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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/07/2025, n. 3647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3647 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 23822/2022 avente ad oggetto: risarcimento dei danni da reato – artt. 2043, 2059 c.c. promossa da:
(c.f. ), sia in proprio sia quale legale rappresentante Parte_1 C.F._1 della c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giandomenico Boglione CP_1 P.IVA_1
ATTORI contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Controparte_2 C.F._2 Battistella
CONVENUTO
***
Conclusioni: per parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza, riconosciuto il giudicato penale rappresentato dai procedimenti conclusi avanti i giudici penali di Torino e di Cassazione (RGNR 3148/2016) circa le responsabilità del convenuto, dato atto della condanna provvisionale di € 218.000 a carico del sig. in favore del ricorrente ed ulteriormente a tale somma già Controparte_2 liquida ed esigibile: - in via principale di merito, riconosciuta la propria competenza a decidere ex art.539 c.p.p., accertare sulla scorta della documentazione in atti ed in particolare del giudicato penale e dichiarare tenuto il sig. , come in epigrafe identificato, a corrispondere al Controparte_2 ricorrente sig. in proprio e in qualità di legale rappresentante pro-tempore di Parte_1
ovvero ad stessa per i separati motivi e le specifiche ragioni indicati in CP_1 CP_1 narrativa, la somma di o € 411.400,81 (quale differenza della somma accertata penalmente dal ricevuta e riciclata di € 629.400,81 e dedotta la provvisionale di € 218.000), oltre ad: €
CP_2 15.028,31 (quale surplus conseguente all'illecito investimento effettuato dal presso la
CP_2 [...] per i motivi esposti in narrativa); Oltre al danno morale da ascriversi personalmente al sig. CP_3 e da determinarsi in via presuntiva e su base equitativa per un importo non inferiore ad € Parte_1 10.000; In aggiunta alle gravose spese legali sostenute da per la raccolta degli elementi CP_1 probatori a carico del ed utilizzati dagli organi inquirenti al fine della promozione
CP_2 dell'azione penale nei confronti del pari complessivamente ad un imponibile di €
CP_2 49.605,23, oltre alle spese per l'esecuzione della provvisionale, pari nell'imponibile ad € 5.616,42. così per complessivi € 491.650,77. - In via subordinata, quantificare il dovuto nella minore o maggiore
pagina 1 di 10 somma di giustizia ritenuta dovuta, anche in via equitativa;
- ll tutto con integrazione degli interessi e del danno da rivalutazione monetaria da accertarsi anch'essi con mezzi presuntivi e criteri equitativi, e
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.” per parte convenuta: “- In via preliminare di rito, si insiste per l'autorizzazione alla chiamata in causa del signor;
- In via principale, nel merito: dichiarare l'inammissibilità e Parte_2 conseguentemente rigettare tutte le domande, anche istruttorie, formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
- In via subordinata, salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui si ravvisasse un qualche fondamento alla domanda del ricorrente, condannare il signor a tenere indenne e manlevare l'Avv. dal pagamento di ogni Parte_2 CP_2 somma che sarà accertata in corso di causa e comunque non comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria;
- In via ulteriormente subordinata, salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui si ravvisasse un qualche fondamento alla domanda del ricorrente e non fosse accolta la condanna a carico del solo , disporre la condanna in solido di quest'ultimo con l'avvocato Pt_2 CP_2 per la somma che verrà accertata. - In via istruttoria, si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate nella comparsa di costituzione con chiamata del terzo del 17.02.2023 e nelle tre memorie ex art 183, VI comma, c.p.c. - In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15% come per legge.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e la , di cui il è Parte_1 CP_1 Pt_1 legale rappresentante, hanno agito in giudizio nei confronti dell'avv. chiedendo Controparte_2 di dichiararlo tenuto a corrispondere in loro favore il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al reato di riciclaggio commesso ai loro danni dal come CP_2 accertato con sentenza penale n. 61/2018 di questo Tribunale di Torino, passata in giudicato.
In particolare, gli attori hanno allegato: che, nel marzo del 2008, , in qualità di legale Parte_2 rappresentante della società ST IN. aveva contattato la per proporle una CP_1 consulenza tesa alla realizzazione di strutture turistiche alberghiere su alcune isole site nel Mar di Giava (Indonesia), previo acquisto dei suoli;
che una parte ingente del denaro versato dalla e CP_1 ricevuto da ST IN per finalizzare l'affare, pari ad oltre € 1.6 milioni, invece di essere utilizzata per l'acquisto delle isole, era stata dal “girata a soggetti terzi compiacenti” in Italia e Pt_2 all'estero, tra i quali il legale dell'ST, avv. che con sentenza n. 56/2013 il CP_2 Tribunale di Asti, riconosciuto il colpevole del reato di truffa aggravata ai danni della Pt_2
, l'aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 400,00 di multa oltre al CP_1 risarcimento dei danni in favore della predetta società per € 1.679.471,61 (di cui € 50.000,00 a titolo di danni morali), con liquidazione di € 100.000,00 a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva;
che detta sentenza è passata in giudicato;
che, nelle more, era stato avviato un procedimento penale anche a carico del convenuto avv. nel quale è stato accertato che quest'ultimo aveva CP_2 ricevuto dal parte della somma versata dalla alla ST IN (€ Pt_2 CP_1 629.400,81) e l'aveva utilizzata per compiere operazioni di trasferimento, prelievo, investimento e disinvestimento tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza di detta somma dal reato commesso dal;
che, in particolare, di detta somma di € 629.400,91, il convenuto aveva Pt_2 incamerato € 218.000 a titolo di propri compensi, mentre i restanti € 411.400,81 li aveva utilizzati per estinguere talune procedure esecutive a carico del;
che il procedimento penale a carico del Pt_2 convenuto si è concluso con sentenza n. 61/2018 del G.i.p. presso questo Tribunale, che ha riconosciuto l'avv. colpevole del reato di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p.c. e l'ha CP_2 condannato alla pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed € 4.000 di multa, oltre che al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a favore della costituita parte civile a Pt_1 pagina 2 di 10 liquidarsi in separato giudizio, con riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 218.000; di aver dato esecuzione alla provvisionale recuperando dal convenuto la sola somma di € 8.147,19, di cui € 6.325,72 da imputarsi alla copertura delle spese di esecuzione;
che con sentenza n. 7030/2022 il Tribunale di Milano ha dichiarato risolto per inadempimento il contratto intercorso tra la e la ST IN del Torchio per inadempimento di quest'ultima, condannando la CP_1 seconda alla restituzione in favore della società attrice di € 1.629.471,16.
In forza di tali premesse gli attori hanno quindi domandato la condanna del convenuto al risarcimento del danno morale conseguente al commesso reato di riciclaggio, quantificato in € 10.000, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, coincidenti con la somma riciclata dal convenuto detratta la provvisionale (€ 411.400,81: € 629.400,81- € 218.000) nonché con la spesa sopportata per la difesa nei procedimenti penale e per l'esecuzione della provvisionale (€ 55.221,65). Hanno altresì chiesto la condanna del convenuto alla corresponsione di € 15.028,31 quale surplus conseguente all'investimento di parte del denaro riciclato effettuato dal presso la CP_2 CP_3
Si è costituito in giudizio l'avv. chiedendo, in via preliminare, il mutamento del Controparte_2 rito per la non sommarietà dell'azione proposta e la chiamata in causa del terzo per Parte_2 essere da questi manlevato in caso di condanna al pagamento delle somme richieste dal ricorrente. Nel merito, ha contestato la ricostruzione dei fatti allegati dalle parti attrici, evidenziando di non essere mai stato coinvolto nei rapporti tra la e il , ma di aver avuto un ruolo nella sola fase CP_1 Pt_2 successiva al fine di agevolare l'estinzione di diverse posizioni debitorie del . Ha argomentato Pt_2 come un'eventuale condanna a proprio carico comporterebbe un'illegittima duplicazione dei titoli a favore dei ricorrenti, per aver questi già ottenuto un titolo esecutivo nei confronti del e della Pt_2 società da lui rappresentata, la ST IN, nonché nei confronti della (moglie del Pt_3
). In punto quantum ha contestato la richiesta di riconoscimento di € 15.028,31 a titolo di
Pt_2 surplus risultante dall'investimento effettuato con il denaro ottenuto evidenziando di non aver agito prohibente domino ma, anzi, proprio in ragione del mandato conferitogli dal per la gestione dei
Pt_2 suoi affari, nonché ha contestato la sussistenza di un danno morale imputabile alla propria condotta e diverso da quello derivante dal reato di truffa commesso dal e già liquidato dal Tribunale di
Pt_2 Asti. Nel merito ha quindi domandato il rigetto delle domande avversarie;
in subordine, in caso di condanna, la manleva da parte del terzo chiamato .
Pt_2
Con ordinanza 20.04.2023, è stata rigettata l'istanza di chiamata in causa del ed è stato Pt_2 disposto il mutamento del rito. Concessi i termini della trattazione, con ordinanza 29.3.2024 sono state rigettate le istanze istruttorie e, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza 4.4.2025 la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda attorea è fondata, nei termini che seguono.
Risulta documentalmente provato che con sentenza n. 61/2018 (doc. 1 attori) – integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Torino (doc. 2 attori) e divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione (docc. 3 e 27 attori) – il convenuto avv. è stato dichiarato CP_2 colpevole e condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione e della multa di € 4.000 per il reato di cui all'art. 648-bis c.p. perché “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, sostituiva, trasferiva, compiva operazioni aventi ad oggetto somme di denaro in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza dal delitto di truffa commesso da ai danni Parte_2 di in particolare dopo aver ricevuto da sul suo conto corrente Parte_1 Parte_2 bancario n. 85674 intestato allo studio legale acceso presso l'agenzia sede della Controparte_2 attraverso quattro diverse transizioni, due delle quali mediate da terzi Controparte_4 soggetti, la somma complessiva di euro 629.400,81 disponeva successivamente, nel periodo dal 3 giugno 2008 al 13 novembre 2008 le seguenti operazioni: - con due distinte operazioni, il pagina 3 di 10 trasferimento sul c/c bancario n. 80482, a lui intestato, acceso presso l'agenzia Sede di Torino
[...] della somma complessiva di 18.000,00 euro;
- con cinque distinte operazioni, Controparte_4 prelevamenti di denaro contante, per la somma complessiva di 26.900 euro;
- con due distinte operazioni in dat 6 e 30 giugno 2008, investimenti finanziari presso l' per la Controparte_5 somma complessiva di 450.000,00 euro;
- dopo aver provveduto a disinvestire la somma di 300.004,99 euro, parte della provvista riferita nel precedente punto, richiedeva l'emissione di n. 8 assegni circolari per un valore complessivo di 411.000,00, utilizzati per definire con diversi istituti bancari le procedure esecutive immobiliari n. 52/05, 89/04, 146/05, 43/06, 103/06, 180/07, già pendenti presso il Tribunale di Asti ed intestate alla società in qualità di soggetto debitore e a Controparte_6
e in qualità di garanti. In Persona_1 Persona_2 Parte_2 Persona_3 Torino dal 3 giugno 2008 al 13 novembre 2008”
Con la pronuncia di primo grado è stato altresì accertato che il con la sua condotta, ha CP_2
“cagionato danni patrimoniali e non patrimoniali” al cfr. sentenza n. 61/2018 cit.), per i quali Pt_1 il G.i.p. ha rimesso a questa sede la quantificazione, col riconoscimento però della somma di € 218.000 a titolo di provvisionale.
Ora, l'art. 651 c.p.p. stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche qualora pronunciata a seguito di giudizio abbreviato ex art. 442 c.p.p., come accaduto nel caso in esame, spiega efficacia di giudicato nel giudizio civile di risarcimento del danno relativamente all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale nonché all'attribuzione del medesimo all'imputato.
Anche la condanna generica al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali resa, ex art. 539 c.p.p., nella sentenza definitiva a carico del convenuto ha efficacia di giudicato nel presente giudizio, a norma dell'art. 2909 c.c.
Invero, la Suprema Corte (Cass. n. 5660/2018 che richiama molte pronunce conformi nonché Cass. 8477/2020) ha affermato che i limiti dell'efficacia extra-penale del giudicato di cui all'art. 651 cpp non riguardano anche le statuizioni civili, stante l'autonomia di quest'ultime e la loro attitudine al passaggio in giudicato. Si legge in detta pronuncia: “L'indicato equivoco conduce quindi la Corte d'appello all'errore in diritto, laddove viene ad equiparare o comunque a ritenere collegate da un vincolo di conseguenzialità necessaria, il giudicato penale di condanna ex art. 651 c.p.p., che ha ad oggetto la responsabilità penale dell'imputato, e la distinta statuizione, anch'essa divenuta irrevocabile, che il medesimo Giudice penale è chiamato a pronunciare, in caso di costituzione di parte civile, sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni, atteso che il mero fatto della contestualità dei due accertamenti, penale e civile, non legittima per ciò stesso la estensione dei medesimi limiti oggettivi previsti dall'art. 651 c.p.p. alla efficacia extra-penale del giudicato penale di condanna, anche alla distinta pronuncia, contenuta nella medesima sentenza, relativa alle domande formulate dalla parte civile. Il Giudice penale, in tal caso, è stato infatti chiamato ad accertare anche i fatti costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c., sia in relazione all'aspetto psicologico della condotta, sia in relazione al collegamento di causalità materiale tra condotta ed evento lesivo … con la conseguenza che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato … abbia altresì pronunciato condanna generica irrevocabile dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché effetto vincolante quanto alla "declaratoria juris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, limitata all'accertamento della sola potenzialità di danno” in quanto, afferma la Corte, “la condanna generica presuppone l'accertamento della responsabilità dell'autore dell'illecito, ma non implica alcun vincolo per il Giudice civile in ordine all'accertamento della "concreta esistenza" di un danno risarcibile, postulando soltanto la potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e la probabile esistenza di un nesso di causalità tra pagina 4 di 10 questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando - nel giudizio di liquidazione del "quantum" la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito”.
Detta pronuncia della Suprema Corte si è quindi conclusa con l'affermazione del seguente principio di diritto, rilevante nel caso di specie: “la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574, 575 e 576 cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell' "an" della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiato”.
L'applicazione di tali principio al caso di specie porta, quindi, ad affermare che il presente giudizio civile non può in alcun modo mettere in discussione né il giudizio di colpevolezza del convenuto in ordine al reato di riciclaggio da questi commesso, né la responsabilità ex art. 2043 c.c. del convenuto per l'evento di danno diretta conseguenza della condotta di reato. Finalità di questo giudizio, come correttamente argomentato dalla difesa attorea, è solo quella di accertare se le conseguenze dannose, patrimoniali e non, allegate dal e dalla siano, in effetti, sussistenti e da porsi in Pt_1 CP_1 nesso causale col reato.
Per l'effetto, del tutto irrilevanti sono le difese e gli argomenti svolti in atti da parte convenuta in ordine alla sua estraneità alla vicenda – fondate sull'assunto secondo cui le somme ricevute dal Pt_2 sarebbero state impiegate in forza del mandato difensivo ricevuto da ST IN nonché per il pagamento del conseguente compenso professionale a sé spettante per l'attività svolta – in quanto tutte dirette a rimettere in discussione vuoi l'affermazione della sussistenza del reato di riciclaggio e della sua commissione da parte del convenuto, vuoi la sussistenza dei presupposti (oggettivi e soggettivi) della conseguente responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico di quest'ultimo; profili sui quali è ormai sceso il vincolo del giudicato penale.
Inammissibili sono, invece, le argomentazioni che il convenuto ha introdotto per la prima volta in comparsa conclusionale in ordine ad un asserito concorso di colpa del nella sottrazione delle Pt_1 somme per effetto della truffa da questi subita;
condotta che, in tesi del convenuto, sarebbe rilevante ex art. 1227 co. 1 c.c.. (cfr. p. 13 comparsa conclusionale: “il comportamento di presenta profili di CP_1 colpa grave che hanno concorso in modo determinante a causare il danno lamentato: a) Negligenza nella valutazione del rischio: ha trasferito ingenti somme (oltre 1,6 milioni di euro) a favore di CP_1 ST senza adeguate verifiche sulla solidità patrimoniale della controparte, nonostante la stessa difesa avversaria abbia ammesso la "leggerezza" con cui sono stati gestiti i rapporti con ; […] Pt_2 L'omessa verifica della solidità patrimoniale di ST costituisce il primo anello di questa catena causale, avendo reso possibile la truffa perpetrata da . ha infatti trasferito ingenti Pt_2 CP_1 somme, superiori al milione e mezzo di euro, senza procedere alle verifiche di due diligence che l'ordinaria prudenza impone quando si tratta di operazioni di tale entità”).
Sul punto valgono diverse considerazioni: 1) il reato oggetto del presunto giudizio è quello di riciclaggio commesso dal convenuto, non quello di truffa commesso dal;
2) se è vero che il Pt_2 giudicato penale non copre l'accertamento del concorso della vittima (Cass. pen. 14074/2024) e che l'eccezione ex art. 1227 co. 1 c.c. è rilevabile d'ufficio, resta che per l'introduzione in giudizio dei fatti pagina 5 di 10 che detta eccezione fondano resta operante il limite delle preclusioni assertive di cui alla memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c., ampiamente superato dal convenuto, che, come detto, solo in comparsa conclusionale ha introdotto circostanze asseritamente rilevanti ex art. 1227 c.c.; 3) in ogni caso, gli artifici e raggiri tipici del reato di truffa hanno proprio lo scopo di ingannare il destinatario della condotta, neutralizzandone l'ordinaria diligenza e determinando un ragionevole affidamento incolpevole sull'apparente liceità dell'operazione.
Analogo discorso vale per l'asserito concorso di colpa del nel determinare l'evento insito nel Pt_1 reato di riciclaggio. Afferma il convenuto che “l'omessa tutela cautelare sui beni di Pt_2 rappresenta il secondo elemento di questa sequenza causale, avendo consentito il verificarsi delle condizioni che hanno reso necessarie le operazioni di riciclaggio. Nonostante fosse a CP_1 conoscenza della situazione debitoria di e delle procedure esecutive in corso a suo carico, non Pt_2 ha mai posto in essere alcuna forma di tutela cautelare sui beni del debitore, permettendo così che si creassero le condizioni di urgenza che hanno spinto ad intervenire per liberare i beni dai CP_2 pignoramenti”.
Oltre a quanto sopra già riportato sulla tardività della circostanza introdotta solo in comparsa conclusionale, è sufficiente rilevare come le operazioni di riciclaggio siano state compiute dal convenuto nell'estate 2008 (circostanza pacifica e documentalmente provata), ossia un anno prima di quando la , nel maggio 2009, ha iniziato ad avere contezza della truffa subita dal CP_1 Pt_2 poiché quest'ultimo non rispondeva alla richiesta di rendiconto delle somme corrisposte (cfr. racc. avv. Boglione datata 6.5.2009 a p. 46 del doc. 12a prodotto dagli attori),
Ciò chiarito e venendo quindi agli unici profili che, come sopra detto, possono essere esaminati nel presente giudizio, occorre quindi verificare se gli attori abbiano subito danni-conseguenza per effetto del riciclaggio della somma di € 629.400,81 compiuto dal convenuto.
Anzitutto, sussiste un danno patrimoniale della coincidente con la somma riciclata di € CP_1 411.400,81, data dalla differenza tra l'intero ammontare ricevuto dal (€ 629.400,81) e CP_2 quanto già riconosciuto dal giudice penale a titolo di provvisionale (€ 218.000: doc. 1 attori). Somma, quest'ultima, che il giudice penale ha dunque già riconosciuto essere un danno conseguenza subito dagli attori in connessione causale ex art. 1223 c.c. col reato.
L'importo riciclato di € 411.400,81 è anch'esso una conseguenza dannosa per la poiché CP_1 le operazioni di riciclaggio compiute dal le hanno impedito di recuperare detta somma CP_2 provento del reato di truffa, e ciò in particolare per essere essa stata impiegata nella definizione di procedure esecutive con terzi in buona fede che hanno legittimamente concluso le transazioni col convenuto in forza di titoli esecutivi ai danni del (cfr. in particolare, le procedure esecutive Pt_2 riportate alle pp. 15,15 della comparsa conclusionale). Situazione che ha evidentemente reso impossibile il recupero delle somme da parte della . CP_1
Chiaro è quindi il nesso di causa tra il reato e il danno: se il non avesse in tal modo CP_2
“impiegato” la somma ricevuta da ST IN del Torchio, la società attrice avrebbe potuto recuperarla.
A diversa conclusione sulla sussistenza del nesso di causa di cui all'art. 1223 c.c. non rilevano gli argomenti della difesa del convenuto secondo cui l'attività di riciclaggio non avrebbe comportato alcuna dispersione dei beni immobili nella disponibilità del , sui quali la avrebbe Pt_2 CP_1 potuto quindi agire esecutivamente. Sostiene il convenuto che, se il valore di tali beni del non Pt_2 sarebbe sufficiente a soddisfare il credito degli attori nei suoi confronti, come comprovato dagli attori stessi, allora l'attività di riciclaggio consistita nella liberazione di tali immobili non avrebbe condotto ad alcun danno per la poiché ella, con o senza riciclaggio, non avrebbe potuto soddisfarsi sui CP_1 beni del (cfr. comparsa conclusionale, p. 2). Pt_2 pagina 6 di 10 L'argomento, di difficile comprensione, è infondato: 1) proprio la circostanza che i beni del Pt_2 fossero da sempre inidonei a soddisfare il credito della ST IN nei suoi confronti dimostra la gravità e la rilevanza delle condotte tenute dal convenuto poiché senza la liberazione dei beni del a mezzo delle transazioni concluse dal la somma di € 411.400,81 Pt_2 CP_2 sarebbe rimasta nella disponibilità del convenuto e quindi recuperata dalla;
2) il reato di CP_1 riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p. è plurioffensivo, tutelando, oltre il corretto funzionamento del sistema economico (intaccato dall'immissione in esso di beni di provenienza delittuosa) e l'amministrazione della giustizia (rendendo più difficile l'accertamento dei profitti conseguenti ai reati presupposti), anche il patrimonio della vittima del reato presupposto (tanto che il reato in questione è inserito, nel c.p., tra quelli del Titolo XIII “contro il patrimonio” ).
La prospettata possibilità per gli attori di agire esecutivamente nei confronti del e, in Pt_2 particolare sui beni liberati dalle procedure esecutive, è circostanza del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio in quanto l'azione proposta in questa sede mira ad accertare il danno causato dall'autonoma condotta di riciclaggio tenuta dal , e non già dalla truffa. L'eventuale CP_2 esperibilità di azioni risarcitorie o esecutive nei confronti del truffatore non elimina, dunque, il pregiudizio cagionato dall'occultamento e reimpiego delle somme, che ha concretamente impedito alla parte offesa di recuperarle in via immediata, aggravando la situazione patrimoniale e costringendola ad agire giudizialmente per tutelare il proprio diritto. Non senza contare che gli attori hanno dimostrato in giudizio l'incapienza dei beni del (cfr. deduzioni e produzioni in memoria ex art. 183.6 n.2 Pt_2 c.p.c.).
Non merita, poi, accoglimento la difesa del convenuto secondo cui l'azione attorea sarebbe infondata per il fatto che gli attori risultano già muniti di altri titoli esecutivi, sia nei confronti della ST IN (in forza della sentenza civile del Tribunale di Milano sopra citata), sia nei confronti del
(in forza della sentenza penale del Tribunale di Asti). Pt_2
Nulla osta, infatti, a che un creditore si munisca di titoli esecutivi nei confronti di tutti i soggetti che a diverso titolo hanno concorso a cagionare un unico danno, al fine di tutelare integralmente la propria ragione creditoria. E' quanto avvenuto nel caso di specie: il e l'odierno convenuto sono Pt_2 entrambi solidalmente responsabili rispetto alla somma di € 629.400,81 riciclata dal CP_2 sicché, correttamente, gli attori si sono muniti di titoli esecutivi nei confronti di entrambi. Sarà poi la sede esecutiva quella deputata ad evitare eventuali locupletazioni ai danni del convenuto.
Del tutto infondata è, per l'effetto, la tesi del convenuto secondo cui gli attori avrebbero attuato un
“abuso del diritto di azione” per via della “moltiplicazione dei titoli esecutivi attraverso azioni ripetute nei confronti di soggetti diversi per il medesimo credito” (pp. 25,26 comparsa conclusionale): la pluralità di titoli deriva dall'esito di diversi procedimenti penali instaurati in momenti distinti e nei confronti di imputati diversi, ciascuno dei quali ha concorso in via autonoma e con condotte proprie alla produzione dell'unico danno patrimoniale subito dall'attore. La separazione dei giudizi e la conseguente pluralità di sentenze di condanna non è quindi frutto di una scelta processuale dell'attore volta a parcellizzare artificiosamente la propria pretesa creditoria, bensì costituisce effetto naturale del frazionamento giudiziario delle condotte illecite e delle relative responsabilità penali.
Parimenti infondata deve ritenersi l'argomentazione con cui il convenuto invoca l'applicazione dell'art. 1227 co. 2 c.c., sostenendo che l'attore avrebbe concorso ad aggravare il danno da riciclaggio: risulta documentalmente provato che l'attore si è attivato prontamente per tutelare il proprio diritto di credito, avendo il costituitosi parte civile nel processo penale a carico del richiesto e Pt_1 CP_2 ottenuto l'emissione di un decreto di sequestro conservativo delle somme oggetto di riciclaggio nel corso dell'udienza preliminare (all. 9). Tali circostanze escludono qualsiasi profilo di negligenza o di concorso colposo dell'attore nella produzione o nell'aggravamento del danno, risultando evidente che pagina 7 di 10 l'effetto dannoso scaturisce unicamente dalla condotta del riciclatore che ha distratto e reimpiegato le somme al fine di sottrarle alla loro tracciabilità e recuperabilità.
Nessuna delle difese spiegate dal convenuto appare, dunque, idonea a paralizzare l'accoglimento della domanda attorea.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la abbia subito un danno patrimoniale CP_1 di € 411.400,81 quale diretta conseguenza, ex art. 1223 c.c., del reato di riciclaggio per il quale il convenuto è stato condannato con sentenza passata in giudicato.
Su detta somma, che è debito di valore, spetta la rivalutazione monetaria dal momento della commissione del reato, e in particolare, dal 30.7.2008, tenuto conto che a tale data risalgono le transazioni concluse dal convenuto coi creditori del , e quindi le operazioni compiute Pt_2 direttamente lesive degli attori (cfr. schema riportato alle pp. 15,16 della comparsa conclusionale degli attori e gli atti penali ivi richiamati).
Non spettano, invece, gli interessi compensativi, pur domandati, atteso che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ne ammette il riconoscimento solo in presenza della prova di un danno da ritardo che non risulti già ristorato dal riconoscimento della rivalutazione monetaria (Cass. 6351/2025; Cass. 4398/2023). Prova non offerta nel caso di specie.
In definitiva, pertanto, spetta alla , a titolo di tale posta di danno patrimoniale, la somma CP_1 di € 541.814,87.
Deve altresì essere accolta la domanda del in proprio di risarcimento del danno morale Pt_1 derivante dal reato di riciclaggio.
Sul punto non ha pregio la tesi difensiva del convenuto secondo cui tale voce di danno non sarebbe risarcibile in quanto già ricompresa nel danno morale derivante dalla truffa per il quale il ha Pt_1 ottenuto la condanna del Torchio con la sentenza n. 53/2013 del Tribunale di Asti (doc. 6 attori).
Invero, il danno morale conseguente al riciclaggio presenta natura autonoma rispetto al danno morale sofferto per effetto della truffa, trattandosi di reati diversi, con condotte e conseguenze psicologiche distinte. In particolare, il riciclaggio ha determinato nella persona offesa una condizione di frustrazione, impotenza e sofferenza ulteriore e autonoma, derivante dalla consapevolezza che le somme già sottratte con la truffa sono state successivamente reimpiegate e occultate in modo tale da diventare di fatto irripetibili, aggravando sensibilmente il senso di frustrazione e di ingiustizia percepito dal Pt_1
Tale stato di sofferenza morale deriva dunque non già dal mero fatto dell'illecito patrimoniale originario, bensì dalla consapevolezza dell'ulteriore condotta fraudolenta che ha reso irreversibile la perdita subita, determinando un danno interiore distinto e direttamente ricollegabile alla condotta di riciclaggio, secondo il principio per cui il danno morale può derivare da ciascuna autonoma offesa penalmente rilevante arrecata alla persona.
Alla luce di tali circostanze, deve ritenersi pienamente sussistente il diritto dell'attore ad Pt_1 ottenere il risarcimento anche di tale voce di danno, ex art. 2059 c.c. e 185 c.p.c., in quanto conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 c.c. dell'accertato reato di riciclaggio.
In assenza di allegazioni e prove relative a un danno psichico clinicamente accertato, tenuto conto della gravità oggettiva della condotta e della rilevante entità della somma riciclata (superiore a € 600.000), si reputa equo e congruo liquidare il danno morale in via equitativa, ex artt. 2056 e 1226 c.c., nella misura richiesta di € 10.000, liquidata all'attualità.
Non spettano gli interessi compensativi, per la stessa ragione sopra esposta. pagina 8 di 10 Gli attori hanno domandato altresì la condanna del convenuto alla restituzione della somma di € 15.028,31, quale surplus derivante dall'investimento di parte dell'importo oggetto di riciclaggio. In particolare, risulta dalla documentazione prodotta che, all'atto dello smobilizzo da parte del convenuto della somma di € 450.000 investita in un portafoglio si è generato un attivo ulteriore di € CP_3 15.028,31 (all. 12b pag. 134 e all. 17 pag. 23). Secondo la prospettazione di parte attrice, tale attivo deve essere restituito in quanto rappresenta un incremento patrimoniale strettamente derivante dal reato di riciclaggio e sarebbe contrario ai principi generali dell'ordinamento lasciare al il CP_2 profitto di un'attività illecita.
L'esistenza del surplus e il quantum dello stesso non sono stati contestata dal convenuto, il quale si è limitato ad eccepire di aver agito in buona fede e, dunque, di non dover restituire le somme.
Tale eccezione non può essere accolta.
Si è detto di come sia coperta dal giudicato nel presente giudizio la statuizione di responsabilità del convenuto ex art. 2043 c.c. sottesa alla condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza n. 61/2018 con cui il convenuto è stato ritenuto colpevole del reato di riciclaggio.
Ne consegue che gli elementi costitutivi di detta responsabilità (anche quello soggettivo del dolo del reato) non possono essere messi in discussione in questa sede.
Ciò posto, la domanda è fondata in quanto trova titolo vuoi nell'art. 185 c.p., che impone al reo la
“restituzione” (che la giurisprudenza interpreta come restitutio in integrum, ripristino della situazione preesistente al reato: Cass. pen. 4169/1990), vuoi nell'art. 2033 c.c., che disciplina l'obbligo di restituzione nell'indebito oggettivo, comprensivo anche dei frutti civili eventualmente percepiti dall'accipiens di mala fede, ossia di ogni incremento patrimoniale che sia derivato per effetto dell'indebito.
Non è, peraltro, ostativo alla configurabilità dell'indebito ex art. 2033 c.c. il fatto che il convenuto non abbia ricevuto il pagamento direttamente dal solvens, atteso che si ritiene ammissibile l'esperimento dell'azione di ripetizione anche nei confronti di chi abbia ricevuto l'indebito da terzi, qualora questi agisca in mala fede e trattenga somme che sono state indebitamente sottratte al titolare. Nel caso di specie, infatti, la somma originaria era stata versata dalla alla ST IN e da CP_1 questa trasferita al il quale ha realizzato il surplus attraverso gli investimenti. CP_2
Ne consegue che, non potendosi legittimare un arricchimento derivante da reato, il convenuto è tenuto a restituire alla non solo il capitale riciclato, ma anche i frutti da esso derivati per la CP_1 somma di € 15.028,31. Non spetta rivalutazione su detta somma poiché essa non era nella disponibilità del società danneggiata, né quest'ultima ha anche solo allegato che anch'ella avrebbe investito la somma riciclata sì che avrebbe avuto pari redditività dal denaro.
Infine, sono da porsi in connessione causale ex art. 1223 c.c. col reato compiuto dal CP_2 anche le spese legali sostenute dalla nel corso dei tre gradi di giudizio penale (imponibile CP_1 per € 58.162,44: cfr. fatture prodotte sub docc. 19-20 nonché parcella relativa all'attività stragiudiziale sub doc. 18 pagata come da bonifico sub doc. 21). Spesa, che all'evidenza, non sarebbe stata sostenuta in assenza di reato.
Da detta somma occorre sottrarre l'importo di € 12.971,58 corrispondente a quanto liquidato a titolo di spese legali, e dunque per il medesimo titolo, dai rispettivi organi giudicanti penali (docc.
1-3 attori), pervenendosi così all'importo di € 45.190,86 spettante agli attori a titolo di ulteriore danno patrimoniale.
pagina 9 di 10 Per la medesima ragione, parte convenuta deve rifondere in favore della parte attrice la somma di € 5.616,42, pari alle spese sostenute per l'esecuzione della provvisionale, nei giudizi n. R.G.E. 6644/2018 e 8148/2018 del Tribunale di Torino (cfr. fatture e imponibile ivi indicato nonché bonifici sub docc. doc. 5,21 attori).
Trattasi di somme che, tenuto conto dell'elevato valore dell'attività difensiva svolta dall'avv. Boglione in favore del in quanto diretta al recupero di € 629.400,81), sono, peraltro, congrue ai valori di Pt_1 cui al d.m. 55/2014.
Su dette somme spetta la rivalutazione monetaria con decorrenza dalle fatture all'attualità, e così dal 13.12.2022 quanto all'importo di € 45.190,86 (data dell'ultima delle fatture prodotte: doc. 20) e dal 5.2.2020 (data della fattura sub doc. 5) quanto all'importo di € 5.616,42, pervenendosi così, rispettivamente, agli importi di € 46.365,82 e di € 6.644,22.
In definitiva, sulla base delle argomentazioni esposte, risulta accertato in € 619.853,22 il complesso dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla e dal n proprio per effetto del CP_1 Pt_1 reato di riciclaggio compiuto dal convenuto, come accertato in forza della sentenza n. 61/2018 del G.i.p. presso questo Tribunale. La difesa attorea ha peraltro espressamente chiesto (in atti e all'udienza 28.2.2023) una pronuncia di mero accertamento, stante la statuizione civile di condanna generica già presente nella predetta sentenza penale.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza sicché esse sono poste a carico del convenuto soccombente integralmente.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), del valore del decisum (€ 619.853,22) e della complessità della causa che giustifica un aumento del 10% ex art. 6 d.m. cit. sui valori medi dello scaglione € 260.000-€ 520.000 (salva l'applicazione del valore minimo di detto scaglione per fase di istruttoria consistita nel mero deposito delle memorie ex art. 183.6 c.p.c.).
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
ACCERTA che è tenuto a corrispondere alla la complessiva Controparte_2 CP_1 somma di € 609.853,22, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal reato di riciclaggio accertato con sentenza n. 61/2018 del 17.1.2018 (dep. 9.3.2018) del g.i.p. presso di questo Tribunale;
ACCERTA che è tenuto a corrispondere a in proprio Controparte_2 Parte_1 la somma di € 10.000, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivanti dal reato di riciclaggio accertato con sentenza n. 61/2018 del 17.1.2018 (dep. 9.3.2018) del g.i.p. presso di questo Tribunale;
CONDANNA a rimborsare agli attori le spese di lite del presente giudizio, che Controparte_2 si liquidano in € 1241 per esborsi ed in € 20.039,80 per compenso (€ 4961,60 per fase studio, € 2571,80 per fase introduttiva, € 5726 per fase istruttoria, 6780,40 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Torino, il 22/7/2025
Il Giudice
Claudia Gemelli pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 23822/2022 avente ad oggetto: risarcimento dei danni da reato – artt. 2043, 2059 c.c. promossa da:
(c.f. ), sia in proprio sia quale legale rappresentante Parte_1 C.F._1 della c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giandomenico Boglione CP_1 P.IVA_1
ATTORI contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Controparte_2 C.F._2 Battistella
CONVENUTO
***
Conclusioni: per parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza, riconosciuto il giudicato penale rappresentato dai procedimenti conclusi avanti i giudici penali di Torino e di Cassazione (RGNR 3148/2016) circa le responsabilità del convenuto, dato atto della condanna provvisionale di € 218.000 a carico del sig. in favore del ricorrente ed ulteriormente a tale somma già Controparte_2 liquida ed esigibile: - in via principale di merito, riconosciuta la propria competenza a decidere ex art.539 c.p.p., accertare sulla scorta della documentazione in atti ed in particolare del giudicato penale e dichiarare tenuto il sig. , come in epigrafe identificato, a corrispondere al Controparte_2 ricorrente sig. in proprio e in qualità di legale rappresentante pro-tempore di Parte_1
ovvero ad stessa per i separati motivi e le specifiche ragioni indicati in CP_1 CP_1 narrativa, la somma di o € 411.400,81 (quale differenza della somma accertata penalmente dal ricevuta e riciclata di € 629.400,81 e dedotta la provvisionale di € 218.000), oltre ad: €
CP_2 15.028,31 (quale surplus conseguente all'illecito investimento effettuato dal presso la
CP_2 [...] per i motivi esposti in narrativa); Oltre al danno morale da ascriversi personalmente al sig. CP_3 e da determinarsi in via presuntiva e su base equitativa per un importo non inferiore ad € Parte_1 10.000; In aggiunta alle gravose spese legali sostenute da per la raccolta degli elementi CP_1 probatori a carico del ed utilizzati dagli organi inquirenti al fine della promozione
CP_2 dell'azione penale nei confronti del pari complessivamente ad un imponibile di €
CP_2 49.605,23, oltre alle spese per l'esecuzione della provvisionale, pari nell'imponibile ad € 5.616,42. così per complessivi € 491.650,77. - In via subordinata, quantificare il dovuto nella minore o maggiore
pagina 1 di 10 somma di giustizia ritenuta dovuta, anche in via equitativa;
- ll tutto con integrazione degli interessi e del danno da rivalutazione monetaria da accertarsi anch'essi con mezzi presuntivi e criteri equitativi, e
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.” per parte convenuta: “- In via preliminare di rito, si insiste per l'autorizzazione alla chiamata in causa del signor;
- In via principale, nel merito: dichiarare l'inammissibilità e Parte_2 conseguentemente rigettare tutte le domande, anche istruttorie, formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
- In via subordinata, salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui si ravvisasse un qualche fondamento alla domanda del ricorrente, condannare il signor a tenere indenne e manlevare l'Avv. dal pagamento di ogni Parte_2 CP_2 somma che sarà accertata in corso di causa e comunque non comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria;
- In via ulteriormente subordinata, salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui si ravvisasse un qualche fondamento alla domanda del ricorrente e non fosse accolta la condanna a carico del solo , disporre la condanna in solido di quest'ultimo con l'avvocato Pt_2 CP_2 per la somma che verrà accertata. - In via istruttoria, si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate nella comparsa di costituzione con chiamata del terzo del 17.02.2023 e nelle tre memorie ex art 183, VI comma, c.p.c. - In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15% come per legge.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e la , di cui il è Parte_1 CP_1 Pt_1 legale rappresentante, hanno agito in giudizio nei confronti dell'avv. chiedendo Controparte_2 di dichiararlo tenuto a corrispondere in loro favore il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al reato di riciclaggio commesso ai loro danni dal come CP_2 accertato con sentenza penale n. 61/2018 di questo Tribunale di Torino, passata in giudicato.
In particolare, gli attori hanno allegato: che, nel marzo del 2008, , in qualità di legale Parte_2 rappresentante della società ST IN. aveva contattato la per proporle una CP_1 consulenza tesa alla realizzazione di strutture turistiche alberghiere su alcune isole site nel Mar di Giava (Indonesia), previo acquisto dei suoli;
che una parte ingente del denaro versato dalla e CP_1 ricevuto da ST IN per finalizzare l'affare, pari ad oltre € 1.6 milioni, invece di essere utilizzata per l'acquisto delle isole, era stata dal “girata a soggetti terzi compiacenti” in Italia e Pt_2 all'estero, tra i quali il legale dell'ST, avv. che con sentenza n. 56/2013 il CP_2 Tribunale di Asti, riconosciuto il colpevole del reato di truffa aggravata ai danni della Pt_2
, l'aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 400,00 di multa oltre al CP_1 risarcimento dei danni in favore della predetta società per € 1.679.471,61 (di cui € 50.000,00 a titolo di danni morali), con liquidazione di € 100.000,00 a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva;
che detta sentenza è passata in giudicato;
che, nelle more, era stato avviato un procedimento penale anche a carico del convenuto avv. nel quale è stato accertato che quest'ultimo aveva CP_2 ricevuto dal parte della somma versata dalla alla ST IN (€ Pt_2 CP_1 629.400,81) e l'aveva utilizzata per compiere operazioni di trasferimento, prelievo, investimento e disinvestimento tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza di detta somma dal reato commesso dal;
che, in particolare, di detta somma di € 629.400,91, il convenuto aveva Pt_2 incamerato € 218.000 a titolo di propri compensi, mentre i restanti € 411.400,81 li aveva utilizzati per estinguere talune procedure esecutive a carico del;
che il procedimento penale a carico del Pt_2 convenuto si è concluso con sentenza n. 61/2018 del G.i.p. presso questo Tribunale, che ha riconosciuto l'avv. colpevole del reato di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p.c. e l'ha CP_2 condannato alla pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed € 4.000 di multa, oltre che al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a favore della costituita parte civile a Pt_1 pagina 2 di 10 liquidarsi in separato giudizio, con riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 218.000; di aver dato esecuzione alla provvisionale recuperando dal convenuto la sola somma di € 8.147,19, di cui € 6.325,72 da imputarsi alla copertura delle spese di esecuzione;
che con sentenza n. 7030/2022 il Tribunale di Milano ha dichiarato risolto per inadempimento il contratto intercorso tra la e la ST IN del Torchio per inadempimento di quest'ultima, condannando la CP_1 seconda alla restituzione in favore della società attrice di € 1.629.471,16.
In forza di tali premesse gli attori hanno quindi domandato la condanna del convenuto al risarcimento del danno morale conseguente al commesso reato di riciclaggio, quantificato in € 10.000, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, coincidenti con la somma riciclata dal convenuto detratta la provvisionale (€ 411.400,81: € 629.400,81- € 218.000) nonché con la spesa sopportata per la difesa nei procedimenti penale e per l'esecuzione della provvisionale (€ 55.221,65). Hanno altresì chiesto la condanna del convenuto alla corresponsione di € 15.028,31 quale surplus conseguente all'investimento di parte del denaro riciclato effettuato dal presso la CP_2 CP_3
Si è costituito in giudizio l'avv. chiedendo, in via preliminare, il mutamento del Controparte_2 rito per la non sommarietà dell'azione proposta e la chiamata in causa del terzo per Parte_2 essere da questi manlevato in caso di condanna al pagamento delle somme richieste dal ricorrente. Nel merito, ha contestato la ricostruzione dei fatti allegati dalle parti attrici, evidenziando di non essere mai stato coinvolto nei rapporti tra la e il , ma di aver avuto un ruolo nella sola fase CP_1 Pt_2 successiva al fine di agevolare l'estinzione di diverse posizioni debitorie del . Ha argomentato Pt_2 come un'eventuale condanna a proprio carico comporterebbe un'illegittima duplicazione dei titoli a favore dei ricorrenti, per aver questi già ottenuto un titolo esecutivo nei confronti del e della Pt_2 società da lui rappresentata, la ST IN, nonché nei confronti della (moglie del Pt_3
). In punto quantum ha contestato la richiesta di riconoscimento di € 15.028,31 a titolo di
Pt_2 surplus risultante dall'investimento effettuato con il denaro ottenuto evidenziando di non aver agito prohibente domino ma, anzi, proprio in ragione del mandato conferitogli dal per la gestione dei
Pt_2 suoi affari, nonché ha contestato la sussistenza di un danno morale imputabile alla propria condotta e diverso da quello derivante dal reato di truffa commesso dal e già liquidato dal Tribunale di
Pt_2 Asti. Nel merito ha quindi domandato il rigetto delle domande avversarie;
in subordine, in caso di condanna, la manleva da parte del terzo chiamato .
Pt_2
Con ordinanza 20.04.2023, è stata rigettata l'istanza di chiamata in causa del ed è stato Pt_2 disposto il mutamento del rito. Concessi i termini della trattazione, con ordinanza 29.3.2024 sono state rigettate le istanze istruttorie e, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza 4.4.2025 la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda attorea è fondata, nei termini che seguono.
Risulta documentalmente provato che con sentenza n. 61/2018 (doc. 1 attori) – integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Torino (doc. 2 attori) e divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione (docc. 3 e 27 attori) – il convenuto avv. è stato dichiarato CP_2 colpevole e condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione e della multa di € 4.000 per il reato di cui all'art. 648-bis c.p. perché “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, sostituiva, trasferiva, compiva operazioni aventi ad oggetto somme di denaro in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza dal delitto di truffa commesso da ai danni Parte_2 di in particolare dopo aver ricevuto da sul suo conto corrente Parte_1 Parte_2 bancario n. 85674 intestato allo studio legale acceso presso l'agenzia sede della Controparte_2 attraverso quattro diverse transizioni, due delle quali mediate da terzi Controparte_4 soggetti, la somma complessiva di euro 629.400,81 disponeva successivamente, nel periodo dal 3 giugno 2008 al 13 novembre 2008 le seguenti operazioni: - con due distinte operazioni, il pagina 3 di 10 trasferimento sul c/c bancario n. 80482, a lui intestato, acceso presso l'agenzia Sede di Torino
[...] della somma complessiva di 18.000,00 euro;
- con cinque distinte operazioni, Controparte_4 prelevamenti di denaro contante, per la somma complessiva di 26.900 euro;
- con due distinte operazioni in dat 6 e 30 giugno 2008, investimenti finanziari presso l' per la Controparte_5 somma complessiva di 450.000,00 euro;
- dopo aver provveduto a disinvestire la somma di 300.004,99 euro, parte della provvista riferita nel precedente punto, richiedeva l'emissione di n. 8 assegni circolari per un valore complessivo di 411.000,00, utilizzati per definire con diversi istituti bancari le procedure esecutive immobiliari n. 52/05, 89/04, 146/05, 43/06, 103/06, 180/07, già pendenti presso il Tribunale di Asti ed intestate alla società in qualità di soggetto debitore e a Controparte_6
e in qualità di garanti. In Persona_1 Persona_2 Parte_2 Persona_3 Torino dal 3 giugno 2008 al 13 novembre 2008”
Con la pronuncia di primo grado è stato altresì accertato che il con la sua condotta, ha CP_2
“cagionato danni patrimoniali e non patrimoniali” al cfr. sentenza n. 61/2018 cit.), per i quali Pt_1 il G.i.p. ha rimesso a questa sede la quantificazione, col riconoscimento però della somma di € 218.000 a titolo di provvisionale.
Ora, l'art. 651 c.p.p. stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche qualora pronunciata a seguito di giudizio abbreviato ex art. 442 c.p.p., come accaduto nel caso in esame, spiega efficacia di giudicato nel giudizio civile di risarcimento del danno relativamente all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale nonché all'attribuzione del medesimo all'imputato.
Anche la condanna generica al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali resa, ex art. 539 c.p.p., nella sentenza definitiva a carico del convenuto ha efficacia di giudicato nel presente giudizio, a norma dell'art. 2909 c.c.
Invero, la Suprema Corte (Cass. n. 5660/2018 che richiama molte pronunce conformi nonché Cass. 8477/2020) ha affermato che i limiti dell'efficacia extra-penale del giudicato di cui all'art. 651 cpp non riguardano anche le statuizioni civili, stante l'autonomia di quest'ultime e la loro attitudine al passaggio in giudicato. Si legge in detta pronuncia: “L'indicato equivoco conduce quindi la Corte d'appello all'errore in diritto, laddove viene ad equiparare o comunque a ritenere collegate da un vincolo di conseguenzialità necessaria, il giudicato penale di condanna ex art. 651 c.p.p., che ha ad oggetto la responsabilità penale dell'imputato, e la distinta statuizione, anch'essa divenuta irrevocabile, che il medesimo Giudice penale è chiamato a pronunciare, in caso di costituzione di parte civile, sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni, atteso che il mero fatto della contestualità dei due accertamenti, penale e civile, non legittima per ciò stesso la estensione dei medesimi limiti oggettivi previsti dall'art. 651 c.p.p. alla efficacia extra-penale del giudicato penale di condanna, anche alla distinta pronuncia, contenuta nella medesima sentenza, relativa alle domande formulate dalla parte civile. Il Giudice penale, in tal caso, è stato infatti chiamato ad accertare anche i fatti costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c., sia in relazione all'aspetto psicologico della condotta, sia in relazione al collegamento di causalità materiale tra condotta ed evento lesivo … con la conseguenza che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato … abbia altresì pronunciato condanna generica irrevocabile dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché effetto vincolante quanto alla "declaratoria juris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, limitata all'accertamento della sola potenzialità di danno” in quanto, afferma la Corte, “la condanna generica presuppone l'accertamento della responsabilità dell'autore dell'illecito, ma non implica alcun vincolo per il Giudice civile in ordine all'accertamento della "concreta esistenza" di un danno risarcibile, postulando soltanto la potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e la probabile esistenza di un nesso di causalità tra pagina 4 di 10 questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando - nel giudizio di liquidazione del "quantum" la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito”.
Detta pronuncia della Suprema Corte si è quindi conclusa con l'affermazione del seguente principio di diritto, rilevante nel caso di specie: “la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574, 575 e 576 cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell' "an" della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiato”.
L'applicazione di tali principio al caso di specie porta, quindi, ad affermare che il presente giudizio civile non può in alcun modo mettere in discussione né il giudizio di colpevolezza del convenuto in ordine al reato di riciclaggio da questi commesso, né la responsabilità ex art. 2043 c.c. del convenuto per l'evento di danno diretta conseguenza della condotta di reato. Finalità di questo giudizio, come correttamente argomentato dalla difesa attorea, è solo quella di accertare se le conseguenze dannose, patrimoniali e non, allegate dal e dalla siano, in effetti, sussistenti e da porsi in Pt_1 CP_1 nesso causale col reato.
Per l'effetto, del tutto irrilevanti sono le difese e gli argomenti svolti in atti da parte convenuta in ordine alla sua estraneità alla vicenda – fondate sull'assunto secondo cui le somme ricevute dal Pt_2 sarebbero state impiegate in forza del mandato difensivo ricevuto da ST IN nonché per il pagamento del conseguente compenso professionale a sé spettante per l'attività svolta – in quanto tutte dirette a rimettere in discussione vuoi l'affermazione della sussistenza del reato di riciclaggio e della sua commissione da parte del convenuto, vuoi la sussistenza dei presupposti (oggettivi e soggettivi) della conseguente responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico di quest'ultimo; profili sui quali è ormai sceso il vincolo del giudicato penale.
Inammissibili sono, invece, le argomentazioni che il convenuto ha introdotto per la prima volta in comparsa conclusionale in ordine ad un asserito concorso di colpa del nella sottrazione delle Pt_1 somme per effetto della truffa da questi subita;
condotta che, in tesi del convenuto, sarebbe rilevante ex art. 1227 co. 1 c.c.. (cfr. p. 13 comparsa conclusionale: “il comportamento di presenta profili di CP_1 colpa grave che hanno concorso in modo determinante a causare il danno lamentato: a) Negligenza nella valutazione del rischio: ha trasferito ingenti somme (oltre 1,6 milioni di euro) a favore di CP_1 ST senza adeguate verifiche sulla solidità patrimoniale della controparte, nonostante la stessa difesa avversaria abbia ammesso la "leggerezza" con cui sono stati gestiti i rapporti con ; […] Pt_2 L'omessa verifica della solidità patrimoniale di ST costituisce il primo anello di questa catena causale, avendo reso possibile la truffa perpetrata da . ha infatti trasferito ingenti Pt_2 CP_1 somme, superiori al milione e mezzo di euro, senza procedere alle verifiche di due diligence che l'ordinaria prudenza impone quando si tratta di operazioni di tale entità”).
Sul punto valgono diverse considerazioni: 1) il reato oggetto del presunto giudizio è quello di riciclaggio commesso dal convenuto, non quello di truffa commesso dal;
2) se è vero che il Pt_2 giudicato penale non copre l'accertamento del concorso della vittima (Cass. pen. 14074/2024) e che l'eccezione ex art. 1227 co. 1 c.c. è rilevabile d'ufficio, resta che per l'introduzione in giudizio dei fatti pagina 5 di 10 che detta eccezione fondano resta operante il limite delle preclusioni assertive di cui alla memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c., ampiamente superato dal convenuto, che, come detto, solo in comparsa conclusionale ha introdotto circostanze asseritamente rilevanti ex art. 1227 c.c.; 3) in ogni caso, gli artifici e raggiri tipici del reato di truffa hanno proprio lo scopo di ingannare il destinatario della condotta, neutralizzandone l'ordinaria diligenza e determinando un ragionevole affidamento incolpevole sull'apparente liceità dell'operazione.
Analogo discorso vale per l'asserito concorso di colpa del nel determinare l'evento insito nel Pt_1 reato di riciclaggio. Afferma il convenuto che “l'omessa tutela cautelare sui beni di Pt_2 rappresenta il secondo elemento di questa sequenza causale, avendo consentito il verificarsi delle condizioni che hanno reso necessarie le operazioni di riciclaggio. Nonostante fosse a CP_1 conoscenza della situazione debitoria di e delle procedure esecutive in corso a suo carico, non Pt_2 ha mai posto in essere alcuna forma di tutela cautelare sui beni del debitore, permettendo così che si creassero le condizioni di urgenza che hanno spinto ad intervenire per liberare i beni dai CP_2 pignoramenti”.
Oltre a quanto sopra già riportato sulla tardività della circostanza introdotta solo in comparsa conclusionale, è sufficiente rilevare come le operazioni di riciclaggio siano state compiute dal convenuto nell'estate 2008 (circostanza pacifica e documentalmente provata), ossia un anno prima di quando la , nel maggio 2009, ha iniziato ad avere contezza della truffa subita dal CP_1 Pt_2 poiché quest'ultimo non rispondeva alla richiesta di rendiconto delle somme corrisposte (cfr. racc. avv. Boglione datata 6.5.2009 a p. 46 del doc. 12a prodotto dagli attori),
Ciò chiarito e venendo quindi agli unici profili che, come sopra detto, possono essere esaminati nel presente giudizio, occorre quindi verificare se gli attori abbiano subito danni-conseguenza per effetto del riciclaggio della somma di € 629.400,81 compiuto dal convenuto.
Anzitutto, sussiste un danno patrimoniale della coincidente con la somma riciclata di € CP_1 411.400,81, data dalla differenza tra l'intero ammontare ricevuto dal (€ 629.400,81) e CP_2 quanto già riconosciuto dal giudice penale a titolo di provvisionale (€ 218.000: doc. 1 attori). Somma, quest'ultima, che il giudice penale ha dunque già riconosciuto essere un danno conseguenza subito dagli attori in connessione causale ex art. 1223 c.c. col reato.
L'importo riciclato di € 411.400,81 è anch'esso una conseguenza dannosa per la poiché CP_1 le operazioni di riciclaggio compiute dal le hanno impedito di recuperare detta somma CP_2 provento del reato di truffa, e ciò in particolare per essere essa stata impiegata nella definizione di procedure esecutive con terzi in buona fede che hanno legittimamente concluso le transazioni col convenuto in forza di titoli esecutivi ai danni del (cfr. in particolare, le procedure esecutive Pt_2 riportate alle pp. 15,15 della comparsa conclusionale). Situazione che ha evidentemente reso impossibile il recupero delle somme da parte della . CP_1
Chiaro è quindi il nesso di causa tra il reato e il danno: se il non avesse in tal modo CP_2
“impiegato” la somma ricevuta da ST IN del Torchio, la società attrice avrebbe potuto recuperarla.
A diversa conclusione sulla sussistenza del nesso di causa di cui all'art. 1223 c.c. non rilevano gli argomenti della difesa del convenuto secondo cui l'attività di riciclaggio non avrebbe comportato alcuna dispersione dei beni immobili nella disponibilità del , sui quali la avrebbe Pt_2 CP_1 potuto quindi agire esecutivamente. Sostiene il convenuto che, se il valore di tali beni del non Pt_2 sarebbe sufficiente a soddisfare il credito degli attori nei suoi confronti, come comprovato dagli attori stessi, allora l'attività di riciclaggio consistita nella liberazione di tali immobili non avrebbe condotto ad alcun danno per la poiché ella, con o senza riciclaggio, non avrebbe potuto soddisfarsi sui CP_1 beni del (cfr. comparsa conclusionale, p. 2). Pt_2 pagina 6 di 10 L'argomento, di difficile comprensione, è infondato: 1) proprio la circostanza che i beni del Pt_2 fossero da sempre inidonei a soddisfare il credito della ST IN nei suoi confronti dimostra la gravità e la rilevanza delle condotte tenute dal convenuto poiché senza la liberazione dei beni del a mezzo delle transazioni concluse dal la somma di € 411.400,81 Pt_2 CP_2 sarebbe rimasta nella disponibilità del convenuto e quindi recuperata dalla;
2) il reato di CP_1 riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p. è plurioffensivo, tutelando, oltre il corretto funzionamento del sistema economico (intaccato dall'immissione in esso di beni di provenienza delittuosa) e l'amministrazione della giustizia (rendendo più difficile l'accertamento dei profitti conseguenti ai reati presupposti), anche il patrimonio della vittima del reato presupposto (tanto che il reato in questione è inserito, nel c.p., tra quelli del Titolo XIII “contro il patrimonio” ).
La prospettata possibilità per gli attori di agire esecutivamente nei confronti del e, in Pt_2 particolare sui beni liberati dalle procedure esecutive, è circostanza del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio in quanto l'azione proposta in questa sede mira ad accertare il danno causato dall'autonoma condotta di riciclaggio tenuta dal , e non già dalla truffa. L'eventuale CP_2 esperibilità di azioni risarcitorie o esecutive nei confronti del truffatore non elimina, dunque, il pregiudizio cagionato dall'occultamento e reimpiego delle somme, che ha concretamente impedito alla parte offesa di recuperarle in via immediata, aggravando la situazione patrimoniale e costringendola ad agire giudizialmente per tutelare il proprio diritto. Non senza contare che gli attori hanno dimostrato in giudizio l'incapienza dei beni del (cfr. deduzioni e produzioni in memoria ex art. 183.6 n.2 Pt_2 c.p.c.).
Non merita, poi, accoglimento la difesa del convenuto secondo cui l'azione attorea sarebbe infondata per il fatto che gli attori risultano già muniti di altri titoli esecutivi, sia nei confronti della ST IN (in forza della sentenza civile del Tribunale di Milano sopra citata), sia nei confronti del
(in forza della sentenza penale del Tribunale di Asti). Pt_2
Nulla osta, infatti, a che un creditore si munisca di titoli esecutivi nei confronti di tutti i soggetti che a diverso titolo hanno concorso a cagionare un unico danno, al fine di tutelare integralmente la propria ragione creditoria. E' quanto avvenuto nel caso di specie: il e l'odierno convenuto sono Pt_2 entrambi solidalmente responsabili rispetto alla somma di € 629.400,81 riciclata dal CP_2 sicché, correttamente, gli attori si sono muniti di titoli esecutivi nei confronti di entrambi. Sarà poi la sede esecutiva quella deputata ad evitare eventuali locupletazioni ai danni del convenuto.
Del tutto infondata è, per l'effetto, la tesi del convenuto secondo cui gli attori avrebbero attuato un
“abuso del diritto di azione” per via della “moltiplicazione dei titoli esecutivi attraverso azioni ripetute nei confronti di soggetti diversi per il medesimo credito” (pp. 25,26 comparsa conclusionale): la pluralità di titoli deriva dall'esito di diversi procedimenti penali instaurati in momenti distinti e nei confronti di imputati diversi, ciascuno dei quali ha concorso in via autonoma e con condotte proprie alla produzione dell'unico danno patrimoniale subito dall'attore. La separazione dei giudizi e la conseguente pluralità di sentenze di condanna non è quindi frutto di una scelta processuale dell'attore volta a parcellizzare artificiosamente la propria pretesa creditoria, bensì costituisce effetto naturale del frazionamento giudiziario delle condotte illecite e delle relative responsabilità penali.
Parimenti infondata deve ritenersi l'argomentazione con cui il convenuto invoca l'applicazione dell'art. 1227 co. 2 c.c., sostenendo che l'attore avrebbe concorso ad aggravare il danno da riciclaggio: risulta documentalmente provato che l'attore si è attivato prontamente per tutelare il proprio diritto di credito, avendo il costituitosi parte civile nel processo penale a carico del richiesto e Pt_1 CP_2 ottenuto l'emissione di un decreto di sequestro conservativo delle somme oggetto di riciclaggio nel corso dell'udienza preliminare (all. 9). Tali circostanze escludono qualsiasi profilo di negligenza o di concorso colposo dell'attore nella produzione o nell'aggravamento del danno, risultando evidente che pagina 7 di 10 l'effetto dannoso scaturisce unicamente dalla condotta del riciclatore che ha distratto e reimpiegato le somme al fine di sottrarle alla loro tracciabilità e recuperabilità.
Nessuna delle difese spiegate dal convenuto appare, dunque, idonea a paralizzare l'accoglimento della domanda attorea.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la abbia subito un danno patrimoniale CP_1 di € 411.400,81 quale diretta conseguenza, ex art. 1223 c.c., del reato di riciclaggio per il quale il convenuto è stato condannato con sentenza passata in giudicato.
Su detta somma, che è debito di valore, spetta la rivalutazione monetaria dal momento della commissione del reato, e in particolare, dal 30.7.2008, tenuto conto che a tale data risalgono le transazioni concluse dal convenuto coi creditori del , e quindi le operazioni compiute Pt_2 direttamente lesive degli attori (cfr. schema riportato alle pp. 15,16 della comparsa conclusionale degli attori e gli atti penali ivi richiamati).
Non spettano, invece, gli interessi compensativi, pur domandati, atteso che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ne ammette il riconoscimento solo in presenza della prova di un danno da ritardo che non risulti già ristorato dal riconoscimento della rivalutazione monetaria (Cass. 6351/2025; Cass. 4398/2023). Prova non offerta nel caso di specie.
In definitiva, pertanto, spetta alla , a titolo di tale posta di danno patrimoniale, la somma CP_1 di € 541.814,87.
Deve altresì essere accolta la domanda del in proprio di risarcimento del danno morale Pt_1 derivante dal reato di riciclaggio.
Sul punto non ha pregio la tesi difensiva del convenuto secondo cui tale voce di danno non sarebbe risarcibile in quanto già ricompresa nel danno morale derivante dalla truffa per il quale il ha Pt_1 ottenuto la condanna del Torchio con la sentenza n. 53/2013 del Tribunale di Asti (doc. 6 attori).
Invero, il danno morale conseguente al riciclaggio presenta natura autonoma rispetto al danno morale sofferto per effetto della truffa, trattandosi di reati diversi, con condotte e conseguenze psicologiche distinte. In particolare, il riciclaggio ha determinato nella persona offesa una condizione di frustrazione, impotenza e sofferenza ulteriore e autonoma, derivante dalla consapevolezza che le somme già sottratte con la truffa sono state successivamente reimpiegate e occultate in modo tale da diventare di fatto irripetibili, aggravando sensibilmente il senso di frustrazione e di ingiustizia percepito dal Pt_1
Tale stato di sofferenza morale deriva dunque non già dal mero fatto dell'illecito patrimoniale originario, bensì dalla consapevolezza dell'ulteriore condotta fraudolenta che ha reso irreversibile la perdita subita, determinando un danno interiore distinto e direttamente ricollegabile alla condotta di riciclaggio, secondo il principio per cui il danno morale può derivare da ciascuna autonoma offesa penalmente rilevante arrecata alla persona.
Alla luce di tali circostanze, deve ritenersi pienamente sussistente il diritto dell'attore ad Pt_1 ottenere il risarcimento anche di tale voce di danno, ex art. 2059 c.c. e 185 c.p.c., in quanto conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 c.c. dell'accertato reato di riciclaggio.
In assenza di allegazioni e prove relative a un danno psichico clinicamente accertato, tenuto conto della gravità oggettiva della condotta e della rilevante entità della somma riciclata (superiore a € 600.000), si reputa equo e congruo liquidare il danno morale in via equitativa, ex artt. 2056 e 1226 c.c., nella misura richiesta di € 10.000, liquidata all'attualità.
Non spettano gli interessi compensativi, per la stessa ragione sopra esposta. pagina 8 di 10 Gli attori hanno domandato altresì la condanna del convenuto alla restituzione della somma di € 15.028,31, quale surplus derivante dall'investimento di parte dell'importo oggetto di riciclaggio. In particolare, risulta dalla documentazione prodotta che, all'atto dello smobilizzo da parte del convenuto della somma di € 450.000 investita in un portafoglio si è generato un attivo ulteriore di € CP_3 15.028,31 (all. 12b pag. 134 e all. 17 pag. 23). Secondo la prospettazione di parte attrice, tale attivo deve essere restituito in quanto rappresenta un incremento patrimoniale strettamente derivante dal reato di riciclaggio e sarebbe contrario ai principi generali dell'ordinamento lasciare al il CP_2 profitto di un'attività illecita.
L'esistenza del surplus e il quantum dello stesso non sono stati contestata dal convenuto, il quale si è limitato ad eccepire di aver agito in buona fede e, dunque, di non dover restituire le somme.
Tale eccezione non può essere accolta.
Si è detto di come sia coperta dal giudicato nel presente giudizio la statuizione di responsabilità del convenuto ex art. 2043 c.c. sottesa alla condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza n. 61/2018 con cui il convenuto è stato ritenuto colpevole del reato di riciclaggio.
Ne consegue che gli elementi costitutivi di detta responsabilità (anche quello soggettivo del dolo del reato) non possono essere messi in discussione in questa sede.
Ciò posto, la domanda è fondata in quanto trova titolo vuoi nell'art. 185 c.p., che impone al reo la
“restituzione” (che la giurisprudenza interpreta come restitutio in integrum, ripristino della situazione preesistente al reato: Cass. pen. 4169/1990), vuoi nell'art. 2033 c.c., che disciplina l'obbligo di restituzione nell'indebito oggettivo, comprensivo anche dei frutti civili eventualmente percepiti dall'accipiens di mala fede, ossia di ogni incremento patrimoniale che sia derivato per effetto dell'indebito.
Non è, peraltro, ostativo alla configurabilità dell'indebito ex art. 2033 c.c. il fatto che il convenuto non abbia ricevuto il pagamento direttamente dal solvens, atteso che si ritiene ammissibile l'esperimento dell'azione di ripetizione anche nei confronti di chi abbia ricevuto l'indebito da terzi, qualora questi agisca in mala fede e trattenga somme che sono state indebitamente sottratte al titolare. Nel caso di specie, infatti, la somma originaria era stata versata dalla alla ST IN e da CP_1 questa trasferita al il quale ha realizzato il surplus attraverso gli investimenti. CP_2
Ne consegue che, non potendosi legittimare un arricchimento derivante da reato, il convenuto è tenuto a restituire alla non solo il capitale riciclato, ma anche i frutti da esso derivati per la CP_1 somma di € 15.028,31. Non spetta rivalutazione su detta somma poiché essa non era nella disponibilità del società danneggiata, né quest'ultima ha anche solo allegato che anch'ella avrebbe investito la somma riciclata sì che avrebbe avuto pari redditività dal denaro.
Infine, sono da porsi in connessione causale ex art. 1223 c.c. col reato compiuto dal CP_2 anche le spese legali sostenute dalla nel corso dei tre gradi di giudizio penale (imponibile CP_1 per € 58.162,44: cfr. fatture prodotte sub docc. 19-20 nonché parcella relativa all'attività stragiudiziale sub doc. 18 pagata come da bonifico sub doc. 21). Spesa, che all'evidenza, non sarebbe stata sostenuta in assenza di reato.
Da detta somma occorre sottrarre l'importo di € 12.971,58 corrispondente a quanto liquidato a titolo di spese legali, e dunque per il medesimo titolo, dai rispettivi organi giudicanti penali (docc.
1-3 attori), pervenendosi così all'importo di € 45.190,86 spettante agli attori a titolo di ulteriore danno patrimoniale.
pagina 9 di 10 Per la medesima ragione, parte convenuta deve rifondere in favore della parte attrice la somma di € 5.616,42, pari alle spese sostenute per l'esecuzione della provvisionale, nei giudizi n. R.G.E. 6644/2018 e 8148/2018 del Tribunale di Torino (cfr. fatture e imponibile ivi indicato nonché bonifici sub docc. doc. 5,21 attori).
Trattasi di somme che, tenuto conto dell'elevato valore dell'attività difensiva svolta dall'avv. Boglione in favore del in quanto diretta al recupero di € 629.400,81), sono, peraltro, congrue ai valori di Pt_1 cui al d.m. 55/2014.
Su dette somme spetta la rivalutazione monetaria con decorrenza dalle fatture all'attualità, e così dal 13.12.2022 quanto all'importo di € 45.190,86 (data dell'ultima delle fatture prodotte: doc. 20) e dal 5.2.2020 (data della fattura sub doc. 5) quanto all'importo di € 5.616,42, pervenendosi così, rispettivamente, agli importi di € 46.365,82 e di € 6.644,22.
In definitiva, sulla base delle argomentazioni esposte, risulta accertato in € 619.853,22 il complesso dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla e dal n proprio per effetto del CP_1 Pt_1 reato di riciclaggio compiuto dal convenuto, come accertato in forza della sentenza n. 61/2018 del G.i.p. presso questo Tribunale. La difesa attorea ha peraltro espressamente chiesto (in atti e all'udienza 28.2.2023) una pronuncia di mero accertamento, stante la statuizione civile di condanna generica già presente nella predetta sentenza penale.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza sicché esse sono poste a carico del convenuto soccombente integralmente.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), del valore del decisum (€ 619.853,22) e della complessità della causa che giustifica un aumento del 10% ex art. 6 d.m. cit. sui valori medi dello scaglione € 260.000-€ 520.000 (salva l'applicazione del valore minimo di detto scaglione per fase di istruttoria consistita nel mero deposito delle memorie ex art. 183.6 c.p.c.).
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
ACCERTA che è tenuto a corrispondere alla la complessiva Controparte_2 CP_1 somma di € 609.853,22, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal reato di riciclaggio accertato con sentenza n. 61/2018 del 17.1.2018 (dep. 9.3.2018) del g.i.p. presso di questo Tribunale;
ACCERTA che è tenuto a corrispondere a in proprio Controparte_2 Parte_1 la somma di € 10.000, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivanti dal reato di riciclaggio accertato con sentenza n. 61/2018 del 17.1.2018 (dep. 9.3.2018) del g.i.p. presso di questo Tribunale;
CONDANNA a rimborsare agli attori le spese di lite del presente giudizio, che Controparte_2 si liquidano in € 1241 per esborsi ed in € 20.039,80 per compenso (€ 4961,60 per fase studio, € 2571,80 per fase introduttiva, € 5726 per fase istruttoria, 6780,40 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Torino, il 22/7/2025
Il Giudice
Claudia Gemelli pagina 10 di 10