TAR Roma, sez. 5T, sentenza 16/02/2026, n. 2925
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    L’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal Comune e dalla società controinteressata è fondata. La pretesa del Comune si fonda sulla ritenuta lesione del proprio diritto di proprietà, mentre la difesa del privato si incentra sull’insussistenza di un valido titolo di acquisto del bene in capo all’Ente. La domanda con la quale la Pubblica Amministrazione invochi il risarcimento del danno conseguente all’occupazione sine titulo di un proprio immobile rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia meramente patrimoniale involvente un diritto soggettivo e non già l’esercizio di pubblici poteri. La contestazione della natura demaniale di un’area da parte di un privato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. La prospettata invalidità o inefficacia della cessione volontaria del bene tra terzi, da cui deriverebbe l’insussistenza del diritto di proprietà pubblica, rappresenta soltanto una questione pregiudiziale in senso tecnico dedotta dal privato per negare il diritto soggettivo al risarcimento vantato dall’Amministrazione, da decidersi incidenter tantum ad opera del giudice munito di giurisdizione.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    L’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal Comune e dalla società controinteressata è fondata. La pretesa del Comune si fonda sulla ritenuta lesione del proprio diritto di proprietà, mentre la difesa del privato si incentra sull’insussistenza di un valido titolo di acquisto del bene in capo all’Ente. La domanda con la quale la Pubblica Amministrazione invochi il risarcimento del danno conseguente all’occupazione sine titulo di un proprio immobile rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia meramente patrimoniale involvente un diritto soggettivo e non già l’esercizio di pubblici poteri. La contestazione della natura demaniale di un’area da parte di un privato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. La prospettata invalidità o inefficacia della cessione volontaria del bene tra terzi, da cui deriverebbe l’insussistenza del diritto di proprietà pubblica, rappresenta soltanto una questione pregiudiziale in senso tecnico dedotta dal privato per negare il diritto soggettivo al risarcimento vantato dall’Amministrazione, da decidersi incidenter tantum ad opera del giudice munito di giurisdizione.

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    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    L’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal Comune e dalla società controinteressata è fondata. La pretesa del Comune si fonda sulla ritenuta lesione del proprio diritto di proprietà, mentre la difesa del privato si incentra sull’insussistenza di un valido titolo di acquisto del bene in capo all’Ente. La domanda con la quale la Pubblica Amministrazione invochi il risarcimento del danno conseguente all’occupazione sine titulo di un proprio immobile rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia meramente patrimoniale involvente un diritto soggettivo e non già l’esercizio di pubblici poteri. La contestazione della natura demaniale di un’area da parte di un privato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. La prospettata invalidità o inefficacia della cessione volontaria del bene tra terzi, da cui deriverebbe l’insussistenza del diritto di proprietà pubblica, rappresenta soltanto una questione pregiudiziale in senso tecnico dedotta dal privato per negare il diritto soggettivo al risarcimento vantato dall’Amministrazione, da decidersi incidenter tantum ad opera del giudice munito di giurisdizione.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    L’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal Comune e dalla società controinteressata è fondata. La pretesa del Comune si fonda sulla ritenuta lesione del proprio diritto di proprietà, mentre la difesa del privato si incentra sull’insussistenza di un valido titolo di acquisto del bene in capo all’Ente. La domanda con la quale la Pubblica Amministrazione invochi il risarcimento del danno conseguente all’occupazione sine titulo di un proprio immobile rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia meramente patrimoniale involvente un diritto soggettivo e non già l’esercizio di pubblici poteri. La contestazione della natura demaniale di un’area da parte di un privato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. La prospettata invalidità o inefficacia della cessione volontaria del bene tra terzi, da cui deriverebbe l’insussistenza del diritto di proprietà pubblica, rappresenta soltanto una questione pregiudiziale in senso tecnico dedotta dal privato per negare il diritto soggettivo al risarcimento vantato dall’Amministrazione, da decidersi incidenter tantum ad opera del giudice munito di giurisdizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5T, sentenza 16/02/2026, n. 2925
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2925
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo