parte ricorrente e classificati con la sigla “L01”.
In conclusione, l'opposizione si rivela solo parzialmente fondata e comporta la rimodulazione della sanzione irrogata sotto il profilo dell'entità che si stima equo rideterminare nella misura del minimo edittale di euro 1.000,00.
pag. 5/6 La novità delle questioni trattate e l'accoglimento solo parziale dell'opposizione inducono a ritenere sussistenti eccezionali a ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando in ordine alla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 3/2024 del
9.4.2024, ridetermina la sanzione dovuta in € 1.000,00;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Marsala il 4.6.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 6/6