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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13342 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13342/2022 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. GAROFALO DOMENICO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, con il CP_1 procuratore avv. SIMONE MICHELE
Resistente
Oggetto: risarcimento danni da dequalificazione professionale;
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 06.12.2022, l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato alle dipendenze del Comune di Bari, in qualità di dirigente, dal luglio 1998, ricoprendo incarichi direttivi apicali e di
1 essere transitata alle dipendenze della a decorrere dal 02.05.2012, per effetto di CP_1 mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001, esponeva:
- che, sebbene la procedura di mobilità indetta nel novembre 2011 fosse rivolta al conferimento dell'incarico di dirigente del Servizio (poi divenuta Sezione) Istituzionale, gli era stato attribuito, sino al 31.03.2017, l'inferiore Parte_2 incarico di responsabile dell' venendo per il Parte_3 successivo quinquennio relegata in una condizione di totale inattività;
- che il giudizio iscritto al n. R.G. 15430/2015 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, instaurato per ottenere il conferimento dell'incarico di dirigente del
[...]
, nonché il risarcimento di tutti i danni derivatile dal Parte_4 mancato conferimento di tale incarico e dalla attribuzione di quello di responsabile dell' , si estingueva a seguito della stipula del verbale Parte_3 di conciliazione n. 272/2018 del 14.06.2018, in virtù del quale le veniva riconosciuto un importo a titolo risarcitorio;
- che con determinazione del Capo del Dipartimento regionale Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31.03.2017, veniva nominata, con decorrenza dal 01.04.2017, dirigente del Servizio Meeting Incentive Congress Events (d'ora innanzi anche MICE, per brevità), all'epoca incardinato nel Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e, in specie, nella
Sezione Turismo (poi Sezione Turismo ed Internazionalizzazione) del predetto
Dipartimento;
- che, nell'ambito di tale incarico, ricoperto sino al 28.02.2022, allorquando le veniva assegnato quello di dirigente del Servizio Attività Culturali, Arti ed Editoria - “non ha potuto espletare alcuno dei compiti propri della qualifica dirigenziale di appartenenza” (cfr. punto n. 11, pag. 3 del ricorso);
- che il MICE era l'unico Servizio della Sezione Turismo al quale non afferiva alcun incarico di posizione organizzativa ed al quale, più in generale, non era assegnata alcuna unità di personale da dirigere e organizzare;
- che, dal 01.04.2017 al 28.02.2022, nella qualità di dirigente del Servizio MICE, non gli veniva assegnata alcuna risorsa finanziaria (budget) da gestire ed impegnare;
- che, nell'arco dei cinque anni di copertura dell'incarico, non ha potuto adottare determinazioni dirigenziali;
- che, nel periodo di copertura del suddetto incarico, veniva relegata in una situazione di sostanziale e forzosa inattività, avendo, dal marzo 2017 al termine dell'anno 2019, solamente “partecipato alla programmazione di qualche evento promozionale” (cfr. punto n. 16, pag. 3 del ricorso), nonché assunto, nell'anno 2020, il ruolo di RUP in relazione al , finalizzato a migliorare l'attrattività Controparte_2 turistica della ed affidato, nella realizzazione, al CP_1 [...]
Controparte_3
- che, nell'anno 2021 e fino al 28.02.2022, non aveva potuto, di fatto, espletare alcuna attività;
- che aveva ripetutamente, sin dall'attribuzione dell'incarico in discorso, ma vanamente segnalato, oltre che agli organi di indirizzo politico, anche al Direttore del Dipartimento e della Sezione cui afferiva il MICE, l'assenza di risorse affidate alla propria struttura e lo svilimento della funzione dirigenziale che ne conseguiva;
- che la situazione di sostanziale inattività e, comunque, di dequalificazione in cui era stata relegata per effetto della sua adibizione al Servizio MICE le aveva cagionato gravissimi danni non patrimoniali, in particolare alla sua professionalità;
- che con la determinazione del dirigente della Sezione Organizzazione e formazione del Personale n. 1 del 16.02.2022, nel rimodulare i servizi afferenti ad alcune macrostrutture della Giunta Regionale, si decretava, tra l'altro, l'effettiva soppressione
2 del MICE, come già in precedenza proposto, per ben due volte, con note del
16.11.2017 e del 04.02.2022, dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- che, in virtù di determinazione dirigenziale n. 9 del 04.03.2022, le veniva affidato, a far data dal 01.03.2022, un nuovo incarico, ovverosia quello di dirigente del neoistituito Servizio Attività Culturali, Arti ed Editoria, incardinato sempre nel
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, ma nell'ambito della Sezione Economia della Cultura.
Ciò posto, si doleva di come, per l'intero periodo che va da aprile 2017 a febbraio 2022, durante il quale aveva ricoperto l'incarico di responsabile del Servizio MICE, non fosse stata posta in condizione di espletare le funzioni proprie della qualifica dirigenziale di appartenenza, essendo stata relegata, invece, in una situazione di forzosa inattività e comunque dequalificata, attesa l'inconsistenza delle funzioni afferenti al Servizio MICE.
Denunziava, dunque, la violazione da parte della datrice di lavoro dell'art. 2103 c.c., evidenziando che la condizione di forzata inattività e, in ogni caso, di dequalificazione, nel periodo in cui era stata responsabile del Servizio MICE, vanamente denunziata alla parte convenuta, era tale da cagionare, di fatto, lo svuotamento delle mansioni proprie del profilo professionale, con grave nocumento e pregiudizio alla propria professionalità, nonché lesioni alla dignità professionale, all'immagine.
Soggiungeva, poi, che nel periodo da aprile 2017 a febbraio 2022 il pregiudizio si era concretizzato
“anche nella perdita di chance di ottenere superiori incarichi dirigenziali nella stessa Amministrazione convenuta, ovvero di conseguire altre opportunità di lavoro dirigenziale cui ambiva” (cfr. pagg. 21 e 22 del ricorso), tenuto conto della impossibilità di concorrere in condizioni paritarie al conferimento di superiori incarichi dirigenziali.
Prospettava, dunque, la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale in proprio favore - nelle sue componenti del danno alla professionalità, alla dignità professionale e all'immagine - nella misura complessiva di € 451.556,06.
Tanto premesso, l'istante rassegnava le seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare che la ha costretto la dott.ssa nel periodo da CP_1 Pt_1 aprile 2017 a febbraio 2022 ad una condizione di inattività e comunque di dequalificazione;
2. Accertare e dichiarare che la condizione di inattività e comunque di dequalificazione in cui la
ha costretto la dott.ssa nel periodo da aprile 2017 a febbraio 2022 le ha CP_1 Pt_1 cagionato un danno non patrimoniale alla professionalità, alla dignità professionale e all'immagine;
3. per l'effetto, condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 risarcire alla ricorrente il danno non patrimoniale nella misura complessiva di € 451.556,06, ovvero nella diversa misura equitativamente determinata, oltre interessi legali”, con il favore delle spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la parte convenuta concludeva per il rigetto del ricorso, sostenendo la assoluta legittimità del proprio operato, stante l'assenza di condotte inadempienti in capo all'ente.
All'odierna udienza, il giudicante ha deciso la causa.
*
Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
3 Sul demansionamento e sulla dequalificazione professionale;
Mette conto premettere brevi cenni, in termini generali, in ordine alla disciplina delle mansioni nell'ambito del rapporto di lavoro contrattualizzato alle dipendenze della pubblica amministrazione, per poi analizzare le specificità che connotano il rapporto di lavoro dirigenziale.
La disciplina relativa alle mansioni (e quindi ad un possibile demansionamento) è affidata – per quel che concerne il pubblico impiego - all'art. 52 del D.lgs. 30.3.2001, n. 165, la cui lettura va combinata con quanto disposto dall'art. 2103 c.c..
Entrambe le norme ribadiscono, senza contraddizioni, che il lavoratore “deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto” e vietano, in questo modo, ogni forma di mutamento in pejus delle mansioni, fosse anche pattizia, poiché lo stesso porterebbe ad una lesione alla professionalità acquisita dal prestatore;
l'unico punto di divergenza tra la disciplina fissata dal codice civile e quella prevista dal Testo Unico sul pubblico impiego riguarda, non a caso, la progressione interna: nel pubblico impiego, infatti, le progressioni di carriera avvengono unicamente tramite concorso pubblico.
In entrambi i casi ai fini della verifica del legittimo esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro deve essere valutata dal giudice di merito la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta. In particolare, l'equivalenza delle mansioni, che condiziona la legittimità dell'esercizio dello ius variandi, a norma dell'art. 2103 cod. civ. va verificata sia sul piano oggettivo, e cioè sotto il profilo della inclusione nella stessa area professionale e salariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sul piano soggettivo, in relazione al quale è necessario che le due mansioni siano professionalmente affini, nel senso che le nuove si armonizzino con le capacità professionali già acquisite dall'interessato durante il rapporto lavorativo, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi.
Dunque, dalle disposizioni esaminate emerge che ogni lavoratore subordinato ha un vero e proprio diritto allo svolgimento della prestazione secondo la tipologia lavorativa propria della qualifica di appartenenza, con la conseguenza che la violazione di tale diritto (c.d. "demansionamento") determina la configurazione di un danno risarcibile.
Ciò perché la negazione o l'impedimento allo svolgimento della prestazione lavorativa comportano una lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, implicando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato.
La Suprema Corte al riguardo ha avuto modo di sottolineare la differente formulazione letterale dell'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001, che detta la disciplina delle mansioni nell'ambito del cd. pubblico impiego privatizzato, rispetto all'art. 2103 c.c.
In particolare, il citato art. 52 prevede che il prestatore di lavoro debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive.
Dunque, la norma in esame impone nei confronti del prestatore di lavoro il mantenimento delle mansioni per le quali è stato assunto o di quelle considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, senza dare rilievo a quelle in concreto svolte.
4 Non vi è infatti alcun riferimento alle mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, al di fuori di uno specifico inquadramento.
Ne deriva che l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
Invece, si afferma, nell'ambito dell'impiego contrattualizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui le mansioni attribuite ad un dipendente pubblico siano modificate come conseguenza di un atto amministrativo, il giudice deve avere riguardo solo al criterio oggettivo, ovvero quello della rispondenza delle nuove mansioni a quelle del livello contrattuale di appartenenza.
La Cassazione ha affermato che “la materia della mansioni del pubblico dipendente disciplinata compiutamente dal D. Lgs . n. 165 del 2001, art. 52 (nel testo anteriore alla novella recata dal D.
Lgs . n. 150 del 2009, art. 62, comma 1) assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale in riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa aversi riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 cod. civ. e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione” (Cass. 5 agosto 2010, n. 18283). Conseguentemente, condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita e non sindacabile dal giudice (Cass. 11 maggio 2010, n. 11405).
Solo ove si realizzi un sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa oppure una non rispondenza delle mansioni assegnate a quelle proprie del livello formale di inquadramento si configura un demansionamento vietato anche nell'ambito del pubblico impiego (per tutte Cass. 21 maggio 2009, n. 11835).
Ciò posto, l'accertamento della dequalificazione professionale, così come, nel caso opposto, quello dello svolgimento di mansioni superiori, presuppone la comparazione fra i compiti che il dipendente avrebbe avuto diritto a svolgere secondo il suo inquadramento e quelli assegnatigli dal datore di lavoro. Per potersi affermare la sussistenza di una dequalificazione, la comparazione deve far emergere che le mansioni in concreto svolte dal lavoratore sono proprie di un livello professionale inferiore.
Con specifico riferimento al rapporto di lavoro del dirigente alle dipendenze della pubblica amministrazione, occorre, poi, pure premettere:
- che, ove si tratti di dirigente (come nella specie, con l'ulteriore rilievo della non pertinenza della giurisprudenza riguardante semplici funzionari svolgenti mansioni dirigenziali), non è applicabile l'art. 56 della L. n. 29 del 1993 (ora art. 52 D. Lgs.. n. 165/2001), bensì l'art. 19 di detto provvedimento normativo, relativo agli incarichi di funzioni dirigenziali, nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni introdotte dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 13 (ora art. 19. D. Lgs. n.
165/2001) (v. Cass. Sez. Lav. n. 24373/2008);
- che le differenze strutturali esistenti tra il rapporto di lavoro dei dipendenti e quello dei dirigenti
(per questi ultimi in particolare le modalità di assunzione, la durata temporanea del rapporto, le possibilità di scioglimento, l'inquadramento ecc.) non consentono la automatica trasposizione ai dirigenti delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti e che in questa prospettiva va letta anche la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 19 cit., comma 1, il quale con riguardo ai dirigenti dispone che "al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 c.c.", dovendosi invece avere riguardo a quanto disposto dalla legislazione speciale e dalla contrattazione collettiva.
5 In punto di diritto, va, altresì, rilevato che la riforma della dirigenza pubblica avviata dagli artt.
15 e 19 del d.lgs.
3.02.1993 n. 29 -e poi proseguita nel medesimo senso dalla legislazione successiva- si è caratterizzata per il passaggio da una concezione della dirigenza intesa come status, quale momento di sviluppo della carriera dei funzionari pubblici, ad una concezione della stessa dirigenza di tipo funzionale, sicché la qualifica dirigenziale non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all'esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamente, per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale.
Proprio dalla scissione tra l'instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e il conferimento dell'incarico è stata desunta, tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza, la insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale, restando escluso che al conferimento degli incarichi e al passaggio di incarichi diversi si applichi l'art. 2103 c.c..
Pertanto, è legittima la determinazione della pubblica amministrazione di assegnare al dirigente un incarico non corrispondente, dal punto di vista professionale, a quello anteriormente ricoperto non applicandosi nel caso in questione l'art. 2103 c.c. (in termini Cass. 21.02.2019, n. 5191; Cass. 28.02.2020, n. 5546; Cass. 09.04.2018, n.8674; Cass. 14.01.2016, n.495).
D'altronde, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 16299 del 03/08/2015), giova ribadire, nella specie, non trova applicazione la disciplina codicistica di cui all'art. 2013 sulle mansioni del lavoratore ed in particolare quella relativa all'assegnazione di mansioni superiori, atteso che l'operatività di tale normativa, con riferimento alla dirigenza, è esclusa dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 e prima ancora dalle disposizioni del D. Lgs. n. 502 del 1992.
Infatti, Cass. lav. n. 24373 del 1° ottobre 2008, dopo aver sottolineato che, ove si tratti di rapporto di dirigente pubblico, la disposizione della L. n. 29 del 1993, applicabile non è l'art. 56, (divenuto art. 52 nel D. Lgs. n. 165 del 2001) relativo ai dipendenti non dirigenti con contratto a tempo indeterminato, bensì l'art. 19, relativo agli incarichi di funzioni dirigenziali, così statuisce:
“Le profonde differenze strutturali esistenti tra il rapporto di lavoro dei dipendenti e quello dei dirigenti (per questi ultimi in particolare le modalità di assunzione, la durata temporanea del rapporto, le possibilità di scioglimento, l'inquadramento ecc.) non consentono la automatica trasposizione ai dirigenti delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti. In questa prospettiva va letta anche la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del dell'art. 19 cit., comma 1, che con riguardo ai dirigenti dispone che "al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 c.c.".
Dalle considerazioni svolte si ricava che in materia di assegnazioni di mansioni e di passaggio a mansioni diverse dei dirigenti non si applicano i principi fissati dal codice civile, ma occorre aver riguardo a quanto disposto dalla legislazione speciale e dalla contrattazione collettiva.
Ciò posto, come, altresì, noto, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte “quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esatto adempimento del proprio obbligo: o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (v. Cass. n. 4766 del 2006; n. 4211 del 2016; v. in motivazione Cass. n. 1169 del 2018; n. 17365 del 2018; n. 22488 del 2019)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 02/01/2024, n. 48).
Ancora, per costante giurisprudenza di legittimità, ove il dipendente deduca un'illegittima dequalificazione professionale, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento
6 degli obblighi su di lui gravanti, tra i quali appunto quello di adibire il lavoratore a mansioni proprie del livello con cui è stato assunto o che ha successivamente acquisito (ex multis Cass. S.L. n. 17978/2018 conforme a n. 17365/2018), onere che richiede la dimostrazione dell'inesistenza, all'interno del compendio aziendale, di altro posto di lavoro disponibile, equiparabile al grado di professionalità in precedenza raggiunto dal lavoratore (Cass. n.26477/2018).
Ora, nel caso di specie, è incontestato che la ricorrente, prima di transitare alle dipendenze della a decorrere dal 02.05.2012, per effetto di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. CP_1 165/2001, aveva “lavorato alle dipendenze del Comune di Bari, quale dirigente, dal luglio 1998, ricoprendo i seguenti incarichi direttivi apicali: - dal luglio 1998 al dicembre 2007, dirigente dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione;
- dal gennaio 2008 al marzo 2011, dirigente del Settore Sport;
- dall'aprile 2011 all'aprile 2012, dirigente della Circoscrizione Comunale
“Madonnella”” (cfr. punto n. 1, pag. 1 del ricorso), così rivestendo per circa 15 anni incarichi dirigenziali di sicuro rilievo.
È poi oggetto di concorde allegazione, oltre che documentalmente comprovato, che con determinazione del Capo del Dipartimento regionale Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31.03.2017, l'istante veniva nominata, con decorrenza dal 01.04.2017, dirigente del Servizio Meeting Incentive Congress Events (anche MICE, per brevità), all'epoca incardinato nel Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e, in specie, nella Sezione Turismo (poi Sezione Turismo ed Internazionalizzazione) di tale Dipartimento.
Ebbene, la parte ricorrente ha lamentato come, nell'ambito di tale incarico, ricoperto sino al 28.02.2022, allorquando le è stato assegnato quello di dirigente del Servizio Attività Culturali, Arti ed Editoria - “non ha potuto espletare alcuno dei compiti propri della qualifica dirigenziale di appartenenza” (cfr. punto n. 11, pag. 3 del ricorso); che il MICE era l'unico Servizio della Sezione Turismo al quale non afferiva alcun incarico di posizione organizzativa ed al quale, più in generale, non era assegnata alcuna unità di personale da dirigere e organizzare;
che, dal 01.04.2017 al
28.02.2022, nella qualità di dirigente del Servizio MICE, non gli è stata assegnata alcuna risorsa finanziaria da gestire ed impegnare;
che, nell'arco dei cinque anni di copertura dell'incarico, non ha potuto adottare determinazioni dirigenziali;
che, nel periodo di copertura del suddetto incarico, è stata relegata in una situazione di sostanziale e forzosa inattività, avendo, dal marzo 2017 al termine dell'anno 2019, solamente “partecipato alla programmazione di qualche evento promozionale” (cfr. punto n. 16, pag. 3 del ricorso), nonché assunto, nell'anno 2020, il ruolo di RUP in relazione al
, finalizzato a migliorare l'attrattività turistica della ed Controparte_2 CP_1 affidato, nella realizzazione, al ente che aveva Controparte_3 ricevuto in assegnazione e direttamente gestito le risorse finanziarie e si era avvalso, per l'attuazione del progetto, di propri dipendenti e collaboratori;
che, nell'anno 2021 e fino al 28.02.2022, non ha potuto, di fatto, espletare alcuna attività.
A fronte di tali puntuali doglianze della parte ricorrente, la parte resistente si è limitata a contestare la condizione di assoluta inattività del dirigente, elencando una serie di attività demandate a quest'ultima le quali, tuttavia, non danno conto né dello svolgimento di funzioni di effettiva pertinenza della figura dirigenziale, né, tantomeno, della pregnanza dell'incarico di dirigente del Servizio MICE.
Invero, la parte resistente, per quel che maggiormente rileva, ha
contro
-dedotto che la ricorrente:
- dal 2017 al 2019 ha partecipato alla programmazione di eventi,
- dal 2017 al 2019 avrebbe sottoscritto “importanti determinazioni dirigenziali”;
- nel 2020 ha svolto le funzioni di RUP per il progetto Destinazione . CP_1
7 In particolare, la parte resistente ha affermato come la ricorrente, sin dall'epoca dell'insediamento nell'ufficio MICE, si sia occupata di:
- analisi del mercato turistico nel settore del turismo balneare;
- attività di supporto nella organizzazione del Vertice G7 dei Ministri Finanziari - tenutosi a Bari dal 11 al 13 maggio 2017;
- attività di preparazione del dibattito organizzato a Bruxelles da il CP_4 network dei professionisti italiani nel settore delle politiche digitali, sul tema del
“Turismo e Digitale in Italia”;
- funzioni di rappresentanza della in qualità di delegata, a diversi CP_1 incontri, come ad esempio, a Roma presso la sede dell'Enit - Ente nazionale del Turismo, presso la Legione dei Carabinieri con il comandante dell'Arma dei Carabinieri per discutere di strategie di marketing turistico e comunicazione;
- analisi del mercato turistico emergente arabo - halal;
- partecipazione a diverse missioni in qualità di rappresentante istituzionale della a Bruxelles in occasione della Giornata Internazionale del Turismo CP_1 dal 26 al 28 settembre 2017; a Firenze alla BTO “Be Travel Onlife” dal 23 al 26 novembre 2021, a Milano al Festival Visioni dal Mondo e Progetto Borghi dal 16 al 17 settembre 2021;
[...
- partecipazione alla fase organizzativa del progetto Citadel - Empowering Citizens
BARI, 26.9.2017 - Palazzo delle Poste;
Controparte_5
- partecipazione e gestione di riunioni e incontri sui segmenti turistici di competenza del Servizio MICE con i referenti dell' ; Controparte_6
- predisposizione e partecipazione al programma del palinsesto delle iniziative della in occasione della 82° edizione della Fiera del Levante 2018 – in CP_1 collaborazione con l'ufficio stampa dell' – con Controparte_6 relazione in merito alla seguente tematica “Il Turismo HALAL. Un futuro possibile?”;
- partecipazione ai lavori per l'Expo Dubai 2020 in qualità di referente per la Sezione Turismo;
- partecipazione in qualità di relatrice a diversi convegni e incontri - v.si Le Mess Chapter Retreat con potenziali investitori europei per illustrare l'eccellenza in CP_1 campo turistico e culturale;
- attività di rappresentanza della in occasione del World Halal Summit CP_1
2018 a Istanbul;
- durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da covid-19, designazione quale referente, in collaborazione con un funzionario regionale, per i rapporti con enti, imprese e privati al fine di veicolare informazioni e opportunità messe a punto dalla come forma di sostegno e aiuto per arginare e contenere i danni CP_1 economici dovuti all'emergenza sanitaria;
- organizzazione di incontri di ricerca in favore di studenti del Master sul Turismo internazionale dell'Università Svizzera italiana;
- nel 2021 a Milano, partecipazione anche, in qualità di relatrice, al convegno incentrato sul binomio Cultura-Turismo;
- partecipazione a riunioni plenarie apicali, con Dirigenti di Sezione e Direttore di Dipartimento, Direttori degli enti partecipati e dell' Controparte_6 al fine di elaborare le linee strategiche di sviluppo turistico e i conseguenti
[...] progetti attuativi;
- nelle riunioni del Comitato di attuazione, istituito per l'attuazione dell'accordo pubblico , predisposizione, unitamente al Controparte_7 Controparte_3
e al Direttore del Dipartimento, dei programmi attuativi delle macroazioni di
[...] progetto, e svolgimento di funzioni di indirizzo per garantire l'efficacia e l'efficienza
8 dell'intervento; programmazione e monitoraggio dell'espletamento di tutte le azioni previste dall'Accordo stesso.
Orbene, dall'esame delle riportate controdeduzioni di parte resistente, si rileva come le stesse, ove pure effettivamente rispondenti al dato storico fattuale - anziché seriamente e specificamente confutare le allegazioni attoree, in particolare, con riferimento alla mancata assegnazione di unità di personale da dirigere e organizzare e di risorse finanziarie da impegnare, nonché alla preclusa possibilità di adozione di determinazioni dirigenziali - si limitino, nella sostanza, ad evidenziare lo svolgimento di attività di mera analisi, nonché di partecipazione ad alcuni eventi e/o convegni e a talune manifestazioni del settore turistico-culturale.
Parte convenuta non ha offerto prova in giudizio di adempimento dei propri obblighi ed anzi, dall'espletata istruttoria, emerge adeguato conforto della tesi attorea.
In proposito, si evidenzia che, ascoltato all'udienza del 14.01.2025, il teste sig. , Testimone_1 ex Dirigente della dal 2017 al 2022 in particolare alle dipendenze della CP_1 CP_1
quale Dirigente del Servizio Promozione Turistica e Marketing Territoriale presso
[...] l'Assessorato al Turismo - come tale preziosa fonte di conoscenza dei fatti di causa – ha puntualmente dichiarato:
“ADR: “Confermo la circostanza sub “12” di pagina n. 3 del ricorso introduttivo [cfr. circostanza sub 12, secondo cui: “12. Il MICE, infatti, si è rivelato l'unico Servizio della Sezione Turismo al quale non afferiva alcun incarico di posizione organizzativa ed al quale, più in generale, non era assegnata alcuna unità di personale che la ricorrente potesse dirigere e organizzare.”]. Aggiungo che il MICE era uno dei Servizi incardinati nella Sezione Turismo, ve ne erano altri 3, ovverosia quello assegnato a me che era , poi quello assegnato alla dott.ssa Parte_5 [...]
e un quarto Servizio che non aveva un titolare, ma era assegnato ad interim, per un periodo, Per_1 al dirigente di Sezione Turismo Dott. L'unico dei predetti Servizi a non avere alcuna Per_2 assegnazione di personale era il MICE, come risulta anche dall'organigramma dell'ente. All'interno della Sezione Turismo vi erano all'incirca una ventina di dipendenti funzionari e risultavano assegnati come da organigramma che veniva di volta in volta aggiornato e reso consultabile;
pertanto, Io potevo constatare come il servizio MICE non avesse mai avuto alcuna assegnazione di personale. ADR: ”Confermo la circostanza sub “13” di pagina n. 3 del ricorso introduttivo [cfr. circostanza sub 13, secondo cui: “13. Alla ricorrente, inoltre, dal 01.04.2017 al 28.02.2022, nella qualità di dirigente del Servizio MICE, non è stata assegnata alcuna risorsa finanziaria (budget) da gestire ed impegnare.”], tanto posso dire in quanto ci veniva presentato il piano budget dell'intera Sezione, nell'ambito del quale venivano riportate le risorse assegnate complessivamente alla Sezione, nonché analiticamente riportate le voci di bilancio assegnate ai progetti demandati ai vari Servizi. ADR: ”Confermo la circostanza sub “a” di pagina 29 del ricorso introduttivo” [cfr. circostanza sub lett. a), secondo cui: “a) il personale assegnato alla Sezione Turismo è a conoscenza che la dott.ssa
da aprile 2017 a febbraio 2022, al contrario degli altri dirigenti della Sezione, non avesse Pt_1 personale né budget assegnato alla propria struttura (MICE) e che non abbia adottato provvedimenti dirigenziali.”].
Il teste sig. , come visto ex dirigente del Servizio Promozione Turistica e Testimone_1
Marketing Territoriale della , ha proseguito significativamente affermando: CP_1
“ADR:” Non è vera la circostanza sub “7” di pagina 32 della comparsa di costituzione e risposta”
[cfr. circostanza sub 7) della memoria difensiva, secondo cui: “
7. Vero che i dipendenti della Sezione collaboravano con la dott.ssa sia per le attività trasversali, quali protocollo, pubblicazione Pt_1
e cifratura atti, adempimenti contabili;
sia per le attività specialistiche come attuazione di interventi finanziati con fondi strutturali, rendicontazione e controllo di progetti e comunicazione?”].
9 ADR: ”Con riferimento alla circostanza sub “13” di pagina 32 della comparsa di costituzione e risposta [cfr. circostanza sub 13) della memoria difensiva, secondo cui: “13. Vero che tutti gli Atti Dirigenziali venivano adottati con il medesimo Format, dove l'istruttoria e la conseguente proposta erano affidati al Dirigente di Servizio e l'adozione del provvedimento al Dirigente di Sezione?”] posso confermare che gli atti dirigenziali venivano istruiti e proposti e adottati dal Dirigente di Servizio ma, il Dirigente di Sezione controfirmava solamente l'atto che gli veniva proposto. Questa era la procedura standard. Io non ho mai materialmente predisposto una determina, in quanto avevo dei collaboratori cui delegavo l'adempimento”. ADR: “non è vera la circostanza sub “d” di pag. 33 della comparsa di costituzione e risposta [cfr. circostanza sub lett. d) della memoria difensiva, secondo cui: “d. Vero che la dott.ssa Pt_1 partecipava, anche con lei, a riunioni apicali e plenarie con Direttori di Dipartimento o Direttori Generali di Agenzie Regionali ed Enti partecipati?”]. Aggiungo che questo tipo di riunioni erano piuttosto rare e non rammento di essere mai stato convocato a riunioni simili;
a volte venivo convocato dal Dirigente di Sezione, ma anche in questo caso molto raramente”. ADR: “con riferimento alla circostanza sub”e” di pag. 33 [cfr. circostanza sub lett. e) della memoria difensiva, secondo cui: “e. Vero che lei, come per la dott.ssa provvedeva all'istruttoria ed Pt_1 all'elaborazione delle proposte di provvedimenti amministrativi che poi venivano adottati dal Dirigente di Sezione?”] confermo quanto riferito per la circostanza sub. “13” di pagina 32 della comparsa di costituzione e risposta”.
Del resto, lo stesso teste indicato dalla parte resistente, sig. , dal 2016 Testimone_2
Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, già Sezione Turismo della , CP_1 escusso alla medesima udienza del 14.01.2025, ha avuto modo di confermare l'assenza di risorse finanziare assegnate al , avendo difatti riferito: Parte_6
ADR: “Sono un Dirigente della sin dal 2012 e dal 2016 ad oggi sono Dirigente della CP_1 Sezione Turismo e Internazionalizzazione, già Sezione Turismo”.
… omissis… Testi
“Confermo la circostanza sub “12” di pagina n. 3 del ricorso introduttivo [cfr. circostanza sub 12, secondo cui: “12. Il MICE, infatti, si è rivelato l'unico Servizio della Sezione Turismo al quale non afferiva alcun incarico di posizione organizzativa ed al quale, più in generale, non era assegnata alcuna unità di personale che la ricorrente potesse dirigere e organizzare.”]. ADR: “Confermo che non vi siano state assegnate risorse finanziarie al Servizio MICE, però ricordo anche che sia stata assegnata la responsabilità di un progetto con un budget pari a € 1.000.000,00, che, se non ricordo male, era intitolato , in relazione al quale la poteva Controparte_2 Pt_1 avvalersi dei collaboratori afferenti all'ente strumentale tra i quali Controparte_3 sicuramente vi era la dott.ssa , della quale non conosco precisamente il ruolo, non so Persona_3 dire se fosse un dirigente o un funzionario. Aggiungo che l'ente strumentale CP_3 Controparte_3 occupa all'incirca una cinquantina di unità tra dipendenti e collaboratori, ma non posso dire, in particolare, quali tra questi si siano dedicati al progetto ”. Controparte_2
ADR: “Le risorse economiche - da impiegare secondo la finalizzazione prevista nel bilancio regionale
- sono di competenza della Sezione che poi procede ad impegnarle a finanziare come, nel caso specifico, un singolo o diversi progetti a valere sulle specifiche risorse, che rientrano nel “tematismo” prescritto. Nel caso specifico, il coordinamento del progetto era affidato alla dott.ssa che Pt_1 vedeva coinvolto anche il ”. Controparte_3
Non valgono, poi, ad infirmare la prospettazione attorea nemmeno le dichiarazioni rese all'udienza del 20.02.2025 dalla teste sig.ra la quale, premesso di essere una Testimone_4 funzionaria della dal 2007, incardinata presso la Sezione Turismo e CP_1 Internazionalizzazione, ha approssimativamente riferito di “essere stata incaricata … verbalmente nel corso di una riunione dal Dirigente di Sezione” di collaborare con la dott.ssa per il (solo Pt_1
10 e pacificamente assegnato) progetto , nonché per attività amministrative ed CP_2 CP_1 istruttorie relative ad alcuni del tutto generici adempimenti in materia di trasparenza e pubblicazione.
D'altronde, parte resistente non si è minimamente premurata di comprovare la riconducibilità delle attività presuntivamente demandate alla ricorrente alla nozione legale e contrattuale del ruolo dirigenziale, avendone del tutto omesso il raffronto rispetto alla declinazione delle relative funzioni.
Si osserva, al riguardo, che, com'è noto, a mente dell'art. 4, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 “Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”.
Più specificamente, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.7.2015, recante:
“Adozione del modello organizzativo denominato 'Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA'. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della n. 109 del 3.8.2015, all'art. 20, rubricato CP_1
“Funzioni dei dirigenti”, prevede che:
“
1. Nell'esercizio delle funzioni e delle facoltà assegnate dagli articoli 5 e 6 della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7, e dell'articolo 45 della Legge Regionale 16 aprile 2007, n. 10, i dirigenti assumono la titolarità e la responsabilità delle strutture organizzative a essi affidate ed esercitano i seguenti compiti e i poteri:
‐ formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore di Dipartimento e ai dirigenti delle strutture dirigenziali sovraordinate e attuano le direttive da essi impartite;
‐ curano il raggiungimento degli obiettivi fissati adottando i relativi atti e provvedimenti ed esercitando i connessi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
‐ assicurano la legittimità e correttezza tecnico‐amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
‐ dirigono, coordinano, controllano le attività delle strutture organizzative che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
‐ provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnati alle proprie strutture organizzative” (cfr. all. n. 22 del fascicolo di parte ricorrente).
Analogamente dispone l'art. 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22 recante: “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0” (cfr. all. n. 23 del fascicolo di parte ricorrente).
Del resto, pur a volere debitamente considerare l'adozione dell'atto di organizzazione interna da parte della DPGR n. 443/2015 - Piano MAIA - i cui artt. 4, 5 e 6 prevedono l'articolazione CP_1 delle strutture amministrative della Giunta Regionale in Dipartimenti, Sezioni e Servizi
[segnatamente, a mente dell'art. 4, comma 2, “Il Dipartimento è la struttura organizzativa di maggiore rilevanza, costituita per garantire il governo di aree omogenee di funzioni. È il punto di riferimento per la gestione delle politiche, per le attività di pianificazione e controllo strategico, per le programmazioni finanziarie, per l'esercizio del potere di spesa, l'organizzazione e la gestione del personale, per i rapporti tra organi di governo e dirigenza. (…)”; mentre, secondo la lettera del successivo art. 5, comma 1, “La Sezione di Dipartimento è un'unità organizzativa di notevole rilevanza e complessità individuata nell'ambito del Dipartimento, per garantire la gestione coordinata di un insieme ampio ed omogeneo di servizi o processi amministrativo-produttivi. Costituisce il punto di riferimento per l'organizzazione dell'attività, per la programmazione operativa, per i controlli di efficienza e di qualità su specifici processi, per la gestione e il controllo della spesa”; infine, a mente dell'art. 6, “Il Servizio è un'unità organizzativa specializzata nella
11 gestione integrata di attività o processi amministrativo-produttivi interdipendenti. È articolazione sia del Dipartimento, sia della Sezione ed è caratterizzato da elevata responsabilità di prodotto e di risultato”] - non si giustificano la mancata assegnazione di funzioni e risorse, sia pure eventualmente in via mediata nell'ambito delle programmazioni finanziarie predisposte dal Dipartimento, tipicamente necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali, nonché la carenza dell'adozione di atti e provvedimenti amministrativi di titolarità dirigenziale, rimanendo comunque onere della parte datoriale favorire l'integrazione dei propri dipendenti nell'ambito del modello organizzativo prescelto in modo da garantire lo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale di cui decide di avvalersi.
A tanto si aggiunga che pure depone nel senso della superfluità dell'incarico dirigenziale del Servizio MICE la circostanza che, già nell'anno 2017, il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ne avesse proposto la soppressione ed il suo accorpamento ad altro Servizio (v. nota prot. AOO_004/001736 del 16.11.2017 - all. n. 39 del fascicolo di parte ricorrente), per poi nuovamente, nel febbraio 2022, a seguito della d.G.R. n. 1289 del 21.07.2021, proporne l'inglobamento nel nel Servizio Promozione e Marketing Controparte_8
Territoriale (v. nota prot. AOO_004/0000774 del 04.02.2022 - all. n. 40 del fascicolo di parte ricorrente).
D'altronde, dall'esame della documentazione versata in atti e, segnatamente, delle relazioni sugli obiettivi e obiettivi operativi OBO afferenti agli anni 2019 e 2020, emerge, in relazione agli specifici obiettivi assegnati, un grado di coinvolgimento in percentuale del Servizio MICE nella quasi totalità dei casi minima (per larga parte pari al 10%), talvolta nulla rispetto ai ben più alti valori indicati in corrispondenza degli ulteriori Servizi Sviluppo del Turismo, Promozione e Marketing Territoriale
e infrastrutture Turistiche;
solamente in relazione ad un unico obiettivo (su 6) risulta un grado di coinvolgimento pari al 60% (v. all. 25a, 38a, 39b del fascicolo di parte resistente).
Peraltro, giova osservare che, come lumeggiato dalla difesa della parte ricorrente e non specificamente contestato dall'ente territoriale resistente, nel periodo dedotto in giudizio da aprile 2017 a febbraio 2022 in cui la ricorrente ha ricoperto l'incarico di direzione del MICE, risulta che i dirigenti responsabili del Servizio Promozione e (dott. ) Parte_5 Testimone_1 e del Servizio (dott.ssa ), nell'ambito della Sezione Turismo, Controparte_8 Persona_1 abbiano adottato un elenco assai cospicuo, nell'ordine delle diverse centinaia, di determine dirigenziali afferenti ai cennati due Servizi (v. all. nn. 32 e 33 del fascicolo di parte ricorrente), rispetto al del tutto esiguo numero, inferiore alla decina, di determinazioni dirigenziali riconducibili alle funzioni del Servizio cui era assegnata la dott.ssa Pt_1
Orbene, nel caso di specie, all'esito dell'esame integrato delle risultanze documentali e dell'istruttoria orale espletata circa l'esautorazione dei compiti svolti dall'aprile 2017 sino alla fine del febbraio 2022, tenuto conto dell'ampiezza e dello spessore del contenuto professionale della qualifica dirigenziale, di cui è titolare la ricorrente, può ritenersi che vi sia stato un effettivo svuotamento dell'attività dell'istante, atteso che non emerge dagli atti di causa il compimento di attività rilevanti da parte della ricorrente, confacenti al ruolo dirigenziale.
Gravando sul datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari la domanda oggetto di scrutinio può essere parzialmente accolta (cfr. Cass. 6 marzo 2006,
n. 4766).
12 Del resto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra esaminate, non può sostenersi, come invece prospettato dalla parte resistente nella memoria difensiva, che, nel periodo dedotto in giudizio, alla ricorrente siano state demandate funzioni effettivamente riconducibili al proprio ruolo dirigenziale.
A tal fine non può valere l'affidamento, del tutto isolato, del coordinamento del progetto CP_2
, limitatamente all'anno 2020, la cui realizzazione era, peraltro, rimessa all'ente
[...] [...]
, quale soggetto attuatore dell'iniziativa attraverso lo strumento dell'accordo Controparte_3 pubblico-pubblico.
In proposito, la stessa parte resistente ha testualmente dedotto: “La dott.ssa nell'ambito di Pt_1 tale progettualità ha curato l'attività istruttoria propedeutica alla presentazione della proposta della
DGR n. 12/2019 - da lei stessa sottoscritta - con la quale è stata sottoposta all'approvazione dell'organo giuntale la scheda progettuale, la dotazione finanziaria necessaria a coprire i costi necessari alla realizzazione dell'intervento nonché l'individuazione del Controparte_3 quale soggetto attuatore dell'iniziativa attraverso lo strumento dell'accordo pubblico-pubblico. Proposta è stata poi approvata in sede giuntale con DGR n. 1979 del 4.11.2019 (all. 26 e 27)” (cfr. pagg. 21 e 22 della memoria difensiva).
Concludendo in merito alla dequalificazione, siamo all'evidenza ben lungi dalla declaratoria del livello dirigenziale e dalle relative responsabilità strategiche. Occorre, difatti, rilevare come l'espletata istruttoria non abbia evidenziato che per lo svolgimento dei compiti demandati alla ricorrente dall'aprile 2017 al febbraio 2022 fosse necessario esercitare alto grado di autonomia, risultasse imprescindibile il possesso di un elevato grado di capacità gestionale, organizzativa o professionale o l'apporto di qual si voglia contributo specialistico di massima complessità o rilevanza. Né vi è evidenza del diretto coordinamento di risorse da parte della ricorrente nel periodo dedotto in giudizio.
Sul risarcimento del danno;
Orbene, accertata, pertanto, l'avvenuta dequalificazione della parte ricorrente, occorre rilevare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, la sola violazione dell'art. 2103 c.c. non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno in quanto il prestatore di lavoro deve fornire specificamente la prova del danno derivante dal demansionamento, la quale costituisce presupposto indispensabile per una sua valutazione equitativa.
In termini generali, sotto il profilo patrimoniale occorre premettere sul piano teorico che possa venire in rilievo il danno da impoverimento dalla capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di un maggior saper fare, aspetti entrambi in gradi di pregiudicarne la posizione professionale sia all'interno dell'azienda, anche sotto il profilo della perdita di chance di carriera/incarico, sia all'esterno, rendendolo meno appetibile sul mercato del lavoro. La violazione dell'art. 2103 c.c. può, invero, pregiudicare quel complesso di capacità e di attitudini definibile con il termine di professionalità, che di certo bene economicamente valutabile, posto che rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro (v., tra le altre, Cass., 12.6.2015, n. 12253 e precedenti conformi ivi richiamati).
L'inadempimento in parola è, inoltre, in grado di provocare più lesioni di interessi personali, anche ulteriori rispetto alla salute, la cui risarcibilità è assicurata dall'art. 2059 c.c., nell'interpretazione costituzionalmente orientata offertane dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sentenze 26972,26973,26974 e 26975 dell'11.11.2008), la quale consente di affermare che pure nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali, ogni qualvolta il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali. Il che può verificarsi, oltre che per volontà delle parti e del concreto assetto negoziale dalle medesime delineato, anche quando
13 l'inserimento di siffatti interessi nel rapporto sia opera della legge in forza dell'integrazione eteronoma degli effetti del contratto, che ne finalizza la causa alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, come appunto nel caso del contratto di lavoro attraverso il disposto dell'art. 2087 c.c., da considerare ipotesi di risarcimento dei danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista. (v., Cass., n
26972,26973,26974 e 26975 del 2011, cit e già in precedenza Cass., Sez. Un.,24.3.2006, n.65729).
“Il presidio di interessi inerenti alla persona del lavoratore, già tutelati dall'art. 2087 c.c., ad opera della Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la loro lesione è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità psicofisica (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32 Cost.), come avviene nel caso di pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvono nella compromissione delle aspettative di sviluppo delle personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa” (v. Cass., n. 26972/2011, cit). Va, poi, sottolineato che condotte del datore di lavoro inadempienti al disposto degli artt. 2103 e 2087
c.c. possono comunque essere fonte di danni non patrimoniali risarcibili anche qualora non diano luogo ad una lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore, ma ledano altri diritti tutelati da tali disposizioni o comunque aventi rilievo costituzionale, come ad es. la dignità personale, l'immagine professionale, l'onore e la reputazione. Ove si verifichi tale ipotesi, deve ammettersi il risarcimento tanto del danno morale che dei pregiudizi di tipo esistenziale, qualora la lesione presenti carattere di gravità, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e il danno non sia futile, vale a dire non consista in meri disagi o fastidi, in quanto ogni ipotesi di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale soggiace, nell'an e nel quantum, al criterio della tolleranza, che opera su due fronti: quello che attiene al momento del danno ingiusto o cd. danno evento e quello che attiene al cd. danno conseguenza, ossia alla perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato (v. Cass., 8.2.2019, n. 3720 e precedenti conformi ivi richiamati).
Quanto al riconoscimento del diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che sarebbe derivato dalla (illegittima) dequalificazione si osserva come in generale esso non può ricorrere automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo;
mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale
- da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (cfr. Cass. SSUU 24 marzo 2006, n. 6572 e in senso conforme Cass. 30 giugno
2009, n. 20980; 14 giugno 2007, n. 13877; 2 ottobre 2006, n. 21282; 15 settembre 2006, n. 19965). Il danno da violazione dell'art. 2103 c.c. consistente nella perdita o nel mancato incremento delle conoscenze e della consuetudine professionale è certamente ravvisabile secondo il principio
14 dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., non derivando necessariamente ed automaticamente dall'illecito atto di assegnazione a mansioni inferiori (cfr. Cass. 27 giugno 2005, n. 13719). Il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, lesione idonea a determinare la dequalificazione del dipendente stesso, deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa.
Tale danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunzi il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 28 maggio 2004, n. 10361; 4 giugno 2003, n. 8904; 14 maggio 2002, n. 6992).
Il danno può consistere sia nel danno patrimoniale derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio (sempre di natura economica) subìto per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno, sia infine nella lesione del diritto del lavoratore all'integrità fisica o, più in generale, alla salute ovvero all'immagine o alla vita di relazione.
Si deve, nondimeno, precisare che anche la giurisprudenza che ritiene, in maniera meno rigorosa di quella sopra citata, che, in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 c.c., l'esistenza di un danno possa essere desunta con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche in via presuntiva (cfr. Cass. 26 giugno 2006, n.
14729; 16 agosto 2004, n. 15955), richiede che tale valutazione non possa essere meramente fondata sull'esistenza di una dequalificazione, ma che debba essere ottenuta in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. Ciò che si deve escludere, di contro, è che il danno possa essere considerato in re ipsa, cioè collegato alla mera verificazione di un demansionamento.
Ora, nel caso in esame, non può non attribuirsi rilievo alla circostanza secondo cui la dequalificazione oggetto di causa si è protratta ininterrottamente per un periodo assai rilevante che ha avuto inizio ad aprile 2017 e certamente è continuato sino alla fine del mese di febbraio 2022 (circa cinque anni), avendo imposto la degradazione dal ruolo apicale dirigenziale di appartenenza, avuto riguardo, da un lato, all'indubbio rilievo del contenuto professionale del relativo profilo, legato al perseguimento dei fini dell'attività dell'ente e con correlati poteri di coordinamento e, dall'altro, alla natura meramente istruttoria o di semplice rappresentanza dei compiti residuali affidati nel periodo in contestazione, sì da comportare un relativo depauperamento o un mancato incremento delle conoscenze e della consuetudine professionale in capo all'istante.
In particolare, il periodo di quasi cinque anni rappresenta un lasso temporale significativo ai fini dell'apprezzamento dell'asserito demansionamento (cfr. Cass. 19778/14, per cui “In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito (…) può desumere l'esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore (…) con processo logico- giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto”).
15 Dovrà, dunque, liquidarsi in via equitativa il danno alla professionalità sofferto dalla parte ricorrente, tenuto conto della privazione della crescita professionale per un periodo di circa cinque anni.
Alla stregua di tali elementi complessivamente considerati, può ritenersi, secondo un criterio eziologico di normalità sociale, il progressivo impoverimento del bagaglio di conoscenze e di esperienze della parte ricorrente e la compromissione della sua professionalità che si ritiene equo risarcire con la condanna della parte resistente al versamento in favore dell'istante di una percentuale del 50% della retribuzione complessivamente dovuta per il periodo di dequalificazione (decorrente dall'aprile 2017 al febbraio 2022), oltre a interessi legali, quale risarcimento per la lesione della professionalità.
Viceversa, la domanda risarcitoria avente ad oggetto il risarcimento del danno alla dignità professionale e all'immagine asseritamente patiti è infondata, in quanto non adeguatamente corredata da specifiche allegazioni e prove delle conseguenze dannose eventualmente sofferte, per cui non può trovare accoglimento.
In proposito, non può non apprezzarsi, al fine di ritenere comunque integre la dignità professionale e l'immagine della ricorrente, quanto riportato nel curriculum vitae di quest'ultima con riferimento al ruolo svolto nell'ambito del Servizio MICE - Meeting Incentive Congress Events della CP_1
(in disparte il pur rilevato difetto di consistenza dirigenziale dello stesso incarico) secondo cui
[...]
“L'attività consiste nella pianificazione e promozione di eventi, di natura congressuale e non e, più ampiamente, la promozione delle principali destinazioni turistiche del territorio sul mercato internazionale. Ciò prevede l'utilizzo costante di tecniche di marketing strategico ed operativo oltre che numerose attività di comunicazione, declinate su vari mezzi, dai più tradizionali – cartaceo, stampa, affissioni a quelli più innovativi quali i canali social. Obiettivi sono quelli di targhetizzare l'offerta turistica regionale pugliese e fidelizzare i clienti-turisti, sia nazionali che internazionali, scegliendo i canali e gli strumenti più idonei. Una delle linee d'azione privilegiate nell'attività è quella della fusione degli aspetti culturali con quelli turistici, così come realizzato da ultimo nel progetto di ampio respiro “ ” (2020, tuttora in corso per taluni aspetti Controparte_2 promozionali delle attività)” (v. all. fascicolo parte resistente).
La Cassazione ha affermato che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (v. Cass. sentenza n. 29047 del 05/12/2017).
Ancora, “il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed
16 approfondita istruttoria” (v., tra le altre, Cass., 27.3.2018 n.7513, Ord., e Cass., 13.4.2018 n. 9196, Ord.).
Ne discende l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno alla dignità professionale e all'immagine asseritamente sofferti dall'istante, restando assorbita ogni altra questione ed eccezione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale ed istruttoria svolta.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti della Parte_1
, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, con atto depositato il CP_1
06.12.2022, così provvede:
1. accoglie il ricorso nei limiti e nei termini di cui in motivazione, dichiara che la parte ricorrente ha subito una dequalificazione nel periodo dall'aprile 2017 al febbraio 2022 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al risarcimento del danno alla professionalità patito dalla ricorrente, determinato in via equitativa nel versamento di una percentuale del 50% della retribuzione complessiva dovuta per il suddetto periodo, oltre a interessi legali dalla presente sentenza sino al saldo;
2. condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali liquidate in € 9.500,00 per compensi, oltre a € 607,00 per esborsi, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e c.p.a. come per legge.
Bari, lì 20.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
17
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13342/2022 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. GAROFALO DOMENICO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, con il CP_1 procuratore avv. SIMONE MICHELE
Resistente
Oggetto: risarcimento danni da dequalificazione professionale;
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 06.12.2022, l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato alle dipendenze del Comune di Bari, in qualità di dirigente, dal luglio 1998, ricoprendo incarichi direttivi apicali e di
1 essere transitata alle dipendenze della a decorrere dal 02.05.2012, per effetto di CP_1 mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001, esponeva:
- che, sebbene la procedura di mobilità indetta nel novembre 2011 fosse rivolta al conferimento dell'incarico di dirigente del Servizio (poi divenuta Sezione) Istituzionale, gli era stato attribuito, sino al 31.03.2017, l'inferiore Parte_2 incarico di responsabile dell' venendo per il Parte_3 successivo quinquennio relegata in una condizione di totale inattività;
- che il giudizio iscritto al n. R.G. 15430/2015 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, instaurato per ottenere il conferimento dell'incarico di dirigente del
[...]
, nonché il risarcimento di tutti i danni derivatile dal Parte_4 mancato conferimento di tale incarico e dalla attribuzione di quello di responsabile dell' , si estingueva a seguito della stipula del verbale Parte_3 di conciliazione n. 272/2018 del 14.06.2018, in virtù del quale le veniva riconosciuto un importo a titolo risarcitorio;
- che con determinazione del Capo del Dipartimento regionale Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31.03.2017, veniva nominata, con decorrenza dal 01.04.2017, dirigente del Servizio Meeting Incentive Congress Events (d'ora innanzi anche MICE, per brevità), all'epoca incardinato nel Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e, in specie, nella
Sezione Turismo (poi Sezione Turismo ed Internazionalizzazione) del predetto
Dipartimento;
- che, nell'ambito di tale incarico, ricoperto sino al 28.02.2022, allorquando le veniva assegnato quello di dirigente del Servizio Attività Culturali, Arti ed Editoria - “non ha potuto espletare alcuno dei compiti propri della qualifica dirigenziale di appartenenza” (cfr. punto n. 11, pag. 3 del ricorso);
- che il MICE era l'unico Servizio della Sezione Turismo al quale non afferiva alcun incarico di posizione organizzativa ed al quale, più in generale, non era assegnata alcuna unità di personale da dirigere e organizzare;
- che, dal 01.04.2017 al 28.02.2022, nella qualità di dirigente del Servizio MICE, non gli veniva assegnata alcuna risorsa finanziaria (budget) da gestire ed impegnare;
- che, nell'arco dei cinque anni di copertura dell'incarico, non ha potuto adottare determinazioni dirigenziali;
- che, nel periodo di copertura del suddetto incarico, veniva relegata in una situazione di sostanziale e forzosa inattività, avendo, dal marzo 2017 al termine dell'anno 2019, solamente “partecipato alla programmazione di qualche evento promozionale” (cfr. punto n. 16, pag. 3 del ricorso), nonché assunto, nell'anno 2020, il ruolo di RUP in relazione al , finalizzato a migliorare l'attrattività Controparte_2 turistica della ed affidato, nella realizzazione, al CP_1 [...]
Controparte_3
- che, nell'anno 2021 e fino al 28.02.2022, non aveva potuto, di fatto, espletare alcuna attività;
- che aveva ripetutamente, sin dall'attribuzione dell'incarico in discorso, ma vanamente segnalato, oltre che agli organi di indirizzo politico, anche al Direttore del Dipartimento e della Sezione cui afferiva il MICE, l'assenza di risorse affidate alla propria struttura e lo svilimento della funzione dirigenziale che ne conseguiva;
- che la situazione di sostanziale inattività e, comunque, di dequalificazione in cui era stata relegata per effetto della sua adibizione al Servizio MICE le aveva cagionato gravissimi danni non patrimoniali, in particolare alla sua professionalità;
- che con la determinazione del dirigente della Sezione Organizzazione e formazione del Personale n. 1 del 16.02.2022, nel rimodulare i servizi afferenti ad alcune macrostrutture della Giunta Regionale, si decretava, tra l'altro, l'effettiva soppressione
2 del MICE, come già in precedenza proposto, per ben due volte, con note del
16.11.2017 e del 04.02.2022, dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- che, in virtù di determinazione dirigenziale n. 9 del 04.03.2022, le veniva affidato, a far data dal 01.03.2022, un nuovo incarico, ovverosia quello di dirigente del neoistituito Servizio Attività Culturali, Arti ed Editoria, incardinato sempre nel
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, ma nell'ambito della Sezione Economia della Cultura.
Ciò posto, si doleva di come, per l'intero periodo che va da aprile 2017 a febbraio 2022, durante il quale aveva ricoperto l'incarico di responsabile del Servizio MICE, non fosse stata posta in condizione di espletare le funzioni proprie della qualifica dirigenziale di appartenenza, essendo stata relegata, invece, in una situazione di forzosa inattività e comunque dequalificata, attesa l'inconsistenza delle funzioni afferenti al Servizio MICE.
Denunziava, dunque, la violazione da parte della datrice di lavoro dell'art. 2103 c.c., evidenziando che la condizione di forzata inattività e, in ogni caso, di dequalificazione, nel periodo in cui era stata responsabile del Servizio MICE, vanamente denunziata alla parte convenuta, era tale da cagionare, di fatto, lo svuotamento delle mansioni proprie del profilo professionale, con grave nocumento e pregiudizio alla propria professionalità, nonché lesioni alla dignità professionale, all'immagine.
Soggiungeva, poi, che nel periodo da aprile 2017 a febbraio 2022 il pregiudizio si era concretizzato
“anche nella perdita di chance di ottenere superiori incarichi dirigenziali nella stessa Amministrazione convenuta, ovvero di conseguire altre opportunità di lavoro dirigenziale cui ambiva” (cfr. pagg. 21 e 22 del ricorso), tenuto conto della impossibilità di concorrere in condizioni paritarie al conferimento di superiori incarichi dirigenziali.
Prospettava, dunque, la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale in proprio favore - nelle sue componenti del danno alla professionalità, alla dignità professionale e all'immagine - nella misura complessiva di € 451.556,06.
Tanto premesso, l'istante rassegnava le seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare che la ha costretto la dott.ssa nel periodo da CP_1 Pt_1 aprile 2017 a febbraio 2022 ad una condizione di inattività e comunque di dequalificazione;
2. Accertare e dichiarare che la condizione di inattività e comunque di dequalificazione in cui la
ha costretto la dott.ssa nel periodo da aprile 2017 a febbraio 2022 le ha CP_1 Pt_1 cagionato un danno non patrimoniale alla professionalità, alla dignità professionale e all'immagine;
3. per l'effetto, condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 risarcire alla ricorrente il danno non patrimoniale nella misura complessiva di € 451.556,06, ovvero nella diversa misura equitativamente determinata, oltre interessi legali”, con il favore delle spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la parte convenuta concludeva per il rigetto del ricorso, sostenendo la assoluta legittimità del proprio operato, stante l'assenza di condotte inadempienti in capo all'ente.
All'odierna udienza, il giudicante ha deciso la causa.
*
Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
3 Sul demansionamento e sulla dequalificazione professionale;
Mette conto premettere brevi cenni, in termini generali, in ordine alla disciplina delle mansioni nell'ambito del rapporto di lavoro contrattualizzato alle dipendenze della pubblica amministrazione, per poi analizzare le specificità che connotano il rapporto di lavoro dirigenziale.
La disciplina relativa alle mansioni (e quindi ad un possibile demansionamento) è affidata – per quel che concerne il pubblico impiego - all'art. 52 del D.lgs. 30.3.2001, n. 165, la cui lettura va combinata con quanto disposto dall'art. 2103 c.c..
Entrambe le norme ribadiscono, senza contraddizioni, che il lavoratore “deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto” e vietano, in questo modo, ogni forma di mutamento in pejus delle mansioni, fosse anche pattizia, poiché lo stesso porterebbe ad una lesione alla professionalità acquisita dal prestatore;
l'unico punto di divergenza tra la disciplina fissata dal codice civile e quella prevista dal Testo Unico sul pubblico impiego riguarda, non a caso, la progressione interna: nel pubblico impiego, infatti, le progressioni di carriera avvengono unicamente tramite concorso pubblico.
In entrambi i casi ai fini della verifica del legittimo esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro deve essere valutata dal giudice di merito la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta. In particolare, l'equivalenza delle mansioni, che condiziona la legittimità dell'esercizio dello ius variandi, a norma dell'art. 2103 cod. civ. va verificata sia sul piano oggettivo, e cioè sotto il profilo della inclusione nella stessa area professionale e salariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sul piano soggettivo, in relazione al quale è necessario che le due mansioni siano professionalmente affini, nel senso che le nuove si armonizzino con le capacità professionali già acquisite dall'interessato durante il rapporto lavorativo, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi.
Dunque, dalle disposizioni esaminate emerge che ogni lavoratore subordinato ha un vero e proprio diritto allo svolgimento della prestazione secondo la tipologia lavorativa propria della qualifica di appartenenza, con la conseguenza che la violazione di tale diritto (c.d. "demansionamento") determina la configurazione di un danno risarcibile.
Ciò perché la negazione o l'impedimento allo svolgimento della prestazione lavorativa comportano una lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, implicando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato.
La Suprema Corte al riguardo ha avuto modo di sottolineare la differente formulazione letterale dell'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001, che detta la disciplina delle mansioni nell'ambito del cd. pubblico impiego privatizzato, rispetto all'art. 2103 c.c.
In particolare, il citato art. 52 prevede che il prestatore di lavoro debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive.
Dunque, la norma in esame impone nei confronti del prestatore di lavoro il mantenimento delle mansioni per le quali è stato assunto o di quelle considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, senza dare rilievo a quelle in concreto svolte.
4 Non vi è infatti alcun riferimento alle mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, al di fuori di uno specifico inquadramento.
Ne deriva che l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
Invece, si afferma, nell'ambito dell'impiego contrattualizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui le mansioni attribuite ad un dipendente pubblico siano modificate come conseguenza di un atto amministrativo, il giudice deve avere riguardo solo al criterio oggettivo, ovvero quello della rispondenza delle nuove mansioni a quelle del livello contrattuale di appartenenza.
La Cassazione ha affermato che “la materia della mansioni del pubblico dipendente disciplinata compiutamente dal D. Lgs . n. 165 del 2001, art. 52 (nel testo anteriore alla novella recata dal D.
Lgs . n. 150 del 2009, art. 62, comma 1) assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale in riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa aversi riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 cod. civ. e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione” (Cass. 5 agosto 2010, n. 18283). Conseguentemente, condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita e non sindacabile dal giudice (Cass. 11 maggio 2010, n. 11405).
Solo ove si realizzi un sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa oppure una non rispondenza delle mansioni assegnate a quelle proprie del livello formale di inquadramento si configura un demansionamento vietato anche nell'ambito del pubblico impiego (per tutte Cass. 21 maggio 2009, n. 11835).
Ciò posto, l'accertamento della dequalificazione professionale, così come, nel caso opposto, quello dello svolgimento di mansioni superiori, presuppone la comparazione fra i compiti che il dipendente avrebbe avuto diritto a svolgere secondo il suo inquadramento e quelli assegnatigli dal datore di lavoro. Per potersi affermare la sussistenza di una dequalificazione, la comparazione deve far emergere che le mansioni in concreto svolte dal lavoratore sono proprie di un livello professionale inferiore.
Con specifico riferimento al rapporto di lavoro del dirigente alle dipendenze della pubblica amministrazione, occorre, poi, pure premettere:
- che, ove si tratti di dirigente (come nella specie, con l'ulteriore rilievo della non pertinenza della giurisprudenza riguardante semplici funzionari svolgenti mansioni dirigenziali), non è applicabile l'art. 56 della L. n. 29 del 1993 (ora art. 52 D. Lgs.. n. 165/2001), bensì l'art. 19 di detto provvedimento normativo, relativo agli incarichi di funzioni dirigenziali, nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni introdotte dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 13 (ora art. 19. D. Lgs. n.
165/2001) (v. Cass. Sez. Lav. n. 24373/2008);
- che le differenze strutturali esistenti tra il rapporto di lavoro dei dipendenti e quello dei dirigenti
(per questi ultimi in particolare le modalità di assunzione, la durata temporanea del rapporto, le possibilità di scioglimento, l'inquadramento ecc.) non consentono la automatica trasposizione ai dirigenti delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti e che in questa prospettiva va letta anche la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 19 cit., comma 1, il quale con riguardo ai dirigenti dispone che "al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 c.c.", dovendosi invece avere riguardo a quanto disposto dalla legislazione speciale e dalla contrattazione collettiva.
5 In punto di diritto, va, altresì, rilevato che la riforma della dirigenza pubblica avviata dagli artt.
15 e 19 del d.lgs.
3.02.1993 n. 29 -e poi proseguita nel medesimo senso dalla legislazione successiva- si è caratterizzata per il passaggio da una concezione della dirigenza intesa come status, quale momento di sviluppo della carriera dei funzionari pubblici, ad una concezione della stessa dirigenza di tipo funzionale, sicché la qualifica dirigenziale non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all'esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamente, per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale.
Proprio dalla scissione tra l'instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e il conferimento dell'incarico è stata desunta, tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza, la insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale, restando escluso che al conferimento degli incarichi e al passaggio di incarichi diversi si applichi l'art. 2103 c.c..
Pertanto, è legittima la determinazione della pubblica amministrazione di assegnare al dirigente un incarico non corrispondente, dal punto di vista professionale, a quello anteriormente ricoperto non applicandosi nel caso in questione l'art. 2103 c.c. (in termini Cass. 21.02.2019, n. 5191; Cass. 28.02.2020, n. 5546; Cass. 09.04.2018, n.8674; Cass. 14.01.2016, n.495).
D'altronde, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 16299 del 03/08/2015), giova ribadire, nella specie, non trova applicazione la disciplina codicistica di cui all'art. 2013 sulle mansioni del lavoratore ed in particolare quella relativa all'assegnazione di mansioni superiori, atteso che l'operatività di tale normativa, con riferimento alla dirigenza, è esclusa dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 e prima ancora dalle disposizioni del D. Lgs. n. 502 del 1992.
Infatti, Cass. lav. n. 24373 del 1° ottobre 2008, dopo aver sottolineato che, ove si tratti di rapporto di dirigente pubblico, la disposizione della L. n. 29 del 1993, applicabile non è l'art. 56, (divenuto art. 52 nel D. Lgs. n. 165 del 2001) relativo ai dipendenti non dirigenti con contratto a tempo indeterminato, bensì l'art. 19, relativo agli incarichi di funzioni dirigenziali, così statuisce:
“Le profonde differenze strutturali esistenti tra il rapporto di lavoro dei dipendenti e quello dei dirigenti (per questi ultimi in particolare le modalità di assunzione, la durata temporanea del rapporto, le possibilità di scioglimento, l'inquadramento ecc.) non consentono la automatica trasposizione ai dirigenti delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti. In questa prospettiva va letta anche la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del dell'art. 19 cit., comma 1, che con riguardo ai dirigenti dispone che "al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 c.c.".
Dalle considerazioni svolte si ricava che in materia di assegnazioni di mansioni e di passaggio a mansioni diverse dei dirigenti non si applicano i principi fissati dal codice civile, ma occorre aver riguardo a quanto disposto dalla legislazione speciale e dalla contrattazione collettiva.
Ciò posto, come, altresì, noto, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte “quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esatto adempimento del proprio obbligo: o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (v. Cass. n. 4766 del 2006; n. 4211 del 2016; v. in motivazione Cass. n. 1169 del 2018; n. 17365 del 2018; n. 22488 del 2019)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 02/01/2024, n. 48).
Ancora, per costante giurisprudenza di legittimità, ove il dipendente deduca un'illegittima dequalificazione professionale, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento
6 degli obblighi su di lui gravanti, tra i quali appunto quello di adibire il lavoratore a mansioni proprie del livello con cui è stato assunto o che ha successivamente acquisito (ex multis Cass. S.L. n. 17978/2018 conforme a n. 17365/2018), onere che richiede la dimostrazione dell'inesistenza, all'interno del compendio aziendale, di altro posto di lavoro disponibile, equiparabile al grado di professionalità in precedenza raggiunto dal lavoratore (Cass. n.26477/2018).
Ora, nel caso di specie, è incontestato che la ricorrente, prima di transitare alle dipendenze della a decorrere dal 02.05.2012, per effetto di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. CP_1 165/2001, aveva “lavorato alle dipendenze del Comune di Bari, quale dirigente, dal luglio 1998, ricoprendo i seguenti incarichi direttivi apicali: - dal luglio 1998 al dicembre 2007, dirigente dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione;
- dal gennaio 2008 al marzo 2011, dirigente del Settore Sport;
- dall'aprile 2011 all'aprile 2012, dirigente della Circoscrizione Comunale
“Madonnella”” (cfr. punto n. 1, pag. 1 del ricorso), così rivestendo per circa 15 anni incarichi dirigenziali di sicuro rilievo.
È poi oggetto di concorde allegazione, oltre che documentalmente comprovato, che con determinazione del Capo del Dipartimento regionale Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31.03.2017, l'istante veniva nominata, con decorrenza dal 01.04.2017, dirigente del Servizio Meeting Incentive Congress Events (anche MICE, per brevità), all'epoca incardinato nel Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e, in specie, nella Sezione Turismo (poi Sezione Turismo ed Internazionalizzazione) di tale Dipartimento.
Ebbene, la parte ricorrente ha lamentato come, nell'ambito di tale incarico, ricoperto sino al 28.02.2022, allorquando le è stato assegnato quello di dirigente del Servizio Attività Culturali, Arti ed Editoria - “non ha potuto espletare alcuno dei compiti propri della qualifica dirigenziale di appartenenza” (cfr. punto n. 11, pag. 3 del ricorso); che il MICE era l'unico Servizio della Sezione Turismo al quale non afferiva alcun incarico di posizione organizzativa ed al quale, più in generale, non era assegnata alcuna unità di personale da dirigere e organizzare;
che, dal 01.04.2017 al
28.02.2022, nella qualità di dirigente del Servizio MICE, non gli è stata assegnata alcuna risorsa finanziaria da gestire ed impegnare;
che, nell'arco dei cinque anni di copertura dell'incarico, non ha potuto adottare determinazioni dirigenziali;
che, nel periodo di copertura del suddetto incarico, è stata relegata in una situazione di sostanziale e forzosa inattività, avendo, dal marzo 2017 al termine dell'anno 2019, solamente “partecipato alla programmazione di qualche evento promozionale” (cfr. punto n. 16, pag. 3 del ricorso), nonché assunto, nell'anno 2020, il ruolo di RUP in relazione al
, finalizzato a migliorare l'attrattività turistica della ed Controparte_2 CP_1 affidato, nella realizzazione, al ente che aveva Controparte_3 ricevuto in assegnazione e direttamente gestito le risorse finanziarie e si era avvalso, per l'attuazione del progetto, di propri dipendenti e collaboratori;
che, nell'anno 2021 e fino al 28.02.2022, non ha potuto, di fatto, espletare alcuna attività.
A fronte di tali puntuali doglianze della parte ricorrente, la parte resistente si è limitata a contestare la condizione di assoluta inattività del dirigente, elencando una serie di attività demandate a quest'ultima le quali, tuttavia, non danno conto né dello svolgimento di funzioni di effettiva pertinenza della figura dirigenziale, né, tantomeno, della pregnanza dell'incarico di dirigente del Servizio MICE.
Invero, la parte resistente, per quel che maggiormente rileva, ha
contro
-dedotto che la ricorrente:
- dal 2017 al 2019 ha partecipato alla programmazione di eventi,
- dal 2017 al 2019 avrebbe sottoscritto “importanti determinazioni dirigenziali”;
- nel 2020 ha svolto le funzioni di RUP per il progetto Destinazione . CP_1
7 In particolare, la parte resistente ha affermato come la ricorrente, sin dall'epoca dell'insediamento nell'ufficio MICE, si sia occupata di:
- analisi del mercato turistico nel settore del turismo balneare;
- attività di supporto nella organizzazione del Vertice G7 dei Ministri Finanziari - tenutosi a Bari dal 11 al 13 maggio 2017;
- attività di preparazione del dibattito organizzato a Bruxelles da il CP_4 network dei professionisti italiani nel settore delle politiche digitali, sul tema del
“Turismo e Digitale in Italia”;
- funzioni di rappresentanza della in qualità di delegata, a diversi CP_1 incontri, come ad esempio, a Roma presso la sede dell'Enit - Ente nazionale del Turismo, presso la Legione dei Carabinieri con il comandante dell'Arma dei Carabinieri per discutere di strategie di marketing turistico e comunicazione;
- analisi del mercato turistico emergente arabo - halal;
- partecipazione a diverse missioni in qualità di rappresentante istituzionale della a Bruxelles in occasione della Giornata Internazionale del Turismo CP_1 dal 26 al 28 settembre 2017; a Firenze alla BTO “Be Travel Onlife” dal 23 al 26 novembre 2021, a Milano al Festival Visioni dal Mondo e Progetto Borghi dal 16 al 17 settembre 2021;
[...
- partecipazione alla fase organizzativa del progetto Citadel - Empowering Citizens
BARI, 26.9.2017 - Palazzo delle Poste;
Controparte_5
- partecipazione e gestione di riunioni e incontri sui segmenti turistici di competenza del Servizio MICE con i referenti dell' ; Controparte_6
- predisposizione e partecipazione al programma del palinsesto delle iniziative della in occasione della 82° edizione della Fiera del Levante 2018 – in CP_1 collaborazione con l'ufficio stampa dell' – con Controparte_6 relazione in merito alla seguente tematica “Il Turismo HALAL. Un futuro possibile?”;
- partecipazione ai lavori per l'Expo Dubai 2020 in qualità di referente per la Sezione Turismo;
- partecipazione in qualità di relatrice a diversi convegni e incontri - v.si Le Mess Chapter Retreat con potenziali investitori europei per illustrare l'eccellenza in CP_1 campo turistico e culturale;
- attività di rappresentanza della in occasione del World Halal Summit CP_1
2018 a Istanbul;
- durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da covid-19, designazione quale referente, in collaborazione con un funzionario regionale, per i rapporti con enti, imprese e privati al fine di veicolare informazioni e opportunità messe a punto dalla come forma di sostegno e aiuto per arginare e contenere i danni CP_1 economici dovuti all'emergenza sanitaria;
- organizzazione di incontri di ricerca in favore di studenti del Master sul Turismo internazionale dell'Università Svizzera italiana;
- nel 2021 a Milano, partecipazione anche, in qualità di relatrice, al convegno incentrato sul binomio Cultura-Turismo;
- partecipazione a riunioni plenarie apicali, con Dirigenti di Sezione e Direttore di Dipartimento, Direttori degli enti partecipati e dell' Controparte_6 al fine di elaborare le linee strategiche di sviluppo turistico e i conseguenti
[...] progetti attuativi;
- nelle riunioni del Comitato di attuazione, istituito per l'attuazione dell'accordo pubblico , predisposizione, unitamente al Controparte_7 Controparte_3
e al Direttore del Dipartimento, dei programmi attuativi delle macroazioni di
[...] progetto, e svolgimento di funzioni di indirizzo per garantire l'efficacia e l'efficienza
8 dell'intervento; programmazione e monitoraggio dell'espletamento di tutte le azioni previste dall'Accordo stesso.
Orbene, dall'esame delle riportate controdeduzioni di parte resistente, si rileva come le stesse, ove pure effettivamente rispondenti al dato storico fattuale - anziché seriamente e specificamente confutare le allegazioni attoree, in particolare, con riferimento alla mancata assegnazione di unità di personale da dirigere e organizzare e di risorse finanziarie da impegnare, nonché alla preclusa possibilità di adozione di determinazioni dirigenziali - si limitino, nella sostanza, ad evidenziare lo svolgimento di attività di mera analisi, nonché di partecipazione ad alcuni eventi e/o convegni e a talune manifestazioni del settore turistico-culturale.
Parte convenuta non ha offerto prova in giudizio di adempimento dei propri obblighi ed anzi, dall'espletata istruttoria, emerge adeguato conforto della tesi attorea.
In proposito, si evidenzia che, ascoltato all'udienza del 14.01.2025, il teste sig. , Testimone_1 ex Dirigente della dal 2017 al 2022 in particolare alle dipendenze della CP_1 CP_1
quale Dirigente del Servizio Promozione Turistica e Marketing Territoriale presso
[...] l'Assessorato al Turismo - come tale preziosa fonte di conoscenza dei fatti di causa – ha puntualmente dichiarato:
“ADR: “Confermo la circostanza sub “12” di pagina n. 3 del ricorso introduttivo [cfr. circostanza sub 12, secondo cui: “12. Il MICE, infatti, si è rivelato l'unico Servizio della Sezione Turismo al quale non afferiva alcun incarico di posizione organizzativa ed al quale, più in generale, non era assegnata alcuna unità di personale che la ricorrente potesse dirigere e organizzare.”]. Aggiungo che il MICE era uno dei Servizi incardinati nella Sezione Turismo, ve ne erano altri 3, ovverosia quello assegnato a me che era , poi quello assegnato alla dott.ssa Parte_5 [...]
e un quarto Servizio che non aveva un titolare, ma era assegnato ad interim, per un periodo, Per_1 al dirigente di Sezione Turismo Dott. L'unico dei predetti Servizi a non avere alcuna Per_2 assegnazione di personale era il MICE, come risulta anche dall'organigramma dell'ente. All'interno della Sezione Turismo vi erano all'incirca una ventina di dipendenti funzionari e risultavano assegnati come da organigramma che veniva di volta in volta aggiornato e reso consultabile;
pertanto, Io potevo constatare come il servizio MICE non avesse mai avuto alcuna assegnazione di personale. ADR: ”Confermo la circostanza sub “13” di pagina n. 3 del ricorso introduttivo [cfr. circostanza sub 13, secondo cui: “13. Alla ricorrente, inoltre, dal 01.04.2017 al 28.02.2022, nella qualità di dirigente del Servizio MICE, non è stata assegnata alcuna risorsa finanziaria (budget) da gestire ed impegnare.”], tanto posso dire in quanto ci veniva presentato il piano budget dell'intera Sezione, nell'ambito del quale venivano riportate le risorse assegnate complessivamente alla Sezione, nonché analiticamente riportate le voci di bilancio assegnate ai progetti demandati ai vari Servizi. ADR: ”Confermo la circostanza sub “a” di pagina 29 del ricorso introduttivo” [cfr. circostanza sub lett. a), secondo cui: “a) il personale assegnato alla Sezione Turismo è a conoscenza che la dott.ssa
da aprile 2017 a febbraio 2022, al contrario degli altri dirigenti della Sezione, non avesse Pt_1 personale né budget assegnato alla propria struttura (MICE) e che non abbia adottato provvedimenti dirigenziali.”].
Il teste sig. , come visto ex dirigente del Servizio Promozione Turistica e Testimone_1
Marketing Territoriale della , ha proseguito significativamente affermando: CP_1
“ADR:” Non è vera la circostanza sub “7” di pagina 32 della comparsa di costituzione e risposta”
[cfr. circostanza sub 7) della memoria difensiva, secondo cui: “
7. Vero che i dipendenti della Sezione collaboravano con la dott.ssa sia per le attività trasversali, quali protocollo, pubblicazione Pt_1
e cifratura atti, adempimenti contabili;
sia per le attività specialistiche come attuazione di interventi finanziati con fondi strutturali, rendicontazione e controllo di progetti e comunicazione?”].
9 ADR: ”Con riferimento alla circostanza sub “13” di pagina 32 della comparsa di costituzione e risposta [cfr. circostanza sub 13) della memoria difensiva, secondo cui: “13. Vero che tutti gli Atti Dirigenziali venivano adottati con il medesimo Format, dove l'istruttoria e la conseguente proposta erano affidati al Dirigente di Servizio e l'adozione del provvedimento al Dirigente di Sezione?”] posso confermare che gli atti dirigenziali venivano istruiti e proposti e adottati dal Dirigente di Servizio ma, il Dirigente di Sezione controfirmava solamente l'atto che gli veniva proposto. Questa era la procedura standard. Io non ho mai materialmente predisposto una determina, in quanto avevo dei collaboratori cui delegavo l'adempimento”. ADR: “non è vera la circostanza sub “d” di pag. 33 della comparsa di costituzione e risposta [cfr. circostanza sub lett. d) della memoria difensiva, secondo cui: “d. Vero che la dott.ssa Pt_1 partecipava, anche con lei, a riunioni apicali e plenarie con Direttori di Dipartimento o Direttori Generali di Agenzie Regionali ed Enti partecipati?”]. Aggiungo che questo tipo di riunioni erano piuttosto rare e non rammento di essere mai stato convocato a riunioni simili;
a volte venivo convocato dal Dirigente di Sezione, ma anche in questo caso molto raramente”. ADR: “con riferimento alla circostanza sub”e” di pag. 33 [cfr. circostanza sub lett. e) della memoria difensiva, secondo cui: “e. Vero che lei, come per la dott.ssa provvedeva all'istruttoria ed Pt_1 all'elaborazione delle proposte di provvedimenti amministrativi che poi venivano adottati dal Dirigente di Sezione?”] confermo quanto riferito per la circostanza sub. “13” di pagina 32 della comparsa di costituzione e risposta”.
Del resto, lo stesso teste indicato dalla parte resistente, sig. , dal 2016 Testimone_2
Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, già Sezione Turismo della , CP_1 escusso alla medesima udienza del 14.01.2025, ha avuto modo di confermare l'assenza di risorse finanziare assegnate al , avendo difatti riferito: Parte_6
ADR: “Sono un Dirigente della sin dal 2012 e dal 2016 ad oggi sono Dirigente della CP_1 Sezione Turismo e Internazionalizzazione, già Sezione Turismo”.
… omissis… Testi
“Confermo la circostanza sub “12” di pagina n. 3 del ricorso introduttivo [cfr. circostanza sub 12, secondo cui: “12. Il MICE, infatti, si è rivelato l'unico Servizio della Sezione Turismo al quale non afferiva alcun incarico di posizione organizzativa ed al quale, più in generale, non era assegnata alcuna unità di personale che la ricorrente potesse dirigere e organizzare.”]. ADR: “Confermo che non vi siano state assegnate risorse finanziarie al Servizio MICE, però ricordo anche che sia stata assegnata la responsabilità di un progetto con un budget pari a € 1.000.000,00, che, se non ricordo male, era intitolato , in relazione al quale la poteva Controparte_2 Pt_1 avvalersi dei collaboratori afferenti all'ente strumentale tra i quali Controparte_3 sicuramente vi era la dott.ssa , della quale non conosco precisamente il ruolo, non so Persona_3 dire se fosse un dirigente o un funzionario. Aggiungo che l'ente strumentale CP_3 Controparte_3 occupa all'incirca una cinquantina di unità tra dipendenti e collaboratori, ma non posso dire, in particolare, quali tra questi si siano dedicati al progetto ”. Controparte_2
ADR: “Le risorse economiche - da impiegare secondo la finalizzazione prevista nel bilancio regionale
- sono di competenza della Sezione che poi procede ad impegnarle a finanziare come, nel caso specifico, un singolo o diversi progetti a valere sulle specifiche risorse, che rientrano nel “tematismo” prescritto. Nel caso specifico, il coordinamento del progetto era affidato alla dott.ssa che Pt_1 vedeva coinvolto anche il ”. Controparte_3
Non valgono, poi, ad infirmare la prospettazione attorea nemmeno le dichiarazioni rese all'udienza del 20.02.2025 dalla teste sig.ra la quale, premesso di essere una Testimone_4 funzionaria della dal 2007, incardinata presso la Sezione Turismo e CP_1 Internazionalizzazione, ha approssimativamente riferito di “essere stata incaricata … verbalmente nel corso di una riunione dal Dirigente di Sezione” di collaborare con la dott.ssa per il (solo Pt_1
10 e pacificamente assegnato) progetto , nonché per attività amministrative ed CP_2 CP_1 istruttorie relative ad alcuni del tutto generici adempimenti in materia di trasparenza e pubblicazione.
D'altronde, parte resistente non si è minimamente premurata di comprovare la riconducibilità delle attività presuntivamente demandate alla ricorrente alla nozione legale e contrattuale del ruolo dirigenziale, avendone del tutto omesso il raffronto rispetto alla declinazione delle relative funzioni.
Si osserva, al riguardo, che, com'è noto, a mente dell'art. 4, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 “Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”.
Più specificamente, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.7.2015, recante:
“Adozione del modello organizzativo denominato 'Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA'. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della n. 109 del 3.8.2015, all'art. 20, rubricato CP_1
“Funzioni dei dirigenti”, prevede che:
“
1. Nell'esercizio delle funzioni e delle facoltà assegnate dagli articoli 5 e 6 della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7, e dell'articolo 45 della Legge Regionale 16 aprile 2007, n. 10, i dirigenti assumono la titolarità e la responsabilità delle strutture organizzative a essi affidate ed esercitano i seguenti compiti e i poteri:
‐ formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore di Dipartimento e ai dirigenti delle strutture dirigenziali sovraordinate e attuano le direttive da essi impartite;
‐ curano il raggiungimento degli obiettivi fissati adottando i relativi atti e provvedimenti ed esercitando i connessi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
‐ assicurano la legittimità e correttezza tecnico‐amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
‐ dirigono, coordinano, controllano le attività delle strutture organizzative che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
‐ provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnati alle proprie strutture organizzative” (cfr. all. n. 22 del fascicolo di parte ricorrente).
Analogamente dispone l'art. 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22 recante: “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0” (cfr. all. n. 23 del fascicolo di parte ricorrente).
Del resto, pur a volere debitamente considerare l'adozione dell'atto di organizzazione interna da parte della DPGR n. 443/2015 - Piano MAIA - i cui artt. 4, 5 e 6 prevedono l'articolazione CP_1 delle strutture amministrative della Giunta Regionale in Dipartimenti, Sezioni e Servizi
[segnatamente, a mente dell'art. 4, comma 2, “Il Dipartimento è la struttura organizzativa di maggiore rilevanza, costituita per garantire il governo di aree omogenee di funzioni. È il punto di riferimento per la gestione delle politiche, per le attività di pianificazione e controllo strategico, per le programmazioni finanziarie, per l'esercizio del potere di spesa, l'organizzazione e la gestione del personale, per i rapporti tra organi di governo e dirigenza. (…)”; mentre, secondo la lettera del successivo art. 5, comma 1, “La Sezione di Dipartimento è un'unità organizzativa di notevole rilevanza e complessità individuata nell'ambito del Dipartimento, per garantire la gestione coordinata di un insieme ampio ed omogeneo di servizi o processi amministrativo-produttivi. Costituisce il punto di riferimento per l'organizzazione dell'attività, per la programmazione operativa, per i controlli di efficienza e di qualità su specifici processi, per la gestione e il controllo della spesa”; infine, a mente dell'art. 6, “Il Servizio è un'unità organizzativa specializzata nella
11 gestione integrata di attività o processi amministrativo-produttivi interdipendenti. È articolazione sia del Dipartimento, sia della Sezione ed è caratterizzato da elevata responsabilità di prodotto e di risultato”] - non si giustificano la mancata assegnazione di funzioni e risorse, sia pure eventualmente in via mediata nell'ambito delle programmazioni finanziarie predisposte dal Dipartimento, tipicamente necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali, nonché la carenza dell'adozione di atti e provvedimenti amministrativi di titolarità dirigenziale, rimanendo comunque onere della parte datoriale favorire l'integrazione dei propri dipendenti nell'ambito del modello organizzativo prescelto in modo da garantire lo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale di cui decide di avvalersi.
A tanto si aggiunga che pure depone nel senso della superfluità dell'incarico dirigenziale del Servizio MICE la circostanza che, già nell'anno 2017, il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ne avesse proposto la soppressione ed il suo accorpamento ad altro Servizio (v. nota prot. AOO_004/001736 del 16.11.2017 - all. n. 39 del fascicolo di parte ricorrente), per poi nuovamente, nel febbraio 2022, a seguito della d.G.R. n. 1289 del 21.07.2021, proporne l'inglobamento nel nel Servizio Promozione e Marketing Controparte_8
Territoriale (v. nota prot. AOO_004/0000774 del 04.02.2022 - all. n. 40 del fascicolo di parte ricorrente).
D'altronde, dall'esame della documentazione versata in atti e, segnatamente, delle relazioni sugli obiettivi e obiettivi operativi OBO afferenti agli anni 2019 e 2020, emerge, in relazione agli specifici obiettivi assegnati, un grado di coinvolgimento in percentuale del Servizio MICE nella quasi totalità dei casi minima (per larga parte pari al 10%), talvolta nulla rispetto ai ben più alti valori indicati in corrispondenza degli ulteriori Servizi Sviluppo del Turismo, Promozione e Marketing Territoriale
e infrastrutture Turistiche;
solamente in relazione ad un unico obiettivo (su 6) risulta un grado di coinvolgimento pari al 60% (v. all. 25a, 38a, 39b del fascicolo di parte resistente).
Peraltro, giova osservare che, come lumeggiato dalla difesa della parte ricorrente e non specificamente contestato dall'ente territoriale resistente, nel periodo dedotto in giudizio da aprile 2017 a febbraio 2022 in cui la ricorrente ha ricoperto l'incarico di direzione del MICE, risulta che i dirigenti responsabili del Servizio Promozione e (dott. ) Parte_5 Testimone_1 e del Servizio (dott.ssa ), nell'ambito della Sezione Turismo, Controparte_8 Persona_1 abbiano adottato un elenco assai cospicuo, nell'ordine delle diverse centinaia, di determine dirigenziali afferenti ai cennati due Servizi (v. all. nn. 32 e 33 del fascicolo di parte ricorrente), rispetto al del tutto esiguo numero, inferiore alla decina, di determinazioni dirigenziali riconducibili alle funzioni del Servizio cui era assegnata la dott.ssa Pt_1
Orbene, nel caso di specie, all'esito dell'esame integrato delle risultanze documentali e dell'istruttoria orale espletata circa l'esautorazione dei compiti svolti dall'aprile 2017 sino alla fine del febbraio 2022, tenuto conto dell'ampiezza e dello spessore del contenuto professionale della qualifica dirigenziale, di cui è titolare la ricorrente, può ritenersi che vi sia stato un effettivo svuotamento dell'attività dell'istante, atteso che non emerge dagli atti di causa il compimento di attività rilevanti da parte della ricorrente, confacenti al ruolo dirigenziale.
Gravando sul datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari la domanda oggetto di scrutinio può essere parzialmente accolta (cfr. Cass. 6 marzo 2006,
n. 4766).
12 Del resto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra esaminate, non può sostenersi, come invece prospettato dalla parte resistente nella memoria difensiva, che, nel periodo dedotto in giudizio, alla ricorrente siano state demandate funzioni effettivamente riconducibili al proprio ruolo dirigenziale.
A tal fine non può valere l'affidamento, del tutto isolato, del coordinamento del progetto CP_2
, limitatamente all'anno 2020, la cui realizzazione era, peraltro, rimessa all'ente
[...] [...]
, quale soggetto attuatore dell'iniziativa attraverso lo strumento dell'accordo Controparte_3 pubblico-pubblico.
In proposito, la stessa parte resistente ha testualmente dedotto: “La dott.ssa nell'ambito di Pt_1 tale progettualità ha curato l'attività istruttoria propedeutica alla presentazione della proposta della
DGR n. 12/2019 - da lei stessa sottoscritta - con la quale è stata sottoposta all'approvazione dell'organo giuntale la scheda progettuale, la dotazione finanziaria necessaria a coprire i costi necessari alla realizzazione dell'intervento nonché l'individuazione del Controparte_3 quale soggetto attuatore dell'iniziativa attraverso lo strumento dell'accordo pubblico-pubblico. Proposta è stata poi approvata in sede giuntale con DGR n. 1979 del 4.11.2019 (all. 26 e 27)” (cfr. pagg. 21 e 22 della memoria difensiva).
Concludendo in merito alla dequalificazione, siamo all'evidenza ben lungi dalla declaratoria del livello dirigenziale e dalle relative responsabilità strategiche. Occorre, difatti, rilevare come l'espletata istruttoria non abbia evidenziato che per lo svolgimento dei compiti demandati alla ricorrente dall'aprile 2017 al febbraio 2022 fosse necessario esercitare alto grado di autonomia, risultasse imprescindibile il possesso di un elevato grado di capacità gestionale, organizzativa o professionale o l'apporto di qual si voglia contributo specialistico di massima complessità o rilevanza. Né vi è evidenza del diretto coordinamento di risorse da parte della ricorrente nel periodo dedotto in giudizio.
Sul risarcimento del danno;
Orbene, accertata, pertanto, l'avvenuta dequalificazione della parte ricorrente, occorre rilevare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, la sola violazione dell'art. 2103 c.c. non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno in quanto il prestatore di lavoro deve fornire specificamente la prova del danno derivante dal demansionamento, la quale costituisce presupposto indispensabile per una sua valutazione equitativa.
In termini generali, sotto il profilo patrimoniale occorre premettere sul piano teorico che possa venire in rilievo il danno da impoverimento dalla capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di un maggior saper fare, aspetti entrambi in gradi di pregiudicarne la posizione professionale sia all'interno dell'azienda, anche sotto il profilo della perdita di chance di carriera/incarico, sia all'esterno, rendendolo meno appetibile sul mercato del lavoro. La violazione dell'art. 2103 c.c. può, invero, pregiudicare quel complesso di capacità e di attitudini definibile con il termine di professionalità, che di certo bene economicamente valutabile, posto che rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro (v., tra le altre, Cass., 12.6.2015, n. 12253 e precedenti conformi ivi richiamati).
L'inadempimento in parola è, inoltre, in grado di provocare più lesioni di interessi personali, anche ulteriori rispetto alla salute, la cui risarcibilità è assicurata dall'art. 2059 c.c., nell'interpretazione costituzionalmente orientata offertane dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sentenze 26972,26973,26974 e 26975 dell'11.11.2008), la quale consente di affermare che pure nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali, ogni qualvolta il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali. Il che può verificarsi, oltre che per volontà delle parti e del concreto assetto negoziale dalle medesime delineato, anche quando
13 l'inserimento di siffatti interessi nel rapporto sia opera della legge in forza dell'integrazione eteronoma degli effetti del contratto, che ne finalizza la causa alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, come appunto nel caso del contratto di lavoro attraverso il disposto dell'art. 2087 c.c., da considerare ipotesi di risarcimento dei danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista. (v., Cass., n
26972,26973,26974 e 26975 del 2011, cit e già in precedenza Cass., Sez. Un.,24.3.2006, n.65729).
“Il presidio di interessi inerenti alla persona del lavoratore, già tutelati dall'art. 2087 c.c., ad opera della Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la loro lesione è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità psicofisica (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32 Cost.), come avviene nel caso di pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvono nella compromissione delle aspettative di sviluppo delle personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa” (v. Cass., n. 26972/2011, cit). Va, poi, sottolineato che condotte del datore di lavoro inadempienti al disposto degli artt. 2103 e 2087
c.c. possono comunque essere fonte di danni non patrimoniali risarcibili anche qualora non diano luogo ad una lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore, ma ledano altri diritti tutelati da tali disposizioni o comunque aventi rilievo costituzionale, come ad es. la dignità personale, l'immagine professionale, l'onore e la reputazione. Ove si verifichi tale ipotesi, deve ammettersi il risarcimento tanto del danno morale che dei pregiudizi di tipo esistenziale, qualora la lesione presenti carattere di gravità, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e il danno non sia futile, vale a dire non consista in meri disagi o fastidi, in quanto ogni ipotesi di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale soggiace, nell'an e nel quantum, al criterio della tolleranza, che opera su due fronti: quello che attiene al momento del danno ingiusto o cd. danno evento e quello che attiene al cd. danno conseguenza, ossia alla perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato (v. Cass., 8.2.2019, n. 3720 e precedenti conformi ivi richiamati).
Quanto al riconoscimento del diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che sarebbe derivato dalla (illegittima) dequalificazione si osserva come in generale esso non può ricorrere automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo;
mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale
- da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (cfr. Cass. SSUU 24 marzo 2006, n. 6572 e in senso conforme Cass. 30 giugno
2009, n. 20980; 14 giugno 2007, n. 13877; 2 ottobre 2006, n. 21282; 15 settembre 2006, n. 19965). Il danno da violazione dell'art. 2103 c.c. consistente nella perdita o nel mancato incremento delle conoscenze e della consuetudine professionale è certamente ravvisabile secondo il principio
14 dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., non derivando necessariamente ed automaticamente dall'illecito atto di assegnazione a mansioni inferiori (cfr. Cass. 27 giugno 2005, n. 13719). Il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, lesione idonea a determinare la dequalificazione del dipendente stesso, deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa.
Tale danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunzi il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 28 maggio 2004, n. 10361; 4 giugno 2003, n. 8904; 14 maggio 2002, n. 6992).
Il danno può consistere sia nel danno patrimoniale derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio (sempre di natura economica) subìto per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno, sia infine nella lesione del diritto del lavoratore all'integrità fisica o, più in generale, alla salute ovvero all'immagine o alla vita di relazione.
Si deve, nondimeno, precisare che anche la giurisprudenza che ritiene, in maniera meno rigorosa di quella sopra citata, che, in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 c.c., l'esistenza di un danno possa essere desunta con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche in via presuntiva (cfr. Cass. 26 giugno 2006, n.
14729; 16 agosto 2004, n. 15955), richiede che tale valutazione non possa essere meramente fondata sull'esistenza di una dequalificazione, ma che debba essere ottenuta in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. Ciò che si deve escludere, di contro, è che il danno possa essere considerato in re ipsa, cioè collegato alla mera verificazione di un demansionamento.
Ora, nel caso in esame, non può non attribuirsi rilievo alla circostanza secondo cui la dequalificazione oggetto di causa si è protratta ininterrottamente per un periodo assai rilevante che ha avuto inizio ad aprile 2017 e certamente è continuato sino alla fine del mese di febbraio 2022 (circa cinque anni), avendo imposto la degradazione dal ruolo apicale dirigenziale di appartenenza, avuto riguardo, da un lato, all'indubbio rilievo del contenuto professionale del relativo profilo, legato al perseguimento dei fini dell'attività dell'ente e con correlati poteri di coordinamento e, dall'altro, alla natura meramente istruttoria o di semplice rappresentanza dei compiti residuali affidati nel periodo in contestazione, sì da comportare un relativo depauperamento o un mancato incremento delle conoscenze e della consuetudine professionale in capo all'istante.
In particolare, il periodo di quasi cinque anni rappresenta un lasso temporale significativo ai fini dell'apprezzamento dell'asserito demansionamento (cfr. Cass. 19778/14, per cui “In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito (…) può desumere l'esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore (…) con processo logico- giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto”).
15 Dovrà, dunque, liquidarsi in via equitativa il danno alla professionalità sofferto dalla parte ricorrente, tenuto conto della privazione della crescita professionale per un periodo di circa cinque anni.
Alla stregua di tali elementi complessivamente considerati, può ritenersi, secondo un criterio eziologico di normalità sociale, il progressivo impoverimento del bagaglio di conoscenze e di esperienze della parte ricorrente e la compromissione della sua professionalità che si ritiene equo risarcire con la condanna della parte resistente al versamento in favore dell'istante di una percentuale del 50% della retribuzione complessivamente dovuta per il periodo di dequalificazione (decorrente dall'aprile 2017 al febbraio 2022), oltre a interessi legali, quale risarcimento per la lesione della professionalità.
Viceversa, la domanda risarcitoria avente ad oggetto il risarcimento del danno alla dignità professionale e all'immagine asseritamente patiti è infondata, in quanto non adeguatamente corredata da specifiche allegazioni e prove delle conseguenze dannose eventualmente sofferte, per cui non può trovare accoglimento.
In proposito, non può non apprezzarsi, al fine di ritenere comunque integre la dignità professionale e l'immagine della ricorrente, quanto riportato nel curriculum vitae di quest'ultima con riferimento al ruolo svolto nell'ambito del Servizio MICE - Meeting Incentive Congress Events della CP_1
(in disparte il pur rilevato difetto di consistenza dirigenziale dello stesso incarico) secondo cui
[...]
“L'attività consiste nella pianificazione e promozione di eventi, di natura congressuale e non e, più ampiamente, la promozione delle principali destinazioni turistiche del territorio sul mercato internazionale. Ciò prevede l'utilizzo costante di tecniche di marketing strategico ed operativo oltre che numerose attività di comunicazione, declinate su vari mezzi, dai più tradizionali – cartaceo, stampa, affissioni a quelli più innovativi quali i canali social. Obiettivi sono quelli di targhetizzare l'offerta turistica regionale pugliese e fidelizzare i clienti-turisti, sia nazionali che internazionali, scegliendo i canali e gli strumenti più idonei. Una delle linee d'azione privilegiate nell'attività è quella della fusione degli aspetti culturali con quelli turistici, così come realizzato da ultimo nel progetto di ampio respiro “ ” (2020, tuttora in corso per taluni aspetti Controparte_2 promozionali delle attività)” (v. all. fascicolo parte resistente).
La Cassazione ha affermato che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (v. Cass. sentenza n. 29047 del 05/12/2017).
Ancora, “il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed
16 approfondita istruttoria” (v., tra le altre, Cass., 27.3.2018 n.7513, Ord., e Cass., 13.4.2018 n. 9196, Ord.).
Ne discende l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno alla dignità professionale e all'immagine asseritamente sofferti dall'istante, restando assorbita ogni altra questione ed eccezione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale ed istruttoria svolta.
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P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti della Parte_1
, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, con atto depositato il CP_1
06.12.2022, così provvede:
1. accoglie il ricorso nei limiti e nei termini di cui in motivazione, dichiara che la parte ricorrente ha subito una dequalificazione nel periodo dall'aprile 2017 al febbraio 2022 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al risarcimento del danno alla professionalità patito dalla ricorrente, determinato in via equitativa nel versamento di una percentuale del 50% della retribuzione complessiva dovuta per il suddetto periodo, oltre a interessi legali dalla presente sentenza sino al saldo;
2. condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali liquidate in € 9.500,00 per compensi, oltre a € 607,00 per esborsi, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e c.p.a. come per legge.
Bari, lì 20.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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