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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
13/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MERLETTI PIETRO, Presidente e Relatore
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
MANCINI DAVID, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 408/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - Via Luigi Marini 15 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ301T100034 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 329/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: respingere il ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A fondamento dell'accertamento nei confronti del sig. Ricorrente_1, socio accomandatario della Società_1, l'Agenzia pone l'accertamento effettuato nei confronti della predetta società nel quale ha disconosciuto alcuni costi dedotti int usato ritenuti non inerenti.
La società Società_1 è una società artigiana, di persone, partecipata dai soci
Ricorrente_1 e Nominativo_1, entrambi iscritti all'Albo artigiani, che ha per oggetto principale l'attività di lavorazioni meccanico agrarie, movimento terra, lavori edili, lavori stradali, lavori di sistemazione agraria forestale, costruzione di acquedotti e fognature, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto dei fluidi,
individuata con il codice ateco 01.61, 42.2, 42.11, 42.21 e 43.11 (cft. visura camerale che si produce come all. 1)
Allo scopo utilizza automezzi e autocarri di proprietà propria, dei soci partecipanti alla società e che prestano il loro lavoro nella società stessa nonché autovetture concesse in comodato da terzi.
In particolare, la società, come risulta dal libro cespiti che si produce (all. 2), ha in dotazione vari automezzi ed autocarri, tra cui una pala cingolata, un'escavatore, due pale meccaniche, nonché otto autoveicoli da trasporto, consistenti in autocarri e rimorchi.
L'attività viene svolta essenzialmente attraverso la prestazione lavorativa dei soci
Nominativo_1, accomandante, e Ricorrente_1, accomandatario, i quali prestano la propria attività lavorativa nella ditta, come risulta dalle certificazioni.
Lamenta quindi il Ricorrente , socio accomandatario, il disconoscimento di costi che,
come documentato dalla Società nel corso del contraddittorio, tali costi afferiscono all'attività di movimento terra, lavori meccanico-agrari, edili e stradali, e corrispondono a forniture e prestazioni necessarie al funzionamento dei mezzi (autocarri, escavatori, macchine da lavoro) effettivamente impiegati nei cantieri.
Il principio di inerenza, definito dall'art. 109 TUIR, è inteso come correlazione tra costi e attività imprenditoriale;
nella specie, la Società ha dimostrato la ragione economica, la coerenza e la documentazione dei costi (Cass. n. 2224/2021; Cass. n.
33568/2022), e, in difetto di riscontri contrari, l'Amministrazione non può limitarsi a qualificare alcune spese come
“
non inerenti” in via presuntiva
Le motivazioni dell'Avviso n. TQ302T1000996/2024 emesso nei confronti della società non chiariscono adeguatamente per quale ragione ti componente negativi disconosciuti sarebbero estranei all'attività d'impresa. Sono stati disconosciuti costi sostenuti per mezzi regolarmente iscritti nel libro cespiti;
non è stata data adeguata documentazione del perché sia stata ritenuto ripartito al 50% tra i soci l'incremento di reddito tassato alla società. L'Ufficio sostiene che il
Sig. Ricorrente_1 era a conoscenza del predetto avviso in quanto gli è stato notificato per ben due volte:
- in data 10.12.2024 , mediante pec, in qualità di legale rappresentante della società accertata (come da lui ammesso);
- in data 23.12.2024 personalmente (doc. 2).
Ribadito ciò, è evidente che il termine per impugnare il predetto avviso di accertamento sia oramai spirato e che, stante la definitività dell'atto impositivo, i rilievi effettuati dall'Ufficio siano divenuti incontestabili.
Nel merito difende il proprio operato. All'esito, la causa è stata decisa come da odierna sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Già con la sentenza 4510/81 la Cassazione ebbe ad affermare che In ipotesi di trasformazione di una società in accomandita semplice in società di capitali, l'avviso di accertamento, per imposta di ricchezza mobile afferente un periodo anteriore a detta trasformazione, va notificato al legale rappresentante della società risultante dalla trasformazione stessa, tenuto conto che questa determina un semplice mutamento organizzativo dell'ente, senza incidere sui rapporti giuridici in atto. Peraltro, siffatta modalità di notificazione dell'accertamento non preclude all'amministrazione di chiamare a rispondere del debito d'imposta anche il socio all'epoca accomandatario, senza necessità, di un'autonoma notifica di accertamento nei suoi confronti, in quanto la responsabilità del socio medesimo per i debiti della pregressa società di persone consegue direttamente, a norma dell'art. 2313 c.c., dalla sua qualità nell'organizzazione della società stessa, non dalla veste di soggetto passivo del rapporto tributario, nè da quella di coobbligato solidale per effetto di speciale norma fiscale.
Ne consegue che il socio accomandatario era perfettamente a conoscenza della pretesa tributaria che gravava sulla società, con la notifica dell'atto a lui pervenuta, nella sua qualità di socio accomandatario;
il che gli dava la possibilità di agire, entro sessanta giorni da quella notifica, anche per la propria obbligazione personale prevista per legge. Il non averlo fatto, ed aver lasciato che il provvedimento diventasse definitivo, consolida la pretesa tributaria anche nei suoi confronti;
anche per la parte relativa al supposto immotivato riparto tra socio accomandatario e socio accomandante del reddito maggiore accertato della società. Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile, con spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese che liquida in euro 1.065,00 oltre esborsi ed accessori.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
13/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MERLETTI PIETRO, Presidente e Relatore
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
MANCINI DAVID, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 408/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - Via Luigi Marini 15 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ301T100034 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 329/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: respingere il ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A fondamento dell'accertamento nei confronti del sig. Ricorrente_1, socio accomandatario della Società_1, l'Agenzia pone l'accertamento effettuato nei confronti della predetta società nel quale ha disconosciuto alcuni costi dedotti int usato ritenuti non inerenti.
La società Società_1 è una società artigiana, di persone, partecipata dai soci
Ricorrente_1 e Nominativo_1, entrambi iscritti all'Albo artigiani, che ha per oggetto principale l'attività di lavorazioni meccanico agrarie, movimento terra, lavori edili, lavori stradali, lavori di sistemazione agraria forestale, costruzione di acquedotti e fognature, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto dei fluidi,
individuata con il codice ateco 01.61, 42.2, 42.11, 42.21 e 43.11 (cft. visura camerale che si produce come all. 1)
Allo scopo utilizza automezzi e autocarri di proprietà propria, dei soci partecipanti alla società e che prestano il loro lavoro nella società stessa nonché autovetture concesse in comodato da terzi.
In particolare, la società, come risulta dal libro cespiti che si produce (all. 2), ha in dotazione vari automezzi ed autocarri, tra cui una pala cingolata, un'escavatore, due pale meccaniche, nonché otto autoveicoli da trasporto, consistenti in autocarri e rimorchi.
L'attività viene svolta essenzialmente attraverso la prestazione lavorativa dei soci
Nominativo_1, accomandante, e Ricorrente_1, accomandatario, i quali prestano la propria attività lavorativa nella ditta, come risulta dalle certificazioni.
Lamenta quindi il Ricorrente , socio accomandatario, il disconoscimento di costi che,
come documentato dalla Società nel corso del contraddittorio, tali costi afferiscono all'attività di movimento terra, lavori meccanico-agrari, edili e stradali, e corrispondono a forniture e prestazioni necessarie al funzionamento dei mezzi (autocarri, escavatori, macchine da lavoro) effettivamente impiegati nei cantieri.
Il principio di inerenza, definito dall'art. 109 TUIR, è inteso come correlazione tra costi e attività imprenditoriale;
nella specie, la Società ha dimostrato la ragione economica, la coerenza e la documentazione dei costi (Cass. n. 2224/2021; Cass. n.
33568/2022), e, in difetto di riscontri contrari, l'Amministrazione non può limitarsi a qualificare alcune spese come
“
non inerenti” in via presuntiva
Le motivazioni dell'Avviso n. TQ302T1000996/2024 emesso nei confronti della società non chiariscono adeguatamente per quale ragione ti componente negativi disconosciuti sarebbero estranei all'attività d'impresa. Sono stati disconosciuti costi sostenuti per mezzi regolarmente iscritti nel libro cespiti;
non è stata data adeguata documentazione del perché sia stata ritenuto ripartito al 50% tra i soci l'incremento di reddito tassato alla società. L'Ufficio sostiene che il
Sig. Ricorrente_1 era a conoscenza del predetto avviso in quanto gli è stato notificato per ben due volte:
- in data 10.12.2024 , mediante pec, in qualità di legale rappresentante della società accertata (come da lui ammesso);
- in data 23.12.2024 personalmente (doc. 2).
Ribadito ciò, è evidente che il termine per impugnare il predetto avviso di accertamento sia oramai spirato e che, stante la definitività dell'atto impositivo, i rilievi effettuati dall'Ufficio siano divenuti incontestabili.
Nel merito difende il proprio operato. All'esito, la causa è stata decisa come da odierna sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Già con la sentenza 4510/81 la Cassazione ebbe ad affermare che In ipotesi di trasformazione di una società in accomandita semplice in società di capitali, l'avviso di accertamento, per imposta di ricchezza mobile afferente un periodo anteriore a detta trasformazione, va notificato al legale rappresentante della società risultante dalla trasformazione stessa, tenuto conto che questa determina un semplice mutamento organizzativo dell'ente, senza incidere sui rapporti giuridici in atto. Peraltro, siffatta modalità di notificazione dell'accertamento non preclude all'amministrazione di chiamare a rispondere del debito d'imposta anche il socio all'epoca accomandatario, senza necessità, di un'autonoma notifica di accertamento nei suoi confronti, in quanto la responsabilità del socio medesimo per i debiti della pregressa società di persone consegue direttamente, a norma dell'art. 2313 c.c., dalla sua qualità nell'organizzazione della società stessa, non dalla veste di soggetto passivo del rapporto tributario, nè da quella di coobbligato solidale per effetto di speciale norma fiscale.
Ne consegue che il socio accomandatario era perfettamente a conoscenza della pretesa tributaria che gravava sulla società, con la notifica dell'atto a lui pervenuta, nella sua qualità di socio accomandatario;
il che gli dava la possibilità di agire, entro sessanta giorni da quella notifica, anche per la propria obbligazione personale prevista per legge. Il non averlo fatto, ed aver lasciato che il provvedimento diventasse definitivo, consolida la pretesa tributaria anche nei suoi confronti;
anche per la parte relativa al supposto immotivato riparto tra socio accomandatario e socio accomandante del reddito maggiore accertato della società. Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile, con spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese che liquida in euro 1.065,00 oltre esborsi ed accessori.