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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 4024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4024 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 491/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 491/2025 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA generalizzato in atti Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Mariorosario Romaniello;
RICORRENTE in riassunzione
E in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Crispo e Salvatore Ravenna;
RESISTENTE in riassunzione
OGGETTO: Lavoro marittimo. Nullità del termine apposto al contratto a termine. Conversione del rapporto a tempo indeterminato. Risarcimento danno da interruzione della continuità lavorativa. Applicabilità dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010. Indennità ex art.32 cit. omnicomprensiva e forfettaria.
Costituzione in mora del datore di lavoro. Non necessità. Prova di un danno effettivamente subito. Non necessità. Prescrizione. Esclusione
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, depositato telematicamente in data 14.03.2025,
l'originario ricorrente, ha riassunto il giudizio di Parte_1
appello sulla scorta dell'ordinanza n.32426/2024 della Corte di Cassazione, pubblicata il 13/12/2024, che aveva cassato con rinvio la sentenza n.
1354/2020, depositata il 29/7/2020, NRG 3751/2017 , di questa Corte, resa in diversa composizione, che aveva rigettato l'appello avverso la sentenza n.4627 resa dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro che aveva, a sua volta, rigettato la domanda del volta ad ottenere la Pt_1
condanna della Società datrice, , al risarcimento del danno a CP_1
seguito dell'illegittima apposizione di termini ai contratti di arruolamento indicati nel ricorso introduttivo del giudizio.
L'appellante in riassunzione insiste per la riforma, in attuazione dei criteri dettati dalla citata ordinanza della Cassazione – secondo cui “l'art.32, comma
5, della l. n. 183 del 2010 trova applicazione anche al lavoro nautico”.
Richiamate, conseguentemente, le deduzioni difensive svolte in primo grado, concludeva per l'accoglimento dell'originaria domanda.
Instauratosi nuovamente il contraddittorio la Società appellata si è costituita resistendo all'avverso dedotto chiedendo il rigetto dell'appello in riassunzione per inammissibilità della documentazione prodotta ex art.437 c.p.c. riproponendo inoltre l'eccezione di prescrizione.
All'odierna udienza sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vanno premessi, in ragione della lunga e complessa vicenda processuale in esame, gli antefatti che hanno portato all'attuale fase rescissoria.
2 1.1 Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 4627/2017, rigettava la domanda del volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla Pt_1
mancata corresponsione delle retribuzioni che sarebbero maturate nei periodi in cui non era stato imbarcato, quale conseguenza della conversione giudiziale del contratto di lavoro a termine, in contratto a tempo indeterminato.
1.1.1 Il Tribunale richiamava correttamente la più recente giurisprudenza della
Suprema Corte -Cass.n.9468/2016 - a mente della quale “la disciplina di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, applicabile a tutti i giudizi pendenti, si estenda anche al lavoro nautico. Dunque, in caso di conversione del contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato trova applicazione l'indennità prevista dalla citata disposizione, quale una sorta di penale "ex lege" a carico del datore di lavoro, che ha apposto il termine nullo;
pertanto, l'importo dell'indennità è liquidato dal giudice, nei limiti
e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore, trattandosi di indennità "forfetizzata" e "onnicomprensiva" per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto "intermedio", vale a dire in quello che va dalla scadenza del termine sino alla sentenza di conversione”, tuttavia, ritenuto che la sentenza n.19991 del 1998 resa dal Tribunale di Napoli in data 23.9.1998 prodotta dal ricorrente si fosse limitata ad accertare che la data di inizio del contratto di arruolamento del ricorrente alle dipendenze della decorresse dal CP_1
6.2.1985 e in particolare che “dalla motivazione dell'unica pronuncia prodotta in questo giudizio si evince(va) che sia il giudice di primo grado sia quello di secondo grado
(aveva) affermato la trasformazione del contratto a tempo determinato per superamento di un periodo superiore a cinque mesi da parte del marittimo”, e che al tempo stesso la medesima sentenza dava atto di altre pronunce intervenute tra le parti in causa (in particolare la sentenza emessa dalla Pretura di Napoli in data
17.10.1989 e quella emessa dal Tribunale di Napoli in data 4.7.1990), che avevano accertato l'intercorrenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti e l'illegittimità del licenziamento del 17.6.1988, con conseguente ordine di reintegrazione del nel posto di lavoro e Pt_1
3 condanna della Società convenuta al risarcimento del danno subito per effetto del licenziamento (statuizione quest'ultima riformata in appello), rigettava il ricorso sul presupposto che il ricorrente non avesse adeguatamente dedotto, prima ancora che offerto di provare, gli elementi da cui inferire il reclamato danno di cui chiedeva, in questo giudizio, il risarcimento.
1.2 Con sentenza n. 1354/2020, depositata il 29/7/2020, nel procedimento contrassegnato dal NRG 3751/2017, la Corte d'Appello di Napoli, rigettava l'appello e per l'effetto rigettava l'originaria domanda proposta dal ricorrente sulla scorta di diversa motivazione rispetto a quella resa dal Tribunale di
Napoli.
1.2.1 In particolare la Corte di merito ritenendo non applicabile ai contratti di lavoro in materia marittima l'art. 32 della l. 183/2010, ma l'art. 326 cod. nav., aveva respinto la domanda del perché il risarcimento danni Pt_1
per l'attività lavorativa non prestata a seguito di una illegittima apposizione del termine, sarebbe spettata ad avviso della sentenza d'appello cassata, solo ove si fosse dimostrata la “mora accipiendi” e non semplicemente la dichiarazione di illegittimità dell'apposizione del termine.
1.3 La Suprema Corte di cassazione, adita su ricorso del , Pt_1
cassava la suddetta pronuncia accogliendo il terzo motivo (assorbita la trattazione degli altri due motivi), relativo alla denuncia della violazione e falsa applicazione dell'art.32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, ribadendo il principio - già affermato con Cass., sez. lav., 10.5.2016, n.9436, in fattispecie analoga a quella che ci occupa- secondo cui l'art.32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 trova applicazione anche al lavoro nautico, in quanto l'affermata specialità della sua disciplina “non consente di ritenerlo sottratto alla disposizione citata, la quale con ampia e inequivoca formulazione letterale, fa riferimento a tutti i casi di conversione del rapporto da tempo determinato a rapporto indeterminato, senza alcuna distinzione”. Tale principio, come osserva la Corte in fase rescindente, è stato anche più di recente ribadito (cfr.
4 Cass. n.23341/2020 relativa ad altro caso simile di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti di arruolamento a viaggio).
1.3.1 Inoltre a riguardo va ricordato, osserva la Suprema Corte, “che è ormai principio consolidato (cfr. Cass. del 29/02/2012, 3056) quello secondo cui “In tema di risarcimento del danno per i casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, lo “ius superveniens” ex art.32, commi 5, 6 e 7, della legge n.183 del 2010 (applicabile nel giudizio pendente in grado di legittimità qualora pertinente alle questioni dedotte nel ricorso per cassazione), configura, alla luce dell'interpretazione adeguatrice offerta dalla
Corte Costituzionale con sentenza n.303 del 2011, una sorte di penale “ex lege” a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo;
pertanto, l'importo dell'indennità è liquidato dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (senza riguardo, quindi, per l'eventuale “aliunde perceptum”), trattandosi di indennità “forfetizzata” e omnicomprensiva per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio” (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione).”
2. È appena il caso di ricordare che, nel presente giudizio, deve trovare applicazione il principio secondo il quale, nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 cpc in termini di giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e, quindi, la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove.
2.1 Infatti il giudizio di rinvio non è un giudizio autonomo, bensì la prosecuzione dei precedenti gradi e fasi, in cui le parti conservano la medesima posizione processuale. E', dunque, inibito alle parti formulare conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento;
e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto
5 rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa (cfr. per tutti i principi consolidati in materia cfr.: Cass. N°
26200/2014, 20535/2014. 12633/2014,n° 13824/2010, n° 327/2010, Cass, civ., sez. 2^, sent. 23 maggio 1996, n. 4748; cass. civ. sez. L., sent. 27 dicembre 1991, n. 13957).
2.3 Essendo questi i principi generali che regolamentano il giudizio di rinvio, ed in concreto il presente giudizio, richiamati i principi guida espressi dalla
Suprema Corte con la sentenza rescindente, va rimarcato che la Cassazione ha chiarito in via definitiva che l'indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista dall'art. 32, co.5, L. 183/2010 (Collegato Lavoro 2010) si applica pienamente anche ai rapporti di lavoro marittimo in caso di conversione del contratto a termine.
2.3.1 Questo principio ribalta la tesi sostenuta nella sentenza cassata della
Corte d'Appello di Napoli, che invece aveva considerato la disciplina del
Codice della Navigazione come un regime speciale, ritenendo erroneamente esclusa l'applicazione dell'art. 32 ai contratti di arruolamento marittimo. In sostanza, nessuna norma del Codice della Navigazione esclude
l'applicazione della tutela approntata dal citato art.32 quando si accerti la nullità del termine apposto al contratto.
2.3.2 Nel caso in esame è pacifico che veva prestato Parte_1
attività lavorativa, in qualità di primo ufficiale di coperta, alle dipendenze della società convenuta sin dall'1.11.1981; che inizialmente aveva CP_1
stipulato con la resistente una serie di contratti a tempo determinato e, poi, in data 13.7.1990 un contratto a tempo indeterminato;
che, con ricorso depositato in data 31.1.1997, aveva adito il Tribunale di Napoli per sentir dichiarare la nullità delle fittizie interruzioni del rapporto di lavoro di arruolamento e, conseguentemente, accertare la decorrenza del rapporto di
6 lavoro a decorrere dal primo contratto dell'1.11.1981; che la causa era stata decisa con la sentenza n. 19991/1998, con la quale era stato dichiarato che la data di inizio del rapporto era da considerarsi il 6.2.1985.
2.3.3 Ne consegue che è sufficiente la statuizione della sentenza 19991/98 ai fini della concessione dell'indennità di cui all'art.32 l.183/2010, con assorbimento delle eccezioni di inutilizzabilità ex art.437 c.2 c.pc. delle sentenze del Pretore di Napoli del 17/10/1989, del Tribunale di Napoli del
04/07/1990, passate in giudicato novamente sollevata dal resistente in riassunzione.
2.3.4 Del pari infondata si appalesa l'eccezione di prescrizione atteso che secondo i principi affermati da giurisprudenza ormai consolidata della
Suprema Corte (da ultimo Cass. n.9698 del 10.4.2024, che richiama in motivazione Cass. n. 18570 del 2007, n. 8983 del 2015, n. 21812 del 2015,
Cass. n. 27131 del 2018) e condivisa da questo Collegio, “la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2945 c.c., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, e anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente (Cass. 30 gennaio 2020, n. 2233, in motivazione, sub p.to 7).” E ancora più esplicita è la recente ribadita affermazione, secondo cui “la proposizione di una domanda giudiziale determina l'interruzione della prescrizione con riguardo a tutti i diritti pretesi che si trovano in relazione di causalità, anche in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con l'istanza principale: assumendo rilievo
l'unitarietà del fatto a cui sono ricollegate le varie domande, volte ad un'unitaria tutela, rispetto alla quale le singole azioni sono serventi (Cass. 7 giugno 2023, n. 16120)”.
7 2.4 La nullità del termine apposto al contratto del 1985 e la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1985 statuita sentenza n.
19991/1998 passata in giudicato (al 1990 allorquando il rapporto di lavoro era ripreso con contratto a tempo indeterminato), può dunque ritenersi un dato incontestato ed acquisito al presente giudizio.
2.5 Ciò premesso è pacifico che nell'ambito del lavoro nautico è ben configurabile un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, costituito o dichiarato come tale, in tutto analogo, nozionisticamente, a quello di diritto comune, ossia caratterizzato dalla assenza di un termine di durata e da limitazioni al potere di recesso unilaterale del datore di lavoro;
al di là e a prescindere dal regime retributivo (cfr. da ultimo Cassazione, sez. lav.
10.05.2016 n. 9468).
3. L'applicazione coerente dei principi sopra esposti rende inevitabile, come statuito dalla suprema Corte, l'applicazione, in punto di conseguenze economiche dell'accertata nullità del termine apposto al contratto dell'art. 32 della legge 4.11.2010, n. 183 che, al co. 5, recita: “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604", chiarendo, al successivo comma 7, che tale disposizione si applica a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3.1 In ordine alla determinazione dell'indennità, l'art. 32, quinto comma, rinvia dunque ai criteri di cui all'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604, secondo cui “Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità……..avuto riguardo al
8 numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti”.
3.2 A tal fine occorre, dunque, valutare le circostanze di fatto utili per applicare i parametri dettati dall'art. 8 della legge n. 604/66, che sono riconducibili in parte alla sfera datoriale e in parte a quella del lavoratore.
3.2.1 Ritiene il collegio che, sotto il profilo del “numero dei dipendenti occupati” e delle “dimensioni dell'azienda”, debbano innanzitutto considerarsi come fatti notori, la estensione dell'attività della società CP_1
e dei servizi di collegamento del territorio nazionale con le isole, la molteplicità dei servizi resi alla clientela, la conseguente rilevante consistenza dell'organico del personale.
3.2.2 Sotto il profilo della “anzianità di servizio del lavoratore” bisogna tener conto del fatto che la proroga illegittima si è protratta per circa sei anni.
3.3 Siffatte circostanze unitamente al comportamento delle parti giustificano certamente l'individuazione di una base di computo superiore al minimo delle mensilità previste dal citato art. 32, che può determinarsi in 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
3.4 In definitiva, preso atto che le parti non hanno allegato ulteriori circostanze utili all'applicazione dei parametri di quantificazione previsti dalla legge e che, come visto, si tratta di un danno ex lege presunto che, in quanto tale, sfugge a qualsivoglia onere probatorio a carico del lavoratore, ben può essere quantificato l'indennizzo spettante all'appellante in ragione di sei mensilità, facendo applicazione dei parametri normativi di cui sopra.
4. Quanto agli accessori su tali mensilità si deve aderire, sul punto, alla pronuncia n. 3027/2014 della Corte di cassazione, secondo cui la decorrenza degli accessori sull'indennizzo ex art. 32 comma V L. 183/2010 va calcolata dalla data della pronuncia di accertamento dell'illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro (cfr., cui adde Cass n. 5344/2016). Infatti la
9 Suprema Corte (Cass., n. 3056 del 2012), ha affermato che lo "ius superveniens" di cui alla L. n. 183 del 2010, ex art. 32, commi 5, 6 e 7, configura, alla luce dell'interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 303 del 2011, una sorta di penale "ex lege" a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo;
pertanto, l'importo dell'indennità è liquidato dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (senza riguardo, quindi, per l'eventuale "aliunde perceptum"), trattandosi di indennità "forfetizzata" e "onnicomprensiva" per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto "intermedio" (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione). L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13, ha poi stabilito che "La disposizione di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro". Trattandosi di interpretazione autentica, anche tale norma è evidentemente retroattiva.
5. Sul punto, per completezza, si osserva che il d.lgs. n. 81 del 2015, per quanto qui interessa, all'art. 28, commi 2 e 3, ha (nuovamente) regolato l'indennità prevista per i casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e, all'art. 55 lett. t), ha abrogato i commi 5 e 6 della legge n. 183 del 2010.
5.1 A seguito di tale ultimo intervento legislativo la S.C. (v. sentenza n.
21266/2015) ha condivisibilmente affermato il carattere innovativo (o comunque modificativo) della nuova disciplina, come tale idoneo a configurare una reale ipotesi di successione di leggi per cui, in assenza di una specifica disposizione transitoria, che riconosca espressamente una efficacia
10 retroattiva alla nuova norma di cui all'art. 28 cit. - laddove la norma pregressa dell'art. 32 cit. nel comma 7 prevede espressamente la applicabilità dei commi
5 e 6 del medesimo art. 32 a "tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data della entrata in vigore" della legge n. 183 del 2010 – ha concluso nel senso della irretroattività della stessa e della applicabilità della nuova disciplina di cui all'art. 28 cit. soltanto ai contratti di lavoro stipulati dalla data di entrata in vigore del d.lgs. citato (25-6-2015), così perdurando la applicazione della pregressa disciplina di cui all'art. 32 della 1. 183/2010 in relazione ai "giudizi pendenti" relativi ai contratti precedenti.
5.1 L'indennità in esame rappresenta, in definitiva, il ristoro (seppure
"forfetizzato" e "omnicomprensivo") dei danni conseguenti alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, relativamente al periodo che va dalla scadenza del termine alla data della sentenza di accertamento della nullità del termine apposto al contratto con conseguente conversione del rapporto.
5.2 Dalla natura, poi, di liquidazione "forfettaria" e "omnicomprensiva" del danno relativo al detto periodo consegue altresì che gli accessori ex art. 429
c.p.c., comma 3, sono dovuti soltanto a decorrere dalla data della suddetta sentenza, che, appunto, delimita temporalmente la liquidazione stessa.
6. In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto e va riconosciuto al
, in accoglimento della domanda subordinata, un indennizzo Pt_1
risarcitorio parametrato a sei mensilità della retribuzione globale di fatto in godimento al 1990; pari a complessivi euro 13081,14 (ossia € 2.180,19 -pari a lire 4.221.442- per sei).
6.1 La va conseguentemente condannata al pagamento della somma CP_1
di euro 13081,14, pari a sei mensilità della retribuzione mensile in godimento al lavoratore, oltre svalutazione monetaria ed interessi a far data dalla sentenza che ha dichiarato la nullità e quindi disposto la conversione .
11 7. Venendo alla regolamentazione delle spese del giudizio, la complessità della materia, la natura squisitamente ermeneutica delle questioni giuridiche trattate, le oscillazioni giurisprudenziali, nonché dell'intervento della L. 183/2010 che ha comportato un ridimensionamento della domanda risarcitoria, ed il parziale accoglimento della domanda, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione tra le parti nella misura della metà per tutti i gradi di giudizio con condanna della residua metà a carico della Società soccombente.
P.Q.M.
La Corte, decidendo nei limiti del devoluto, quale giudice del rinvio in seguito alla pronuncia della Corte di cassazione n.32426/2024 così provvede:
In parziale accoglimento del ricorso in riassunzione, accoglie la domanda subordinata proposta da per l'effetto condanna la Parte_1
Società resistente al pagamento a titolo risarcitorio, in favore di CP_1
della somma di euro13081,14 pari a numero sei Parte_1
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre svalutazione monetaria ed interessi nella misura legale dalla data della sentenza;
compensa per metà, tra le parti, le spese di tutti i gradi di giudizio e pone la residua metà a carico della Società resistente, liquidandola in tale ridotta misura in euro 1369,00 per il primo grado e in euro 1559,00 per il secondo grado, in euro 770,50 per la Cassazione, in euro 1453,00 per il presente grado, oltre Iva, CPA e rimborso spese forfettarie, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Napoli così deciso il 20 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Sebastiano Napolitano dott.ssa Raffaella
Genovese
12 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 491/2025 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA generalizzato in atti Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Mariorosario Romaniello;
RICORRENTE in riassunzione
E in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Crispo e Salvatore Ravenna;
RESISTENTE in riassunzione
OGGETTO: Lavoro marittimo. Nullità del termine apposto al contratto a termine. Conversione del rapporto a tempo indeterminato. Risarcimento danno da interruzione della continuità lavorativa. Applicabilità dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010. Indennità ex art.32 cit. omnicomprensiva e forfettaria.
Costituzione in mora del datore di lavoro. Non necessità. Prova di un danno effettivamente subito. Non necessità. Prescrizione. Esclusione
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, depositato telematicamente in data 14.03.2025,
l'originario ricorrente, ha riassunto il giudizio di Parte_1
appello sulla scorta dell'ordinanza n.32426/2024 della Corte di Cassazione, pubblicata il 13/12/2024, che aveva cassato con rinvio la sentenza n.
1354/2020, depositata il 29/7/2020, NRG 3751/2017 , di questa Corte, resa in diversa composizione, che aveva rigettato l'appello avverso la sentenza n.4627 resa dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro che aveva, a sua volta, rigettato la domanda del volta ad ottenere la Pt_1
condanna della Società datrice, , al risarcimento del danno a CP_1
seguito dell'illegittima apposizione di termini ai contratti di arruolamento indicati nel ricorso introduttivo del giudizio.
L'appellante in riassunzione insiste per la riforma, in attuazione dei criteri dettati dalla citata ordinanza della Cassazione – secondo cui “l'art.32, comma
5, della l. n. 183 del 2010 trova applicazione anche al lavoro nautico”.
Richiamate, conseguentemente, le deduzioni difensive svolte in primo grado, concludeva per l'accoglimento dell'originaria domanda.
Instauratosi nuovamente il contraddittorio la Società appellata si è costituita resistendo all'avverso dedotto chiedendo il rigetto dell'appello in riassunzione per inammissibilità della documentazione prodotta ex art.437 c.p.c. riproponendo inoltre l'eccezione di prescrizione.
All'odierna udienza sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vanno premessi, in ragione della lunga e complessa vicenda processuale in esame, gli antefatti che hanno portato all'attuale fase rescissoria.
2 1.1 Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 4627/2017, rigettava la domanda del volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla Pt_1
mancata corresponsione delle retribuzioni che sarebbero maturate nei periodi in cui non era stato imbarcato, quale conseguenza della conversione giudiziale del contratto di lavoro a termine, in contratto a tempo indeterminato.
1.1.1 Il Tribunale richiamava correttamente la più recente giurisprudenza della
Suprema Corte -Cass.n.9468/2016 - a mente della quale “la disciplina di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, applicabile a tutti i giudizi pendenti, si estenda anche al lavoro nautico. Dunque, in caso di conversione del contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato trova applicazione l'indennità prevista dalla citata disposizione, quale una sorta di penale "ex lege" a carico del datore di lavoro, che ha apposto il termine nullo;
pertanto, l'importo dell'indennità è liquidato dal giudice, nei limiti
e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore, trattandosi di indennità "forfetizzata" e "onnicomprensiva" per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto "intermedio", vale a dire in quello che va dalla scadenza del termine sino alla sentenza di conversione”, tuttavia, ritenuto che la sentenza n.19991 del 1998 resa dal Tribunale di Napoli in data 23.9.1998 prodotta dal ricorrente si fosse limitata ad accertare che la data di inizio del contratto di arruolamento del ricorrente alle dipendenze della decorresse dal CP_1
6.2.1985 e in particolare che “dalla motivazione dell'unica pronuncia prodotta in questo giudizio si evince(va) che sia il giudice di primo grado sia quello di secondo grado
(aveva) affermato la trasformazione del contratto a tempo determinato per superamento di un periodo superiore a cinque mesi da parte del marittimo”, e che al tempo stesso la medesima sentenza dava atto di altre pronunce intervenute tra le parti in causa (in particolare la sentenza emessa dalla Pretura di Napoli in data
17.10.1989 e quella emessa dal Tribunale di Napoli in data 4.7.1990), che avevano accertato l'intercorrenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti e l'illegittimità del licenziamento del 17.6.1988, con conseguente ordine di reintegrazione del nel posto di lavoro e Pt_1
3 condanna della Società convenuta al risarcimento del danno subito per effetto del licenziamento (statuizione quest'ultima riformata in appello), rigettava il ricorso sul presupposto che il ricorrente non avesse adeguatamente dedotto, prima ancora che offerto di provare, gli elementi da cui inferire il reclamato danno di cui chiedeva, in questo giudizio, il risarcimento.
1.2 Con sentenza n. 1354/2020, depositata il 29/7/2020, nel procedimento contrassegnato dal NRG 3751/2017, la Corte d'Appello di Napoli, rigettava l'appello e per l'effetto rigettava l'originaria domanda proposta dal ricorrente sulla scorta di diversa motivazione rispetto a quella resa dal Tribunale di
Napoli.
1.2.1 In particolare la Corte di merito ritenendo non applicabile ai contratti di lavoro in materia marittima l'art. 32 della l. 183/2010, ma l'art. 326 cod. nav., aveva respinto la domanda del perché il risarcimento danni Pt_1
per l'attività lavorativa non prestata a seguito di una illegittima apposizione del termine, sarebbe spettata ad avviso della sentenza d'appello cassata, solo ove si fosse dimostrata la “mora accipiendi” e non semplicemente la dichiarazione di illegittimità dell'apposizione del termine.
1.3 La Suprema Corte di cassazione, adita su ricorso del , Pt_1
cassava la suddetta pronuncia accogliendo il terzo motivo (assorbita la trattazione degli altri due motivi), relativo alla denuncia della violazione e falsa applicazione dell'art.32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, ribadendo il principio - già affermato con Cass., sez. lav., 10.5.2016, n.9436, in fattispecie analoga a quella che ci occupa- secondo cui l'art.32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 trova applicazione anche al lavoro nautico, in quanto l'affermata specialità della sua disciplina “non consente di ritenerlo sottratto alla disposizione citata, la quale con ampia e inequivoca formulazione letterale, fa riferimento a tutti i casi di conversione del rapporto da tempo determinato a rapporto indeterminato, senza alcuna distinzione”. Tale principio, come osserva la Corte in fase rescindente, è stato anche più di recente ribadito (cfr.
4 Cass. n.23341/2020 relativa ad altro caso simile di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti di arruolamento a viaggio).
1.3.1 Inoltre a riguardo va ricordato, osserva la Suprema Corte, “che è ormai principio consolidato (cfr. Cass. del 29/02/2012, 3056) quello secondo cui “In tema di risarcimento del danno per i casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, lo “ius superveniens” ex art.32, commi 5, 6 e 7, della legge n.183 del 2010 (applicabile nel giudizio pendente in grado di legittimità qualora pertinente alle questioni dedotte nel ricorso per cassazione), configura, alla luce dell'interpretazione adeguatrice offerta dalla
Corte Costituzionale con sentenza n.303 del 2011, una sorte di penale “ex lege” a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo;
pertanto, l'importo dell'indennità è liquidato dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (senza riguardo, quindi, per l'eventuale “aliunde perceptum”), trattandosi di indennità “forfetizzata” e omnicomprensiva per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio” (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione).”
2. È appena il caso di ricordare che, nel presente giudizio, deve trovare applicazione il principio secondo il quale, nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 cpc in termini di giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e, quindi, la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove.
2.1 Infatti il giudizio di rinvio non è un giudizio autonomo, bensì la prosecuzione dei precedenti gradi e fasi, in cui le parti conservano la medesima posizione processuale. E', dunque, inibito alle parti formulare conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento;
e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto
5 rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa (cfr. per tutti i principi consolidati in materia cfr.: Cass. N°
26200/2014, 20535/2014. 12633/2014,n° 13824/2010, n° 327/2010, Cass, civ., sez. 2^, sent. 23 maggio 1996, n. 4748; cass. civ. sez. L., sent. 27 dicembre 1991, n. 13957).
2.3 Essendo questi i principi generali che regolamentano il giudizio di rinvio, ed in concreto il presente giudizio, richiamati i principi guida espressi dalla
Suprema Corte con la sentenza rescindente, va rimarcato che la Cassazione ha chiarito in via definitiva che l'indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista dall'art. 32, co.5, L. 183/2010 (Collegato Lavoro 2010) si applica pienamente anche ai rapporti di lavoro marittimo in caso di conversione del contratto a termine.
2.3.1 Questo principio ribalta la tesi sostenuta nella sentenza cassata della
Corte d'Appello di Napoli, che invece aveva considerato la disciplina del
Codice della Navigazione come un regime speciale, ritenendo erroneamente esclusa l'applicazione dell'art. 32 ai contratti di arruolamento marittimo. In sostanza, nessuna norma del Codice della Navigazione esclude
l'applicazione della tutela approntata dal citato art.32 quando si accerti la nullità del termine apposto al contratto.
2.3.2 Nel caso in esame è pacifico che veva prestato Parte_1
attività lavorativa, in qualità di primo ufficiale di coperta, alle dipendenze della società convenuta sin dall'1.11.1981; che inizialmente aveva CP_1
stipulato con la resistente una serie di contratti a tempo determinato e, poi, in data 13.7.1990 un contratto a tempo indeterminato;
che, con ricorso depositato in data 31.1.1997, aveva adito il Tribunale di Napoli per sentir dichiarare la nullità delle fittizie interruzioni del rapporto di lavoro di arruolamento e, conseguentemente, accertare la decorrenza del rapporto di
6 lavoro a decorrere dal primo contratto dell'1.11.1981; che la causa era stata decisa con la sentenza n. 19991/1998, con la quale era stato dichiarato che la data di inizio del rapporto era da considerarsi il 6.2.1985.
2.3.3 Ne consegue che è sufficiente la statuizione della sentenza 19991/98 ai fini della concessione dell'indennità di cui all'art.32 l.183/2010, con assorbimento delle eccezioni di inutilizzabilità ex art.437 c.2 c.pc. delle sentenze del Pretore di Napoli del 17/10/1989, del Tribunale di Napoli del
04/07/1990, passate in giudicato novamente sollevata dal resistente in riassunzione.
2.3.4 Del pari infondata si appalesa l'eccezione di prescrizione atteso che secondo i principi affermati da giurisprudenza ormai consolidata della
Suprema Corte (da ultimo Cass. n.9698 del 10.4.2024, che richiama in motivazione Cass. n. 18570 del 2007, n. 8983 del 2015, n. 21812 del 2015,
Cass. n. 27131 del 2018) e condivisa da questo Collegio, “la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2945 c.c., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, e anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente (Cass. 30 gennaio 2020, n. 2233, in motivazione, sub p.to 7).” E ancora più esplicita è la recente ribadita affermazione, secondo cui “la proposizione di una domanda giudiziale determina l'interruzione della prescrizione con riguardo a tutti i diritti pretesi che si trovano in relazione di causalità, anche in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con l'istanza principale: assumendo rilievo
l'unitarietà del fatto a cui sono ricollegate le varie domande, volte ad un'unitaria tutela, rispetto alla quale le singole azioni sono serventi (Cass. 7 giugno 2023, n. 16120)”.
7 2.4 La nullità del termine apposto al contratto del 1985 e la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1985 statuita sentenza n.
19991/1998 passata in giudicato (al 1990 allorquando il rapporto di lavoro era ripreso con contratto a tempo indeterminato), può dunque ritenersi un dato incontestato ed acquisito al presente giudizio.
2.5 Ciò premesso è pacifico che nell'ambito del lavoro nautico è ben configurabile un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, costituito o dichiarato come tale, in tutto analogo, nozionisticamente, a quello di diritto comune, ossia caratterizzato dalla assenza di un termine di durata e da limitazioni al potere di recesso unilaterale del datore di lavoro;
al di là e a prescindere dal regime retributivo (cfr. da ultimo Cassazione, sez. lav.
10.05.2016 n. 9468).
3. L'applicazione coerente dei principi sopra esposti rende inevitabile, come statuito dalla suprema Corte, l'applicazione, in punto di conseguenze economiche dell'accertata nullità del termine apposto al contratto dell'art. 32 della legge 4.11.2010, n. 183 che, al co. 5, recita: “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604", chiarendo, al successivo comma 7, che tale disposizione si applica a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3.1 In ordine alla determinazione dell'indennità, l'art. 32, quinto comma, rinvia dunque ai criteri di cui all'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604, secondo cui “Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità……..avuto riguardo al
8 numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti”.
3.2 A tal fine occorre, dunque, valutare le circostanze di fatto utili per applicare i parametri dettati dall'art. 8 della legge n. 604/66, che sono riconducibili in parte alla sfera datoriale e in parte a quella del lavoratore.
3.2.1 Ritiene il collegio che, sotto il profilo del “numero dei dipendenti occupati” e delle “dimensioni dell'azienda”, debbano innanzitutto considerarsi come fatti notori, la estensione dell'attività della società CP_1
e dei servizi di collegamento del territorio nazionale con le isole, la molteplicità dei servizi resi alla clientela, la conseguente rilevante consistenza dell'organico del personale.
3.2.2 Sotto il profilo della “anzianità di servizio del lavoratore” bisogna tener conto del fatto che la proroga illegittima si è protratta per circa sei anni.
3.3 Siffatte circostanze unitamente al comportamento delle parti giustificano certamente l'individuazione di una base di computo superiore al minimo delle mensilità previste dal citato art. 32, che può determinarsi in 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
3.4 In definitiva, preso atto che le parti non hanno allegato ulteriori circostanze utili all'applicazione dei parametri di quantificazione previsti dalla legge e che, come visto, si tratta di un danno ex lege presunto che, in quanto tale, sfugge a qualsivoglia onere probatorio a carico del lavoratore, ben può essere quantificato l'indennizzo spettante all'appellante in ragione di sei mensilità, facendo applicazione dei parametri normativi di cui sopra.
4. Quanto agli accessori su tali mensilità si deve aderire, sul punto, alla pronuncia n. 3027/2014 della Corte di cassazione, secondo cui la decorrenza degli accessori sull'indennizzo ex art. 32 comma V L. 183/2010 va calcolata dalla data della pronuncia di accertamento dell'illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro (cfr., cui adde Cass n. 5344/2016). Infatti la
9 Suprema Corte (Cass., n. 3056 del 2012), ha affermato che lo "ius superveniens" di cui alla L. n. 183 del 2010, ex art. 32, commi 5, 6 e 7, configura, alla luce dell'interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 303 del 2011, una sorta di penale "ex lege" a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo;
pertanto, l'importo dell'indennità è liquidato dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (senza riguardo, quindi, per l'eventuale "aliunde perceptum"), trattandosi di indennità "forfetizzata" e "onnicomprensiva" per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto "intermedio" (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione). L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13, ha poi stabilito che "La disposizione di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro". Trattandosi di interpretazione autentica, anche tale norma è evidentemente retroattiva.
5. Sul punto, per completezza, si osserva che il d.lgs. n. 81 del 2015, per quanto qui interessa, all'art. 28, commi 2 e 3, ha (nuovamente) regolato l'indennità prevista per i casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e, all'art. 55 lett. t), ha abrogato i commi 5 e 6 della legge n. 183 del 2010.
5.1 A seguito di tale ultimo intervento legislativo la S.C. (v. sentenza n.
21266/2015) ha condivisibilmente affermato il carattere innovativo (o comunque modificativo) della nuova disciplina, come tale idoneo a configurare una reale ipotesi di successione di leggi per cui, in assenza di una specifica disposizione transitoria, che riconosca espressamente una efficacia
10 retroattiva alla nuova norma di cui all'art. 28 cit. - laddove la norma pregressa dell'art. 32 cit. nel comma 7 prevede espressamente la applicabilità dei commi
5 e 6 del medesimo art. 32 a "tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data della entrata in vigore" della legge n. 183 del 2010 – ha concluso nel senso della irretroattività della stessa e della applicabilità della nuova disciplina di cui all'art. 28 cit. soltanto ai contratti di lavoro stipulati dalla data di entrata in vigore del d.lgs. citato (25-6-2015), così perdurando la applicazione della pregressa disciplina di cui all'art. 32 della 1. 183/2010 in relazione ai "giudizi pendenti" relativi ai contratti precedenti.
5.1 L'indennità in esame rappresenta, in definitiva, il ristoro (seppure
"forfetizzato" e "omnicomprensivo") dei danni conseguenti alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, relativamente al periodo che va dalla scadenza del termine alla data della sentenza di accertamento della nullità del termine apposto al contratto con conseguente conversione del rapporto.
5.2 Dalla natura, poi, di liquidazione "forfettaria" e "omnicomprensiva" del danno relativo al detto periodo consegue altresì che gli accessori ex art. 429
c.p.c., comma 3, sono dovuti soltanto a decorrere dalla data della suddetta sentenza, che, appunto, delimita temporalmente la liquidazione stessa.
6. In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto e va riconosciuto al
, in accoglimento della domanda subordinata, un indennizzo Pt_1
risarcitorio parametrato a sei mensilità della retribuzione globale di fatto in godimento al 1990; pari a complessivi euro 13081,14 (ossia € 2.180,19 -pari a lire 4.221.442- per sei).
6.1 La va conseguentemente condannata al pagamento della somma CP_1
di euro 13081,14, pari a sei mensilità della retribuzione mensile in godimento al lavoratore, oltre svalutazione monetaria ed interessi a far data dalla sentenza che ha dichiarato la nullità e quindi disposto la conversione .
11 7. Venendo alla regolamentazione delle spese del giudizio, la complessità della materia, la natura squisitamente ermeneutica delle questioni giuridiche trattate, le oscillazioni giurisprudenziali, nonché dell'intervento della L. 183/2010 che ha comportato un ridimensionamento della domanda risarcitoria, ed il parziale accoglimento della domanda, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione tra le parti nella misura della metà per tutti i gradi di giudizio con condanna della residua metà a carico della Società soccombente.
P.Q.M.
La Corte, decidendo nei limiti del devoluto, quale giudice del rinvio in seguito alla pronuncia della Corte di cassazione n.32426/2024 così provvede:
In parziale accoglimento del ricorso in riassunzione, accoglie la domanda subordinata proposta da per l'effetto condanna la Parte_1
Società resistente al pagamento a titolo risarcitorio, in favore di CP_1
della somma di euro13081,14 pari a numero sei Parte_1
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre svalutazione monetaria ed interessi nella misura legale dalla data della sentenza;
compensa per metà, tra le parti, le spese di tutti i gradi di giudizio e pone la residua metà a carico della Società resistente, liquidandola in tale ridotta misura in euro 1369,00 per il primo grado e in euro 1559,00 per il secondo grado, in euro 770,50 per la Cassazione, in euro 1453,00 per il presente grado, oltre Iva, CPA e rimborso spese forfettarie, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Napoli così deciso il 20 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Sebastiano Napolitano dott.ssa Raffaella
Genovese
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