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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6764/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice Sergio Pochettino, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6764/2022 R.G. proposta da:
, residente in San Germano Chisone ed elettivamente Parte_1 domiciliata a Torino in Via Massena 87 presso lo studio dell'avv. Domenico ODETTI che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione ATTRICE
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Trento alla Via del Brennero 139 presso lo studio dell'avv. Andreea GIRARDI che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di risposta CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
La signora ha evocato in giudizio il Parte_1 Controparte_1 indicando detto Ente come responsabile, nella qualità di custode del tracciato pagina 1 di 12 urbano, delle lesioni riportate in data 18.12.2020 allorchè - mentre era intenta a percorrere la Via Assietta priva di marciapiede, inciampava in un avvallamento riportando la frattura composta del malleolo peroneale a sinistra, secondo quanto diagnosticato la mattina seguente e riportato nel certificato di Pronto Soccorso dell'Ospedale Agnelli di Pinerolo. Parte attrice ha dedotto la responsabilità del convenuto nella causazione del CP_1 sinistro in ragione della omessa o insufficiente manutenzione del fondo stradale, ed ha chiesto condannarsi il medesimo al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato sulla base di perizia medica di parte in complessivi Euro 11.834,50, oltre al rimborso delle spese di giudizio.
Si è costituito il convenuto eccependo in principalità che per il sinistro CP_1 lamentato responsabile esclusiva è da ritenersi la medesima danneggiata, la quale esercitando attività commerciale a distanza di circa 200 metri dal luogo indicato era assolutamente in grado di conoscere e prevedere il rischio dell'occorso, verificatosi oltretutto in zona urbana perfettamente illuminata. Invocando in ogni caso l'assolvimento del rigoroso onere probatorio in ordine a modalità di verificazione del fatto, la difesa del ha altresì eccepito la riconducibilità dell'evento dannoso a CP_1 responsabilità esclusiva della danneggiata, ed in subordine ha invocato il riconoscimento di concorso di colpa a carico della medesima odierna attrice, con conseguente limitazione dell'ammontare risarcitorio in proporzione a tale corresponsabilità della danneggiata. La fase istruttoria si è estrinsecata nell'assunzione della prova orale dedotta da parte attrice su quelle tra le circostanze indicate sull'accadimento ritenute non superflue e rilevanti, e quindi nell'espletamento di CTU medico-legale, ad avvenuto deposito della cui relazione la causa viene per l'odierna decisione.
* * *
1. La responsabilità della P.A. da custodia dei tracciati stradali
Pare opportuno premettere alla valutazione delle specifiche responsabilità per le lesioni lamentate dall'attrice un conciso richiamo dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta nell'interpretazione delle norme invocate come applicabili, anche d'ufficio, al caso di specie. Il tema della responsabilità civile gravante sulla Pubblica Amministrazione per danni originatisi dall'uso di beni demaniali è stato affrontato, dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'applicabilità o meno a tali ipotesi della responsabilità da custodia disciplinato, soprattutto quanto alla ripartizione degli oneri probatori, dall'art. 2051 c.c. Per quanto concerne in particolare l'ipotesi di danno derivante da beni pubblici adibiti ad uso generale e diretto - che per loro estensione rendono difficilmente pagina 2 di 12 attuabile una attività di controllo continuo ed efficace volto ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per la generalità degli utenti (frequentemente le fattispecie hanno riguardato proprio strade che per scarsa o difettosa manutenzione venivano indicate, come quella per cui è causa, foriere di insidie) - in passato è stato (come noto) ritenuto di dover escludere l'applicabilità della norma disciplinante la responsabilità da custodia a tali situazioni, sul rilievo che l'oggettiva impossibilità della custodia rendesse inapplicabile l'art. 2051 c.c. La tutela risarcitoria del danneggiato, per tale motivo, sarebbe stata da affidarsi alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c. con conseguente applicazione dei relativi oneri probatori posti in via generale a carico del danneggiato, e con specificazione che tra gli elementi del fatto da provare – secondo un orientamento restrittivo della responsabilità della P.A. - vi fosse anche l'onere di fornire prova che le condizioni di (inadeguata) manutenzione del bene demaniale - indicate dalla danneggiata come fattore causale dell'evento dannoso - fossero tali da costituire per l'utente stesso una situazione di effettivo pericolo “occulto”: presentassero cioè quei caratteri di non visibilità e di imprevedibilità che, riassunti nella (tralaticia) terminologia di
“trabocchetto o insidia”, erano divenuti la chiave per accedere al risarcimento in tali fattispecie (in questo senso ancora Cass. n. 22592 del 1.12.04; Cass. n 10654 del 4.6.04).
La superiore impostazione teorica è stata fatta oggetto di rivisitazione in occasione di pronunce del Giudice di legittimità intervenute sul tema in epoche più prossime. Per un verso, è stato ritenuto che “in caso di incidente avvenuto su strada statale, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze - invocando la responsabilità della P.A. - è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, anche con presunzioni”, sulla considerazione che “la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo” (così Cass. sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006).
Inoltre e per converso, con l'intento di equiparare la posizioni del danneggiato nelle (analoghe) ipotesi di danno provocato da cose in proprietà di privati e da beni di proprietà pubblica, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come debba ritenersi ormai superata la precedente teorica ancorata alla necessità che il danneggiato provasse la non visibilità e non prevedibilità del pericolo, sottolineando a tal proposito come “la responsabilità della p.a. per danni conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto, in quanto sebbene questi siano elementi sintomatici della responsabilità della p.a. non è escluso che possa individuarsi nella singola
pagina 3 di 12 fattispecie anche un diverso comportamento colposo della p.a.” (in tale senso Cass.
6.7.06 n. 15383, con richiami a Cass. 14.3.2006, n. 5445).
* * * A fronte di una siffatta perimetrazione dell'onere probatorio gravante sul danneggiato, conseguenza dell'applicazione anche all'Ente pubblico e senza ulteriori specificazioni del generale paradigma della responsabilità disciplinato dalla norma sopra richiamata, emerge peraltro (dall'esame delle numerose fattispecie portate all'attenzione della Corte di legittimità) come un siffatto giudizio di responsabilità vada effettuato valorizzando vieppiù tutti gli elementi del fatto storico, e tra essi prioritariamente l'eventuale incidenza che la condotta del/la danneggiato/a possa aver avuto nella verificazione dell'evento, con particolare riferimento alla mancata osservanza delle regole di cautela a salvaguardia anche della propria personale incolumità. Già la pronuncia sopra richiamata, ad esempio, aveva ritenuto di dover evidenziare che “l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, o comunque può integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso” (così in motivazione Cass. n. 15383/06 cit.). Principio che nella coeva altra pronuncia qui richiamata la Suprema Corte aveva sostanzialmente ribadito – facendo leva sul richiamo dell'art. 1227 c.c. operato nell'ambito della responsabilità civile dall'art. 2056 c.c. - evidenziando come il custode (in quel caso, con riferimento alle strade pubbliche statali, l CP_2 presunto responsabile per i danni cagionati dalla cosa ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., oltre al fortuito previsto dal secondo comma di detto articolo, può dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato in presenza di condotte di quest'ultimo che valgano ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1227, primo comma, c.c. “espressione (quest'ultima) del principio per il quale il danno deve essere sopportato dal suo autore, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (così Cass. n. 3651/06 citata). Ne è stato fatto derivare che “graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sè idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A.”; gravando invece su quest'ultima “l'onere di invocare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia" – vale a dire l'eventuale pagina 4 di 12 comportamento colposo del danneggiato - ed altresì la misura in cui siffatta condotta imprudente, negligente o imperita possa aver concorso causalmente alla verificazione dell'evento dannoso incidendo in tale modo sul nesso causale. Accertata la presenza dell'anomalia nella pavimentazione ed il rapporto eziologico tra la stessa e l'evento “il comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato può porsi (quindi) come interruttivo del nesso di causalità quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (per un'interpretazione del concorso di colpa del danneggiato disciplinato all'art. 1227 c.c. in termini oggettivi incidenti sul nesso causale, richiami a Cass. 8.7.1998, n. 6640; Cass. 7 aprile 1988, n. 2737). La valorizzazione dell'apporto causale del danneggiato ai fini della decisione sull'an e sul quantum della pretesa risarcitoria si pone del resto in linea con l'insegnamento del Giudice delle leggi, che nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2043, 2051 e 1227 c.c., comma 1, in rapporto agli artt. 3, 24 e 97 Cost. ha richiamato il principio di autoresponsabilità a carico degli utenti "gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità" (così Corte Costituzionale 10/5/1999 n. 156).
* * * A partire da tali constatazioni molte pronunce di legittimità hanno da allora ricondotto il comportamento del danneggiato al caso fortuito, valorizzando l'ultimo inciso della predetta norma, nel senso che tale fattore può assumere rilievo non soltanto per eventualmente escludere, ma anche per limitare quantitativamente la responsabilità dell'Ente pubblico. In una di esse, che in motivazione ripercorre anche gli sviluppi giurisprudenziali dell'antecedente decennio - dopo aver ribadito a tal proposito che “la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto, al quale la si imputa, abbia con la cosa o sia comunque sia in grado di esplicare riguardo un potere di sorveglianza e di modificarne lo stato, e che per le strade aperte al traffico, è certo che l'ente proprietario si trova in questa situazione” - il Supremo Collegio ha per un verso ribadito che “quando l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..”, e non ha contestualmente mancato di precisare – passaggio qui assolutamente rilevante - che il fortuito costituisce altresì criterio per eventualmente graduare le responsabilità, perchè “il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa;
con la conseguenza che, quanto meno
pagina 5 di 12 essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode” (così Cass Sez. 3, n. 24419 del 19/11/2009). Il predetto principio, improntato alla valutazione congiunta ed al contemperamento e graduazione dei possibili plurimi apporti causali all'evento dannoso, ha trovato esplicita conferma in numerose recenti pronunce (anche di questa Sezione) ove è stata fatta applicazione del la regola per cui “in ambito di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (cfr. ancora Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, n.26524; Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, n. 4129). Applicazioni dell'orientamento sopra richiamato sottolineano la funzione dell'art. 1227 c.c., norma atta a ponderare la misura dell'apporto causale da riconoscersi alla condotta colposa del danneggiato in ordine alla determinazione dell'evento, riducendo proporzionalmente la misura del risarcimento. L'accertamento di eventuale condotta colposa del danneggiato, deve infine evidenziarsi, può essere oggetto di esame anche di ufficio, non integrando tale fattore causale, al pari degli altri che nel caso concreto possono escludere o attenuare la responsabilità della amministrazione proprietaria del bene demaniale un'eccezione in senso proprio, bensì “una semplice difesa, che deve essere esaminata e verificata dal giudice attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte” (da ultimo Cass Sez. 3, n. 18544 del 20/08/2009; anche Cass. 2.4.2001, n. 4799), e ciò sulla base della considerazione che siffatta indagine è intrinseca alla ricostruzione del fatto storico. Si verte in particolare in quell'accertamento del nesso di causalità che nell'ambito della responsabilità aquiliana deve essere condotto in base al criterio della c.d. causalità giuridica dettato dagli artt. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 comma 1) - secondo cui il risarcimento è dovuto per i soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito - giudizio per il quale viene in rilievo il rapporto agente-evento volto a rinvenire il nesso che deve sussistere tra condotta ed evento -
pagina 6 di 12 legame eziologico che è a norma del primo comma dell'art. 1227 c.c. è escluso da quei fattori causali riconducibili al fatto del danneggiato creditore. Accertamento questo distinto dall'altro, riguardante invece il successivo momento di verifica dell'estensione della responsabilità (e dunque la delimitazione dell'area delle conseguenze risarcibili), che per quanto previsto dal capoverso dell'art. 1227 c.c. si fonda su diverso giudizio formulato in termini ipotetici, dove l'esigenza è piuttosto quella di verificare in che modo il fatto del creditore possa aver influito, a valle, sul diverso rapporto evento-danno, con la possibilità che divengano non (più) risarcibili talune delle conseguenze ancorchè immediate e dirette dell'evento, nonostante sia già stata accertata la piena responsabilità del danneggiante. (sull'argomento si veda diffusamente Cassazione civile , sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629).
2. Le responsabilità dell'evento lesivo nella vicenda in esame
Venendo allora a riferire i principi in materia sopra richiamati alla vicenda in esame, all'esito dell'attività istruttoria può in primo luogo ritenersi provato il fatto storico nei termini prospettati in citazione, ed in particolare che la signora Parte_1 ebbe effettivamente a riportare le lesioni descritte nei documenti sanitari allegati all'atto introduttivo in seguito a caduta verificatasi alla data e con le modalità indicate in citazione, vale a dire inciampando in avvallamento ritratto nelle fotografie allegate all'atto di citazione Sebbene nessuno dei testi sentiti abbia riferito di essere stato diretto spettatore presente al momento della caduta, modalità e cause dell'evento dannoso possono ritenersi confermate sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze frammentariamente riferite dai testi sentiti, che consente di ricostruire gli accadimenti e la relazione causale tra condizione del luogo e caduta La presenza dell'avvallamento su tracciato viario che doveva essere necessariamente percorso dai pedoni, stante l'assenza in sito di un marciapiede, è stata riferita dalle testimoni – la cui deposizione assume particolare valore Testimone_1 confermativo della prospettazione attorea a motivo della riferita sua conoscenza esperienziale diretta della sconnessione, per esserci a sua volta in precedenza inciampata anch'essa, oltre che per essere residente nella medesima via Assietta - nonché dalla teste (sorella dell'attrice), che ha precisato e confermato Parte_1 che le fotografie prodotte ed esibitele rappresentavano lo stato dei luoghi come si presentavano la mattina successivo all'evento. La riconducibilità delle lesioni a caduta accidentale trae ulteriore conferma dalla deposizione della teste che (novella samaritana) passando Testimone_2 casualmente trasportata in auto e vedendo a terra si è fermata per Parte_1 prestarle i primi soccorsi.
pagina 7 di 12 Le predette deposizione testimoniali appaiono intrinsecamente attendibile, e sebbene come detto da nessuna di esse derivi conferma diretta della correlazione tra irregolarità del fondo stradale e caduta, le circostanze riferite consentono di pervenire a norma dell'art. 2729 c.c. ad una presuntiva ricostruzione e conferma di tale fatto ignoto. Sulla base di tutti i predetti elementi probatori possono dunque ritenersi provato in causa il fatto storico, come detto la riconducibilità delle lesioni ad un evento traumatico, il luogo in cui esso si è verificato in relazione al soggetto (ente pubblico) evocato in giudizio quale responsabile, ed altresì la sussistenza di nesso eziologico tra condizioni del fondo stradale e le lesioni patite dall'attrice nei limiti di quelle ritenute e descritte nella relazione di CTU. Può conseguentemente ritenersi provata una responsabilità - sia pure (per i motivi sotto evidenziati) non esclusiva ed anzi minoritaria - del convenuto, CP_1 quale proprietario e responsabile a norma di legge della manutenzione della pavimentazione stradale nell'area urbana, nella causazione dell'evento dannoso.
* * * Si tratta ordunque di verificare la validità del criterio di integrale ascrivibilità dei danni lamentati alla responsabilità dell' convenuto, sostenuta in citazione, o se CP_3 non siano invece ravvisabili anche fattori causali concorrenti o esclusivi rispetto al presenza dell'irregolarità della pavimentazione del marciapiede sopra indicata: si tratta in particolare di valutare se nella situazione dedotta siano effettivamente sussistenti anche profili di colpa ascrivibili alla condotta della danneggiata indicati dalla difesa dell'Ente, elementi causali questi che, come sopra evidenziato - al pari di ogni altro fattore ravvisabile in concreto escludono o attenuano la responsabilità della amministrazione custode del bene demaniale - quand'anche non specificamente oggetto di eccezione sono passibili di disamina anche di ufficio, non concretando tali concause un'eccezione in senso proprio (sul punto Cass. 2.4.2001, n. 4799; Cass. 3.12.1999, n. 13460). Accanto ad una responsabilità colposa omissiva dell'Ente per inadeguata manutenzione del luogo – desumibile, come detto, sulla base della documentazione fotografica prodotta dalla medesima parte attrice - si ritiene in effetti ravvisabile e che assuma nella vicenda in esame incidenza causale in via concorrente e prevalente della caduta anche la condotta colposa della danneggiata, che prestando la dovuta attenzione ordinariamente richiesta nell'incedere anche sulla pubblica via ben avrebbe potuto accorgersi dell'irregolarità del fondo stradale, in luogo a lei consueto, evitando così con miglior modulazione di andatura e direzione del passo di inciamparvi . La signora dagli atti non risulta invero essere persona con Parte_1 difficoltà di deambulazione, secondo quanto si evince dalla CTU, e dunque pagina 8 di 12 anche per condizioni personali e di età (non ancora quarantenne anni all'epoca del fatto) risulta fosse del tutto in grado di deambulare con appropriatezza e disinvoltura. Stanti le condizioni personali ed ambientali sopra delineate, sito che nonostante l'ora tarda era adeguatamente illuminato, deve ritenersi che l'odierna attrice fosse nella condizione di potersi avvedere ed evitare senza soverchie difficoltà la presenza dell'irregolarità del tracciato dedotta come causa della caduta, imperfezione la cui sempre possibile presenza anche in tracciati urbani è pur sempre prevedibile e da mettersi in conto - anche per la rilevante estensione delle aree incluse nel perimetro cittadino e per la correlata (nota ed invero persistente) insufficienza delle risorse pubbliche destinate a tale servizio – e dunque spesso non immediatamente o completamente eliminabile a cura dell'Ente che ne ha la custodia Deve allora ritenersi che la caduta sia derivata ed abbia trovato causa anche nella mancata osservanza di quei doveri di diligenza gravanti sull'utilizzatore del bene pubblico delineati in giurisprudenza (di cui subito oltre), e può concludersi che senza il concorso di una seppur estemporanea disattenzione della danneggiata l'evento non si sarebbe verificato, o avrebbe invero potuto avere conseguenze dannose assai minori. L'omissione di normali cautele adottabili nel caso di specie secondo l'ordinaria diligenza rileva in particolare sotto quel profilo di autoresponsabilità che il
Giudice delle leggi ha avuto modo di evidenziare ed indicato come criterio per delimitare l'area della responsabilità ravvisabile a carico della P.A., laddove in particolare ha osservato come “nell'accertamento in concreto di questa, non si può ignorare il particolare rapporto che hanno con la strada pubblica, oltre all'ente proprietario ....anche gli utenti, i quali, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati d'un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità” (così Corte Costituzionale 156/99). La condotta non adeguatamente prudente della signora Parte_1 conclusivamente, può ritenersi elemento integrante concorso causale colposo valutabile ai sensi dell'art. 1227 comma 1 cod. civ., che si valuta abbia avuto per il verificarsi dell'evento incidenza causale preponderante stimabile nel 60% rispetto all'irregolarità della pavimentazione, ragione per la quale grava sul
[...]
obbligazione risarcitoria del danno limitatamente e Controparte_1 proporzionalmente alla restante misura del 40% di responsabilità ascrivibile per omessa manutenzione a carico di detto Ente.
3. La liquidazione del danno
Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta di liquidare i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti e provati da parte attrice.
pagina 9 di 12 Quanto al danno non patrimoniale, può procedersi alla sua liquidazione tenendo qui (ancora) conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta sulla materia con l'obiettivo, da un canto, di individuare la tipologia dei danni indennizzabili in relazione alla funzione del risarcimento per equivalente, e dall'altro di dar conto di parametri adottati per la loro quantificazione e liquidazione, con particolare riferimento alla necessità di dare concreta attuazione al generale criterio equitativo fissato all'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), mediante modalità di predeterminazione e standardizzazione del danno alla persona di tipo
“tabellare”. Paiono sufficienti in questa sede, sul punto, richiami alle pronunce della Suprema
Corte a Sezioni Unite nn. 8827/03 e 8828/03, così come ribaditi nelle motivazioni della nota pronuncia a Sezioni Unite n. 26973 dell'11.11.08; nonché - con particolare riferimento all'adozione di criteri uniformi ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. ed all'individuazione nelle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano del parametro valido “per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica", ed all'utilizzo di quelle vigenti all'epoca della decisione (nel caso di specie quelle pubblicate per l'anno in corso) - alla pronunce di legittimità n. 14402 del 30.6.11 e 7272 dell' 11 maggio 2012.
Tenendo conto della entità delle conseguenze dannose in concreto verificatesi, rilevate ed esposte nella relazione di CTU medico-legale espletata, possono dunque valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue:
- invalidità temporanea parziale massima al 50% protrattasi per giorni 30, risarcibili ad Euro 80,00 pro die e quindi in complessivi Euro 2.400,00;
- invalidità temporanea parziale minima al 25% protrattasi per ulteriori giorni 60, risarcibili con Euro 40,00 pro die e quindi in complessivi Euro 2.400,00;
- postumi di natura permanente, stimabili in misura pari al 2 % che, tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del fatto (38 anni) in base ai parametri della tabella richiamata è liquidato nella misura di Euro 2.413,00 per danno biologico, cui sommare ulteriore importo di Euro 603,00 per sofferenza morale e così complessivi Euro 3.016,00 Il danno non patrimoniale complessivamente derivato all'attrice può dunque essere stimato nella complessiva somma di Euro 7.816,00; quantificazione tabellare che - come anche evidenziato dalla Corte di legittimità – nella normalità dei casi, e salvo assolvimento di specifici oneri probatori relativamente a profili di danno ulteriori, deve intendersi “comprensiva anche della componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione della salute, sia pure in una dimensione, per così dire, standardizzata, come risulta essere stato fatto con le
pagina 10 di 12 tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, alla stregua delle esplicazioni fornite in occasione della loro diffusione”. (così Cass. civile , sez. III, 06.03.2014 n° 5243). Nel caso di specie il risarcimento nella misura tabellarmente determinata di cui sopra può ritenersi comprensivo e satisfattivo tutti i profili anche soggettivi del danno non patrimoniale conseguente alla caduta, valutata anche la modesta gravità dell' invalidità permanente residuata. Il danno patrimoniale è rappresentato dall'esborso per spese mediche ritenute congrue e necessarie dalla CTU, nella misura di Euro 269,40 L'ammontare del danno sopra complessivamente quantificato in Euro 8.085,40, comporta l'insorgere di obbligazione risarcitorie a carico del convenuto in CP_1 misura proporzionale alla quota di responsabilità a lui ascritta per il 40 %, e quindi per l'importo di Euro 3.234,00. Il predetto importo, individuato con riferimento ai parametri di liquidazione attualmente vigenti (Cass. civile sez. III 11 maggio 2012 n. 7272) - previa sua devalutazione alla data del fatto (18.12.2020) in Euro 2.731,00 - trattandosi di obbligazione risarcitoria deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati sugli importi annualmente rivalutati per il medesimo predetto periodo, pari ad Euro 289,00 con determinazione finale pari all'attualità a complessivi Euro 3.523,00, importo a sua volta da maggiorarsi degli interessi legali dalla data odierna al soddisfo.
4. La regolamentazione delle spese stragiudiziali e di lite
Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza, regola fissata all'art. 91 cpc e dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi. Il convenuto va condannato a rimborsare all'attrice l'importo che - CP_1 facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del credito risarcitorio riconosciuto, in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07), e tenuto conto della tariffa professionale vigente – viene liquidata ex art. 92 cpc anche con riferimento al rimborso spese di CTP come in dispositivo. Vanno poi definitivamente poste a carico del le spese di Controparte_1
CTU, resasi comunque necessaria per l'accertamento dell'entità complessiva delle lesioni riportate dalla danneggiata nell'evento per cui è causa, nella misura che è stata liquidata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione,
pagina 11 di 12 definitivamente pronunciando,
1. dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per concorrente responsabilità dell'attrice e del convenuta nella Parte_1 Controparte_1 misura rispettivamente del 60 % e del 40%, e per l'effetto
2. condanna il predetta Ente convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 3.523,00 oltre interessi calcolati al tasso legale dalla data della sentenza al saldo;
3. condanna inoltre parte convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite per importo che – con riferimento ai criteri sopra indicati, alla difficoltà della causa ed all'attività difensiva espletata - liquida in Euro 2.552,00 per compenso professionale – di cui Euro 425,00 ciascuna per le fase di studio ed introduttiva, ed Euro 851,00 ciascuna per le fase istruttoria e della decisione - ed Euro 597,00 per spese, di cui Euro 237,00 per esposti ed Euro 360,00 per rimborso CTP, oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. pone infine definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU nella misura liquidata in corso di causa. Così deciso In Torino, il 12.4.2025 Il Giudice
Sergio Pochettino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice Sergio Pochettino, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6764/2022 R.G. proposta da:
, residente in San Germano Chisone ed elettivamente Parte_1 domiciliata a Torino in Via Massena 87 presso lo studio dell'avv. Domenico ODETTI che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione ATTRICE
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Trento alla Via del Brennero 139 presso lo studio dell'avv. Andreea GIRARDI che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di risposta CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
La signora ha evocato in giudizio il Parte_1 Controparte_1 indicando detto Ente come responsabile, nella qualità di custode del tracciato pagina 1 di 12 urbano, delle lesioni riportate in data 18.12.2020 allorchè - mentre era intenta a percorrere la Via Assietta priva di marciapiede, inciampava in un avvallamento riportando la frattura composta del malleolo peroneale a sinistra, secondo quanto diagnosticato la mattina seguente e riportato nel certificato di Pronto Soccorso dell'Ospedale Agnelli di Pinerolo. Parte attrice ha dedotto la responsabilità del convenuto nella causazione del CP_1 sinistro in ragione della omessa o insufficiente manutenzione del fondo stradale, ed ha chiesto condannarsi il medesimo al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato sulla base di perizia medica di parte in complessivi Euro 11.834,50, oltre al rimborso delle spese di giudizio.
Si è costituito il convenuto eccependo in principalità che per il sinistro CP_1 lamentato responsabile esclusiva è da ritenersi la medesima danneggiata, la quale esercitando attività commerciale a distanza di circa 200 metri dal luogo indicato era assolutamente in grado di conoscere e prevedere il rischio dell'occorso, verificatosi oltretutto in zona urbana perfettamente illuminata. Invocando in ogni caso l'assolvimento del rigoroso onere probatorio in ordine a modalità di verificazione del fatto, la difesa del ha altresì eccepito la riconducibilità dell'evento dannoso a CP_1 responsabilità esclusiva della danneggiata, ed in subordine ha invocato il riconoscimento di concorso di colpa a carico della medesima odierna attrice, con conseguente limitazione dell'ammontare risarcitorio in proporzione a tale corresponsabilità della danneggiata. La fase istruttoria si è estrinsecata nell'assunzione della prova orale dedotta da parte attrice su quelle tra le circostanze indicate sull'accadimento ritenute non superflue e rilevanti, e quindi nell'espletamento di CTU medico-legale, ad avvenuto deposito della cui relazione la causa viene per l'odierna decisione.
* * *
1. La responsabilità della P.A. da custodia dei tracciati stradali
Pare opportuno premettere alla valutazione delle specifiche responsabilità per le lesioni lamentate dall'attrice un conciso richiamo dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta nell'interpretazione delle norme invocate come applicabili, anche d'ufficio, al caso di specie. Il tema della responsabilità civile gravante sulla Pubblica Amministrazione per danni originatisi dall'uso di beni demaniali è stato affrontato, dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'applicabilità o meno a tali ipotesi della responsabilità da custodia disciplinato, soprattutto quanto alla ripartizione degli oneri probatori, dall'art. 2051 c.c. Per quanto concerne in particolare l'ipotesi di danno derivante da beni pubblici adibiti ad uso generale e diretto - che per loro estensione rendono difficilmente pagina 2 di 12 attuabile una attività di controllo continuo ed efficace volto ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per la generalità degli utenti (frequentemente le fattispecie hanno riguardato proprio strade che per scarsa o difettosa manutenzione venivano indicate, come quella per cui è causa, foriere di insidie) - in passato è stato (come noto) ritenuto di dover escludere l'applicabilità della norma disciplinante la responsabilità da custodia a tali situazioni, sul rilievo che l'oggettiva impossibilità della custodia rendesse inapplicabile l'art. 2051 c.c. La tutela risarcitoria del danneggiato, per tale motivo, sarebbe stata da affidarsi alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c. con conseguente applicazione dei relativi oneri probatori posti in via generale a carico del danneggiato, e con specificazione che tra gli elementi del fatto da provare – secondo un orientamento restrittivo della responsabilità della P.A. - vi fosse anche l'onere di fornire prova che le condizioni di (inadeguata) manutenzione del bene demaniale - indicate dalla danneggiata come fattore causale dell'evento dannoso - fossero tali da costituire per l'utente stesso una situazione di effettivo pericolo “occulto”: presentassero cioè quei caratteri di non visibilità e di imprevedibilità che, riassunti nella (tralaticia) terminologia di
“trabocchetto o insidia”, erano divenuti la chiave per accedere al risarcimento in tali fattispecie (in questo senso ancora Cass. n. 22592 del 1.12.04; Cass. n 10654 del 4.6.04).
La superiore impostazione teorica è stata fatta oggetto di rivisitazione in occasione di pronunce del Giudice di legittimità intervenute sul tema in epoche più prossime. Per un verso, è stato ritenuto che “in caso di incidente avvenuto su strada statale, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze - invocando la responsabilità della P.A. - è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, anche con presunzioni”, sulla considerazione che “la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo” (così Cass. sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006).
Inoltre e per converso, con l'intento di equiparare la posizioni del danneggiato nelle (analoghe) ipotesi di danno provocato da cose in proprietà di privati e da beni di proprietà pubblica, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come debba ritenersi ormai superata la precedente teorica ancorata alla necessità che il danneggiato provasse la non visibilità e non prevedibilità del pericolo, sottolineando a tal proposito come “la responsabilità della p.a. per danni conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto, in quanto sebbene questi siano elementi sintomatici della responsabilità della p.a. non è escluso che possa individuarsi nella singola
pagina 3 di 12 fattispecie anche un diverso comportamento colposo della p.a.” (in tale senso Cass.
6.7.06 n. 15383, con richiami a Cass. 14.3.2006, n. 5445).
* * * A fronte di una siffatta perimetrazione dell'onere probatorio gravante sul danneggiato, conseguenza dell'applicazione anche all'Ente pubblico e senza ulteriori specificazioni del generale paradigma della responsabilità disciplinato dalla norma sopra richiamata, emerge peraltro (dall'esame delle numerose fattispecie portate all'attenzione della Corte di legittimità) come un siffatto giudizio di responsabilità vada effettuato valorizzando vieppiù tutti gli elementi del fatto storico, e tra essi prioritariamente l'eventuale incidenza che la condotta del/la danneggiato/a possa aver avuto nella verificazione dell'evento, con particolare riferimento alla mancata osservanza delle regole di cautela a salvaguardia anche della propria personale incolumità. Già la pronuncia sopra richiamata, ad esempio, aveva ritenuto di dover evidenziare che “l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, o comunque può integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso” (così in motivazione Cass. n. 15383/06 cit.). Principio che nella coeva altra pronuncia qui richiamata la Suprema Corte aveva sostanzialmente ribadito – facendo leva sul richiamo dell'art. 1227 c.c. operato nell'ambito della responsabilità civile dall'art. 2056 c.c. - evidenziando come il custode (in quel caso, con riferimento alle strade pubbliche statali, l CP_2 presunto responsabile per i danni cagionati dalla cosa ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., oltre al fortuito previsto dal secondo comma di detto articolo, può dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato in presenza di condotte di quest'ultimo che valgano ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1227, primo comma, c.c. “espressione (quest'ultima) del principio per il quale il danno deve essere sopportato dal suo autore, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (così Cass. n. 3651/06 citata). Ne è stato fatto derivare che “graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sè idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A.”; gravando invece su quest'ultima “l'onere di invocare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia" – vale a dire l'eventuale pagina 4 di 12 comportamento colposo del danneggiato - ed altresì la misura in cui siffatta condotta imprudente, negligente o imperita possa aver concorso causalmente alla verificazione dell'evento dannoso incidendo in tale modo sul nesso causale. Accertata la presenza dell'anomalia nella pavimentazione ed il rapporto eziologico tra la stessa e l'evento “il comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato può porsi (quindi) come interruttivo del nesso di causalità quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (per un'interpretazione del concorso di colpa del danneggiato disciplinato all'art. 1227 c.c. in termini oggettivi incidenti sul nesso causale, richiami a Cass. 8.7.1998, n. 6640; Cass. 7 aprile 1988, n. 2737). La valorizzazione dell'apporto causale del danneggiato ai fini della decisione sull'an e sul quantum della pretesa risarcitoria si pone del resto in linea con l'insegnamento del Giudice delle leggi, che nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2043, 2051 e 1227 c.c., comma 1, in rapporto agli artt. 3, 24 e 97 Cost. ha richiamato il principio di autoresponsabilità a carico degli utenti "gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità" (così Corte Costituzionale 10/5/1999 n. 156).
* * * A partire da tali constatazioni molte pronunce di legittimità hanno da allora ricondotto il comportamento del danneggiato al caso fortuito, valorizzando l'ultimo inciso della predetta norma, nel senso che tale fattore può assumere rilievo non soltanto per eventualmente escludere, ma anche per limitare quantitativamente la responsabilità dell'Ente pubblico. In una di esse, che in motivazione ripercorre anche gli sviluppi giurisprudenziali dell'antecedente decennio - dopo aver ribadito a tal proposito che “la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto, al quale la si imputa, abbia con la cosa o sia comunque sia in grado di esplicare riguardo un potere di sorveglianza e di modificarne lo stato, e che per le strade aperte al traffico, è certo che l'ente proprietario si trova in questa situazione” - il Supremo Collegio ha per un verso ribadito che “quando l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..”, e non ha contestualmente mancato di precisare – passaggio qui assolutamente rilevante - che il fortuito costituisce altresì criterio per eventualmente graduare le responsabilità, perchè “il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa;
con la conseguenza che, quanto meno
pagina 5 di 12 essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode” (così Cass Sez. 3, n. 24419 del 19/11/2009). Il predetto principio, improntato alla valutazione congiunta ed al contemperamento e graduazione dei possibili plurimi apporti causali all'evento dannoso, ha trovato esplicita conferma in numerose recenti pronunce (anche di questa Sezione) ove è stata fatta applicazione del la regola per cui “in ambito di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (cfr. ancora Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, n.26524; Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, n. 4129). Applicazioni dell'orientamento sopra richiamato sottolineano la funzione dell'art. 1227 c.c., norma atta a ponderare la misura dell'apporto causale da riconoscersi alla condotta colposa del danneggiato in ordine alla determinazione dell'evento, riducendo proporzionalmente la misura del risarcimento. L'accertamento di eventuale condotta colposa del danneggiato, deve infine evidenziarsi, può essere oggetto di esame anche di ufficio, non integrando tale fattore causale, al pari degli altri che nel caso concreto possono escludere o attenuare la responsabilità della amministrazione proprietaria del bene demaniale un'eccezione in senso proprio, bensì “una semplice difesa, che deve essere esaminata e verificata dal giudice attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte” (da ultimo Cass Sez. 3, n. 18544 del 20/08/2009; anche Cass. 2.4.2001, n. 4799), e ciò sulla base della considerazione che siffatta indagine è intrinseca alla ricostruzione del fatto storico. Si verte in particolare in quell'accertamento del nesso di causalità che nell'ambito della responsabilità aquiliana deve essere condotto in base al criterio della c.d. causalità giuridica dettato dagli artt. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 comma 1) - secondo cui il risarcimento è dovuto per i soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito - giudizio per il quale viene in rilievo il rapporto agente-evento volto a rinvenire il nesso che deve sussistere tra condotta ed evento -
pagina 6 di 12 legame eziologico che è a norma del primo comma dell'art. 1227 c.c. è escluso da quei fattori causali riconducibili al fatto del danneggiato creditore. Accertamento questo distinto dall'altro, riguardante invece il successivo momento di verifica dell'estensione della responsabilità (e dunque la delimitazione dell'area delle conseguenze risarcibili), che per quanto previsto dal capoverso dell'art. 1227 c.c. si fonda su diverso giudizio formulato in termini ipotetici, dove l'esigenza è piuttosto quella di verificare in che modo il fatto del creditore possa aver influito, a valle, sul diverso rapporto evento-danno, con la possibilità che divengano non (più) risarcibili talune delle conseguenze ancorchè immediate e dirette dell'evento, nonostante sia già stata accertata la piena responsabilità del danneggiante. (sull'argomento si veda diffusamente Cassazione civile , sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629).
2. Le responsabilità dell'evento lesivo nella vicenda in esame
Venendo allora a riferire i principi in materia sopra richiamati alla vicenda in esame, all'esito dell'attività istruttoria può in primo luogo ritenersi provato il fatto storico nei termini prospettati in citazione, ed in particolare che la signora Parte_1 ebbe effettivamente a riportare le lesioni descritte nei documenti sanitari allegati all'atto introduttivo in seguito a caduta verificatasi alla data e con le modalità indicate in citazione, vale a dire inciampando in avvallamento ritratto nelle fotografie allegate all'atto di citazione Sebbene nessuno dei testi sentiti abbia riferito di essere stato diretto spettatore presente al momento della caduta, modalità e cause dell'evento dannoso possono ritenersi confermate sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze frammentariamente riferite dai testi sentiti, che consente di ricostruire gli accadimenti e la relazione causale tra condizione del luogo e caduta La presenza dell'avvallamento su tracciato viario che doveva essere necessariamente percorso dai pedoni, stante l'assenza in sito di un marciapiede, è stata riferita dalle testimoni – la cui deposizione assume particolare valore Testimone_1 confermativo della prospettazione attorea a motivo della riferita sua conoscenza esperienziale diretta della sconnessione, per esserci a sua volta in precedenza inciampata anch'essa, oltre che per essere residente nella medesima via Assietta - nonché dalla teste (sorella dell'attrice), che ha precisato e confermato Parte_1 che le fotografie prodotte ed esibitele rappresentavano lo stato dei luoghi come si presentavano la mattina successivo all'evento. La riconducibilità delle lesioni a caduta accidentale trae ulteriore conferma dalla deposizione della teste che (novella samaritana) passando Testimone_2 casualmente trasportata in auto e vedendo a terra si è fermata per Parte_1 prestarle i primi soccorsi.
pagina 7 di 12 Le predette deposizione testimoniali appaiono intrinsecamente attendibile, e sebbene come detto da nessuna di esse derivi conferma diretta della correlazione tra irregolarità del fondo stradale e caduta, le circostanze riferite consentono di pervenire a norma dell'art. 2729 c.c. ad una presuntiva ricostruzione e conferma di tale fatto ignoto. Sulla base di tutti i predetti elementi probatori possono dunque ritenersi provato in causa il fatto storico, come detto la riconducibilità delle lesioni ad un evento traumatico, il luogo in cui esso si è verificato in relazione al soggetto (ente pubblico) evocato in giudizio quale responsabile, ed altresì la sussistenza di nesso eziologico tra condizioni del fondo stradale e le lesioni patite dall'attrice nei limiti di quelle ritenute e descritte nella relazione di CTU. Può conseguentemente ritenersi provata una responsabilità - sia pure (per i motivi sotto evidenziati) non esclusiva ed anzi minoritaria - del convenuto, CP_1 quale proprietario e responsabile a norma di legge della manutenzione della pavimentazione stradale nell'area urbana, nella causazione dell'evento dannoso.
* * * Si tratta ordunque di verificare la validità del criterio di integrale ascrivibilità dei danni lamentati alla responsabilità dell' convenuto, sostenuta in citazione, o se CP_3 non siano invece ravvisabili anche fattori causali concorrenti o esclusivi rispetto al presenza dell'irregolarità della pavimentazione del marciapiede sopra indicata: si tratta in particolare di valutare se nella situazione dedotta siano effettivamente sussistenti anche profili di colpa ascrivibili alla condotta della danneggiata indicati dalla difesa dell'Ente, elementi causali questi che, come sopra evidenziato - al pari di ogni altro fattore ravvisabile in concreto escludono o attenuano la responsabilità della amministrazione custode del bene demaniale - quand'anche non specificamente oggetto di eccezione sono passibili di disamina anche di ufficio, non concretando tali concause un'eccezione in senso proprio (sul punto Cass. 2.4.2001, n. 4799; Cass. 3.12.1999, n. 13460). Accanto ad una responsabilità colposa omissiva dell'Ente per inadeguata manutenzione del luogo – desumibile, come detto, sulla base della documentazione fotografica prodotta dalla medesima parte attrice - si ritiene in effetti ravvisabile e che assuma nella vicenda in esame incidenza causale in via concorrente e prevalente della caduta anche la condotta colposa della danneggiata, che prestando la dovuta attenzione ordinariamente richiesta nell'incedere anche sulla pubblica via ben avrebbe potuto accorgersi dell'irregolarità del fondo stradale, in luogo a lei consueto, evitando così con miglior modulazione di andatura e direzione del passo di inciamparvi . La signora dagli atti non risulta invero essere persona con Parte_1 difficoltà di deambulazione, secondo quanto si evince dalla CTU, e dunque pagina 8 di 12 anche per condizioni personali e di età (non ancora quarantenne anni all'epoca del fatto) risulta fosse del tutto in grado di deambulare con appropriatezza e disinvoltura. Stanti le condizioni personali ed ambientali sopra delineate, sito che nonostante l'ora tarda era adeguatamente illuminato, deve ritenersi che l'odierna attrice fosse nella condizione di potersi avvedere ed evitare senza soverchie difficoltà la presenza dell'irregolarità del tracciato dedotta come causa della caduta, imperfezione la cui sempre possibile presenza anche in tracciati urbani è pur sempre prevedibile e da mettersi in conto - anche per la rilevante estensione delle aree incluse nel perimetro cittadino e per la correlata (nota ed invero persistente) insufficienza delle risorse pubbliche destinate a tale servizio – e dunque spesso non immediatamente o completamente eliminabile a cura dell'Ente che ne ha la custodia Deve allora ritenersi che la caduta sia derivata ed abbia trovato causa anche nella mancata osservanza di quei doveri di diligenza gravanti sull'utilizzatore del bene pubblico delineati in giurisprudenza (di cui subito oltre), e può concludersi che senza il concorso di una seppur estemporanea disattenzione della danneggiata l'evento non si sarebbe verificato, o avrebbe invero potuto avere conseguenze dannose assai minori. L'omissione di normali cautele adottabili nel caso di specie secondo l'ordinaria diligenza rileva in particolare sotto quel profilo di autoresponsabilità che il
Giudice delle leggi ha avuto modo di evidenziare ed indicato come criterio per delimitare l'area della responsabilità ravvisabile a carico della P.A., laddove in particolare ha osservato come “nell'accertamento in concreto di questa, non si può ignorare il particolare rapporto che hanno con la strada pubblica, oltre all'ente proprietario ....anche gli utenti, i quali, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati d'un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità” (così Corte Costituzionale 156/99). La condotta non adeguatamente prudente della signora Parte_1 conclusivamente, può ritenersi elemento integrante concorso causale colposo valutabile ai sensi dell'art. 1227 comma 1 cod. civ., che si valuta abbia avuto per il verificarsi dell'evento incidenza causale preponderante stimabile nel 60% rispetto all'irregolarità della pavimentazione, ragione per la quale grava sul
[...]
obbligazione risarcitoria del danno limitatamente e Controparte_1 proporzionalmente alla restante misura del 40% di responsabilità ascrivibile per omessa manutenzione a carico di detto Ente.
3. La liquidazione del danno
Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta di liquidare i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti e provati da parte attrice.
pagina 9 di 12 Quanto al danno non patrimoniale, può procedersi alla sua liquidazione tenendo qui (ancora) conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta sulla materia con l'obiettivo, da un canto, di individuare la tipologia dei danni indennizzabili in relazione alla funzione del risarcimento per equivalente, e dall'altro di dar conto di parametri adottati per la loro quantificazione e liquidazione, con particolare riferimento alla necessità di dare concreta attuazione al generale criterio equitativo fissato all'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), mediante modalità di predeterminazione e standardizzazione del danno alla persona di tipo
“tabellare”. Paiono sufficienti in questa sede, sul punto, richiami alle pronunce della Suprema
Corte a Sezioni Unite nn. 8827/03 e 8828/03, così come ribaditi nelle motivazioni della nota pronuncia a Sezioni Unite n. 26973 dell'11.11.08; nonché - con particolare riferimento all'adozione di criteri uniformi ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. ed all'individuazione nelle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano del parametro valido “per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica", ed all'utilizzo di quelle vigenti all'epoca della decisione (nel caso di specie quelle pubblicate per l'anno in corso) - alla pronunce di legittimità n. 14402 del 30.6.11 e 7272 dell' 11 maggio 2012.
Tenendo conto della entità delle conseguenze dannose in concreto verificatesi, rilevate ed esposte nella relazione di CTU medico-legale espletata, possono dunque valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue:
- invalidità temporanea parziale massima al 50% protrattasi per giorni 30, risarcibili ad Euro 80,00 pro die e quindi in complessivi Euro 2.400,00;
- invalidità temporanea parziale minima al 25% protrattasi per ulteriori giorni 60, risarcibili con Euro 40,00 pro die e quindi in complessivi Euro 2.400,00;
- postumi di natura permanente, stimabili in misura pari al 2 % che, tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del fatto (38 anni) in base ai parametri della tabella richiamata è liquidato nella misura di Euro 2.413,00 per danno biologico, cui sommare ulteriore importo di Euro 603,00 per sofferenza morale e così complessivi Euro 3.016,00 Il danno non patrimoniale complessivamente derivato all'attrice può dunque essere stimato nella complessiva somma di Euro 7.816,00; quantificazione tabellare che - come anche evidenziato dalla Corte di legittimità – nella normalità dei casi, e salvo assolvimento di specifici oneri probatori relativamente a profili di danno ulteriori, deve intendersi “comprensiva anche della componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione della salute, sia pure in una dimensione, per così dire, standardizzata, come risulta essere stato fatto con le
pagina 10 di 12 tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, alla stregua delle esplicazioni fornite in occasione della loro diffusione”. (così Cass. civile , sez. III, 06.03.2014 n° 5243). Nel caso di specie il risarcimento nella misura tabellarmente determinata di cui sopra può ritenersi comprensivo e satisfattivo tutti i profili anche soggettivi del danno non patrimoniale conseguente alla caduta, valutata anche la modesta gravità dell' invalidità permanente residuata. Il danno patrimoniale è rappresentato dall'esborso per spese mediche ritenute congrue e necessarie dalla CTU, nella misura di Euro 269,40 L'ammontare del danno sopra complessivamente quantificato in Euro 8.085,40, comporta l'insorgere di obbligazione risarcitorie a carico del convenuto in CP_1 misura proporzionale alla quota di responsabilità a lui ascritta per il 40 %, e quindi per l'importo di Euro 3.234,00. Il predetto importo, individuato con riferimento ai parametri di liquidazione attualmente vigenti (Cass. civile sez. III 11 maggio 2012 n. 7272) - previa sua devalutazione alla data del fatto (18.12.2020) in Euro 2.731,00 - trattandosi di obbligazione risarcitoria deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati sugli importi annualmente rivalutati per il medesimo predetto periodo, pari ad Euro 289,00 con determinazione finale pari all'attualità a complessivi Euro 3.523,00, importo a sua volta da maggiorarsi degli interessi legali dalla data odierna al soddisfo.
4. La regolamentazione delle spese stragiudiziali e di lite
Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza, regola fissata all'art. 91 cpc e dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi. Il convenuto va condannato a rimborsare all'attrice l'importo che - CP_1 facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del credito risarcitorio riconosciuto, in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07), e tenuto conto della tariffa professionale vigente – viene liquidata ex art. 92 cpc anche con riferimento al rimborso spese di CTP come in dispositivo. Vanno poi definitivamente poste a carico del le spese di Controparte_1
CTU, resasi comunque necessaria per l'accertamento dell'entità complessiva delle lesioni riportate dalla danneggiata nell'evento per cui è causa, nella misura che è stata liquidata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione,
pagina 11 di 12 definitivamente pronunciando,
1. dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per concorrente responsabilità dell'attrice e del convenuta nella Parte_1 Controparte_1 misura rispettivamente del 60 % e del 40%, e per l'effetto
2. condanna il predetta Ente convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 3.523,00 oltre interessi calcolati al tasso legale dalla data della sentenza al saldo;
3. condanna inoltre parte convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite per importo che – con riferimento ai criteri sopra indicati, alla difficoltà della causa ed all'attività difensiva espletata - liquida in Euro 2.552,00 per compenso professionale – di cui Euro 425,00 ciascuna per le fase di studio ed introduttiva, ed Euro 851,00 ciascuna per le fase istruttoria e della decisione - ed Euro 597,00 per spese, di cui Euro 237,00 per esposti ed Euro 360,00 per rimborso CTP, oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. pone infine definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU nella misura liquidata in corso di causa. Così deciso In Torino, il 12.4.2025 Il Giudice
Sergio Pochettino
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